201510.08
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D.lgs. 24 settembre 2015 n. 156 – Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario

DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 156

Misure per la revisione  della  disciplina  degli  interpelli  e  del
contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6,  comma  6,  e
10, comma 1, lettere a) e b), della  legge  11  marzo  2014,  n.  23.
(15G00167) 

(GU n.233 del 7-10-2015 – Suppl. Ordinario n. 55)

 

 Vigente al: 1-1-2016

 

Titolo I

Revisione della disciplina degli interpelli

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 11  marzo  2014,  n.  23,  con  la  quale  e'  stata
conferita delega al  Governo  recante  disposizioni  per  un  sistema
fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita; 
  Visti in particolare, l'articolo 6, comma 6, e l'articolo 10, comma
1, lettere a) e b), della predetta legge n. 23 del 2014, con i  quali
il Governo e' delegato ad introdurre disposizioni  per  la  revisione
della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2015; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e, per i profili di carattere finanziario, della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge  n.  23  del  2014,
secondo cui qualora il Governo  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2015; 
  Acquisiti  i  pareri  definitivi   delle   competenti   Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n.
23 del 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 settembre 2015; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
 
 
       Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente 
 
  1. L'articolo 11 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  recante  lo
Statuto dei diritti del contribuente, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 11  (Diritto  di  interpello).  -  1.  Il  contribuente  puo'
interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta  riguardante
fattispecie concrete e personali relativamente a: 
    a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando  vi  sono
condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione  di
tali disposizioni e la corretta qualificazione  di  fattispecie  alla
luce delle disposizioni tributarie  applicabili  alle  medesime,  ove
ricorrano condizioni di obiettiva incertezza  e  non  siano  comunque
attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  introdotto
dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  147  e
di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 147; 
    b)  la  sussistenza  delle  condizioni  e  la  valutazione  della
idoneita'  degli  elementi  probatori  richiesti  dalla   legge   per
l'adozione  di  specifici  regimi  fiscali  nei  casi   espressamente
previsti; 
    c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad  una
specifica fattispecie. 
  2. Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per  la
disapplicazione di norme tributarie che, allo  scopo  di  contrastare
comportamenti  elusivi,  limitano  deduzioni,   detrazioni,   crediti
d'imposta,  o  altre  posizioni  soggettive  del   soggetto   passivo
altrimenti   ammesse   dall'ordinamento   tributario,   fornendo   la
dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti  elusivi
non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa  risposta
favorevole, resta comunque ferma la possibilita' per il  contribuente
di fornire la dimostrazione di cui al  periodo  precedente  anche  ai
fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. 
  3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla  lettera  a)
del comma 1 nel termine di novanta giorni e  a  quelle  di  cui  alle
lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui  al  comma  2
nel termine di centoventi giorni. La risposta,  scritta  e  motivata,
vincola ogni organo della amministrazione con  esclusivo  riferimento
alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente  al  richiedente.
Quando la risposta non e' comunicata al contribuente entro il termine
previsto,   il   silenzio   equivale   a   condivisione,   da   parte
dell'amministrazione, della soluzione prospettata  dal  contribuente.
Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla
risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai
comportamenti  successivi   del   contribuente   riconducibili   alla
fattispecie oggetto di interpello, salvo  rettifica  della  soluzione
interpretativa   da   parte    dell'amministrazione    con    valenza
esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. 
  4.  Non  ricorrono  condizioni  di  obiettiva   incertezza   quando
l'amministrazione  ha  compiutamente   fornito   la   soluzione   per
fattispecie corrispondenti a quella  rappresentata  dal  contribuente
mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2. 
  5. La presentazione delle istanze di cui ai commi  1  e  2  non  ha
effetto sulle scadenze previste dalle  norme  tributarie,  ne'  sulla
decorrenza dei termini di decadenza e  non  comporta  interruzione  o
sospensione dei termini di prescrizione. 
  6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la  forma
di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui  un
numero elevato di contribuenti abbia  presentato  istanze  aventi  ad
oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro,  nei  casi
in  cui  il  parere  sia  reso  in  relazione  a  norme  di   recente
approvazione  o  per  le  quali  non  siano  stati  resi  chiarimenti
ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi
da parte degli uffici, nonche' in ogni altro caso in cui  ritenga  di
interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso,
la comunicazione della risposta ai singoli istanti.». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Note alle premesse: 
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo  per
          un sistema fiscale piu' equo, trasparente ed orientato alla
          crescita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  12
          marzo 2014, n. 59. 
              Gli articoli 6, comma 6, e 10, comma  1,  della  citata
          legge n. 23 del 2014, prevedono: 
              «Art. 6. - Gestione  del  rischio  fiscale,  governance
          aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e
          revisione della disciplina degli interpelli 
              (Omissis). 
              6. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i  decreti
          legislativi di cui  all'articolo  1,  disposizioni  per  la
          revisione generale della disciplina degli interpelli,  allo
          scopo di garantirne una maggiore omogeneita', anche ai fini
          della   tutela   giurisdizionale   e   di   una    maggiore
          tempestivita' nella redazione  dei  pareri,  procedendo  in
          tale contesto all'eliminazione delle  forme  di  interpello
          obbligatorio nei casi in cui non producano benefici ma solo
          aggravi per i contribuenti e per l'amministrazione». 
              «Art. 10. -  Revisione  del  contenzioso  tributario  e
          della riscossione degli enti locali 
              1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i  decreti
          legislativi di cui all'articolo, norme per il rafforzamento
          della tutela giurisdizionale del contribuente,  assicurando
          la   terzieta'   dell'organo   giudicante,   nonche'    per
          l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio  dei  poteri
          di riscossione delle entrate, secondo i seguenti principi e
          criteri direttivi: 
                a) rafforzamento  e  razionalizzazione  dell'istituto
          della conciliazione nel processo tributario, anche  a  fini
          di deflazione del contenzioso e  di  coordinamento  con  la
          disciplina  del  contraddittorio  fra  il  contribuente   e
          l'amministrazione nelle fasi amministrative di accertamento
          del tributo, con particolare riguardo ai  contribuenti  nei
          confronti dei quali sono configurate violazioni  di  minore
          entita'; 
                b) incremento della funzionalita' della giurisdizione
          tributaria,   in    particolare    attraverso    interventi
          riguardanti: 
                  1) la  distribuzione  territoriale  dei  componenti
          delle commissioni tributarie; 
                  2) l'eventuale composizione monocratica dell'organo
          giudicante in relazione a controversie di modica entita'  e
          comunque  non  attinenti   a   fattispecie   connotate   da
          particolari complessita' o rilevanza economico-sociale, con
          conseguente  regolazione,  secondo  i  criteri  propri  del
          processo civile, delle ipotesi di inosservanza dei  criteri
          di attribuzione delle controversie  alla  cognizione  degli
          organi giudicanti monocratici o  collegiali,  con  connessa
          disciplina dei requisiti di professionalita' necessari  per
          l'esercizio della giurisdizione in forma monocratica; 
                  3) la revisione  delle  soglie  in  relazione  alle
          quali  il  contribuente  puo'  stare  in   giudizio   anche
          personalmente  e  l'eventuale  ampliamento   dei   soggetti
          abilitati  a  rappresentare  i  contribuenti  dinanzi  alle
          commissioni tributarie; 
                  4) il massimo ampliamento dell'utilizzazione  della
          posta elettronica certificata per  le  comunicazioni  e  le
          notificazioni; 
                  5) l'attribuzione e la durata, anche  temporanea  e
          rinnovabile, degli incarichi direttivi; 
                  6) i  criteri  di  determinazione  del  trattamento
          economico  spettante  ai   componenti   delle   commissioni
          tributarie; 
                  7) la  semplificazione  e  razionalizzazione  della
          disciplina relativa al meccanismo di elezione del Consiglio
          di presidenza della giustizia  tributaria,  in  particolare
          attraverso la concentrazione delle  relative  competenze  e
          funzioni direttamente in capo al Consiglio  medesimo  e  la
          previsione di forme e modalita'  procedimentali  idonee  ad
          assicurare  l'ordinato  e  tempestivo   svolgimento   delle
          elezioni; 
                  8)   il    rafforzamento    della    qualificazione
          professionale dei componenti delle commissioni  tributarie,
          al   fine   di    assicurarne    l'adeguata    preparazione
          specialistica; 
                  9)   l'uniformazione   e   generalizzazione   degli
          strumenti di tutela cautelare nel processo tributario; 
                  10)  la  previsione  dell'immediata  esecutorieta',
          estesa a tutte le parti  in  causa,  delle  sentenze  delle
          commissioni tributarie; 
                  11) l'individuazione di criteri di  maggior  rigore
          nell'applicazione del principio della soccombenza  ai  fini
          del  carico  delle  spese  del  giudizio,  con  conseguente
          limitazione  del  potere  discrezionale  del   giudice   di
          disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla
          soccombenza reciproca; 
                  12)  il  rafforzamento  del  contenuto  informativo
          della   relazione   ministeriale    sull'attivita'    delle
          commissioni tributarie.». 
              - Il testo vigente  dell'articolo  1,  comma  7,  della
          citata legge 11 marzo 2014, n. 23, e' il seguente: 
              «7. Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i  testi  alle
          Camere   con   le   sue   osservazioni,    con    eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione. I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni competenti per materia sono espressi  entro  il
          termine  di   dieci   giorni   dalla   data   della   nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati». 
 
                               Art. 2 
 
 
                    Legittimazione e presupposti 
 
  1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo
11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti
del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e  i  soggetti
che in  base  alla  legge  sono  obbligati  a  porre  in  essere  gli
adempimenti tributari  per  conto  dei  contribuenti  o  sono  tenuti
insieme con questi o in loro luogo  all'adempimento  di  obbligazioni
tributarie. 
  2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata  prima  della
scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione  della
dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi
ad oggetto o comunque connessi  alla  fattispecie  cui  si  riferisce
l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini
concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta. 
          Note all'art. 2: 
              -  L'art.  11  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212
          (Disposizioni  in  materia  di  Statuto  dei  diritti   del
          contribuente),  sostituito   integralmente   dal   presente
          decreto), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio
          2000, n. 177. 
                               Art. 3 
 
 
                       Contenuto delle istanze 
 
  1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle  disposizioni
che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere: 
    a) i dati identificativi dell'istante ed  eventualmente  del  suo
legale rappresentante, compreso il codice fiscale; 
    b) l'indicazione del tipo di  istanza  fra  quelle  di  cui  alle
diverse lettere del comma 1 e al comma  2,  dell'articolo  11,  della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante  lo  Statuto  dei  diritti  del
contribuente; 
    c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie; 
    d)   le   specifiche   disposizioni   di    cui    si    richiede
l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione; 
    e) l'esposizione, in modo  chiaro  ed  univoco,  della  soluzione
proposta; 
    f) l'indicazione del domicilio e dei  recapiti  anche  telematici
dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il  quale  devono
essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere
comunicata la risposta; 
    g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante
ovvero del  procuratore  generale  o  speciale  incaricato  ai  sensi
dell'articolo 63 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura  non  e'
contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve  essere  allegata
allo stesso. 
  2.   All'istanza   di   interpello   e'   allegata   copia    della
documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o  di
altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante,  rilevante  ai
fini  della  risposta.  Nei  casi  in  cui  la  risposta  presupponga
accertamenti    di    natura    tecnica,    non     di     competenza
dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere  allegati
altresi' i pareri resi dall'ufficio competente. 
  3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei  requisiti  di  cui
alle lettere b), d), e), f)  e  g)  del  comma  1,  l'amministrazione
invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di
30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal  giorno
in cui la regolarizzazione e' stata effettuata. 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti  all'articolo  11  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Il testo vigente dell'articolo  63  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e'
          il seguente: 
              "Art.   63.   (Rappresentanza    e    assistenza    dei
          contribuenti) 
              Presso gli uffici finanziari il contribuente puo' farsi
          rappresentare da un procuratore generale o speciale,  salvo
          quanto stabilito nel quarto comma. 
              La procura speciale deve essere conferita per  iscritto
          con firma autenticata. L'autenticazione non  e'  necessaria
          quando la procura e' conferita al coniuge  o  a  parenti  e
          affini entro il quarto  grado  o  a  propri  dipendenti  da
          persone  giuridiche.  Quando  la  procura  e'  conferita  a
          persone  iscritte  in  albi  professionali  o   nell'elenco
          previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti alla data del
          30 settembre 1993 nei ruoli dei periti  ed  esperti  tenuti
          dalle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura per la subcategoria  tributi,  in  possesso  di
          diploma  di  laurea  in  giurisprudenza  o  in  economia  e
          commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria  ovvero
          ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere  e),
          f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545
          e' data facolta' agli stessi rappresentanti di  autenticare
          la sottoscrizione. Quando la procura e'  rilasciata  ad  un
          funzionario di un centro di assistenza  fiscale  o  di  una
          societa' di servizi di cui all'articolo 11 del  regolamento
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  31  maggio
          1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile
          dell'assistenza fiscale del predetto centro  o  dal  legale
          rappresentante della predetta societa' di servizi. 
              Il   Ministero   delle   finanze    puo'    autorizzare
          all'esercizio  dell'assistenza   e   della   rappresentanza
          davanti alle commissioni  tributarie  gli  impiegati  delle
          carriere   dirigenziale,   direttiva    e    di    concetto
          dell'amministrazione finanziaria, nonche' gli ufficiali e i
          sottufficiali della guardia di finanza, collocati a  riposo
          dopo   almeno   venti   anni   di    effettivo    servizio.
          L'autorizzazione puo' essere revocata  in  ogni  tempo  con
          provvedimento motivato. Il Ministero tiene  l'elenco  delle
          persone  autorizzate  e  comunica  alle  segreterie   delle
          commissioni tributarie le relative variazioni. 
              A  coloro  che  hanno  appartenuto  all'amministrazione
          finanziaria e alla guardia di finanza,  ancorche'  iscritti
          in  un  albo  professionale  o  nell'elenco  previsto   nel
          precedente comma, e' vietato, per due anni  dalla  data  di
          cessazione del rapporto d'impiego, di  esercitare  funzioni
          di  assistenza  e  di  rappresentanza  presso  gli   uffici
          finanziari e davanti le commissioni tributarie. 
              Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in
          materia tributaria in violazione del presente  articolo  e'
          punito  con  la  multa  da  lire   cinquantamila   a   lire
          cinquecentomila.". 
                               Art. 4 
 
 
                     Istruttoria dell'interpello 
 
  1.  Quando  non  e'  possibile  fornire  risposta  sulla  base  dei
documenti  allegati,  l'amministrazione  chiede,  una   sola   volta,
all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il
parere e' reso, per gli interpelli di cui all'articolo 11 della legge
27  luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei  diritti   del
contribuente,   entro   sessanta   giorni   dalla   ricezione   della
documentazione integrativa. 
  2. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi
del comma 1 entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza
di interpello, ferma restando la facolta'  di  presentazione  di  una
nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge. 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti all'art. 11 della legge  27  luglio
          2000, n. 212, si veda nelle note all'art. 2. 
                               Art. 5 
 
 
                   Inammissibilita' delle istanze 
 
  1. Le istanze di cui all'articolo 2 sono inammissibili se: 
    a) sono  prive  dei  requisiti  di  cui  alle  lettere  a)  e  c)
dell'articolo 3, comma 1; 
    b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo  2,
comma 2; 
    c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 4,  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente; 
    d)  hanno  ad  oggetto  la  medesima  questione  sulla  quale  il
contribuente ha gia' ottenuto un parere, salvo che  vengano  indicati
elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente; 
    e) vertono su materie oggetto delle procedure di cui all'articolo
31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  introdotto  dall'articolo  1  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147, e della procedura di  cui  all'articolo  6
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128; 
    f) vertono su questioni per le quali  siano  state  gia'  avviate
attivita' di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui
il contribuente sia formalmente a conoscenza; 
    g) il contribuente, invitato a integrare i dati che  si  assumono
carenti ai sensi del comma  3  dell'articolo  3,  non  provvede  alla
regolarizzazione nei termini previsti. 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti all'art. 11 della legge  27  luglio
          2000, n. 212, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Il testo vigente dell'articolo 31-ter del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          introdotto  dall'articolo  1  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 147, e' il seguente: 
              "Art. 31-ter. (Accordi preventivi per  le  imprese  con
          attivita' internazionale) 
              1.  Le  imprese  con  attivita'  internazionale   hanno
          accesso  ad  una  procedura  finalizzata  alla  stipula  di
          accordi preventivi, con principale riferimento ai  seguenti
          ambiti: 
                a)  preventiva  definizione  in  contraddittorio  dei
          metodi di calcolo del valore normale  delle  operazioni  di
          cui al comma 7, dell'articolo 110  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori  di
          uscita  o  di  ingresso  in  caso  di  trasferimento  della
          residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli  166  e
          166-bis del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono
          al regime dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla
          procedura di cui al periodo precedente anche al fine  della
          preventiva definizione in  contraddittorio  dei  metodi  di
          calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma
          10 dell'articolo 110  del  citato  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 917 del 1986; 
                b) applicazione ad un caso concreto di  norme,  anche
          di origine  convenzionale,  concernenti  l'attribuzione  di
          utili e perdite alla stabile  organizzazione  in  un  altro
          Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile
          organizzazione in Italia di un soggetto non residente; 
                c) valutazione preventiva della  sussistenza  o  meno
          dei requisiti che configurano  una  stabile  organizzazione
          situata nel  territorio  dello  Stato,  tenuti  presenti  i
          criteri previsti dall'articolo 162 del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nonche'  dalle
          vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni  stipulate
          all'Italia; 
                d) applicazione ad un caso concreto di  norme,  anche
          di origine convenzionale,  concernenti  l'erogazione  o  la
          percezione di dividendi,  interessi  e  royalties  e  altri
          componenti reddituali a o da soggetti non residenti. 
              2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti per
          il periodo d'imposta nel corso del quale sono  stipulati  e
          per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti
          delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti  ai  fini
          degli  accordi  sottoscritti  e  risultanti  dagli  stessi.
          Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi conclusi  con
          le autorita' competenti di Stati  esteri  a  seguito  delle
          procedure    amichevoli    previste    dalle    convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni, gli accordi di
          cui al comma 1 vincolano le parti, secondo quanto convenuto
          con dette autorita', a  decorrere  da  periodi  di  imposta
          precedenti purche' non anteriori al  periodo  d'imposta  in
          corso alla data di presentazione della relativa istanza  da
          parte del contribuente. 
              3. Qualora le circostanze di fatto e di diritto a  base
          dell'accordo di cui al comma 1 ricorrano per uno o piu' dei
          periodi di imposta precedenti alla stipula ma non anteriori
          a quello in corso alla data di presentazione  dell'istanza,
          relativamente a tali periodi  di  imposta  e'  concessa  la
          facolta' al contribuente  di  far  valere  retroattivamente
          l'accordo stesso, provvedendo, ove  si  renda  a  tal  fine
          necessario   rettificare   il    comportamento    adottato,
          all'effettuazione  del  ravvedimento  operoso  ovvero  alla
          presentazione  della  dichiarazione  integrativa  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
          entrambi i casi, delle relative sanzioni. 
              4.    In    base    alla     normativa     comunitaria,
          l'Amministrazione  finanziaria  invia  copia   dell'accordo
          all'autorita' fiscale competente degli Stati di residenza o
          di stabilimento delle imprese con le quali  i  contribuenti
          pongono in essere le relative operazioni. 
              5. Per i periodi d'imposta di  validita'  dell'accordo,
          l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
          articoli 32 e seguenti soltanto in  relazione  a  questioni
          diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo. 
              6. La richiesta di accordo preventivo e' presentata  al
          competente Ufficio della  Agenzia  delle  entrate,  secondo
          quanto stabilito  con  provvedimento  del  Direttore  della
          medesima  Agenzia.  Con  il  medesimo  provvedimento   sono
          definite le modalita' con le quali  il  competente  Ufficio
          procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
          e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
          diritto su cui l'accordo si basa. 
              7.   Qualunque   riferimento   all'articolo    8    del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          ovunque presente, deve intendersi  effettuato  al  presente
          articolo". 
              -  Il  testo  vigente  dell'articolo  2   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e' il seguente: 
              "Art. 2. (Interpello sui nuovi investimenti) 
              1. Le imprese che intendono effettuare investimenti nel
          territorio dello Stato di ammontare non inferiore a  trenta
          milioni  di  euro  e  che  abbiano  ricadute  occupazionali
          significative in relazione  all'attivita'  in  cui  avviene
          l'investimento e durature  possono  presentare  all'Agenzia
          delle  entrate  un'istanza  di  interpello  in  merito   al
          trattamento fiscale del loro piano di investimento e  delle
          eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la
          sua  realizzazione,  ivi  inclusa,   ove   necessaria,   la
          valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda. Possono
          formare   oggetto   dell'istanza   anche   la   valutazione
          preventiva circa l'eventuale assenza di abuso  del  diritto
          fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni  per
          la disapplicazione di disposizioni antielusive e  l'accesso
          ad eventuali regimi o  istituti  previsti  dall'ordinamento
          tributario. Con riferimento ai tributi  non  di  competenza
          dell'Agenzia  delle  entrate,  quest'ultima   provvede   ad
          inoltrare  la  richiesta  dell'investitore  agli  enti   di
          competenza che rendono autonomamente la risposta. 
              2. La risposta scritta e  motivata  dell'Agenzia  delle
          entrate e' resa entro centoventi giorni,  prorogabili,  nel
          caso sia necessario acquisire  ulteriori  informazioni,  di
          ulteriori  novanta  giorni   decorrenti   dalla   data   di
          acquisizione di dette informazioni ed e' basata  sul  piano
          di  investimento  e  su  tutti   gli   ulteriori   elementi
          informativi forniti dall'investitore,  anche  su  richiesta
          dell'Agenzia delle entrate, a seguito di interlocuzioni con
          la  parte  interessata.  Ove  necessario,  l'Agenzia  delle
          entrate puo' accedere, previa intesa con  il  contribuente,
          presso le sedi di svolgimento dell'attivita'  dell'impresa,
          in  tempi  concordati,  allo  scopo  di  prendere   diretta
          cognizione  di   elementi   informativi   utili   ai   fini
          istruttori.   Qualora   la   risposta   non   pervenga   al
          contribuente entro  i  predetti  termini,  si  intende  che
          l'Amministrazione      finanziaria       concordi       con
          l'interpretazione  o  il  comportamento   prospettato   dal
          richiedente. 
              3. Il contenuto della risposta,  anche  se  desunta  ai
          sensi   del   terzo   periodo   del   comma   2,    vincola
          l'Amministrazione  finanziaria  e  resta   valido   finche'
          restano invariate le circostanze  di  fatto  e  di  diritto
          sulla base delle quali e' stata resa o desunta la risposta,
          con conseguente nullita' di ogni atto di qualsiasi  genere,
          anche di  carattere  impositivo  o  sanzionatorio,  emanato
          dall'Amministrazione finanziaria  in  difformita'  a  detto
          contenuto.  Il  contribuente  che   da'   esecuzione   alla
          risposta,  a  prescindere  dall'ammontare  del  suo  volume
          d'affari o dei  suoi  ricavi,  puo'  accedere  all'istituto
          dell'adempimento collaborativo  al  ricorrere  degli  altri
          requisiti previsti. 
              4. L'Agenzia delle entrate puo' verificare l'assenza di
          mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti
          ai  fini  del  rilascio  della  risposta  e   la   corretta
          applicazione delle indicazione date nella  stessa  mediante
          l'utilizzo degli ordinari poteri  istruttori.  Resta  fermo
          l'esercizio   degli   ordinari    poteri    di    controllo
          dell'Amministrazione    finanziaria    esclusivamente    in
          relazione a questioni diverse da quelle oggetto del parere. 
              5. L'Agenzia  delle  entrate  pubblica  annualmente  la
          sintesi delle posizioni interpretative rese  ai  sensi  del
          presente articolo che possano avere generale interesse. 
              6. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanarsi entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
          modalita' applicative dell'interpello previsto dal presente
          articolo.  Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  predetto  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  e'  individuato  l'ufficio
          competente al rilascio  della  risposta  ed  alla  verifica
          della corretta applicazione della stessa. 
              7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          decorrere dalla data di emanazione  del  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6." 
              -  Il  testo  vigente  dell'articolo  6   del   decreto
          legislativo 5  agosto  2015,  n.  128  (Disposizioni  sulla
          certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente,
          in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge
          11 marzo 2014, n. 23), e' il seguente: 
              "Art. 6. (Effetti) 
              1. L'adesione al regime comporta la possibilita' per  i
          contribuenti di pervenire con l'Agenzia delle entrate a una
          comune  valutazione  delle   situazioni   suscettibili   di
          generare rischi fiscali  prima  della  presentazione  delle
          dichiarazioni fiscali, attraverso forme  di  interlocuzione
          costante e preventiva su  elementi  di  fatto,  inclusa  la
          possibilita' dell'anticipazione del controllo. 
              2.  L'adesione  al  regime  comporta  altresi'  per   i
          contribuenti  una  procedura   abbreviata   di   interpello
          preventivo in merito  all'applicazione  delle  disposizioni
          tributarie  a  casi  concreti,  in   relazione   ai   quali
          l'interpellante ravvisa  rischi  fiscali.  L'Agenzia  delle
          entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica  e
          conferma l'idoneita' della domanda presentata,  nonche'  la
          sufficienza e l'adeguatezza della  documentazione  prodotta
          con la domanda. Il termine per la  risposta  all'interpello
          e' in ogni caso di quarantacinque  giorni,  decorrenti  dal
          ricevimento  della  domanda  ovvero  della   documentazione
          integrativa richiesta, anche  se  l'Agenzia  delle  entrate
          effettua accessi alle sedi  dei  contribuenti,  definendone
          con loro i tempi, per assumervi elementi informativi  utili
          per la risposta. I contribuenti comunicano  all'Agenzia  il
          comportamento effettivamente tenuto, se difforme da  quello
          oggetto della risposta da essa  fornita.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro
          trenta giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,
          sono disciplinati i termini e le modalita' applicative  del
          presente articolo in relazione alla procedura abbreviata di
          interpello preventivo. 
              3. Per i rischi di natura fiscale  comunicati  in  modo
          tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate ai sensi
          dell'articolo  5,  comma  2,  lettera   b),   prima   della
          presentazione delle dichiarazioni fiscali, se l'Agenzia non
          condivide   la   posizione   dell'impresa,   le    sanzioni
          amministrative  applicabili  sono  ridotte  della  meta'  e
          comunque non possono essere applicate in  misura  superiore
          al minimo edittale. La loro riscossione  e'  in  ogni  caso
          sospesa fino alla definitivita' dell'accertamento. 
              4. In caso di denuncia  per  reati  fiscali,  l'Agenzia
          delle entrate comunica alla Procura della Repubblica se  il
          contribuente  abbia  aderito  al  regime   di   adempimento
          collaborativo,   fornendo,   se   richiesta,   ogni   utile
          informazione in ordine al controllo del rischio  fiscale  e
          all'attribuzione di ruoli e  responsabilita'  previsti  dal
          sistema adottato. 
              5. Il contribuente che aderisce al regime  e'  inserito
          nel  relativo  elenco  pubblicato  sul  sito  istituzionale
          dell'Agenzia delle entrate. 
              6. I contribuenti che aderiscono  al  regime  non  sono
          tenuti a prestare garanzia per il  pagamento  dei  rimborsi
          delle imposte, sia dirette sia indirette.". 
                               Art. 6 
 
