201508.11
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D.M. 4 agosto 2015 – Specifiche tecniche per il processo tributario telematico

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 agosto 2015

Specifiche  tecniche  previste  dall'articolo   3,   comma   3,   del
regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e
telematici nel processo tributario in attuazione  delle  disposizioni
contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111. (15A06196) 

(GU n.184 del 10-8-2015)


 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data
23 dicembre 2013, n. 163 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n.  37
del 14 febbraio 2014), «Regolamento recante la disciplina dell'uso di
strumenti  informatici  e  telematici  nel  processo  tributario   in
attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39,  comma  8,  del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111»,  di   seguito   denominato
«regolamento»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.445, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»,   di
seguito denominato «Testo unico»; 
  Visto il decreto del 26 aprile 2012, recante  le  «Regole  tecniche
per l'utilizzo, nell'ambito  del  processo  tributario,  della  Posta
Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di  cui  all'art.
16, comma 1-bis, del decreto  legislativo  n.  546  del  31  dicembre
1992»; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito denominato «CAD»); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo  della  posta
elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16  gennaio
2003, n. 3»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre  2013,  recante  le  «Regole  tecniche  per  il   protocollo
informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71,  del
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.
82 del 2005»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre  2013,  recante  le   «Regole   tecniche   in   materia   di
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3  e  5-bis,  23-ter,
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44,  44-bis  e  71,  comma  1,  del  Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
novembre 2014, recante le «Regole tecniche in materia di  formazione,
trasmissione,  copia,  duplicazione,   riproduzione   e   validazione
temporale  dei  documenti  informatici,  nonche'  di   formazione   e
conservazione   dei    documenti    informatici    delle    pubbliche
amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter,  40,
comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice  dell'amministrazione  digitale
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Rilevata la necessita' di adottare le specifiche tecniche  previste
dall'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale del 23 dicembre
2013, n. 163; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso con provvedimento n. 314 in data 28 maggio 2015; 
  Acquisito il parere dell'Agenzia per  l'Italia  Digitale,  espresso
con determinazione n. 23/2015 in data 1° luglio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente  decreto,  oltre  alle  definizioni  contenute
nell'art. 1 del regolamento, si intende: 
    a. "Area pubblica": area del portale della  Giustizia  Tributaria
che  contiene  le  informazioni  generali  sui  servizi,  le  novita'
normative  relative  al  processo  tributario  ed  il   servizio   di
registrazione al S.I.Gi.T.; 
    b. "Area riservata": area del portale della Giustizia  Tributaria
che contiene le pagine web  accessibili  ai  soggetti  abilitati  che
possono utilizzare i servizi del S.I.Gi.T.; 
    c. "CCITT  Group  IV":  metodo  di  compressione  delle  immagini
bitonali (bianco e nero) utilizzate nelle macchine FAX; 
    d. "DPI":  la  misura,  espressa  in  punti  per  pollice,  della
risoluzione grafica di una periferica (monitor, stampante, scanner) o
di una immagine; 
    e. "IEN": Istituto Elettrotecnico Nazionale; 
    f.  "Log":  documento  informatico  contenente  la  registrazione
cronologica  di  una  o  piu'   operazioni   informatiche,   generato
automaticamente dal sistema informativo; 
    g. "PDF" (Portable Document Format):  documento  informatico  che
mantiene la propria formattazione e viene visualizzato  su  qualsiasi
dispositivo di output; 
    h. "PDF/A": formato standard internazionale creato  appositamente
per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti informatici basato
sul formato PDF; 
    i. "PDF/A-1a": livello di conformita' del  PDF/A  che  indica  la
completa aderenza ai requisiti ISO 19005-1, compresi quelli  relativi
alle proprieta' strutturali e semantiche di documenti; 
    j. "PDF/A-1b": livello  di  conformita'  del  PDF/A  alla  minima
aderenza ai requisiti ISO 19005-1 per garantire che  la  riproduzione
affidabile dell'aspetto visivo del  documento  sia  conservabile  nel
lungo periodo, affinche' mantenga  lo  stesso  aspetto  anche  quando
verra' visualizzato o stampato in futuro; 
    k. "Portale della Giustizia Tributaria"  (di  seguito  denominato
"Portale"):  portale  istituzionale  dei  servizi  telematici   della
Giustizia    Tributaria,     reso     disponibile     dal     dominio
"giustiziatributaria.gov.it", contenente le informazioni generali sui
servizi, le novita' normative relative  al  processo  tributario,  le
istruzioni  operative  per  la  registrazione  al  S.I.Gi.T.  e   per
l'utilizzo delle funzionalita' presenti nel portale; 
    l. "Ricevuta di accettazione": ricevuta  che  attesta  l'avvenuta
trasmissione al S.I.Gi.T. e, in caso di esito positivo dei controlli,
il momento del deposito ai fini del computo dei termini  processuali,
di cui agli art. 22 e 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992  n.
546; 
    m. "Sistema di gestione informatica dei  documenti"  (di  seguito
denominato  Sistema  documentale):  sistema  del  Dipartimento  delle
Finanze  di  cui  all'art.  52  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    n. "Sistema Informativo della Fiscalita'": di seguito  denominato
"SIF"  indica  l'insieme  delle  risorse,   degli   apparati,   degli
strumenti, delle regole e  delle  relazioni,  di  cui  dispongono  le
Strutture della Fiscalita'  per  il  perseguimento  dei  propri  fini
istituzionali; 
    o. "Sistema Informativo della Giustizia Tributaria":  di  seguito
denominato "S.I.Gi.T."; 
    p. "Sistema Pubblico per la gestione dell'Identita' Digitale": di
seguito denominato "SPID"; 
    q. "TIFF" (Tagged Image File  Format):  formato  grafico  per  le
immagini che possono essere rappresentate con diverse caratteristiche
del colore; 
    r. "UNEP"  (Ufficio  Notificazioni  Esecuzioni  e  Protesti):  e'
un'articolazione  delle  Corti  d'Appello,  all'interno  delle  quali
operano ufficiali ed operatori giudiziari; 
    s. "UTC": Coordinated Universal Time. 

