201906.10
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Registro: il notaio risponde in via solidale dell’imposta principale anche in caso di registrazione con procedura telematica (nota a Cass. 15450/2019)

Nella sentenza n. 15450/19 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto: in base al combinato disposto degli artt. 42 e 57 T.U. Registro, nonché dell’art. 3-ter, d.lgs. n. 463/1997, anche in caso di registrazione con procedura telematica, il notaio risponde in via solidale con i contraenti e salvo rivalsa unicamente per l’imposta che abbia natura principale. A tale fine, si considera principale solo l’imposta risultante dal controllo della autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall’atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico interpretative.   

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