200703.24
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Il contraddittorio endoprocedimentale quale garanzia di attendibilità dell’accertamento fondato sugli studi di settore (nota a Cass. 17229/2006)

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Con la sentenza che qui si annota, sono stati fissati alcuni principi di diritto di notevole rilevanza: gli studi di settore previsti dall’art. 62 bis, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, rivestono natura di atti amministrativi generali di organizzazione e costituiscono una mera praesumptio hominis. Ciò premesso, il loro utilizzo non è sufficiente ad assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’ufficio: al necessario riscontro probatorio rispetto alle presunzioni semplici istituite dagli studi è collegato il contraddittorio endoprocedimentale, da attuarsi nel rispetto del principio generale del giusto procedimento e del principio di cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La fattispecie. – 3. Precisazioni sulla metodologia accertativa applicata. – 4. La natura dei decreti ministeriali di approvazione degli studi di settore. – 5. Il contraddittorio endoprocedimentale e la sua funzione. – 6. La giurisprudenza della Corte di Cassazione. – 7. Il contraddittorio e i principi dello Statuto dei diritti del contribuente.

(Cass., sez. trib., 28 luglio 2006, n. 17229)