                               Art. 2 
 
 
       Ambito di applicazione (art. 3 comma 3 del regolamento) 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le regole tecnico-operative della
fase introduttiva del processo tributario, con riguardo alle seguenti
operazioni: 
    a) registrazione e accesso al S.I.Gi.T.; 
    b) notificazioni e comunicazioni; 
    c) costituzione in giudizio; 
    d) formazione e consultazione del fascicolo informatico; 
    e) deposito degli atti e documenti  informatici  successivi  alla
costituzione in giudizio; 
    f) pagamento del contributo unificato tributario. 
  2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano  ai  processi
telematici instaurati innanzi alle Commissioni tributarie provinciali
e regionali. 

                               Art. 3 
 
 
                 Portale della Giustizia Tributaria 
 
  1.  Il  Portale   della   Giustizia   Tributaria   e'   accessibile
all'indirizzo www.giustiziatributaria.gov.it ed e'  composto  da  una
«area pubblica» e da una «area riservata». 
  2. Ai fini del processo  tributario  l'area  pubblica  contiene  le
pagine web e i servizi del portale ad accesso libero;  in  essa  sono
disponibili: 
    a) le informazioni generali sui servizi disponibili; 
    b) il servizio di registrazione al S.I.Gi.T.; 
    c) il manuale operativo, con l'indicazione delle  istruzioni  per
l'uso di strumenti informatici e telematici nel Processo Tributario. 
  3. L'area riservata contiene le pagine web e i servizi  disponibili
del  S.I.Gi.T,  accessibili  previa  registrazione  informatica   dei
soggetti  ai  sensi  dell'art.  4  secondo  il  relativo  profilo  di
abilitazione. 
  4. Per accedere ai servizi del S.I.Gi.T  e'  necessario  utilizzare
una postazione  su  cui  siano  state  adottate  adeguate  misure  di
sicurezza, quali l'installazione ed  il  costante  aggiornamento  del
sistema operativo, di un valido sistema antivirus e di  programmi  di
protezione e difesa in genere. 

