201501.13
0

Cass., sez. trib., 3 dicembre 2014, n. 25561 (testo)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2954/2010 proposto da:

S.T., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio dell’avvocato PIRAS STEFANO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT SPA Ag. per della riscossione per la Prov. di Roma in persona dell’Amministratore Delegato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FRANCO FABIO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 136/2008 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 10/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TALOTTA delega Avvocato PIRAS che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del 6 motivo di ricorso, assorbiti gli altri.


Svolgimento del processo


Con sentenza n. 136/09/08, depositata il 10.12.2008 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accoglieva l’appello proposto da Equitalia Gerit s.p.a. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 72/21/2008, confermando l’avviso di iscrizione ipotecaria sull’immobile di proprietà di S. T., sito in (OMISSIS), per la somma di Euro 5.096,00 pari al doppio del presunto credito di Euro 2.874,23.

Osservava, al riguardo, la Commissione Tributaria Regionale che l’avviso era sufficientemente motivato e che Equitalia aveva prodotto in primo grado documentazione idonea a provare l’avvenuta notifica delle sette cartelle prodromiche, rilevando anche la rituale iscrizione a ruolo delle somme richieste. La contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) inesistente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo la CTR motivato l’iter logico giuridico in base al quale ha ritenuto implicitamente legittima la tardiva costituzione di Equitalia nel giudizio di primo grado;

b) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, non avendo rilevato la CTR la violazione del termine perentorio per il deposito di documenti in primo grado;

c) violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione art. 360 c.p.c., n. 4, avendo la CTR travisato la censura dell’appellante ritenendo erroneamente che avesse ad oggetto la presunta decadenza della contribuente dal diritto di difesa, per non aver contestato la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado;

d) in via subordinata, inesistente motivazione sul mancato accoglimento delle contestazioni relative alla notifica delle cartelle, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, e violazione dell’art. 216 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, non avendo la sentenza impugnata spiegato il ragionamento logico in forza del quale sono state implicitamente rigettate le eccezioni di omessa produzione degli originali delle cartelle esattoriali e l’omessa notifica delle stesse, avendo, tra l’altro, il giudice di appello utilizzato i documenti prodotti da Equitalia, nonostante la stessa non avesse formulato istanza di verificazione a fronte del formale disconoscimento di alcune sottoscrizioni di cartoline di ricevimento da parte della ricorrente;

e) violazione o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1, per non avere l’Amministrazione Finanziaria motivato in ordine alla situazione di insolvenza o comunque di inaffidabilità patrimoniale del presunto debitore;

f) omessa pronuncia sull’omessa intimazione ad adempiere D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, in relazione all’art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 4, non essendo stata preceduta dalla notifica di una specifica intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento entro cinque giorni, essendo trascorso oltre un anno dalla presunta notifica di tutte le cartelle esattoriali;

g) contraddittoria motivazione in ordine alla questione relativa all’entità del debito, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento all’importo complessivo del credito inferiore agli Euro 8000;

h) appello incidentale, in caso di accoglimento del ricorso, in ordine alla richiesta di parziale riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato Equitalia al pagamento delle spese processuali nella misura di Euro 150 omettendo di ordinare di effettuare a proprie spese tutti gli adempimenti relativi alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria in conseguenza dell’accoglimento del ricorso introduttivo, a seguito della specifica istanza ivi formulata. La intimata si è costituita con controricorso e la contribuente ha presentato memoria; Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 7.11.2014, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.


Motivi della decisione


E’ fondato ed assorbente degli altri il sesto motivo di ricorso, non essendosi la CTR pronunciata in ordine al motivo di impugnazione relativo alla mancata intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento entro 5 gg., D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, nonostante fosse trascorso oltre un anno (questione non controversa) dalla presunta notifica di tutte le cartelle esattoriali, avendo le Sezioni Unite di questa corte affermato che la iscrizione di ipoteca non preceduta da preavviso viola il principio generale del contraddittorio, che coinvolge anche le procedure amministrative tributarie; ed è perciò nulla (Cass. 18 settembre 2014 n. 19668), precisando come il “diritto al contraddittorio” costituisce principio generale in qualsiasi procedimento amministrativo tributario.

Anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, introdotto con D.L. n. 70 del 2011, prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, la concessionaria doveva comunicare al contribuente che procederà alla detta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine – che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni – perchè egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo (Cass.18 settembre 2014 n. 19668).

Va, conseguentemente accolto il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., annulla l’iscrizione ipotecaria e le relative sanzioni.

L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.


P.Q.M.


Accoglie il sesto motivo ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, annulla l’iscrizione ipotecaria e le relative sanzioni. Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2014