202108.10
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Cass., sez. trib., 10 agosto 2021 (ord.), n. 22545 (testo)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12965-2018 proposto da:

S.M., P.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO DEL TORRE;

  • ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

  • controricorrente –

avverso la sentenza n. 194/2017 della COMM. TRIB. REG. FRIULI-VENEZIA GIULIA, depositata il 25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Svolgimento del processo

che:

P.M. e S.M. stipulavano in data 19.4.2013 un contratto di compravendita con gli uffici del notaio C.F. di Udine, al quale versavano, con assegno postale, l’importo complessivo di Euro 6.082,91, di cui Euro 4.860,81 quali “spese anticipate per conto” ossia le imposte autoliquidate dal notaio medesimo.

Nelle date del 25.9.2014 e del 4.10.2014 l’Agenzia delle entrate notificava ai contribuenti gli avvisi di liquidazione per imposta di registro relativi all’atto di compravendita, atteso che il notaio aveva omesso di versare le imposte dovute.

Gli atti venivano impugnati dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine che, con sentenza n. 431/01/2015, accoglieva il ricorso, ritenendo che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3 bis, relativo all’obbligo di registrazione telematica degli atti notarili non si poteva più parlare di solidarietà verso l’erario delle parti sostanziali dell’atto rogato.

L’Agenzia delle entrate appellava la decisione. Il gravame veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 194/4/2017.

P.M. e S.M. ricorrono per la cassazione della sentenza svolgendo due motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Motivi della decisione

che:

  1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme in materia di soggetto debitore d’imposta e di obbligazioni solidali, in quanto la sentenza gravata erroneamente confermerebbe la solidarietà passiva del contribuente e del notaio prevista al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, senza considerare l’intervenuta normativa di cui al D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3 bis, in vigore dal 1.6.2007, che individua nel notaio rogante l’unico soggetto legittimato a liquidare l’ammontare delle imposte dovute, ad esigerle dal contribuente ed a versarle all’erario, utilizzando la procedura telematica, unica possibile per adempiere alla registrazione. Secondo i ricorrenti, pertanto, il contribuente, non essendo nella possibilità di adempiere, assolverebbe il proprio obbligo tributario versando l’importo dell’imposta al notaio, da qualificarsi quest’ultimo come sostituto di imposta e venendo meno la solidarietà, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 57.
  2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di legge in materia di destinatari del pagamento, in quanto la presenza di strumenti di tutela del contribuente a fronte di condotte illecite del notaio rogante, il quale omette di adempiere al versamento delle imposte ricevute dal contraente, non potrebbero essere considerate sufficienti a ritenere rispettato il principio di capacità contributiva reale e di uguaglianza anche ex art. 3 e 53 Cost., in quanto solo eventuali e non immediate, e comunque esporrebbero il contribuente al rischio di versare nuovamente importi già versati per il medesimo titolo.
  3. I motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente, per ragioni di connessione logica.

Le critiche non hanno pregio.

a) Ai sensi del D.Lgs. n. 464 del 1997, art. 3 ter: “Gli uffici controllano la regolarità dell’autoliquidazione e del versamento dell’imposta e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall’atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata. Il pagamento è effettuato, da parte dei soggetti di cui all’art. 10, lett. b), del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell’ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanione di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13. Nel caso di dolo o colpa grave nell’autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano la irregolarità agli organi di controllo competenti per l’adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria”. La nuova disciplina prevede che le formalità sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. Successivamente tale presentazione, gli uffici controllano la regolarità dell’autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall’atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata.

Il D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3 ter, prevede una particolare procedura di controllo automatizzato dell’autoliquidazione, attribuendo all’Amministrazione finanziaria la potestà di notificare al notaio un avviso di liquidazione integrativo, dal quale scaturisce la possibilità, per il notaio medesimo, sia di pagare entro i 15 giorni successivi senza interessi moratori nè sanzioni, sia di eventualmente compensare il proprio debito di rettifica con il credito risultante per le somme da lui versate in eccesso su altre registrazioni telematiche autoliquidate.

b) Questa Corte ha chiarito che è da escludere che il dettato della legge notarile, in combinato disposto con quello della legge del registro, comporti che il pagamento dell’imposta di registro possa essere eseguito di fatto solo dal notaio e senza alcun controllo della parte che ha stipulato l’atto. Nè tantomeno può ritenersi che la normativa tributaria abbia voluto questo effetto realizzando a tal fine una sorta di delegazione al notaio quale esattore dell’imposta.