                               Art. 4 
 
 
                     Registrazione dei soggetti 
 
  1. La registrazione dei soggetti al S.I.Gi.T avviene ai sensi degli
articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (CAD)
con le modalita' indicate nei commi 3 e  4,  nonche'  con  gli  altri
strumenti di accesso resi disponibili tramite lo SPID. 
  2. Per eseguire la registrazione i  soggetti  devono  possedere  la
firma elettronica qualificata o firma digitale e l'indirizzo  di  PEC
di cui all'art. 7 del regolamento. 
  3.  La  registrazione  dei  soggetti  in  possesso  di  una   Carta
d'Identita' Elettronica (CIE) o Carta  Nazionale  dei  Servizi  (CNS)
avviene con le seguenti modalita': 
    a)  compilare  la  richiesta  di   registrazione   al   S.I.Gi.T.
utilizzando il modello presente  nell'area  pubblica  del  portale  e
provvedere alla sua conversione  nel  formato  PDF/A-1a  o  PDF/A-1b;
sottoscriverla con firma elettronica qualificata o firma  digitale  e
provvedere alla relativa trasmissione; 
    b)  successivamente  alla  trasmissione,  il  sistema  chiede  al
soggetto richiedente l'inserimento della CIE/CNS per la verifica  del
certificato e la registrazione della CIE/CNS; 
    c) il S.I.Gi.T. elabora  i  dati  contenuti  nella  richiesta  di
registrazione ed invia all'indirizzo PEC del soggetto  l'esito  della
richiesta. 
  4. La registrazione dei soggetti non  in  possesso  della  CIE/CNS,
avviene con le seguenti modalita': 
    a) compilare la  richiesta  di  registrazione  con  le  modalita'
descritte al  precedente  comma  3,  lettera  a)  e  provvedere  alla
relativa trasmissione; 
    b) in riscontro alla trasmissione telematica, il soggetto ottiene
la prima parte della password di accesso; 
    c) il S.I.Gi.T. elabora  i  dati  contenuti  nella  richiesta  di
registrazione ed invia all'indirizzo  PEC  del  soggetto  la  seconda
parte della password che completa le credenziali di accesso, composte
dalla coppia «nome utente» e «password»; 
    d) al primo accesso al  S.I.Gi.T.  e'  obbligatorio  cambiare  la
password  generata  dal  sistema,  secondo  le  regole  di  sicurezza
inerenti  la  gestione  delle  credenziali,  consultabili   nell'area
pubblica del Portale. 
  5. Il mancato rispetto dei requisiti indicati nei commi  precedenti
per la  registrazione  comporta  un  messaggio  automatico  di  esito
negativo. 

                               Art. 5 
 
 
           Servizi del S.I.Gi.T. (art. 3 del regolamento) 
 
