201608.04
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Disciplina delle società controllate estere – Controlled Foreign Companies (circolare 35/2016)

Disciplina delle società controllate estere (Controlled Foreign Companies)
Tutti i chiarimenti sulle CFC in una circolare delle Entrate

Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC). Con la circolare n.35/E di oggi, vengono esaminate le modifiche ai criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, il trattamento degli utili provenienti da questi Paesi e la disciplina del credito d’imposta estero. Le ultime novità normative, infatti, hanno comportato importanti implicazioni, sia ai fini del regime di tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle società controllate, sia ai fini della tassazione degli utili provenienti dai cosiddetti paradisi fiscali.

Individuazione dei regimi fiscali privilegiati – La circolare fornisce chiarimenti in merito ai criteri di individuazione dei regimi fiscali privilegiati a partire dal primo gennaio 2016, ora basati esclusivamente sul livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia e non più sul sistema formale di inclusione di un Paese nella black list, illustrando anche i criteri valevoli fino al periodo d’imposta 2014 e per il periodo d’imposta 2015. Al riguardo, l’esclusione degli Stati membri dell’Unione Europea o dello Spazio Economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni dalla nozione di regimi fiscali privilegiati, prevista dalla legge di Stabilità 2016, è stata estesa in via interpretativa anche all’esercizio 2015. Inoltre, vengono illustrati gli effetti dell’abrogazione dell’articolo 168-bis del TUIR.

Le novità in materia di CFC – A seguito dell’introduzione di nuovi criteri di individuazione dei regimi fiscali privilegiati, la circolare adegua, in via interpretativa, la dimostrazione dell’esimente di cui al comma 5, lettera b), dell’articolo 167 del TUIR. A tal fine, la mancanza di intenti o effetti elusivi, alla base dell’investimento all’estero, si considera dimostrata qualora il contribuente provi che il carico fiscale estero è almeno pari al 50 per cento della tassazione nominale italiana o della tassazione effettiva che la controllata avrebbe scontato laddove fosse stata residente in Italia. Vengono pertanto superati i chiarimenti resi nella circolare n.51/E del 2010. Il documento di prassi, inoltre, fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni speciali extra TUIR applicabili ai fini della determinazione del reddito estero da imputare al socio e illustra l’abrogazione dell’articolo 168 del TUIR, che estendeva il regime CFC anche alle società collegate, nonché il regime transitorio tra la vecchia e la nuova disciplina.

Disciplina degli utili provenienti da regimi fiscali privilegiati – La circolare fornisce chiarimenti anche sulla nozione di utili “provenienti” e precisa il trattamento di dividendi e plusvalenze che sono espressione di utili pregressi, dando rilevanza al criterio vigente al momento della loro percezione, che deve essere soddisfatto anche rispetto all’esercizio di maturazione dell’utile. Vengono forniti, inoltre, dettagli sui presupposti e sulle modalità applicative del credito d’imposta indiretto concesso al socio residente che abbia ottenuto la disapplicazione della CFC rule in base alla prima esimente.

Obblighi dichiarativi – Venuto meno l’obbligo di presentare istanza di interpello ai fini della disapplicazione della CFC rule, è istituito un nuovo obbligo a carico del socio controllante di segnalare nel quadro FC del Modello Unico le proprie partecipazioni CFC nei casi in cui non abbia richiesto la disapplicazione della disciplina in esame o, anche avendolo fatto, abbia ricevuto parere negativo dall’Amministrazione fiscale. Sul punto, la circolare specifica che il dichiarante sarà tenuto ad indicare solo l’utile o la perdita del periodo di esercizio della controllata estera, senza doverne rideterminare il reddito. Analogo obbligo di segnalazione in dichiarazione dei redditi è imposto nel caso di percezione di utili e plusvalenze prodotti in Paesi a regime fiscale privilegiato.

Credito d’imposta estero – La circolare illustra, infine, come il decreto internazionalizzazione abbia facilitato la fruizione del credito d’imposta estero per tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito/investimento effettuato all’estero.

(fonte Agenzia delle Entrate)

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