201402.21
0

Comm. trib. reg. Lazio – Roma, sez. XXIX, 28 gennaio 2014, n. 437 (testo)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA

VENTINOVESIMA SEZIONE

riunita con l’intervento dei Signori:

GARGANI ANGELO – Presidente

GIORGIANNI ANGELO – Relatore

GIZZI FRANCA – Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sull’appello n. 163/13

spedito il 07/01/2013

– avverso la sentenza n. 228/38/12

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA

proposto dall’ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIAE ROMA 3

controparti:

Z.N.

VIA A.G. 1 00161 R.

difeso da:

DR. FRANCESCO GUIDI

difeso da:

DR. PIETRO MASTRAPASQUA

difeso da:

DR. RICCARDO ROMANINI

Atti impugnati:

DINIEGO RIMBORSO IRAP 2002

DINIEGO RIMBORSO IRAP 2003

DINIEGO RIMBORSO IRAP 2004

DINIEGO RIMBORSO IRAP 2005


Svolgimento del processo – Motivi della decisione


Con atto depositato il 5 maggio 2010, Z.N. ricorreva avverso il silenzio rifiuto relativo alla istanza di rimborso IRAP per gli anni 2002, 2003,2004 e 2005, chiedendo fosse dichiarato dovuto il rimborso di quanto versato.

Con atto del 26 ottobre 2010 , si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate di Roma, eccependo la prescrizione del diritto al rimborso con riferimento ai versamenti effettuati in data 20 giugno 2002 e 2 dicembre 2002 in relazione al 14 giugno 2007, data di presentazione dell’istanza di rimborso e, nel merito, sostenendo che l’attività abituale del ricorrente evidenziasse un’autonomia organizzativa (beni strumentali, provvigioni a terzi) per la presenza dei requisiti previsti per assoggettamento all’IRAP, e conseguentemente chiedeva il rigetto del ricorso.

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 398/04/2011, depositata il 3 novembre 2011, accoglieva il ricorso ritenendo testualmente:

“Nel caso di specie, l’attività esercitata dal contribuente di dottore commercialista, revisore contabile che si è avvalso della struttura organizzativa della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. è riconducibile alla categoria del lavoro autonomo, attività esercitata dal contribuente come persona fisica, con modesta organizzazione secondo il ricorrente.

La tesi ha trovato riscontro in atti sulla base delle dichiarazioni dei redditi in atti, stante l’assenza di costi per compensi corrisposti a terzi e il registro dei beni ammortizzabili (v. doc. 16,17,18,19,allegati alla memoria 1 marzo 2012), tutti elementi non confermativi dell’esistenza di un ‘autonoma organizzazione.

Tali elementi non evidenziano l’esistenza di una vera e propria organizzazione facente capo ad una struttura operativa, e denotano che l’attività lavorativa è stata svolta da un lavoratore autonomo agevolmente riconducibile a quella tipologia di soggetto che la Consulta ha ritenuto non avere i requisiti di un soggetto passivo ai fini IRAP, tipologia non esclusa dalle spese indicate nei quadri RE dei singoli periodi di imposta per viaggi, soggiorni e gestione dell’autovettura per le visite ai clienti della società. L’attività professionale esente infatti, secondo la sentenza n. 156/01, deve essere esercitata “in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui”, circostanza che, nel caso di specie, ricorre e, in ogni caso, è stata provata con idonea documentazione dal ricorrente.

Per tali motivi, la Commissione, detratto l’importo di Euro 16.514,96, accoglie in parte il ricorso e dichiara dovuto il rimborso richiesto nella minor somma di Euro 54.066,76 (Euro 70.581,72 – Euro 16.514,96) non ricorrendo i presupposti applicativi per la tassazione 1RAP.”

Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate di Roma proponeva appello, con atto spedito il 7 gennaio 2013, sostenendo testualmente a sostegno dell’impugnazione: “che, è lo stesso ricorrente che sostiene di avvalersi dei mezzi di supporto all’attività professionale forniti dalla società Reconta Ernst & Young s.p.a di cui era socio negli anni in esame; la medesima società, come detto, peraltro svolge la stessa attività, in forma d’impresa, di revisione contabile esercitata dal socio quale lavoratore autonomo, e questo non può che “rafforzare” il contributo di mezzi che il socio evidentemente riceve dalla società per l’esercizio della sua attività professionale. Cio’ che deve ritenersi rilevare, infatti, come più volte sopra affermato, non è la titolarità giuridica dei mezzi di ausilio all’attività libero professionale esercitata, quanto piuttosto la loro disponibilità in capo al lavoratore autonomo, e quindi la loro capacità di “potenziare” il relativo reddito professionale prodotto. ”

Con atto depositato il 24 gennaio 2013, si costituiva il contribuente, ribadendo i motivi del ricorso e chiedendo il rigetto dell’appello. A supporto della richiesta sosteneva che il riferimento dell’appellante ai mezzi di supporto all’attività professionale forniti dalla società Reconta Ernst & Young s.p.a , costituisse una nuova eccezione.

La Commissione, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere confermare la sentenza di primo grado che ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente.

Invero, l’appello è infondato, in quanto il primo giudice ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente le censure del ricorrente all’attività accertativa, “riesaminando e valutando il merito della causa, sia sotto il profilo logico formale che della correttezza giuridica, sia per l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, all’uopo, per valutazione delle prove offerte controllandone l’attendibilità e la concludenza e scegliendo tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.” ( Cassazione 22901/2005, 15693/2004, 11936/2003)

Pertanto, la Commissione condivide l’iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto l’irap non applicabile all’appellante in assenza di una non trascurabile organizzazione di uomini e di mezzi.

Invero, a mente dell’art. 2 del D. Lgs. n. 446 del 1997:”Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione i servizi.”!

La Corte costituzionale con sentenza numero 156 del 10 maggio 2001, con riferimento alla norma predetta, ha precisato “È evidente che nel caso di un’attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, per l’appunto rappresentato secondo l’articolo 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997, dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero la prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa”

La richiamata giurisprudenza della Cassazione, facendo propri i principi statuiti dalla Corte Costituzionale, ha ritenuto l’applicabilità dell’Irap all’attività professionale che si avvalga di una non trascurabile organizzazione di uomini e mezzi, con impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione o l’utilizzazione non occasionale del lavoro altrui, e, comunque, in grado di fornire un apprezzabile contributo al professionista. (Cass. 3672/07).

A tal proposito, infatti, è pacifico che l’ausilio non occasionale di lavoro altrui, costituisce autonoma organizzazione e conseguentemente comporta il pagamento del tributo. (In tal senso Cassazione, sentenza n.23538/2012 e ordinanza n.29128 del 28 dicembre 2011)

In ogni caso, la Suprema Corte con sentenza numero 3678 del 2007 ha precisato ha ribadito che costituisce onere del contribuente che chiede rimborso dell’imposta, asserendone la non debenza allegare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate. (In tal senso anche Cassazione nn. 3673, 3676, 3677, 3680 e 5012 del 2007 e n. 1414 del 2008)

Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di novità del riferimento dell’appellante ai mezzi di supporto all’attività professionale forniti dalla società Reconta Ernst & Young s.p.a , dato che trattasi di una argomentazione difensiva legata ad una circostanza indicata dal ricorrente e ritenuta in sentenza.

Ciò premesso, sembra sulla base della documentazione prodotta dal contribuente ed in assenza di prova contraria dell’Agenzia dell’Entrate, che nel caso in specie ricorrano i presupposti per escludere l’applicazione dell’Irap all’attività del contribuente.

Infatti, si deve ritenere che l’appellato, nel periodo in contestazione, ha esercitato la sua attività professionale imperniata in modo esclusivo sulla propria persona, senza avvalersi, così come ritenuto dalla sentenza di primo grado, di una struttura organizzativa significativa rispetto all’attività.

Invero, lo stesso non risulta avere sostenuto, sistematicamente e continuativamente, spese per prestazioni di lavoro dipendente, ed anche i costi per beni strumentali non sembrano superiori alla media degli investimenti di settore.

Alla soccombenza consegue la condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 1000, oltre gli oneri di legge.


P.Q.M.


Rigetta l’appello e condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 1000, oltre gli oneri di legge.

Roma, il 22 gennaio 2014.