 
     Coordinamento con l'attivita' di accertamento e contenzioso 
 
  1. Le risposte alle istanze di interpello di  cui  all'articolo  11
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti
del contribuente,  non  sono  impugnabili,  salvo  le  risposte  alle
istanze presentate ai sensi del comma 2  del  medesimo  articolo  11,
avverso le quali puo' essere  proposto  ricorso  unitamente  all'atto
impositivo. 
  2. Se e' stata fornita risposta alle istanze  di  cui  all'articolo
11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante  lo  Statuto
dei  diritti  del  contribuente,  al  di  fuori  dei  casi   di   cui
all'articolo 5, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice,
l'atto di  accertamento  avente  ad  oggetto  deduzioni,  detrazioni,
crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto  passivo
e' preceduto, a pena di nullita', dalla notifica di una richiesta  di
chiarimenti da fornire  entro  il  termine  di  sessanta  giorni.  La
richiesta di chiarimenti e' notificata dall'amministrazione ai  sensi
dell'articolo 60 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il  termine
di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo.  Tra
la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile decorso del
termine assegnato al contribuente per rispondere  alla  richiesta,  e
quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di  notificazione
dell'atto impositivo intercorrono non meno  di  sessanta  giorni.  In
difetto, il termine  di  decadenza  per  la  notificazione  dell'atto
impositivo  e'  automaticamente  prorogato,  in   deroga   a   quello
ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. L'atto  impositivo
e' specificamente motivato, a pena di nullita', anche in relazione ai
chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di  cui  al  periodo
precedente. 
  3. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  32,  quarto  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600  e
all'articolo 52, quinto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non si applicano a dati,  notizie,
atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione  nel  corso
dell'istruttoria delle istanze di interpello. 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti  all'articolo  11  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Il testo vigente dell'articolo 60 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e' il seguente: 
              "Art. 60. (Notificazioni) 
              La notificazione degli avvisi e degli  altri  atti  che
          per legge  devono  essere  notificati  al  contribuente  e'
          eseguita secondo le  norme  stabilite  dagli  artt.  137  e
          seguenti del codice di procedura civile,  con  le  seguenti
          modifiche: 
                a) la notificazione e' eseguita  dai  messi  comunali
          ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; 
                b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario
          l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i  quali  il
          consegnatario non ha sottoscritto; 
                b-bis) se il consegnatario  non  e'  il  destinatario
          dell'atto o dell'avviso, il messo consegna  o  deposita  la
          copia dell'atto da  notificare  in  busta  che  provvede  a
          sigillare e su cui trascrive il  numero  cronologico  della
          notificazione,  dandone  atto  nella  relazione  in   calce
          all'originale e alla copia dell'atto  stesso.  Sulla  busta
          non sono  apposti  segni  o  indicazioni  dai  quali  possa
          desumersi il contenuto  dell'atto.  Il  consegnatario  deve
          sottoscrivere  una  ricevuta  e  il   messo   da'   notizia
          dell'avvenuta  notificazione  dell'atto  o  dell'avviso,  a
          mezzo di lettera raccomandata; 
                c) salvo il caso di consegna dell'atto o  dell'avviso
          in mani proprie, la notificazione  deve  essere  fatta  nel
          domicilio fiscale del destinatario; 
                d)  e'  in  facolta'  del  contribuente  di  eleggere
          domicilio presso una persona o un ufficio  nel  comune  del
          proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
          degli avvisi che lo riguardano. In tal caso  l'elezione  di
          domicilio  deve   risultare   espressamente   da   apposita
          comunicazione effettuata al competente ufficio a  mezzo  di
          lettera raccomandata con avviso di  ricevimento  ovvero  in
          via telematica con modalita'  stabilite  con  provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; 
                e) quando nel comune  nel  quale  deve  eseguirsi  la
          notificazione non vi e' abitazione, ufficio o  azienda  del
          contribuente, l'avviso del  deposito  prescritto  dall'art.
          140 del codice di  procedura  civile,  in  busta  chiusa  e
          sigillata,  si  affigge   nell'albo   del   comune   e   la
          notificazione, ai fini della  decorrenza  del  termine  per
          ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo
          a quello di affissione; 
                e-bis) e' facolta' del contribuente  che  non  ha  la
          residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
          della  lettera  d),  o  che   non   abbia   costituito   un
          rappresentante fiscale, comunicare  al  competente  ufficio
          locale, con le modalita' di cui  alla  stessa  lettera  d),
          l'indirizzo estero per  la  notificazione  degli  avvisi  e
          degli altri atti  che  lo  riguardano;  salvo  il  caso  di
          consegna  dell'atto  o  dell'avviso  in  mani  proprie,  la
          notificazione  degli  avvisi  o  degli  atti  e'   eseguita
          mediante spedizione a mezzo  di  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento; 
                f) le disposizioni contenute negli  artt.  142,  143,
          146, 150 e 151  del  codice  di  procedura  civile  non  si
          applicano. 
              L'elezione  di  domicilio  ha  effetto  dal  trentesimo
          giorno successivo a quello della data di ricevimento  delle
          comunicazioni previste alla  lettera  d)  ed  alla  lettera
          e-bis) del comma precedente. 
              Le variazioni e le modificazioni  dell'indirizzo  hanno
          effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno
          successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o,
          per le persone giuridiche e le societa' ed  enti  privi  di
          personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo  a
          quello  della  ricezione  da   parte   dell'ufficio   della
          dichiarazione prevista  dagli  articoli  35  e  35-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  ovvero  del  modello  previsto  per  la  domanda   di
          attribuzione del numero  di  codice  fiscale  dei  soggetti
          diversi  dalle   persone   fisiche   non   obbligati   alla
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA. 
              Salvo  quanto  previsto  dai  commi  precedenti  ed  in
          alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice
          di procedura civile, la notificazione ai  contribuenti  non
          residenti e' validamente effettuata mediante spedizione  di
          lettera   raccomandata   con    avviso    di    ricevimento
          all'indirizzo della residenza estera rilevato dai  registri
          dell'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero  o  a
          quello della sede legale  estera  risultante  dal  registro
          delle imprese di cui all'articolo 2188 del  codice  civile.
          In mancanza dei predetti  indirizzi,  la  spedizione  della
          lettera  raccomandata  con   avviso   di   ricevimento   e'
          effettuata all'indirizzo estero indicato  dal  contribuente
          nelle domande di attribuzione del numero di codice  fiscale
          o variazione dati e nei modelli  di  cui  al  terzo  comma,
          primo  periodo.   In   caso   di   esito   negativo   della
          notificazione si applicano le disposizioni di cui al  primo
          comma, lettera e). 
              La  notificazione  ai  contribuenti  non  residenti  e'
          validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora  i
          medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia  delle  entrate
          l'indirizzo della  loro  residenza  o  sede  estera  o  del
          domicilio eletto per la  notificazione  degli  atti,  e  le
          successive  variazioni,  con  le  modalita'  previste   con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.  La
          comunicazione e le successive variazioni hanno effetto  dal
          trentesimo giorno successivo a quello della ricezione. 
              Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si
          considera fatta nella data della spedizione; i termini  che
          hanno inizio dalla notificazione decorrono  dalla  data  in
          cui l'atto e' ricevuto.". 
              - Il testo vigente dell'articolo 32, del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e' il seguente: 
              "Art. 32. (Poteri degli uffici) 
              Per l'adempimento dei loro  compiti  gli  uffici  delle
          imposte possono: 
                1) procedere all'esecuzione di accessi,  ispezioni  e
          verifiche a norma del successivo art. 33; 
                2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo,  a
          comparire di persona o  per  mezzo  di  rappresentanti  per
          fornire dati e notizie rilevanti ai fini  dell'accertamento
          nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
          operazioni, i cui dati, notizie  e  documenti  siano  stati
          acquisiti a norma del numero 7), ovvero  rilevati  a  norma
          dell'articolo 33, secondo e terzo  comma,  o  acquisiti  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera  b),  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  I  dati  ed  elementi
          attinenti  ai  rapporti  ed  alle  operazioni  acquisiti  e
          rilevati  rispettivamente  a  norma   del   numero   7)   e
          dell'articolo 33, secondo e terzo  comma,  o  acquisiti  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera  b),  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  sono  posti  a  base
          delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli  artt.
          38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che  ne  ha
          tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto  ad
          imposta o che non hanno rilevanza allo  stesso  fine;  alle
          stesse  condizioni  sono  altresi'  posti  come  ricavi   o
          compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se
          il contribuente non ne indica il  soggetto  beneficiario  e
          sempreche'  non  risultino  dalle  scritture  contabili,  i
          prelevamenti  o  gli  importi  riscossi   nell'ambito   dei
          predetti rapporti od operazioni. Le richieste  fatte  e  le
          risposte ricevute devono risultare da verbale  sottoscritto
          anche  dal  contribuente  o  dal  suo  rappresentante;   in
          mancanza deve  essere  indicato  il  motivo  della  mancata
          sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad  avere  copia
          del verbale; 
                3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo,  a
          esibire o trasmettere atti e documenti  rilevanti  ai  fini
          dell'accertamento nei loro confronti, compresi i  documenti
          di cui al successivo art. 34. Ai  soggetti  obbligati  alla
          tenuta di scritture contabili secondo le  disposizioni  del
          Titolo III puo' essere  richiesta  anche  l'esibizione  dei
          bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti  dalle
          disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne  copia
          ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un  periodo
          non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non
          possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso; 
                4) inviare ai  contribuenti  questionari  relativi  a
          dati e notizie di carattere  specifico  rilevanti  ai  fini
          dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei  confronti
          di altri contribuenti  con  i  quali  abbiano  intrattenuto
          rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; 
                5) richiedere agli  organi  ed  alle  Amministrazioni
          dello  Stato,  agli  enti  pubblici  non  economici,   alle
          societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed  enti
          che effettuano istituzionalmente  riscossioni  e  pagamenti
          per conto di terzi la  comunicazione,  anche  in  deroga  a
          contrarie   disposizioni    legislative,    statutarie    o
          regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
          indicati singolarmente o per categorie.  Alle  societa'  ed
          enti di assicurazione, per quanto riguarda i  rapporti  con
          gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
          e  notizie  attinenti  esclusivamente   alla   durata   del
          contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
          individuazione del soggetto  tenuto  a  corrisponderlo.  Le
          informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
          seconda della richiesta, cumulativamente  o  specificamente
          per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione  non
          si  applica  all'Istituto  centrale  di  statistica,   agli
          ispettorati del lavoro per quanto riguarda  le  rilevazioni
          loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n.  7),
          alle banche, alla  societa'  Poste  italiane  Spa,  per  le
          attivita' finanziarie e creditizie, alle societa'  ed  enti
          di  assicurazione  per  le   attivita'   finanziarie   agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie; 
                6) richiedere copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro, i conservatori dei  registri  immobiliari  e  gli
          altri pubblici ufficiali. Le  copie  e  gli  estratti,  con
          l'attestazione di conformita' all'originale, devono  essere
          rilasciate gratuitamente; 
                6-bis)   richiedere,   previa   autorizzazione    del
          direttore  centrale  dell'accertamento  dell'Agenzia  delle
          entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
          il  Corpo  della  guardia  di   finanza,   del   comandante
          regionale,  ai   soggetti   sottoposti   ad   accertamento,
          ispezione o  verifica  il  rilascio  di  una  dichiarazione
          contenente l'indicazione della natura, del numero  e  degli
          estremi identificativi dei  rapporti  intrattenuti  con  le
          banche, la societa' Poste italiane  Spa,  gli  intermediari
          finanziari, le imprese di investimento,  gli  organismi  di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  le  societa'  di
          gestione del risparmio e le societa' fiduciarie,  nazionali
          o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di  cinque
          anni dalla data della richiesta. Il  richiedente  e  coloro
          che vengono in possesso dei dati raccolti  devono  assumere
          direttamente le cautele necessarie  alla  riservatezza  dei
          dati acquisiti; 
                7) richiedere, previa  autorizzazione  del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di finanza, del  comandante  regionale,  alle
          banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le  attivita'
          finanziarie  e  creditizie,  alle  societa'  ed   enti   di
          assicurazione   per   le   attivita'   finanziarie,    agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a  qualsiasi
          rapporto  intrattenuto  od   operazione   effettuata,   ivi
          compresi i servizi prestati, con i  loro  clienti,  nonche'
          alle  garanzie  prestate  da  terzi   o   dagli   operatori
          finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
          i quali gli stessi operatori finanziari abbiano  effettuato
          le suddette operazioni e servizi  o  con  i  quali  abbiano
          intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle  societa'
          fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
          quelle iscritte nella sezione  speciale  dell'albo  di  cui
          all'articolo 20  del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
          tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
          di comunicare le generalita' dei  soggetti  per  conto  dei
          quali esse hanno detenuto o amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente  individuati.  La  richiesta  deve   essere
          indirizzata al  responsabile  della  struttura  accentrata,
          ovvero  al   responsabile   della   sede   o   dell'ufficio
          destinatario che  ne  da'  notizia  immediata  al  soggetto
          interessato; la relativa risposta deve  essere  inviata  al
          titolare dell'ufficio procedente; 
                7-bis)  richiedere,  con  modalita'   stabilite   con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  d'intesa  con
          l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole  europee
          e internazionali  in  materia  di  vigilanza  e,  comunque,
          previa    autorizzazione     del     direttore     centrale
          dell'accertamento  dell'Agenzia   delle   entrate   o   del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di  finanza,  del  comandante  regionale,  ad
          autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e  informazioni
          di natura creditizia, finanziaria e assicurativa,  relativi
          alle attivita' di controllo e  di  vigilanza  svolte  dagli
          stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge; 
                8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
          notizie e documenti relativi  ad  attivita'  svolte  in  un
          determinato   periodo   d'imposta,   rilevanti   ai    fini
          dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
          e prestatori di lavoro autonomo; 
                8-bis) invitare ogni  altro  soggetto  ad  esibire  o
          trasmettere, anche in copia fotostatica, atti  o  documenti
          fiscalmente  rilevanti   concernenti   specifici   rapporti
          intrattenuti con il contribuente e a fornire i  chiarimenti
          relativi; 
                8-ter) richiedere agli amministratori  di  condominio
          negli edifici  dati,  notizie  e  documenti  relativi  alla
          gestione condominiale. 
              Gli inviti e le richieste di cui al  presente  articolo
          devono essere notificati ai sensi dell'art. 60 . Dalla data
          di notifica decorre il  termine  fissato  dall'ufficio  per
          l'adempimento, che non puo' essere inferiore  a  15  giorni
          ovvero per il caso di cui al n.  7)  a  trenta  giorni.  Il
          termine puo' essere  prorogato  per  un  periodo  di  venti
          giorni   su   istanza   dell'operatore   finanziario,   per
          giustificati motivi, dal competente  direttore  centrale  o
          direttore regionale per l'Agenzia  delle  entrate,  ovvero,
          per il Corpo  della  guardia  di  finanza,  dal  comandante
          regionale. 
              Le richieste di cui al primo comma, numero 7),  nonche'
          le relative risposte,  anche  se  negative,  devono  essere
          effettuate   esclusivamente   in   via   telematica.    Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite le  disposizioni  attuative  e  le  modalita'  di
          trasmissione delle richieste, delle risposte,  nonche'  dei
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
          indicati nel citato numero 7). 
              Le notizie  ed  i  dati  non  addotti  e  gli  atti,  i
          documenti,  i  libri  ed  i  registri  non  esibiti  o  non
          trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non  possono
          essere presi in considerazione a favore  del  contribuente,
          ai  fini  dell'accertamento  in   sede   amministrativa   e
          contenziosa.  Di   cio'   l'ufficio   deve   informare   il
          contribuente contestualmente alla richiesta. 
              Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo  comma
          non operano nei confronti del contribuente che depositi  in
          allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo  grado
          in sede contenziosa le notizie,  i  dati,  i  documenti,  i
          libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
          non aver potuto adempiere alle richieste degli  uffici  per
          causa a lui non imputabile.". 
              - Il testo dell'articolo 52, quinto comma, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto), e' il seguente: 
              "Art. 52. (Accessi, ispezioni e verifiche) 
              Gli Uffici dell'imposta  sul  valore  aggiunto  possono
          disporre   l'accesso    d'impiegati    dell'Amministrazione
          finanziaria nei locali destinati all'esercizio  d'attivita'
          commerciali, agricole, artistiche o professionali,  nonche'
          in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli
          che godono dei benefici di cui  al  decreto  legislativo  4
          dicembre  1997,  n.  460,  per   procedere   ad   ispezioni
          documentali, verificazioni  e  ricerche  e  ad  ogni  altra
          rilevazione ritenuta utile per l'accertamento  dell'imposta
          e  per  la  repressione   dell'evasione   e   delle   altre
          violazioni. Gli impiegati  che  eseguono  l'accesso  devono
          essere muniti d'apposita autorizzazione che  ne  indica  lo
          scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da  cui  dipendono.
          Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche  ad
          abitazione,  e'  necessaria  anche   l'autorizzazione   del
          procuratore della Repubblica. In ogni caso,  l'accesso  nei
          locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'
          essere eseguito in presenza del titolare dello studio o  di
          un suo delegato. 
              L'accesso in locali  diversi  da  quelli  indicati  nel
          precedente   comma    puo'    essere    eseguito,    previa
          autorizzazione del procuratore della  Repubblica,  soltanto
          in caso di gravi  indizi  di  violazioni  delle  norme  del
          presente decreto, allo scopo di reperire  libri,  registri,
          documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. 
              E'  in  ogni  caso  necessaria   l'autorizzazione   del
          procuratore della Repubblica o  dell'autorita'  giudiziaria
          piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
          personali e  all'apertura  coattiva  di  pieghi  sigillati,
          borse,  casseforti,  mobili,  ripostigli  e  simili  e  per
          l'esame  di   documenti   e   la   richiesta   di   notizie
          relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
          ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del  codice
          di procedura penale. 
              L'ispezione documentale si estende  a  tutti  i  libri,
          registri, documenti e scritture,  compresi  quelli  la  cui
          tenuta  e  conservazione  non  sono  obbligatorie,  che  si
          trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito,  o  che
          sono   comunque   accessibili    tramite    apparecchiature
          informatiche installate in detti locali. 
              I libri, registri, scritture  e  documenti  di  cui  e'
          rifiutata  l'esibizione  non  possono   essere   presi   in
          considerazione  a   favore   del   contribuente   ai   fini
          dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
          rifiuto d'esibizione si intendono anche la dichiarazione di
          non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la
          sottrazione di essi alla ispezione. 
              Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
          cui risultino le ispezioni e le  rilevazioni  eseguite,  le
          richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
          risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto  dal
          contribuente o da chi lo  rappresenta  ovvero  indicare  il
          motivo della mancata  sottoscrizione.  Il  contribuente  ha
          diritto di averne copia. 
              I documenti e le scritture possono  essere  sequestrati
          soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
          contenuto  nel  verbale,  nonche'  in   caso   di   mancata
          sottoscrizione  o  di  contestazione  del   contenuto   del
          verbale.  I  libri  e  i  registri   non   possono   essere
          sequestrati; gli  organi  procedenti  possono  eseguirne  o
          farne eseguire copie  o  estratti,  possono  apporre  nelle
          parti che interessano la propria firma o sigla insieme  con
          la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le  cautele
          atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
          dei registri. 
              Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
          per l'esecuzione di verifiche  e  di  ricerche  relative  a
          merci o altri beni  viaggianti  su  autoveicoli  e  natanti
          adibiti al trasporto per conto di terzi. 
              In deroga  alle  disposizioni  del  settimo  comma  gli
          impiegati che procedono all'accesso nei locali di  soggetti
          che si avvalgono di sistemi meccanografici,  elettronici  e
          simili, hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi  propri
          all'elaborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi
          qualora il contribuente non  consenta  l'utilizzazione  dei
          propri impianti e del proprio personale. 
              Se il contribuente dichiara che le scritture  contabili
          o alcune di esse si  trovano  presso  altri  soggetti  deve
          esibire una attestazione dei  soggetti  stessi  recante  la
          specificazione  delle  scritture  in  loro   possesso.   Se
          l'attestazione non e' esibita e se  il  soggetto  che  l'ha
          rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto  o
          in parte le scritture  si  applicano  le  disposizioni  del
          quinto comma. 
              Per l'esecuzione  degli  accessi  presso  le  pubbliche
          amministrazioni e gli enti indicati al n. 5)  dell'articolo
          51 e presso gli operatori finanziari di  cui  al  7)  dello
          stesso  articolo  51,  si  applicano  le  disposizioni  del
          secondo e sesto comma  dell'articolo  33  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni.". 
                               Art. 7 
 