  1. Il S.I.Gi.T.  e'  un  servizio  erogato  attraverso  il  Sistema
Informativo della Fiscalita'  (SIF)  e  si  avvale,  pertanto,  delle
medesime  infrastrutture,  regole  di  governo,  di  sicurezza  e  di
protezione dei dati personali. 
  2.  Il  S.I.Gi.T.  assicura  ai  soggetti  abilitati   secondo   le
disposizioni di cui all'articolo  precedente  la  trasmissione  degli
atti e dei documenti informatici, la formazione  e  la  consultazione
del fascicolo  e  l'acquisizione  delle  informazioni  riguardanti  i
giudizi tributari. 
  3. Il S.I.Gi.T. garantisce l'avvenuta ricezione degli  atti  e  dei
documenti   informatici,   attraverso   l'invio   di   una   ricevuta
all'indirizzo PEC del soggetto abilitato. 
  4. Il S.I.Gi.T., nell'ambito dei servizi  telematici,  utilizza  un
sistema di riferimento temporale basato  sulla  scala  di  tempo  UTC
(IEN),  con  una  differenza  non  superiore  ad  un  minuto   primo,
determinata ai sensi del decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591. 
  5. Il S.I.Gi.T. espone i servizi telematici su internet  attraverso
una connessione su canali sicuri. 
  6. Il S.I.Gi.T. controlla: 
    a)  l'identificabilita'  dell'autore  e  l'integrita'   di   ogni
documento informatico ricevuto, attraverso la  verifica  della  firma
elettronica qualificata o firma digitale; 
    b) ogni documento informatico in arrivo utilizzando  un  adeguato
sistema antivirus; 
    c) il rispetto dei formati descritti nel successivo art. 10. 
  7. Il S.I.Gi.T. invia all'indirizzo PEC del soggetto abilitato  una
ricevuta di attestazione di iscrizione a ruolo, recante il numero  di
registro generale. 
  8.  Il  S.I.Gi.T.   garantisce   l'identificabilita'   dell'autore,
l'integrita', la leggibilita' e la reperibilita'  degli  atti  e  dei
documenti informatici conformi ai requisiti indicati nell'art.  10  e
acquisiti  attraverso  la  registrazione  degli  stessi  nel  Sistema
documentale ai sensi dell'art. 53 del Testo unico. 
  9. Il S.I.Gi.T. garantisce la sola registrazione degli atti  e  dei
documenti  informatici  nei  formati  diversi  da   quelli   previsti
dall'art. 10 e indicati nel Manuale di  gestione  adottato  ai  sensi
dell'art. 5 delle Regole tecniche per il  protocollo  informatico  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  3  dicembre
2013. 
  10. Il S.I.Gi.T  non  garantisce  l'identificabilita'  dell'autore,
l'integrita', la leggibilita' e la reperibilita'  degli  atti  e  dei
documenti informatici non conformi ai requisiti indicati nell'art. 10
e la registrazione  dei  predetti  atti  e  documenti  che  risultano
difformi da quelli indicati al comma 9. 

                               Art. 6 
 
 
       Notificazioni e comunicazioni (art. 5 del regolamento) 
 
  1. Tutti gli atti e i documenti informatici notificati tramite  PEC
devono rispettare i requisiti indicati nell'art. 10. 
  2. Le notificazioni eseguite  a  mezzo  dell'Ufficiale  Giudiziario
sono inoltrate  all'UNEP  tramite  PEC,  nel  formato  stabilito  dal
Decreto ministeriale n. 44 del 21  febbraio  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011. 
  3. Le comunicazioni telematiche sono effettuate tramite PEC con  le
modalita' tecnico-operative stabilite nel Decreto direttoriale del 26
aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del  3  maggio
2012,  nonche'  secondo  quanto  previsto  dal  sistema  pubblico  di
connettivita' tra le pubbliche amministrazioni. 

                               Art. 7 
 
 
           Trasmissione di atti e documenti del ricorrente 
                      (art. 10 del regolamento) 
 
