201510.08
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D.lgs. 24 settembre 2015 n. 159 – Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione

DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 159

Misure per la semplificazione  e  razionalizzazione  delle  norme  in
materia di riscossione,  in  attuazione  dell'articolo  3,  comma  1,
lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00170) 

(GU n.233 del 7-10-2015 – Suppl. Ordinario n. 55)

 

 Vigente al: 22-10-2015

 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo  per
un sistema fiscale piu' equo, trasparente ed orientato alla crescita; 
  Visti in particolare i seguenti articoli della predetta legge n. 23
del 2014: 
     articolo 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale  il  Governo
e' delegato ad adottare decreti legislativi recanti la revisione  del
sistema  fiscale,  avendo  cura  di  attuare   il   principio   della
tendenziale generalizzazione del meccanismo della  compensazione  tra
crediti d'imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a  suo
carico; 
     articolo 3, comma 1, lettera a), ai sensi del quale  il  Governo
e' delegato ad  introdurre,  in  funzione  del  raggiungimento  degli
obiettivi  di  semplificazione  e  riduzione  degli  adempimenti,  di
certezza  del  diritto  nonche'  di  uniformita'  e  chiarezza  nella
definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive  e  passive
dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti  amministrativi,
norme  dirette  ad  attuare  una  complessiva   razionalizzazione   e
sistematizzazione     della     disciplina     dell'attuazione      e
dell'accertamento relativa alla generalita' dei tributi; 
     articolo 6, comma 5, ai sensi del quale il Governo  e'  delegato
ad introdurre, disposizioni volte ad  ampliare  l'ambito  applicativo
dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari,  in  coerenza
con la finalita' della lotta all'evasione fiscale  e  contributiva  e
con quella di  garantire  la  certezza,  l'efficienza  e  l'efficacia
dell'attivita' di riscossione, in particolare: 
      a) semplificando gli adempimenti amministrativi e  patrimoniali
a carico  dei  contribuenti  che  intendono  avvalersi  del  predetto
istituto; 
      b) consentendo al contribuente, anche ove  la  riscossione  del
debito  sia  concentrata  nell'atto  di  accertamento,  di   attivare
meccanismi automatici previsti dalla legge per la  concessione  della
dilazione del pagamento prima dell'affidamento in  carico  all'agente
della riscossione, ove ricorrano specifiche evidenze  che  dimostrino
una temporanea situazione di  obiettiva  difficolta',  eliminando  le
differenze tra la rateizzazione conseguente all'utilizzo di  istituti
deflativi del contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e
la  rateizzazione   delle   somme   richieste   in   conseguenza   di
comunicazioni di irregolarita'  inviate  ai  contribuenti  a  seguito
della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali; 
      c)   procedendo   ad   una   complessiva    armonizzazione    e
omogeneizzazione delle norme in materia di rateizzazione  dei  debiti
tributari, a tal fine anche riducendo il divario, comunque  a  favore
del contribuente, tra il numero delle  rate  concesse  a  seguito  di
riscossione sui carichi di ruolo e numero  delle  rate  previste  nel
caso di altre forme di rateizzazione; 
      d) procedendo ad una revisione della disciplina  sanzionatoria,
a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata  nel  pagamento  di
una rata, ovvero errori di  limitata  entita'  nel  versamento  delle
rate, non  comportino  l'automatica  decadenza  dal  beneficio  della
rateizzazione; 
     articolo 9, comma 1, lettera l), che, al fine del  rafforzamento
dei controlli, delega il Governo ad introdurre norme  per  rafforzare
il controllo e gli indirizzi strategico-programmatici  del  Ministero
dell'economia e delle finanze sulla societa' Equitalia; 
     articolo 10, comma 1, lettera e), ai sensi del quale il  Governo
e' delegato, fra l'altro, ad introdurre,  norme  per  l'accrescimento
dell'efficienza  nell'esercizio  dei  poteri  di  riscossione   delle
entrate, secondo il principio del contemperamento delle  esigenze  di
efficacia della riscossione con i diritti del contribuente; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2015; 
  Visti i pareri  delle  Commissioni  VI  Finanze  della  Camera  dei
deputati e 6ª Finanze e tesoro del  Senato  della  Repubblica  del  4
agosto 2015, delle Commissioni V Bilancio,  tesoro  e  programmazione
della Camera dei deputati e 5ª Bilancio del Senato  della  Repubblica
del 5 agosto 2015; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge  n.  23  del  2014,
secondo cui qualora il Governo  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2015; 
  Acquisiti  i  pareri  definitivi   delle   competenti   Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n.
23 del 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 22 settembre 2015; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Sospensione legale della riscossione 
 
  1. All'articolo l della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 538: 
      1)  nel  primo  periodo,  le  parole:  "entro   novanta"   sono
sostituite dalle seguenti: "a pena di decadenza entro sessanta"; 
      2) la lettera f) e' soppressa; 
    b) al comma 539: 
      1) il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "L'ente
creditore,  tramite  apposito  canale  telematico,  a   mezzo   posta
elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con  ricevuta  di
ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione,
dando altresi' comunicazione al concessionario del  provvedimento  di
sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimita'  del  debito
iscritto a ruolo."; 
      2) dopo il secondo periodo e' aggiunto  il  seguente:  "Fino  a
tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo  53,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602."; 
    c) dopo il comma  539  e'  inserito  il  seguente:  "539-bis.  La
reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non  e'  ammessa
e, in  ogni  caso,  non  comporta  la  sospensione  delle  iniziative
finalizzate alla riscossione."; 
    d) al comma 540, dopo l'ultimo periodo e' inserito  il  seguente:
"L'annullamento non opera in presenza di  motivi  diversi  da  quelli
elencati al comma 538 ovvero nei casi  di  sospensione  giudiziale  o
amministrativa o di  sentenza  non  definitiva  di  annullamento  del
credito,". 
  2. All'articolo 49 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: ", fatto salvo il diritto del  debitore
di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata  ai  sensi  del
comma 1-bis,  l'avvenuto  pagamento  delle  somme  dovute  ovvero  lo
sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore" sono soppresse; 
    b)  i  commi  1-bis,  secondo  periodo,  1-ter  e  1-quater  sono
abrogati. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo per un
          sistema fiscale piu' equo, trasparente  ed  orientato  alla
          crescita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  12
          marzo 2014, n. 59. 
              Il testo vigente dell'art.  1,  comma  1,  lettera  d),
          della citata legge 11 marzo 2014, n. 23 e' il seguente: 
              "Art. 1.  (Delega  al  Governo  per  la  revisione  del
          sistema fiscale e procedura) 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quindici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          decreti  legislativi  recanti  la  revisione  del   sistema
          fiscale. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dei principi costituzionali, in particolare  di  quelli  di
          cui agli articoli 3 e 53 della  Costituzione,  nonche'  del
          diritto dell'Unione europea, e di quelli dello statuto  dei
          diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio  2000,
          n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo
          di irretroattivita' delle norme tributarie di  sfavore,  in
          coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n.
          42,  in  materia  di  federalismo  fiscale,   secondo   gli
          specifici  principi  e  criteri  direttivi  indicati  negli
          articoli da 2 a 16 della presente legge, nonche' secondo  i
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
              (Omissis). 
              d) tendenziale generalizzazione  del  meccanismo  della
          compensazione   tra   crediti   d'imposta   spettanti    al
          contribuente e debiti tributari a suo carico.". 
              Il testo vigente dell'art.  3,  comma  1,  lettera  a),
          della citata legge 11 marzo 2014, n. 23 e' il seguente: 
              "Art. 3. (Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale) 
              1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i  decreti
          legislativi di cui all'art. 1 e con particolare  osservanza
          dei principi e criteri generali di  delega  indicati  nelle
          lettere a), b) e c) del comma 1 del  medesimo  art.  1,  in
          funzione   del   raggiungimento    degli    obiettivi    di
          semplificazione e riduzione degli adempimenti, di  certezza
          del  diritto  nonche'  di  uniformita'  e  chiarezza  nella
          definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e
          passive  dei  contribuenti   e   delle   funzioni   e   dei
          procedimenti amministrativi, norme dirette a: 
              a)  attuare   una   complessiva   razionalizzazione   e
          sistematizzazione  della   disciplina   dell'attuazione   e
          dell'accertamento relativa alla generalita' dei tributi; 
              (Omissis).". 
              Il testo vigente dell'art. 6,  comma  5,  della  citata
          legge 11 marzo 2014, n. 23 e' il seguente: 
              "Art. 6.  (Gestione  del  rischio  fiscale,  governance
          aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e
          revisione della disciplina degli interpelli) 
              (Omissis). 
              5. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i  decreti
          legislativi  di  cui  all'art.  1,  disposizioni  volte  ad
          ampliare   l'ambito   applicativo    dell'istituto    della
          rateizzazione dei debiti  tributari,  in  coerenza  con  la
          finalita' della lotta all'evasione fiscale e contributiva e
          con  quella  di  garantire  la  certezza,  l'efficienza   e
          l'efficacia dell'attivita' di riscossione, in particolare: 
              a)  semplificando  gli  adempimenti  amministrativi   e
          patrimoniali  a  carico  dei  contribuenti  che   intendono
          avvalersi del predetto istituto; 
              b)  consentendo   al   contribuente,   anche   ove   la
          riscossione  del  debito  sia  concentrata   nell'atto   di
          accertamento, di attivare  meccanismi  automatici  previsti
          dalla  legge  per  la  concessione  della   dilazione   del
          pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della
          riscossione,  ove   ricorrano   specifiche   evidenze   che
          dimostrino   una   temporanea   situazione   di   obiettiva
          difficolta', eliminando le differenze tra la  rateizzazione
          conseguente  all'utilizzo   di   istituti   deflativi   del
          contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e  la
          rateizzazione  delle  somme  richieste  in  conseguenza  di
          comunicazioni di irregolarita' inviate  ai  contribuenti  a
          seguito  della  liquidazione  delle  dichiarazioni  o   dei
          controlli formali; 
              c)  procedendo  ad  una  complessiva  armonizzazione  e
          omogeneizzazione delle norme in  materia  di  rateizzazione
          dei  debiti  tributari,  a  tal  fine  anche  riducendo  il
          divario, comunque a favore del contribuente, tra il  numero
          delle rate concesse a seguito di riscossione sui carichi di
          ruolo e numero delle rate previste nel caso di altre  forme
          di rateizzazione; 
              d)  procedendo  ad  una  revisione   della   disciplina
          sanzionatoria, a tal fine prevedendo che ritardi  di  breve
          durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata
          entita'  nel  versamento   delle   rate,   non   comportino
          l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione; 
              e)  monitorando,  ai   fini   di   una   sua   migliore
          armonizzazione, il regime di accesso alla rateizzazione dei
          debiti fiscali, anche in relazione ai risultati  conseguiti
          in termini di  effettiva  riscossione,  con  procedure  che
          garantiscano la massima trasparenza e oggettivita'. 
              (Omissis).". 
              Il testo vigente dell'art.  9,  comma  1,  lettera  l),
          della citata legge 11 marzo 2014, n. 23 e' il seguente: 
              "Art. 9. (Rafforzamento dell'attivita' conoscitiva e di
          controllo) 
              1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i  decreti
          legislativi di cui all'art. 1, norme per  il  rafforzamento
          dei  controlli,  secondo  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              (Omissis). 
              l)   rafforzare   il   controllo   e   gli    indirizzi
          strategico-programmatici  del  Ministero  dell'economia   e
          delle finanze sulla societa' Equitalia.". 
              Il testo vigente dell'art. 10,  comma  1,  lettera  e),
          della citata legge 11 marzo 2014, n. 23 e' il seguente: 
              "Art. 10. (Revisione del contenzioso tributario e della
          riscossione degli enti locali) 
              1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i  decreti
          legislativi di cui all'art. 1, norme per  il  rafforzamento
          della tutela giurisdizionale del contribuente,  assicurando
          la   terzieta'   dell'organo   giudicante,   nonche'    per
          l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio  dei  poteri
          di riscossione delle entrate, secondo i seguenti principi e
          criteri direttivi: 
              (Omissis). 
              e) contemperamento delle esigenze  di  efficacia  della
          riscossione con i diritti del contribuente, in  particolare
          per i profili attinenti alla tutela  dell'abitazione,  allo
          svolgimento dell'attivita' professionale e imprenditoriale,
          alla salvaguardia del contribuente in situazioni  di  grave
          difficolta' economica,  con  particolare  riferimento  alla
          disciplina  della   pignorabilita'   dei   beni   e   della
          rateizzazione del debito.". 
              Il testo vigente dell'art. 1,  comma  7,  della  citata
          legge 11 marzo 2014, n. 23 e' il seguente: 
              "Art. 1.  (Delega  al  Governo  per  la  revisione  del
          sistema fiscale e procedura) 
              (Omissis). 
              7. Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i  testi  alle
          Camere   con   le   sue   osservazioni,    con    eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione. I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni competenti per materia sono espressi  entro  il
          termine  di   dieci   giorni   dalla   data   della   nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'art. 1, commi dal 538 al 540 della  legge
          24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  Legge  di
          stabilita' 2013), come modificati dal presente decreto,  e'
          il seguente: 
              "Art. 1. 
              (Omissis). 
              538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537,  a  pena
          di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte
          del concessionario per la riscossione, del  primo  atto  di
          riscossione utile o di un atto della procedura cautelare  o
          esecutiva eventualmente intrapresa  dal  concessionario  il
          contribuente presenta al concessionario per la  riscossione
          una dichiarazione anche con modalita' telematiche,  con  la
          quale venga  documentato  che  gli  atti  emessi  dall'ente
          creditore prima  della  formazione  del  ruolo,  ovvero  la
          successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali  si
          procede, sono stati interessati: 
              a) da prescrizione o decadenza del diritto  di  credito
          sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il
          ruolo e' reso esecutivo; 
              b) da un  provvedimento  di  sgravio  emesso  dall'ente
          creditore; 
              c) da una sospensione amministrativa comunque  concessa
          dall'ente creditore; 
              d)  da  una  sospensione  giudiziale,  oppure  da   una
          sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa
          dell'ente creditore, emesse in  un  giudizio  al  quale  il
          concessionario per la riscossione non ha preso parte; 
              e) da un pagamento effettuato, riconducibile  al  ruolo
          in oggetto, in data antecedente alla formazione  del  ruolo
          stesso, in favore dell'ente creditore; 
              f) (Soppressa). 
              539. Entro il termine di dieci giorni  successivi  alla
          data di presentazione della dichiarazione di cui  al  comma
          538,  il  concessionario  per  la   riscossione   trasmette
          all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore
          e la documentazione allegata  al  fine  di  avere  conferma
          dell'esistenza delle ragioni del debitore ed  ottenere,  in
          caso   affermativo,   la   sollecita   trasmissione   della
          sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi
          informativi.  L'ente  creditore,  tramite  apposito  canale
          telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure  a
          mezzo raccomandata con ricevuta  di  ritorno,  comunica  al
          debitore  l'esito  dell'esame  della  dichiarazione,  dando
          altresi' comunicazione al concessionario del  provvedimento
          di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimita'
          del debito iscritto a ruolo.  Fino  a  tale  momento  resta
          sospeso il termine di cui all'articolo  53,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602. 
              539-bis. La reiterazione della dichiarazione di cui  al
          comma 538 non e' ammessa e, in ogni caso, non  comporta  la
          sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione. 
              540. In caso  di  mancato  invio,  da  parte  dell'ente
          creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e  di
          mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi  al
          concessionario della riscossione, trascorso inutilmente  il
          termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione
          della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario
          della riscossione, le partite di  cui  al  comma  537  sono
          annullate  di  diritto  e   quest'ultimo   e'   considerato
          automaticamente    discaricato    dei    relativi    ruoli.
          Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
          dell'ente    creditore    i     corrispondenti     importi.
          L'annullamento non opera in presenza di motivi  diversi  da
          quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione
          giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di
          annullamento del credito.". 
              Il testo dell'art. 49 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  602  (Disposizioni  sulla
          riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dal
          presente decreto legislativo, e' il seguente: 
              "Art. 49. (Espropriazione forzata) 
              1.  Per  la  riscossione  delle  somme  non  pagate  il
          concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base
          del   ruolo,   che   costituisce   titolo   esecutivo,   il
          concessionario puo' altresi' promuovere azioni cautelari  e
          conservative, nonche'  ogni  altra  azione  prevista  dalle
          norme ordinarie a tutela del creditore. 
              1-bis.  I  pagamenti  delle   somme   dovute   all'ente
          creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio  da  parte
          dell'ente creditore, effettuati in una  data  successiva  a
          quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente
          comunicati  dall'ente  creditore  al  concessionario  della
          riscossione. 
              1-ter (Abrogato). 
              1-quater (Abrogato). 
              2.  Il  procedimento  di  espropriazione   forzata   e'
          regolato dalle norme ordinarie applicabili in  rapporto  al
          bene oggetto di esecuzione, in quanto  non  derogate  dalle
          disposizioni del presente capo e con esso compatibili;  gli
          atti relativi a tale procedimento sono  notificati  con  le
          modalita' previste dall'art. 26. 
              3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono
          esercitate dagli ufficiali della riscossione.". 
                               Art. 2 
 