 
                       Modifiche e abrogazioni 
 
  1. L'articolo 113 del decreto del Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 113 (Partecipazioni acquisite  per  il  recupero  di  crediti
bancari).  -  1.  Gli  enti  creditizi  possono  optare  per  la  non
applicazione del regime di cui all'articolo  87  alle  partecipazioni
acquisite nell'ambito degli interventi  finalizzati  al  recupero  di
crediti o derivanti dalla conversione in azioni  di  nuova  emissione
dei crediti verso imprese in temporanea difficolta' finanziaria,  nel
rispetto delle diposizioni di vigilanza  per  le  banche  emanate  da
parte di Banca d'Italia ai sensi  dell'articolo  23  della  legge  28
dicembre 2005 n. 262. 
  2. L'opzione di cui  al  comma  1  puo'  essere  esercitata  quando
sussistono: 
    a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei
crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme  alternative
di recupero dei crediti, le modalita' ed  i  tempi  previsti  per  il
recupero e, ove si tratti di partecipazioni  dirette  nella  societa'
debitrice, che l'operativita' di  quest'ultima  sara'  limitata  agli
atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio; 
    b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi che  inducono
a ritenere temporanea la situazione di  difficolta'  finanziaria  del
debitore, ragionevoli le  prospettive  di  riequilibrio  economico  e
finanziario  nel  medio  periodo  ed  economicamente  conveniente  la
conversione rispetto ad  altre  forme  alternative  di  recupero  dei
crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere  predisposto  da
piu' enti creditizi o finanziari  rappresentanti  una  quota  elevata
dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficolta'. 
  3. L'opzione di cui  al  comma  1  comporta,  nei  confronti  della
societa' di cui si  acquisisce  la  partecipazione,  la  rinuncia  ad
avvalersi delle opzioni di cui alle sezioni II  e  III  del  presente
capo e della facolta' prevista dall'articolo 115  fino  all'esercizio
in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra. 
  4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'opzione
di cui al comma 1 comporta, ai fini dell'applicazione degli  articoli
101,  comma  5,  e  106,  da   parte   degli   originari   creditori,
l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle  partecipazioni
acquisite   e   delle   quote   di   partecipazioni   successivamente
sottoscritte  per  effetto  dell'esercizio   del   relativo   diritto
d'opzione, a condizione che il  valore  dei  crediti  convertiti  sia
trasferito alle azioni ricevute. 
  5. Gli enti creditizi  possono  interpellare  l'amministrazione  ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della  legge  27  luglio
2000, n. 212, recante lo Statuto dei  diritti  del  contribuente.  La
relativa istanza deve indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3. 
  6. L'ente creditizio che non intende applicare  il  regime  di  cui
all'articolo 87 ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista
dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non  ha  ricevuto  risposta
positiva deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli  elementi
conoscitivi  essenziali  indicati  con  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate.». 
  2. All'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 5, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Nel caso di fusione della societa' o ente controllante con  societa'
o  enti  non  appartenenti  al  consolidato,  il   consolidato   puo'
continuare ove la societa'  o  ente  controllante  sia  in  grado  di
dimostrare,  anche  dopo  l'effettuazione  di  tali  operazioni,   la
permanenza di tutti i requisiti previsti dalle  disposizioni  di  cui
agli articoli 117 e seguenti ai fini dell'accesso al regime. Ai  fini
della continuazione del consolidato, la societa' o ente  controllante
puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,  comma
1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo  Statuto
dei diritti del contribuente»; 
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. La societa' o
ente  controllante  che  intende  continuare   ad   avvalersi   della
tassazione di gruppo ma non ha  presentato  l'istanza  di  interpello
prevista dal comma 5 ovvero, avendola  presentata,  non  ha  ricevuto
risposta   positiva   deve   segnalare   detta   circostanza    nella
dichiarazione dei redditi». 
  3. All'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, la lettera d-bis) e' abrogata; 
    b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Al
ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 130 e seguenti, la
societa'  controllante  accede  al  regime  previsto  dalla  presente
sezione;  la  medesima  societa'   controllante   puo'   interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,  comma  1,  lettera  b),
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti
del contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei  requisiti
per il valido esercizio dell'opzione.»; 
    c) al comma 5, la parola: «sono» e'  sostituita  dalle  seguenti:
«possono essere». Al medesimo  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo «La societa' o ente  controllante  che  intende  accedere  al
regime previsto dalla presente sezione ma non ha presentato l'istanza
di interpello prevista dal comma 3 ovvero, avendola  presentata,  non
ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza  nella
dichiarazione dei redditi.». 
  4. L'ultimo periodo della lettera b) del comma 5 dell'articolo  167
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dall'articolo 8, comma 1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e'  sostituito  dal  seguente:
«Ai fini  del  presente  comma,  il  contribuente  puo'  interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,  comma  1,  lettera  b),
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti
del contribuente». 
  5. All'articolo 110, comma 11, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «A  tal  fine  il  contribuente  puo'  interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,  comma  1,  lettera  b),
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti
del contribuente.». 
  6. L'articolo 11, comma 13, e l'articolo 21 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono abrogati. 
  7. All'articolo 37 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente:
«Il    contribuente    puo'    comunque    richiedere    un    parere
all'amministrazione in ordine all'applicazione delle disposizioni  di
cui al comma 3 al caso concreto, ai sensi dell'articolo 11, comma  1,
lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212,  recante  lo  Statuto
dei diritti del contribuente». 
  8. All'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, dopo il comma  4,  e'  inserito  il  seguente:
«4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al  comma
2, il contribuente  puo'  interpellare  l'amministrazione,  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a), in ordine alla  qualificazione
di determinate spese,  sostenute  dal  contribuente,  tra  quelle  di
pubblicita' e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.». 
  9. Al comma 3 dell'articolo 84, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo:  «Al  fine  di  disapplicare  le  disposizioni  del
presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai  sensi
dell'articolo 11, comma 2,  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente». 
  10. Al comma 7, dell'articolo 172, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo:  «Al  fine  di  disapplicare  le  disposizioni  del
presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai  sensi
dell'articolo 11, comma 2,  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente». 
  11. All'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo il  comma  3-quinquies,  e'  aggiunto  il
seguente: «3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni  di  cui
ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente  interpella  l'amministrazione
ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27  luglio  2000,  n.
212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. 
  12. All'articolo 30 della legge 30  dicembre  1994,  n.  724,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4-bis,  le  parole:  «la  societa'  interessata  puo'
chiedere la disapplicazione delle relative  disposizioni  antielusive
ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600»  sono  sostituite  dalle
seguenti:    «la    societa'    interessata     puo'     interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,  comma  1,  lettera  b),
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti
del contribuente»; 
    b) al  comma  4-ter  le  parole:  «in  presenza  delle  quali  e'
consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo,  senza
dover assolvere all'onere di presentare l'istanza  di  interpello  di
cui al comma 4-bis» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «non  trovano
applicazione le disposizioni di cui al presente articolo»; 
    c) il comma 4-quater e' sostituito dal  seguente:  «4-quater.  Il
contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di  cui  al  comma
4-bis ma non ha  presentato  l'istanza  di  interpello  prevista  dal
medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto  risposta
positiva deve darne  separata  indicazione  nella  dichiarazione  dei
redditi.». 
  13. All'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contribuente puo'
interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo  11,  comma  1,
lettera b), della legge 212 del 2000, recante lo Statuto dei  diritti
del  contribuente  al  fine  di  dimostrare  che  in  relazione  alle
disposizioni  con  finalita'  antielusiva  specifica  le   operazioni
effettuate non  comportano  duplicazioni  del  beneficio  di  cui  al
presente articolo. Il contribuente che intende fruire  del  beneficio
ma  non  ha  presentato  l'istanza  di  interpello  prevista  ovvero,
avendola  presentata,  non  ha  ricevuto   risposta   positiva   deve
separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi  gli  elementi
conoscitivi indicati con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
delle entrate.». 
  14. Il comma 3 dell'articolo 1 del  decreto  legislativo  5  agosto
2015, n. 128, e' sostituito con il seguente: «3. Le norme  tributarie
che,  allo  scopo  di  contrastare  comportamenti  elusivi,  limitano
deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive
altrimenti  ammesse  dall'ordinamento  tributario,   possono   essere
disapplicate qualora il contribuente dimostri che  nella  particolare
fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. A tal  fine
il contribuente interpella l'amministrazione ai  sensi  dell'articolo
11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante  lo  Statuto
dei  diritti  del  contribuente.  Resta  ferma  la  possibilita'  del
contribuente di fornire la dimostrazione  di  cui  al  primo  periodo
anche  ai   fini   dell'accertamento   in   sede   amministrativa   e
contenziosa.». 
  15. Il comma 5 dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000,  n.
212, recante lo Statuto  dei  diritti  del  contribuente,  introdotto
dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.
128 e' sostituito dal seguente: «5.  Il  contribuente  puo'  proporre
interpello ai sensi  dell'articolo  11,  comma  1,  lettera  c),  per
conoscere se le operazioni costituiscano  fattispecie  di  abuso  del
diritto.». 
  16.  Al  comma  4  dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147, dopo le parole: «articolo 11»  sono  aggiunte
le seguenti: «, comma 1, lettera a),». 
          Note all'art. 7: 
              -  Il  testo  vigente  dell'articolo  124  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 124. (Interruzione  della  tassazione  di  gruppo
          prima del compimento del triennio). 
              1. Se il requisito del controllo, cosi'  come  definito
          dall'articolo 117, cessa per  qualsiasi  motivo  prima  del
          compimento  del  triennio,  il  reddito  della  societa'  o
          dell'ente controllante, per il  periodo  d'imposta  in  cui
          viene meno tale requisito, viene aumentato o diminuito  per
          un importo corrispondente: 
                a) agli interessi passivi dedotti o non  dedotti  nei
          precedenti esercizi del  triennio  per  effetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 97, comma 2; 
                b) alla residua differenza tra il valore di  libro  e
          quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa
          societa'  o  ente  controllante   o   da   altra   societa'
          controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
          all'articolo 123. Il periodo precedente si applica nel caso
          in cui il requisito del  controllo  venga  meno  anche  nei
          confronti della sola societa' cedente o della sola societa'
          cessionaria. 
              2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta  giorni  dal
          venir meno del requisito del controllo: 
                a) la societa' o l'ente controllante  deve  integrare
          quanto  versato  a  titolo  d'acconto  se   il   versamento
          complessivamente effettuato e' inferiore  a  quello  dovuto
          relativamente  alle  societa'  per  le  quali  continua  la
          validita' dell'opzione; 
                b)  ciascuna  societa'  controllata  deve  effettuare
          l'integrazione di cui alla lettera precedente  riferita  ai
          redditi propri, cosi' come risultanti  dalla  comunicazione
          di cui all'articolo 121. 
              3. Ai fini del comma 2, entro  lo  stesso  termine  ivi
          previsto, con le modalita' stabilite  dal  decreto  di  cui
          all'articolo 129, la societa' o  l'ente  controllante  puo'
          attribuire,  in  tutto  o  in  parte,  i  versamenti   gia'
          effettuati, per quanto eccedente il proprio  obbligo,  alle
          controllate nei cui confronti e' venuto meno  il  requisito
          del controllo. 
              4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di
          cui all'articolo 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo
          quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo
          permangono nell'esclusiva disponibilita' della  societa'  o
          ente controllante. Il decreto di cui all'articolo 129  puo'
          prevedere appositi criteri per l'attribuzione delle perdite
          fiscali, risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo
          122, alle societa' che le hanno  prodotte  ,  al  netto  di
          quelle  utilizzate  e  nei  cui  confronti  viene  meno  il
          requisito del controllo. 
              5. Le disposizioni dei commi  precedenti  si  applicano
          anche nel caso di fusione di una  societa'  controllata  in
          altra non inclusa nel  consolidato.  Nel  caso  di  fusione
          della societa' o ente controllante con societa' o enti  non
          appartenenti al consolidato, il consolidato puo' continuare
          ove la  societa'  o  ente  controllante  sia  in  grado  di
          dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali  operazioni,
          la  permanenza  di  tutti  i   requisiti   previsti   dalle
          disposizioni di cui agli articoli 117 e  seguenti  ai  fini
          dell'accesso al regime. Ai  fini  della  continuazione  del
          consolidato,  la  societa'   o   ente   controllante   puo'
          interpellare l'amministrazione ai sensi  dell'articolo  11,
          comma 1, lettera b), della legge 27  luglio  2000,  n.  212
          recante lo Statuto dei diritti del contribuente. 
              5-bis. La societa'  o  ente  controllante  che  intende
          continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo  ma  non
          ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma  5
          ovvero,  avendola  presentata,  non  ha  ricevuto  risposta
          positiva   deve   segnalare   detta    circostanza    nella
          dichiarazione dei redditi. 
              6.  L'articolo  118,  comma   4,   si   applica   anche
          relativamente  alle  somme  percepite  o  versate  tra   le
          societa' del comma 1 per compensare gli oneri connessi  con
          l'interruzione  della   tassazione   di   gruppo   relativi
          all'imposta sulle societa'.". 
              - Il testo vigente dell'articolo 132  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 132. (Condizioni per l'efficacia dell'opzione) 
              1. Permanendo il requisito del  controllo,  cosi'  come
          definito nell'articolo 133, l'opzione di  cui  all'articolo
          131 e' irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore a
          cinque esercizi del  soggetto  controllante.  I  successivi
          rinnovi hanno un'efficacia non inferiore a tre esercizi. 
              2. L'efficacia dell'opzione e' altresi' subordinata  al
          verificarsi delle seguenti condizioni: 
                a) il suo esercizio  deve  avvenire  relativamente  a
          tutte le controllate non residenti,  cosi',  come  definite
          dall'articolo 133; 
                b)  identita'  dell'esercizio  sociale  di   ciascuna
          societa' controllata  con  quello  della  societa'  o  ente
          controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza  non
          sia consentita dalle legislazioni locali; 
                c) revisione dei bilanci  del  soggetto  controllante
          residente e delle controllate residenti di cui all'articolo
          131, comma 2, e di quelle non residenti di cui all'articolo
          133,  da  parte  dei  soggetti  iscritti  all'albo   Consob
          previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
          o, per quanto riguarda le controllate non residenti,  anche
          da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto
          controllante utilizzi gli esiti della  revisione  contabile
          dagli stessi soggetti effettuata ai fini del  giudizio  sul
          bilancio  annuale  o  consolidato.  Nel  caso  in  cui   la
          controllata non abbia l'obbligo della redazione annuale del
          bilancio, redazione a cura dell'organo sociale cui  compete
          l'amministrazione della societa' di un bilancio  volontario
          riferito ad un periodo di tempo corrispondente  al  periodo
          d'imposta  della  controllante,  comunque   soggetto   alla
          revisione di cui al primo periodo; 
                d)  attestazione  rilasciata  da  ciascuna   societa'
          controllata non residente secondo le modalita' previste dal
          decreto di cui all'articolo 142 dalla quale risulti: 
                1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di
          cui alla lettera c); 
                2) l'impegno a fornire al  soggetto  controllante  la
          collaborazione    necessaria    per    la    determinazione
          dell'imponibile  e  per  adempiere  entro  un  periodo  non
          superiore a 60 giorni dalla loro  notifica  alle  richieste
          dell'Amministrazione finanziaria; 
              d-bis) (Abrogata). 
              3.  Al  ricorrere  delle  condizioni   previste   dagli
          articoli 130 e seguenti, la societa' controllante accede al
          regime  previsto  dalla  presente  sezione;   la   medesima
          societa' controllante puo'  interpellare  l'amministrazione
          ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge
          27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti  del
          contribuente, al fine  di  verificare  la  sussistenza  dei
          requisiti  per  il  valido   esercizio   dell'opzione.   In
          particolare dall'istanza di interpello dovra' risultare: 
                a)  la   qualificazione   soggettiva   del   soggetto
          controllante   all'esercizio    dell'opzione    ai    sensi
          dell'articolo 130, comma 2; 
                b) la puntuale descrizione della struttura societaria
          estera del gruppo con l'indicazione di  tutte  le  societa'
          controllate; 
                c) la denominazione,  la  sede  sociale,  l'attivita'
          svolta,  l'ultimo  bilancio   disponibile   di   tutte   le
          controllate   non   residenti   nonche'   la    quota    di
          partecipazione agli utili  riferita  alla  controllante  ed
          alle  controllate  di  cui  all'articolo  131,   comma   2,
          l'eventuale diversa  durata  dell'esercizio  sociale  e  le
          ragioni che richiedono tale diversita'; 
                d)  la  denominazione  dei  soggetti  cui  e'   stato
          attribuito l'incarico per la revisione  dei  bilanci  e  le
          conferme dell'avvenuta accettazione di tali incarichi; 
                e) l'elenco delle imposte  relativamente  alle  quali
          verra'  presumibilmente  richiesto  il   credito   di   cui
          all'articolo 165. 
              4. La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate puo'
          essere subordinata all'assunzione  da  parte  del  soggetto
          controllante dell'obbligo ad altri adempimenti  finalizzati
          ad una maggiore tutela degli  interessi  erariali.  Con  lo
          stesso  interpello  di  cui  al   comma   3   il   soggetto
          controllante puo' a sua volta richiedere,  oltre  a  quelle
          gia'   previste,   ulteriori   semplificazioni    per    la
          determinazione del reddito imponibile fra  le  quali  anche
          l'esclusione delle societa' controllate di  dimensioni  non
          rilevanti residenti negli  Stati  o  territori  di  cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi dell'articolo 168-bis. 
              5. Le variazioni dei dati di cui  al  comma  3  possono
          essere  comunicate  all'Agenzia  delle   entrate   con   le
          modalita' previste dallo  stesso  comma  3  entro  il  mese
          successivo alla fine del periodo d'imposta durante il quale
          si sono verificate. La societa'  o  ente  controllante  che
          intende accedere al regime previsto dalla presente  sezione
          ma non ha presentato l'istanza di interpello  prevista  dal
          comma  3  ovvero,  avendola  presentata,  non  ha  ricevuto
          risposta positiva deve segnalare  detta  circostanza  nella
          dichiarazione dei redditi". 
              - Il testo vigente dell'articolo 167  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.917,  come
          modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n.  147  ,  e  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
              "Art. 167. (Disposizioni in materia di  imprese  estere
          controllate) 
              1.  Se  un  soggetto  residente  in   Italia   detiene,
          direttamente  o  indirettamente,  anche  tramite   societa'
          fiduciarie  o  per  interposta  persona,  il  controllo  di
          un'impresa, di una  societa'  o  altro  ente,  residente  o
          localizzato  in  Stati  o  territori   a   regime   fiscale
          privilegiato di cui al decreto o al  provvedimento  emanati
          ai sensi del comma 4, i  redditi  conseguiti  dal  soggetto
          estero  controllato  sono  imputati,  a   decorrere   dalla
          chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del  soggetto
          estero controllato, ai soggetti  residenti  in  proporzione
          alle partecipazioni da essi detenute. Tale disposizione  si
          applica  anche  per  le  partecipazioni  di  controllo   in
          soggetti non residenti relativamente ai  redditi  derivanti
          da loro stabili  organizzazioni  assoggettati  ai  predetti
          regimi fiscali privilegiati. 
              2. Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano  alle
          persone  fisiche  residenti  e  ai  soggetti  di  cui  agli
          articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c). 
              3.  Ai  fini  della  determinazione  del   limite   del
          controllo di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del
          codice  civile,  in  materia  di  societa'  controllate   e
          societa' collegate. 
              4. Si considerano  privilegiati  i  regimi  fiscali  di
          Stati o territori individuati,  con  decreti  del  Ministro
          delle finanze da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale,  in
          ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a
          quello applicato in Italia, della mancanza di  un  adeguato
          scambio   di   informazioni   ovvero   di   altri   criteri
          equivalenti.   Si   considera   livello    di    tassazione
          sensibilmente inferiore a quello  applicato  in  Italia  un
          livello di tassazione inferiore al 50 per cento  di  quello
          applicato  in  Italia.  Si   considerano   in   ogni   caso
          privilegiati i regimi fiscali speciali  che  consentono  un
          livello di tassazione inferiore al 50 per cento  di  quello
          applicato  in  Italia,  ancorche'  previsti  da   Stati   o
          territori che applicano un regime generale  di  imposizione
          non inferiore al  50  per  cento  di  quello  applicato  in
          Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle
          entrate viene fornito un elenco non  tassativo  dei  regimi
          fiscali speciali 
              5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano  se  il
          soggetto residente dimostra, alternativamente, che: 
              a) la  societa'  o  altro  ente  non  residente  svolga
          un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come  sua
          principale attivita', nel mercato dello Stato o  territorio
          di insediamento; per le attivita' bancarie,  finanziarie  e
          assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta
          quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi  o  dei
          ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento; 
              b)  dalle  partecipazioni  non  consegue  l'effetto  di
          localizzare i  redditi  "in  Stati  o  territori  a  regime
          fiscale privilegiato  di  cui  al  comma  4.  Ai  fini  del
          presente   comma,   il   contribuente   puo'   interpellare
          l'amministrazione  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  1,
          lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante  lo
          Statuto dei diritti del contribuente. 
              5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5
          non si applica qualora i proventi della  societa'  o  altro
          ente non  residente  provengono  per  piu'  del  50%  dalla
          gestione, dalla detenzione o dall'investimento  in  titoli,
          partecipazioni,  crediti  o  altre  attivita'  finanziarie,
          dalla cessione  o  dalla  concessione  in  uso  di  diritti
          immateriali   relativi   alla    proprieta'    industriale,
          letteraria  o  artistica,  nonche'  dalla  prestazione   di
          servizi  nei  confronti  di  soggetti  che  direttamente  o
          indirettamente  controllano  la  societa'  o   l'ente   non
          residente, ne sono controllati  o  sono  controllati  dalla
          stessa societa' che controlla  la  societa'  o  l'ente  non
          residente, ivi compresi i servizi finanziari. 
              6. I redditi del soggetto non  residente,  imputati  ai
          sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione  separata
          con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo  del
          soggetto residente e, comunque, non  inferiore  al  27  per
          cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni
          applicabili  ai  soggetti  residenti  titolari  di  reddito
          d'impresa,  ad  eccezione  dell'articolo   86,   comma   4.
          Dall'imposta cosi' determinata sono ammesse in  detrazione,
          ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate  all'estero  a
          titolo definitivo. 
              7. Gli  utili  distribuiti,  in  qualsiasi  forma,  dai
          soggetti non residenti di cui al  comma  1  non  concorrono
          alla formazione del reddito  dei  soggetti  residenti  fino
          all'ammontare del reddito  assoggettato  a  tassazione,  ai
          sensi  del  medesimo  comma   1,   anche   negli   esercizi
          precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli  utili  che
          non concorrono alla formazione del  reddito  ai  sensi  del
          primo  periodo  del  presente  comma,   sono   ammesse   in
          detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino  a  concorrenza
          delle imposte applicate ai sensi  del  comma  6,  diminuite
          degli importi ammessi in detrazione per effetto  del  terzo
          periodo del predetto comma. 
              8. Con decreto del Ministro delle finanze,  da  emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative  del
          presente articolo. 
              8-bis.  La  disciplina  di  cui  al   comma   1   trova
          applicazione  anche  nell'ipotesi   in   cui   i   soggetti
          controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in
          Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora
          ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
                a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore
          a piu' della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti
          ove residenti in Italia; 
                b) hanno conseguito proventi derivanti per  piu'  del
          50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in
          titoli,   partecipazioni,   crediti   o   altre   attivita'
          finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in  uso  di
          diritti immateriali relativi alla  proprieta'  industriale,
          letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di servizi
          nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente
          controllano la societa' o l'ente  non  residente,  ne  sono
          controllati o sono controllati dalla  stessa  societa'  che
          controlla la societa' o l'ente non residente, ivi  compresi
          i servizi finanziari. 
              Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate  sono  indicati  i  criteri  per  determinare   con
          modalita' semplificate l'effettivo livello di tassazione di
          cui  alla   precedente   lettera   a),   tra   cui   quello
          dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base
          imponibile. 
              8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano
          se  il  soggetto  residente  dimostra  che   l'insediamento
          all'estero  non  rappresenta  una  costruzione  artificiosa
          volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.  Ai  fini
          del  presente  comma  il  contribuente  puo'   interpellare
          l'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate
          nel precedente comma 5. Per i contribuenti  che  aderiscono
          al regime dell'adempimento collaborativo di cui  al  Titolo
          III del  decreto  legislativo  recante  disposizioni  sulla
          certezza del diritto nei rapporti tra fisco e  contribuente
          l'interpello di  cui  al  precedente  periodo  puo'  essere
          presentato   indipendentemente   dalla    verifica    delle
          condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 8-bis. 
              8-quater.   L'Amministrazione,   prima   di   procedere
          all'emissione dell'avviso di accertamento  d'imposta  o  di
          maggiore  imposta,  deve  notificare   all'interessato   un
          apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo  la
          possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni,  le
          prove per la disapplicazione delle disposizioni del comma 1
          o del comma 8-bis. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee
          le  prove  addotte,  dovra'  darne  specifica   motivazione
          nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in  cui  la
          disciplina del presente articolo sia stata applicata ovvero
          non lo  sia  stata  per  effetto  dell'ottenimento  di  una
          risposta  favorevole  all'interpello,  il  socio  residente
          controllante deve comunque  segnalare  nella  dichiarazione
          dei redditi la  detenzione  di  partecipazioni  in  imprese
          estere controllate di cui al comma 1 e al comma  8-bis.  In
          tale ultimo caso l'obbligo di segnalazione sussiste solo al
          ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a) e b)  del
          medesimo comma 8-bis. 
              8-quinquies. Le esimenti previste nel  comma  5  e  nel
          comma  8-ter  non  devono  essere  dimostrate  in  sede  di
          controllo qualora il contribuente abbia  ottenuto  risposta
          positiva al relativo interpello, fermo restando  il  potere
          dell'Amministrazione   finanziaria   di   controllare    la
          veridicita'  e  completezza  delle  informazioni  e   degli
          elementi di prova forniti in tale sede.". 
              - Il testo vigente dell'articolo 110 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 110. (Norme generali sulle valutazioni) 
              1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno
          riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente: 
                a) il costo  e'  assunto  al  lordo  delle  quote  di
          ammortamento gia' dedotte; 
                b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori
          di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e  le
          spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali
          strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel
          costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento
          del costo stesso per effetto di disposizioni di legge.  Nel
          costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
          criteri  anche  i  costi  diversi  da  quelli  direttamente
          imputabili  al  prodotto;  per  gli   immobili   alla   cui
          produzione   e'   diretta   l'attivita'   dell'impresa   si
          comprendono nel costo gli interessi  passivi  sui  prestiti
          contratti per la loro costruzione o ristrutturazione; 
                c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di
          cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non  si
          intende  comprensivo   delle   plusvalenze   iscritte,   ad
          esclusione di quelle che  per  disposizione  di  legge  non
          concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati  nella
          citata  lettera  e)  che   costituiscono   immobilizzazioni
          finanziarie  le  plusvalenze  iscritte  non  concorrono   a
          formare il reddito per la parte eccedente  le  minusvalenze
          dedotte; 
                d)  il  costo  delle  azioni,  delle  quote  e  degli
          strumenti finanziari similari alle azioni  si  intende  non
          comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti  i  quali
          conseguentemente  non  concorrono   alla   formazione   del
          reddito, ne' alla  determinazione  del  valore  fiscalmente
          riconosciuto  delle  rimanenze  di  tali  azioni,  quote  o
          strumenti; 
                e) per i titoli a reddito  fisso,  che  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come  tali  in
          bilancio, la differenza positiva o negativa  tra  il  costo
          d'acquisto e il valore di rimborso concorre  a  formare  il
          reddito per la quota maturata nell'esercizio. 
              1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d)
          ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il  bilancio
          in base ai principi  contabili  internazionali  di  cui  al
          regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 19 luglio 2002: 
                a) i maggiori o i minori  valori  dei  beni  indicati
          nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che  si  considerano
          immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
          stesso articolo, imputati a conto economico  in  base  alla
          corretta applicazione di tali  principi,  assumono  rilievo
          anche ai fini fiscali; 
                b) la lettera d) del comma 1 si applica solo  per  le
          azioni, le quote e gli strumenti finanziari  similari  alle
          azioni che si considerano immobilizzazioni  finanziarie  ai
          sensi dell'articolo 85, comma 3-bis; 
                c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari
          similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore  a
          quello indicato nell'articolo  87,  comma  1,  lettera  a),
          aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo
          articolo  87,  il  costo  e'  ridotto  dei  relativi  utili
          percepiti durante il  periodo  di  possesso  per  la  quota
          esclusa dalla formazione del reddito. 
              1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in  base
          ai principi  contabili  internazionali  di  cui  al  citato
          regolamento (CE) n.  1606/2002,  i  componenti  positivi  e
          negativi che derivano dalla valutazione,  operata  in  base
          alla  corretta  applicazione  di   tali   principi,   delle
          passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali. 
              2. Per la determinazione del valore normale dei beni  e
          dei  servizi  e,  con  riferimento  alla  data  in  cui  si
          considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione  dei
          corrispettivi, proventi, spese  e  oneri  in  natura  o  in
          valuta estera, si applicano,  quando  non  e'  diversamente
          disposto,  le  disposizioni  dell'articolo  9;  tuttavia  i
          corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri  in  valuta
          estera,  percepiti  o  effettivamente  sostenuti  in   data
          precedente, si valutano con riferimento  a  tale  data.  La
          conversione in  euro  dei  saldi  di  conto  delle  stabili
          organizzazioni all'estero si  effettua  secondo  il  cambio
          alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  e  le  differenze
          rispetto ai saldi di conto  dell'esercizio  precedente  non
          concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese  che
          intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera
          e' consentita la tenuta della  contabilita'  plurimonetaria
          con l'applicazione del cambio di fine  esercizio  ai  saldi
          dei relativi conti. 
              3. La  valutazione  secondo  il  cambio  alla  data  di
          chiusura dell'esercizio dei crediti  e  debiti  in  valuta,
          anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica
          la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile
          o di  altre  leggi  o  di  titoli  assimilati,  non  assume
          rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della
          data di chiusura dell'esercizio  delle  attivita'  e  delle
          passivita' per le quali il rischio di  cambio  e'  coperto,
          qualora i contratti di copertura siano anche essi  valutati
          in  modo   coerente   secondo   il   cambio   di   chiusura
          dell'esercizio. 
              4. 
              5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e  i
          componenti negativi di cui ai commi  1  e  6  dell'articolo
          102, agli articoli 104e 106 e ai commi 1 e 2  dell'articolo
          107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se  questa
          e' inferiore o superiore a dodici mesi. 
              6. In caso di mutamento totale o parziale  dei  criteri
          di  valutazione  adottati  nei   precedenti   esercizi   il
          contribuente deve  darne  comunicazione  all'agenzia  delle
          entrate nella  dichiarazione  dei  redditi  o  in  apposito
          allegato. 
              7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
          societa' non residenti  nel  territorio  dello  Stato,  che
          direttamente o  indirettamente  controllano  l'impresa,  ne
          sono controllate o sono controllate dalla  stessa  societa'
          che controlla l'impresa, sono valutati in  base  al  valore
          normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni  e
          servizi ricevuti, determinato a norma del comma  2,  se  ne
          deriva aumento  del  reddito;  la  stessa  disposizione  si
          applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito,  ma
          soltanto  in  esecuzione  degli  accordi  conclusi  con  le
          autorita' competenti degli Stati  esteri  a  seguito  delle
          speciali «procedure amichevoli» previste dalle  convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
          presente disposizione si applica anche per i beni ceduti  e
          i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio
          dello  Stato  per  conto  delle  quali  l'impresa   esplica
          attivita' di vendita e  collocamento  di  materie  prime  o
          merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti. 
              8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
          fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
          gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
          delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare  le
          valutazioni relative anche agli esercizi successivi. 
              9. Agli effetti delle norme del presente titolo che  vi
          fanno riferimento il cambio delle valute estere in  ciascun
          mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
          dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle  entrate  ,
          pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   entro   il   mese
          successivo. 
              10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli  altri
          componenti negativi derivanti da operazioni intercorse  con
          imprese residenti ovvero localizzate in Stati  o  territori
          diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto
          ministeriale emanato ai sensi dell'articolo  168-bis.  Tale
          deduzione e'  ammessa  per  le  operazioni  intercorse  con
          imprese  residenti  o  localizzate  in  Stati   dell'Unione
          europea o dello  Spazio  economico  europeo  inclusi  nella
          lista di cui al citato decreto. ( 
              11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano
          quando le imprese residenti in Italia forniscano  la  prova
          che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attivita'
          commerciale effettiva, ovvero che le  operazioni  poste  in
          essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che
          le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese  e  gli
          altri componenti negativi deducibili  ai  sensi  del  primo
          periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei
          redditi.    L'Amministrazione,    prima    di     procedere
          all'emissione dell'avviso di accertamento  d'imposta  o  di
          maggiore  imposta,  deve  notificare   all'interessato   un
          apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo  la
          possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni,  le
          prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le
          prove   addotte,   dovra'   darne   specifica   motivazione
          nell'avviso di accertamento. A  tal  fine  il  contribuente
          puo' interpellare l'amministrazione ai sensi  dell'articolo
          11, comma 1, lettera b), della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. 
              12. Le disposizioni di cui ai commi  10  e  11  non  si
          applicano per le operazioni  intercorse  con  soggetti  non
          residenti cui risultino applicabili gli articoli 167 o 168,
          concernenti  disposizioni  in  materia  di  imprese  estere
          partecipate. 
              12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si  applicano
          anche alle prestazioni di servizi rese  dai  professionisti
          domiciliati  in  Stati  o  territori  diversi   da   quelli
          individuati nella lista  di  cui  al  decreto  ministeriale
          emanato ai sensi dell'articolo 168-bis.  Tale  disposizione
          non si  applica  ai  professionisti  domiciliati  in  Stati
          dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico   europeo
          inclusi nella lista di cui al citato decreto.". 
              Il comma 13 dell'articolo 11 della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili,
          per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita'  di
          accertamento;    disposizioni    per    la    rivalutazione
          obbligatoria dei beni immobili delle imprese,  nonche'  per
          riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
          rapporti tributari pendenti;  delega  al  Presidente  della
          Repubblica  per  la  concessione  di  amnistia  per   reati
          tributari; istituzioni dei centri di assistenza  fiscale  e
          del conto fiscale), modificato  dal  presente  decreto,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1991, n. 305, S.O. 
              L'articolo 21 della citata legge 30 dicembre  1991,  n.
          413, abrogato dal  presente  decreto,  recava:  "Interpello
          dell'amministrazione    finanziaria    da     parte     dei
          contribuenti". 
              - Il testo vigente dell'articolo  37  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1986, n. 600, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 37. (Controllo delle dichiarazioni) 
              Gli uffici  delle  imposte  procedono,  sulla  base  di
          criteri selettivi fissati annualmente  dal  Ministro  delle
          finanze tenendo anche conto delle loro capacita' operative,
          al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione  dei
          soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla  scorta
          dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei  precedenti
          articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli artt.
          6 e  7,  di  quelli  raccolti  e  comunicati  dall'anagrafe
          tributaria e delle informazioni di cui  siano  comunque  in
          possesso.  I   criteri   selettivi   per   l'attivita'   di
          accertamento di cui al periodo precedente, compresa  quella
          a mezzo di studi di settore, sono rivolti  prioritariamente
          nei  confronti   dei   soggetti   diversi   dalle   imprese
          manifatturiere che svolgono  la  loro  attivita'  in  conto
          terzi per altre imprese in misura non inferiore al  90  per
          cento. 
              In base ai risultati dei  controlli  e  delle  ricerche
          effettuati gli uffici delle imposte provvedono,  osservando
          le disposizioni dei successivi articoli, agli  accertamenti
          in  rettifica  delle  dichiarazioni   presentate   e   agli
          accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno
          omesso la dichiarazione. 
              In sede di rettifica o di accertamento  d'ufficio  sono
          imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari
          altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla  base  di
          presunzioni gravi, precise e concordanti, che  egli  ne  e'
          l'effettivo possessore per interposta persona. 
              Il contribuente  puo'  comunque  richiedere  un  parere
          all'amministrazione  in   ordine   all'applicazione   delle
          disposizioni di cui al comma 3 al caso concreto,  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma  1,  lettera  a),  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti  del
          contribuente. 
              Le persone  interposte,  che  provino  di  aver  pagato
          imposte in relazione a redditi successivamente imputati,  a
          norma del  comma  terzo,  ad  altro  contribuente,  possono
          chiederne  il  rimborso.   L'amministrazione   procede   al
          rimborso  dopo  che  l'accertamento,  nei   confronti   del
          soggetto interponente, e' divenuto definitivo ed in  misura
          non  superiore  all'imposta  effettivamente   percepita   a
          seguito di tale accertamento.". 
              - Il testo vigente dell'articolo 108  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 108. (Spese relative a piu' esercizi) 
              1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili
          nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in  quote
          costanti nell'esercizio stesso  e  nei  successivi  ma  non
          oltre  il  quarto.  Le  quote  di  ammortamento  dei   beni
          acquisiti  in  esito  agli  studi  e  alle  ricerche   sono
          calcolate sul costo  degli  stessi  diminuito  dell'importo
          gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge
          dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi
          si applica l'articolo 88, comma 3. 
              2.  Le  spese  di  pubblicita'  e  di  propaganda  sono
          deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o  in
          quote  costanti  nell'esercizio  stesso   e   nei   quattro
          successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili  nel
          periodo  d'imposta  di  sostenimento  se   rispondenti   ai
          requisiti di inerenza e congruita'  stabiliti  con  decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  anche  in
          funzione della natura e della  destinazione  delle  stesse,
          del  volume  dei   ricavi   dell'attivita'   caratteristica
          dell'impresa e dell'attivita' internazionale  dell'impresa.
          Sono  comunque  deducibili  le  spese   relative   a   beni
          distribuiti gratuitamente di valore unitario non  superiore
          a euro 50. 
              3. Le altre spese relative a piu' esercizi, diverse  da
          quelle considerate nei commi 1  e  2  sono  deducibili  nel
          limite della  quota  imputabile  a  ciascun  esercizio.  Le
          medesime  spese,  non  capitalizzabili  per   effetto   dei
          principi contabili internazionali, sono deducibili in quote
          costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute  e  nei
          quattro successivi. 
              4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle
          imprese  di  nuova  costituzione,  comprese  le  spese   di
          impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi
          1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti  i
          primi ricavi. 
              4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  di
          cui  al  comma  2,  il   contribuente   puo'   interpellare
          l'amministrazione, ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  1,
          lettera a), in ordine alla  qualificazione  di  determinate
          spese,  sostenute   dal   contribuente,   tra   quelle   di
          pubblicita'  e  di  propaganda   ovvero   tra   quelle   di
          rappresentanza.". 
              - Il testo vigente dell'articolo  84  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 84. (Riporto delle perdite) 
              1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata  con
          le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito,
          puo'  essere  computata  in  diminuzione  del  reddito  dei
          periodi  d'imposta  successivi  in  misura  non   superiore
          all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di
          essi e per l'intero importo  che  trova  capienza  in  tale
          ammontare. Per i soggetti che fruiscono  di  un  regime  di
          esenzione  dell'utile  la  perdita   e'   riportabile   per
          l'ammontare che eccede l'utile che  non  ha  concorso  alla
          formazione  del  reddito  negli  esercizi  precedenti.   La
          perdita  e'  diminuita  dei  proventi  esenti  dall'imposta
          diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte  del
          loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti
          ai sensi  dell'articolo  109,  comma  5.  Detta  differenza
          potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito
          complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente  al
          reddito imponibile risulti compensata da eventuali  crediti
          di imposta,  ritenute  alla  fonte  a  titolo  di  acconto,
          versamenti  in  acconto,   e   dalle   eccedenze   di   cui
          all'articolo 80. 
              2.  Le  perdite  realizzate  nei  primi   tre   periodi
          d'imposta  dalla  data  di  costituzione  possono,  con  le
          modalita'  previste  al  comma  1,  essere   computate   in
          diminuzione del reddito complessivo dei  periodi  d'imposta
          successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  di
          ciascuno di essi e per l'intero importo che trova  capienza
          nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
          si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. 
              3. Le disposizioni del comma 1  non  si  applicano  nel
          caso in cui  la  maggioranza  delle  partecipazioni  aventi
          diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto  che
          riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
          terzi,  anche  a  titolo  temporaneo  e,   inoltre,   venga
          modificata l'attivita' principale in fatto  esercitata  nei
          periodi d'imposta in cui le perdite sono state  realizzate.
          La modifica dell'attivita' assume rilevanza  se  interviene
          nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
          od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori.  La
          limitazione non si applica qualora: 
                a) 
                b) le partecipazioni siano relative  a  societa'  che
          nel biennio precedente  a  quello  di  trasferimento  hanno
          avuto un numero di  dipendenti  mai  inferiore  alle  dieci
          unita'  e  per  le  quali  dal  conto  economico   relativo
          all'esercizio  precedente   a   quello   di   trasferimento
          risultino un ammontare di ricavi e proventi  dell'attivita'
          caratteristica, e un ammontare delle spese per  prestazioni
          di  lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di   cui
          all'articolo 2425 del codice civile, superiore  al  40  per
          cento di quello risultante dalla  media  degli  ultimi  due
          esercizi anteriori. 
              Al fine di disapplicare le  disposizioni  del  presente
          comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
          dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio  2000,  n.
          212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.". 
              - Il testo vigente del comma 7  dell'articolo  172  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 172. (Fusione di societa') 
              (Omissis). 
              7. Le  perdite  delle  societa'  che  partecipano  alla
          fusione, compresa la societa' incorporante, possono  essere
          portate  in  diminuzione   del   reddito   della   societa'
          risultante dalla fusione o incorporante per  la  parte  del
          loro ammontare che non eccede  l'ammontare  del  rispettivo
          patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio  o,  se
          inferiore,   dalla   situazione   patrimoniale    di    cui
          all'articolo 2501-quater del  codice  civile,  senza  tener
          conto dei conferimenti  e  versamenti  fatti  negli  ultimi
          ventiquattro mesi anteriori alla data cui si  riferisce  la
          situazione stessa, e sempre che dal conto  economico  della
          societa'  le  cui  perdite   sono   riportabili,   relativo
          all'esercizio precedente a quello  in  cui  la  fusione  e'
          stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi
          dell'attivita' caratteristica, e un ammontare  delle  spese
          per  prestazioni   di   lavoro   subordinato   e   relativi
          contributi, di cui all'articolo  2425  del  codice  civile,
          superiore al 40 per cento di quello risultante dalla  media
          degli  ultimi  due  esercizi  anteriori.  Tra  i   predetti
          versamenti non si comprendono i contributi erogati a  norma
          di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni
          o quote della societa' la cui perdita e' riportabile  erano
          possedute dalla societa' incorporante o da  altra  societa'
          partecipante alla  fusione,  la  perdita  non  e'  comunque
          ammessa in diminuzione fino  a  concorrenza  dell'ammontare
          complessivo della  svalutazione  di  tali  azioni  o  quote
          effettuata ai fini della determinazione del  reddito  dalla
          societa' partecipante o dall'impresa  che  le  ha  ad  essa
          cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita  e
          prima dell'atto di fusione. In caso di retrodatazione degli
          effetti fiscali della fusione ai  sensi  del  comma  9,  le
          limitazioni  del  presente  comma  si  applicano  anche  al
          risultato  negativo,  determinabile  applicando  le  regole
          ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo
          ai soggetti che partecipano alla fusione  in  relazione  al
          periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e
          la data antecedente a quella di efficacia  giuridica  della
          fusione. Le disposizioni del presente  comma  si  applicano
          anche agli interessi indeducibili  oggetto  di  riporto  in
          avanti di cui al comma  4  dell'articolo  96.  Al  fine  di
          disapplicare  le  disposizioni  del   presente   comma   il
          contribuente   interpella   l'amministrazione   ai    sensi
          dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio  2000,  n.
          212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. 
              8.  Il  reddito  delle  societa'  fuse  o   incorporate
          relativo al periodo compreso tra l'inizio  del  periodo  di
          imposta  e  la  data  in  cui  ha  effetto  la  fusione  e'
          determinato,  secondo  le   disposizioni   applicabili   in
          relazione al tipo di societa', in base alle  risultanze  di
          apposito conto economico. 
              9. L'atto di fusione puo' stabilire che ai  fini  delle
          imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano  da
          una data non  anteriore  a  quella  in  cui  si  e'  chiuso
          l'ultimo  esercizio  di  ciascuna  delle  societa'  fuse  o
          incorporate o a quella, se piu'  prossima,  in  cui  si  e'
          chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante. 
              10.  Nelle  operazioni  di  fusione,  gli  obblighi  di
          versamento, inclusi quelli relativi agli acconti  d'imposta
          ed alle ritenute operate su redditi  altrui,  dei  soggetti
          che si estinguono per effetto  delle  operazioni  medesime,
          sono adempiuti dagli stessi  soggetti  fino  alla  data  di
          efficacia della fusione ai  sensi  dell'articolo  2504-bis,
          comma 2, del codice civile; successivamente a tale data,  i
          predetti  obblighi  si  intendono  a  tutti   gli   effetti
          trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante
          dalla fusione . 
              10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva  di  cui  al
          comma 2-ter dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le
          modalita', le condizioni e i termini ivi  stabiliti,  anche
          dalla societa' incorporante o risultante dalla fusione  per
          ottenere il  riconoscimento  fiscale  dei  maggiori  valori
          iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.". 
              - Il testo vigente dell'articolo 109  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 109. (Norme generali sui componenti  del  reddito
          d'impresa) 1. I ricavi, le spese  e  gli  altri  componenti
          positivi e negativi, per i quali le precedenti norme  della
          presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono  a
          formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
          ricavi,  le  spese  e   gli   altri   componenti   di   cui
          nell'esercizio  di  competenza   non   sia   ancora   certa
          l'esistenza o determinabile in modo  obiettivo  l'ammontare
          concorrono a formarlo nell'esercizio in cui  si  verificano
          tali condizioni. 
              2.  Ai  fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
          competenza: 
                a) i  corrispettivi  delle  cessioni  si  considerano
          conseguiti,  e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni   si
          considerano  sostenute,  alla   data   della   consegna   o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per gli immobili e per le aziende,  ovvero,  se  diversa  e
          successiva,  alla  data  in  cui  si   verifica   l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della   proprieta'.   La   locazione   con   clausola    di
          trasferimento della proprieta' vincolante  per  ambedue  le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; 
                b) i corrispettivi delle prestazioni  di  servizi  si
          considerano conseguiti, e  le  spese  di  acquisizione  dei
          servizi si considerano  sostenute,  alla  data  in  cui  le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti  di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e   altri
          contratti da cui  derivano  corrispettivi  periodici,  alla
          data di maturazione dei corrispettivi; 
                c) per le  societa'  e  gli  enti  che  hanno  emesso
          obbligazioni o titoli similari la differenza tra  le  somme
          dovute  alla  scadenza  e  quelle  ricevute  in  dipendenza
          dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di  imposta
          per una  quota  determinata  in  conformita'  al  piano  di
          ammortamento del prestito. 
              3. I ricavi, gli altri proventi di  ogni  genere  e  le
          rimanenze concorrono a formare  il  reddito  anche  se  non
          risultano imputati al conto economico. 
              3-bis.   Le   minusvalenze    realizzate    ai    sensi
          dell'articolo  101  sulle   azioni,   quote   e   strumenti
          finanziari  similari  alle  azioni  che  non  possiedono  i
          requisiti di  cui  all'articolo  87  non  rilevano  fino  a
          concorrenza  dell'importo  non  imponibile  dei  dividendi,
          ovvero dei  loro  acconti,  percepiti  nei  trentasei  mesi
          precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica  anche
          alle differenze negative tra  i  ricavi  dei  beni  di  cui
          all'articolo 85, comma 1, lettere c) e  d),  e  i  relativi
          costi. 
              3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
          riferimento  alle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari  alle  azioni   acquisite   nei   trentasei   mesi
          precedenti il realizzo, sempre che soddisfino  i  requisiti
          per l'esenzione di cui alle lettere c) e  d)  del  comma  1
          dell'articolo 87 (631). 
              3-quater.  Resta  ferma  l'applicazione   dell'articolo
          37-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,   anche   con   riferimento   ai
          differenziali negativi di natura finanziaria  derivanti  da
          operazioni iniziate  nel  periodo  d'imposta  o  in  quello
          precedente  sulle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari alle azioni di cui al comma 3-bis. 
              3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter  e  3-quater  non  si
          applicano ai soggetti che redigono il bilancio in  base  ai
          principi contabili internazionali  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 19 luglio 2002. 
              3-sexies. Al fine di disapplicare  le  disposizioni  di
          cui ai commi  3-bis  e  3-ter  il  contribuente  interpella
          l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
          legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei
          diritti del contribuente. 
              4. Le spese e gli altri componenti  negativi  non  sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  economico  relativo  all'esercizio  di
          competenza. Si considerano imputati  a  conto  economico  i
          componenti imputati direttamente a patrimonio  per  effetto
          dei  principi  contabili  internazionali.   Sono   tuttavia
          deducibili: 
                a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
          precedente,  se  la  deduzione   e'   stata   rinviata   in
          conformita' alle precedenti norme  della  presente  sezione
          che dispongono o consentono il rinvio; 
                b) quelli che pur non  essendo  imputabili  al  conto
          economico, sono deducibili per disposizione  di  legge.  Le
          spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi  e  gli
          altri proventi, che pur non risultando  imputati  al  conto
          economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi  in
          deduzione se e nella misura in cui  risultano  da  elementi
          certi e precisi. 
              5. Le spese e gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
              6. 
              7.  In  deroga  al  comma  1  gli  interessi  di   mora
          concorrono alla formazione del  reddito  nell'esercizio  in
          cui sono percepiti o corrisposti. 
              8. In deroga al comma 5  non  e'  deducibile  il  costo
          sostenuto per l'acquisto del diritto  d'usufrutto  o  altro
          diritto  analogo  relativamente   ad   una   partecipazione
          societaria  da  cui  derivino  utili   esclusi   ai   sensi
          dell'articolo 89. 
              9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: 
                a)   su   titoli,   strumenti   finanziari   comunque
          denominati, di cui all'articolo 44, per la  quota  di  essa
          che   direttamente    o    indirettamente    comporti    la
          partecipazione  ai  risultati  economici   della   societa'
          emittente o di  altre  societa'  appartenenti  allo  stesso
          gruppo o dell'affare in relazione al  quale  gli  strumenti
          finanziari sono stati emessi; 
                b) relativamente  ai  contratti  di  associazione  in
          partecipazione ed a quelli di  cui  all'articolo  2554  del
          codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso  da
          quello di opere e servizi.". 
              - Il testo vigente  dell'articolo  30  della  legge  30
          dicembre  1994,  n.  724,  come  modificato  dal   presente
          decreto, e' il seguente: 
              "Art. 30. (Societa' di comodo. Valutazione dei titoli) 
              (Omissis). 
              4.  Per  le  societa'  e  gli   enti   non   operativi,
          l'eccedenza  di  credito  risultante  dalla   dichiarazione
          presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non  e'
          ammessa  al  rimborso  ne'  puo'  costituire   oggetto   di
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 4-ter, del  decreto-legge  14  marzo
          1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  13
          maggio 1988, n. 154. Qualora per  tre  periodi  di  imposta
          consecutivi la societa' o l'ente non operativo non effettui
          operazioni  rilevanti  ai  fini  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto  non  inferiore  all'importo  che  risulta   dalla
          applicazione  delle  percentuali  di  cui   al   comma   1,
          l'eccedenza di credito non e' ulteriormente  riportabile  a
          scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi  di  imposta
          successivi. 
              4-bis. In presenza di oggettive  situazioni  che  hanno
          reso  impossibile  il  conseguimento  dei   ricavi,   degli
          incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del  reddito
          determinati ai sensi  del  presente  articolo,  ovvero  non
          hanno consentito di effettuare le operazioni  rilevanti  ai
          fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la
          societa' interessata puo' interpellare l'amministrazione ai
          sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27
          luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti  del
          contribuente. 
              4-ter. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  possono  essere   individuate   determinate
          situazioni oggettive, in presenza delle quali  non  trovano
          applicazione le disposizioni di cui al presente articolo. 
              4-quater. Il contribuente che  ritiene  sussistenti  le
          condizioni di cui al  comma  4-bis  ma  non  ha  presentato
          l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero,
          avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve
          darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi. 
              (Omissis).". 
              - Il testo vigente del  comma  8  dell'articolo  1  del
          decreto legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  come
          modificato dal seguente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 1. (Aiuto alla crescita economica) 
              (Omissis). 
              8. Le disposizioni di attuazione del presente  articolo
          sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle
          Finanze entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del  presente  decreto.  Con  lo
          stesso provvedimento possono essere stabilite  disposizioni
          aventi finalita'  antielusiva  specifica.  Il  contribuente
          puo' interpellare l'amministrazione ai sensi  dell'articolo
          11, comma 1, lettera b), della legge 212 del 2000,  recante
          lo  Statuto  dei  diritti  del  contribuente  al  fine   di
          dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalita'
          antielusiva  specifica   le   operazioni   effettuate   non
          comportano duplicazioni del beneficio di  cui  al  presente
          articolo. Il contribuente che intende fruire del  beneficio
          ma non  ha  presentato  l'istanza  di  interpello  prevista
          ovvero,  avendola  presentata,  non  ha  ricevuto  risposta
          positiva deve separatamente  indicare  nella  dichiarazione
          dei  redditi  gli   elementi   conoscitivi   indicati   con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
              9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2011.". 
              - Il  testo  vigente  dell'articolo  1,  comma  3,  del
          decreto legislativo 5 agosto 2015, n 128,  come  modificato
          dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 1. (Modificazioni allo Statuto  dei  diritti  del
          contribuente) 
              1. (Omissis). 
              2. (Omissis). 
              3. Le norme tributarie che, allo scopo  di  contrastare
          comportamenti  elusivi,  limitano  deduzioni,   detrazioni,
          crediti d'imposta o altre posizioni  soggettive  altrimenti
          ammesse   dall'ordinamento   tributario,   possono   essere
          disapplicate qualora il  contribuente  dimostri  che  nella
          particolare fattispecie tali effetti  elusivi  non  possono
          verificarsi.  A  tal  fine   il   contribuente   interpella
          l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
          legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei
          diritti del contribuente. Resta ferma la  possibilita'  del
          contribuente di fornire la dimostrazione di  cui  al  primo
          periodo   anche   ai   fini   dell'accertamento   in   sede
          amministrativa e contenziosa. 
              4. (Omissis). 
              5. (Omissis).". 
              - Il testo dell'articolo 10-bis della citata  legge  27
          luglio 2000, n. 212, e' il seguente: 
              "Art. 10-bis.  (Disciplina  dell'abuso  del  diritto  o
          elusione fiscale). 
              1. Configurano abuso del diritto una o piu'  operazioni
          prive di sostanza economica che, pur nel  rispetto  formale
          delle norme  fiscali,  realizzano  essenzialmente  vantaggi
          fiscali  indebiti.  Tali  operazioni  non  sono  opponibili
          all'amministrazione  finanziaria,  che  ne   disconosce   i
          vantaggi determinando i tributi sulla base  delle  norme  e
          dei principi elusi e tenuto conto  di  quanto  versato  dal
          contribuente per effetto di dette operazioni. 
              2. Ai fini del comma 1 si considerano: 
                a) operazioni prive di sostanza  economica  i  fatti,
          gli atti e i contratti, anche tra loro collegati,  inidonei
          a  produrre  effetti  significativi  diversi  dai  vantaggi
          fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica,  in
          particolare, la non  coerenza  della  qualificazione  delle
          singole operazioni con il  fondamento  giuridico  del  loro
          insieme e la non conformita' dell'utilizzo degli  strumenti
          giuridici a normali logiche di mercato; 
                b) vantaggi fiscali indebiti i  benefici,  anche  non
          immediati, realizzati in contrasto con le  finalita'  delle
          norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. 
              3.  Non  si  considerano  abusive,  in  ogni  caso,  le
          operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non
          marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale,  che
          rispondono  a  finalita'  di  miglioramento  strutturale  o
          funzionale dell'impresa ovvero dell'attivita' professionale
          del contribuente. 
              4. Resta ferma la liberta' di scelta  del  contribuente
          tra regimi opzionali diversi  offerti  dalla  legge  e  tra
          operazioni comportanti un diverso carico fiscale. 
              5. Il contribuente puo' proporre  interpello  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se  le
          operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto. 
              6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
          nei termini stabiliti per i singoli  tributi,  l'abuso  del
          diritto e' accertato con apposito atto, preceduto,  a  pena
          di  nullita',  dalla  notifica  al  contribuente   di   una
          richiesta di chiarimenti da fornire  entro  il  termine  di
          sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i  quali
          si ritiene configurabile un abuso del diritto. 
              7.  La   richiesta   di   chiarimenti   e'   notificata
          dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo  60
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il  termine
          di  decadenza  previsto  per  la  notificazione   dell'atto
          impositivo. Tra la  data  di  ricevimento  dei  chiarimenti
          ovvero  di  inutile  decorso  del  termine   assegnato   al
          contribuente per rispondere  alla  richiesta  e  quella  di
          decadenza dell'amministrazione dal potere di  notificazione
          dell'atto impositivo  intercorrono  non  meno  di  sessanta
          giorni.  In  difetto,  il  termine  di  decadenza  per   la
          notificazione  dell'atto  impositivo   e'   automaticamente
          prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza
          dei sessanta giorni. 
              8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi,  l'atto
          impositivo e' specificamente motivato, a pena di  nullita',
          in  relazione  alla  condotta  abusiva,  alle  norme  o  ai
          principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali  realizzati,
          nonche' ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine
          di cui al comma 6. 
              9.  L'amministrazione   finanziaria   ha   l'onere   di
          dimostrare  la  sussistenza  della  condotta  abusiva,  non
          rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui  ai
          commi 1 e 2.  Il  contribuente  ha  l'onere  di  dimostrare
          l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3. 
              10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori  tributi
          accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti  in
          riscossione,  ai  sensi  dell'articolo   68   del   decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  e,   successive
          modificazioni, e dell'articolo 19,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
              11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate  le
          disposizioni del  presente  articolo  possono  chiedere  il
          rimborso delle imposte pagate a  seguito  delle  operazioni
          abusive i cui vantaggi  fiscali  sono  stati  disconosciuti
          dall'amministrazione finanziaria, inoltrando  a  tal  fine,
          entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e'  divenuto
          definitivo ovvero e' stato  definito  mediante  adesione  o
          conciliazione   giudiziale,   istanza   all'Agenzia   delle
          entrate, che  provvede  nei  limiti  dell'imposta  e  degli
          interessi  effettivamente  riscossi  a  seguito   di   tali
          procedure. 
              12. In sede di accertamento l'abuso  del  diritto  puo'
          essere configurato solo se i vantaggi fiscali  non  possono
          essere   disconosciuti   contestando   la   violazione   di
          specifiche disposizioni tributarie. 
              13. Le operazioni  abusive  non  danno  luogo  a  fatti
          punibili ai sensi  delle  leggi  penali  tributarie.  Resta
          ferma   l'applicazione   delle   sanzioni    amministrative
          tributarie.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 14. (Esenzione degli utili e delle perdite  delle
          stabili organizzazioni di imprese residenti) 
              1. Al testo unico delle imposte sui redditi,  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n.  917,  dopo  l'articolo  168-bis  e'  inserito  il
          seguente: 
              "Art. 168-ter (Esenzione degli utili  e  delle  perdite
          delle stabili organizzazioni di imprese residenti) 
              1. Un'impresa residente nel territorio dello Stato puo'
          optare  per  l'esenzione  degli  utili  e   delle   perdite
          attribuibili a  tutte  le  proprie  stabili  organizzazioni
          all'estero. 
              2.  L'opzione  e'  irrevocabile  ed  e'  esercitata  al
          momento di costituzione della stabile  organizzazione,  con
          effetto dal medesimo periodo d'imposta. 
              3. Quando la stabile organizzazione e'  localizzata  in
          Stati o territori inclusi nel decreto o  nel  provvedimento
          emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4,  o  quando  la
          stabile organizzazione e' localizzata in stati o  territori
          diversi da quelli ivi richiamati e ricorrono congiuntamente
          le condizioni di cui al comma 8-bis del  medesimo  articolo
          167, l'opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente
          a tali stabili organizzazioni, a condizione  che  ricorrano
          le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del
          citato articolo. 
              4. Le imprese che esercitano l'opzione di cui al  comma
          1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in assenza
          delle esimenti richiamate  nel  comma  3,  le  disposizioni
          dell'articolo 167. 
              5. Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1
          con riferimento alle stabili organizzazioni  per  le  quali
          sono state disapplicate le disposizioni di cui all'articolo
          167,  si  applicano,  sussistendone   le   condizioni,   le
          disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3. 
              6.  Per  le  stabili  organizzazioni  gia'   esistenti,
          l'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro il
          secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
          data di entrata in vigore delle presenti disposizioni,  con
          effetto  dal  periodo  d'imposta  in  corso  a  quello   di
          esercizio  della  stessa.  L'esercizio   dell'opzione   non
          determina  in  se'  alcun   realizzo   di   plusvalenze   e
          minusvalenze. 
              7. Ai fini del comma 6, l'impresa indica  separatamente
          nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo
          d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le perdite
          attribuibili a ciascuna stabile organizzazione  nei  cinque
          periodi  d'imposta  antecedenti   a   quello   di   effetto
          dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale  netta,  gli
          utili    successivamente    realizzati    dalla     stabile
          organizzazione sono imponibili  fino  a  concorrenza  della
          stessa. Dall'imposta  dovuta  si  scomputano  le  eventuali
          eccedenze positive di imposta estera riportabili  ai  sensi
          dell'articolo 165, comma 6. 
              8. Le disposizioni del comma  7  relative  al  recupero
          delle   perdite    fiscali    pregresse    della    stabile
          organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a
          qualsiasi titolo la stabile organizzazione  o  parte  della
          stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione
          di cui al comma 1. 
              9. L'impresa cedente indica nell'atto di  trasferimento
          della  stabile  organizzazione  o  di  parte  della  stessa
          l'ammontare dell'eventuale perdita netta  realizzata  dalla
          medesima  stabile   organizzazione   nei   cinque   periodi
          d'imposta precedenti al trasferimento. 
              10. In caso di esercizio dell'opzione, il reddito della
          stabile  organizzazione  va  separatamente  indicato  nella
          dichiarazione dei redditi dell'impresa e ai fini della  sua
          determinazione valgono i criteri di cui  all'articolo  152,
          anche  con  riferimento  alle  transazioni  intercorse  tra
          l'impresa e la medesima stabile organizzazione, nonche' tra
          quest'ultima e le altre imprese  del  medesimo  gruppo.  Si
          applicano   le   disposizioni    dell'articolo    26    del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2000, n. 122. 
              11.  Nel  rispetto   dei   principi   di   trasparenza,
          correttezza e collaborazione cui deve essere improntato  il
          rapporto  con  il  contribuente,  l'Agenzia  delle  entrate
          provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul  proprio
          sito  le  fattispecie  ritenute  elusive  delle  precedenti
          disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.". 
              2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          decorrere dal periodo di imposta  successivo  a  quello  in
          corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              3. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, da emanarsi entro novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto,  sono  disciplinate
          le relative modalita' applicative. 
              4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di  cui
          agli articoli 165 e 168-ter del testo unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  l'impresa  residente
          nel territorio  dello  Stato  puo'  interpellare  l'Agenzia
          delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma  1,  lettera
          a), della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  in  merito  alla
          sussistenza di una stabile  organizzazione  all'estero,  da
          valutarsi anche in base  ai  criteri  previsti  da  accordi
          internazionali  contro  le  doppie  imposizioni,   ove   in
          vigore.". 
                               Art. 8 
 
