201801.22
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Cass., sez. VI civ. – T, 22 gennaio 2018 (ord.), n. 1543 (testo)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4238/2017 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI n.268/A, presso lo studio dell’avvocato VALERIO CIONI, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati ALESSANDRO GIOVANNINI, e LUIGI PIERGIUSEPPE MURCIANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1234/25/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il 05/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

1. Il 19 giugno 2002 il dr M.M. presentò domanda di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2002. Il silenzio-rifiuto, formatosi alla data del 17 settembre 2002 (art. 21 proc. trib.), fu impugnato dal contribuente il 17 settembre 2012, con ricorso accolto dalla CTP-Pisa. La decisione, appellata dal fisco, fu riformata dalla CTR-Toscana che ritenne essersi prescritta l’azione restitutoria, essendo decorsi più di dieci anni dalla domanda di rimborso.

2. Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, ritenendo che – a mente dell’art. 21 proc. trib. e degli artt. 2946 e 2935 c.c., il termine prescrizionale decorresse dal momento in cui il diritto al rimborso fosse esercitabile in giudizio, ovverosia una volta che fosse scaduto il termine di novanta giorni dall’istanza per la formazione di un silenzio-rifiuto, a sua volta impugnabile con ricorso al giudice tributario. Il fisco insiste, invece, per la conferma della decisione d’appello.

3. Il ricorso è fondato.

3.1 E’ assolutamente pacifico che i termini ad anno si computano secondo il calendario comune (art. 155 c.p.c.), cioè secondo il calendario gregoriano non ex numero sed ex numeratione dierum; dunque il dies a quo va escluso dal calcolo e la scadenza si ha all’ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello in cui il fatto si e verificato (Cass. Sez. 3, 14/03/1962, n. 499 ed altre).

3.2 Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all’art. 21, comma 2, proc. trib., prevedente il termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza, che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., (Cass., Se. 5, 20/08/2004, n. 16477 ed altre). Dunque, il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio-rifiuto a norma dell’art. 21 proc. trib., laddove la richiesta al fisco di un rimborso s’intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 90 giorni dalla data della sua presentazione, senza che l’ufficio si sia pronunciato (con” in generale Cass., Se. U, 06/04/2012, n. 5572).

3.3 Ne deriva che il giudice d’appello, nel ritenere tardiva la domanda giudiziale del 17 settembre 2012 a fronte del silenzio-rifiuto formatosi il 17 settembre 2002, si è discostato dai superiori principi di diritto ai quali il giudice di rinvio si dovrà attenere in seguito alla necessaria cassazione della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2018