Rateazione delle somme dovute a seguito dell'attivita' di controllo e
  accertamento dell'Agenzia delle entrate 
 
  1. L'articolo 3-bis del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
462, e' sostituto dal seguente: 
  "Art. 3-bis (Rateazione delle somme dovute). - 1. Le  somme  dovute
ai sensi dell'articolo 2,  comma  2,  e  dell'articolo  3,  comma  1,
possono essere versate in un numero massimo di otto rate  trimestrali
di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero
massimo di venti rate trimestrali di pari importo. 
  2. L'importo della prima rata deve essere versato entro il  termine
di trenta giorni dal ricevimento  della  comunicazione.  Sull'importo
delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal  primo
giorno del secondo mese successivo a  quello  di  elaborazione  della
comunicazione. Le  rate  trimestrali  nelle  quali  il  pagamento  e'
dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. 
  3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 15-ter del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle
somme da  versare  a  seguito  del  ricevimento  della  comunicazione
prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.". 
  2. L'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 8 (Adempimenti successivi). - 1. Il  versamento  delle  somme
dovute per effetto dell'accertamento con adesione e'  eseguito  entro
venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7. 
  2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente  in  un
massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un  massimo  di
sedici rate trimestrali se le somme dovute superano  i  cinquantamila
euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato
nel comma 1. Le rate successive  alla  prima  devono  essere  versate
entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo  delle  rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal  giorno
successivo al termine di versamento della prima rata. 
  3. Entro dieci giorni  dal  versamento  dell'intero  importo  o  di
quello della prima rata il contribuente fa pervenire  all'ufficio  la
quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente
copia dell'atto di accertamento con adesione. 
  4. Per le modalita' di versamento delle somme dovute  si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In caso di  inadempimento
nei  pagamenti  rateali  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 15-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602.". 
  3. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) le  parole:  "nell'articolo  71"   sono   sostituite   dalle
seguenti: "negli articoli 71 e 72"; 
      2)  le  parole:  "nell'articolo  50"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "negli articoli 50 e 51"; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  "2.  Si  applicano  le
disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo,  e  8,
commi 2, 3 e 4."; 
    c)  dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  "2-bis.1  Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui
il contribuente rinunci a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a
seguito della decadenza dalle agevolazioni  indicate  nella  Nota  II
bis) dell'articolo 1, della Parte I,  della  Tariffa  I  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131,  e
nell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25.". 
  4. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 19  giugno  1997,  n.
218, e' inserito il seguente: 
  "Art. 15-bis (Modalita' di pagamento).  -  1.  Il  pagamento  delle
somme dovute ai sensi degli  articoli  8  e  15  si  esegue  mediante
versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, secondo le modalita' stabilite dall'articolo  19
del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi in  cui  siano  previste
altre modalita' di pagamento in ragione della tipologia di tributo. 
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  possono
essere stabilite ulteriori modalita' di versamento.". 
          Note all'art. 2: 
              Il testo  dell'art.  15,  del  decreto  legislativo  19
          giugno  1997,  n.   218   (Disposizioni   in   materia   di
          accertamento con adesione e di  conciliazione  giudiziale),
          come modificato dal presente  decreto  legislativo,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 15. (Sanzioni  applicabili  nel  caso  di  omessa
          impugnazione) 
              1. Le sanzioni  irrogate  per  le  violazioni  indicate
          nell'art. 2, comma 5, del presente decreto, negli  articoli
          71 e 72 del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
          l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e  negli  articoli
          50 e 51 del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
          l'imposta sulle  successioni  e  donazioni,  approvato  con
          decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a
          un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare  l'avviso
          di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza  di
          accertamento con adesione, provvedendo a pagare,  entro  il
          termine  per  la  proposizione  del   ricorso,   le   somme
          complessivamente  dovute,  tenuto  conto   della   predetta
          riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni  non  puo'
          essere inferiore ad un terzo dei minimi  edittali  previsti
          per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. 
              2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi
          3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4. 
              2-bis. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  l  e  2  si
          applicano anche nei casi in cui il contribuente  rinunci  a
          impugnare l'avviso di liquidazione emesso a  seguito  della
          decadenza dalle agevolazioni indicate nella  Nota  II  bis)
          dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del  decreto-legge  30
          dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2010, n. 25.". 
                               Art. 3 
 
Inadempimenti  nei   pagamenti   delle   somme   dovute   a   seguito
  dell'attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate 
 
  1.  Dopo  l'articolo  15-bis  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' inserito il seguente: 
  "Art. 15-ter (Inadempimenti nei  pagamenti  delle  somme  dovute  a
seguito dell'attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate). - 1.
In caso di  rateazione  ai  sensi  dell'articolo  3-bis  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.  462,  il  mancato  pagamento  della
prima rata entro il termine di trenta giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro  il
termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal
beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi
dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. 
  2. In caso di rateazione  ai  sensi  dell'articolo  8  del  decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle
rate diverse dalla prima entro il termine  di  pagamento  della  rata
successiva comporta la decadenza dal  beneficio  della  rateazione  e
l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di  imposta,
interessi e sanzioni, nonche' della sanzione di cui  all'articolo  13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471,  aumentata  della
meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. 
  3. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a: 
    a) insufficiente versamento della  rata,  per  una  frazione  non
superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro; 
    b) tardivo versamento della prima rata,  non  superiore  a  sette
giorni. 
  4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con  riguardo
a: 
    a) versamento in unica soluzione  delle  somme  dovute  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; 
    b) versamento in unica soluzione o della prima rata  delle  somme
dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo  19
giugno 1997, n. 218. 
  5. Nei casi previsti dal  comma  3,  nonche'  in  caso  di  tardivo
pagamento di una  rata  diversa  dalla  prima  entro  il  termine  di
pagamento della rata successiva, si procede  all'iscrizione  a  ruolo
dell'eventuale  frazione  non   pagata,   della   sanzione   di   cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,
commisurata all'importo  non  pagato  o  pagato  in  ritardo,  e  dei
relativi interessi. 
  6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non  e'  eseguita  se  il
contribuente si avvale del ravvedimento di cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  entro  il  termine  di
pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata  o  di
versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.". 