 
             Disposizioni attuative e regole procedurali 
 
  1. Con  provvedimenti  dei  Direttori  delle  Agenzie  fiscali,  da
emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,
sono stabilite le modalita' di presentazione delle istanze e indicati
gli uffici cui le medesime istanze sono trasmesse  e  quelli  da  cui
perverranno  le  risposte,  le  modalita'  di   comunicazione   delle
medesime, nonche' ogni altra regola concernente la procedura. 
  2. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie  disciplinate
dal presente Titolo  I  in  attuazione  delle  disposizioni  in  essa
contenute; le regioni a statuto speciale e le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi  ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nel presente Titolo I. 
  3. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, ad adeguare i  rispettivi  statuti  e
gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati  dal  presente
Titolo I. 
  4. Alle istanze di interpello presentate prima dell'emanazione  del
provvedimento di cui al comma 1 restano applicabili  le  disposizioni
procedurali in vigore al momento della presentazione dell'istanza. 

Titolo II

Revisione del contenzioso tributario e incremento della funzionalita’
della giurisdizione tributaria

                               Art. 9 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 
 
  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) nel comma  1,  le  parole:  «nonche'  le  sovrimposte  e  le
addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da  uffici
finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio»,  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «le  sovrimposte  e  le  addizionali,  le  relative
sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio»; 
      2) nel comma 2, le parole: «relative alla  debenza  del  canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche  previsto  dall'articolo
63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni, e del canone per lo scarico  e  la  depurazione  delle
acque reflue e per lo smaltimento  dei  rifiuti  urbani,  nonche'  le
controversie» sono soppresse; 
    b) il comma 1 dell'articolo 4, e' sostituito dal seguente: «1. Le
commissioni   tributarie   provinciali   sono   competenti   per   le
controversie proposte nei  confronti  degli  enti  impositori,  degli
agenti della riscossione e dei  soggetti  iscritti  all'albo  di  cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che
hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia e'  proposta
nei  confronti  di  articolazioni  dell'Agenzia  delle  Entrate,  con
competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con
il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e'  competente  la  commissione
tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio  al
quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.»; 
    c) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 10 (Le parti). - 1. Sono  parti  nel  processo  dinanzi  alle
commissioni tributarie oltre al  ricorrente,  l'ufficio  dell'Agenzia
delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  di  cui  al
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  gli   altri   enti
impositori,  l'agente  della  riscossione  ed  i  soggetti   iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o  non  hanno  emesso
l'atto richiesto. Se l'ufficio e' un'articolazione dell'Agenzia delle
entrate, con competenza su tutto o parte  del  territorio  nazionale,
individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo
71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' parte l'ufficio
al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.»; 
    d) all'articolo 11: 
      1) il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  L'ufficio
dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
di cui  al  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  nonche'
dell'agente della riscossione,  nei  cui  confronti  e'  proposto  il
ricorso,  sta  in  giudizio  direttamente  o  mediante  la  struttura
territoriale sovraordinata. Stanno altresi' in giudizio  direttamente
le  cancellerie  o  segreterie  degli  uffici   giudiziari   per   il
contenzioso in materia di contributo unificato.»; 
      2) il comma 3-bis e' soppresso. 
    e) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 12 (Assistenza tecnica). - 1. Le parti,  diverse  dagli  enti
impositori, dagli agenti della riscossione e  dai  soggetti  iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, devono essere assistite in  giudizio  da  un  difensore
abilitato. 
  2. Per le controversie di valore  fino  a  tremila  euro  le  parti
possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore  della
lite si intende l'importo del tributo  al  netto  degli  interessi  e
delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;  in  caso  di
controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il
valore e' costituito dalla somma di queste. 
  3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei  relativi
albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4: 
    a) gli avvocati; 
    b) i soggetti iscritti nella Sezione A  commercialisti  dell'Albo
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
    c) i consulenti del lavoro; 
    d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo  comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
    e) i soggetti gia' iscritti alla data del 30 settembre  1993  nei
ruoli  di  periti  ed  esperti  tenuti  dalle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi,  in
possesso di diploma di laurea  in  giurisprudenza  o  in  economia  e
commercio o equipollenti o di  diploma  di  ragioniere  limitatamente
alle materie concernenti le imposte di registro,  di  successione,  i
tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES; 
    f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  545,
risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza
competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo
30, terzo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 636; 
    g) i dipendenti delle associazioni delle categorie  rappresentate
nel Consiglio nazionale dell'economia e del  lavoro  (C.N.E.L.)  e  i
dipendenti  delle  imprese,  o  delle  loro  controllate   ai   sensi
dell'articolo  2359  del  codice  civile,  primo  comma,  numero  1),
limitatamente   alle   controversie   nelle   quali    sono    parti,
rispettivamente, gli associati e le imprese o  loro  controllate,  in
possesso del diploma di laurea  magistrale  in  giurisprudenza  o  in
economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa
abilitazione professionale; 
    h) i dipendenti dei centri di assistenza  fiscale  (CAF)  di  cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  e
delle relative societa' di servizi, purche' in possesso di diploma di
laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti,  o
di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale,
limitatamente alle controversie dei  propri  assistiti  originate  da
adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza. 
  4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f),  g)
ed h),  e'  tenuto  dal  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che vi provvede con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente  senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto
del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il  Ministero
della giustizia, emesso ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono  disciplinate  le  modalita'  di
tenuta dell'elenco, nonche'  i  casi  di  incompatibilita',  diniego,
sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base  dei  principi
contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco e' pubblicato nel
sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  5. Per le controversie  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  primo
periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei
relativi albi professionali: 
    a) gli ingegneri; 
    b) gli architetti; 
    c) i geometri; 
    d) i periti industriali; 
    e) i dottori agronomi e forestali; 
    f) gli agrotecnici; 
    g) i periti agrari. 
  6. Per le controversie relative  ai  tributi  doganali  sono  anche
abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali  iscritti
nell'apposito albo. 
  7. Ai difensori di cui ai commi da 1  a  6  deve  essere  conferito
l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata  autenticata  od
anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso  la
sottoscrizione autografa  e'  certificata  dallo  stesso  incaricato.
All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito oralmente e  se
ne da' atto a verbale. 
  8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui  al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere  assistite
dall'Avvocatura dello Stato. 
  9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5  e
6  possono  stare  in  giudizio  personalmente,  ferme  restando   le
limitazioni all'oggetto della loro attivita'  previste  nei  medesimi
commi. 
  10. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile  ed  i
relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o
della sezione o dal collegio.»; 
    f) all'articolo 15: 
      1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 
      2) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: «2. Le spese
di giudizio possono essere compensate  in  tutto  o  in  parte  dalla
commissione tributaria soltanto in caso di  soccombenza  reciproca  o
qualora sussistano gravi ed eccezionali  ragioni  che  devono  essere
espressamente motivate. 
  2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  96,  commi
primo e terzo, del codice di procedura civile. 
  2-ter. Le  spese  di  giudizio  comprendono,  oltre  al  contributo
unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e
gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e  l'imposta
sul valore aggiunto, se dovuti. 
  2-quater. Con l'ordinanza che decide  sulle  istanze  cautelari  la
commissione provvede sulle spese della relativa  fase.  La  pronuncia
sulle spese  conserva  efficacia  anche  dopo  il  provvedimento  che
definisce il  giudizio,  salvo  diversa  statuizione  espressa  nella
sentenza di merito. 
  2-quinquies. I compensi  agli  incaricati  dell'assistenza  tecnica
sono liquidati sulla base  dei  parametri  previsti  per  le  singole
categorie  professionali.  Agli  iscritti  negli   elenchi   di   cui
all'articolo 12, comma 4, si applicano i  parametri  previsti  per  i
dottori commercialisti e gli esperti contabili. 
  2-sexies.  Nella  liquidazione  delle  spese  a  favore   dell'ente
impositore, dell'agente della riscossione  e  dei  soggetti  iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, se assistiti da  propri  funzionari,  si  applicano  le
disposizioni  per  la  liquidazione  del  compenso   spettante   agli
avvocati,  con  la  riduzione  del  venti  per   cento   dell'importo
complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante  iscrizione
a ruolo a titolo definitivo dopo  il  passaggio  in  giudicato  della
sentenza. 
  2-septies. Nelle controversie di cui all'articolo 17-bis  le  spese
di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate  del  50  per  cento  a
titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento. 
  2-octies. Qualora una delle  parti  abbia  formulato  una  proposta
conciliativa,  non  accettata  dall'altra  parte  senza  giustificato
motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il
riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della
proposta ad essa effettuata. Se e' intervenuta conciliazione le spese
si  intendono  compensate,  salvo  che  le   parti   stesse   abbiano
diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.»; 
    g) all'articolo 16: 
      1) nel comma 1, secondo periodo, le  parole:  «all'ufficio  del
Ministero delle finanze ed all'ente locale»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed  ai
soggetti iscritti  nell'albo  di  cui  all'articolo  53  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,»; 
      2) il comma 1-bis e' abrogato; 
      3) nel comma 4,  le  parole:  «L'Ufficio  del  Ministero  delle
finanze e l'ente locale», sono sostituite dalle seguenti:  «Gli  enti
impositori, gli  agenti  della  riscossione  e  i  soggetti  iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446,»; 
    h) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: 
  «Art. 16-bis (Comunicazione e notificazioni per via telematica).  -
1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante  l'utilizzo  della
posta elettronica certificata, ai sensi  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82,  e  successive  modificazioni.  Tra  le  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  le  comunicazioni  possono  essere
effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto  legislativo  n.  82
del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del  difensore
o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei
procedimenti nei quali la parte sta in giudizio  personalmente  e  il
relativo indirizzo di posta elettronica certificata non  risulta  dai
pubblici elenchi, il ricorrente puo' indicare l'indirizzo di posta al
quale vuol ricevere le comunicazioni. 
  2.  In  caso  di  mancata  indicazione  dell'indirizzo   di   posta
elettronica certificata ovvero di mancata consegna del  messaggio  di
posta elettronica certificata per cause imputabili  al  destinatario,
le comunicazioni sono eseguite esclusivamente  mediante  deposito  in
segreteria della Commissione tributaria. 
  3. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la  competente
Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo  le
disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 23 dicembre  2013,  n.  163,  e  dei  successivi  decreti  di
attuazione. 
  4. L'indicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
valevole per  le  comunicazioni  e  le  notificazioni  equivale  alla
comunicazione del domicilio eletto.»; 
    i) all'articolo 17 il comma 3-bis e' abrogato; 
    l) l'articolo 17-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione). - 1. Per le controversie
di valore non superiore a ventimila euro, il  ricorso  produce  anche
gli effetti di un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione
con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore  di  cui
al periodo precedente e' determinato secondo le disposizioni  di  cui
all'articolo 12, comma 2. Le controversie di  valore  indeterminabile
non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui  all'articolo  2,
comma 2, primo periodo. 
  2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine  di
novanta giorni dalla data di notifica, entro  il  quale  deve  essere
conclusa la procedura di cui al  presente  articolo.  Si  applica  la
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. 
  3. Il termine  per  la  costituzione  in  giudizio  del  ricorrente
decorre dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  2.  Se  la
Commissione rileva che la costituzione e' avvenuta in data  anteriore
rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo. 
  4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui  al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame  del
reclamo e della proposta di mediazione  mediante  apposite  strutture
diverse ed autonome da quelle che  curano  l'istruttoria  degli  atti
reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui  al
periodo  precedente  si  applica  compatibilmente  con   la   propria
struttura organizzativa. 
  5. L'organo destinatario, se non intende accogliere  il  reclamo  o
l'eventuale proposta di mediazione,  formula  d'ufficio  una  propria
proposta avuto  riguardo  all'eventuale  incertezza  delle  questioni
controverse, al grado di sostenibilita' della pretesa e al  principio
di economicita' dell'azione amministrativa. L'esito del  procedimento
rileva anche per i contributi previdenziali e  assistenziali  la  cui
base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi. 
  6. Nelle controversie aventi ad oggetto un  atto  impositivo  o  di
riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro  il
termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra
le parti,  delle  somme  dovute  ovvero  della  prima  rata.  Per  il
versamento delle somme dovute si  applicano  le  disposizioni,  anche
sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo
8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle  controversie
aventi  per  oggetto  la  restituzione  di  somme  la  mediazione  si
perfeziona con  la  sottoscrizione  di  un  accordo  nel  quale  sono
indicate le somme dovute con i termini e le modalita'  di  pagamento.
L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme  dovute  al
contribuente. 
  7.  Le  sanzioni  amministrative  si  applicano  nella  misura  del
trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.  Sulle  somme
dovute a titolo di contributi previdenziali e  assistenziali  non  si
applicano sanzioni e interessi. 
  8. La riscossione  e  il  pagamento  delle  somme  dovute  in  base
all'atto oggetto di reclamo  sono  sospesi  fino  alla  scadenza  del
termine di cui al comma 2, fermo restando  che  in  caso  di  mancato
perfezionamento della mediazione sono dovuti gli  interessi  previsti
dalle singole leggi d'imposta. 
  9. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano,  in
quanto  compatibili,  anche  agli  agenti  della  riscossione  ed  ai
soggetti iscritti  nell'albo  di  cui  all'articolo  53  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  10. Il presente articolo non si applica alle  controversie  di  cui
all'articolo 47-bis.»; 
    m) all'articolo 18: 
      1) nel comma 2, lettera c)  le  parole:  «del  Ministero  delle
finanze o dell'ente locale  o  del  concessionario  del  servizio  di
riscossione» sono soppresse; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il  ricorso  deve
essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione: 
        a)  della  categoria  di  cui  all'articolo  12  alla   quale
appartiene il difensore; 
        b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che
il ricorso non sia sottoscritto personalmente; 
        c)  dell'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   del
difensore.»; 
    n) al comma  1,  dell'articolo  23,  le  parole:  «L'Ufficio  del
Ministero delle  finanze,  l'ente  locale  o  il  concessionario  del
servizio di riscossione», sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'ente
impositore,  l'agente  della  riscossione  ed  i  soggetti   iscritti
all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo  15  dicembre
1997, n. 446»; 
    o) all'articolo 39, dopo il comma 1, sono  aggiunti  i  seguenti:
«1-bis. La commissione tributaria dispone la sospensione del processo
in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione  tributaria
deve risolvere una controversia  dalla  cui  definizione  dipende  la
decisione della causa. 
  1-ter. Il processo tributario e'  altresi'  sospeso,  su  richiesta
conforme delle parti, nel caso in  cui  sia  iniziata  una  procedura
amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per  evitare  le
doppie imposizioni stipulate dall'Italia ovvero nel caso in  cui  sia
iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa
all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica  degli
utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990.»; 
    p) all'articolo 44, comma 2, secondo periodo,  le  parole:  «,che
costituisce titolo esecutivo» sono soppresse; 
    q) all'articolo 46: 
      1) nel  comma  2,  le  parole:  «,  salvo  quanto  diversamente
disposto da singole norme di legge», sono soppresse; 
      2) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Nei  casi  di
definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge  le  spese
del  giudizio  estinto  restano  a  carico  della  parte  che  le  ha
anticipate.»; 
    r) all'articolo 47: 
      1) nel comma  3,  le  parole:  «con  lo  stesso  decreto,  puo'
motivatamente  disporre»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «puo'
disporre con decreto motivato»; 
      2) nel comma 4, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente:
«Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente  comunicato
alle parti in udienza.»; 
      3) nel comma 5, il periodo da: «di idonea garanzia» a «indicati
nel provvedimento.» e' sostituito dal seguente:  «della  garanzia  di
cui all'articolo 69, comma 2.»; 
      4) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Durante il
periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al  tasso
previsto per la sospensione amministrativa.»; 
    s) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 48 (Conciliazione fuori udienza). - 1.  Se  in  pendenza  del
giudizio le parti raggiungono  un  accordo  conciliativo,  presentano
istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori  per  la
definizione totale o parziale della controversia. 
  2. Se la data di  trattazione  e'  gia'  fissata  e  sussistono  le
condizioni di ammissibilita', la commissione  pronuncia  sentenza  di
cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo e'
parziale,  la  commissione  dichiara  con  ordinanza  la   cessazione
parziale della  materia  del  contendere  e  procede  alla  ulteriore
trattazione della causa. 
  3. Se la data di trattazione non e' fissata, provvede  con  decreto
il presidente della sezione. 
  4.  La  conciliazione   si   perfeziona   con   la   sottoscrizione
dell'accordo di cui al comma 1, nel  quale  sono  indicate  le  somme
dovute  con  i  termini  e  le  modalita'  di  pagamento.   L'accordo
costituisce titolo per la riscossione  delle  somme  dovute  all'ente
impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.»; 
    t) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 48-bis (Conciliazione in udienza). - 1. Ciascuna parte  entro
il termine di cui all'articolo 32, comma 2, puo'  presentare  istanza
per la conciliazione totale o parziale della controversia. 
  2. All'udienza la  commissione,  se  sussistono  le  condizioni  di
ammissibilita',  invita  le  parti   alla   conciliazione   rinviando
eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento
dell'accordo conciliativo. 
  3. La conciliazione si perfeziona con  la  redazione  del  processo
verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i  termini  e  le
modalita' di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la
riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento
delle somme dovute al contribuente. 
  4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione  del  giudizio
per cessazione della materia del contendere. 
   Art. 48-ter (Definizione e pagamento delle somme dovute). - 1.  Le
sanzioni amministrative si applicano nella misura  del  quaranta  per
cento del minimo previsto dalla legge,  in  caso  di  perfezionamento
della conciliazione nel corso del primo grado  di  giudizio  e  nella
misura del cinquanta per cento del minimo previsto  dalla  legge,  in
caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio. 
  2.  Il  versamento  delle  somme  dovute   ovvero,   in   caso   di
rateizzazione, della prima rata deve essere  effettuato  entro  venti
giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di  cui
all'articolo  48  o  di  redazione  del  processo  verbale   di   cui
all'articolo 48-bis. 
  3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di  una  delle
rate, compresa la prima, entro il termine  di  pagamento  della  rata
successiva, il competente ufficio  provvede  all'iscrizione  a  ruolo
delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni,
nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471,  aumentata  della  meta'  e  applicata  sul
residuo importo dovuto a titolo di imposta. 
  4. Per il versamento rateale delle somme dovute  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni previste per  l'accertamento  con
adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.
218.»; 
    u) all'articolo 49, comma 1, le parole: «escluso l'articolo  337»
sono soppresse; 
    v) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  52  (Giudice  competente  e  provvedimenti   sull'esecuzione
provvisoria  in  appello).  -  1.  La  sentenza   della   commissione
provinciale  puo'  essere  appellata   alla   commissione   regionale
competente a norma dell'articolo 4, comma 2. 
  2.  L'appellante  puo'  chiedere  alla  commissione  regionale   di
sospendere  in  tutto  o  in  parte  l'esecutivita'  della   sentenza
impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente puo'
comunque chiedere la  sospensione  dell'esecuzione  dell'atto  se  da
questa puo' derivargli un danno grave e irreparabile. 
  3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza  di
sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che  ne
sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. 
  4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione
del  merito,  puo'  disporre  con  decreto  motivato  la  sospensione
dell'esecutivita' della sentenza fino alla pronuncia del collegio. 
  5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e  delibato
il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. 
  6. La sospensione puo' essere subordinata  alla  prestazione  della
garanzia di cui all'articolo 69 comma 2. Si applica  la  disposizione
dell'articolo 47, comma 8-bis.»; 
    z) all'articolo 62: 
      1) nel primo comma, le parole: «comma 1», sono sostituite dalle
seguenti: «primo comma»; 
      2)  dopo  il  comma  2  e'  inserito   il   seguente:   «2-bis.
Sull'accordo delle parti la  sentenza  della  commissione  tributaria
provinciale puo' essere impugnata con ricorso per cassazione a  norma
dell'articolo 360,  primo  comma,  n.  3,  del  codice  di  procedura
civile.»; 
  aa) dopo l'articolo 62 e' inserito il seguente: 
  «Art.  62-bis  (Provvedimenti  sull'esecuzione  provvisoria   della
sentenza impugnata per cassazione). - 1. La  parte  che  ha  proposto
ricorso  per  cassazione  puo'  chiedere  alla  commissione  che   ha
pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in  parte
l'esecutivita' allo scopo di evitare un danno grave  e  irreparabile.
Il contribuente puo' comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione
dell'atto se da questa puo' derivargli un danno grave e irreparabile. 
  2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza  di
sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che  ne
sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. 
  3. In caso di eccezionale urgenza il presidente puo'  disporre  con
decreto motivato la sospensione dell'esecutivita' della sentenza fino
alla pronuncia del collegio. 
  4. Il collegio, sentite le parti in camera di  consiglio,  provvede
con ordinanza motivata non impugnabile. 
  5. La sospensione puo' essere subordinata  alla  prestazione  della
garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. Si applica la  disposizione
dell'articolo 47, comma 8-bis. 
  6. La commissione non puo' pronunciarsi sulle richieste di  cui  al
comma 1 se la parte istante  non  dimostra  di  avere  depositato  il
ricorso per cassazione contro la sentenza.»; 
    bb)  all'articolo  63,  comma  1,  le  parole:  «un  anno»   sono
sostituite dalle seguenti: «sei mesi»; 
    cc) all'articolo 64, il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o  in  unico  grado  dalle
commissioni   tributarie   possono   essere   impugnate   ai    sensi
dell'articolo 395 del codice di procedura civile.»; 
    dd) all'articolo 65 dopo il  comma  3  e'  aggiunto  in  fine  il
seguente: «3-bis. Le parti  possono  proporre  istanze  cautelari  ai
sensi  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo   52,   in   quanto
compatibili.»; 
    ee) dopo l'articolo 67 e' inserito il seguente: 
  «Art. 67-bis (Esecuzione provvisoria).  -  1.  Le  sentenze  emesse
dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo  quanto  previsto
dal presente capo.»; 
    ff) all'articolo 68: 
      1) nel comma 1, dopo la lettera c), e'  aggiunta  la  seguente:
«c-bis. per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio  di  primo
grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento  con
rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso  di  mancata
riassunzione.» e nell'ultimo periodo del medesimo comma,  le  parole:
«a), b) e c)» sono soppresse; 
      2) nel comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «In
caso  di  mancata  esecuzione  del  rimborso  il  contribuente   puo'
richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70  alla  commissione
tributaria provinciale ovvero, se il giudizio e' pendente  nei  gradi
successivi, alla commissione tributaria regionale.»; 
    gg) l'articolo 69 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 69 (Esecuzione delle  sentenze  di  condanna  in  favore  del
contribuente). - 1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme  in
favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso  gli  atti
relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2,
sono  immediatamente  esecutive.  Tuttavia  il  pagamento  di   somme
dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite,
puo'  essere  subordinato  dal  giudice,  anche  tenuto  conto  delle
condizioni di solvibilita' dell'istante, alla prestazione  di  idonea
garanzia. 
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla  base  di  quanto
previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua  durata  nonche'  il
termine entro il quale puo' essere escussa,  a  seguito  dell'inerzia
del contribuente in ordine alla restituzione  delle  somme  garantite
protrattasi per un periodo di tre mesi. 
  3. I costi della garanzia,  anticipati  dal  contribuente,  sono  a
carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio. 
  4. Il pagamento delle somme dovute a seguito  della  sentenza  deve
essere eseguito entro novanta giorni dalla sua  notificazione  ovvero
dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta. 
  5. In caso di mancata esecuzione  della  sentenza  il  contribuente
puo'  richiedere  l'ottemperanza  a  norma  dell'articolo   70   alla
commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio e' pendente
nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.»; 
    hh) l'articolo 69-bis e' abrogato; 
    ii) all'articolo 70: 
      1) nel comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto  dalle  norme
del  codice  di  procedura  civile  per  l'esecuzione  forzata  della
sentenza  di  condanna  costituente  titolo  esecutivo,   la»,   sono
sostituite dalla seguente «La»; 
      2) nel comma 2, le parole: «dall'ufficio  del  Ministero  delle
finanze o dall'ente locale dell'obbligo posto a carico  della»,  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «a   carico   dell'ente   impositore,
dell'agente della riscossione o del soggetto  iscritto  nell'albo  di
cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
degli obblighi derivanti dalla»; 
      3) nel comma 4, le parole:  «all'ufficio  del  Ministero  delle
finanze o all'ente locale obbligato», sono sostituite dalle seguenti:
«ai soggetti di cui al comma 2 obbligati»; 
      4) nei commi 5 e 7, le parole: «del Ministero delle  finanze  o
l'ente locale», sono soppresse;  inoltre,  sempre  nel  comma  7,  al
secondo periodo, le parole: «della legge 8 luglio  1980,  n.  319,  e
successive modificazioni  e  integrazioni.»,  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «del  Titolo  VII  del  Capo  IV  del  Testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115.»; 
      5) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:  «10-bis.  Per  il
pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro e comunque  per
il pagamento delle spese di giudizio,  il  ricorso  e'  deciso  dalla
Commissione in composizione monocratica.». 
