202006.26
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Cass., sez. III civ., 26 giugno 2020, n. 12883 (testo)

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 gennaio – 26 giugno 2020, n. 12883
Presidente Vivaldi – Relatore Rossetti

Fatti di causa

P.G. ha agito in giudizio nei confronti dell’agente della riscossione Equitalia Sud S.p.A. (oggi Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.) per ottenere la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà, operata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 a garanzia di una pluralità di crediti iscritti a ruolo, nonché il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 2.
La domanda, qualificata come opposizione agli atti esecutivi, è stata accolta dal Tribunale di Taranto, il quale, con sentenza non definitiva, ha annullato l’iscrizione ipotecaria e tutti gli atti ad essa connessi, consequenziali e presupposti, riservando al prosieguo del giudizio la valutazione della domanda risarcitoria.
Avverso detta sentenza, ricorre Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., sulla base di sette motivi.
Resiste con controricorso il P. .
La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione

  1. Si osserva in primo luogo che:
  • la pendenza del giudizio di impugnazione della sentenza che ha deciso la domanda, proposta dal P. , di risarcimento del danno conseguente alla pretesa illegittimità dell’iscrizione ipotecaria oggetto dell’opposizione qui in discussione, non ha carattere pregiudiziale rispetto alla definizione del presente ricorso (al contrario, è la predetta pronuncia che potrà eventualmente essere pregiudicata dalla decisione in ordine alla legittimità dell’iscrizione ipotecaria opposta);
  • non può essere accolta in questa sede la richiesta del controricorrente, di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello avente ad oggetto la querela di falso della relazione di notificazione di una delle cartelle di pagamento a base dell’iscrizione ipotecaria; per quanto sarà di seguito esposto in ordine alla fondatezza del ricorso, l’eventuale pregiudizialità di quel giudizio rispetto al presente potrà e dovrà essere valutata dal giudice del merito in sede di rinvio.
  1. Per quanto riguardo il merito del ricorso, è logicamente preliminare l’esame del terzo motivo, con il quale si denunzia “Validità probatoria degli estratti di ruolo corredati dalle relate di notifica e dagli avvisi di ricevimento Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25, 49 e 57; del D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6; del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma 5; dell’art. 2700 c.c. – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3)”.
    Il motivo è fondato.
    Il giudice di primo (e unico) grado ha ritenuto di non poter prendere in considerazione, ai fini della decisione della controversia, nè gli estratti del ruolo prodotti dall’agente della riscossione, ritenendoli meri atti interni, nè le copie delle relazioni di notificazione delle corrispondenti cartelle di pagamento, su cui si fondava il provvedimento di iscrizione ipotecaria in contestazione, ritenendo necessaria ed imprescindibile la produzione degli originali di tali documenti.
    Sulla base di tale premessa, che costituisce il fondamento logico dell’intera decisione: a) ha innanzi tutto affermato la propria giurisdizione e la propria competenza, nell’incertezza sulla natura dei crediti oggetto della procedura di riscossione; b) ha poi accolto la domanda, ritenendo mancante la prova della notificazione delle cartelle di pagamento; c) è giunto infine a dichiarare l’inesistenza dei titoli esecutivi posti a base dell’iscrizione ipotecaria, conclusione quest’ultima giuridicamente abnorme, oltre che incoerente sul piano logico, avendo il giudice stesso qualificato l’opposizione in termini di mera opposizione agli atti esecutivi, e avendo addirittura affermato che non era possibile neanche individuare natura e oggetto dei crediti fatti valere, in mancanza di idonea documentazione.
    In realtà la indicata premessa logica della decisione – oggetto delle censure esposte con il motivo di ricorso in esame – è del tutto in contrasto (come molte altre analoghe decisioni del medesimo ufficio giudiziario) con gli orientamenti consolidati di questa stessa Corte, in base ai quali:
  • l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (così Cass., Sez. 3, Sentenze n. 11141 e n. 11142 del 29/05/2015, non massimate; Sez. 3, Sentenza n. 11794 del 09/06/2016, Rv. 640105 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15315 del 20/06/2017, Rv. 644736 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11028 del 09/05/2018, Rv. 648806 – 01);
  • precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l’agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva (arg. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 49) ed esso, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24235 del 27/11/2015, in motivazione);
  • l’estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (così Cass. n. 11141 n. 11142 del 2015 e le ulteriori decisioni conformi sopra già citate);
  • ne consegue che l’estratto di ruolo “costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche al fine della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito” (Cass. n. 11141 e n. 11142 del 2015 e le ulteriori decisioni conformi sopra già citate);
