201604.19
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Codice doganale dell’Unione. Disposizioni e istruzioni procedurali (circolare 8/2016)

DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI
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CIRCOLARE N. 8/D
Roma, 19 aprile 2016
Alle Direzioni interregionali/regionali/interprovinciale
LORO SEDI
Agli Uffici delle dogane
LORO SEDI
e, p.c.:
Al Vice Direttore Area Dogane
Alle Direzioni e Uffici centrali
SEDE
Ai componenti del Tavolo e-customs
OGGETTO:
Codice doganale dell’Unione. Disposizioni e istruzioni procedurali.
PREMESSA
Il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 istituisce il nuovo Codice Doganale dell’Unione (di seguito CDU), in vigore dal 30 ottobre 2013.
L’articolo 288 di detto Regolamento, nel dettagliare le disposizioni applicabili da tale data, dispone l’attuazione delle restanti norme a decorrere dal 1° maggio 2016: da quest’ultima data sono formalmente abrogati il Reg. (CEE) n. 3925/91, relativo all’eliminazione dei controlli sui bagagli dei viaggiatori intracomunitari, il Reg. (CEE) n.2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario (di seguito CDC), ed il Reg. (CEE) n. 1207/2001, relativo al rilascio dei certificati di origine EUR e alla qualifica di esportatore autorizzato. Anche il Reg (CEE) n. 2454/1993, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CEE) n.2913/92 (di seguito DAC) è formalmente abrogato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione del 1° aprile 2016.
Prot: 47577/RU
Rif.:
Allegati:
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L’articolo 2 del CDU ha conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati che specifichino le disposizioni della normativa doganale e le relative semplificazioni; tali atti delegati sono:
a) il Regolamento delegato (UE) n. 2446 del 28 luglio 2015 (di seguito RD), che integra il CDU in relazione alle modalità che ne specificano alcune disposizioni;
b) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015 (di seguito RE), recante modalità di applicazione di talune disposizioni del CDU;
c) il Regolamento delegato transitorio (UE) n. 341 del 17 Dicembre 2015 (di seguito RDT), che integra il CDU per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il RD.
Il contesto giuridico di riferimento è integrato dalla Decisione di esecuzione della Commissione (UE) dell’11 aprile 2016, n. 578 (di seguito DEC), che stabilisce il programma di lavoro a norma dell’art. 280, par. 1, del CDU, relativo allo sviluppo ed all’utilizzazione dei sistemi elettronici per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e con la Commissione e per l’archiviazione di tali informazioni. In particolare, il programma di lavoro contiene un elenco dei sistemi elettronici elaborati e sviluppati dagli Stati membri (“i sistemi nazionali”) o da questi in collaborazione con la Commissione (“i sistemi transeuropei”), affinché il codice diventi pienamente applicabile, e ne identifica la relativa base giuridica, le principali tappe e le eventuali date per avviare le operazioni. Quelle indicate come “date iniziali previste per l’utilizzazione”, dovrebbero essere le prime date a partire dalle quali gli Stati membri possono avvalersi del nuovo sistema elettronico. Quelle, invece, definite come “date finali previste per l’utilizzazione” dovrebbero costituire il termine ultimo entro il quale tutti gli Stati membri e tutti gli operatori economici iniziano a usare i sistemi elettronici nuovi o aggiornati, conformemente a quanto previsto dal codice. Allo stato, il termine ultimo entro cui rendere operativi i sistemi elettronici è previsto per ottobre 2020.
Lo spirito che impronta il nuovo Codice Doganale dell’Unione è quello di facilitare ulteriormente i traffici leciti e di ridurre gli ostacoli al commercio tra l’Unione ed il resto del mondo mediante l’adozione di regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi. In tale scenario, l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la creazione di un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio è un elemento essenziale per assicurare i predetti fini (considerando n.16 e art. 6 CDU).
Ciò premesso, con la presente circolare si fornisce una prima disamina delle principali novità introdotte dalla citata normativa doganale unionale e si impartiscono direttive procedurali ed operative relative a taluni profili di immediato impatto per gli Uffici delle dogane e per gli operatori. La trattazione degli argomenti segue la struttura del CDU.
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A) DISPOSIZIONI GENERALI
A 1) Ambito di applicazione della normativa doganale (artt. 1 CDU; art. 1 RD; art. 1 RE) e territorio doganale (art. 4 CDU)
Come previsto dall’articolo 1, il CDU stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili, in modo uniforme, alle merci che entrano (o che escono) nel (dal) territorio dell’Unione; tuttavia, nel quadro di normative specifiche o di convenzioni internazionali, alcune disposizioni di carattere doganale possono applicarsi anche fuori dell’Unione.
Dette disposizioni, incluse le semplificazioni ivi previste, si applicano anche agli scambi di merci unionali tra parti del territorio doganale dell’Unione cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE (in materia di IVA) o la direttiva 2008/118/CE (in materia di accise) e parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano, o agli scambi tra parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano.
Il territorio doganale dell’Unione è definito dall’articolo 4 che riprende pressoché in modo integrale le previgenti disposizioni dell’art. 3 CDC sia per quanto riguarda i riferimenti ai territori, alle acque territoriali, alle acque interne (non più solo marittime) e allo spazio aereo dei 28 Stati membri, sia per quanto riguarda le esclusioni e le inclusioni di taluni paesi e territori.
A 2) Ruolo dell’autorità doganale (art. 3 CDU)
Rispetto alle disposizioni recate dal CDC, che definivano succintamente l’autorità doganale quale entità “…competente, tra l’altro, ad applicare la normativa doganale”, l’articolo 3 CDU definisce più compiutamente ed esaustivamente il ruolo dell’autorità doganale e descrive le sue competenze specifiche al fine di: a) assicurare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri; b) contrastare il commercio sleale ed illegale e sostenere, nel contempo, le attività commerciali legittime; c) garantire la sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti nonché la tutela dell’ambiente; d) bilanciare l’attività dei controlli in sede doganale con la facilitazione degli scambi legittimi.
A 3) Definizioni (art. 5 CDU, art. 1 RD; art. 1 RE)
L’articolo 5 CDU elenca, in 41 punti, le definizioni funzionali all’applicazione delle disposizioni in materia doganale. In particolare, al punto 2), lett. a), chiarisce che per “normativa doganale” si intende il corpus legislativo costituito dal codice e dalle disposizioni integrative o di attuazione adottate a livello dell’Unione o a livello nazionale.
Pertanto, dal 1° maggio 2016, il suddetto quadro normativo sarà costituito da:
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1. Codice doganale dell’Unione;
2. Regolamento delegato del CDU;
3. Regolamento di esecuzione del CDU;
4. Regolamento delegato Transitorio del CDU;
5. Decisione di esecuzione della Commissione (UE) del 11 aprile 2016 n. 578. E’ soggetta a revisione periodica;
6. Normativa nazionale attuativa delle disposizioni unionali o compatibile con le stesse, nel rispetto del principio della preminenza del diritto dell’Unione. Restano, pertanto, applicabili, le disposizioni del DPR n. 43/73 (TULD), del D.lgs n.374/90 e delle altre disposizioni la cui applicazione è demandata alle dogane, nella misura in cui le stesse non siano in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni riferite al quadro giuridico sovranazionale.
Ulteriori definizioni funzionali alle relative disposizioni sono esplicitate all’art.1 del RD e all’art. 1 del RE.
Nel suo complesso, l’impianto definitorio recato dalle nuove disposizioni doganali unionali risulta più articolato e meglio dettagliato rispetto alla previgente normativa.
A 4) Fornitura di informazioni (art. 6-17 CDU, artt. 2-7 RD, artt.2-7 RE, art. 3, 7, 14, 18, 19, 23 RDT)
Specifiche disposizioni sono dedicate alla disciplina dello scambio di informazioni (es.: dichiarazioni, richieste, decisioni) tra autorità doganali e tra queste e gli operatori.
A fronte della previsione generalizzata e di principio del ricorso ai procedimenti informatici per l’effettuazione di tali scambi e dell’archiviazione delle informazioni, vengono tuttavia introdotte numerose deroghe, anche a motivo della lenta e progressiva attuazione del programma di lavoro stabilito dalla DEC, che si svilupperà fino al 2020, che svuotano in buona parte la portata innovativa della disposizione che mira ad uniformare,velocizzare e rendere più sicuri anche gli scambi commerciali.
