202208.22
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Definizione delle liti pendenti in Cassazione: quale procedimento seguire?

La legge di riforma dell’ordinamento giudiziario e del processo tributario – ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – contempla la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione di valore non superiore a 50.000 oppure 100.000 euro a seconda dell’esito dei gradi precedenti. Tale misura una tantum potrebbe determinare una riduzione fino al 50% dei procedimenti che oggi intasano la fase di legittimità, così contribuendo a garantire il conseguimento dei benefici derivanti dal PNRR.

Il 9 agosto 2022 la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. La novella, elaborata dal Governo Draghi ed emendata dal Senato, persegue gli obiettivi di ridurre i giudizi pendenti in sede di legittimità e di accelerarne la trattazione.
Prima prevista nelle bozze e poi rimossa dal disegno di legge approvato dal Governo Draghi, durante l’esame in sede redigente da parte delle Commissioni riunite Giustizia e Finanze ritorna nell’articolo 5 una definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione.

Quali liti sono definibili in Cassazione?

Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 (abrogata dall’articolo 10 della decisione 2014/335/UE/Euratom, a sua volta abrogata dall’art. 11, par. 1, della decisione 14 dicembre 2020, n. 2020/2053/Euratom, che disciplina attualmente il sistema delle risorse proprie dell’Unione europea), e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Saranno definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione:

  • per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;
  • il cui valore sia non superiore a 100.000 euro.

Saranno invece definite con il pagamento di un importo pari al 20% del valore le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione:

  • per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito;
  • il cui valore non sia superiore a 50.000 euro.

Il valore della lite viene determinato ai sensi dell’art. 16, comma 3, l. 27 dicembre 2002, n. 289, vale a dire come l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite. Il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

Il procedimento per la definizione agevolata delle liti.

La definizione opera a domanda dei soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione e comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione de qua; in tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che introduce e disciplina la definizione delle liti pendenti in cassazione.

Le controversie de quibus sono definite con decreto assunto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., vale a dire con il decreto di estinzione del processo che interviene nella ipotesi in cui non sia stata fissata la data della decisione.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che introduce e disciplina la definizione delle liti pendenti in cassazione per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Ai fini del pagamento si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite ai fini della definizione. Non si dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

La definizione si perfeziona con la tempestiva presentazione della domanda da parte dei soggetti legittimati e con il pagamento degli importi dovuti; qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge che la regola.

La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

L’eventuale diniego della definizione va notificato entro 30 giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali ed è impugnabile entro 60 giorni dinanzi alla Corte di cassazione. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro 2 mesi decorrenti dalla scadenza di tale termine, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L’impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.

Come sono individuate le controversie pendenti in Cassazione?

I commi 1 e 2 dell’articolo 5 menzionano le controversie pendenti in cassazione alla data del 15 luglio 2022, mentre il comma 4 del medesimo articolo definisce come “controversie tributarie pendenti” quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge che introduce il condono, purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

Mentre alcuni refusi sono già stati rimossi con un errata corrige al disegno di legge, la discrasia segnalata dovrebbe essere superata con un intervento normativo urgente ad hoc, verosimilmente nella forma del decreto legge approvato dal Governo Draghi in tempi ristretti. Diversamente si corre il rischio di esegesi strumentali e di un incremento del contenzioso proprio nel grado di legittimità che la riforma vuole alleggerire.

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