  1. Ai fini  della  costituzione  in  giudizio  del  ricorrente,  il
soggetto abilitato e identificato ai sensi dell'art. 4, trasmette  al
S.I.Gi.T. il ricorso, la  ricevuta  di  PEC  che  attesta  l'avvenuta
notifica dello  stesso,  la  procura  alle  liti,  la  documentazione
comprovante il pagamento del contributo unificato  tributario  e  gli
eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema
per l'iscrizione a ruolo. 
  2. Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere  i  requisiti
indicati nell'art. 10  e  sono  acquisiti  singolarmente  utilizzando
esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema. 
  3.  Il  S.I.Gi.T.,  in  seguito  alla  trasmissione,  rilascia  con
modalita' sincrona la ricevuta di  accettazione,  contenente  numero,
data  e  ora  della  trasmissione  degli  atti   e   dei   documenti.
Successivamente la stessa ricevuta viene  inviata  all'indirizzo  PEC
del soggetto abilitato. 
  4. Il S.I.Gi.T. successivamente procede: 
    a) al controllo antivirus dei file trasmessi; 
    b) alla verifica della dimensione dei file trasmessi; 
    c) alla verifica della validita' della  firma  apposta  sui  file
trasmessi; 
    d) alla verifica dell'integrita' dei file firmati; 
    e) al controllo del formato dei file trasmessi. 
  5. In caso di esito positivo dei controlli,  il  S.I.Gi.T  provvede
all'iscrizione del ricorso al Registro Generale  e,  contestualmente,
rende disponibile nell'area riservata l'informazione  del  numero  di
ruolo. In tal caso, la data della ricevuta di accettazione del  comma
3 attesta il momento  del  deposito.  La  stessa  informazione  viene
inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato. 
  6. In caso di riscontro nel ricorso delle anomalie di cui ai  punti
a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T. non procede  all'iscrizione
nel Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell'area
riservata  un  messaggio  contenente  la  tipologia  delle   suddette
anomalie. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC  del
soggetto abilitato. 
  7. In caso di riscontro nei soli allegati al ricorso delle anomalie
di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T. iscrive  il
ricorso al Registro Generale e non acquisisce i  file  contenenti  le
anomalie riscontrate, rendendo contestualmente disponibile  nell'area
riservata  un  messaggio  contenente  l'indicazione  dei   file   non
acquisiti e le relative  anomalie.  Le  stesse  informazioni  vengono
inviate all'indirizzo  PEC  del  soggetto  abilitato,  con  invito  a
provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti. 
  8. La codifica puntuale delle anomalie, derivanti dei riscontri  di
cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, e la  relativa  descrizione
sono pubblicate ed aggiornate nell'area pubblica del Portale. 
  9. Il S.I.Gi.T. assicura la disponibilita'  delle  informazioni  di
cui ai commi 5, 6 e 7 del  presente  articolo,  nell'area  riservata,
entro le 24 ore successive alla trasmissione. 

                               Art. 8 
 
 
           Trasmissione di atti e documenti del resistente 
                      (art. 10 del regolamento) 
 
  1. Ai fini  della  costituzione  in  giudizio  del  resistente,  la
trasmissione degli atti e dei documenti al  S.I.Gi.T.  da  parte  del
soggetto abilitato, identificato ai sensi dell'art. 4, avviene previo
inserimento al sistema del numero di iscrizione a ruolo;  qualora  il
soggetto abilitato  non  sia  in  possesso  del  numero  di  Registro
Generale provvede ad inserire al sistema i dati identificativi  della
controversia. 
  2. Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere  i  requisiti
indicati nell'art. 10  e  sono  acquisiti  singolarmente  utilizzando
esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema. 
  3.  Il  S.I.Gi.T.,  in  seguito  alla  trasmissione,  rilascia  con
modalita' sincrona la ricevuta di  accettazione,  contenente  numero,
data  e  ora  della  trasmissione  degli  atti   e   dei   documenti.
Successivamente la stessa ricevuta viene  inviata  all'indirizzo  PEC
del soggetto abilitato. 
  4. Il S.I.Gi.T. successivamente procede: 
    a) al controllo antivirus dei file trasmessi; 
    b) alla verifica della dimensione dei file trasmessi; 
    c) alla verifica della validita' della  firma  apposta  sui  file
trasmessi; 
    d) alla verifica dell'integrita' dei file firmati; 
    e) al controllo del formato dei file trasmessi. 
  5. In caso di esito positivo dei controlli, il  S.I.Gi.T  inserisce
gli atti e i documenti nel fascicolo processuale e,  contestualmente,
rende disponibile l'informazione nell'area riservata. In tal caso, la
data della ricevuta di accettazione del comma 3  attesta  il  momento
del deposito. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo  PEC
del soggetto abilitato. 
  6. In caso di riscontro nell'atto di costituzione in giudizio delle
anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma  4,  il  S.I.Gi.T.
non acquisisce l'atto e gli eventuali  allegati  e,  contestualmente,
rende disponibile nell'area  riservata  un  messaggio  contenente  la
tipologia delle  suddette  anomalie.  La  stessa  informazione  viene
inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato. 
  7. In caso di riscontro nei soli allegati all'atto di  costituzione
in giudizio delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del  comma
4, il S.I.Gi.T. non procede all'acquisizione  dei  soli  allegati  e,
contestualmente, rende disponibile nell'area riservata  un  messaggio
contenente  la  tipologia  delle   suddette   anomalie.   La   stessa
informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto  abilitato,
con invito a provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti. 
  8. La codifica puntuale delle anomalie, derivanti dai riscontri  di
cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, e la  relativa  descrizione
sono pubblicate ed aggiornate nell'area pubblica del Portale. 
  9. Il S.I.Gi.T. assicura la disponibilita'  delle  informazioni  di
cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, nell'area riservata,  entro
le 24 ore successive alla trasmissione. 

