201606.01
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Interpello sui nuovi investimenti (circolare 25/2016)

Interpello sui nuovi investimenti
Le istruzioni delle Entrate su istanze, contenuti e ambito d’applicazione

Crescita economica, più competitività e internazionalizzazione delle imprese sono garantite anche attraverso l’istituzione di nuove forme avanzate di dialogo codificate tra Amministrazione e contribuenti. In questa cornice s’inserisce la nuova tipologia d’interpello sui nuovi investimenti, introdotta dal decreto 147/2015, che si rivolge a quei soggetti nazionali, o esteri, che intendono effettuare in Italia investimenti rilevanti, di almeno 30 milioni di euro. Attraverso questo nuovo strumento, il contribuente può rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate allo scopo di conoscere preventivamente il parere in merito al corretto trattamento fiscale del piano di investimenti e delle operazioni straordinarie pianificate per l’esecuzione dello stesso. In pratica, con la Circolare n. 25/E di oggi, l’Agenzia fornisce un primo kit di istruzioni precisando l’ambito d’applicazione soggettivo del nuovo istituto, cioè la definizione delle imprese che vi possono far ricorso, ed oggettivo, individuando la tipologia degli investimenti per i quali è possibile formulare l’istanza. Allo stesso tempo, il documento di prassi fornisce chiarimenti sulle modalità di presentazione e sul contenuto delle istanze.

Anche gruppi d’imprese ed enti non commerciali tra i destinatari ammessi al nuovo istituto – Lungo l’elenco dei soggetti ammessi alla presentazione dell’istanza: gli imprenditori individuali, le società di capitali e gli enti residenti, tra cui i trust, a condizione che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, o ancora, gli enti e i trust residenti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata, le società di persone, escluse le società semplici, e gli altri soggetti residenti ad esse equiparati. Tra la platea dei soggetti ammessi all’interpello rientrano, inoltre, le società e gli enti di ogni tipo non residenti, nonché i trust, indipendentemente dalla circostanza che abbiano o meno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. In particolare, chiarisce la Circolare, nello spirito di incentivare l’accesso all’istituto in esame, l’ammissibilità alla presentazione dell’istanza è stata estesa anche ai soggetti non esercenti attività commerciali nella misura in cui effettuino un investimento che determini la creazione di una nuova attività imprenditoriale, oppure, la partecipazione al patrimonio di un’impresa. Sono quindi inclusi, tra i destinatari della disciplina in esame, anche i soggetti che, pur non qualificandosi a priori come imprenditori, promuovano investimenti che abbiano come “target” un’impresa localizzata nel territorio dello Stato. Spazio anche alla presentazione dell’istanza per i gruppi di società e i raggruppamenti d’imprese, tra cui: le reti di imprese, i consorzi fra imprese, i distretti produttivi, le joint ventures, le associazioni temporanee di impresa, cosiddette ATI e il Gruppo europeo di interesse economico.

Per i progetti d’investimento ammessi contano la durata, la liquidità e il “target” occupazionale – In particolare, precisa il documento di prassi, il progetto di investimento deve necessariamente presentare le seguenti caratteristiche: deve realizzarsi nel territorio dello Stato; deve avere ricadute occupazionali significative e durature; deve essere di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro. In dettaglio, continua la Circolare, la tipologia d’investimento cui guarda il nuovo istituto deve risultare idonea ad includere sia i progetti diretti alla realizzazione di una nuova iniziativa economica avente carattere duraturo, prevedendo quindi l’immissione di nuova liquidità, sia le operazioni che comportano il reimpiego di risorse finanziarie già disponibili presso l’impresa al fine di ristrutturare, ottimizzare o rendere più efficiente un complesso aziendale preesistente. Naturalmente, l’investimento deve avere come “target” un’impresa localizzata nel territorio dello Stato e può consistere anche in operazioni di share deal. Conseguentemente, anche le “iniziative dirette alla partecipazione al patrimonio dell’impresa” rientrano tra le operazioni ritenute idonee.

Progetti d’investimento su aziende in crisi – In particolare, per le imprese in crisi, la valutazione dell’impatto positivo dell’investimento sul piano dell’occupazione deve tener conto non solo dell’“incremento” dei livelli occupazionali, ma anche del mantenimento di quelli già esistenti, laddove il piano di risanamento eviti licenziamenti, mobilità, cassa integrazione o altri simili istituti che producano effetti negativi.

