202205.18
1

La giustizia tributaria rimane alle dipendenze del MEF

Via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge per la riforma della giustizia tributaria. Nell’ordinamento giurisdizionale, viene introdotta la figura del magistrato tributario selezionato per concorso (nulla si dice però su tirocinio, formazione iniziale e aggiornamento che ne dovrebbe aprire e accompagnare la carriera). Nonostante la palese violazione dei principi costituzionali europei e internazionali, non solo permane, ma sembra quasi rafforzarsi il cordone ombelicale con il Ministero dell’Economia e delle finanze, al quale si affida la nomina dei nuovi magistrati tributari, la gestione del loro status giuridico ed economico, nonché l’organizzazione delle segreterie loro ausiliarie, senza bilanciare questa situazione attraverso un adeguato rafforzamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Prende avvio l’iter legislativo della riforma della giustizia tributaria: il Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2022 ha approvato il disegno di legge recante disposizioni in materia di giustizia tributaria; il corpus normativo si divide in due parti, una dedicata all’ordinamento giudiziario, l’altra focalizzata sul processo tributario.

Alcune osservazioni a prima lettura s’impongono.

Quanto all’ordinamento giurisdizionale, è introdotta la figura del magistrato tributario selezionato per concorso, ma nulla si dice su tirocinio, formazione iniziale e aggiornamento che ne dovrebbe aprire e accompagnare la carriera.

Nonostante la palese violazione dei principi costituzionali europei e internazionali, non solo permane, ma sembra quasi rafforzarsi il cordone ombelicale con il Ministero dell’Economia e delle finanze, al quale – tra l’altro – si affida la nomina dei nuovi magistrati tributari, la gestione del loro status giuridico ed economico, nonché l’organizzazione delle segreterie loro ausiliarie, senza bilanciare questa situazione attraverso un adeguato rafforzamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Quanto al processo tributario di merito, desta perplessità la scelta di incrementare il valore del contributo unificato tributario e di far confluire nel trattamento economico spettante ai componenti delle Commissioni Tributarie le maggiori entrate riscosse in caso di rigetto integrale o dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso della parte privata: se la prima ostacola l’esercizio del diritto di difesa rendendo maggiormente gravoso l’accesso al servizio giustizia alle fasce sociali più fragili, la seconda fa apparire gli arresti a detrimento della parte privata come assunti in conflitto d’interesse.

Quanto al giudizio di legittimità, se la perenzione dei ricorsi ultratriennali contribuirà a smaltire l’ingente arretrato pendente in Cassazione e ne ostacolerà strutturalmente la formazione per il futuro, il rinvio pregiudiziale e il ricorso del Procuratore Generale per l’enunciazione del principio di diritto, introdotti al fine di garantire all’ordinamento tributario maggiore certezza del diritto attraverso un più intenso esercizio della funzione nomofilattica da parte del Giudice di legittimità, potrebbero essere vanificati nel caso in cui non si intervenga adeguandone la struttura e l’organico sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista della formazione specialistica.

Perenzione dei ricorsi ultratriennali per smaltire l’arretrato in Cassazione

Si sancisce l’estinzione dei processi pendenti nanti la Corte di Cassazione da oltre tre anni nel caso in cui il ricorrente (principale o incidentale) – parte privata o parte pubblica – non dichiari di avere interesse alla decisione entro termini perentori.

Raccogliendo uno spunto contenuto nella Relazione della Commissione Della Cananea e facendo tesoro dell’esperienza maturata nel processo amministrativo, tale strumento processuale dovrebbe contribuire nell’immediato allo smaltimento dell’ingente arretrato attualmente pendente presso la Corte di Cassazione e ostacolarne strutturalmente la nuova formazione.

Viene introdotto l’art. 62-quater, D.Lgs. n. 546/1992, in forza del quale, entro 3 anni dal deposito del ricorso per cassazione, sul ricorrente grava l’onere di presentare istanza di trattazione, recante la sottoscrizione sia del difensore, sia della parte. In difetto di tale adempimento, l’estinzione opera di diritto e può essere rilevata ex officio. Non si applicano l’art. 391, commi 2 e 3, c.p.c. (condanna alle spese della parte che ha dato causa all’estinzione) e l’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (raddoppio del contributo unificato).