Si è, infatti, precisato che: ” Il sistema delle norme vigenti non esclude una partecipazione attiva della parte nel pagamento dell’imposta all’amministrazione finanziaria, sia sotto il profilo della concreta effettuazione del pagamento ad opera della parte stipulante quanto sotto quello del controllo che il versamento e effettuato nelle mani del notaio pervenga effettivamente all’amministrazione finanziaria per la sua destinazione al pagamento dell’imposta, necessario per la registrazione dell’atto”(Cass. n. 136531 del 2009).

Inoltre, con sentenza n. 15450 del 2019, si è chiaramente affermato che, anche a seguito delle modalità di registrazione telematica dell’atto e di versamento del tributo da parte del notaio, non è mutata la responsabilità dello stesso per il pagamento dell’imposta: “Il ricorso ex lege alla modalità di registrazione telematica dell’atto e di versamento del tributo su autoliquidazione del notaio, mediante il modello unico informatico (MUI), costituisce un applica. meramente strumentale-tecnologica ed evolutiva – propria della fase di registrazione dell’atto e riscossione dell’imposta, con obiettivi di velocizzazione e semplificazione. Non può dirsi che il ricorso alla procedura automatizzata muti la natura della responsabilità giuridica del notaio per il pagamento dell’imposta”.

La decisione richiamata illustra in maniera specifica la natura della solidarietà del rapporto fiscale, anche se con riferimento alla figura del notaio rogante, confermando che il soggetto obbligato al versamento dell’imposta rimane comunque la parte contraente.

In particolare, questa Corte chiarisce che non risulta invariato, nè sussistono vincoli di incompatibilità con tale procedura, il disposto fondamentale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, il quale stabilisce che il notaio sia solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta con le parti dell’atto: “si tratta di una responsabilità che, per un verso, trova fondamento e ragione pratica nel ruolo di garanzia a lui assegnato dalla legge nel rafforzamento dei presupposti di satisfattività della pretesa impositiva, così da giustificare che egli intervenga nella sua qualità di responsabile di imposta, come definita in via generale dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 3. Per altro verso, l’affermazione della responsabilità concorrente del notaio non toglie che questi, ancorchè pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione, rimanga tuttavia estraneo al presupposto impositivo, che concerne unicamente le parti contraenti nel momento in cui partecipano alla stipulazione di un atto traslativo di ricchezza o regolativo di un affare al quale l’ordinamento riconduce, ma in capo ai contraenti stessi e soltanto a costoro, un’espressione di capacità contributiva”.

Il percorso argomentativo seguito dalla pronuncia giunge, condivisibilmente, ad affermare che “il contribuente in senso sostanziale non sia il notaio, ma la parte (difatti assoggettata a rivalsa per intero)”.

Il notaio è considerato estraneo all’imputazione della solutio in quanto mero tramite di pagamento, pertanto anche nel caso in cui, in seguito alla stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare, il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme dovute, permane comunque il vincolo solidale a carico delle parti contraenti.

Ne deriva che: “la notificazione dell’avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata, in capo al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 463 del 1997, come modificato dal D.Lgs. n. 9 del 2000, ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento varrebbe, solo, a costituirlo quale responsabile d’impostà, tenuto conto dell’integrazione del versamento, il D.Lgs. n. 463 del 1997, ex art. 13, ma non incide sul principio di ordine generale, fissato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, per cui i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali dell’atto medesimo (v. Cass. n. 5016 del 2015; Cass. n. 4954 del 2006; Cass. n. 9440 del 2005).

Ne consegue che, pure nel caso di imposte autoliquidate dal notaio a seguito di registrazione telematica secondo la procedura del D.Lgs. n. 463 del 1997, rimane la responsabilità solidale delle parti contraenti per le imposte, sicchè se il notaio omette il versamento del tributo ciò non incide sulla solidarietà prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, perchè sotto il profilo tributario rimane fermo il principio secondo cui i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano sempre le parti sostanziali dell’atto (Cass. n. 18493 del 2010).

  1. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021