202102.05
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Procedure concorsuali: il credito fiscale futuro può essere ceduto prima della chiusura delle attività di liquidazione (nota a Cass. 2608/2021)

Nella sentenza n. 2608 del 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di circolazione dei crediti delle procedure concorsuali, posto che il credito IRES da eccedenza d’imposta versata a titolo di ritenuta d’acconto nasce in esito e per l’effetto del compimento delle attività di liquidazione, di modo che la dichiarazione concernente il maxi-periodo concorsuale comporta soltanto la rilevazione di un credito già sorto, valida ed efficace tra cedente e cessionario è la cessione di quel credito operata dal commissario liquidatore di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa antecedentemente alla cessazione della procedura, benché non rispondente ai requisiti formali stabiliti dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato; laddove il contratto stipulato dopo la cessazione della procedura, che risponda a quei requisiti, si traduce in una riproduzione contrattuale, la quale costituisce un adempimento dovuto, funzionale a consentire al cessionario di far valere nei confronti del Fisco il credito che gli è stato ceduto».

(Cass., sez. unite civ., 4 febbraio 2021, n. 2608)

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