                               Art. 4 
 
 
               Termini per la notifica della cartella 
                   di pagamento. Casi particolari 
 
  1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo  la  lettera  c)  e'  aggiunta  la  seguente:
"c-bis) del terzo anno successivo a quello  di  scadenza  dell'ultima
rata del piano di rateazione per le  somme  dovute  a  seguito  degli
inadempimenti di cui all'articolo 15-ter."; 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      "1-bis.  In  deroga  alle  disposizioni   del   comma   1,   il
concessionario  notifica  la  cartella  di  pagamento,  a   pena   di
decadenza: 
        a) per i crediti anteriori alla  data  di  pubblicazione  del
ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro  delle
imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del  terzo
anno successivo: 
          1) alla pubblicazione del decreto che  revoca  l'ammissione
al concordato preventivo ovvero ne dichiara la  mancata  approvazione
ai sensi degli articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267; 
          2)  alla  pubblicazione  della  sentenza  che  dichiara  la
risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai  sensi  del
combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
        b) per i crediti rientranti nell'accordo di  ristrutturazione
dei debiti di cui all'articolo 182-bis del  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, non ancora iscritti a ruolo alla data di  presentazione
della proposta di transazione fiscale di  cui  all'articolo  182-ter,
sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  entro  il  31
dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine  di  cui
al settimo comma dell'articolo 182-ter del  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, ovvero alla pubblicazione della sentenza  che  dichiara
l'annullamento dell'accordo; 
        c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori  alla
data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della
crisi  da  sovraindebitamento  o  della   proposta   di   piano   del
consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo: 
          1)  alla  pubblicazione  del  decreto   che   dichiara   la
risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi
da sovraindebitamento, ai  sensi  dell'articolo  14  della  legge  27
gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti  dell'accordo,
ai sensi dell'articolo 11, comma 5,  o  dell'articolo  12,  comma  4,
della medesima legge n. 3 del 2012; 
          2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara  la
cessazione  degli  effetti  del  piano  del  consumatore,  ai   sensi
dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo  12-ter,  comma  4,  della
legge n. 3 del 2012. 
      1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure di  cui
alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene dichiarato  il  fallimento
del debitore, il concessionario procede all'insinuazione  al  passivo
ai sensi dell'articolo 87, comma 2, senza necessita' di notificare la
cartella di pagamento.". 
          Note all'art. 4: 
              Il testo dell'art. 25 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602  (Disposizioni
          sulla  riscossione  delle  imposte   sul   reddito),   come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 25. (Cartella di pagamento) 
              1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento,
          al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti
          dei quali  procede,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  31
          dicembre: 
              a) del terzo anno successivo a quello di  presentazione
          della  dichiarazione,  ovvero  a  quello  di  scadenza  del
          versamento dell'unica o ultima rata se il  termine  per  il
          versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade
          oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la  dichiarazione  e'
          presentata, per le somme che  risultano  dovute  a  seguito
          dell'attivita' di liquidazione  prevista  dall'art.  36-bis
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo  a  quello
          di  presentazione   della   dichiarazione   del   sostituto
          d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi  degli
          articoli 19 e 20 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              b) del quarto anno successivo a quello di presentazione
          della dichiarazione, per le somme che  risultano  dovute  a
          seguito  dell'attivita'  di  controllo   formale   prevista
          dall'art. 36-ter del citato decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 600 del 1973; 
              c)  del  secondo  anno  successivo  a  quello  in   cui
          l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme  dovute
          in base agli accertamenti dell'ufficio; 
              c-bis) del terzo anno successivo a quello  di  scadenza
          dell'ultima rata del  piano  di  rateazione  per  le  somme
          dovute a seguito degli inadempimenti  di  cui  all'articolo
          15-ter. 
              l-bis. In deroga alle  disposizioni  del  comma  1,  il
          concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di
          decadenza: 
              a) per i crediti anteriori alla data  di  pubblicazione
          del ricorso per l'ammissione al concordato  preventivo  nel
          registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo,  entro
          il 31 dicembre del terzo anno successivo: 
              1)  alla   pubblicazione   del   decreto   che   revoca
          l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la
          mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179  del
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
              2) alla pubblicazione della sentenza  che  dichiara  la
          risoluzione o l'annullamento del concordato  preventivo  ai
          sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e  138
          del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
              b)   per   i   crediti   rientranti   nell'accordo   di
          ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti  a
          ruolo  alla  data  di  presentazione  della   proposta   di
          transazione fiscale di cui  all'articolo  182-ter  ,  sesto
          comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31
          dicembre  del  terzo  anno  successivo  alla  scadenza  del
          termine di cui al settimo comma dell'articolo  182-ter  del
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.   267,   ovvero   alla
          pubblicazione della sentenza  che  dichiara  l'annullamento
          dell'accordo; 
              c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori
          alla data di pubblicazione della  proposta  di  accordo  di
          composizione della  crisi  da  sovraindebitamento  o  della
          proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del
          terzo anno successivo: 
              1) alla  pubblicazione  del  decreto  che  dichiara  la
          risoluzione o l'annullamento dell'accordo  di  composizione
          della crisi da sovraindebitamento, ai  sensi  dell'articolo
          14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la  cessazione
          degli effetti  dell'accordo,  ai  sensi  dell'articolo  Il,
          comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima  legge
          n. 3 del 2012; 
              2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara
          la cessazione degli effetti del piano del  consumatore,  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 5,  e  dell'articolo  12-ter,
          comma 4, della legge n. 3 del 2012. 
              1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure
          di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  l-bis  viene
          dichiarato il fallimento del  debitore,  il  concessionario
          procede all' insinuazione al passivo ai sensi dell'articolo
          87, comma 2, senza necessita' di notificare la cartella  di
          pagamento. 
              (Omissis).". 
                               Art. 5 
 
 
         Concentrazione della riscossione nell'accertamento 
 
  1. All'articolo  29  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), primo  periodo,  le  parole:  "decorsi
sessanta giorni  dalla  notifica"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"decorso il termine utile per la proposizione del ricorso"; 
    b) al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: "ogni
altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.",
e' inserito il seguente periodo: "La predetta sospensione  non  opera
in caso di accertamenti definitivi, anche  in  seguito  a  giudicato,
nonche' in caso di recupero di somme  derivanti  da  decadenza  dalla
rateazione."; 
    c) al comma 1,  lettera  b),  ultimo  periodo,  le  parole:  "con
raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale e'  stato
notificato l'atto di cui  alla  lettera  a)"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "con raccomandata semplice o posta elettronica"; 
    d) al comma 1, lettera e),  l'ultimo  periodo:  "L'espropriazione
forzata, in ogni caso, e' avviata, a pena di decadenza, entro  il  31
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento  e'
divenuto definitivo;" e' soppresso. 
          Note all'art. 5: 
              Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n.  78  (Misure  urgenti  in  materia  di   stabilizzazione
          finanziaria e di competitivita' economica, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122),  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art.    29.    (Concentrazione    della    riscossione
          nell'accertamento) 
              1. Le  attivita'  di  riscossione  relative  agli  atti
          indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal  1°
          ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso  alla
          data del 31 dicembre 2007  e  successivi,  sono  potenziate
          mediante le seguenti disposizioni: 
              (Omissis). 
              b) gli atti di cui alla lettera a) divengono  esecutivi
          decorso il termine utile per la proposizione del ricorso  e
          devono espressamente  recare  l'avvertimento  che,  decorsi
          trenta giorni dal  termine  ultimo  per  il  pagamento,  la
          riscossione  delle  somme   richieste,   in   deroga   alle
          disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e'  affidata
          in carico agli  agenti  della  riscossione  anche  ai  fini
          dell'esecuzione forzata, con le modalita'  determinate  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate,  di
          concerto  con   il   Ragioniere   generale   dello   Stato.
          L'esecuzione  forzata  e'  sospesa  per   un   periodo   di
          centottanta giorni dall'affidamento in carico  agli  agenti
          della riscossione degli atti di cui alla lettera  a);  tale
          sospensione non si  applica  con  riferimento  alle  azioni
          cautelari e conservative,  nonche'  ad  ogni  altra  azione
          prevista dalle norme ordinarie a tutela del  creditore.  La
          predetta sospensione non  opera  in  caso  di  accertamenti
          definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche'  in  caso
          di  recupero  di  somme  derivanti   da   decadenza   dalla
          rateazione. L'agente della  riscossione,  con  raccomandata
          semplice o posta elettronica, informa il debitore  di  aver
          preso in carico le somme per la riscossione; 
              (Omissis). 
              e) l'agente della riscossione, sulla  base  del  titolo
          esecutivo di cui alla lettera  a)  e  senza  la  preventiva
          notifica  della   cartella   di   pagamento,   procede   ad
          espropriazione forzata con  i  poteri,  le  facolta'  e  le
          modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano  la
          riscossione a  mezzo  ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione
          forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto  di  cui  alla
          lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
          le modalita' determinate con il provvedimento di  cui  alla
          lettera   b),   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la  provenienza.
          Decorso un anno dalla notifica  degli  atti  indicati  alla
          lettera a), l'espropriazione  forzata  e'  preceduta  dalla
          notifica dell'avviso di cui all'art.  50  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
              (Omissis).". 
                               Art. 6 
 
 
              Sospensione della riscossione - Sgravio - 
                Commutazione dell'atto di irrogazione 
 