                               Art. 9 
 
 
        Trasmissione degli atti successivi alla costituzione 
                in giudizio (art. 11 del regolamento) 
 
  1. Salvo quanto disposto dall'art. 2,  comma  3,  del  decreto  del
Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre  2013,  n.
163, la trasmissione  degli  atti  successivi  alla  costituzione  in
giudizio tramite il S.I.Gi.T., sia da parte del  ricorrente  che  del
resistente, e' effettuata con le medesime modalita' di  cui  all'art.
8. 
  2.  Per  l'individuazione  della  controversia  di  riferimento  e'
necessario indicare il  numero  di  Registro  Generale  assegnato  al
ricorso introduttivo o, se non disponibile, il numero di ricevuta  di
accettazione di cui all'art. 5, comma 3. 

                               Art. 10 
 
 
Standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati 
 
  1. Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma  di  documento
informatico rispettano i seguenti requisiti: 
    a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b; 
    b)  sono  privi  di  elementi  attivi,  tra  cui  macro  e  campi
variabili; 
    c) sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software
senza restrizioni per le operazioni di selezione e  copia  di  parti;
non e' pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico
di documento analogico; 
    d) sono sottoscritti con firma elettronica  qualificata  o  firma
digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome  file
libero > .pdf.p7m. 
  2. I documenti informatici allegati, per  i  quali  e'  ammessa  la
scansione in formato immagine di documenti  analogici,  rispettano  i
seguenti requisiti: 
    a) sono in formato PDF/A-1a  o  PDF/A-1b,  oppure  TIFF  con  una
risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e  compressione
CCITT Group IV (modalita' Fax); 
    b)  sono  privi  di  elementi  attivi,  tra  cui  macro  e  campi
variabili; 
    c) sono sottoscritti con firma elettronica  qualificata  o  firma
digitale. 
  3. La dimensione  massima  consentita  di  ogni  singolo  documento
informatico e' di 5 MB.  Qualora  il  documento  sia  superiore  alla
dimensione massima e' necessario suddividerlo in piu' file. 