Si attira l’attenzione sulle disposizioni recate dall’art. 15 CDU, che dispongono l’obbligo, a carico di chiunque intervenga nelle operazioni doganali, di fornire all’autorità doganale tutta la documentazione e le informazioni prescritte nonché tutta l’assistenza necessaria ai fini dell’espletamento delle formalità e dei controlli. Tale obbligo si estende anche al rappresentante doganale della persona interessata.
Importante risulta anche l’individuazione delle responsabilità dei soggetti che intervengono nelle operazioni doganali o che richiedono alla dogana una decisione o un’autorizzazione per ciò che concerne l’accuratezza, veridicità, validità ed autenticità delle dichiarazioni rese e dei documenti forniti all’autorità doganale.
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Particolare attenzione è parimenti dedicata alla protezione delle informazioni riservate veicolate tra le autorità doganali e tra queste e gli operatori; è anche prevista la possibilità di fornire e ricevere informazioni non specificamente previste dalla normativa doganale, ai fini di una più efficace e puntuale individuazione dei rischi, nel quadro di rapporti di cooperazione reciproca tra amministrazione ed operatore economico stabiliti anche mediante accordi.
A 5) Rappresentanza doganale (artt. 18-21 CDU)
La nuova normativa doganale in materia di rappresentanza ribadisce il principio secondo il quale chiunque ha il diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali: la rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona.
Nel nuovo impianto normativo è stata eliminata la facoltà per gli Stati membri, precedentemente disciplinata dall’art. 5 del CDC, di riservare agli spedizionieri doganali la presentazione della dichiarazione doganale con una delle modalità di rappresentanza1 ma è comunque consentito a ciascun Stato membro di regolamentare l’abilitazione all’esercizio della rappresentanza nel proprio territorio, purché ciò venga effettuato in conformità al diritto dell’Unione europea.
L’articolo 5, punto 6) del CDU definisce il “rappresentante doganale” come qualsiasi persona nominata da un’altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale. Il punto 4) del medesimo articolo del CDU definisce la “persona” come “una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire”.
Una condizione imprescindibile che il citato articolo 18 CDU pone è che il rappresentante doganale deve essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione e che, salvo sia altrimenti disposto, tale requisito può venir meno se il rappresentante doganale agisce per conto di persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell’Unione.
Al paragrafo 3 del medesimo articolo vengono disciplinati gli specifici criteri che il rappresentante doganale deve soddisfare per essere abilitato a prestare i servizi di rappresentanza in uno Stato membro diverso da quello in cui stabilito, mediante richiamo a quelli previsti dall’articolo 39, lettere da a) a d) del CDU .
Come già detto, la stessa disposizione lascia agli Stati membri la facoltà di poter fissare, in conformità al diritto dell’Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello tato e bro in ui stabilito.
1 Non è, pertanto, più applicabile la disposizione di cui all’art. 40,comma 2, D.P.R. n.43/73 che riserva agli spedizionieri doganali iscritti all’albo professionale la presentazione della dichiarazione in dogana in rappresentanza diretta
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Inoltre, gli Stati membri possono applicare le condizioni stabilite per l’esercizio del servizio di rappresentanza nel proprio territorio anche ai rappresentanti doganali non stabiliti nel territorio doganale dell’Unione.
Alla luce del nuovo quadro prospettato dalla normativa unionale, le modalità di esercizio del potere di rappresentanza in dogana (diretta ed indiretta) sostanzialmente rimangono invariate e vengono definite nel successivo articolo 19 CDU.
Tale norma specifica che, nei rapporti con le autorità doganali, il rappresentante doganale dichiara di agire per conto della persona rappresentata e precisa se la rappresentanza è diretta o indiretta. Resta inteso che le persone che non dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali o che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali senza disporre del potere di rappresentanza sono considerate agire in nome proprio e per proprio conto.
Il codice specifica, inoltre, che le autorità doganali possono imporre alle persone che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali di fornire le prove della delega conferita loro dalla persona rappresentata e che, in casi specifici, le stesse non richiedono di fornire tali prove soprattutto quando l’attività di rappresentanza è svolta su base regolare, purchè il rappresentante sia in grado di presentarle su richiesta delle dogane.
La Commissione Europea si è riservata, ai sensi dell’art. 21 del CDC, il diritto di disciplinare, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la concessione e la prova dell’abilitazione a prestare i servizi di rappresentanza, di cui all’articolo 18, paragrafo 3 ma, allo stato, tale facoltà non è stata ancora esercitata, a motivo della necessità di definire a livello UE, nell’ambito degli standard pratici di competenza richiamati dall’articolo 39, lettera d), del CDU e dettagliati dall’art 27, paragrafo 1, lettera a), ii) del RE, i principi di riferimento in materia di qualità doganale adottati da un organismo europeo di normazione.
Atteso quanto sopra specificato e tenuto conto della facoltà di poter fissare, in conformità al diritto dell’Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi di rappresentanza nello Stato membro in cui è stabilito, si precisa quanto segue ai fini della regolazione dell’esercizio del servizio di rappresentanza in Italia.
A 5.1) Abilitazione a prestare servizi di rappresentanza in Italia.
Si richiamano, in primo luogo, gli adempimenti previsti dall’articolo 9 del CDU che impone la registrazione presso le autorità doganali e dell’articolo 15 del CDU, che prevede l’obbligo di osservare gli impegni per quanto riguarda la fornitura di informazioni all’autorità doganale
Per quanto riguarda le condizioni ed i requisiti ritenuti necessari per espletare i servizi di rappresentanza a seconda delle relative modalità (diretta e indiretta) si precisa quanto segue.
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Rappresentanza indiretta.
Tenuto conto delle caratteristiche dell’istituto e delle garanzie di tutela erariale derivanti dall’insorgenza a carico del rappresentante indiretto dell’obbligazione doganale, in quanto dichiarante (cfr., art. 77, paragrafo 3, CDU), il relativo esercizio è libero e, quindi, da chiunque effettuabile senza specifiche condizioni e/o requisiti.
Rappresentanza diretta.
Per quanto attiene, invece, all’effettuazione delle operazioni doganali avvalendosi di un rappresentante diretto, è necessario che tale persona integri i criteri di cui al richiamato articolo 39, lettere da a) a d) del CDU.
In linea generale e consideratala disciplina nazionale che nel tempo ha regolato l’attività degli spedizionieri, appare indubbio che, a seguito del superamento dell’esame di Stato che conferisce l’idoneità all’esercizio della professione di doganalista, la qualificazione professionale soggettiva dello spedizioniere doganale attesti di per sé la sussistenza delle sopra menzionate condizioni.
Ciò in quanto l’articolo 1 della legge n. 1612 del 22 dicembre 1960 accredita lo spedizioniere doganale come professionista qualificato nelle materie fiscale, merceologica, valutaria e quant’altro si riferisca al campo doganale. Inoltre, anche l’art 9 della legge n. 213/2000 rafforza il concetto del doganalista come esperto nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali.
Si coglie l’occasione per precisare che, in via generale, le prestazioni svolte dal doganalista dipendente di una società si configurano nell’ambito del rapporto di immedesimazione organica con la persona giuridica. Tale doganalista, quindi, non agisce come rappresentante della società ma come dipendente della stessa, senza spendita, quindi, del potere di rappresentanza, atteso che la titolarità delle dichiarazioni doganali fa capo al dichiarante proprietario delle merci (soggetto economico).
Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, si configurano due situazioni.
A) soggetti che risultano idonei, senza dover adempiere ad ulteriori formalità, all’espletamento dei servizi di rappresentanza diretta sul territorio nazionale:
1. Doganalisti professionisti iscritti all’albo, ai sensi della legge professionale n. 1612/60;
2. Centri di Assistenza Doganale: società di capitali costituite in forma associata, ai sensi dell’articolo 7, commi 1-septies e 1-octies della legge n.66/1992 e del decreto 11 dicembre 1992 n.549, es lusiva ente da spedizionieri doganali is ritti all’Albo, nella quasi totalità dei casi in possesso della certificazione AEO e di altre autorizzazioni di natura doganale;
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3. Soggetti economici la cui attività ha ad oggetto la fornitura di prestazioni di servizi di carattere doganale, già in possesso dello status di AEOC/F (es. case di spedizioni, corrieri aerei, ecc).