  • in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014, Rv. 630907 – 01); la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo (così Cass. n. 12888 del 2015, nonché Cass. n. 24235 del 2015, già citata);
  • in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte,la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015, Rv. 635235; Sez. 3, Sentenza n. 24235 del 27/11/2015; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, in motivazione; Sez. 3, Sentenza n. 15795 del 29/07/2016, Rv. 641156 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018, Rv. 652126 – 01).
    In base ai principi appena richiamati, il tribunale avrebbe senz’altro potuto e dovuto giudicare in ordine all’ammissibilità, alla tempestività ed alla fondatezza delle domande in concreto proposte, previa verifica della sussistenza della propria giurisdizione (anche di ufficio, essendo state avanzate contestazioni attinenti ad atti anteriori al pignoramento e cioè anteriori all’inizio dell’esecuzione forzata, e non potendosi quindi certamente escludere la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario per i crediti di natura tributaria) e della propria competenza (oggetto di puntuali eccezioni della parte opposta).
    A tal fine avrebbe dovuto valutare in concreto la natura e l’oggetto dei crediti posti in riscossione, in base all’esame degli estratti di ruolo prodotti, nonché la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento, in base alle copie delle rispettive relazioni di notificazione e/o degli avvisi di ricevimento
    Non essendosi proceduto in tal senso, la sentenza impugnata deve essere cassata, affinché vi si possa provvedere in sede di rinvio, in conformità ai principi di diritto sopra esposti.
    Restano di conseguenza assorbiti il primo, il secondo, il quinto ed il settimo motivo del ricorso, con i quali si denunzia, rispettivamente, “Incompetenza funzionale e per materia del Tribunale ordinario – violazione dell’art. 38 c.p.c.; del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, commi 5 e 6; del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205 e della L. n. 689 del 1981, art. 22-bis – dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 2)” (primo motivo), “Violazione degli artt. 115 e 617 c.p.c. – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3)” (secondo motivo), “Vizio della sentenza per ultrapetizione – violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3) e 4)” (quinto motivo), “riforma della sentenza con riguardo alla condanna alle spese – in applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3)” (settimo motivo): le censure oggetto di tali motivi di ricorso – se non direttamente assorbite dalle considerazioni appena esposte (come, in particolare, per il quinto motivo) – riguardano infatti questioni che dovranno essere oggetto di rivalutazione da parte del giudice di rinvio, sulla base dell’esame della documentazione prodotta dall’agente della riscossione.
  1. Con il quarto motivo si denunzia “Vizio della sentenza – errata e falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 e art. 77 – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3)”.
    Il motivo è fondato.
    La decisione impugnata non è conforme all’indirizzo di questa Corte, secondo cui “l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014, Rv. 632587 – 01; conf.: Sez. U, Sentenza n. 19668 del 18/09/2014, Rv. 632617 – 01; Sez. 6 5, Ordinanza n. 10234 del 20/06/2012, Rv. 622866 – 01; si veda altresì: Cass., Sez. 6 – 5, Sentenza n. 23875 del 23/11/2015, Rv. 637511 – 01, in cui si precisa peraltro che comunque l’iscrizione ipotecaria “in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni; ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile – nella specie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, – si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia”).
    La questione posta con il motivo di ricorso in esame dovrà essere rivalutata in sede di rinvio, alla luce dei principi esposti.
  2. Con il sesto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26; del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60; dell’art. 137 e ss. c.p.c. – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3)”.
    Anche questo motivo è fondato.
    La decisione impugnata non è sul punto conforme all’indirizzo di questa Corte, secondo il quale “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 – 01; coni.: Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29022 del 05/12/2017, Rv. 646433 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025 01; cfr. anche: Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014, Rv. 631551 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019, Rv. 655744 – 01).
    La regolarità delle notificazioni degli atti della procedura di riscossione dovrà quindi essere nuovamente valutata in sede di rinvio, anche alla luce dei principi esposti.
  3. Sono accolti, nei sensi di cui motivazione, il terzo, quarto e sesto motivo del ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

  • accoglie il terzo, quarto e sesto motivo del ricorso, nei sensi di cui motivazione, assorbiti gli altri; cassa per l’effetto la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.