                               Art. 11 
 
 
            Deposito di atti e documenti non informatici 
                      (art. 12 del regolamento) 
 
  1. Gli atti  e  documenti  depositati  in  formato  analogico  sono
acquisiti dalla segreteria della Commissione  tributaria,  registrati
tramite il S.I.Gi.T. nel Sistema documentale ai  sensi  dell'art.  53
del Testo unico, e inseriti nel fascicolo di cui all'art. 12,  previa
scansione nel formato PDF/A-1a  o  PDF/A-1b,  in  bianco  e  nero,  e
sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale. 
  2. Gli atti e i documenti analogici da acquisire devono  rispettare
i seguenti requisiti: 
    a) fogli formato massimo A4; 
    b) fogli liberi da rilegatura; 
    c) fogli numerati. 
  3. Gli atti e i documenti  depositati  in  formato  analogico  sono
identificati nel fascicolo di cui all'art. 12 in forma  di  documento
informatico e descritti con i seguenti dati: 
    a) numero di Registro Generale; 
    b) progressivo dell'allegato; 
    c) indicazione della parte che ha depositato il documento; 
    d) data del deposito. 

                               Art. 12 
 
 
           Fascicolo informatico (art. 14 del regolamento) 
 
  1. Il fascicolo informatico raccoglie gli atti,  i  documenti,  gli
allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, i messaggi di
sistema e i dati del procedimento disciplinato dal regolamento. 
  2. Il fascicolo informatico contiene anche le  copie  per  immagine
degli atti e documenti, quando siano  stati  depositati  su  supporto
analogico. 
  3. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico, consentite ai
soggetti abilitati ai sensi degli articoli 4 e 5, sono  registrate  e
conservate con caratteristiche di inalterabilita'  e  integrita'  per
anni 5 dalla data di passaggio in giudicato  della  sentenza,  in  un
apposito file di log che contiene le seguenti informazioni: 
    a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso; 
    b) il riferimento al documento informatico prelevato o consultato
(identificativo   di   registrazione   del   documento    informatico
nell'ambito del Sistema documentale); 
    c) la data e l'ora dell'accesso. 
  4.  La  gestione  del  fascicolo  informatico  avviene  secondo  le
disposizioni contenute nell'art. 41 del CAD. 
  5. La conservazione del fascicolo informatico  avviene  secondo  le
disposizioni contenute negli articoli 43 e 44 del CAD. 

                               Art. 13 
 
 
                 Pagamenti (art. 19 del regolamento) 
 
  1. Il pagamento del contributo unificato tributario e  degli  altri
diritti e spese di giustizia sono eseguiti nelle forme  previste  dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
  2. A decorrere dalla data che verra' pubblicata sul  Portale  della
Giustizia Tributaria, il  pagamento  con  modalita'  telematiche  del
contributo unificato tributario e degli  altri  diritti  e  spese  di
giustizia, e' effettuato con le modalita' previste  dall'art.  5  del
CAD e dall'art. 1, comma 599,  della  legge  27  dicembre  2013,  nel
rispetto  delle  "Linee  guida  per  l'effettuazione  dei   pagamenti
elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di
pubblici servizi", emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale. 
  3. Nel caso di pagamento  eseguito  in  modalita'  non  telematica,
l'attestazione di pagamento del  contributo  unificato  tributario  e
degli altri diritti e spese di giustizia e'  costituita  dalla  copia
informatica  dell'originale  analogico,  ottenuta  per  scansione   e
sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale. 

                               Art. 14 
 
 
                  Adeguamento delle regole tecniche 
 
  1.  Le  regole  tecnico-operative  sono   adeguate   all'evoluzione
scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale,  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

                               Art. 15 
 
 
                      Informazioni sui servizi 
 
  1. Le  informazioni  relative  alla  fruibilita'  dei  servizi  del
S.I.Gi.T. sono pubblicate sul portale della Giustizia tributaria. 

Art. 16 
 
 
   Entrata in vigore e individuazione delle Commissioni Tributarie 
 
  1. Le presenti disposizioni  si  applicano  agli  atti  processuali
relativi ai ricorsi notificati a partire dal primo  giorno  del  mese
successivo al decorso del termine di novanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  da   depositare   presso   le
Commissioni tributarie provinciali e regionali  dell'Umbria  e  della
Toscana. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 agosto 2015 
 
                                   Il direttore generale: Lapecorella 

(fonte www.gazzettaufficiale.it)



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