  1. L'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 1. - 1. La riscossione  delle  sanzioni  pecuniarie  previste
dalle leggi d'imposta in caso di omesso,  ritardato  o  insufficiente
versamento e' sospesa nei confronti del contribuente e del  sostituto
d'imposta qualora la  violazione  consegua  alla  condotta  illecita,
penalmente  rilevante,   di   dottori   commercialisti,   ragionieri,
consulenti del lavoro, avvocati, notai  e  altri  professionisti,  in
dipendenza del loro mandato professionale. 
  2. La  sospensione  e'  disposta  dall'ufficio  dell'Agenzia  delle
entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale  del
contribuente o del sostituto d'imposta, che provvede su istanza degli
stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia del  fatto
illecito all'autorita' giudiziaria  o  ad  un  ufficiale  di  polizia
giudiziaria e sempre che il contribuente dimostri di  aver  provvisto
il  professionista  delle  somme  necessarie  al  versamento  omesso,
ritardato o insufficiente. 
  3.  Se  il  giudizio  penale  si  conclude  con  un   provvedimento
definitivo di condanna o di  applicazione  della  pena  su  richiesta
delle parti, l'ufficio di cui al comma 2 annulla le sanzioni a carico
del contribuente e provvede ad irrogarle a carico del  professionista
ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472. 
  4.  Se  il  giudizio  penale  si  conclude  con  un   provvedimento
definitivo di non luogo a procedere ai sensi  dell'articolo  425  del
codice di procedura penale per motivi di  natura  processuale  o  per
intervenuta  estinzione  del  reato  ovvero  con   un   provvedimento
definitivo di non doversi procedere ai sensi  dell'articolo  529  del
medesimo codice, la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se
il contribuente dimostra di aver promosso  azione  civile  entro  tre
mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova all'ufficio  di
cui al comma 2. In tale ipotesi, se il giudizio  civile  si  conclude
con un provvedimento definitivo di  condanna,  l'ufficio  annulla  le
sanzioni a carico  del  contribuente  e  provvede  all'irrogazione  a
carico del professionista ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
  5.  Se  il  giudizio  penale  si  conclude  con  un   provvedimento
definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di  cui  al  comma  4,  il
contribuente  non  promuove  l'azione  civile   nei   confronti   del
professionista o, laddove promossa, il giudizio  civile  si  conclude
con un provvedimento  definitivo  di  rigetto,  l'ufficio  revoca  la
sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni  a  carico  del
contribuente. 
  6. I termini  di  prescrizione  e  di  decadenza  previsti  per  la
irrogazione delle sanzioni e per la  loro  riscossione  sono  sospesi
fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui e' divenuto
definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a  carico
del professionista o il giudizio civile promosso nei  suoi  confronti
ai sensi del comma 4. La parte che vi ha  interesse  ne  da'  notizia
all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta  giorni  dalla  suddetta
data. 
  7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei
contribuenti  e  dei  sostituti  d'imposta  per  i  quali  sussistono
comprovate difficolta' di ordine economico, l'ufficio competente  per
territorio puo' disporre la sospensione della riscossione del tributo
il cui versamento risulta omesso, ritardato  o  insufficiente  e  dei
relativi interessi per  i  due  anni  successivi  alla  scadenza  del
pagamento, nonche', alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate
dello stesso carico. La sospensione e  la  rateazione  sono  disposte
previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui  all'articolo
38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,  e  di  durata
corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli
interessi indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.". 

                               Art. 7 
 
 
                  Rateazione imposta di successione 
 
  1. L'articolo 38 del decreto legislativo 31 ottobre 1990,  n.  346,
e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 38 (Dilazione del  pagamento).  -  1.  Il  contribuente  puo'
eseguire il pagamento nella misura non inferiore al venti  per  cento
dell'imposta liquidata ai sensi  dell'articolo  33,  nel  termine  di
sessanta giorni da quello in cui  e'  stato  notificato  l'avviso  di
liquidazione, e per il rimanente importo in un numero  di  otto  rate
trimestrali, ovvero, per importi superiori a ventimila  euro,  in  un
numero massimo di  dodici  rate  trimestrali.  La  dilazione  non  e'
ammessa per importi inferiori a mille euro. 
  2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli  interessi,  calcolati
dal  primo  giorno  successivo  al  pagamento  del  venti  per  cento
dell'imposta liquidata ai sensi dell'articolo 33. Le rate trimestrali
nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono  l'ultimo  giorno  di
ciascun trimestre. 
  3. Il mancato  pagamento  della  somma  pari  al  venti  per  cento
dell'imposta liquidata, entro il termine di cui al comma 1, ovvero di
una delle rate entro il termine di pagamento della  rata  successiva,
comporta la decadenza dalla rateazione e  l'importo  dovuto,  dedotto
quanto  versato,  e'  iscritto  a  ruolo  con  relative  sanzioni   e
interessi. 
  4. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a: 
    a) insufficiente versamento della  rata,  per  una  frazione  non
superiore al tre per cento e, in ogni caso, a euro diecimila; 
    b) tardivo versamento della somma pari al venti  per  cento,  non
superiore a sette giorni. 
  5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche con  riguardo
al versamento in unica soluzione. 
  6. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 15-ter del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.". 

                               Art. 8 
 
 
                 Preclusione alla autocompensazione 
              in presenza di debito su ruoli definitivi 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, alla fine del quarto periodo, dopo le parole: "da  emanare  entro
180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto." e'  inserito
il seguente: "I crediti oggetto di compensazione in misura  eccedente
l'importo del debito  erariale  iscritto  a  ruolo  sono  oggetto  di
rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti
dalle singole leggi d'imposta.". 
          Note all'art. 8: 
              Il testo dell'art. 31,  comma  1,  del  citato  decreto
          legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita'  economica,
          convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122),  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente: 
              "Art.  31.  (Preclusione  alla   autocompensazione   in
          presenza di debito su ruoli definitivi) 
              1. A decorrere dal 1° gennaio  2011,  la  compensazione
          dei crediti di  cui  all'art.  17,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  relativi  alle  imposte
          erariali, e' vietata fino a  concorrenza  dell'importo  dei
          debiti, di ammontare  superiore  a  millecinquecento  euro,
          iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori,
          e per i quali e' scaduto il termine di pagamento.  In  caso
          di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si
          applica la sanzione  del  50  per  cento  dell'importo  dei
          debiti iscritti a ruolo per  imposte  erariali  e  relativi
          accessori e per i quali e' scaduto il termine di  pagamento
          fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.
          La sanzione non puo' essere applicata fino  al  momento  in
          cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione  giudiziale
          o amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50
          per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
          di cui al periodo precedente, i termini di cui all'art.  20
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono
          dal giorno successivo alla  data  della  definizione  della
          contestazione. E'  comunque  ammesso  il  pagamento,  anche
          parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali
          e relativi accessori mediante la compensazione dei  crediti
          relativi alle stesse imposte, con  le  modalita'  stabilite
          con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
          emanare  entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore   del
          presente decreto. I crediti  oggetto  di  compensazione  in
          misura eccedente l'importo del debito erariale  iscritto  a
          ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente  secondo  la
          disciplina e  i  controlli  previsti  dalle  singole  leggi
          d'imposta.  Nell'ambito  delle   attivita'   di   controllo
          dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia  di  finanza  e'
          assicurata  la  vigilanza   sull'osservanza   del   divieto
          previsto dal presente comma anche mediante specifici  piani
          operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le  disposizioni
          di cui all'art. 28-ter del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  non  operano  per  i
          ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro. 
              (Omissis).". 
                               Art. 9 
 
