202207.28
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Torna la sospensione feriale dei termini anche per il processo tributario

Per consentire agli operatori del diritto – siano essi avvocati, magistrati oppure personale amministrativo – di godere di un periodo di effettivo riposo, dal 1° al 31 agosto opererà la sospensione feriale dei termini processuali.
Tale meccanismo interessa anche il giudizio tributario e alcuni istituti ad esso collegati, come la mediazione tributaria e il procedimento di accertamento con adesione.

La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è disciplinata dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, prevedendo in particolare che “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

La ratio di tale disciplina risiede nella necessità di garantire a tutti gli operatori del diritto – avvocati, magistrati, personale amministrativo – un periodo di effettivo riposo nei mesi estivi (cfr. lavori preparatori e giurisprudenza costituzionale, tra cui Corte Cost., 15 maggio 1974, n. 130).

Il periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non viene preso in considerazione nel computo del termine.

Se il termine processuale inizia a decorrere prima della sospensione feriale, esso rimane sospeso durante il periodo di sospensione e ricomincia a decorrere alla sua conclusione. Se il termine processuale inizia a decorrere durante la sospensione feriale, il dies a quo è differito alla conclusione del periodo di sospensione. Per il computo del termine a ritroso, il periodo di sospensione non viene computato.

La sospensione feriale opera di diritto e non è rinunciabile: si veda, ad esempio, Cass., sez. I civ., 1° dicembre 1998, n. 12170, in CED Cass., Rv. 521278, ove si afferma quanto segue: “La sospensione dei termini nel periodo feriale, disposta con la legge 749/69, ha efficacia generale e si applica indipendentemente dalla volontà delle parti del processo. L’espressione adottata dal legislatore (“il decorso dei termini processuali […] è sospeso di diritto […]”) non autorizza la diversa interpretazione proposta dal ricorrente, anche rilevando che la rinunzia alla sospensione è stata dal legislatore eccezionalmente prevista solo in materia penale (art. 2 L. 749/69). In dottrina, sul punto, è stato autorevolmente rilevato che la norma sottrae la parte o meglio il procuratore alla gravosa alternativa di rinunciare “al periodo di riposo” voluto dal legislatore o di astenersi dal compiere nell’epoca preferiale tutti gli atti del procedimento dai quali possono decorrere termini scadenti tra il 1^ agosto ed il 15 settembre”.

In materia civile, la sospensione feriale dei termini non si applica per alcuni procedimenti, tra i quali i procedimenti cautelari, le controversie di lavoro subordinato e i procedimenti di opposizione all’esecuzione.

Anche al processo tributario si applica la sospensione feriale dei termini.

Si tratta di un approdo ormai pacifico anche nella prassi amministrativa (cfr. circolare 23 aprile 1996, n. 98): a ciò si aggiunge la espressa previsione contenuta nell’art. 40, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ove si statuisce che la sospensione feriale si applica anche nel caso in cui il termine per la proposizione del ricorso sia prorogato di sei mesi a decorrere dalla data di uno degli eventi che determinano l’interruzione del processo.

La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica anche al termine di novanta giorni previsto per l’espletamento del procedimento di mediazione tributaria e ciò ai sensi dell’art. 17 bis, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Una questione ulteriore è stata oggetto di incertezze esegetiche in passato: ora è pacifico che la sospensione del termine di impugnazione dell’atto impositivo a seguito di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente ex art. 6, comma 3, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 si cumula con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Questa soluzione interpretativa è stata dapprima fatta propria dall’Amministrazione finanziaria. Nella risoluzione dell’11 novembre 1999, n. 159 il Ministero delle Finanze ha sostenuto che “anche il periodo di sospensione di 90 giorni, di cui all’articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 218, rientra – per logica connessione con i termini processuali – nell’ambito applicativo dell’articolo 1, secondo periodo, della richiamata legge n. 742. Infatti, i due periodi di sospensione in argomento (feriale e quello di 90 giorni), avendo diverse finalità – collegata al periodo in cui ricadono i termini processuali, quella feriale; connessa ad un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione, quella dei 90 giorni –, non possono che applicarsi cumulativamente”. Nella circolare del 28 giugno 2001, n. 65, la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate ha affermato che ai fini della determinazione del termine d’impugnazione “deve correttamente tenersi conto sia dell’intero periodo di sospensione previsto dal d.lgs. n. 218 del 1997, sia dell’eventuale periodo di sospensione feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742”. Parte della giurisprudenza si è successivamente allineata a tale esegesi (ad esempio si veda Cass., sez. trib., 4 febbraio 2011, n. 2682). L’art. 7 quater, comma 18, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 ha fugato ogni dubbio residuo, stabilendo in via di interpretazione autentica che “I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale”.

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