          Note all'art. 9: 
              Il testo vigente dell'articolo 2,  commi  1  e  2,  del
          decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   546,   come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              Art. 2. (Oggetto della giurisdizione tributaria) 
              1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte  le
          controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni  genere  e
          specie  comunque  denominati,  compresi  quelli  regionali,
          provinciali e comunali e  il  contributo  per  il  Servizio
          sanitario nazionale, le sovrimposte e  le  addizionali,  le
          relative  sanzioni  nonche'  gli  interessi  e  ogni  altro
          accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione  tributaria
          soltanto  le  controversie  riguardanti  gli   atti   della
          esecuzione  forzata  tributaria  successivi  alla  notifica
          della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di
          cui  all'articolo  50  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  per  le   quali
          continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  del  medesimo
          decreto del Presidente della Repubblica. 
              2. Appartengono altresi' alla giurisdizione  tributaria
          le controversie promosse dai singoli possessori concernenti
          l'intestazione, la delimitazione, la figura,  l'estensione,
          il classamento dei terreni e  la  ripartizione  dell'estimo
          fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una  stessa
          particella,  nonche'   le   controversie   concernenti   la
          consistenza,   il   classamento   delle   singole    unita'
          immobiliari   urbane   e   l'attribuzione   della   rendita
          catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche
          le controversie attinenti l'imposta o  il  canone  comunale
          sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni. 
              3. Il giudice tributario  risolve  in  via  incidentale
          ogni  questione  da  cui   dipende   la   decisione   delle
          controversie rientranti nella propria giurisdizione,  fatta
          eccezione per le questioni in materia di querela di falso e
          sullo stato o la capacita'  delle  persone,  diversa  dalla
          capacita' di stare in giudizio.". 
              Il  testo   vigente   dell'articolo   4   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 4. (Competenza per territorio) 
              1.   Le   commissioni   tributarie   provinciali   sono
          competenti per le controversie proposte nei confronti degli
          enti impositori,  degli  agenti  della  riscossione  e  dei
          soggetti iscritti  all'albo  di  cui  all'articolo  53  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  che  hanno
          sede nella  loro  circoscrizione.  Se  la  controversia  e'
          proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia  delle
          Entrate, con competenza su tutto  o  parte  del  territorio
          nazionale,    individuate    con    il    regolamento    di
          amministrazione  di  cui  all'articolo   71   del   decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  e'  competente  la
          commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione
          ha sede l'ufficio al quale  spettano  le  attribuzioni  sul
          rapporto controverso. 
              2. Le commissioni tributarie regionali sono  competenti
          per le impugnazioni avverso le decisioni delle  commissioni
          tributarie  provinciali,  che   hanno   sede   nella   loro
          circoscrizione.". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   11   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 11. (Capacita' di stare in giudizio) 
              "1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3
          possono  stare  in  giudizio  anche  mediante   procuratore
          generale o speciale. La procura speciale, se  conferita  al
          coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli
          fini  della  partecipazione  all'udienza   pubblica,   puo'
          risultare anche da scrittura privata non autenticata. 
              2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli di cui al  decreto  legislativo
          30  luglio  1999,  n.   300   nonche'   dell'agente   della
          riscossione, nei cui confronti e' proposto il ricorso,  sta
          in  giudizio   direttamente   o   mediante   la   struttura
          territoriale sovraordinata.  Stanno  altresi'  in  giudizio
          direttamente  le  cancellerie  o  segreterie  degli  uffici
          giudiziari per il  contenzioso  in  materia  di  contributo
          unificato. 
              3. L'ente locale  nei  cui  confronti  e'  proposto  il
          ricorso puo' stare in giudizio anche mediante il  dirigente
          dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi  di
          figura dirigenziale, mediante il titolare  della  posizione
          organizzativa in cui e' collocato detto ufficio. 
              3-bis. (Soppresso).". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   15   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 15. (Spese del giudizio) 
              1. La parte soccombente e' condannata a  rimborsare  le
          spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. 
              2. Le spese di giudizio possono  essere  compensate  in
          tutto o in parte dalla commissione tributaria  soltanto  in
          caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed
          eccezionali  ragioni  che   devono   essere   espressamente
          motivate. 
              2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
          96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile. 
              2-ter. Le  spese  di  giudizio  comprendono,  oltre  al
          contributo  unificato,  gli  onorari  e   i   diritti   del
          difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre
          il  contributo  previdenziale  e   l'imposta   sul   valore
          aggiunto, se dovuti. 
              2-quater. Con  l'ordinanza  che  decide  sulle  istanze
          cautelari  la  commissione  provvede  sulle   spese   della
          relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva  efficacia
          anche dopo il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio,
          salvo  diversa  statuizione  espressa  nella  sentenza   di
          merito. 
              2-quinquies. I compensi agli incaricati dell'assistenza
          tecnica sono liquidati sulla base  dei  parametri  previsti
          per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli
          elenchi di cui all'articolo 12, comma  4,  si  applicano  i
          parametri previsti  per  i  dottori  commercialisti  e  gli
          esperti contabili. 
              2-sexies.  Nella  liquidazione  delle  spese  a  favore
          dell'ente impositore, dell'agente della riscossione  e  dei
          soggetti iscritti nell'albo  di  cui  all'articolo  53  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se  assistiti
          da propri funzionari, si applicano le disposizioni  per  la
          liquidazione del compenso spettante agli avvocati,  con  la
          riduzione del venti per cento dell'importo complessivo  ivi
          previsto. La  riscossione  avviene  mediante  iscrizione  a
          ruolo a titolo definitivo dopo il  passaggio  in  giudicato
          della sentenza. 
              2-septies.  Nelle  controversie  di  cui   all'articolo
          17-bis le  spese  di  giudizio  di  cui  al  comma  1  sono
          maggiorate del 50 per cento  a  titolo  di  rimborso  delle
          maggiori spese del procedimento. 
              2-octies. Qualora una delle parti abbia  formulato  una
          proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza
          giustificato motivo, restano a carico  di  quest'ultima  le
          spese del processo ove il riconoscimento delle sue  pretese
          risulti inferiore  al  contenuto  della  proposta  ad  essa
          effettuata. Se e' intervenuta  conciliazione  le  spese  si
          intendono compensate, salvo che  le  parti  stesse  abbiano
          diversamente   convenuto   nel    processo    verbale    di
          conciliazione". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   16   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 16 (Comunicazioni e notificazioni) 
              1. Le comunicazioni sono fatte  mediante  avviso  della
          segreteria della  commissione  tributaria  consegnato  alle
          parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito
          a  mezzo  del  servizio  postale  in  plico   senza   busta
          raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non  sono
          apposti segni o indicazioni dai quali  possa  desumersi  il
          contenuto   dell'avviso.   Le   comunicazioni   agli   enti
          impositori, agli agenti della riscossione  ed  ai  soggetti
          iscritti nell'albo  di  cui  all'articolo  53  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere  fatte
          mediante trasmissione di elenco in duplice  esemplare,  uno
          dei  quali,  immediatamente  datato  e   sottoscritto   per
          ricevuta, e' restituito alla segreteria  della  commissione
          tributaria.  La  segreteria  puo'   anche   richiedere   la
          notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario
          o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2. 
              1.bis. (Abrogato). 
              2. Le notificazioni sono fatte secondo le  norme  degli
          articoli 137 e seguenti del c.p.c., salvo  quanto  disposto
          dall' art. 17. 
              3.  Le  notificazioni  possono   essere   fatte   anche
          direttamente  a  mezzo  del   servizio   postale   mediante
          spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato  con
          avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti  segni  o
          indicazioni  dai  quali  possa   desumersi   il   contenuto
          dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero  delle  finanze
          ed   all'   ente   locale   mediante   consegna   dell'atto
          all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. 
              4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione  e
          i soggetti iscritti nell'albo di cui  all'articolo  53  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  provvedono
          alle notificazioni anche a mezzo del messo  comunale  o  di
          messo  autorizzato  dall'amministrazione  finanziaria,  con
          l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2. 
              5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo  del
          servizio  postale  si  considera  fatta  nella  data  della
          spedizione; i termini che hanno inizio dalla  notificazione
          o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e'
          ricevuto.". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 17. (Luogo delle comunicazioni e notificazioni) 
              1. Le comunicazioni  e  le  notificazioni  sono  fatte,
          salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto  o,
          in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata  dalla
          parte all' atto della  sua  costituzione  in  giudizio.  Le
          variazioni del domicilio o della  residenza  o  della  sede
          hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in  cui
          sia stata notificata alla segreteria  della  commissione  e
          alle parti costituite la denuncia di variazione. 
              2.  L'indicazione  della  residenza  o  della  sede   e
          l'elezione  del  domicilio  hanno  effetto  anche   per   i
          successivi gradi del processo. 
              3.  Se   mancano   l'elezione   di   domicilio   o   la
          dichiarazione della residenza o della sede  nel  territorio
          dello Stato  o  se  per  la  loro  assoluta  incertezza  la
          notificazione  o  la  comunicazione  degli  atti   non   e'
          possibile, questi sono comunicati o  notificati  presso  la
          segreteria della commissione (48). 
              3-bis. (Abrogato).". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   18   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 18. (Il ricorso) 
              1.  Il  processo  e'  introdotto   con   ricorso   alla
          commissione tributaria provinciale. 
              2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: 
              a) della commissione tributaria cui e' diretto; 
              b) del ricorrente  e  del  suo  legale  rappresentante,
          della relativa residenza o  sede  legale  o  del  domicilio
          eventualmente eletto nel territorio  dello  Stato,  nonche'
          del codice fiscale e dell'indirizzo  di  posta  elettronica
          certificata; 
              c)  dell'ufficio  nei  cui  confronti  il  ricorso   e'
          proposto; 
              d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; 
              e) dei motivi. 
              3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore  e
          contenere l'indicazione: 
              a) della categoria di cui all'articolo  12  alla  quale
          appartiene il difensore; 
              b) dell'incarico a norma  dell'articolo  12,  comma  7,
          salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente; 
              c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata  del
          difensore."; 
              4.  Il  ricorso  e'  inammissibile  se   manca   o   e'
          assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma
          2, ad eccezione di quella  relativa  al  codice  fiscale  e
          all'indirizzo di posta elettronica certificata,  o  non  e'
          sottoscritta a norma del comma precedente". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   23   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art.  23.  (Costituzione  in  giudizio   della   parte
          resistente) 
              1. L'ente impositore, l'agente della riscossione  ed  i
          soggetti iscritti  all'albo  di  cui  all'articolo  53  del
          decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  nei  cui
          confronti e' stato proposto il ricorso si costituiscono  in
          giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso
          e' stato notificato, consegnato  o  ricevuto  a  mezzo  del
          servizio postale. 
              2. La costituzione  della  parte  resistente  e'  fatta
          mediante deposito presso la  segreteria  della  commissione
          adita del proprio fascicolo contenente  le  controdeduzioni
          in tante copie  quante  sono  le  parti  in  giudizio  e  i
          documenti offerti in comunicazione. 
              3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone  le
          sue difese  prendendo  posizione  sui  motivi  dedotti  dal
          ricorrente e  indica  le  prove  di  cui  intende  valersi,
          proponendo altresi' le eccezioni processuali  e  di  merito
          che non siano rilevabili d'  ufficio  e  instando,  se  del
          caso, per la chiamata di terzi in causa". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   39   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 39. (Sospensione del processo) 
              1. Il processo e' sospeso quando e' presentata  querela
          di falso o deve essere  decisa  in  via  pregiudiziale  una
          questione sullo stato o la capacita' delle  persone,  salvo
          che si tratti della capacita' di stare in giudizio 
              1-bis. La commissione tributaria dispone la sospensione
          del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o  altra
          commissione  tributaria  deve  risolvere  una  controversia
          dalla cui definizione dipende la decisione della causa. 
              1-ter. Il processo tributario e' altresi'  sospeso,  su
          richiesta  conforme  delle  parti,  nel  caso  in  cui  sia
          iniziata  una   procedura   amichevole   ai   sensi   delle
          Convenzioni   internazionali   per   evitare   le    doppie
          imposizioni stipulate dall'Italia ovvero nel  caso  in  cui
          sia  iniziata  una  procedura  amichevole  ai  sensi  della
          Convenzione   relativa   all'eliminazione   delle    doppie
          imposizioni in caso di rettifica  degli  utili  di  imprese
          associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990.". 
              Il testo vigente dell'articolo 44, comma 2, del decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 44. (Estinzione  del  processo  per  rinuncia  al
          ricorso) 
              (Omissis). 
              2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le  spese
          alle  altre  parti  salvo  diverso  accordo  fra  loro.  La
          liquidazione e' fatta dal presidente della sezione o  dalla
          commissione con ordinanza non impugnabile. 
              (Omissis).". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   46   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 46. (Estinzione del giudizio per cessazione della
          materia del contendere) 
              1. Il giudizio si estingue, in tutto o  in  parte,  nei
          casi di  definizione  delle  pendenze  tributarie  previsti
          dalla legge e  in  ogni  altro  caso  di  cessazione  della
          materia del contendere. 
              2.  La  cessazione  della  materia  del  contendere  e'
          dichiarata con decreto del presidente o con sentenza  della
          commissione. Il provvedimento presidenziale e'  reclamabile
          a norma dell'art. 28. 
              3. Nei casi di definizione  delle  pendenze  tributarie
          previsti dalla legge le spese del giudizio estinto  restano
          a carico della parte che le ha anticipate.". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   47   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 47. (Sospensione dell' atto impugnato) 
              1.  Il  ricorrente,   se   dall'atto   impugnato   puo'
          derivargli un danno grave ed  irreparabile,  puo'  chiedere
          alla  commissione  provinciale  competente  la  sospensione
          dell' esecuzione dell' atto  stesso  con  istanza  motivata
          proposta nel ricorso o con atto  separato  notificata  alle
          altre parti e depositato in  segreteria  sempre  che  siano
          osservate le disposizioni di cui all' art. 22. 
              2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della
          istanza di sospensione per la  prima  camera  di  consiglio
          utile disponendo che ne sia data comunicazione  alle  parti
          almeno dieci giorni liberi prima. 
              3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa
          delibazione del merito, puo' disporre con decreto  motivato
          la  provvisoria  sospensione  dell'esecuzione   fino   alla
          pronuncia del collegio. 
              4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio
          e delibato il merito, provvede con ordinanza  motivata  non
          impugnabile.  Il  dispositivo  dell'ordinanza  deve  essere
          immediatamente comunicato alle parti in udienza. 
              5.  La  sospensione  puo'  anche  essere   parziale   e
          subordinata  alla  prestazione  della   garanzia   di   cui
          all'articolo 69, comma 2. 
              5-bis.  L'istanza  di  sospensione  e'   decisa   entro
          centottanta  giorni  dalla  data  di  presentazione   della
          stessa. 
              6. Nei  casi  di  sospensione  dell'atto  impugnato  la
          trattazione della  controversia  deve  essere  fissata  non
          oltre novanta giorni dalla pronuncia . 
              7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data  di
          pubblicazione della sentenza di primo grado. 
              8.  In  caso  di   mutamento   delle   circostanze   la
          commissione su istanza motivata di parte  puo'  revocare  o
          modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza,
          osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi  1,
          2 e 4. 
              8-bis. Durante il periodo di sospensione  cautelare  si
          applicano  gli  interessi  al   tasso   previsto   per   la
          sospensione amministrativa.". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   49   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 49. (Disposizioni generali applicabili) 
              1. Alle impugnazioni delle sentenze  delle  commissioni
          tributarie si applicano le  disposizioni  del  titolo  III,
          capo I, del libro II  del  c.p.c.,  e  fatto  salvo  quanto
          disposto nel presente decreto.". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   62   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 62. (Norme applicabili) 
              1. Avverso la  sentenza  della  commissione  tributaria
          regionale puo' essere proposto ricorso per cassazione per i
          motivi di cui ai numeri da 1 a  5  dell'  art.  360,  primo
          comma , del c.p.c.. 
              2.  Al  ricorso   per   cassazione   ed   al   relativo
          procedimento si applicano le norme dettate  dal  c.p.c.  in
          quanto compatibili con quelle del presente decreto. 
              2-bis.  Sull'accordo  delle  parti  la  sentenza  della
          commissione tributaria provinciale  puo'  essere  impugnata
          con ricorso per cassazione a  norma  dell'art.  360,  primo
          comma, n. 3, del codice di procedura civile". 
              Il testo vigente dell'articolo  63,  primo  comma,  del
          decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   546,   come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 63. (Giudizio di rinvio) 
              1. Quando la Corte di cassazione rinvia la  causa  alla
          commissione   tributaria   provinciale   o   regionale   la
          riassunzione deve essere fatta nei confronti  di  tutte  le
          parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi
          dalla   pubblicazione   della    sentenza    nelle    forme
          rispettivamente previste  per  i  giudizi  di  primo  e  di
          secondo grado in quanto applicabili. 
              (Omissis).". 
              Il testo vigente dell'articolo  64,  primo  comma,  del
          decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   546,   come
          modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente: 
              "Art. 64. (Sentenze revocabili e motivi di revocazione) 
              1. Le sentenze pronunciate  in  grado  d'appello  o  in
          unico grado dalle  commissioni  tributarie  possono  essere
          impugnate  ai  sensi  dell'articolo  395  del   codice   di
          procedura civile. 
              (Omissis).". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   65   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 65. (Proposizione della impugnazione) 
              1.  Competente  per  la  revocazione   e'   la   stessa
          commissione  tributaria  che  ha  pronunciato  la  sentenza
          impugnata. 
              2. A pena di inammissibilita' il ricorso deve contenere
          gli  elementi  previsti  dall'  art.  53,  comma  1,  e  la
          specifica indicazione del motivo  di  revocazione  e  della
          prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell' art. 395
          del c.p.c.  nonche'  del  giorno  della  scoperta  o  della
          falsita' dichiarata o del recupero del documento. La  prova
          della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del
          giudice deve essere data  mediante  la  sua  produzione  in
          copia autentica. 
              3. Il ricorso per revocazione e' proposto e  depositato
          a norma dell'art. 53, comma 2. 
              3-bis. Le parti possono proporre istanze  cautelari  ai
          sensi delle disposizioni di cui all'articolo 52, in  quanto
          compatibili". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   68   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art.  68.  (Pagamento  del  tributo  in  pendenza  del
          processo) 
              1. Anche in deroga  a  quanto  previsto  nelle  singole
          leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione
          frazionata del tributo oggetto  di  giudizio  davanti  alle
          commissioni, il tributo, con i relativi interessi  previsti
          dalle leggi fiscali, deve essere pagato: 
              a) per i due terzi, dopo la sentenza della  commissione
          tributaria provinciale che respinge il ricorso; 
              - b) per l'ammontare risultante  dalla  sentenza  della
          commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre  i
          due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; 
              c) per il residuo ammontare determinato nella  sentenza
          della commissione tributaria regionale. 
              c-bis.  per  l'ammontare  dovuto  nella  pendenza   del
          giudizio di primo grado dopo la  sentenza  della  Corte  di
          Cassazione  di  annullamento  con  rinvio  e  per  l'intero
          importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione. 
              Per le ipotesi indicate nelle  precedenti  lettere  gli
          importi da versare vanno in ogni caso diminuiti  di  quanto
          gia' corrisposto. 
              2. Se il ricorso viene accolto, il tributo  corrisposto
          in eccedenza rispetto  a  quanto  statuito  dalla  sentenza
          della commissione tributaria provinciale,  con  i  relativi
          interessi  previsti  dalle  leggi  fiscali,   deve   essere
          rimborsato   d'ufficio   entro   novanta    giorni    dalla
          notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione
          del rimborso il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza
          a  norma  dell'articolo  70  alla  commissione   tributaria
          provinciale ovvero, se il giudizio e'  pendente  nei  gradi
          successivi, alla commissione tributaria regionale. 
              3. Le imposte  suppletive  debbono  essere  corrisposte
          dopo l' ultima sentenza non impugnata  o  impugnabile  solo
          con ricorso in cassazione. 
              3-bis. Il pagamento, in  pendenza  di  processo,  delle
          risorse  proprie  tradizionali  di  cui   all'articolo   2,
          paragrafo  1,  lettera  a),  della  decisione  2007/436/CE,
          Euratom del Consiglio, del 7 giugno  2007,  e  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto   riscossa   all'importazione   resta
          disciplinato  dal  regolamento   (CEE)   n.   2913/92   del
          Consiglio,  del  12  ottobre  1992,  come   riformato   dal
          regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle  altre  disposizioni
          dell'Unione europea in materia. ". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   70   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 70. (Giudizio di ottemperanza) 
              1. La  parte  che  vi  ha  interesse,  puo'  richiedere
          l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della
          commissione  tributaria  passata  in   giudicato   mediante
          ricorso da depositare in doppio originale  alla  segreteria
          della  commissione  tributaria  provinciale,   qualora   la
          sentenza  passata  in   giudicato   sia   stata   da   essa
          pronunciata, e in ogni altro  caso  alla  segreteria  della
          commissione tributaria regionale. 
              2. Il ricorso e' proponibile solo dopo la scadenza  del
          termine  entro  il  quale   e'   prescritto   dalla   legge
          l'adempimento a carico  dell'ente  impositore,  dell'agente
          della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di  cui
          all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, degli  obblighi  derivanti  dalla  sentenza  o,  in
          mancanza di tale termine, dopo  trenta  giorni  dalla  loro
          messa in mora a mezzo di ufficiale  giudiziario  e  fino  a
          quando l'obbligo non sia estinto. 
              3.  Il  ricorso   indirizzato   al   presidente   della
          commissione deve  contenere  la  sommaria  esposizione  dei
          fatti che ne giustificano la proposizione  con  la  precisa
          indicazione, a pena  di  inammissibilita',  della  sentenza
          passata in giudicato di cui si chiede  l'ottemperanza,  che
          deve essere prodotta in copia unitamente all'  originale  o
          copia autentica dell' atto di messa in  mora  notificato  a
          norma del comma precedente, se necessario. 
              4. Uno dei due originali del ricorso  e'  comunicato  a
          cura della segreteria della commissione ai soggetti di  cui
          al comma 2 obbligati a provvedere. 
              5. Entro venti  giorni  dalla  comunicazione  l'ufficio
          puo' trasmettere le proprie osservazioni  alla  commissione
          tributaria, allegando  la  documentazione  dell'  eventuale
          adempimento. 
              6. Il presidente della commissione tributaria,  scaduto
          il termine di cui al comma precedente, assegna  il  ricorso
          alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il  presidente
          della sezione  fissa  il  giorno  per  la  trattazione  del
          ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal
          deposito del ricorso e ne  viene  data  comunicazione  alle
          parti  almeno  dieci  giorni  liberi  prima  a  cura  della
          segreteria. 
              7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio  ed
          acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza
          i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in  luogo
          dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme  amministrative
          per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli  obblighi
          risultanti espressamente dal dispositivo della  sentenza  e
          tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo
          ritiene opportuno, puo' delegare un  proprio  componente  o
          nominare un commissario al quale fissa un  termine  congruo
          per i necessari  provvedimenti  attuativi  e  determina  il
          compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo
          VII  del  Capo  IV  del  Testo  unico  delle   disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   spese   di
          giustizia  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
              8. Il collegio, eseguiti  i  provvedimenti  di  cui  al
          comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti
          dal  componente  delegato  o  dal   commissario   nominato,
          dichiara chiuso il procedimento con ordinanza. 
              9. Tutti i provvedimenti di cui  al  presente  articolo
          sono immediatamente esecutivi. 
              10. Contro la sentenza di cui al  comma  7  e'  ammesso
          soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme
          sul procedimento. 
              10-bis. Per il pagamento di somme dell'importo  fino  a
          ventimila euro e comunque per il pagamento delle  spese  di
          giudizio,  il  ricorso  e'  deciso  dalla  Commissione   in
          composizione monocratica.". 
                               Art. 10 
 