 
    Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione 
 
  1. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 17 (Oneri  di  funzionamento  del  servizio  nazionale  della
riscossione). -  1.  Al  fine  di  assicurare  il  funzionamento  del
servizio nazionale della riscossione, per il presidio della  funzione
di  deterrenza  e  contrasto  dell'evasione  e  per  il   progressivo
innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari,
agli  agenti  della  riscossione  sono  riconosciuti  gli  oneri   di
riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento
del servizio. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia  S.p.A.,
previa  verifica  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
determina, approva e  pubblica  sul  proprio  sito  web  i  costi  da
sostenere per il servizio nazionale di riscossione che, tenuto  conto
dell'andamento  della  riscossione,  possono  includere   una   quota
incentivante  destinata  al   miglioramento   delle   condizioni   di
funzionamento della  struttura  e  dei  risultati  complessivi  della
gestione,   misurabile   sulla   base   di    parametri,    attinenti
all'incremento della qualita' e della  produttivita'  dell'attivita',
nonche' della finalita' di efficientamento  e  razionalizzazione  del
servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi e
quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione  le
quote percentuali di cui al comma 2, all'esito della  verifica  sulla
qualita'  e  produttivita'  dell'attivita',  nonche'  dei   risultati
raggiunti in  termini  di  efficientamento  e  razionalizzazione  del
servizio, anche rimodulando le quote di cui alle lettere b), c) e  d)
dello  stesso  comma  2  in  funzione  dell'attivita'  effettivamente
svolta. 
  2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti  dal  comma  1
sono ripartiti in: 
    a) una quota,  denominata  oneri  di  riscossione  a  carico  del
debitore, pari: 
      1)  all'uno  per  cento,  in  caso  di  riscossione   spontanea
effettuata ai sensi  dell'articolo  32  del  decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46; 
      2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo  riscosse,  in
caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla  notifica  della
cartella; 
      3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi
interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine; 
    b)   una   quota,   denominata   spese    esecutive,    correlata
all'attivazione di procedure esecutive e  cautelari  da  parte  degli
agenti della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua
anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso; 
    c) una quota, a carico  del  debitore,  correlata  alla  notifica
della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione,  da
determinare con il decreto di cui alla lettera b); 
    d) una quota, a carico dell'ente che si avvale degli agenti della
riscossione, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di  un
provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute  le  somme
affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera
b); 
    e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono  degli  agenti
della riscossione, pari al 3 per cento delle somme riscosse entro  il
sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. 
  3. Il rimborso della quota denominata spese  esecutive  di  cui  al
comma 2, lettera b), maturate nel corso di ciascun  anno  solare,  se
richiesto agli Enti creditori entro il 30 marzo dell'anno successivo,
e' erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo
definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono  state
svolte le procedure, obbliga l'Agente della riscossione a  restituire
all'Ente creditore, entro il decimo  giorno  successivo  ad  apposita
richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli  interessi  legali.
L'ammontare dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione, maggiorato
degli interessi legali, e' riversato entro il 30 novembre di  ciascun
anno. 
  4. Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli Agenti  della
riscossione: 
    a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma 2,  lettera
a), numeri 2 e 3, in caso di  mancata  ammissione  al  passivo  della
procedura concorsuale,  ovvero  di  mancata  riscossione  nell'ambito
della stessa procedura; 
    b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il ruolo viene
annullato per effetto di  provvedimento  di  sgravio  o  in  caso  di
definitiva inesigibilita'.". 
  2.  In  caso  di   mancata   erogazione   del   rimborso   previsto
dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112,  come  modificato  dal  presente  decreto,  resta  fermo  quanto
disposto dal comma 6-bis dello stesso articolo 17, vigente alla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Il primo decreto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettere b),
c) e d), del  decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  come
modificato dal presente decreto e' emanato entro il 30 ottobre 2015. 
  4. Per i carichi affidati all'Agente della riscossione sino  al  31
dicembre 2015,  resta  fermo  l'aggio,  nella  misura  e  secondo  la
ripartizione previste dall'articolo 17, del  decreto  legislativo  13
aprile 1999, n. 112, nel testo vigente, ai  sensi  dell'articolo  10,
comma  13-sexies,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  17  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e tenuto  conto  dell'esigenza  di
garantire  l'equilibrio  gestionale   del   servizio   nazionale   di
riscossione,  anche   in   considerazione   dei   possibili   effetti
sull'andamento della riscossione derivanti da  eventi  congiunturali,
l'Agenzia  delle  entrate,  in  qualita'  di   titolare,   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  30  settembre  2005,  n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248,  della  funzione  della  riscossione,  esercitata  mediante   le
societa' del Gruppo Equitalia, eroga, per il triennio 2016-2018, alla
societa'  Equitalia  S.p.A.,  in  base  all'andamento  dei   proventi
risultanti dal bilancio annuale consolidato di Gruppo, una  quota,  a
titolo di contributo, non superiore a 40 milioni di euro  per  l'anno
2016, a 45 milioni di euro per l'anno 2017, e a 40  milioni  di  euro
per l'anno 2018, a valere sulle  risorse  iscritte  in  bilancio  sul
capitolo della medesima Agenzia. Tale erogazione e' effettuata  entro
il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio. 
  6. All'articolo 10 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
il comma 13-quinquies e' abrogato. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
          Note all'art. 9: 
              Il testo dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo
          13 aprile  1999.  n.  112,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
              "3. Il rimborso della quota denominata spese  esecutive
          di cui al comma  2,  lettera  b),  maturate  nel  corso  di
          ciascun anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro
          il 30 marzo dell'anno successivo, e' erogato  entro  il  30
          giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo  definitivo,
          del discarico della quota per il cui  recupero  sono  state
          svolte le procedure, obbliga l'Agente della  riscossione  a
          restituire  all'Ente  creditore,  entro  il  decimo  giorno
          successivo ad  apposita  richiesta,  l'importo  anticipato,
          maggiorato degli interessi legali. L'ammontare dei rimborsi
          spese  riscossi   dopo   l'erogazione,   maggiorato   degli
          interessi legali, e' riversato  entro  il  30  novembre  di
          ciascun anno.". 
              Il testo dell'art. 17,  comma  2,  del  citato  decreto
          legislativo 13 aprile 1999. n.  112,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "2. Gli oneri di riscossione e di  esecuzione  previsti
          dal comma 1 sono ripartiti in: 
              a) una quota, denominata oneri di riscossione a  carico
          del debitore, pari: 
              1) all'uno per cento, in caso di riscossione  spontanea
          effettuata ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 26
          febbraio 1999, n. 46; 
              2) al tre  per  cento  delle  somme  iscritte  a  ruolo
          riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno
          dalla notifica della cartella; 
              3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e  dei
          relativi interessi di mora riscossi, in caso  di  pagamento
          oltre tale termine; 
              b) una quota,  denominata  spese  esecutive,  correlata
          all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte
          degli agenti della  riscossione,  a  carico  del  debitore,
          nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, che individua anche le tipologie di  spesa
          oggetto di rimborso; 
              c) una quota, a carico  del  debitore,  correlata  alla
          notifica della cartella di pagamento  e  degli  altri  atti
          della riscossione, da determinare con  il  decreto  di  cui
          alla lettera b); 
              d) una quota, a carico dell'ente che  si  avvale  degli
          agenti della riscossione, in caso di  emanazione  da  parte
          dell'ente medesimo di un  provvedimento  che  riconosce  in
          tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura
          determinata con il decreto di cui alla lettera b); 
              e) una quota, a carico  degli  enti  che  si  avvalgono
          degli agenti della riscossione, pari al 3 per  cento  delle
          somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla  notifica
          della cartella.". 
              Il   testo   dell'art.   10,   comma   13-sexies,   del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), vigente alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 10. (Regime premiale per favorire la trasparenza) 
              (Omissis) 
              13-sexies. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  dei
          decreti richiamati dal comma 13-quinquies, resta  ferma  la
          disciplina vigente alla data di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto 
              (Omissis).". 
              Il testo dell'art. 3,  comma  1  del  decreto-legge  30
          settembre 2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248  (Misure  di  contrasto
          all'evasione fiscale  e  disposizioni  urgenti  in  materia
          tributaria e finanziaria), vigente alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 3. (Disposizioni in materia di servizio nazionale
          della riscossione) 
              1. A decorrere dal 1° ottobre  2006,  e'  soppresso  il
          sistema  di  affidamento  in   concessione   del   servizio
          nazionale della riscossione e  le  funzioni  relative  alla
          riscossione nazionale  sono  attribuite  all'Agenzia  delle
          entrate, che le esercita mediante la  societa'  di  cui  al
          comma 2, sulla quale  svolge  attivita'  di  coordinamento,
          attraverso  la  preventiva  approvazione  dell'ordine   del
          giorno delle sedute  del  consiglio  di  amministrazione  e
          delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio. 
              (Omissis).". 
              Il testo del comma 13-quinquies dell'art. 10 del citato
          decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  abrogato   dal
          presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6
          dicembre 2011, n. 284, S.O. 
                               Art. 10 
 
 
                       Dilazione di pagamento 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  "1.  L'agente  della
riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in
temporanea  situazione   di   obiettiva   difficolta',   concede   la
ripartizione  del  pagamento  delle  somme  iscritte  a  ruolo,   con
esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue
rate mensili. Nel caso in cui le  somme  iscritte  a  ruolo  sono  di
importo superiore a cinquantamila  euro,  la  dilazione  puo'  essere
concessa se il contribuente documenta  la  temporanea  situazione  di
obiettiva difficolta'."; 
      2) il comma 1-quater e'  sostituito  dal  seguente:  "l-quater.
Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione  puo'
iscrivere l'ipoteca  di  cui  all'articolo  77  o  il  fermo  di  cui
all'articolo  86,  solo  nel  caso  di  mancato  accoglimento   della
richiesta, ovvero di decadenza ai  sensi  del  comma  3.  Sono  fatti
comunque salvi i fermi e le  ipoteche  gia'  iscritti  alla  data  di
concessione della rateazione. A seguito della presentazione  di  tale
richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai  sensi
dell'articolo 48-bis, per  le  quali  non  puo'  essere  concessa  la
dilazione, non possono essere avviate  nuove  azioni  esecutive  sino
all'eventuale  rigetto  della  stessa  e,   in   caso   di   relativo
accoglimento,   il   pagamento    della    prima    rata    determina
l'impossibilita' di proseguire  le  procedure  di  recupero  coattivo
precedentemente avviate, a condizione che non si  sia  ancora  tenuto
l'incanto con esito positivo o non sia stata  presentata  istanza  di
assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o
non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione  dei  crediti
pignorati."; 
      3) al comma 3, la parola: "otto" e' sostituita dalla  seguente:
"cinque" e la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) il  carico
puo' essere nuovamente rateizzato se,  all'atto  della  presentazione
della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono  integralmente
saldate. In tal  caso,  il  nuovo  piano  di  dilazione  puo'  essere
ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima
data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater."; 
      4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. In caso di
provvedimento amministrativo o giudiziale  di  sospensione  totale  o
parziale della  riscossione,  emesso  in  relazione  alle  somme  che
costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e'  autorizzato  a
non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del  piano
concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore puo' richiedere
il  pagamento  dilazionato  del  debito  residuo,  comprensivo  degli
interessi fissati dalla legge per il periodo  di  sospensione,  nello
stesso numero di rate non versate del  piano  originario,  ovvero  in
altro numero, fino a un massimo di settantadue."; 
      5) al comma 4, dopo la parola:  "dilazione"  sono  aggiunte  le
seguenti: "ed il relativo  pagamento  puo'  essere  effettuato  anche
mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore"; 
    b) all'articolo 39, comma 2, le parole: ";  tali  interessi  sono
riscossi  mediante  ruolo  formato  dall'ufficio  che  ha  emesso  il
provvedimento di sospensione" sono soppresse. 
          Note all'art. 10: 
              Il  testo  dell'art.  19,  del   citato   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 19. (Dilazione del pagamento) 
              1.  L'agente  della  riscossione,  su   richiesta   del
          contribuente  che  dichiara  di   versare   in   temporanea
          situazione   di   obiettiva   difficolta',    concede    la
          ripartizione del pagamento delle somme  iscritte  a  ruolo,
          con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un  massimo
          di settantadue rate mensili.  Nel  caso  in  cui  le  somme
          iscritte a ruolo sono di importo superiore a  cinquantamila
          euro, la dilazione puo' essere concessa se il  contribuente
          documenta   la   temporanea   situazione    di    obiettiva
          difficolta'. 
              1-bis.  In  caso  di  comprovato  peggioramento   della
          situazione di cui al comma 1, la  dilazione  concessa  puo'
          essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
          fino  a  settantadue  mesi,  a  condizione  che   non   sia
          intervenuta decadenza. 
              1-ter. Il  debitore  puo'  chiedere  che  il  piano  di
          rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in  luogo  di
          rate costanti, rate  variabili  di  importo  crescente  per
          ciascun anno. 
              l-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente
          della  riscossione  puo'   iscrivere   l'ipoteca   di   cui
          all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel
          caso di mancato accoglimento  della  richiesta,  ovvero  di
          decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i
          fermi e le ipoteche gia' iscritti alla data di  concessione
          della rateazione. A seguito  della  presentazione  di  tale
          richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica
          ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non puo' essere
          concessa la dilazione, non  possono  essere  avviate  nuove
          azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e,
          in caso di relativo accoglimento, il pagamento della  prima
          rata determina l'impossibilita' di proseguire le  procedure
          di recupero coattivo precedentemente avviate, a  condizione
          che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o
          non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il
          terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato
          gia'  emesso  provvedimento  di  assegnazione  dei  crediti
          pignorati. 
              1-quinquies. La  rateazione  prevista  dai  commi  1  e
          1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee  alla
          propria  responsabilita',  in  una   comprovata   e   grave
          situazione   di   difficolta'   legata   alla   congiuntura
          economica, puo' essere aumentata  fino  a  centoventi  rate
          mensili.  Ai  fini  della  concessione  di  tale   maggiore
          rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
          difficolta'  quella  in  cui  ricorrono  congiuntamente  le
          seguenti condizioni: 
              a) accertata  impossibilita'  per  il  contribuente  di
          eseguire il pagamento del  credito  tributario  secondo  un
          piano di rateazione ordinario; 
              b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione
          al piano di rateazione concedibile ai  sensi  del  presente
          comma. 
              2. 
              3. In caso di mancato pagamento, nel corso del  periodo
          di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive: 
              a) il debitore  decade  automaticamente  dal  beneficio
          della rateazione; 
              b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora  dovuto  e'
          immediatamente ed  automaticamente  riscuotibile  in  unica
          soluzione; 
              c) il carico  puo'  essere  nuovamente  rateizzato  se,
          all'atto  della  presentazione  della  richiesta,  le  rate
          scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal
          caso, il nuovo piano di dilazione puo' essere ripartito nel
          numero massimo di rate non  ancora  scadute  alla  medesima
          data.  Resta  comunque  fermo  quanto  disposto  dal  comma
          1-quater. 
              3-bis.  In  caso  di  provvedimento  amministrativo   o
          giudiziale  di  sospensione   totale   o   parziale   della
          riscossione,   emesso   in   relazione   alle   somme   che
          costituiscono  oggetto  della  dilazione,  il  debitore  e'
          autorizzato a non versare, limitatamente  alle  stesse,  le
          successive rate del  piano  concesso.  Allo  scadere  della
          sospensione,  il  debitore  puo'  richiedere  il  pagamento
          dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
          fissati dalla legge per il periodo  di  sospensione,  nello
          stesso numero di rate non  versate  del  piano  originario,
          ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue. 
              4. Le rate mensili nelle quali il  pagamento  e'  stato
          dilazionato ai sensi del comma  1  scadono  nel  giorno  di
          ciascun   mese   indicato   nell'atto    di    accoglimento
          dell'istanza di dilazione ed  il  relativo  pagamento  puo'
          essere effettuato anche mediante domiciliazione  sul  conto
          corrente indicato dal debitore. 
              4-bis.". 
              Il testo dell'art. 39 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato
          dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art.    39.    (Sospensione    amministrativa    della
          riscossione) 
              1. Il ricorso contro il ruolo di cui  all'art.  19  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non  sospende
          la riscossione; tuttavia,  l'ufficio  delle  entrate  o  il
          centro di servizio ha facolta' di disporla in  tutto  o  in
          parte fino alla data di pubblicazione della sentenza  della
          commissione  tributaria  provinciale,   con   provvedimento
          motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il
          provvedimento puo' essere revocato ove sopravvenga  fondato
          pericolo per la riscossione. 
              2. Sulle somme il cui pagamento  e'  stato  sospeso  ai
          sensi del comma 1 e che risultano  dovute  dal  debitore  a
          seguito  della  sentenza   della   commissione   tributaria
          provinciale si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per
          cento annui.". 
                               Art. 11 
 
