202203.01
0

Processo tributario: udienza da remoto e trattazione scritta fino al 30 aprile 2022

Il decreto Milleproroghe sposta al 30 aprile il termine finale di efficacia della disciplina emergenziale che ha regolato l’udienza da remoto e la trattazione scritta nel processo tributario durante la pandemia da Covid. La norma, introdotta nell’iter di conversione in legge, presta il fianco a più critiche: oltre a non essere coordinata con quelle concernenti le altre giurisdizioni, sembra anche scollegata dalla sussistenza dello stato di emergenza (fino al 31 marzo). Quanto al concreto utilizzo dell’udienza da remoto, non può che ribadirsi la distonia tra la limitata applicazione consentita da alcune Commissioni Tributarie e la necessità di un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della disciplina emergenziale, elidendo ogni discrezionalità nella concessione della trattazione da remoto quando chiesta da una delle parti.

In sede di conversione del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (decreto Milleproroghe), sono state approvate alcune proposte emendative concernenti la disciplina emergenziale in materia di giustizia.

Con una modifica all’art. 16, comma 3, è stato spostato al 30 aprile 2022 il termine di efficacia della disciplina emergenziale per il processo tributario contenuta nell’art. 27, D.L. n. 137/2020 – decreto Ristori.

Si tratta dell’ennesimo spostamento del termine de quo dopo quello al 31 dicembre 2021 (ad opera dell’art. 6, D.L. n. 105/2021) e il precedente al 31 luglio 2021 (ad opera dell’art. 6, comma 1, lettera g, D.L. n. 44/2021.

Processo tributario con disciplina emergenziale fino al 30 aprile 2022

Il decreto Milleproroghe proroga al 30 aprile 2022 la disciplina che consente nel processo tributario lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto e, nel caso in cui non sia possibile, la trattazione scritta.

Entro la medesima data il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dovrà:

  • censire le carenze di organico nelle Commissioni Tributarie;
  • bandire una procedura di interpello per il trasferimento dei componenti delle Commissioni Tributarie nei posti vacanti.

Tali procedure debbano essere bandite almeno una volta l’anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali.

Proroga disomogenea tra le varie giurisdizioni

Il decreto Milleproroghe introduce due evidenti discrasie:

  • da un lato, il nuovo termine del 30 aprile 2022 sembra non essere più correlato (né giustificato) allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, che, in base alla disciplina oggi vigente, termina il 31 marzo 2022;
  • dall’altro, sembra mancare un coordinamento tra il termine del 30 aprile 2022, previsto per il processo tributario, quello del 31 marzo 2022, riguardante l’esercizio dell’attività giurisdizionale amministrativa, e quello del 31 dicembre 2022, fissato dall’art. 16, comma 3, D.L. n. 228/2021 per il venir meno dell’efficacia di alcune disposizioni concernenti lo svolgimento dei processi civili e penali.

Ancora udienze da remoto, ma non per tutti

La proroga – l’ennesima – è stata da più parti criticata anche sulla base della constatazione che, nel corso della medesima fase della pandemia, sono aperti al pubblico – talora con limitazioni, talaltra con accesso libero – altri uffici giudiziari, così come tante altre attività sociali non essenziali (ad esempio teatri e discoteche), perché ciò è ritenuto compatibile con la tutela della salute pubblica.

Non si può non evidenziare che, almeno fino ad oggi, l’udienza da remoto è stata scarsamente utilizzata dalle Commissioni Tributarie, giacché nella prima metà del 2021 è stata utilizzata soltanto per circa un quarto dei giudizi. Le ragioni di tale scarso uso sono legate sia alla scarsità delle risorse tecnico-informatiche a disposizione della Giustizia Tributaria, sia alla ridotta familiarità con i software che talora dimostrano i protagonisti del processo tributario.

Bisogna quindi ricordare che anche per la Giustizia Tributaria la disciplina emergenziale non vieta le udienze in presenza nei luoghi in cui la frequentazione di spazi chiusi sia compatibile con la diffusione pandemica: è pertanto auspicabile che l’art. 27, D.L. n. 44/2020 sia applicato dalle singole Commissioni Tributarie in maniera tale da consentire lo svolgimento delle udienze in presenza in tutti i casi in cui ciò sia reso possibile dalla diffusione pandemica ovvero in collegamento da remoto, circoscrivendo quindi le modalità scritte a ipotesi limitate ed eccezionali.

L’udienza da remoto è prevista nella disciplina ordinaria del processo tributario

È bene tenere a mente che l’udienza mediante collegamento da remoto è ormai un elemento strutturale del processo tributario ed è sottratta alla discrezionalità delle Commissioni Tributarie: infatti, l’art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018 prevede che per la concreta attuazione delle udienze mediante collegamento da remoto sia necessaria e sufficiente la mera istanza di parte, senza demandare alcuna ulteriore valutazione al Collegio giudicante.

Adottare una diversa soluzione per i soli procedimenti trattati nel corso dell’emergenza sanitaria da Covid-19 determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento rispetto a tale tertium comparationis . A ciò si aggiunga che, a livello sistematico, nell’art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 456/1992 si prevede che la discussione in pubblica udienza sia determinata dalla mera istanza di “almeno una delle parti”, senza che le altre parti possano proporre opposizione e senza che il collegio giudicante o il presidente siano chiamati a esprimere una valutazione discrezionale.

Download (PDF, 34KB)

La lettura dell’intero articolo è riservata agli abbonati di “Ipsoa Quotidiano“. Per ulteriori informazioni cliccare qui.