202311.29
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Cass., sez. trib., 29 novembre 2023 (ord.), n. 33213 (testo)

Svolgimento del processo

A.A. ha impugnato otto cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti erariali e tributi locali, contestando l’intervenuta prescrizione delle pretese tributarie.

Il ricorso è stato accolto in primo grado.

L’appello del concessionario della riscossione è stato rigettato. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge che “i titoli esecutivi divenuti irretrattabili per carenza di impugnazione…. sono atti amministrativi non idonei di per sè – e in assenza di titolo giudiziale o di altro titolo idoneo per legge – a determinare l’effetto processuale di convertire il termine di prescrizione ordinario in quello decennale”.

La concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello.

Il contribuente si è costituito con controricorso, eccependo la carenza di legittimazione processuale della ricorrente, che deve stare in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata e non mediante un procuratore speciale o generale.

La causa è stata trattata all’adunanza camerale dell’8 novembre 2023.

Motivi della decisione
1.Con il presente ricorso la ricorrente ha denunciato: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49 del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 17, 19, 20 nonchè dell’art. 2646 c.c. e ss., per essere stata applicato il termine di prescrizione quinquennale anche relativamente ai crediti erariali (più precisamente a crediti per i.r.p.e.f., i.r.a.p., i.v.a., canone audio, a cui, in assenza di una norma derogatoria, si applica l’ordinario termine decennale di prescrizione); 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49, del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 17, 19, 20 nonchè dell’art. 2646 c.c. e ss., anche relativamente agli altri crediti rispetto ai quali l’adozione della cartella di pagamento determina un effetto novativo soggettivo e l’applicazione del termine di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c., per cui andrebbe sollecitato un revirement dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite; 3) l’omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in ordine alla specifica eccezione di applicazione del termine di prescrizione decennale relativamente al potere di riscossione esattoriale.

  1. In via preliminare deve rigettarsi l’eccezione del controricorrente. In primo luogo il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2, laddove sancisce che “l’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 nonchè dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata”, si riferisce ai soli giudizi dinanzi ai giudici di merito tributari e non anche alla Corte di cassazione. A ciò si aggiunga che la disposizione si occupa della difesa tecnica e non esclude affatto la possibilità per la parte di conferire una procura sostanziale (generale o speciale) relativamente all’oggetto della controversia – facoltà che rientra nella discrezionalità organizzativa dell’ente. Quanto alla difesa tecnica va ricordato che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dall’art. 43, comma 4 R.D. cit. – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5 conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 19/11/2019, n. 30008).
  2. Il primo ed il secondo motivo, con cui si è denunciata la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 17, 19, 20 nonchè dell’art. 2646 c.c. e ss., possono essere esaminati congiuntamente, in quanto denunciano le medesime violazioni di legge, e sono fondati per quanto di ragione., con assorbimento della terza censura.

Questa Corte ha già precisato che, in tema di i.r.p.e.f., i.r.a.p., i.v.a. ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell’ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all’imposta di registro, l’espresso disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 e, quanto alle altre imposte dirette, l’assenza di un’espressa previsione, con conseguente applicabilità dell’art. 2946 c.c., non potendosi applicare l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass., Sez. 5, 20 giugno 2020, n. 12740; v. anche Cass., Sez. 5, 11 dicembre 2019, n. 32308 e Cass., Sez. 5, 17 dicembre 2019, n. 33266). Tale principio va esteso anche al canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al R.D. n. 246 del 1938 in assenza di una specifica disposizione relativamente al termine di prescrizione, idonea a derogare la previsione generale di cui all’art. 2946 c.c. Deve, invece, ribadirsi il principio generale, affermato da Cass., Sez. U., 25 ottobre 2016, n. 23397 e correttamente applicato nella sentenza impugnata relativamente ai crediti per t.a.r.s.u., secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., per cui, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

L’accoglimento, sia pure parziale, dei primi due motivi comporta la cassazione della sentenza ed il rinvio al giudice di appello che dovrà decidere la causa in applicazione dei principi richiamati, verificando la natura della pretesa tributaria oggetto delle cartelle impugnate, da cui dipende la durata del termine di prescrizione.

4.In conclusione, il primo ed il secondo motivo del ricorso devono essere accolti per quanto di ragione, con assorbimento della terza censura, e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, dovrà decidere applicando il principio di diritto seguente: “in tema di i.r.p.e.f., i.r.a.p., i.v.a. e canone rai, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello ordinario, e la conseguente applicabilità dell’art. 2946 c.c., non operando l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi”.

P.Q.M.
La Corte:

accoglie per quanto di ragione il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, e conseguentemente cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di cassazione, il 8 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2023