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Ruling fiscali transfrontalieri: il Consiglio approva norme di trasparenza (fonte consilium.europa.eu)

Il 6 ottobre 2015 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico su una direttiva finalizzata a migliorare la trasparenza delle garanzie fornite dagli Stati membri alle imprese riguardo alle modalità di calcolo delle tasse a esse applicate.

La direttiva rientra in una serie di iniziative volte a prevenire l’elusione dell’imposta sulle società.

Imporrà agli Stati membri lo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali preventivi transfrontalieri nonché sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Gli Stati membri che ricevono tali informazioni potranno richiedere informazioni aggiuntive, se del caso. La Commissione sarà in grado di sviluppare un repertorio centrale sicuro in cui archiviare le informazioni scambiate. Il repertorio sarà accessibile a tutti gli Stati membri e alla Commissione, nella misura in cui ciò sia necessario per monitorare la corretta attuazione della direttiva.

Un ruling fiscale è una garanzia che le autorità fiscali danno ai contribuenti sulle modalità con cui alcuni aspetti della tassazione saranno trattati in casi specifici. Un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento è un tipo di ruling fiscale emanato dalle autorità fiscali per determinare le modalità, e altri dettagli rilevanti, dei prezzi applicabili al trasferimento di beni o servizi tra imprese.

“È un passo decisivo verso una maggiore trasparenza nelle questioni fiscali”, ha affermato Pierre Gramegna, ministro delle finanze lussemburghese e presidente del Consiglio. “La presidenza è riuscita a raggiungere questo accordo in tempi record. L’Europa sta inviando un forte segnale di maggiore equità nella tassazione delle imprese in tutto il mondo”.

Pianificazione fiscale

Negli ultimi anni la pianificazione fiscale delle imprese è andata sviluppandosi tra varie giurisdizioni, assumendo forme sempre più sofisticate. Prevede ad esempio il trasferimento degli utili imponibili in Stati in cui il regime tributario è più favorevole, erodendo la base imponibile.

La direttiva garantirà che quando uno Stato membro emana un ruling fiscale preventivo o un accordo sui prezzi di trasferimento, qualsiasi altro Stato membro interessato sia in grado di monitorare la situazione e le eventuali ripercussioni sul proprio gettito fiscale.

Consessi internazionali

L’accordo sulla direttiva è in linea con gli sviluppi in seno all’OCSE e i suoi lavori in merito all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili. Si prevede che i ministri delle finanze del G20 approvino in occasione della riunione a Lima l’8 ottobre i risultati di tali lavori, che saranno poi presentati ai leader del G20 a un vertice ad Antalya il 15 e 16 novembre 2015.

Applicazione

La direttiva, una volta messa a punto in tutte le lingue ufficiali dell’UE, sarà adottata in una delle prossime sessioni del Consiglio dopo che il Parlamento avrà espresso il proprio parere.

Le nuove norme dovranno essere applicate a partire dal 1º gennaio 2017. Nel frattempo rimarranno in vigore gli obblighi esistenti relativi allo scambio di informazioni tra Stati membri.

Le seguenti norme si applicheranno ai ruling emanati prima del 1º gennaio 2017:

  • Nel caso in cui ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano emanati, modificati o rinnovati tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, tale comunicazione avviene a condizione che essi siano ancora validi il 1º gennaio 2014
  • Nel caso in cui ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano emanati, modificati o rinnovati tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, tale comunicazione avviene indipendentemente dal fatto che siano o meno ancora validi
  • Gli Stati membri avranno la possibilità (non l’obbligo) di escludere dallo scambio di informazioni ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati a favore di imprese il cui fatturato netto annuo non superi i 40 milioni di EUR a livello di gruppo, nel caso in cui tali ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano stati emanati, modificati o rinnovati prima del 1º aprile 2016.  Tale esenzione non si applica tuttavia alle imprese che si occupano principalmente di attività finanziarie o di investimento

Pacchetto di misure

La Commissione ha proposto la direttiva nel quadro di un pacchetto di misure nel marzo 2015. Il testo modifica la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che definisce le modalità pratiche dello scambio di informazioni.

(fonte www.consilium.europa.eu)