201303.11
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Imposta di soggiorno: gli albergatori che riscuotono sono agenti contabili di fatto (nota a Corte dei Conti per il Veneto, parere 19/2013)

Nel parere n. 19 del 2013, la Corte dei Conti per il Veneto ha qualificato quali agenti contabili di fatto i gestori delle strutture ricettive preposti alla riscossione dell’imposta di soggiorno.

Constatato il silenzio della disciplina istitutiva del tributo (cfr. art. 4, commi da 1 a 3, d.l. 23 del 2011), il Collegio ricollega tale qualificazione al mero maneggio di denaro pubblico (cfr. l’art. 93, comma 2, T.U. Enti Locali e l’art. 74, comma 1, r.d. n. 2440 del 1923, nonché l’art. 178, lett. e), r.d. n. 827 del 1924, in forza del quale “sotto la denominazione di agenti contabili dell’amministrazione si comprendono […] tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato”).

Questo elemento fattuale, ritenuto necessario e sufficiente a generare ex se l’obbligo a rendere il conto della gestione e la soggezione alla giurisdizione della Corte dei Conti (Corte dei Conti, sentenze nn. 1784 del 2002 e 216 del 2008), si riscontra qualora il soggetto svolga attività di riscossione o esecuzione di pagamenti oppure abbia denaro da qualificarsi come pubblico in ragione della sua provenienza o destinazione e sia fornito del potere di disporne senza l’intervento di altro ufficio (Corte dei Conti, sentenza n. 367 del 2009). Esempi di attività comportanti il maneggio di denaro pubblico sono la riscossione e il versamento di entrate pubbliche – come nel caso dell’imposta di soggiorno –, la ricezione o la detenzione di denaro, beni e valori di spettanza pubblica o dei quali un ente pubblico sia o divenga debitore, l’esecuzione di pagamenti o di consegne di beni cui sia tenuto un ente pubblico (Corte dei Conti per la Puglia, sentenze nn. 626 del 2010 e 226 del 2012).

L’intervento della Corte dei Conti per il Veneto è stato sollecitato dal Comune di Venezia a fronte del cospicuo contenzioso amministrativo che interessa i regolamenti comunali di disciplina dell’imposta di soggiorno, concernente l’inquadramento giuridico dei gestori delle strutture ricettive.

Secondo i Giudici amministrativi (TAR Veneto, sentenze nn. 653 e 1165 del 2012), questi soggetti non possono essere considerati agenti della riscossione, poiché i gestori delle strutture ricettive non operano per un interesse proprio connesso ad un possibile guadagno ricavabile dall’attività di riscossione, né assumono il ruolo di soggetti passivi, sostituti o responsabili d’imposta, posto che l’imposta di soggiorno può essere riscossa coattivamente dal Comune esclusivamente nei confronti di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive sulla base delle dichiarazioni dei gestori. A carico di questi ultimi sono infatti posti esclusivamente adempimenti strumentali all’esazione del tributo (presentazione di una dichiarazione periodica del numero di pernottamenti imponibili e rilascio di quietanza per l’avvenuto pagamento dell’imposta), nonché l’obbligo di versare periodicamente le somme riscosse dagli ospiti alloggiati.

In effetti, la disciplina istitutiva del tributo tace sul punto, a differenza di quanto accade per l’imposta di sbarco, in relazione alla quale la compagnia di navigazione è qualificata dal Legislatore come “responsabile di imposta”, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi ed espressa previsione di sanzioni amministrative in caso di omissione o ritardo nel versamento (art. 4, comma 3 bis, d.l. n. 23 del 2011).

Quale che sia la soluzione della specifica questione, il meccanismo di riscossione dell’imposta di soggiorno conferma la tendenza del sistema tributario ad intercettare la materia imponibile nel momento in cui è resa visibile dal suo passaggio in un ganglio economico: anche in questo caso si sfrutta il latente contrasto di interessi tra le organizzazioni economiche – più o meno articolate – e i loro interlocutori, insinuandosi nei flussi di ricchezza che li legano e imponendo adempimenti idonei a condizionare a loro volta le negoziazioni, in un rapporto biunivoco tra matrice amministrativistica e oggetto economico del diritto tributario.

Ai gestori delle strutture ricettive è imposto l’esercizio di una funzione oggettivamente amministrativa, nell’ambito della quale strumenti di segnalazione si sovrappongono al meccanismo di riscossione: si tratta di una scelta ragionevole, perché, da un lato, gli adempimenti tributari sono concentrati in capo ad un unico interlocutore e, dall’altro, l’albergatore non deve sopportare un sacrificio rilevante, trattandosi di un soggetto già organizzato amministrativamente che dispone della provvista finanziaria – la somma di cui è creditore nei confronti dell’ospite – nella quale computare l’importo corrispondente all’imposta di soggiorno.

(Corte dei Conti per il Veneto, parere del 16 gennaio 2013, n. 19)

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