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Giudizio di legittimità: la notifica all’Agenzia delle Entrate-Riscossione presso i difensori del precedente agente della riscossione va rinnovata (nota a Cass. SSUU 2087/2020)

In tema di giudizio di legittimità, l’ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell’agente della riscossione, nominato e costituito nel grado di giudizio concluso con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell’agente della riscossione originariamente parte in causa, poiché la cessazione di questo e l’automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. n. 193/2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore ex lege, cioè all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida, ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria vuoi per spontanea costituzione dell’Agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell’atto introduttivo dell’impugnazione, da ordinari – in caso di carenza di attività difensiva dell’intimata – ai sensi dell’art. 291 c.p.c., presso la competente Avvocatura dello Stato, da identificarsi nell’Avvocatura Generale in Roma.

(Cass., sez. unite civ., 30 gennaio 2020, n. 2087)

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