B) altri soggetti economici che, qualora interessati a svolgere prestazioni di servizi di rappresentanza diretta devono produrre apposita istanza in conformità all’articolo 22, paragrafo 1, comma 3 del CDU, il cui modello è disponibile nell’apposita sezione “Nuovo codice doganale dell’Unione – CDU” del sito dell’Agenzia, all’Uffi io delle dogane competente in relazione al luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali:
1. soggetti la cui attività ha ad oggetto la fornitura di prestazioni di servizi e di consulenza di carattere tributario e/o doganale non in possesso dello status AEO;
2. soggetti che, pur svolgendo attività diversa da quella del punto 1) precedente hanno un’organizzazione aziendale che prevede un’adeguata struttura interna appositamente dedicata alla gestione di attività connesse a servizi doganali non in possesso dello status di AEO;
3. soggetti che, pur svolgendo attività diversa da quella del punto 1) precedente hanno un’organizzazione aziendale che prevede un’adeguata struttura interna appositamente dedicata alla gestione di attività connesse a servizi doganali in possesso dello status di AEO.
L’Ufficio doganale, ricevuta l’istanza, accerta la regolarità e la completezza della domanda, che la stessa sia stata prodotta all’Ufficio competente e che il soggetto richiedente sia provvisto di codice EORI, ai sensi dell’art. 9 CDU.
Qualora la domanda risulti priva delle necessarie informazioni, l’Ufficio formula tempestivamente la richiesta d’integrazione che dovrà essere riscontrata nel termine di trenta giorni dalla ricezione. Successivamente, sia in caso d’istanza integrata o d’istanza già completa dei menzionati elementi, l’Ufficio, per i soggetti di cui ai punti B 1) e 2) provvede ad effettuare un audit, condotto secondo le consolidate procedure finalizzate al rilascio dello status di AEO, per riscontrare la sussistenza dei seguenti requisiti e/o condizioni per la concessione dell’abilitazione prevista dall’articolo 18, paragrafo 3, del CDU :
a) assenza di violazioni gravi o ripetute alla normativa doganale e fiscale;
b) esistenza di una struttura di controllo delle operazioni svolte e dei flussi di merci mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali;
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c) solvibilità finanziaria tale da consentire al richiedente di adempiere ai propri impegni in considerazione delle caratteristiche dell’attività svolta, della tipologia di rappresentanza espletata (diretta o indiretta) e del numero di clienti gestiti;
d) possesso di standard pratici di competenza, considerati come tre anni di esperienza nel settore doganale, o qualifica professionale, intesa come formazione completata con profitto nel settore doganale.
Per i soggetti di cui al punto B 3) già in possesso della certificazione AEO, l’istruttoria potrà svolgersi in modo semplificato, potendosi assumere direttamente gli elementi di cui ai punti a), b) [accertando, per questo requisito, la sua adeguatezza con riferimento all’abilitazione alla prestazione di servizi di rappresentanza e non solo in relazione all’oggetto sociale] e c) dalle risultanze delle attività di riesame/monitoraggio AEO, se effettuate di recente e verificando ex novo, quindi, solo la sussistenza del requisito di cui al predetto punto d).
Le risultanze dell’attività formano oggetto di una relazione finale da inoltrare, per il tramite della Direzione territoriale competente che ne valuta e condivide gli esiti, alla Direzione centrale procedure e legislazione doganale – Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l’utenza,
Nel termine di centoventi giorni dalla presentazione o dall’integrazione dell’istanza, l’Ufficio centrale provvede, in caso di valutazione positiva, ad attestare l’abilitazione con l’attribuzione di un codice identificativo.
Nel caso invece di audit con esito negativo, l’Ufficio delle dogane comunica alla parte i risultati dell’attività svolta, i cui termini di conclusione sono sospesi per la durata di 30 giorni al fine di concedere alla stessa la facoltà di produrre osservazioni e/o intraprendere le opportune iniziative atte a risolvere le criticità riscontrate. Decorso tale periodo, in mancanza di replica e/o di variazioni della situazione, viene predisposta la relazione conclusiva negativa, evidenziando le motivazioni a fondamento del diniego. Tale relazione, una volta valutata dalla Direzione territoriale, viene inoltrata al predetto Ufficio centrale per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Qualora, invece, il richiedente abbia posto in essere le necessarie azioni correttive entro il termine di 30 giorni concesso dall’Ufficio delle dogane, si procede secondo le indicazioni già fornite in caso di istruttoria positiva.
Conseguentemente, nelle ultime due ipotesi, la conclusione del procedimento è prorogata per la durata del periodo di sospensione.
Resta inteso, inoltre, che i requisiti/condizioni che consentono l’abilitazione devono permanere anche nel corso dell’espletamento dell’attività di rappresentante diretto. In merito, oltre ai monitoraggi svolti dall’Ufficio delle dogane ai fini del riscontro dell’affidabilità del rappresentante, si evidenzia la funzione dell’automonitoraggio a cura dello stesso richiedente,
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che ha l’obbligo di informare le autorità doganali su tutti i fattori insorti dopo il rilascio dell’abilitazione che possano influenzare il mantenimento della stessa.
Da ultimo, nel caso in cui vengano meno i criteri posti a fondamento dell’abilitazione per l’esercizio della rappresentanza diretta, l’abilitazione può essere sospesa/revocata, secondo le disposizioni unionali e nazionali vigenti.
In particolare, occorre evidenziare che l’abilitazione alla rappresentanza diretta viene pregiudicata nel caso in cui non risulti essere più soddisfatto anche solo uno dei criteri di cui all’articolo 39 del CDU, così come previsto dagli artt. 30 RD e 34 RE.
i attira l’attenzione sulla responsabilità he ri ade in capo ai soggetti individuati sub B) circa la corretta indicazione del codice identificativo della modalità di rappresentanza nella compilazione della dichiarazione doganale (casella 14). In parti olare, il odi e “2” (rappresentanza diretta), per quanto sopra precisato, potrà essere indicato uni a ente dopo il rilas io dell’apposita abilitazione da parte del competente Ufficio centrale sopra menzionato. Ogni suo eventuale, indebito utilizzo pri a di tale o ento in iderà negativa ente nell’a bito del procedimento autorizzatorio ovvero di altre situazioni/posizioni di rilevanza doganale.
A 5. 2) Abilitazione a prestare servizi di rappresentanza in altro Stato membro dell’Unione
Il combinato disposto degli articoli 18 e 21 CDU prevede che per l’abilitazione a prestare i servizi di rappresentanza in un altro Stato membro diverso da uello in ui stabilito l’operatore e ono i o, uest’ulti o deve soddisfare i criteri previsti dall’articolo 39, lettere da a) a d) del CDU.
In proposito, considerato quanto in precedenza rappresentato in ordine all’attuale mancanza di norme di esecuzione emanate dalla Commissione e nelle more dell’esercizio di tale competenza, in analogia all’iter procedurale previsto per l’autorizzazione allo status AEO, al fine di poter prestare i servizi di rappresentanza in ambito nazionale il richiedente stabilito in uno Stato membro diverso dall’Italia dovrà presentare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata (PEC) (dogane@pce.agenziadogane.it) apposita domanda all’Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l’utenza, presso la Direzione centrale legislazione e procedure doganali, sito in via Mario Carucci, 71- 00143 Roma, per chiedere di espletare i citati servizi di rappresentanza, fornendo le prove della sussistenza dei re uisiti ri hiesti dall’art. 18, par. 3, CDU – riteri di ui all’art. 39, lett. da a) a d), CDU – ovvero del possesso dell’autorizzazione AEO, indi andone il relativo numero.
L’Ufficio centrale, dopo aver riscontrato la sussistenza dei prescritti requisiti, anche attraverso lo strumento della consultazione con gli altri SM, comunicherà all’istante la decisione in merito all’abilitazione o al diniego a prestare i servizi di rappresentanza doganale,
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nel rispetto delle procedure previste dal CDU per la formazione e comunicazione delle decisioni.
Per quanto riguarda i rappresentanti stabiliti in Italia che intendano prestare i propri servizi in altro Stato membro sarà necessario informarsi delle relative procedure interne stabilite negli Stati membri di interesse.
A 6) De isioni riguardanti l’appli azione della nor ativa doganale (artt.22- 37 CDU, artt. 8-23 RD, artt. 8-22 RD;, artt. 2-4 RDT.)
A 6.1) Principi di carattere generale
Le disposizioni recate dal nuovo codice uniformano il procedimento di adozione delle decisioni (su richiesta di parte o d’Ufficio) introducendo termini generalizzati di base e termini specifici per talune autorizzazioni o decisioni indicati nelle specifiche norme di settore.
