201505.26
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Cass., sez. VI civ. – T, 26 maggio 2015 (ord.), n. 10793 (testo)

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 26 marzo – 26 maggio 2015, n. 10973
Presidente Lacobellis – Relatore Conti

In fatto e in diritto

La CTR del Piemonte, con sentenza n .36/27/12, depositala il 20.6.2012, confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato due avvisi di accertamento emessi per gli anni 2003 e 2004 a carico della A.M. srl per la ripresa di IVA per operazioni inesistenti. Rilevava il giudice di appello che l’occasionalità dei rapporti fra la contribuente e le ditte cedenti, la regolarità degli acquisti effettuati a prezzi di mercato con pagamenti realizzati a mezzo bonifici e assegni successivamente alla data di consegna escludevano, anche considerando la mancata prova di una provvigione in favore delle cedenti, l’esistenza di una frode carosello, peraltro ritenendo l’esistenza negli anni 2003 e 2004 delle due ditte cedenti risultante dalle visure camerali. Elementi questi che non consentivano di dubitare dell’effettività degli acquisiti degli autoveicoli da parte della contribuente, apparendo le ulteriori circostanze dedotte dall’Ufficio insufficienti a dimostrare che la società A.M. avesse comprato autovetture da terzi e non dalle cedenti.
L’Agenzia delle Entrate ha dedotto il vizio di insufficiente motivazione della sentenza sotto il profilo dell’esistenza delle società cedenti e della consapevolezza della frode da parte della società contribuente.
Sotto il primo profilo evidenzia che, in buona sostanza, la CTR aveva desunto l’esistenza delle ditte cedenti dall’avvenuto regolare pagamento delle autovetture, tralasciando di considerare gli accertamenti dall’ufficio dai quali era emerso che le due ditte cedenti – T.G. e G.C. srl, non avevano alcuna struttura o locale idoneo a svolgere l’attività di vendita di autoveicoli. Sotto il secondo profilo l’Agenzia deduce che la CTR aveva omesso di considerare la circostanza, emersa in sede di accertamento nei confronti delle società cedenti, che il legale rappresentante della società esaminata non era in possesso di documento di trasporto.
La società contribuente, costituitasi con controricorso, ha dedotto l’infondatezza della censura in relazione al carattere esaustivo della motivazione della sentenza impugnata. Nessuna difesa scritta ha depositato la Equitalia Nomos spa.
II ricorso è secondo il Collegio fondato.
La motivazione impugnata non appare congniamente agganciata ad una disamina completa degli elementi fomiti dall’Agenzia in sede di avviso di accertamento, al cui interno spiccavano l’assenza di sede e organizzazione da parte delle due società venditrici di automobili che avevano commerciato con la A.M. srl – id est. G.C. srl e T.G. l’assenza di documenti di trasporto in capo alle ditte formalmente alienanti e la consegna di tutti gli autoveicoli ad opera di soggetti diversi da quello alienante.
Orbene, rispetto alla mancata ponderazione di siffatti elementi, la CTR ha fatto derivare l’illegittimità della pretesa fiscale nei confronti della società contribuente da elementi formali, quali l’esistenza di visure che attestavano l’esistenza in vita delle società alienanti ovvero dei pagamenti delle forniture e della loro congruità senza tuttavia considerare che gli stessi non potevano integrare un compendio indiziario congruo e logicamente coerente in assenza della concomitante ponderazione degli elementi indiziari di segno contrario indicati nell’accertamento dell’Ufficio che, secondo un giudizio prognostico da compiere ex ante, ponevano in discussione, in ragione della consegna delle automobili operata da soggetti terzi diversi dai cessionari – l’esistenza stessa di contatti diretti fra acquirente delle autovetture – la società contribuente – e in definitiva il grado stesso di consapevolezza della A.M. circa il carattere fraudolento delle vendite operate da soggetti privi di autonoma organizzazione e circa la natura fittizia delle strutture formalmente cedenti delle autovetture.
Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dalla controricorrente, il ricorso merita di essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Piemonte per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c. accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Piemonte per nuovo esame e per la liquidazione delle, spese del giudizio.