 
                             Autotutela 
 
  1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 30  settembre  1994,  n.
564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994,  n.
656, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti: 
      "1-sexies. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto
il  contribuente  puo'  avvalersi  degli  istituti   di   definizione
agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di  annullamento
o revoca alle medesime condizioni esistenti  alla  data  di  notifica
dell'atto purche' rinunci al ricorso. In tale ultimo  caso  le  spese
del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute. 
      1-septies. Le disposizioni del comma 1-sexies non si  applicano
alla definizione agevolata prevista dall'articolo 17,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
      1-octies.  L'annullamento  o  la  revoca  parziali   non   sono
impugnabili autonomamente.". 
          Note all'art. 11: 
              Il  testo  dell'art.  2-quater,  del  decreto-legge  30
          settembre 1994, n. 564  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          fiscale) convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          novembre  1994,  n.  656,  come  modificato  dal   presente
          decreto, e' il seguente: 
              "Art. 2-quater. (Autotutela) 
              1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati
          gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti  per
          l'esercizio del  potere  di  annullamento  d'ufficio  o  di
          revoca, anche in pendenza di giudizio  o  in  caso  di  non
          impugnabilita', degli atti illegittimi o infondati. Con gli
          stessi decreti sono  definiti  i  criteri  di  economicita'
          sulla base dei quali si inizia o si  abbandona  l'attivita'
          dell'amministrazione. 
              1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al
          comma  1  deve  intendersi  compreso  anche  il  potere  di
          disporre la sospensione degli effetti dell'atto che  appaia
          illegittimo o infondato. 
              1-ter. Le regioni, le province  e  i  comuni  indicano,
          secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per
          l'esercizio  dei  poteri  indicati  dai  commi  1  e  1-bis
          relativamente agli  atti  concernenti  i  tributi  di  loro
          competenza. 
              1-quater.  In  caso  di  pendenza  del   giudizio,   la
          sospensione  degli   effetti   dell'atto   cessa   con   la
          pubblicazione della sentenza. 
              1-quinquies. La  sospensione  degli  effetti  dell'atto
          disposta  anteriormente  alla  proposizione   del   ricorso
          giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte  dello
          stesso  organo,  di   un   nuovo   atto,   modificativo   o
          confermativo  di  quello  sospeso;  il  contribuente   puo'
          impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto  modificato
          o confermato. 
              1-sexies. Nei casi di annullamento  o  revoca  parziali
          dell'atto il contribuente puo' avvalersi 
              degli istituti di definizione agevolata delle  sanzioni
          previsti per l'atto oggetto di annullamento o  revoca  alle
          medesime  condizioni  esistenti  alla  data   di   notifica
          dell'atto purche' rinunci al ricorso. In tale  ultimo  caso
          le spese del giudizio restano a carico delle parti  che  le
          hanno sostenute. 
              l-septies. Le disposizioni del comma  l-sexies  non  si
          applicano alla definizione agevolata prevista dall'articolo
          17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
          472. 
              l-octies. L'annullamento o la revoca parziali non  sono
          impugnabili autonomamente.". 
                               Art. 12 
 
 
           Sospensione dei termini per eventi eccezionali 
 
  1. Le  disposizioni  in  materia  di  sospensione  dei  termini  di
versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e  assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli  infortuni  e
le malattie professionali,  a  favore  dei  soggetti  interessati  da
eventi  eccezionali,  comportano  altresi',  per  un   corrispondente
periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate,  la  sospensione
dei termini previsti per gli adempimenti anche  processuali,  nonche'
la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia  di
liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso  e  riscossione  a
favore  degli   enti   impositori,   degli   enti   previdenziali   e
assistenziali e  degli  agenti  della  riscossione,  in  deroga  alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati
entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione. 
  2. I termini di prescrizione  e  decadenza  relativi  all'attivita'
degli uffici  degli  enti  impositori,  degli  enti  previdenziali  e
assistenziali e  degli  agenti  della  riscossione  aventi  sede  nei
territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero  aventi
sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti  debitori  aventi
domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da
eventi eccezionali e per i quali e'  stata  disposta  la  sospensione
degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31
dicembre dell'anno o degli  anni  durante  i  quali  si  verifica  la
sospensione,   sono   prorogati,   in   deroga   alle    disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al
31 dicembre del secondo anno successivo  alla  fine  del  periodo  di
sospensione. 
  3. L'Agente della  riscossione  non  procede  alla  notifica  delle
cartelle di pagamento durante il periodo di  sospensione  di  cui  al
comma 1. 
          Note all'art. 12: 
              Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  3  della
          citata legge  27  luglio  2000,  n.  212  (Disposizioni  in
          materia di statuto dei diritti del  contribuente),  vigente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto: 
              "Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie) 
              (Omissis). 
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati". 
                               Art. 13 
 
 
        Razionalizzazione degli interessi per il versamento, 
             la riscossione e i rimborsi di ogni tributo 
 
  1. Il tasso di interesse per il  versamento,  la  riscossione  e  i
rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste
dall'articolo  13  del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.   557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133,
e' determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo  tra  lo  0,5
per cento e il 4,5 per cento, determinata con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  viene  stabilita  la  misura  e   la   decorrenza
dell'applicazione del tasso di cui al comma 1. 
  3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta  e  il
decreto ministeriale del 21 maggio 2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009. Per gli interessi di mora di cui
all'articolo 30  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, si applica il tasso  individuato  annualmente
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
  4. La misura del tasso di interesse di cui al comma 1  puo'  essere
rideterminata annualmente con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. 
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
          Note all'art. 13: 
              Si riporta il testo dell'art. 13 del  decreto-legge  30
          dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi  correttivi  di
          finanza  pubblica  per  l'anno   1994),   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1994,  n.  133,
          vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto: 
              "Art. 13. (Interessi per rapporti di credito  e  debito
          di imposta). 
              1. Gli interessi per la riscossione o per  il  rimborso
          di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e  44  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 9  per
          cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono  dovuti  a
          decorrere  dal  1°  gennaio  1994,  rispettivamente,  nelle
          misure del 6 e del 3 per cento. 
              2. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio  1961,
          n. 29, e successive modificazioni, nella misura  semestrale
          del 4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1°  gennaio
          1994, nella misura del 3 per cento. Dalla stessa  data  gli
          interessi  previsti  in  materia  di  imposta  sul   valore
          aggiunto nella misura del 9 per  cento  annuo  sono  dovuti
          nella misura del 6 per cento. 
              3.  Il  Ministro  delle  finanze   e'   autorizzato   a
          determinare,  con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, la misura degli interessi  di  cui  ai
          commi 1 e 2, dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1995". 
              Il decreto ministeriale del 21 maggio 2009,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15  giugno  2009,  reca
          "Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il
          rimborso dei tributi, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  150,
          della legge n. 244 del 2007". 
              Si riporta il testo dell'art. 30 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,
          vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto: 
              "Art. 30. (Interessi di mora) 
              1. Decorso inutilmente il  termine  previsto  dall'art.
          25, comma 2, sulle  somme  iscritte  a  ruolo,  esclusi  le
          sanzioni  pecuniarie  tributarie  e   gli   interessi,   si
          applicano,  a  partire  dalla  data  della  notifica  della
          cartella e fino alla data del pagamento, gli  interessi  di
          mora al  tasso  determinato  annualmente  con  decreto  del
          Ministero delle finanze con riguardo alla media  dei  tassi
          bancari attivi". 
                               Art. 14 
 
