201508.12
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Voluntary disclosure: l’Agenzia dissolve le incertezze operative (fonte FiscoOggi.it)

Ulteriori chiarimenti sull’applicazione della disciplina in materia di emersione e rientro di capitali dall’estero. Le risposte ai quesiti di professionisti e stampa specializzata.

Collaborazione volontaria, atto terzo. Dopo le prime indicazioni della circolare 10/E del 13 marzo e la “circolare quesiti” 27/E del 16 luglio, l’Agenzia torna sull’argomento, fornendo indicazioni di natura operativa su altre problematiche evidenziate dalle sue strutture e da operatori professionali in sede di applicazione della procedura (circolare 30/E dell’11 agosto 2015).
Oltre a precisazioni con riguardo all’emersione delle liberalità indirette (ossia quegli atti di disposizione non formalizzati in atti pubblici, che perseguono le stesse finalità delle donazioni tipiche), agli aspetti sanzionatori connessi alle violazioni in materia di imposta di registro, di imposta sulle donazioni o di imposta di successione che dovessero emergere dall’istruttoria delle richieste di accesso alla procedura nonché, infine, all’ambito temporale della procedura di collaborazione volontaria, questi i principali chiarimenti contenuti nella circolare odierna.Trattamento fiscale applicabile alle rendite del tipo Avs
Per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, già lavoratori in Svizzera, che sono titolari di rendite del tipo Avs e che hanno ricevuto l’accredito delle stesse su conti svizzeri senza canalizzarne l’incasso in Italia con l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile è comunque assoggettato a un’imposizione sostitutiva del 5% e il contribuente, precisa la circolare, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria.

Completezza della documentazione
L’Agenzia chiarisce che il buon esito della procedura è garantito anche quando il contribuente è oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la documentazione utile a ricostruire la sua situazione fiscale. È il caso, ad esempio, di somme o attività finanziarie detenute presso enti creditizi falliti dai quali, per evidenti ragioni, si rende difficoltoso reperire documenti, ma anche delle ipotesi di emersione di lasciti ereditari, irregolarmente detenuti all’estero già dal de cuius, in quanto, in tali circostanze, può verificarsi che gli stessi istituti finanziari presso cui sono collocate le attività subordinino la produzione del corredo documentale alla presentazione della richiesta di regolarizzazione. Per non pregiudicare l’esito della procedura, però, il contribuente deve segnalare nella relazione di accompagnamento la presenza delle cause che impediscono la tempestiva produzione documentale o che non permettono una puntuale rappresentazione delle violazioni dichiarative oggetto della regolarizzazione.

Monitoraggio rafforzato
La circolare fornisce ulteriori chiarimenti in merito al monitoraggio rafforzato previsto dalla norma per le attività oggetto di collaborazione volontaria. Il contribuente che, successivamente all’attivazione della procedura di collaborazione volontaria, trasferisca le attività finanziarie presso un intermediario localizzato in uno Stato diverso dagli Stati membri dell’Unione europea o da quelli aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, senza provvedere al tempestivo rilascio dell’autorizzazione all’intermediario finanziario estero a trasmettere all’Amministrazione finanziaria tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (“waiver”), incorre nella specifica sanzione prevista dall’articolo 5-quinquies, comma 5, del decreto legge 167/1990.
Non solo. Gli uffici dell’Agenzia provvederanno a monitorare, per le annualità successive a quelle oggetto di collaborazione volontaria, le attività detenute presso intermediari localizzati in Paesi black list, per verificare che il contribuente mantenga un comportamento collaborativo e trasparente anche dopo aver aderito alla procedura; in caso contrario, gli uffici moduleranno efficacemente la risposta sanzionatoria alle violazioni nelle annualità successive degli adempimenti dichiarativi nonché di quelli previsti in materia di monitoraggio fiscale.

Rapporti della procedura con lo scudo fiscale
Il contribuente che accede alla collaborazione volontaria deve indicare nella relazione di accompagnamento le dichiarazioni riservate di cui all’articolo 13-bis del decreto legge 78/2009 che devono considerarsi direttamente o indirettamente correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto della attuale procedura.

Termine per il rimpatrio delle somme oggetto di emersione
I capitali all’estero possono rientrare già dalla data immediatamente successiva a quella di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria: il contribuente deve però dare evidenza dell’importo rimpatriato nella sezione IV del modello, nel campo 2 e 3, e nella relazione di accompagnamento.

Benefici sanzionatori nel caso di emersione di immobili all’estero
Le riduzioni delle sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale riconosciute nel caso in cui il contribuente che aderisce alla voluntary disclosure trasferisca in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia le attività finanziarie o, comunque, ne consenta il monitoraggio attraverso il rilascio dell’apposito waiver, vengono riconosciute anche nel caso di beni non fisicamente trasferibili, come gli immobili.
L’Agenzia chiarisce che, per disporre dei benefici in parola, il richiedente deve optare per il rimpatrio giuridico degli immobili, ritenendo che tale istituto possa surrogare l’obbligo di rilascio del waiver, in quanto determina comunque per l’Amministrazione finanziaria la piena tracciabilità del patrimonio immobiliare detenuto all’estero dal contribuente.

Rodolfo Caminiti