201705.22
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Corte di Appello di Brescia, sez. I civ., 22 maggio 2017, n. 755 (testo)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott.ssa Antonietta Miglio – Presidente

Dott.ssa Maria Tulumello – Consigliere

Dott. Faustino De Palma – Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. R.G. 742/12 promossa con atto di citazione notificato in data 11/6/2012 e posta in decisione all’udienza collegiale del 30/11/2016

da

(…) rappresentata e difesa dagli avv.ti (…)

APPELLANTE

Contro

(…) S.,(…) F. e (…) T., rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandro Furnari, Alberto Gandolfi e Valerio Valseriati ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo in Brescia alla Via Vittorio Emanuele II n. 60

APPELLATE

In punto: appello a sentenza n. 1209/11 del Tribunale di Mantova – Seconda Sezione Civile del 14/11/2011

Svolgimento del processo

Con proprio ricorso per decreto ingiuntivo (…) adiva il Tribunale di Mantova al fine di ottenere un’ingiunzione di pagamento – in suo favore e a carico di (…) S.,(…) F. e(…) T. – della complessiva somma di Euro 26.543,52 per ciascuna ingiunta, avendo l’odierna appellante effettuato il pagamento delle imposte liquidate dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla sentenza n. 901/2006 pronunciata nei confronti di tutte le odierne parti con cui il Tribunale di Mantova aveva accertato e dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione a favore di (…) N. (di seguito defunto) e (…) di un fondo rustico sito in M.. Il giudice adito accoglieva il ricorso e, per l’effetto, emetteva il decreto ingiuntivo n. 228/11, che veniva opposto dalle sigg.re(…) S., F. e T.. A sostegno dell’opposizione esse invocavano l’applicazione dell’art. 1298 c.c., che prevede che nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi, interesse che nel caso in questione apparteneva in via esclusiva alla sig.ra (…) in quanto acquirente per usucapione dell’immobile sopra descritto. Si costituiva, quindi, in giudizio l’odierna appellante, che chiedeva il rigetto dell’opposizione proposta dalle odierne appellate.

Il Tribunale di Mantova, con propria sentenza n. 1209/11 del 14/11/2011 accoglieva parzialmente l’opposizione proposta da (…) S.,(…) F. e (…) T., condannandole al pagamento – in favore della sig.ra (…) – della somma di Euro 301,94 ciascuna. A sostegno della decisione assunta, il giudice di primo grado asseriva che al caso in esame è effettivamente applicabile l’art. 1298 c.c., c. 1, nella parte in cui nei rapporti interni tra debitori l’adempimento dell’obbligazione compete al debitore nel cui interesse esclusivo sia stata eventualmente contratta. Il Tribunale di Mantova, inoltre, riteneva ragionevole che anche per l’usucapione, come per le compravendite ai sensi dell’art. 1475 c.c., le imposte gravino sul soggetto che acquisisce la proprietà del bene. Da ultimo, il giudice di primo grado dichiarava che le sigg.re (…) S., (…) F. e (…)T. erano, però, tenute a rimborsare (ciascuna pro quota) all’odierna appellante le imposte strettamente inerenti alla sentenza (per complessivi Euro 1.811,64), derivanti dall’applicazione dell’imposta di registro, dell’imposta di bollo, dalle entrate eventuali dell’Agenzia delle Entrate e dai tributi speciali e compensi.

(…) impugnava detta sentenza dinanzi a questa Corte, censurandola in quanto il giudice di primo grado avrebbe applicato in modo erroneo gli artt. 1298 e 1475 c.c. e il D.P.R. n. 131 del 1986. Si costituivano, quindi, in giudizio (…) S., (…) F. e (…)T., che chiedevano il rigetto del gravame proposto dall’odierna appellante.