Tenuto conto della prevalenza delle disposizioni recate dalla regolamentazione doganale unionale su analoghe norme interne, per i provvedimenti indicati nel “Regolamento per l’individuazione dei ter ini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di o petenza dell’Agenzia delle dogane, ai sensi degli arti oli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241”- adottato con provvedimento del Direttore di questa Agenzia prot. n. 18612/RI del 1 luglio 2010 – e disciplinati dal CDU e relative norme integrative ed attuative si terrà conto dei termini stabiliti in tali ultime fonti sovranazionali, nelle more dell’adeguamento del citato Regolamento.
Novità di rilievo è la codificazione del principio generale, più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr sentenza causa C-349/07 del 18.12.2008, “Sopropè”) e previsto anche dall’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, del diritto del destinatario di una decisione che potrebbe incidere sfavorevolmente sui suoi interessi ad essere preventivamente ascoltato (c.d. “diritto ad essere ascoltato”). La disposizione in esame ha ricompreso nel diritto ad una buona amministrazione quello “di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio”.
L’articolo 22, paragrafo 6, primo comma, CDU adeguandosi a tale postulato dispone espressamente che: “Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione o si ritiene, l’abbia ricevuta. Dopo la scadenza di detto termine, la decisione è notificata nella debita forma al richiedente.”.
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Quindi, dal 1° maggio 2016 il contradditorio endoprocedimentale diviene, di regola, obbligatorio prima della adozione di ogni provvedimento concernente l’applicazione della normativa doganale, come definita all’articolo 5, numero 2), del Codice, che può avere conseguenze sfavorevoli per il destinatario, ivi compresi i casi di sospensione, revoca o annullamento dei provvedimenti adottati.
Il secondo comma del paragrafo 6, articolo 22 CDU e l’articolo 10 RD individuano specificamente le fattispecie in presenza delle quali non trova applicazione il principio del contradditorio anticipato e, quindi, in quali casi la decisione può essere adottata dall’autorità doganale senza che, legittimamente, all’interessato sia accordata la possibilità di esprimere il proprio punto di vista. Tra questi, si ritengono particolarmente significativi i casi di rilascio delle Informazioni tariffarie vincolanti (ITV) e delle Informazioni vincolanti in materia di origine (IVO); di rifiuto di un contingente tariffario, qualora sia già stato raggiunto il volu e del ontingente stesso, o, an ora, ualora l’eser izio del ontraddittorio endoprocedimentale possa pregiudicare indagini avviate al fine di contrastare possibili frodi ai danni degli interessi finanziari dell’Unione Europea o pregiudi are la salute e sicurezza dei cittadini.
Per quanto riguarda l’applicazione di tale principio nell’ordinamento interno relativamente ai controlli ed all’accertamento doganale si rammenta che con l’articolo 92, comma 2, del Decreto Legge n.1/2012, convertito, con modificazioni, dalla n.27/2012, è stato introdotto all’articolo 11 del D.Lgs n.374/1990, il comma 4-bis, che riconosce all’operatore economico – sia nelle ipotesi di revisione dell’accertamento dei diritti doganali su base documentale con attività integralmente posta in essere in Ufficio, che all’esito di accessi, ispezioni, verifiche – il diritto di comunicare all’amministrazione, prima della notifica dell’atto impositivo, osservazioni e richieste entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di consegna o avvenuta ricezione del verbale delle operazioni compiute. Altra disposizione di carattere generale che garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo nella fase istruttoria è poi recata dall’art. 10 della legge n.241/90.
I termini e le modalità per l’esercizio del diritto ad essere ascoltato sono contenuti negli articoli da 8 a 10 del RD e negli articoli 8 e 9 del RE.
L’articolo 8, paragrafo 1, del citato RD fissa in trenta giorni il termine generale per l’esercizio del suddetto diritto. A tale riguardo si osserva che analogo termine è già previsto nel citato l’articolo 11, comma 4 bis del D.Lgs. n.374/1990.
Il paragrafo 2 dell’articolo 8 del RE prevede tuttavia che, nei casi in cui la decisione che deve essere adottata riguardi i risultati del controllo di merci per le quali non è stata presentata nessuna dichiarazione sommaria, dichiarazione di custodia temporanea, dichiarazione di riesportazione o dichiarazione in dogana, l’autorità doganale può chiedere all’interessato di esercitare il proprio “diritto ad essere ascoltato” entro 24 ore.
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L’articolo 8 del RE detta le regole generali di procedura per l’esercizio del diritto ad essere ascoltato. In particolare si segnala quanto previsto al paragrafo 1, lettera c), ove viene stabilito che la comunicazione all’interessato deve prevedere anche il suo diritto ad accedere ai documenti ed alle informazioni sui quali l’autorità doganale intendere fondare la propria decisione.
Il paragrafo 2 dell’articolo 8 suddetto stabilisce che se l’interessato formula le proprie osservazioni prima della scadenza del termine allo stesso assegnato, l’autorità doganale può adottare la decisione senza dover attendere il decorso dello stesso, a meno che l’interessato non abbia espressamente formulato riserva di integrare le proprie osservazioni entro il termine originariamente previsto.
Nel silenzio della norma unionale si ritiene poi che, nel caso in cui le osservazioni dell’interessato pervengano all’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per esercitare il diritto ad essere ascoltato, ma prima che sia stata formalizzata la decisione, e le argomentazioni addotte dall’interessato siano pertinenti e giuridicamente fondate, delle stesse debba tenersi conto ai fini della adozione del provvedimento, privilegiando, quindi, l’aspetto di giustizia sostanziale rispetto al mero dato formalistico. Ciò anche ai fini deflattivi di un potenziale contenzioso che potrebbe instaurare l’interessato avverso la decisione dell’autorità doganale.
L’articolo 9 del RD individua i mezzi di comunicazione con i quali può essere esercitato il contradditorio endoprocedimentale. La norma prevede che: “Se la comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 6, primo comma, del codice è effettuata nell’ambito del processo di verifica o controllo, essa può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici. Se la domanda è presentata o la decisione è comunicata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, la comunicazione può essere effettuata utilizzando gli stessi mezzi”.
In proposito si richiamano le indicazioni impartite con la nota prot.n.14863/R.U. del 15.2.2012 della ex Direzione Centrale accertamenti e controlli, con la quale, al fine di rendere più efficace e tempestiva la gestione delle comunicazioni con il contribuente, veniva evidenziata l’utilità dell’utilizzo della casella PEC dell’Ufficio, soprattutto nei confronti delle imprese costituite in forma societaria che hanno l’obbligo di attivare e comunicare la propria casella di posta elettronica certificata al registro delle imprese (art.16, comma 6, del Decreto Legge n.185/2008, convertito con modificazioni dalla L.n.2/2009), accessibile con l’applicazione SERPICO e, direttamente, con l’applicazione TELEMACO. Per quanto attiene, invece, alle revisioni documentali condotte esclusivamente in Ufficio, il cui esito risulti conforme a quanto dichiarato, nella suddetta nota prot.n.14863/R.U. era stato precisato che il rispetto del principio del contradditorio anticipato può essere assicurato anche mediante una comunicazione al destinatario, con la quale viene data informazione dell’esito del controllo a
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posteriori che, all’esito dell’esercizio del diritto ad essere ascoltati, sarà formalizzato con la registrazione a sistema.
Per quanto riguarda le conseguenze del mancato rispetto del diritto al contradditorio anticipato e le modalità per il corretto computo dei termini per l’emanazione dell’atto impositivo/sanzionatorio, si evidenzia che, in linea di principio, è illegittimo l’atto impositivo emesso ”ante tempus” e che per data di emanazione dell’atto deve intendersi quella in cui lo stesso è stato sottoscritto dal funzionario munito del relativo potere, ossia, la data dell’atto medesimo. In sostanza deve ritenersi illegittimo l’atto di accertamento sottoscritto dal funzionario prima della scadenza del termine di 30 giorni “….poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contradditorio procedimentale” (cfr Corte di Cassazione, sentenza n.18184/2013) .
Si precisa, tuttavia, che l’atto impositivo emesso in violazione del diritto dell’interessato ad essere ascoltato non determina sempre e comunque l’illegittimità dello stesso.
Come, infatti, chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, una violazione dei diritti della difesa, specie del diritto ad essere ascoltati, determina l’annullamento del provvedimento adottato soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento amministrativo avrebbe potuto comportare un risultato diverso: “….di conseguenza una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa comporta l’annullamento della decisione adottata soltanto quando, senza tale violazione, il procedimento avrebbe potuto condurre ad un risultato differente” (cfr Corte di Giustizia, sentenza del 3.7.2014, cause C-129/13 e C-130/13, punto 80).
Si confermano, pertanto, anche con riferimento ai citati arresti giurisprudenziali, le istruzioni finora fornite in materia da questa Direzione.
