202109.13
0

Procedura telematica di registrazione: il notaio rimane responsabile d’imposta in caso di omesso versamento (nota a Cass. 22545/2021)

Nell’ordinanza n. 22545 del 2021 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione statuisce che, anche in caso di imposte autoliquidate dal notaio rogante a seguito di registrazione telematica ex art. 3 bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, rimane la responsabilità solidale delle parti contraenti per le imposte, sicché, se il notaio omette il versamento del tributo, ciò non incide sulla solidarietà prevista dall’ art. 57 T.U. Registro, perché sotto il profilo tributario rimane fermo il principio secondo cui le parti sostanziali dell’atto restano sempre i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta.

(Cass., sez. trib., 10 agosto 2021 (ord.), n. 22545)

Download (PDF, 84KB)