L’istanza di trattazione deve essere presentata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della novella; qualora medio tempore sia comunicato l’avviso di fissazione dell’udienza, la manifestazione di interesse alla decisione può avvenire fino all’udienza, se tenuta entro il 31 dicembre 2022, ovvero entro il termine di 60 prima dell’udienza, negli altri casi.

Il contributo unificato tributario è incrementato

Dal 1° gennaio 2023 si incrementa il contributo unificato tributario (CUT) intervenendo
sull’art. 13, comma 6-quater, D.P.R. n. 115 del 2002:

  • per le controversie di valore fino a 2.582,28 euro il CUT sale da 30 a 40 euro;
  • per controversie di valore superiore a 2.582,28 euro e fino a 5.000 euro il CUT sale da 60 a 80 euro;
  • per le controversie di valore superiore a 5.000 euro e fino a 25.000 euro e per le controversie di valore indeterminabile il CUT sale da 120 a 160 euro;
  • per le controversie di valore superiore a 25.000 euro e fino a 75.000 euro il CUT sale da 250 a 333 euro;
  • per le controversie di valore superiore a 75.000 euro e fino a 200.000 euro il CUT sale da 500 a 667 euro.

L’ultimo scaglione è frazionato come segue:

  • per le controversie di valore superiore a 200.000 euro e fino a euro 1.000.000 il CUT sale da 1.500 a 2.000 euro;
  • per le controversie di valore superiore a euro 1.000.000 il CUT sale da 1.500 a 4.000 euro.

Il raddoppio del CUT entra nel trattamento economico dei componenti delle Commissioni tributarie

Dal 1° gennaio 2023 si prevede che anche per i procedimenti nanti le Commissioni Tributarie il contributo unificato tributario sia raddoppiato in caso di rigetto integrale ovvero di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Le entrate così riscosse concorrono alla determinazione del trattamento economico spettante ai componenti delle Commissioni Tributarie.

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione

Viene introdotto l’art. 62-ter, D.Lgs. n. 546/1992, con il quale si prevede che le Commissioni Tributarie possano disporre con ordinanza il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione di una questione di diritto idonea alla definizione anche parziale della controversia.

Il nuovo strumento processuale ha lo scopo di incrementare la certezza del diritto attraverso l’esercizio anticipato della funzione nomofilattica da parte della Suprema Corte e può essere utilizzato soltanto qualora la questione di diritto sia:

  • nuova o comunque non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte di Cassazione;
  • esclusivamente di diritto e di particolare rilevanza per l’oggetto o per la materia;
  • caratterizzata da particolari difficoltà interpretative e da un contrasto tra pronunce delle Commissioni tributarie provinciali o regionali;
  • per l’oggetto o per la materia, suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.

Sulla questione pregiudiziale deve essere attuato il contraddittorio tra le parti mediante il deposito di memorie. Il giudizio principale viene sospeso con l’ordinanza che formula la questione.

Verificata l’ammissibilità del rinvio, il Primo Presidente della Corte di Cassazione dispone la trattazione dinanzi alle Sezioni Unite in pubblica udienza per l’enunciazione del principio di diritto, cui è attribuita efficacia vincolante nel giudizio principale.

L’enunciazione del principio di diritto su ricorso del Procuratore generale

Nel Codice di procedura civile viene introdotto l’art. 363-bis attribuendo al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione il potere di chiedere con ricorso motivato l’enunciazione nell’interesse della legge un principio di diritto nella materia tributaria.

La questione di diritto deve:

  • presentare particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle Commissioni tributarie provinciali o regionali;
  • essere nuova o perché avente ad oggetto una norma di nuova introduzione o perché non trattata in precedenza dalla Corte di cassazione;
  • per l’oggetto o per la materia, essere suscettibile di presentarsi o essersi presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.

Se il ricorso è ammissibile, il Primo Presidente ne dispone la trattazione nanti alle Sezioni Unite, la cui pronuncia non ha effetto diretto sui provvedimenti dei giudici tributari.