A 6.2) Informazioni Tariffarie Vincolanti (Decisioni ITV) e Informazioni Vincolanti in materia di Origine (Decisioni IVO)
Alla luce dell’introduzione, da parte del complesso regolamentare unionale, di nuove norme relative alle ITV e di parziali novità anche per le IVO è opportuno fornire nuove istruzioni al fine di evidenziare le principali novità gestionali della procedura. Per le IVO, quanto di seguito riportato integra la circolare n. 8/D dell’8 maggio 2013.
Domanda di ITV/IVO
L’articolo 14 CDU obbliga le autorità doganali a fornire informazioni sull’applicazione della normativa doganale, ivi incluse la classificazione e l’origine delle merci. La “decisione ITV” e la “decisione IVO” sono vincolanti, ai sensi dell’art. 33 CDU, soltanto per quanto riguarda, rispettivamente, la classificazione tariffaria e la determinazione dell’origine delle merci.
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Tale obbligatorietà vale sia per le autorità doganali, in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate successivamente all’adozione della decisione, sia per il destinatario della decisione, a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione.
La decisione ITV è legalmente vincolante solo se rilasciata nel quadro del sistema unionale della banca dati EBTI; l’operatore deve indicarla nella dichiarazione doganale (art. 20 RE).
Per le ITV e le IVO è uniformato il periodo di validità di tre anni dalla data in cui acquistano efficacia.
Per entrambe le decisioni es lusa l’appli azione dell’art. 22, paragrafo 6, pri o comma, CDU ai sensi del quale, prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista. Tale diritto sussiste, ovviamente, in caso revoca o annullamento e anche in caso di diniego di rilascio della decisione (si applicano i termini generali di 30 giorni di cui all’art.8 RD).
Le istanze di ITV e di IVO devono essere presentate compilando il nuovo modello di domanda in formato elettronico stampabile e rinvenibile, al 1° maggio 2016, nell’apposita sezione “Nuovo odi e doganale dell’Unione- CDU” del sito dell’Agenzia; dette istanze devono riguardare (art. 16 RE):
– per le ITV, un solo tipo di merce; merci che hanno caratteristiche simili la cui distinzione è completamente irrilevante ai fini della loro classificazione doganale sono considerate come un solo tipo di merce (es: vasi di terracotta non decorati di diverse dimensioni). Continuano ad applicarsi, in materia, i principi stabiliti nella sentenza della Corte di Giustizia UE C-199/09;
– per le IVO, un solo tipo di merce e di circostanze ai fini della determinazione dell’origine.
Ai sensi dell’articolo 19 RD, in deroga all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, CDU, una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti (ITV e IVO) e tutta la relativa documentazione di accompagnamento o giustificativa sono presentate all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui dette informazioni devono essere utilizzate.
In applicazione di ciò, a livello nazionale:
– la domanda di ITV continuerà ad essere inviata tramite il servizio postale con raccomandata A/R o con posta elettronica certificata (PEC) (dogane@pce.agenziadogane.it), all’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio Tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli, presso la Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, sito in via Mario Carucci, 71 00143 Roma. La
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medesima dovrà anche essere trasmessa, per conoscenza, all’Ufficio delle dogane dove territorialmente insiste la sede legale della ditta;
– la domanda di IVO continuerà ad essere presentata a livello periferico, secondo quanto dettagliato nella circolare 8/D del 2013, con la differenza che l’Ufficio delle dogane territorialmente competente a riceverla sarà quello in cui il richiedente è stabilito o in cui l’IVO deve essere utilizzata (art. 19 RD).
Inoltre:
– il richiedente di ITV o IVO coincide con il titolare della decisione e deve indicare il proprio codice EORI;
– anche un operatore economico stabilito al di fuori del territorio della UE può richiedere una ITV all’autorità doganale dello Stato Membro in cui ha ottenuto il codice EORI.
Per quanto riguarda la fase di presentazione/accettazione della domanda di ITV e IVO la relativa tempistica prevede che:
– entro 7 giorni dalla ricezione della domanda di ITV correttamente compilata questa viene pubblicata nella banca dati EBTI;
– entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza l’autorità doganale procede alla eventuale richiesta di ulteriori elementi necessari per pervenire alla corretta classificazione e alla comunicazione della data di accettazione o di rigetto dell’istanza. La mancata comunicazione entro tale termine significherà che l’istanza è stata accettata.
Si confermano le istruzioni relative alla fase di presentazione/accettazione di domanda di IVO dettate nella circolare 8/D del 2013. In nota è indicata la corrispondenza dei punti tra il nuovo modello di domanda e il vecchio2.
Decisione di ITV / IVO (Allegato 3 RDT – Allegato 12-02 RE)
Le ITV e le IVO devono essere rilasciate il prima possibile e comunque entro 120 giorni dalla data di accettazione. In particolare:
2 Modello di domanda di IVO ai sensi della presente circolare
punto 2.1 –Partita Iva e codice EORI
punto 3 – Origine e classificazione delle merci
punto 5 – Tipo di operazione (import/export)
punto 5 – Tipo di origine (non pref / pref)
punto 7.1 –Prezzo franco fabbrica
punto 7.2 –Principali materiali utilizzati
punto 7.3 –Procedimento conferente l’origine
punto 7.4 – Altre informazioni
punto 7.5 – Riferimento a una IVO esistente
punto 7.6 – Riferimento a una ITV esistente
Gli altri punti restano immutati.
Modello di domanda di IVO ex circolare 8/D/2013:
punto 2.1 – Partita IVA
punto 7.1 – Classificazione tariffaria
punto 3.2 – Tipo di regime doganale (import/ export)
punto 3.1 – Tipo di origine (non pref / pref)
punto 7.2 – Prezzo franco fabbrica
punto 7.5 – Principali materiali utilizzati
punto 7.6 – Procedimento conferente l’origine
punto 7.7 – Altre informazioni
punto 7.4 – Riferimento a una IVO esistente
punto 7.3 – Riferimento a una ITV esistente
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– entro tale termine l’Ufficio competente per l’istruttoria può chiedere ulteriori informazioni che l’operatore deve fornire entro 30 giorni, durante i quali il termine per il rilascio viene sospeso. Se il richiedente non fornisce le informazioni richieste entro tale periodo l’Ufficio doganale competente gli notifica il diniego di rilascio della decisione. Se tale Ufficio non è in grado di rilasciare l’ITV/IVO entro il termine stabilito di 120 giorni, può usufruire di ulteriori 30 giorni dandone comunicazione al richiedente ed indicando, di massima, la data entro la quale ritiene di poter rilasciare l’ITV/IVO. Resta ferma la competenza degli Uffici Tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli e Applicazione dei tributi doganali di questa Direzione per il rilascio, rispettivamente delle ITV e delle IVO, così come nulla varia in relazione alle modalità di notifica ai richiedenti delle suddette decisioni;
– le decisioni ITV/IVO sono vin olanti sia per l’autorità doganale he per il titolare dalla data della relativa notifica;
– le ITV rilasciate dopo il 1° maggio 2016 avranno validità di tre anni; quelle rilasciate precedentemente mantengono la durata allora stabilita. Le ITV in vigore alla data del 1° maggio 2016 e quelle successivamente rilasciate devono essere indicate nella dichiarazione doganale (casella 44, codice C626- identificativo numero ITV) in uanto vin olanti sia per l’operatore he per l’autorità doganale;
– nulla muta relativamente al periodo di validità delle IVO ante e post 1° maggio 2016 (tre anni); le IVO rilasciate anteriormente a tale data mantengono la scadenza originariamente indicata. Atteso che anche le IVO sono vin olanti sia per l’operatore he per l’autorità doganale e ancorchè non ne sia previsto l’obbligo come per le ITV, si evidenziano i vantaggi che derivano agli operatori dalla loro indicazione nella casella 44 del DAU (codice C627- identificativo numero IVO): automatico assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 33, punto 2, lett. b) CDU senza ulteriori controlli formali da parte della dogana; riconoscibilità e applicabilità delle misure non tariffarie (es. indicazioni del “made in”) e tariffarie connesse con il possesso della IVO; possibilità di usufruire della allegazione documentale tramite “fascicolo elettronico”, evitando di dover fisicamente portare i documenti in dogana in caso di selezione per il controllo.