 
          Notifica a mezzo di posta elettronica certificata 
 
  1. Al fine di potenziare la diffusione  dell'utilizzo  della  posta
elettronica certificata  nell'ambito  delle  procedure  di  notifica,
nell'ottica del massimo efficientamento  operativo,  della  riduzione
dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilita' degli atti
da parte del contribuente, all'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  il  secondo  comma  e'
sostituito dal seguente: "La  notifica  della  cartella  puo'  essere
eseguita, con le modalita' di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11  febbraio  2005,  n.  68,  a  mezzo  posta  elettronica
certificata,  all'indirizzo  risultante  dagli  elenchi  a  tal  fine
previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in
forma societaria,  nonche'  di  professionisti  iscritti  in  albi  o
elenchi, la  notifica  avviene  esclusivamente  con  tali  modalita',
all'indirizzo risultante dall'indice  nazionale  degli  indirizzi  di
posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione
e' consentita la consultazione telematica e  l'estrazione,  anche  in
forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica  l'articolo  149-bis
del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di  posta  elettronica
del destinatario non risulta valido e attivo, la  notificazione  deve
eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera
di Commercio competente per territorio e pubblicazione  del  relativo
avviso sul sito informatico  della  medesima,  dandone  notizia  allo
stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza
ulteriori  adempimenti  a  carico  dell'agente   della   riscossione.
Analogamente si procede,  quando  la  casella  di  posta  elettronica
risulta satura anche  dopo  un  secondo  tentativo  di  notifica,  da
effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo  invio.  Per  le
persone fisiche intestatarie di  una  casella  di  posta  elettronica
certificata, che ne  facciano  comunque  richiesta,  la  notifica  e'
eseguita esclusivamente con tali modalita'  all'indirizzo  dichiarato
all'atto della richiesta  stessa,  ovvero  a  quello  successivamente
comunicato  all'Agente  della  riscossione  all'indirizzo  di   posta
elettronica risultante dall'indice degli  indirizzi  delle  pubbliche
amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005 n. 82.". 
  2.  Per  assicurare  alle  Camere  di  Commercio  i  tempi  tecnici
necessari per l'adeguamento alle nuove  previsioni,  le  disposizioni
modificative  di  cui  al  comma  1,  si  applicano  alle   notifiche
effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. Fino  a  tale  data  resta
ferma la disciplina vigente alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
          Note all'art. 14: 
              Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art. 26. (Notificazione della cartella di pagamento) 
              La  cartella  e'  notificata  dagli   ufficiali   della
          riscossione   o   da   altri   soggetti    abilitati    dal
          concessionario nelle forme  previste  dalla  legge  ovvero,
          previa eventuale convenzione tra comune  e  concessionario,
          dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
          La notifica puo' essere eseguita anche  mediante  invio  di
          raccomandata con avviso di ricevimento;  in  tal  caso,  la
          cartella e' notificata in plico chiuso  e  la  notifica  si
          considera  avvenuta  nella  data  indicata  nell'avviso  di
          ricevimento sottoscritto da una delle persone previste  dal
          secondo  comma  o  dal  portiere  dello  stabile  dove   e'
          l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. 
              La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le
          modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          11  febbraio  2005,  n.  68,  a  mezzo  posta   elettronica
          certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi  a  tal
          fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese  individuali
          o costituite in forma societaria, nonche' di professionisti
          iscritti  in  albi   o   elenchi,   la   notifica   avviene
          esclusivamente con tali modalita', all'indirizzo risultante
          dall'indice nazionale degli indirizzi di posta  elettronica
          certificata  (INI-PEC).  All'Agente  della  riscossione  e'
          consentita  la  consultazione  telematica  e  l'estrazione,
          anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non  si  applica
          l'articolo 149-bis  del  codice  di  procedura  civile.  Se
          l'indirizzo  di  posta  elettronica  del  destinatario  non
          risulta valido e attivo, la notificazione  deve  eseguirsi,
          mediante deposito dell'atto presso gli uffici della  Camera
          di Commercio competente per territorio e pubblicazione  del
          relativo  avviso  sul  sito  informatico  della   medesima,
          dandone notizia allo stesso destinatario  per  raccomandata
          con avviso di ricevimento, senza  ulteriori  adempimenti  a
          carico  dell'agente  della  riscossione.  Analogamente   si
          procede, quando la casella  di  posta  elettronica  risulta
          satura anche dopo un  secondo  tentativo  di  notifica,  da
          effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio.
          Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta
          elettronica   certificata,   che   ne   facciano   comunque
          richiesta, la notifica e' eseguita esclusivamente con  tali
          modalita' all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta
          stessa,  ovvero   a   quello   successivamente   comunicato
          all'Agente  della  riscossione   all'indirizzo   di   posta
          elettronica risultante dall'indice  degli  indirizzi  delle
          pubbliche amministrazioni istituito ai sensi  dell'articolo
          57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. 
              Quando la notificazione  della  cartella  di  pagamento
          avviene  mediante   consegna   nelle   mani   proprie   del
          destinatario o di persone di famiglia o addette alla  casa,
          all'ufficio   o   all'azienda,   non   e'   richiesta    la
          sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. 
              Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura
          civile, la notificazione della  cartella  di  pagamento  si
          effettua  con  le  modalita'  stabilite  dall'art.  60  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello
          in cui l'avviso  del  deposito  e'  affisso  nell'albo  del
          comune. 
              Il concessionario deve conservare per  cinque  anni  la
          matrice  o  la  copia  della  cartella  con  la   relazione
          dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha
          l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente
          o dell'amministrazione. 
              Per quanto non e' regolato  dal  presente  articolo  si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  60   del   predetto
          decreto; per la notificazione della cartella  di  pagamento
          ai contribuenti non residenti si applicano le  disposizioni
          di cui al quarto e quinto comma dell'art.  60  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". 
                               Art. 15 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni dell'articolo l, commi da 538 a 540, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato  dall'articolo  l  del
presente  decreto,  si  applicano   alle   dichiarazioni   presentate
successivamente alla data di relativa entrata in vigore del  presente
decreto. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate
sono disciplinate le modalita'  telematiche  di  presentazione  della
dichiarazione e di invio della risposta al debitore. Fino  alla  data
fissata da tale  provvedimento  resta  fermo  quanto  disposto  dalle
stesse  disposizioni  nella  versione  in  vigore  antecedente   alle
suddette modifiche. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, si  applicano  a
decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso: 
    a)  al  31  dicembre  2014,  per  le  somme   dovute   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 462; 
    b)  al  31  dicembre  2013,  per  le  somme   dovute   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 462; 
    c)  al  31  dicembre  2012,  per  le  somme   dovute   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  a
seguito della liquidazione dell'imposta dovuta  sui  redditi  di  cui
all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
salvo che per  le  somme  dovute  relativamente  ai  redditi  di  cui
all'articolo  21  del  medesimo  testo  unico,  per   le   quali   le
disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2 a  4,  non  si
applicano  agli  atti  di  adesione,  agli  atti  definiti  ai  sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle
conciliazioni  giudiziali   e   alle   mediazioni   tributarie   gia'
perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1, si applicano: 
    a) per le  rateazioni  di  cui  all'articolo  3-bis  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, a decorrere dalle dichiarazioni
relative al periodo d'imposta in corso: 
      1)  al  31  dicembre  2014;  per  le  somme  dovute  ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 462; 
      2)  al  31  dicembre  2013,  per  le  somme  dovute  ai   sensi
dell'articolo 3, comma 1; del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 462; 
      3)  al  31  dicembre  2012,  per  le  somme  dovute  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  a
seguito della liquidazione dell'imposta dovuta  sui  redditi  di  cui
all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
salvo che per  le  somme  dovute  relativamente  ai  redditi  di  cui
all'articolo  21  del  medesimo  testo  unico,  per   le   quali   le
disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013; 
    b) per le rateazioni disciplinate ai sensi  dell'articolo  8  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, agli  atti  di  adesione,
agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto  legislativo
19  giugno  1997,  n.  218,  alle  conciliazioni  giudiziali  e  alle
mediazioni tributarie perfezionati a decorrere dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto legislativo. 
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-quater  e  3,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, come modificate dallo stesso articolo 10, comma 1,  lettera  a),
si applicano alle  dilazioni  concesse  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto
dall'articolo 10, comma 1, lettera  a),  n.  4),  si  applicano  alle
dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto e ai piani di rateazione in essere alla stessa data. 
  7. Le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto  di  piani
di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti  nei
24  mesi  antecedenti  l'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
possono,  a  semplice  richiesta  del  contribuente,  da  presentarsi
inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, essere ripartite fino  a  un  massimo  di  72  rate
mensili.  In  tal   caso,   ferma   restando   l'applicazione   delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  19,  comma  1-quater  in  quanto
compatibile, lettere b) e c) del comma 3, e comma 4 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602,   come
modificato dal presente decreto, il mancato  pagamento  di  due  rate
anche  non  consecutive,  determina  la  decadenza   automatica   dal
beneficio della rateazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 24 settembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
          Note all'art. 15: 
              Per il testo dei commi da 538 a  540  dell'articolo  l,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come  modificati  dal
          presente decreto, si veda la nota all'art. 1. 
              Il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto  legislativo
          18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione ai  fini  fiscali  e
          contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e
          accertamento, a norma dell'art. 3, comma 134,  lettera  b),
          della L. 23 dicembre 1996, n. 662), vigente all'entrata  in
          vigore del presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 2. (Riscossione delle somme dovute a seguito  dei
          controlli automatici) 
              (Omissis). 
              2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o  in
          parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede
          a  pagare  le  somme  dovute  con  le  modalita'   indicate
          nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          concernente le modalita'  di  versamento  mediante  delega,
          entro trenta giorni dal  ricevimento  della  comunicazione,
          prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis,
          ovvero  della  comunicazione   definitiva   contenente   la
          rideterminazione in sede di autotutela delle somme  dovute,
          a seguito dei chiarimenti forniti dal  contribuente  o  dal
          sostituto  d'imposta.  In  tal  caso,   l'ammontare   delle
          sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo e gli
          interessi sono  dovuti  fino  all'ultimo  giorno  del  mese
          antecedente    a     quello     dell'elaborazione     della
          comunicazione". 
              Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 462, vigente all'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 3. (Riscossione delle somme dovute a seguito  dei
          controlli formali) 
              1. Le  somme  che,  a  seguito  dei  controlli  formali
          effettuati  ai  sensi  dell'art.  36-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e
          premi o di  minori  crediti  gia'  utilizzati,  nonche'  di
          interessi e di sanzioni, possono  essere  pagate  entro  30
          giorni dal ricevimento  della  comunicazione  prevista  dal
          comma 4 del predetto art. 36-ter, con le modalita' indicate
          nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          concernente le modalita' di versamento mediante delega.  In
          tal caso l'ammontare delle sanzioni  amministrative  dovute
          e' ridotto ai due terzi e gli interessi  sono  dovuti  fino
          all'ultimo   giorno   del   mese   antecedente   a   quello
          dell'elaborazione della comunicazione". 
              Il testo del comma 412, dell'art.  1,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   Legge
          finanziaria  2005),  vigente  all'entrata  in  vigore   del
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 1. 
              (Omissis). 
              412. In esecuzione dell'art. 6, comma 5, della legge 27
          luglio 2000,  n.  212,  l'Agenzia  delle  entrate  comunica
          mediante  raccomandata  con  avviso   di   ricevimento   ai
          contribuenti  l'esito   dell'attivita'   di   liquidazione,
          effettuata  ai  sensi  dell'art.  36-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti
          a tassazione separata. La relativa imposta  o  la  maggiore
          imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001,  e'
          versata mediante modello di pagamento, di cui  all'art.  19
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato
          dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine
          di   trenta   giorni    dal    ricevimento    dell'apposita
          comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,   e   successive
          modificazioni, con l'applicazione  della  sanzione  di  cui
          all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo  18  dicembre
          1997, n. 471, e degli interessi  di  cui  all'art.  20  del
          predetto decreto n. 602 del 1973,  a  decorrere  dal  primo
          giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione
          della predetta comunicazione. 
              (Omissis).". 
              Il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente  della
          repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
          unico delle imposte sui redditi),  vigente  all'entrata  in
          vigore del presente decreto e' il seguente: 