All’esito della trattazione, su istanza dei procuratori delle parti, la causa è pervenuta all’udienza di precisazione delle conclusioni del 30/11/2016 e la Corte ha assegnato i termini di cinquantatre giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica e si è riservata di deliberare dopo la scadenza dei termini stessi.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di gravame l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che alla controversia in esame sarebbe applicabile l’art. 1298 c.c. e che, essendo stata l’obbligazione contratta nell’interesse esclusivo dell’appellante, quest’ultima sarebbe tenuta al pagamento delle imposte liquidate dall’Agenzia delle Entrate, eccezion fatta per quelle specificamente inerenti alla sentenza n. 901/06 del Tribunale di Mantova. A sostegno della censura proposta l’appellante sostiene che l’art. 1298 c.c. sarebbe applicabile solo alle obbligazioni contrattuali, e non a quelle sorte ex lege. E ciò in ragione del tenore letterale della norma e dell’utilizzo del termine “contratta”, che indurrebbe a ritenere che l’obbligazione richiamata dalla norma codicistica in questione sarebbe solo quella di origine contrattuale. Sostiene, inoltre, che anche le appellate avrebbero interesse all’adempimento dell’obbligazione, avendo interesse alla trascrizione della sentenza.

La censura è infondata.

La Corte osserva che nei rapporti interni tra i debitori l’obbligazione tributaria afferente al trasferimento immobiliare conseguente alla sentenza che ha accertato l’intervenuta usucapione in favore di una parte processuale, deve ritenersi sorta nell’interesse esclusivo del soggetto a vantaggio del quale è stato accertato l’acquisto della proprietà del bene: ciò ai sensi dell’art. 1298 c.c., norma che, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, è applicabile non soltanto alle obbligazioni solidali nascenti da contratto, ma anche alle obbligazioni ex lege venute ad esistenza non nell’interesse comune, ma in quello di taluno dei coobbligati in solido (Cass. Civ., Sez. II, 11/1/2017, n. 473). Nell’ipotesi considerata, nei rapporti interni, l’obbligazione tributaria – indice di capacità contributiva, e non mero costo per la fruizione del servizio pubblico dell’amministrazione della giustizia – grava per intero sul debitore usucapente, che vi ha interesse esclusivo, mentre non grava affatto sul debitore che ha subito l’usucapione, trattandosi di soggetto che non vi ha interesse proprio. Ne deriva che la parte, in favore del quale è stato pronunciato l’acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione, che abbia provveduto a pagare l’imposta di registro afferente al trasferimento immobiliare, non può agire in regresso nei confronti delle altre parti processuali, trattandosi di obbligazione tributaria assunta nell’esclusivo interesse di chi ha usucapito. Poichè il debitore che ha interesse all’obbligazione è uno solo, l’obbligazione, nei rapporti interni, non si divide.

Tanto premesso, non ha alcun pregio l’argomentazione formulata dall’appellante, secondo cui l’art. 1298 c.c. troverebbe applicazione solo alle obbligazioni contrattuali in forza dell’utilizzo – da parte del legislatore – del termine “contratta”, in quanto è di palmare evidenza che esso è sinonimo di “assunta” e, quindi, non si riferisce specificamente alla fonte da cui essa deriva.

Il rigetto del primo motivo di gravame assorbe anche gli altri motivi formulati dall’appellante. Nondimeno, per mera completezza di esposizione la Corte rileva che la fattispecie in esame deve essere vagliata anche a livello sistematico, di modo che, condividendo l’argomentazione suggerita in merito dal giudice di primo grado, appare ragionevole applicare anche all’acquisto per usucapione il principio sancito dall’art. 1475 c.c. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 473/2017, cit.) che fissa, nel rapporto con l’alienante, l’obbligo del compratore di pagare l’imposta di registro quale spesa inerente alla vendita, mentre la solidarietà tra i contraenti vale solo nei rapporti con l’amministrazione finanziaria.

Alla luce di quanto finora esposto la sentenza impugnata appare immune da vizi e deve essere integralmente rigettato l’appello proposto dalla sig.ra (…)

Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico dell’appellante e in favore delle appellate, vengono liquidate, in considerazione della complessità delle questioni trattate e dei parametri forensi ex D.M. n. 55 del 2014, nella complessiva somma di Euro 7.000,00 (di cui Euro 2.000,00 per la fase di studio, Euro 1.500,00 per la fase introduttiva, ed Euro 3.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Brescia, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1) rigetta l’appello proposto da (…) avverso la sentenza n. 1209/11 del 14/11/2011 del Tribunale di Mantova;

2) condanna l’appellante a rifondere alle appellate le spese di lite, che vengono liquidate nella complessiva somma di Euro 7.000,00 (di cui Euro 2.000,00 per la fase di studio, Euro 1.500,00 per la fase introduttiva, ed Euro 3.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 3 maggio 2017.

Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2017.