Anche per gli Uffici delle dogane sarà più gestibile e affidabile il monitoraggio dell’utilizzo delle IVO;
– Il nuovo modello di decisione IVO, di cui all’allegato 12-02 RE, introduce il codice EORI (campo 3) del titolare, specifica se l’IVO è rilasciata all’importazione o all’esportazione (caselle in campo 8, già presente nel precedente modello di domanda) e richiede parole chiave per un possibile trattamento digitalizzato unionale delle decisioni (campo 18).
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Annullamento di ITV/IVO (ex tunc)
Ai sensi dell’articolo 34 par.4), CDU, l’autorità doganale può in ogni momento annullare la decisione ITV o IVO se questa è stata presa sulla base di informazioni non corrette o incomplete fornite dal richiedente.
La decisione di annullamento di ITV o IVO deve essere comunicata per iscritto al titolare che può, al riguardo, esercitare il “diritto ad essere ascoltato”; gli effetti dell’annullamento decorrono retroattivamente dalla data della decisione iniziale (art. 27 comma 3 CDU). Resta ferma in proposito la competenza dei sopra menzionati Uffici centrali.
Relativamente alle ITV e IVO annullate l’operatore non può avanzare istanza per ottenerne l’uso esteso (c.d. “periodo di grazia”).
Cessazione di validità e revoca di ITV/IVO (ex nunc)
La decisione ITV cessa di essere valida prima dei tre anni a seguito dell’adozione da parte della Commissione di una misura che determina una classificazione tariffaria oppure, ai sensi dell’art. 34 CDU, a seguito di emendamenti ad una delle nomenclature di cui all’art. 56, paragrafo 2, lettere a) e b) CDU.
La decisione IVO cessa di essere valida prima dei tre anni se l’UE adotta un regolamento o conclude un accordo e la decisione IVO non è più conforme alla legislazione che ne deriva e se non è più compatibile con l’accordo relativo alle regole in materia di origine istituito nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o con le note esplicative o con pareri sull’origine adottati per l’interpretazione di tale accordo, con effetto dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La cessazione della validità delle decisioni ITV o IVO non ha effetto retroattivo.
La decisione ITV è revocata dall’autorità doganale quando:
– non sia più compatibile con l’interpretazione di una delle nomenclature (CDU art. 56 paragrafo 2 lettera a) e b) e art.34 paragrafo 7 CDU);
– abbia ricevuto specifica indicazione in tal senso da parte della Commissione;
– venga adottato a livello unionale un parere sulla classificazione di una merce in una voce specifica;
– a seguito di un confronto bilaterale con un altro Stato Membro;
– a seguito di un riesame amministrativo che abbia permesso di constatare un errore di classificazione;
– in caso di errore amministrativo che non infici la classificazione della merce;
– quando non risultino soddisfatte una o più condizioni necessarie all’adozione della decisione.
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La decisione IVO è revocata dall’autorità doganale quando:
– non è più compatibile con una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, con effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
– in altri casi specifici (art. 34, paragrafo 8, lettera b)).
La decisione di revocare le ITV/IVO deve essere comunicata per iscritto al titolare che può, al riguardo, esercitare il “diritto ad essere ascoltato”; gli effetti della revoca decorrono dalla data della notifica. Resta ferma in proposito la competenza dei sopra menzionati Uffici centrali
Uso esteso di ITV/IVO (c.d. “periodo di grazia”)
Quando una decisione ITV o IVO cessa di essere valida o viene revocata, il titolare, in presenza di specifici presupposti e a determinate condizioni, può avanzare istanza per beneficiare di un suo uso esteso non superiore a sei mesi (c.d. “periodo di grazia”). Tale uso esteso non si applica laddove una decisione IVO sia adottata per merci da esportare (art. 34, paragrafo 9 CDU). Resta ferma anche in questo caso la competenza dei sopra menzionati Uffici centrali
Il periodo di grazia può essere concesso nel caso in cui:
– il titolare sia vincolato da un contratto stipulato sulla base della classificazione stabilita nella ITV o sulla determinazione dell’origine per le IVO;
– il titolare abbia avanzato apposita richiesta all’autorità doganale che ha rilasciato l’ITV/IVO entro 30 giorni dalla cessazione di validità o dalla revoca della stessa;
– la misura che ha condotto all’invalidazione dell’ITV/IVO non escluda espressamente il periodo di grazia.
L’operatore deve fornire i dettagli circa le quantità di merce che intende importare/esportare durante il periodo di grazia e deve indicare lo Stato/Stati Membri in cui intende svolgere le operazioni doganali.
Oltre che nei casi di annullamento, il periodo di grazia per le ITV non può essere concesso3:
– in caso di cessazione di validità della ITV per cambiamenti della Nomenclatura del Sistema Armonizzato, della Nomenclatura Combinata o di un codice TARIC;
– in caso di ITV revocata relativa a merci identiche a quelle oggetto di una sentenza della Corte di Giustizia;
– in caso di ITV revocata per un errore amministrativo non correlato alla classificazione.
3 Per le IVO i casi nei quali il periodo di grazia non può essere concesso sono ancora da stabilire a cura della Commissione.
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L’autorità doganale adotta la decisione in merito all’uso esteso di ITV o IVO il prima possibile e comunque entro 30 giorni dalla data in cui dispone di tutte le informazioni necessarie.
Laddove l’autorità doganale decida di concedere l’uso esteso, dovrà essere anche stabilita la data dalla quale questo decorrerà e la quantità di merce che potrà essere oggetto di operazioni doganali.
L’autorità doganale che ha concesso l’uso esteso verificherà il rispetto da parte dell’operatore di tutte le obbligazioni connesse. In particolare, verrà monitorata la quantità di merce oggetto di operazioni doganali durante detto periodo.
Il periodo di grazia termina non appena si realizza una delle due circostanze:
– lo spirare del termine, oppure
– il raggiungimento della di quantità di merce oggetto di operazioni doganali prevista per detto periodo.
A 7) Operatore Economico Autorizzato –AEO (artt. 38-41 CDU, artt.23-30 RD, artt. 24-35 RE, art 5 RDT)
La nuova normativa doganale unionale prevede, in sostanziale continuità con quella precedente, la centralità ed il rafforzamento della figura dell’operatore economico autorizzato AEO in quanto tale autorizzazione, oltre a rappresentare un’importante strumento per rendere più sicura la supply chain, introduce un significativo indice di responsabilizzazione e di corretta gestione della compliance da parte dell’operatore economico, determinando, inoltre, la possibilità di accedere ad una serie di benefici e di semplificazioni nelle procedure e nei procedimenti doganali.
Dal 1^ maggio 2016 lo status di operatore economico autorizzato non è più attestato mediante certificazione ma consta di due diversi tipi di autorizzazione unionale, così come previsto dall’art. 38 del CDU, ossia:
– settore della semplificazione doganale (AEOC), che consente di ottenere i benefici e le semplificazioni previsti dalla normativa doganale;
– settore della sicurezza (AEOS), che consente di ottenere le agevolazioni in materia di sicurezza.
Le due tipologie di autorizzazione possono cumularsi e, quando un richiedente ha i requisiti per ottenere entrambe le decisioni, verrà rilasciata un’autorizzazione combinata che garantisce il cumulo dei benefici. Si fa presente che continuerà ad essere trasmessa al richiedente, da parte del competente Ufficio centrale dell’Agenzia, la copia cartacea delle suddette autorizzazioni, utilizzando i formulari attualmente in uso.
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Si indicano, di seguito, i principali passaggi che caratterizzano l’iter procedurale di autorizzazione.
A 7.1) Domanda di autorizzazione (formulario all. n.6 al RDT)
Le condizioni che il richiedente deve soddisfare per l’accettazione della richiesta di autorizzazione AEO, secondo quanto previsto dall’art. 11 RD, sono:
– essere registrato presso l’autorità doganale, ai sensi dell’articolo 9 CDU (essere in possesso codice EORI);
– essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione;
– presentare la domanda, in conformità all’articolo 22, par. 1), comma 3 del CDU, all’Ufficio doganale competente del luogo in cui è tenuta o è accessibile la sua contabilità principale ai fini doganali;
– non deve aver ricevuto, nei tre anni precedenti la domanda, un provvedimento di annullamento o revoca di un’autorizzazione AEO.
I modulo di domanda è e rinvenibile nell’apposita sezione “Nuovo odi e doganale dell’Unione- CDU” del sito dell’Agenzia ed anche nella sezione AEO – modulistica.
All’atto della presentazione della domanda diventa obbligatoria, a partire dal 1^ maggio 2016, l’allegazione del questionario di autovalutazione, che dovrà esser preventivamente compilato dal richiedente dopo avere proceduto ad una prima stima del possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione.