 
                       Norme di coordinamento 
 
  1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600,  i  commi  terzo,  quarto  e  quinto  sono
sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle  finanze
puo' autorizzare all'esercizio dell'assistenza tecnica  davanti  alle
commissioni tributarie, se cessati  dall'impiego  dopo  almeno  venti
anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati  a
svolgere attivita' connesse ai tributi, gli impiegati delle  carriere
dirigenziale, direttiva e di concetto degli  enti  impositori  e  del
Ministero nonche' gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza.
L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa  in  ogni  tempo  con
provvedimento  motivato.  Le  attivita'  connesse  ai  tributi   sono
individuate con il decreto di  cui  all'articolo  12,  comma  4,  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
  Ai soggetti di cui al terzo comma, ancorche' iscritti  in  un  albo
professionale, e' vietato di esercitare funzioni di assistenza  e  di
rappresentanza presso gli enti impositori e  davanti  le  commissioni
tributarie per un periodo di due anni dalla data  di  cessazione  del
rapporto d'impiego. 
  L'esercizio  delle  funzioni  di  rappresentanza  e  assistenza  in
violazione  del  presente  articolo  e'  punito   con   la   sanzione
amministrativa da euro mille a euro cinquemila.». 
  2. All'articolo 14, comma 3-bis del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,  le  parole:  «comma  5»,  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2»; 
  3. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19: 
      1) nel comma 2, le parole: «dell'articolo 47»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 52»; 
      2) nel comma 3, le parole: «idonea garanzia anche  a  mezzo  di
fideiussione  bancaria  o  assicurativa.»,  sono   sostituite   dalle
seguenti: «la garanzia di cui all'articolo 69 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546.»; 
      3)  nel  comma  6,  le  parole:  «entro  novanta  giorni  dalla
comunicazione o notificazione della sentenza.» sono sostituite  dalle
seguenti:  «ai  sensi  dell'articolo  68,  comma   2,   del   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.»; 
    b) all'articolo 22: 
      1) nel comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il  seguente:
«Nel caso in cui la notificazione debba  effettuarsi  all'estero,  il
termine e' triplicato.»; 
      2) il comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Quando  la
convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del
provvedimento, il presidente provvede con  decreto  motivato  assunte
ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con  lo  stesso
decreto, la camera di consiglio entro  un  termine  non  superiore  a
trenta  giorni  assegnando  all'istante  un  termine  perentorio  non
superiore a quindici giorni per la notificazione del  ricorso  e  del
decreto. A tale udienza  la  commissione,  con  ordinanza,  conferma,
modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.»; 
      3) il comma 5 e' soppresso; 
      4) nel comma 6, le parole: «idonea garanzia mediante cauzione o
fideiussione  bancaria  o  assicurativa.»,  sono   sostituite   dalle
seguenti: «la garanzia di cui all'articolo 69, comma 2,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.»; 
      5) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.  I  provvedimenti
cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia: 
        a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni  dalla
comunicazione; 
        b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro  adozione,
non  viene  notificato  atto  impositivo,  di  contestazione   o   di
irrogazione; in tal caso, il presidente della commissione su  istanza
di parte  e  sentito  l'ufficio  o  l'ente  richiedente,  dispone  la
cancellazione dell'ipoteca; 
        c) a seguito della sentenza, anche non passata in  giudicato,
che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera  b).  La
sentenza costituisce titolo per  la  cancellazione  dell'ipoteca.  In
caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha
pronunciato   la   sentenza   riduce   proporzionalmente    l'entita'
dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza e' pronunciata  dalla
Corte di cassazione, provvede il giudice la  cui  sentenza  e'  stata
impugnata con ricorso per cassazione.». 
          Note all'art. 10: 
              Il testo  vigente  dell'articolo  63  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art.   63.   (Rappresentanza    e    assistenza    dei
          contribuenti) 
              Presso gli uffici finanziari il contribuente puo' farsi
          rappresentare da un procuratore generale o speciale,  salvo
          quanto stabilito nel quarto comma. 
              La procura speciale deve essere conferita per  iscritto
          con firma autenticata. L'autenticazione non  e'  necessaria
          quando la procura e' conferita al coniuge  o  a  parenti  e
          affini entro il quarto  grado  o  a  propri  dipendenti  da
          persone  giuridiche.  Quando  la  procura  e'  conferita  a
          persone  iscritte  in  albi  professionali  o   nell'elenco
          previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti alla data del
          30 settembre 1993 nei ruoli dei periti  ed  esperti  tenuti
          dalle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura per la subcategoria  tributi,  in  possesso  di
          diploma  di  laurea  in  giurisprudenza  o  in  economia  e
          commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria  ovvero
          ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere  e),
          f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545
          e' data facolta' agli stessi rappresentanti di  autenticare
          la sottoscrizione. Quando la procura e'  rilasciata  ad  un
          funzionario di un centro di assistenza  fiscale  o  di  una
          societa' di servizi di cui all'articolo 11 del  regolamento
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  31  maggio
          1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile
          dell'assistenza fiscale del predetto centro  o  dal  legale
          rappresentante della predetta societa' di servizi. 
              Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   puo'
          autorizzare all'esercizio dell'assistenza  tecnica  davanti
          alle commissioni tributarie, se cessati  dall'impiego  dopo
          almeno venti anni di effettivo servizio di cui  almeno  gli
          ultimi dieci prestati  a  svolgere  attivita'  connesse  ai
          tributi,  gli  impiegati   delle   carriere   dirigenziale,
          direttiva  e  di  concetto  degli  enti  impositori  e  del
          Ministero nonche' gli ufficiali e ispettori  della  guardia
          di finanza. L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa
          in ogni tempo  con  provvedimento  motivato.  Le  attivita'
          connesse ai tributi sono individuate con il decreto di  cui
          all'articolo  12,  comma  4,  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546. 
              Ai soggetti di cui al terzo comma,  ancorche'  iscritti
          in un albo professionale, e' vietato di esercitare funzioni
          di  assistenza  e  di  rappresentanza   presso   gli   enti
          impositori e  davanti  le  commissioni  tributarie  per  un
          periodo di due anni dalla data di cessazione  del  rapporto
          d'impiego. 
              L'esercizio  delle   funzioni   di   rappresentanza   e
          assistenza in violazione del presente  articolo  e'  punito
          con  la  sanzione  amministrativa  da  euro  mille  a  euro
          cinquemila". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   19   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente 
              "Art. 19. (Esecuzione delle sanzioni) 
              1. In caso  di  ricorso  alle  commissioni  tributarie,
          anche  nei  casi  in  cui  non  e'   prevista   riscossione
          frazionata   si   applicano   le    disposizioni    dettate
          dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546, recante  disposizioni  sul  processo
          tributario. 
              2. La commissione tributaria regionale puo'  sospendere
          l'esecuzione  applicando,   in   quanto   compatibili,   le
          previsioni dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546. 
              3.  La  sospensione  deve  essere  concessa  se   viene
          prestata la garanzia di cui  all'articolo  69  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
              4.  Quando  non   sussiste   la   giurisdizione   delle
          commissioni   tributarie;   la   sanzione    e'    riscossa
          provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale  e'
          proposto ricorso amministrativo,  nei  limiti  della  meta'
          dell'ammontare da questo stabilito. L'autorita' giudiziaria
          ordinaria successivamente adita,  se  dall'esecuzione  puo'
          derivare un danno grave ed irreparabile, puo'  disporre  la
          sospensione  e  deve  disporla  se  viene  offerta   idonea
          garanzia. 
              5. Se  l'azione  viene  iniziata  avanti  all'autorita'
          giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo  la
          decisione   dell'organo   amministrativo,    la    sanzione
          pecuniaria e' riscossa per intero  o  per  il  suo  residuo
          ammontare  dopo  la  sentenza   di   primo   grado,   salva
          l'eventuale  sospensione  disposta  dal  giudice  d'appello
          secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4. 
              6. Se in esito alla sentenza  di  primo  o  di  secondo
          grado  la  somma  corrisposta  eccede  quella  che  risulta
          dovuta, l'ufficio deve  provvedere  al  rimborso  ai  sensi
          dell'articolo 68,  comma  2,  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546. 
              7. Le  sanzioni  accessorie  sono  eseguite  quando  il
          provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo.". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   22   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 22. (Ipoteca e sequestro conservativo) 
              1. In base all'atto di contestazione, al  provvedimento
          di irrogazione della sanzione  o  al  processo  verbale  di
          constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o  l'ente,
          quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio
          credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente
          della commissione tributaria  provinciale  l'iscrizione  di
          ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti  obbligati
          in solido  e  l'autorizzazione  a  procedere,  a  mezzo  di
          ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo  dei  loro
          beni,  compresa  l'azienda.  A  tal  fine  l'Agenzia  delle
          entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32,
          primo comma, numero 7), del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni. 
              2.  Le  istanze  di  cui  al  comma  1  devono   essere
          notificate, anche tramite il servizio postale,  alle  parti
          interessate, le quali possono,  entro  venti  giorni  dalla
          notifica, depositare memorie e documenti difensivi. 
              3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2,
          fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la  prima
          camera di consiglio  utile,  disponendo  che  ne  sia  data
          comunicazione alle parti  almeno  dieci  giorni  prima.  La
          commissione  decide  con  sentenza.  Nel  caso  in  cui  la
          notificazione debba effettuarsi all'estero, il  termine  e'
          triplicato. 
              4. Quando la convocazione  della  controparte  potrebbe
          pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il  presidente
          provvede con decreto motivato assunte ove occorra  sommarie
          informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto,  la
          camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta
          giorni assegnando all'istante  un  termine  perentorio  non
          superiore  a  quindici  giorni  per  la  notificazione  del
          ricorso e del decreto. A tale udienza la  commissione,  con
          ordinanza, conferma,  modifica  o  revoca  i  provvedimenti
          emanati con decreto. 
              5. (Soppresso). 
              6. Le parti interessate possono prestare, in  corso  di
          giudizio, la garanzia di cui all'articolo 69, comma 2,  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In  tal  caso
          l'organo dinanzi al quale e' in corso il procedimento  puo'
          non  adottare  ovvero   adottare   solo   parzialmente   il
          provvedimento richiesto. 
              7. I provvedimenti cautelari pronunciati ai  sensi  del
          comma 1 perdono efficacia: 
              a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta  giorni
          dalla comunicazione; 
              b) se, nel termine  di  centoventi  giorni  dalla  loro
          adozione,  non  viene   notificato   atto   impositivo   di
          contestazione o di irrogazione; in tal caso, il  presidente
          della commissione su istanza di parte e sentito l'ufficio o
          l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca; 
              c) a seguito  della  sentenza,  anche  non  passata  in
          giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di  cui
          alla lettera b). La  sentenza  costituisce  titolo  per  la
          cancellazione  dell'ipoteca.  In   caso   di   accoglimento
          parziale,  su  istanza  di  parte,  il   giudice   che   ha
          pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente  l'entita'
          dell'iscrizione  o  del  sequestro;  se  la   sentenza   e'
          pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il  giudice
          la  cui  sentenza  e'  stata  impugnata  con  ricorso   per
          cassazione.". 
                               Art. 11 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 
 