Modalità di presentazione dell’istanza – L’istanza d’interpello è redatta in carta libera, non essendo soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, ed è presentata all’Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Normativa, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti, mediante una delle seguenti modalità: consegna a mano; spedizione tramite servizio postale a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento; per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata o tramite l’utilizzo di un servizio telematico ad hoc erogato in rete dall’Agenzia delle entrate e ancora in fase di elaborazione. Ai fini della presentazione dell’istanza non sono quindi previsti mezzi di comunicazione alternativi, quali ad esempio il fax e la posta elettronica libera. Naturalmente, l’istanza di interpello deve essere presentata in lingua italiana, mentre la documentazione a corredo della stessa può essere inoltrata in inglese, francese, spagnolo e tedesco. I soggetti non residenti possono presentare l’istanza attraverso l’eventuale stabile organizzazione in Italia, oppure, tramite designazione di un domiciliatario ai fini della procedura d’interpello. Nell’ipotesi in cui non abbiano disposto la nomina di un domiciliatario nel territorio dello Stato, gli stessi possono inoltrare l’istanza mediante la posta elettronica libera all’indirizzo dc.norm.interpello@agenziaentrate.it.

I contenuti dell’istanza – L’interpello dovrà contenere la denominazione dell’impresa, gli elementi identificativi del suo legale rappresentante, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale o la partita IVA ovvero altro codice di identificazione dell’impresa, nonché l’indicazione dei recapiti, anche telematici, del domiciliatario per la procedura di interpello presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura. Nel caso in cui più soggetti intendano partecipare all’investimento, l’istanza deve contenere la denominazione e gli elementi identificativi di tutte le imprese partecipanti all’investimento. Naturalmente, l’istanza conterrà la descrizione dettagliata del piano di investimento, sul quale si chiede la valutazione dell’Agenzia delle entrate con riferimento al relativo trattamento fiscale. Al riguardo, si dovrà specificare l’ammontare dell’investimento, i metodi prescelti per la quantificazione, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, le ricadute occupazionali significative e i riflessi, anche in termini quantitativi, che l’investimento oggetto dell’istanza ha sul sistema fiscale italiano. L’istanza conterrà anche le disposizioni tributarie di cui si richiede l’interpretazione/disapplicazione e la descrizione delle operazioni che potrebbero essere giudicate abusive, oltre alla soluzione prospettata dal contribuente. E per finire, la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante.

L’adesione al regime collaborativo non preclude la via all’interpello – Come chiarisce la Circolare, il decreto attuativo non ha previsto alcuna preclusione alla presentazione dell’interpello sui nuovi investimenti da parte dei soggetti che siano in regime di adempimento collaborativo. Pertanto, i contribuenti che hanno aderito alla cooperative compliance e che intendano effettuare un investimento potranno comunque presentare istanza sui nuovi investimenti, ma in questo caso direttamente all’Ufficio della Direzione Centrale Accertamento competente per la gestione delle attività relative al regime di adempimento collaborativo. Quest’ultimo quindi gestirà le istanze di interpello pervenute.

La risposta dà certezza agli investitori – La risposta (espressa o tacita) vincola l’Agenzia delle entrate al piano di investimento descritto nell’istanza ed è valida finché non cambiano le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali essa è stata fornita. E ciò non solo nei confronti del richiedente, ma anche verso tutti i soggetti coinvolti nel piano di investimento. Per garantire coloro che intendono effettuare rilevanti investimenti, la normativa non ha previsto per l’interpello sui nuovi investimenti la possibilità di rettifica una volta che l’Amministrazione ha risposto. Questo elemento lo differenzia rispetto alla disciplina generale degli interpelli prevista dallo Statuto dei diritti del contribuente. L’Agenzia delle entrate può verificare la corretta applicazione delle indicazioni fornite con la risposta e che non siano cambiate le circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini del rilascio della stessa. Se emergono variazioni delle circostanze di fatto o di diritto oppure nel caso di non veridicità o incompletezza delle stesse circostanze rappresentate nella domanda, la risposta non produce effetti. Infine, la Circolare n. 25/E chiarisce che, prima di redigere un processo verbale di constatazione o altro atto impositivo o sanzionatorio, gli organi tenuti a svolgere i controlli sulle imprese che beneficiano degli effetti della risposta, si coordineranno con l’Ufficio competente sull’interpello. Questo coordinamento viene realizzato da chi effettua il controllo sui soggetti interessati dalla risposta e ha lo scopo di verificare se l’eventuale ipotesi di contestazione riguardi casi trattati nell’ambito dell’interpello, rispetto ai quali l’Agenzia ha già assunto una formale posizione.

(fonte Agenzia delle Entrate)

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