L’istanza viene inserita nel data base comunitario CDCO dall’ Ufficio centrale AEO, altre semplificazioni e rapporto con l’utenza di questa Direzione, comunicandone al richiedente l’avvenuta accettazione.
A 7.2) Requisiti e criteri sostanziali (art. 39 CDU, artt. 24-28 RE)
I criteri che devono essere rispettati dal richiedente per acquisire lo status di AEO sono i seguenti:
a) conformità: comprovata osservanza della normativa doganale e fiscale, nonchè assenza di reati gravi connessi all’attività economica del richiedente;
b) sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti: dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso delle merci mediante un sistema contabile che consenta adeguati controlli doganali;
c) solvibilità: rispetto, nei tre anni precedenti la presentazione dell’istanza, degli obblighi finanziari e del pagamento dei dazi doganali, nonché una sufficiente capacità finanziaria per far fronte ai propri impegni;
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d) standard pratici di competenza o di qualifiche professionali: rispetto di una delle due condizioni, relative agli standard pratici di competenza o alle qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta (solo per l’autorizzazione AEOC);
e) standard di sicurezza: esistenza di adeguati standard di sicurezza, con il rispetto delle condizioni pratiche previste dall’articolo 28 del RE (solo per l’autorizzazione AEOS).
Molti gli elementi di novità rispetto al passato:
– requisito relativo alla conformità. L’art. 24 del RE prevede, nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, che questa e, se del caso, l’impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente, non devono aver commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non devono avere precedenti per reati gravi in relazione alla loro attività economica. Nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica, il criterio è considerato soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni, nessuna delle persone di seguito elencate ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o ha avuto precedenti per reati gravi in relazione alla propria attività economica:
1) il richiedente;
2) la persona responsabile del richiedente o che esercita il controllo sulla sua gestione;
3) l’impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente;.
– requisito relativo agli standard pratici di competenza o qualifiche professionali diretta ente onnesse all’attività svolta. Tale criterio pone due condizioni alternative che il richiedente può dimostrare di rispettare con riferimento al suo coinvolgimento nelle attività doganali, al suo ruolo nella catena di approvvigionamento, all’organizzazione societaria interna e al tipo di attività:
1) standard pratici di competenza: il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente stesso deve provare di:
– avere una comprovata esperienza pratica di almeno tre anni in materia doganale. I tre anni di esperienza tengono conto del ruolo del richiedente, che può dimostrare il rispetto del criterio attraverso l’effettuazione, nei tre anni precedenti, di attività o formalità doganali, direttamente o tramite rappresentanti doganali controllati (es. in quanto importatore e/o esportatore può provare i tre anni di esperienza tramite il possesso di un‘autorizzazione doganale). Nel caso in cui il richiedente deleghi a terzi le attività o formalità doganali su base occasionale, quindi in assenza di un contratto fra le parti, il richiedente deve dimostrare di possedere un’organizzazione interna che
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consenta la supervisione ed il controllo delle attività e/o formalità doganali esternalizzate.
– possedere uno standard di qualità in materia doganale adottato da un organismo europeo di standardizzazione (l’Unione europea, attualmente, non ha ancora sviluppato standard applicabili alla materia doganale).
2) Qualifiche professionali: il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente deve aver completato con profitto una formazione coerente e pertinente all’attività dello stesso, in rapporto alla sua partecipazione in attività connesse al settore doganale, fornita da:
– l’Autorità doganale di uno Stato membro;
– un istituto di insegnamento riconosciuto per fornire tale formazione dall’Autorità doganale o da organismo di uno Stato membro responsabile per la formazione professionale;
– un’Associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle Autorità doganali di uno Stato membro o riconosciuta nell’Unione per fornire tale formazione.
Il richiedente, o la persona che si occupa delle questioni doganali, possono dimostrare il rispetto di tale condizione attraverso il possesso della qualifica professionale, attestata dalla patente di spedizioniere doganale rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli o il possesso di un’attestazione comprovante il completamento di una specifica formazione relativa ad un corso nelle materie doganali che risulti coerente con il proprio ruolo nell’ambito delle attività doganali e con i compiti esercitati.
Se la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente è una persona esterna all’attività del richiedente, il criterio di cui all’articolo 39, lettera d), del CDU si considera soddisfatto se la persona in questione è un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale (AEOC), di cui all’articolo 38, par. 2, lettera a), del CDU.
A 7.3) Procedimento autorizzatorio, riesame dei certificati emessi e gestione delle decisioni
Una volta pervenuta al richiedente la notifica, da parte dell’ Ufficio centrale dell’Agenzia, dell’accettazione della domanda, le attività di audit finalizzate al riscontro dei
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predetti criteri sono condotte dagli Uffici delle dogane territorialmente competenti in coerenza con le Linee Guida della CE recentemente rimodulate sulla base dell’attuale normativa unionale (rinvenibili sul sito dell’Agenzia, sez AEO) e con le direttive emanate da questa Agenzia – che sostanzialmente restano valide e si intendono emendate nei punti precisati con la presente circolare – attraverso un processo che valorizza l’approccio condiviso tra le dogane e gli operatori, evidenziando chiaramente i ruoli e le rispettive responsabilità, anche in relazione agli obblighi di comunicazione da parte del richiedente anche in seguito al rilascio dell’autorizzazione.
Le attività di monitoraggio/sorveglianza da parte degli Uffici delle dogane territorialmente competenti si svolgeranno in coerenza con i risultati finali delle attività precedenti, con il livello di affidabilità dell’operatore e con gli eventuali rischi rimanenti, in un’ottica funzionale sia al richiedente che all’Ufficio delle dogane al fine di instaurare un rapporto di compliance che deve essere gestito nel tempo e che deve garantire sia la massima sicurezza delle spedizioni commerciali che le risorse finanziarie unionali e nazionali.
In caso di ottenimento dell’autorizzazione AEO, considerata l’affidabilità doganale ed il livello di compliance attribuito, è specificamente richiesto all’operatore economico autorizzato l’auto-monitoraggio delle proprie funzioni aziendali, in particolare di tenere sotto controllo i rischi doganali, comunicando all’Ufficio doganale di riferimento eventuali importanti cambiamenti operativi e gestionali che potrebbero incidere sull’autorizzazione in uso, utilizzando a tale scopo il nuovo allegato 4 agli orientamenti AEO.
Gli operatori economici che risultano essere già certificati AEO non devono presentare una nuova istanza, in quanto tutti i certificati in essere al 1^ maggio 2016 restano validi fino al loro riesame. Infatti, tenuto conto della necessità di conformare lo status AEO alla nuova normativa doganale unionale, a partire dal 1^ maggio p.v. e fino al 1^ maggio 2019, tutti i certificati AEO dovranno essere riesaminati in coerenza con il piano delle attività programmate dagli Uffici delle dogane anche al fine di adeguare tutte le eventuali altre autorizzazioni in possesso dell’AEO. La decisione positiva che seguirà al riesame sostituirà il certificato esistente. Gli operatori economici AEO saranno contattati o potranno essi stessi contattare i competenti Uffici delle dogane per stabilire il programma di riesame della certificazione.
Si chiarisce che, in occasione del riesame del certificato rilasciato in vigenza del CDC, i nuovi criteri e le nuove condizioni debbono essere verificati per la prima volta, mentre per le condizioni ed i criteri già previsti nel vecchio codice, si possono considerare acquisiti gli esiti delle attività di riesame o di monitoraggio effettuati di recente.
E’ bene evidenziare che il rifiuto di una domanda AEO non pregiudica di per sé eventuali altre decisioni favorevoli di cui è titolare l’AEO in virtù della normativa doganale, a
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meno che tali decisioni favorevoli non si fondino sul rispetto di uno dei criteri AEO che sono risultati non soddisfatti nel corso dell’esame della domanda di AEO (art. 32 del RE).
Altrettanto dicasi per quanto riguarda gli effetti giuridici della sospensione e della revoca di un’autorizzazione AEO. In tale eventualità, infatti, se un’autorizzazione AEO è sospesa o revocata a causa della mancata conformità ad uno dei criteri di cui all’articolo 39 del CDU, qualsiasi decisione adottata con riguardo a tale status, che sia basata sull’autorizzazione AEO in generale o su uno dei criteri specifici che hanno portato alla sospensione o revoca dell’autorizzazione doganale, è di conseguenza sospesa o revocata.
La sospensione, revoca o modifica di una decisione relativa all’applicazione della normativa doganale adottata con riguardo a un AEO non produce effetti automatici sull’autorizzazione AEO ma dovrà essere valutata, caso per caso, dall’Ufficio competente .