  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:  «1.  A
ciascuna delle commissioni  tributarie  provinciali  e  regionali  e'
preposto  un  presidente  che  presiede  anche  la   prima   sezione.
L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio
effettivo delle funzioni ed e' rinnovabile per una sola volta  e  per
un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria  dell'attivita'  svolta  nel
primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio  di  presidenza
della giustizia tributaria  stabilisce  con  proprio  regolamento  il
procedimento e le modalita' di tale valutazione, garantendo la previa
interlocuzione con  l'interessato.  Il  Presidente  non  puo'  essere
nominato tra soggetti che raggiungeranno l'eta' pensionabile entro  i
quattro anni successivi alla nomina. 
  1-bis. A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio  di
presidenza  della   giustizia   tributaria   e   comunque   all'esito
dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al  comma  1,  il
giudice tributario e' riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento
all'esercizio  di  funzioni  analoghe  o  diverse   all'incarico   di
presidente di sezione nella commissione tributaria a cui era preposto
ovvero in quella di precedente provenienza.»; 
    b) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Con
provvedimento del Consiglio di Presidenza della giustizia  tributaria
sono  istituite  sezioni  specializzate  in  relazione  a   questioni
controverse individuate con il provvedimento stesso. 
  1-bis. I  presidenti  delle  commissioni  tributarie  assegnano  il
ricorso ad una delle sezioni tenendo  conto,  preliminarmente,  della
specializzazione di cui al comma 1  e  applicando  successivamente  i
criteri cronologici e casuali.»; 
      c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera e) e'  inserita  la
seguente: «e-bis) essere muniti di laurea magistrale  o  quadriennale
in materie giuridiche o economico-aziendalistiche;»; 
      d) all'articolo 8, comma 1: 
        1) nella lettera h), dopo la parola: «partiti» aggiungere  le
seguenti: «o movimenti»; 
        2) nella lettera i), le  parole:  «esercitano  la  consulenza
tributaria,»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «direttamente   o
attraverso forme associative, esercitano  l'attivita'  di  consulenza
tributaria,»; 
      e) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «I componenti delle
commissioni tributarie» sono inserite le seguenti:  «immessi  per  la
prima volta nel ruolo unico di cui all'articolo 4,  comma  40,  della
legge 12 novembre 2011, n. 183,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «In  ogni  altro  caso  alla  nomina  dei   componenti   di
commissione  tributaria  si  provvede  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze.»; 
      f) all'articolo  11  e'  aggiunto  infine  il  seguente  comma:
«5-bis. Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro dell'economia
e  delle  finanze  puo'  disporre,  su  richiesta  del  Consiglio  di
presidenza    della     Giustizia     Tributaria,     l'anticipazione
nell'assunzione delle funzioni.»; 
      g) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 15 (Vigilanza e sanzioni disciplinari). - 1. Il presidente di
ciascuna commissione tributaria esercita  la  vigilanza  sugli  altri
componenti e sulla qualita' e l'efficienza dei servizi di  segreteria
della propria commissione, al fine di  segnalarne  le  risultanze  al
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per i provvedimenti di competenza. Il presidente di  ciascuna
commissione  tributaria  regionale  esercita   la   vigilanza   sulla
attivita' giurisdizionale delle  commissioni  tributarie  provinciali
aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti. 
  2. I componenti delle commissioni tributarie, per comportamenti non
conformi a doveri o alla dignita' del proprio ufficio, sono  soggetti
alle sanzioni individuate nei commi da 3 a 7. 
  3. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni. 
  4. Si applica la sanzione non inferiore alla censura, per: 
    a) i comportamenti che, violando i doveri  di  cui  al  comma  2,
arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; 
    b) la consapevole inosservanza  dell'obbligo  di  astensione  nei
casi previsti dalla legge; 
    c) i comportamenti che, a causa dei rapporti  comunque  esistenti
con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di  avvenute
interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita'; 
    d)  i  comportamenti  abitualmente  o  gravemente  scorretti  nei
confronti delle parti,  dei  loro  difensori,  o  di  chiunque  abbia
rapporti con il giudice  nell'ambito  della  Commissione  tributaria,
ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori; 
    e) l'ingiustificata interferenza  nell'attivita'  giudiziaria  di
altro giudice; 
    f)  l'omessa  comunicazione  al  Presidente   della   Commissione
tributaria  da  parte  del  giudice   destinatario   delle   avvenute
interferenze; 
    g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; 
    h) la scarsa laboriosita', se abituale; 
    i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; 
    l)  l'uso  della  qualita'  di  giudice  tributario  al  fine  di
conseguire vantaggi ingiusti; 
    m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari  o
delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti. 
  5. Si applica la sanzione  non  inferiore  alla  sospensione  dalle
funzioni per un periodo da un mese a due anni, per: 
    a) il  reiterato  o  grave  ritardo  nel  compimento  degli  atti
relativi all'esercizio delle funzioni; 
    b) i comportamenti che, violando i doveri  di  cui  al  comma  2,
arrecano grave e ingiusto danno o  indebito  vantaggio  a  una  delle
parti; 
    c)  l'uso  della  qualita'  di  giudice  tributario  al  fine  di
conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave; 
    d) il frequentare persona  che  consti  essere  stata  dichiarata
delinquente abituale, professionale o  per  tendenza  o  aver  subito
condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore
a tre anni o essere sottoposta ad una misura  di  prevenzione,  salvo
che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti
consapevoli di affari con una di tali persone. 
  6. Si applica la sanzione dell'incapacita' a esercitare un incarico
direttivo  per  l'interferenza,  nell'attivita'  di   altro   giudice
tributario,  da  parte  del  presidente  della  commissione  o  della
sezione, se ripetuta o grave. 
  7. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi  di  recidiva  in
trasgressioni di cui ai commi 5 e 6.»; 
    h) all'articolo 21: 
      1) nel comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:
«Le elezioni del Consiglio di presidenza della  giustizia  tributaria
hanno  luogo  entro  quattro  mesi  dallo  scadere   del   precedente
Consiglio. Esse sono indette con  provvedimento  del  Presidente  del
Consiglio di presidenza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana almeno quarantacinque  giorni  prima  della  data
stabilita per le elezioni.»; 
      2) i commi 2 e 2-bis  sono  sostituiti  dai  seguenti:  «2.  Il
Presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria  delibera,
l'ufficio centrale  elettorale,  che  si  insedia  presso  lo  stesso
Consiglio di  presidenza,  ed  e'  costituito  da  un  presidente  di
Commissione tributaria, che lo presiede, e da due giudici  tributari.
Con la  stessa  delibera  sono  nominati,  altresi',  i  tre  giudici
supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso  di  loro
assenza o impedimento. 
  2-bis. Le candidature devono essere presentate all'ufficio centrale
elettorale, a mezzo plico  raccomandato,  almeno  venticinque  giorni
prima delle elezioni mediante compilazione della apposita  scheda  di
presentazione. Ciascun candidato e' presentato da non meno di venti e
da non oltre trenta giudici  tributari.  Le  firme  di  presentazione
possono  essere  apposte  e  depositate  anche  su  piu'  schede   di
presentazione, se i candidati raccolgono firme  di  presentazione  in
Commissioni diverse da quella di appartenenza. 
  2-ter. Nessuno puo' presentare piu' di  un  candidato  ne'  essere,
contemporaneamente,  candidato   e   presentatore   di   se   stesso.
L'inosservanza delle disposizioni del  presente  comma  determina  la
nullita'  di  ogni  firma  di  presentazione  proposta  dal  medesimo
soggetto. 
  2-quater. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine  di
cui al  comma  3,  l'ufficio  elettorale  centrale  accerta  che  nei
confronti del candidato non sussistono le cause di ineleggibilita' di
cui  all'articolo  20.  Lo  stesso  Ufficio  verifica,  altresi',  il
rispetto delle disposizioni di cui ai  commi  3  e  4,  esclude,  con
provvedimento motivato, le candidature non presentate dal  prescritto
numero di presentatori ovvero quelle dei  candidati  ineleggibili,  e
trasmette immediatamente  le  candidature  ammesse  al  Consiglio  di
presidenza della giustizia  tributaria.  L'elenco  dei  candidati  e'
pubblicato sul sito istituzionale  del  Consiglio  ed  inviato  dallo
stesso per posta elettronica a tutti i componenti  delle  Commissioni
tributarie. Detto elenco e' altresi' affisso, a cura  dei  Presidenti
di commissione, presso ciascuna Commissione tributaria. 
  2-quinquies. Le operazioni elettorali si svolgono  presso  le  sedi
delle  commissioni  tributarie  provinciali  e  regionali  e   presso
ciascuna di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale locale, che
assicura  l'espletamento  delle  operazioni  di  voto,  composto  dal
presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e
da due giudici tributari, nominati dal  presidente  delle  rispettive
commissioni almeno venti giorni  prima  della  data  fissata  per  le
elezioni. Sono nominati altresi' tre supplenti, i quali sostituiscono
i componenti effettivi in caso di loro  assenza  o  impedimento.  Non
possono far parte  degli  Uffici  elettorali  giudici  tributari  che
abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento. 
  2-sexies. Gli uffici elettorali locali presiedono  alle  operazioni
di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di
tutte le schede elettorali, previa apertura delle  urne  e  conteggio
delle schede, determinando il totale dei  voti  validi  e  il  totale
delle preferenze per ciascun candidato. Le  operazioni  di  scrutinio
hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e  di  esse,  come
pure delle contestazioni decise ai sensi dell'articolo 22,  comma  4,
si da' atto nel processo verbale. 
  2-septies.  Con  regolamento  del  Consiglio  di  Presidenza   sono
stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.»; 
    i) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 22 (Votazioni). - 1. Ciascun elettore puo' esprimere il  voto
per  non  piu'  di   sei   candidati.   Le   schede   devono   essere
preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio  elettorale
ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore. 
  2. Il voto, personale, diretto e segreto, viene espresso presso  la
sede della commissione presso  la  quale  e'  espletata  la  funzione
giurisdizionale. 
  3. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di  voto
che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio  di  tutte
le schede elettorali, previa apertura delle urne  e  conteggio  delle
schede, determinando il totale dei voti  validi  e  il  totale  delle
preferenze per ciascun candidato. Le operazioni  di  scrutinio  hanno
inizio il giorno successivo a quello di voto e  di  esse,  come  pure
delle contestazioni decise ai sensi del comma 4, si  deve  dare  atto
nel processo verbale delle operazioni. 
  4.  L'ufficio  elettorale  regionale  decide  a  maggioranza  sulle
contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonche'  su  quelle
relative alla validita'  delle  schede,  dandone  atto  nel  processo
verbale delle operazioni. 
  5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale  di  scrutinio
e'  trasmesso  all'ufficio  elettorale  centrale  che  provvede  alla
proclamazione degli eletti.»; 
    l) all'articolo 23: 
      1) nel comma 1 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «I
nominativi degli eletti sono comunicati al  Consiglio  di  Presidenza
della giustizia  tributaria  e  al  Dipartimento  delle  finanze  del
Ministero dell'economia e delle finanze.»; 
      2) dopo il comma  3  sono  aggiunti  i  seguenti:  «3-bis.  Nei
quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del  Presidente
della Repubblica, di cui all'articolo 17, comma 1, il  Presidente  in
carica del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria convoca
per l'insediamento il Consiglio nella sua nuova composizione. 
  3-ter. Il Consiglio di Presidenza scade al termine del  quadriennio
e continua ad esercitare le proprie  funzioni  fino  all'insediamento
del nuovo Consiglio.»; 
    m) all'articolo 24, comma 1, la lettera h)  e'  sostituita  dalla
seguente: «h)  assicura  l'aggiornamento  professionale  dei  giudici
tributari  attraverso  l'organizzazione  di   corsi   di   formazione
permanente,  in  sede  centrale  e   decentrata   nell'ambito   degli
stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in  favore  dello
stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione  annuale,
comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro  il  mese
di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;»; 
    n) all'articolo 29, il comma 2, e' sostituito dal  seguente:  «2.
Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  presenta  entro  il  30
ottobre di ciascun anno una relazione al Parlamento sullo stato della
giustizia tributaria nell'anno  precedente  anche  sulla  base  degli
elementi predisposti dal Consiglio  di  presidenza,  con  particolare
riguardo alla durata dei  processi  e  all'efficacia  degli  istituti
deflattivi del contenzioso.». 
  2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria adotta  il
regolamento  di  cui  al  comma  1,  dell'articolo  2   del   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito  dal  comma  1,
lettera a), del presente  articolo  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
          Note all'art. 11: 
              Il testo vigente  dell'articolo  2,  primo  comma,  del
          decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   545,   come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 2. (La composizione delle commissioni tributarie) 
              1. A ciascuna delle commissioni tributarie  provinciali
          e regionali e' preposto un presidente che presiede anche la
          prima  sezione.  L'incarico  ha   durata   quadriennale   a
          decorrere dalla data di esercizio effettivo delle  funzioni
          ed e' rinnovabile per  una  sola  volta  e  per  un  uguale
          periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio
          di presidenza  della  giustizia  tributaria  dell'attivita'
          svolta nel primo  triennio  del  quadriennio  iniziale.  Il
          Consiglio  di   presidenza   della   giustizia   tributaria
          stabilisce con proprio regolamento  il  procedimento  e  le
          modalita'  di  tale  valutazione,  garantendo   la   previa
          interlocuzione con l'interessato. Il  Presidente  non  puo'
          essere nominato  tra  soggetti  che  raggiungeranno  l'eta'
          pensionabile entro i quattro anni successivi alla nomina. 
              1-bis. A seguito di valutazione negativa da  parte  del
          Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  tributaria   e
          comunque all'esito  dell'ottavo  anno  di  esercizio  delle
          funzioni di cui  al  comma  1,  il  giudice  tributario  e'
          riassegnato   a   sua   richiesta,    salvo    tramutamento
          all'esercizio di funzioni analoghe o  diverse  all'incarico
          di presidente di sezione nella commissione tributaria a cui
          era preposto ovvero in quella di precedente provenienza". 
              2. Il presidente della commissione, in caso di  assenza
          o  di  impedimento,  e'  sostituito  nelle   funzioni   non
          giurisdizionali dal  presidente  di  sezione  con  maggiore
          anzianita' nell'incarico subordinatamente d'eta'. 
              3. Il presidente  di  commissione  con  oltre  quindici
          sezioni puo' delegare sue attribuzioni non  giurisdizionali
          ad uno o piu' presidenti di sezione con i criteri di cui al
          comma 2. 
              4. A ciascuna sezione e' assegnato  un  presidente,  un
          vice-presidente e non meno di quattro giudici tributari. 
              5.  Ogni  collegio   giudicante   e'   presieduto   dal
          presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con
          numero invariabile di tre votanti. 
              6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per
          costituire il  collegio  giudicante,  il  presidente  della
          commissione designa i componenti di altre sezioni.". 
              Il  testo   vigente   dell'articolo   6   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come  modificato  dal
          presente decreto legislativo e' il seguente: 
              "Art. 6. (La formazione delle  sezioni  e  dei  collegi
          giudicanti) 
              1. Con provvedimento del Consiglio di Presidenza  della
          giustizia tributaria sono istituite  sezioni  specializzate
          in relazione a questioni  controverse  individuate  con  il
          provvedimento stesso. 
              1-bis.  I  presidenti  delle   commissioni   tributarie
          assegnano il ricorso ad una delle  sezioni  tenendo  conto,
          preliminarmente, della specializzazione di cui al comma 1 e
          applicando successivamente i criteri cronologici e casuali. 
              2. Il presidente di  ciascuna  sezione,  all'inizio  di
          ogni anno,  stabilisce  il  calendario  delle  udienze  ed,
          all'inizio di ogni trimestre, la composizione  dei  collegi
          giudicanti in base ai  criteri  di  massima  stabiliti  dal
          consiglio di presidenza. Ciascun collegio  giudicante  deve
          tenere udienza almeno una volta alla settimana. 
              3. Il  presidente  della  commissione  tributaria,  col
          decreto di cui al comma 1, indica una o piu' delle sezioni,
          che,  nel  periodo  di  sospensione  feriale  dei   termini
          processuali,   procedono   all'esame   delle   domande   di
          sospensione cautelare del provvedimento impugnato.". 
              Il testo vigente dell'articolo 7, comma 1, del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 7. (Requisiti generali) 
              1. I componenti delle commissioni tributarie debbono: 
              a) essere cittadini italiani; 
              b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; 
              c) non aver riportato condanne per delitti  comuni  non
          colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per  reati
          tributari  e  non  essere  stati  sottoposti  a  misure  di
          prevenzione o di sicurezza; 
              d) non  avere  superato,  alla  data  di  scadenza  del
          termine  stabilito   nel   bando   di   concorso   per   la
          presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni
          di eta'; 
              e) avere idoneita' fisica e psichica; 
              e-bis)   essere   muniti   di   laurea   magistrale   o
          quadriennale      in       materie       giuridiche       o
          economico-aziendalistiche;". 
              Il testo vigente dell'articolo 8, comma 1, del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come  modificato  dal
          presente decreto legislativo e' il seguente: 
              "Art. 8. (Incompatibilita') 
              1. Non  possono  essere  componenti  delle  commissioni
          tributarie, finche' permangono in attivita' di  servizio  o
          nell'esercizio  delle  rispettive  funzioni   o   attivita'
          professionali: 
              a) i membri del Parlamento nazionale e  del  Parlamento
          europeo; 
              b) i consiglieri  regionali,  provinciali,  comunali  e
          circoscrizionali e gli amministratori  di  altri  enti  che
          applicano tributi o hanno  partecipazione  al  gettito  dei
          tributi indicati nell'art. 2  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546, nonche' coloro che, come  dipendenti
          di detti enti  o  come  componenti  di  organi  collegiali,
          concorrono all'accertamento dei tributi stessi; 
              c) i dipendenti  dell'Amministrazione  finanziaria  che
          prestano servizio presso gli  uffici  delle  Agenzie  delle
          entrate, delle dogane e del territorio, di cui  al  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni; 
              d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza; 
              e) i soci, gli  amministratori  e  i  dipendenti  delle
          societa' concessionarie del servizio di  riscossione  delle
          imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e
          di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze; 
              f). 
              g) i prefetti; 
              h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi
          nei partiti o movimenti politici; 
              i) coloro che in qualsiasi  forma,  anche  se  in  modo
          saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o
          attraverso forme  associative,  esercitano  l'attivita'  di
          consulenza tributaria, detengono le scritture  contabili  e
          redigono  i   bilanci,   ovvero   svolgono   attivita'   di
          consulenza, assistenza o  di  rappresentanza,  a  qualsiasi
          titolo e anche nelle controversie di carattere  tributario,
          di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti,  di
          societa'  di  riscossione  dei  tributi  o  di  altri  enti
          impositori; 
              l) gli appartenenti alle Forze armate ed  i  funzionari
          civili dei Corpi di polizia; 
              (Omissis).". 
              Il testo vigente  dell'articolo  9,  primo  comma,  del
          decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   545,   come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              Art. 9. (Procedimenti di nomina  dei  componenti  delle
          commissioni tributarie) 
              1. I componenti delle  commissioni  tributarie  immessi
          per la prima volta nel ruolo unico di cui  all'articolo  4,
          comma 40, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
          nominati con decreto del  Presidente  della  Repubblica  su
          proposta del Ministro delle finanze,  previa  deliberazione
          del  consiglio   di   presidenza,   secondo   l'ordine   di
          collocazione negli elenchi previsti nel comma  2.  In  ogni
          altro  caso  alla  nomina  dei   componenti   dicommissione
          tributaria si provvede con decreto  dell'Economia  e  delle
          finanze. 
              (Omissis).". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   11   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 11. (Durata dell'incarico  e  assegnazione  degli
          incarichi per trasferimento) 
              (Omissis). 
              5. Per la copertura  dei  posti  rimasti  vacanti  dopo
          l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4,  si  applica
          il  procedimento  previsto  dall'articolo  9,  riservato  a
          coloro che aspirano, per la  prima  volta,  a  un  incarico
          nelle commissioni tributarie provinciali e regionali 
              5-bis Nei casi di necessita' di servizio,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze puo' disporre,  su  richiesta
          del Consiglio di  presidenza  della  Giustizia  Tributaria,
          l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   21   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 21. (Elezione del consiglio di presidenza) 
              1.  Le  elezioni  del  Consiglio  di  presidenza  della
          giustizia tributaria hanno luogo entro quattro  mesi  dallo
          scadere del precedente Consiglio.  Esse  sono  indette  con
          provvedimento del Presidente del Consiglio  di  presidenza,
          da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          Italiana almeno  quarantacinque  giorni  prima  della  data
          stabilita per le elezioni. Esse si svolgono  in  un  giorno
          festivo dalle ore 9 alle ore 21. 
              2. Il Presidente del Consiglio  di  presidenza  nomina,
          con propria delibera, l'ufficio centrale elettorale, che si
          insedia presso lo stesso Consiglio  di  presidenza,  ed  e'
          costituito da un presidente di Commissione tributaria,  che
          lo presiede, e da due  giudici  tributari.  Con  la  stessa
          delibera sono nominati, altresi', i tre giudici  supplenti,
          che sostituiscono i componenti effettivi in  caso  di  loro
          assenza o impedimento. 
              2-bis.  Le   candidature   devono   essere   presentate
          all'ufficio   centrale   elettorale,    a    mezzo    plico
          raccomandato,  almeno  venticinque   giorni   prima   delle
          elezioni mediante compilazione  della  apposita  scheda  di
          presentazione. Ciascun candidato e' presentato da non  meno
          di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le  firme
          di presentazione possono essere apposte e depositate  anche
          su piu' schede di presentazione, se i candidati  raccolgono
          firme di presentazione in Commissioni diverse da quella  di
          appartenenza. 
              2-ter. Nessuno puo' presentare piu' di un candidato ne'
          essere, contemporaneamente, candidato e presentatore di  se
          stesso.  L'inosservanza  delle  disposizioni  del  presente
          comma determina la nullita' di ogni firma di  presentazione
          proposta dal medesimo soggetto. 
              2-quater. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del
          termine di cui al comma 3,  l'ufficio  elettorale  centrale
          accerta che nei confronti del candidato non  sussistono  le
          cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 20. Lo  stesso
          Ufficio verifica, altresi', il rispetto delle  disposizioni
          di cui ai commi 3 e 4, esclude, con provvedimento motivato,
          le candidature non  presentate  dal  prescritto  numero  di
          presentatori ovvero quelle dei  candidati  ineleggibili,  e
          trasmette  immediatamente   le   candidature   ammesse   al
          Consiglio  di  presidenza   della   giustizia   tributaria.
          L'elenco dei candidati e' pubblicato sul sito istituzionale
          del Consiglio ed inviato dallo stesso per posta elettronica
          a tutti i componenti delle  Commissioni  tributarie.  Detto
          elenco e'  altresi'  affisso,  a  cura  dei  Presidenti  di
          commissione, presso ciascuna Commissione tributaria. 
              2-quinquies.  Le  operazioni  elettorali  si   svolgono
          presso le sedi delle commissioni tributarie  provinciali  e
          regionali e presso ciascuna di  queste  sedi  e'  istituito
          l'ufficio elettorale locale,  che  assicura  l'espletamento
          delle operazioni di voto,  composto  dal  presidente  della
          commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due
          giudici tributari, nominati dal presidente delle rispettive
          commissioni almeno venti giorni prima  della  data  fissata
          per le elezioni. Sono nominati altresi'  tre  supplenti,  i
          quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di  loro
          assenza o impedimento. Non possono far parte  degli  Uffici
          elettorali giudici tributari che abbiano riportato sanzioni
          disciplinari piu' gravi dell'ammonimento. 
              2-sexies. Gli uffici elettorali locali presiedono  alle
          operazioni di  voto  che  si  svolgono  presso  di  esse  e
          provvedono allo scrutinio di tutte  le  schede  elettorali,
          previa  apertura  delle  urne  e  conteggio  delle  schede,
          determinando il totale dei voti validi e  il  totale  delle
          preferenze  per  ciascun  candidato.   Le   operazioni   di
          scrutinio hanno inizio il giorno  successivo  a  quello  di
          voto e di esse, come pure  delle  contestazioni  decise  ai
          sensi dell'articolo 22, comma 4, si da' atto  nel  processo
          verbale. 
              2-septies. Con regolamento del Consiglio di  Presidenza
          sono stabilite le disposizioni di attuazione  del  presente
          articolo.". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   23   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 23. (Proclamazione degli eletti. Reclami) 
              1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro
          che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno
          riportato il maggior numero di voti. A parita' di  voti  e'
          eletto il piu' anziano di eta'. I nominativi  degli  eletti
          sono comunicati al Consiglio di Presidenza della  giustizia
          tributaria e al Dipartimento delle  finanze  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              2.  I  reclami  relativi  alla  eleggibilita'  e   alle
          operazioni elettorali  sono  indirizzati  al  consiglio  di
          presidenza e debbono pervenire alla segreteria dello stesso
          entro il quindicesimo giorno successivo alla  proclamazione
          dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. 
              3. Il consiglio di presidenza decide sui reclami  nella
          sua prima adunanza. 
              3-bis. Nei quindici  giorni  successivi  all'emanazione
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  di   cui
          all'articolo 17, comma  1,  il  Presidente  in  carica  del
          Consiglio di presidenza della giustizia tributaria  convoca
          per   l'insediamento   il   Consiglio   nella   sua   nuova
          composizione. 
              3-ter. Il Consiglio di Presidenza scade al termine  del
          quadriennio e continua ad esercitare  le  proprie  funzioni
          fino all'insediamento del nuovo Consiglio". 
              Il testo vigente dell'articolo 24, comma 1, lettera  h,
          del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  545,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 24. (Attribuzioni) 
              1. Il consiglio di presidenza: 
              a)  verifica  i  titoli  di   ammissione   dei   propri
          componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni; 
              b)  disciplina  con  regolamento  interno  il   proprio
          funzionamento; 
              c) delibera sulle nomine e su ogni altro  provvedimento
          riguardante i componenti delle commissioni tributarie; 
              d) formula  al  Ministro  delle  finanze  proposte  per
          l'adeguamento e  l'ammodernamento  delle  strutture  e  dei
          servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie; 
              e) predispone elementi per la redazione della relazione
          del Ministro delle finanze di cui  all'art.  29,  comma  2,
          anche  in  ordine  alla   produttivita'   comparata   delle
          commissioni; 
              f) stabilisce i criteri di massima  per  la  formazione
          delle sezioni e dei collegi giudicanti; 
              g) stabilisce i criteri di massima per la  ripartizione
          dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise
          in sezioni; 
              h) assicura l'aggiornamento professionale  dei  giudici
          tributari   attraverso   l'organizzazione   di   corsi   di
          formazione  permanente,  in  sede  centrale  e   decentrata
          nell'ambito degli stanziamenti annuali  dell'apposita  voce
          di bilancio in favore dello stesso Consiglio e  sulla  base
          di  un  programma  di  formazione  annuale,  comunicato  al
          Ministero dell'economia e delle finanze entro  il  mese  di
          ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi; 
              i) esprime parere sugli  schemi  di  regolamento  e  di
          convenzioni previsti dal presente decreto  o  che  comunque
          riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie; 
              l) esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni
          tributarie dei fondi stanziati nel bilancio  del  Ministero
          delle finanze per le spese di loro funzionamento; 
              m) esprime parere sul decreto di cui  all'articolo  13,
          comma 1; 
              m-bis) dispone, in caso di  necessita',  l'applicazione
          di componenti presso altra commissione tributaria o sezione
          staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per  la
          durata massima di un anno; 
              n) delibera su ogni altra materia  ad  esso  attribuita
          dalla legge. 
              2. Il consiglio di presidenza vigila sul  funzionamento
          dell'attivita' giurisdizionale delle commissioni tributarie
          e puo'  disporre  ispezioni  nei  confronti  del  personale
          giudicante  affidandone  l'incarico   ad   uno   dei   suoi
          componenti.". 
              Il testo vigente dell'articolo 29, comma 2, del decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 29. (Alta sorveglianza) 
              1. Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  esercita
          l'alta sorveglianza  sulle  commissioni  tributarie  e  sui
          giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
          e il Ministro delle finanze hanno facolta' di  chiedere  al
          consiglio di presidenza e ai presidenti  delle  commissioni
          informazioni  circa  il   funzionamento   della   giustizia
          tributaria  ed  i  servizi  relativi  e  possono  fare,  al
          riguardo,  le  comunicazioni  che  ritengono  opportune  al
          consiglio di presidenza. 
              2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  presenta
          entro il 30  ottobre  di  ciascun  anno  una  relazione  al
          Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno
          precedente anche sulla base degli elementi predisposti  dal
          Consiglio di  presidenza,  con  particolare  riguardo  alla
          durata  dei  processi  e   all'efficacia   degli   istituti
          deflattivi del contenzioso.". 

Titolo III

Disposizioni transitorie e norma finanziaria

                               Art. 12 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore  a
decorrere dal 1° gennaio 2016, ad eccezione dell'articolo 9, comma 1,
lettere ee), gg) e hh) che entrano in  vigore  dal  1°  giugno  2016,
nonche' di quella prevista dal comma 5 che entra in vigore dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Fino all'approvazione dei decreti previsti  dagli  articoli  12,
comma 4, e 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.
546, come modificati dall'articolo 10 del presente  decreto,  restano
applicabili le disposizioni previgenti di cui ai predetti articoli 12
e 69. 
  3. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo  16-bis  del
decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  come  modificati
dall'articolo 10 del presente decreto, si applicano con decorrenza  e
modalita' previste dai decreti di cui all'articolo 3,  comma  3,  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre  2013,
n. 163. 
  4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito  dal  comma  1,
lettera a), dell'articolo 11 agli incarichi in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  si  tiene  conto  anche  del
periodo maturato alla medesima data nelle relative funzioni. 
  5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i procedimenti  giurisdizionali
pendenti  al  31  dicembre  2014  dinanzi  alla  cessata  Commissione
tributaria centrale proseguono innanzi  alla  Commissione  tributaria
regionale del Lazio. 
          Note all'art. 12: 
              I   testi   vigenti   dell'articolo   12,   comma    4,
          dell'articolo 69, comma 2, e dell'articolo 16-bis comma  3,
          del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,  sono
          citati in nota all'articolo 9 del presente decreto. 
              Il testo vigente dell'articolo 3, comma 3, del  decreto
          ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163, e' il seguente: 
              "Art.   3.   (Sistema   Informativo   della   Giustizia
          Tributaria (S.I.Gi.T.) 
              (Omissis). 
              3. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e
          delle finanze, sentiti l'Agenzia per l'Italia  Digitale  e,
          limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei  dati
          personali, il Garante per la protezione dei dati personali,
          sono  individuate  le  regole  tecnico-operative   per   le
          operazioni relative  all'abilitazione  al  S.I.Gi.T.,  alla
          costituzione   in   giudizio   mediante   deposito,    alla
          comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al
          rilascio    di    copie    del    fascicolo    informatico,
          all'assegnazione dei ricorsi e all'accesso dei soggetti  di
          cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  nonche'   alla
          redazione e deposito delle sentenze, dei  decreti  e  delle
          ordinanze. Con i medesimi decreti sono stabilite le  regole
          tecnico-operative  finalizzate  all'archiviazione  e   alla
          conservazione dei documenti informatici, in  conformita'  a
          quanto disposto dal decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, e successive modificazioni e integrazioni.". 
              Il testo vigente dell'articolo 16, comma 1, della legge
          11 marzo 2014, n. 23, e' il seguente: 
              "Art. 16. (Disposizioni finanziarie) 
              1. Dall'attuazione della delega di cui  all'articolo  1
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica, ne' un aumento  della  pressione  fiscale
          complessiva a carico dei  contribuenti.  In  considerazione
          della    complessita'    della    materia    trattata     e
          dell'impossibilita' di procedere alla determinazione  degli
          eventuali  effetti  finanziari,  per  ciascuno  schema   di
          decreto   legislativo   la   relazione   tecnica   di   cui
          all'articolo 1 comma 6, evidenzia i suoi effetti sui  saldi
          di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi
          determinino  nuovi  o  maggiori  oneri,  che  non   trovino
          compensazione nel proprio  ambito,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della  legge  n.  196  del  2009
          ovvero mediante compensazione con  le  risorse  finanziarie
          recate dai decreti  legislativi  adottati  ai  sensi  della
          presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli
          che comportano i nuovi o maggiori  oneri.  A  tal  fine  le
          maggiori  entrate  confluiscono  in   un   apposito   fondo
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              (Omissis).". 
                               Art. 13 
 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo  9,  comma  1,  lettera  gg),
valutati in 50,6 milioni di euro per l'anno 2016 e  86,8  milioni  di
euro per l'anno 2017, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
della dotazione del fondo di cui all'articolo  16,  comma  1,  ultimo
periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro  dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 24 settembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del Consiglio dei 
                                ministri 
 
                                Padoan, Ministro dell'economia e 
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

(fonte www.gazzettaufficiale.it)


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