201402.21
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Comm. trib. reg. Lazio – Roma, sez. XXXV, 28 gennaio 2014, n. 443 (testo)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA

TRENTACINQUESIMA SEZIONE

riunita con l’intervento dei Signori:

SILVESTRI PIO – Presidente

PETRUCCI ETTORE – Relatore

LORETO RITA – Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sull’appello n. 195/13

depositato il 11/01/2013

– avverso la sentenza n. 158/4/12

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA

proposto dall’ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIAE ROMA 2

controparte:

C.C.

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. COME DA N.I.R IRAP 2004

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. COME DA N.I.R IRAP 2005

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. COME DA N.I.R IRAP 2006


Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il contribuente C.C., esercente la professione di dottore commercialista, ricorreva avverso il silenzio rifiuto maturato sull’istanza di rimborso IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2004 al 2006, presentata in data 07/07/2008, per l’importo complessivo di Euro 6.590,17.

La parte ricorrente eccepiva l’illegittimità dell’imposta in quanto non dovuta per mancanza dei presupposti di legge di cui alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 156/01 in assenza di una autonoma organizzazione nell’attività professionale, esercitando l’attività personalmente, senza l’ausilio di organizzazione né utilizzo di dipendenti con beni ammortizzabili di modesto valore.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso ritenendo legittimo il proprio operato e la sussistenza dei requisiti di legge per l’applicabilità dell’IRAP disponendo il professionista di uno studio organizzato ed avendo sostenuto rilevanti importi per spese per immobili ed investito ingente quota capitale nel luogo di esercizio dell’attività avendo indicato il contribuente quale domicilio fiscale in Roma, via Aldo della Rocca la quale non coincide con il luogo ove svolgeva la propria attività professionale sita in Roma, Viale Europa – zona Eur in una unità locale di 100 mq. dichiarati nella dichiarazione dei redditi 2004/2006.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo non sussistere i requisiti previsti dalla normativa in materia della autonoma organizzazione.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate D.P. II di Roma, la quale ribadisce la legittimità del proprio operato come risultante dall’esame dei quadri RE dei Mod. Unico prodotti dalla parte e chiede la riforma della sentenza e l’accoglimento dell’appello.

Non si costituisce la parte contribuente.

Questa Commissione Tributaria Regionale, letti gli atti, constatata la regolare instaurazione del procedimento, ritiene l’appello dell’Ufficio fondato.

Difatti, si rileva dall’esame dei quadri RE delle dichiarazione dei redditi e dalla copia del Registro dei beni prodotti in atti, che sono presenti i presupposti per l’applicazione dell’imposta IRAP in quanto ricorrono i criteri stabiliti dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 156/2001 e Sentenza della Cassazione del 5/11/04 n. 21203, in quanto si tratta di attività autonomamente organizzata, ove comunque la recente interpretazione in materia, ha stabilito che è necessario prendere in esame i singoli casi al fine di individuare l’essenza del tema decidendum.

Il contribuente sostiene che l’attività svolta era priva di quella autonoma organizzazione produttiva di valore aggiunto ma dai quadri RE delle dichiarazione dei redditi dall’anno 2004 al 2006 risultano complessive spese professionali annuali pari a:

– anno 2004: Euro 40.672,00 su totale compensi pari ad Euro 120.778,00;

– anno 2005: Euro 37.185,00 su totale compensi pari ad Euro 99.434,00;

– anno 2006: Euro 42.662,00 su totale compensi pari ad Euro 92.416,00;

compensi a terzi anno 2004 par Euro 1.449,00 – per l’anno 2005 pari ad Euro 1.136,00 ed ingenti spese annuali relative allo studio di circa Euro 18.000,00.

Dalla copia depositata in atti del Registro dei beni risulta una donazione all’Associazione Ibrahima di beni strumentali nel periodo presente agli anni d’imposta in questione consistenti in numero cinque P.C. per un valore iniziale pari ad Euro 4.368,38 e l’acquisto di computer completo per Euro 1.041,00 nonché successivo acquisto nell’anno 2006 di un P.C. server IBM ed altri due computer a riprova che trattasi di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività e data la quantità, si presume non gestibili da una sola persona singola, ricorrendo nel caso de quo, quindi l’ipotesi della esistenza del requisito della autonoma organizzazione in quanto non deve essere intesa in senso soggettivo ma in senso oggettivo risultante dall’aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui in modo non occasionale, come risulta dal quadro RE che il ricorrente per gli anni 2004 e 2005 ha sostenuto ingenti spese professionali come sopra indicato, ha utilizzato beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile nonchè spese per compensi a terzi mediante prestazione di carattere continuativo. Si è infatti affermato che l’impiego non occasionale di lavoro altrui, sia pure per un tempo limitato e pagando un corrispettivo non elevato, è da considerare – significativo indice di organizzazione autonoma – ed integra il presupposto dell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, in tal senso la Corte di Cassazione, Sent. n. 18704/10; Cassazione Civile, Sez. Trib. con Sentenza n. 19688/11; Corte Cassaz., Sent. n.13752/13 ed Ordinanza Corte Cassaz. Sez. Tribut. n. 18108/13.

Appare significativo inoltre che la parte ricorrente ha indicato quale domicilio fiscale Roma, via Aldo della Rocca il quale non coincide con il luogo ove svolge la propria attività professionale sita in Roma, Viale Europa – zona Eur in una unità locale di 100 mq. dichiarati nella dichiarazione dei redditi 2004/2006.

Pertanto è applicabile nei confronti del ricorrente di cui alla presente vertenza, l’imposta IRAP.

Ritenuto che la parte contribuente non si è costituita, le spese vanno compensate.


P.Q.M.

La Commissione accoglie l’appello. Spese compensate.

Roma il 15 gennaio 2014.