              "Art. 17. (Tassazione separata) 
              1. L'imposta  si  applica  separatamente  sui  seguenti
          redditi: 
              a) trattamento di fine rapporto di  cui  all'art.  2120
          del  codice  civile  e  indennita'  equipollenti,  comunque
          denominate, commisurate alla durata dei rapporti di  lavoro
          dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
          e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi  di  cui
          all'art. 2122 del codice civile; altre indennita'  e  somme
          percepite una volta tanto in  dipendenza  della  cessazione
          dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di  preavviso,
          le somme risultanti dalla capitalizzazione  di  pensioni  e
          quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non  concorrenza
          ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le  somme
          e i valori comunque percepiti al netto delle  spese  legali
          sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
          procedure   esecutive,   a   seguito    di    provvedimenti
          dell'autorita' giudiziaria o di transazioni  relativi  alla
          risoluzione del rapporto di lavoro; 
              a-bis) abrogata; 
              b)  emolumenti  arretrati  per  prestazioni  di  lavoro
          dipendente riferibili ad  anni  precedenti,  percepiti  per
          effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
          atti amministrativi sopravvenuti  o  per  altre  cause  non
          dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i  compensi
          e le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2
          dell'art. 46; 
              c) indennita' percepite per la cessazione dei  rapporti
          di collaborazione coordinata  e  continuativa,  di  cui  al
          comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita'  risulta
          da atto di data certa  anteriore  all'inizio  del  rapporto
          nonche', in  ogni  caso,  le  somme  e  i  valori  comunque
          percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a
          titolo risarcitorio o nel contesto di procedure  esecutive,
          a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o  di
          transazioni  relativi  alla  risoluzione  dei  rapporti  di
          collaborazione coordinata e continuativa; 
              c-bis) indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, comma
          5, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e  trattamento  di
          integrazione  salariale  di  cui   all'art.   1   bis   del
          decreto-legge  10  giugno  1994,  n.  357,  convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto   1994,   n.   489,
          corrisposti anticipatamente; 
              d) indennita' per la cessazione di rapporti di  agenzia
          delle persone fisiche e delle societa' di persone; 
              e) indennita' percepite per la cessazione  da  funzioni
          notarili; 
              f) indennita' percepite da sportivi  professionisti  al
          termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo  comma
          dell'art. 4 della legge  23  marzo  1981,  n.  91,  se  non
          rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a); 
              g)  plusvalenze,  compreso  il  valore  di  avviamento,
          realizzate mediante cessione a titolo  oneroso  di  aziende
          possedute da  piu'  di  5  anni  e  redditi  conseguiti  in
          dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,  di  imprese
          commerciali esercitate da piu' di 5 anni; 
              g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del  comma  1
          dell'art. 81 realizzate a  seguito  di  cessioni  a  titolo
          oneroso   di   terreni   suscettibili   di    utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento della cessione; 
              g-ter)  corrispettivi  di  cui   all'art.   54,   comma
          1-quater, se percepiti in unica soluzione; 
              h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti  al
          conduttore  in  caso  di  cessazione  della  locazione   di
          immobili  urbani  adibiti  ad  usi  diversi  da  quello  di
          abitazione  e  indennita'  di  avviamento  delle   farmacie
          spettanti al precedente titolare; 
              i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche
          in forma assicurativa, dei danni consistenti nella  perdita
          di redditi relativi a piu' anni; 
              l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore
          normale dei beni assegnati ai soci delle societa'  indicate
          nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del
          capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi
          imputati ai  soci  in  dipendenza  di  liquidazione,  anche
          concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo di  tempo
          intercorso  tra  la  costituzione  della  societa'   e   la
          comunicazione   del   recesso   o    dell'esclusione,    la
          deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio
          o l'inizio della liquidazione e' superiore a 5 anni; 
              m); 
              n) redditi compresi nelle somme o  nel  valore  normale
          dei beni attribuiti  alla  scadenza  dei  contratti  e  dei
          titoli di cui alle lettere a), b), f)  e  g)  del  comma  1
          dell'art. 41, quando non  sono  soggetti  a  ritenuta  alla
          fonte a titolo d'imposta o ad imposta  sostitutiva,  se  il
          periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
          5 anni; 
              n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte
          o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si
          e'  fruito  della  detrazione   in   periodi   di   imposta
          precedenti. La presente disposizione non  si  applica  alle
          spese rimborsate di cui all'art. 13-bis, comma  1,  lettera
          c), quinto e sesto periodo. 
              2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma
          primo sono esclusi dalla tassazione separata se  conseguiti
          da societa' in nome collettivo o in  accomandita  semplice;
          se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di  imprese
          commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne
          sia  fatta  richiesta  nella  dichiarazione   dei   redditi
          relativa  al  periodo  di  imposta   al   quale   sarebbero
          imputabili come componenti del reddito di impresa. 
              3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a  f)  del
          comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g)  a  n-bis)
          non conseguiti nell'esercizio  di  imprese  commerciali  il
          contribuente ha facolta' di non avvalersi della  tassazione
          separata    facendolo    constare    espressamente    nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
          cui e' avvenuta o ha avuto  inizio  la  percezione.  Per  i
          redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma
          1 gli uffici provvedono a iscrivere  a  ruolo  le  maggiori
          imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17
          e 18  ovvero  facendo  concorrere  i  redditi  stessi  alla
          formazione del reddito complessivo dell'anno  in  cui  sono
          percepiti,  se  cio'  risulta  piu'   favorevole   per   il
          contribuente.". 
              Il testo dell'art. 21 del citato decreto del Presidente
          della  repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   vigente
          all'entrata in vigore del presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 21. (Determinazione dell'imposta  per  gli  altri
          redditi tassati separatamente) 
              1. Per gli  altri  redditi  tassati  separatamente,  ad
          esclusione di quelli in cui alla lettera  g)  del  comma  1
          dell'art. 17e di quelli imputati ai soci in  dipendenza  di
          liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del
          medesimo comma 1 dell'art.  17,  l'imposta  e'  determinata
          applicando     all'ammontare     percepito,      l'aliquota
          corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del
          contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto
          il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e  le
          somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e
          n-bis) del comma 1  dell'art.  17,  all'anno  in  cui  sono
          percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1
          dell'art. 17 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di
          liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del
          medesimo comma 1 dell'art.  17,  l'imposta  e'  determinata
          applicando all'ammontare conseguito o imputato,  l'aliquota
          corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del
          contribuente  nel  biennio  anteriore  all'anno  in  cui  i
          redditi sono stati rispettivamente conseguiti  o  imputati.
          Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla
          lettera  n-bis)  del  comma  1  dell'art.   17   e'   stata
          riconosciuta  la  detrazione,  l'imposta   e'   determinata
          applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento. 
              2. Nell'ipotesi di  cui  al  comma  3  dell'art.  7  si
          procede alla tassazione separata nei confronti degli  eredi
          e dei legatari; l'imposta dovuta da  ciascuno  di  essi  e'
          determinata applicando all'ammontare  percepito,  diminuito
          della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al
          credito indicato nella relativa  dichiarazione,  l'aliquota
          corrispondente alla meta' del suo reddito complessivo netto
          nel biennio anteriore all'anno  in  cui  si  e'  aperta  la
          successione. 
              3. Se in uno dei due anni anteriori  non  vi  e'  stato
          reddito imponibile  si  applica  l'aliquota  corrispondente
          alla meta' del reddito complessivo netto  dell'altro  anno;
          se non vi e' stato reddito imponibile  in  alcuno  dei  due
          anni si applica l'aliquota stabilita  all'art.  11  per  il
          primo scaglione di reddito. 
              4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera  b)
          del comma 1 dell'art. 16 l'imposta determinata ai sensi dei
          precedenti commi e' ridotta di un  importo  pari  a  quello
          delle detrazioni previste nell'art. 12 e nei commi  1  e  2
          dell'art. 13 se e nella  misura  in  cui  non  siano  state
          fruite  per  ciascuno  degli  anni  cui  gli  arretrati  si
          riferiscono.  Gli  aventi  diritto  agli  arretrati  devono
          dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle
          detrazioni  fruite  per  ciascuno   degli   anni   cui   si
          riferiscono. 
              5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f)
          del comma 1 dell'art. 16 l'imposta si applica  anche  sulle
          eventuali anticipazioni salvo conguaglio". 
              Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 19 giugno
          1997, n. 218 (Disposizioni in materia di  accertamento  con
          adesione   e   di   conciliazione   giudiziale),    vigente
          all'entrata in vigore del presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 15. (Sanzioni  applicabili  nel  caso  di  omessa
          impugnazione) 
              1. Le sanzioni  irrogate  per  le  violazioni  indicate
          nell'art. 2, comma 5, del presente  decreto,  nell'art.  71
          del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
          registro,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'art. 50 del testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti   l'imposta   sulle
          successioni e donazioni, approvato con decreto  legislativo
          31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte  a  un  terzo  se  il
          contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento
          o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con
          adesione, provvedendo a pagare, entro  il  termine  per  la
          proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute,
          tenuto conto della predetta  riduzione.  In  ogni  caso  la
          misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo
          dei minimi edittali previsti per le violazioni  piu'  gravi
          relative a ciascun tributo. 
              2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi
          3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi  2,  3  e  3-bis.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di versamento delle somme dovute. 
              2-bis. ". 
              Il testo dell'art. 3-bis del citato decreto legislativo
          18 dicembre 1997, n. 462, e' il seguente: 
              "Art. 3-bis. (Rateazione delle somme dovute) 
              1. Le somme dovute ai sensi dell'art.  2,  comma  2,  e
          dell'art. 3, comma 1, possono essere versate in  un  numero
          massimo di otto rate trimestrali di pari  importo,  ovvero,
          se superiori a cinquemila euro, in  un  numero  massimo  di
          venti rate trimestrali di pari importo. 
              2. L'importo della prima rata deve essere versato entro
          il  termine  di  trenta  giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione.  Sull'importo  delle  rate  successive  sono
          dovuti  gli  interessi,  calcolati  dal  primo  giorno  del
          secondo mese successivo  a  quello  di  elaborazione  della
          comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento
          e'  dilazionato  scadono   l'ultimo   giorno   di   ciascun
          trimestre. 
              3. In caso di inadempimento nei  pagamenti  rateali  si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  15-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602. 
              4. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  l,  2  e  3  si
          applicano  anche  alle  somme  da  versare  a  seguito  del
          ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 1, comma
          412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai
          redditi soggetti a tassazione separata.". 
              Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo  19
          giugno  1997,  n.   218   (Disposizioni   in   materia   di
          accertamento con adesione e di  conciliazione  giudiziale),
          e' il seguente: 
              "Art. 8. (Adempimenti successivi) 
              1.  Il  versamento  delle  somme  dovute  per   effetto
          dell'accertamento con  adesione  e'  eseguito  entro  venti
          giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 7. 
              2.  Le  somme  dovute  possono  essere  versate   anche
          ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di  pari
          importo o in un massimo di sedici rate  trimestrali  se  le
          somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della
          prima rata e' versato entro il termine indicato  nel  comma
          1. Le rate successive  alla  prima  devono  essere  versate
          entro l'ultimo giorno di  ciascun  trimestre.  Sull'importo
          delle rate successive alla prima sono dovuti gli  interessi
          calcolati dal giorno successivo al  termine  di  versamento
          della prima rata. 
              3.  Entro  dieci  giorni  dal  versamento   dell'intero
          importo o di quello della prima  rata  il  contribuente  fa
          pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
          L'ufficio  rilascia  al  contribuente  copia  dell'atto  di
          accertamento con adesione. 
              4. Per le modalita' di versamento delle somme dovute si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 15-bis.  In  caso
          di inadempimento nei  pagamenti  rateali  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  all'art.  15-ter  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.". 
              Per il testo dell'art. 19 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato  dal
          presente decreto, si veda la nota all'art. 10. 

(fonte www.gazzettaufficiale.it)


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