200909.29
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Le agevolazioni alle fondazioni bancarie

Torna ancora una volta sotto le luci della ribalta il contenzioso relativo alla applicabilità alle cosiddette «fondazioni bancarie» delle  agevolazioni tributarie previste dall’art. 6, d.p.r. n. 601 del 1973 (riduzione a metà dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche) e dall’art. 10 bis, l. n. 1745 del 1962 (esonero dalla ritenuta a titolo di imposta sui dividendi percepiti da persone giuridiche o fondazioni aventi scopo di beneficienza, educazione, istruzione, studi e ricerca scientifica).
Dopo una breve disamina del quadro normativo, si darà conto dei principali arresti giurisprudenziali sul tema fino alle pronunce  depositate dalle sezioni unite il 22 gennaio 2009.

SOMMARIO: Premessa. – 1. Il processo di privatizzazione del sistema bancario: la riforma Amato. – 1.1. La ristrutturazione degli «enti a struttura fondazionale». – 1.2. Le disposizioni per la dismissione delle partecipazioni: la direttiva Dini. – 1.3. La riforma Ciampi. – 1.4. Il regime tributario delle fondazioni (artt. 12 e 13, d.lgs. n. 153 del 1999). – 1.4.1. L’inquadramento, a fini tributari, tra gli enti non commerciali. – 1.4.2. L’applicabilità dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 6, d.p.r. n. 601 del 1973 (rinvio). – 1.4.3. Ulteriori disposizioni fiscali. – 1.5. Ulteriori modifiche normative. – 2. La giurisprudenza della Consulta. – 3. L’applicabilità delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 10 bis, l. n. 1745 del 1962 e 6, d.p.r. n. 601 del 1973. – 3.1. La posizione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione finanziaria. – 3.2. La giurisprudenza della Corte di Cassazione. – 3.2.1. La sentenza n. 14574 del 2001. – 3.2.2. Le sentenze a favore della spettanza delle agevolazioni. – 4. La decisione della Commissione Europea. – 4.1. Gestione e investimento del patrimonio. – 4.2. L’erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per fini di utilità sociale. – 4.3. L’esercizio di attività nel campo sociale e il controllo di «imprese strumentali». – 5. L’ordinanza di remissione alla Corte di giustizia. – 6. La sentenza della Corte di Giustizia: il concetto di «impresa» ex art. 87, n. 1, Trattato CE. – 6.1. La qualificazione dell’esenzione dalla ritenuta sui dividendi quale «aiuto di Stato» ex art. 87, n. 1, Trattato CE. – 6.1.1. La condizione del finanziamento della misura da parte dello Stato o con risorse statali. – 6.1.2. La condizione della selettività della misura. – 6.1.3. Le condizioni relative all’incidenza sugli scambi tra Stati membri e alla distorsione della concorrenza. – 6.2. Le libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali ex artt. 43 e 56 Trattato CE. – 7. L’orientamento delle Sezioni Unite: la sentenza n. 27619 del 2006. – 7.1. La prova dei presupposti per l’applicazione dei benefici fiscali. – 8. La giurisprudenza di legittimità successiva. – 9. La posizione dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 69/E del 2007). – 10. Gli ultimi sviluppi: le sentenze delle Sezioni Unite del 22 gennaio 2009. – 10.1. L’evoluzione della giurisprudenza. – 10.2. La disciplina. – 10.2.1 La riforma Amato. – 10.2.2. Il raffronto con gli enti di cui agli artt. 10 bis, l. n. 1745 del 1962, e 6, d.p.r. n. 601 del 1973. – 10.2.3. La riforma Ciampi. – 10.3. Conclusioni.

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