Le Commissioni tributarie possono proporre la conciliazione per le controversie reclamabili

Il nuovo art. 48-bis , D.Lgs. n. 546/1992 consente alle Commissioni Tributarie di proporre alle parti una proposta conciliativa per le controversie soggette a reclamo ex art. 17-bis del medesimo decreto, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

Nella disciplina delle spese di giudizio ex art. 15, D.Lgs. n. 546/1992 viene introdotto il comma 2-octies per stabilire che, qualora sia stata formulata una proposta conciliativa, restano a carico della parte che non l’ha accettata le spese del giudizio maggiorate del 50%, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

La nuova disciplina trova applicazione per i ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della novella.

Testimonianza scritta a scartamento ridotto

Il nuovo comma 4 dell’art. 7, D.Lgs. n. 546/1992 consente al giudice tributario di ammettere la prova testimoniale nelle forme della testimonianza scritta di cui all’art. 257-bis c.p.c., ma esclusivamente quando la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso e soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

La nuova disciplina trova applicazione per i ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della novella.

Giudice monocratico in primo grado

In primo grado viene previsto che le controversie di valore fino a 3.000 euro siano decise dal giudice monocratico secondo la disciplina del nuovo art. 4-bis , D.Lgs. n. 546/1992.

In base all’ultimo periodo dell’art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la sentenza pronunciata dal giudice monocratico può essere appellata esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell’Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia. Tale norma non si applica alle controversie riguardanti le risorse proprie dell’Unione Europea e l’IVA riscossa all’importazione.

La nuova disciplina trova applicazione per i ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Magistrati tributari selezionati per concorso

La giustizia tributaria viene affidata ai nuovi magistrati tributari e ai giudici tributari presenti in ruolo alla data del 1° gennaio 2022. Secondo gli articoli 4, 4-bis , 4-ter e 4-quater, D.Lgs. n. 545/1992, la nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo.

Requisito di ammissione è la laurea in giurisprudenza.

Il concorso per esami consiste in una prova scritta e in una prova orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti
sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova pratica relativa alla
redazione di una sentenza tributaria.

La prova orale verte su:

  • diritto tributario e diritto processuale tributario; diritto civile e procedura civile; diritto penale; diritto amministrativo e costituzionale; diritto commerciale e fallimentare; diritto dell’Unione europea; diritto internazionale pubblico e privato;
  • elementi di contabilità aziendale e bilancio; elementi di informatica giuridica;
  • colloquio in una lingua straniera.

I componenti della commissione esaminatrice sono nominati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, mentre le attività di segreteria sono esercitate da personale amministrativo dell’area funzionari in servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

Nomina, trattamento economico e incompatibilità

Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonché alle nomine dei giudici tributari di cui all’art. 1-bis , comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Ai magistrati tributari reclutati per concorso si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili, nonché la disciplina delle incompatibilità di cui al titolo I Capo II del R.D. n. 12/1941.

In base al nuovo art. 11, D.Lgs. n. 545/1992, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso, al compimento del 70 anno di età.

Ufficio ispettivo

Nel Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria viene istituito l’Ufficio Ispettivo cui sono attribuiti poteri di vigilanza nei confronti del personale giudicante da esercitare congiuntamente all’Ufficio Audit della Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle Finanze presso il Ministero dell’Economia e delle finanze.

Ufficio del massimario nazionale

Con l’art. 24-bis , D.Lgs. n. 545/1992 viene istituito presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria l’Ufficio del Massimario nazionale, che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle Commissioni tributarie regionali e le più significative tra quelle emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.

Le massime alimentano la banca dati della giurisprudenza di merito gestita dal Ministero dell’Economia e delle finanze.

Primi bandi di concorso

I primi due bandi di concorso prevedono:

  • un totale di 476 unità per gli anni dal 2024 al 2030, con una riserva di posti nella misura del 15% a favore degli altri giudici presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico e in possesso dei seguenti requisiti: 1) laurea in giurisprudenza o economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; 2) presenza nel ruolo unico da almeno sei anni; 3) non essere titolari di alcun trattamento pensionistico;
  • per un massimo di 100 unità per i 2023 magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data dell’entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, la facoltà di opzione per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria, all’esito di un’apposita procedura di interpello.

Dal 1° ottobre 2022 sono istituiti nel Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze – due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni rispettivamente, in materia di status giuridico ed economico dei magistrati tributari, e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria.

Download (PDF, 51KB)

La lettura dell’intero articolo è riservata agli abbonati di “Ipsoa Quotidiano“. Per ulteriori informazioni cliccare qui.