A 7.4) Benefici derivanti dal possesso dello status di AEO
L’autorizzazione AEO, se da un lato richiede l’applicazione di misure gestionali e la copertura dei rischi aziendali da parte del richiedente, attraverso la codificazione di procedure e compiti ed un elevato livello di conformità doganale e fiscale nello svolgimento dell’attività economica, dall’altro lato prevede specifici vantaggi indicati agli artt. 23-25 RD (l’elenco completo dei benefici dedicati alle due autorizzazioni AEO è esplicitato nell’apposita sezione degli orientamenti, rinvenibili sul sito dell’Agenzia, sez AEO.
i ra enta he, ovvia ente, per fruire dei benefi i onnessi all’autorizzazione AEO in fase di sdoganamento, è necessario che venga indicato nei campi 2, 8, 14 o 50 del DAU il codice EORI del soggetto autorizzato AEO.
Gli AEO, oltre a godere di un trattamento favorevole per quanto riguarda il livello dei controlli doganali [in linea e a posteriori (revisioni accertamento, controlli IVA intra e plafond)], possono accedere alle semplificazioni doganali previste dal CDU, nel rispetto dei criteri e delle condizioni singolarmente previste per ogni tipo di istituto.
Si evidenzia che il CDU prevede molti casi in cui per ottenere un’autorizzazione o una semplificazione è richiesto il possesso dei criteri necessari per la concessione dello status di AEO. Essere già Operatori Economici Autorizzati risulta, quindi, di grande vantaggio nella misura in cui, ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione e, in taluni casi, conformemente all’art. 38, par. 5, del CDU, i criteri già verificati nel corso delle attività finalizzate all’autorizzazione AEO non dovranno essere nuovamente esaminati.
Si tratta dei seguenti casi:
– rappresentante doganale che vuole esercitare il servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito (art. 18, par. 3, CDU);
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– garanzia globale con ammontare ridotto ed esonero dalla garanzia (art. 95 par. 1 e 2, CDU e art. 84 RD);
– autorizzazione all’uso temporaneo alla garanzia globale con importo ridotto o ad un esonero dove è previsto un divieto all’uso della garanzia globale (art. 96, par. 2, CDU);
– approvazione di un luogo diverso dall’Ufficio doganale per la presentazione delle merci e la custodia temporanea delle merci (art. 115 RD);
– autorizzazione al servizio regolare di trasporto marittimo (art. 120 del RD);
– autorizzazione mittente autorizzato al rilascio di T2L- T2LF o manifesto (art. 128 RD);
– autorizzazione pesatore di banane (art. 155 RD);
– autorizzazione all’uso regolare di dichiarazioni semplificate (art. 145 RD);
– autorizzazione per l’iscrizione nelle scritture del dichiarante (art. 150 RD);
– autorizzazione qualifica destinatario autorizzato operazioni TIR (art. 187 RD);
– autorizzazione alle procedure semplificate di transito (art. 191 RD).
Infine, vi sono i casi in cui il possesso dell’autorizzazione AEO abilita di diritto ad ottenere determinate autorizzazioni senza ulteriori verifiche se in tale autorizzazione si tiene conto degli aspetti specifici relativi alle seguenti procedure:
– autorizzazione la gestione delle strutture di deposito per la temporanea custodia (art. 148, par. 2, punto, lett. b) e par. 4, terzo comma CDU);
– autorizzazione per i regimi speciali (art. 211, par. 3, lett. b), art. 214, par. 2, art. 223 secondo capoverso, CDU).
Nel novero dei benefici legati all’autorizzazione AEO, particolare importanza rivestono quelli derivanti dagli Accordi di Mutuo Riconoscimento (MRA) conclusi tra l’Unione europea e taluni Paesi terzi, finalizzati sia ad incrementare la sicurezza della catena logistica internazionale che ad estendere il confine delle facilitazioni agli AEO, riconoscendo i programmi di certificazione doganale adottati da altri Paesi Terzi.
Attualmente l’UE ha concluso e implementato il riconoscimento reciproco dei programmi AEO con la Norvegia, Svizzera, Giappone, Andorra, Stati Uniti e Cina. Ulteriori negoziati sono già in corso ed altri lo saranno nel prossimo futuro.
Ciascun MRA stabilisce specifici vantaggi che sono contenuti nelle relative Decisioni; tuttavia, i seguenti benefici hanno portata trasversale e sono contenuti in tutte le Decisioni già adottate e in fase di adozione:
– minori controlli relativi alla sicurezza: gli AEOS/F e i partner sicuri dei programmi dei Paesi Terzi godono di minori ispezioni, controlli o altre misure di sicurezza, in quanto le autorità doganali tengono in favorevole considerazione lo status nella valutazione dei rischi;
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– trattamento prioritario allo sdoganamento: gli AEOS/F godono di un trattamento prioritario, formalità semplificate e rilascio accelerato delle spedizioni commerciali in cui sono coinvolti;
– meccanismo comune di continuità operativa: le autorità doganali stabiliscono un meccanismo comune per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali causate da aumenti dei livelli di allarme di sicurezza, chiusura di frontiere e/o calamità naturali, emergenze o da altri gravi incidenti, in cui i carichi prioritari inviati dagli AEOS/F sono agevolati ed accelerati, per quanto possibile, da parte delle autorità doganali.
Gli operatori economici in possesso di un’autorizzazione AEOS/F che desiderano beneficiare degli MRA che l’Unione europea ha concluso, devono accertarsi di aver fornito il proprio consenso scritto per lo scambio di dati con i paesi partner MRA. Tale consenso scritto è richiesto all’interno del questionario di autovalutazione da presentare insieme alla domanda AEO e può essere fornito o revocato in qualsiasi momento dal richiedente.
In via generale, al fine di beneficiare dei minori controlli relativi alla sicurezza e della priorità di trattamento allo sdoganamento, l’AEO deve comunicare al partner in affari nel rispettivo Paese con cui è stato concluso l’Accordo, il codice MRA attribuitogli secondo le specifiche dei singoli Accordi, a seguito del consenso allo scambio dei dati precedentemente fornito. Il business partner inserisce il codice nella dichiarazione di importazione nel proprio Paese. In tal modo, la spedizione è identificata come sicura e può godere dei vantaggi sopra menzionati. In altri casi (USA), invece, è prevista una preventiva registrazione presso un data base per il riconoscimento delle autorità doganali del Paese partner.
I dettagli relativi alle procedure specifiche per i singoli accordi esistenti, sono disponibili sul sito dell’Agenzia nella sezione AEO dedicata agli Accordi di Mutuo Riconoscimento.
A 8) Sanzioni (articolo 42 CDU)
L’articolo 42 CDU detta disposizioni di principio per l’applicazione di sanzioni amministrative nel caso di violazione della normativa doganale.
Preliminarmente si osserva che, allo stato, manca una disciplina unionale armonizzata in materia di sanzioni amministrative doganali. A tal fine la Commissione Europea, nel dicembre 2013, ha presentato una proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul quadro giuridico dell’Unione relativo alle infrazioni ed alle sanzioni doganali attualmente all’esame del Gruppo unione doganale presso il Consiglio. La proposta mira a creare una base giuridica comune tra tutti gli Stati membri per superare le differenze esistenti nelle legislazioni nazionali in materia di infrazioni alla normativa doganale e di sanzioni amministrative, differenze che rendono più difficile una efficiente
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gestione dell’unione doganale oltre che a creare una disparità di trattamento tra operatori economici, avvantaggiando coloro che violano il diritto di uno Stato membro in cui vige una normativa più clemente per le sanzioni doganali.
Il paragrafo 1 dell’articolo 42 CDU stabilisce, con disposizione di principio, che ogni Stato membro deve prevedere nella propria legislazione sanzioni applicabili alle violazioni alla normativa doganale, così come definita all’articolo 5, numero 2), del CDU, che siano effettive, proporzionali e dissuasive.
Il successivo paragrafo 2 precisa che le sanzioni amministrative in esame possono essere di due tipi:
– di carattere pecuniario eventualmente anche in sostituzione di una sanzione penale;
– di natura più propriamente amministrativa, mediante la revoca, la sospensione o la modifica di qualsiasi autorizzazione di cui è titolare il responsabile dell’infrazione.
Essendo stati stabiliti a livello unionale unicamente i principi guida di cui tenere conto nei singoli ordinamenti nazionali, si richiamano brevemente le principali fonti normative nazionali vigenti in materia di sanzioni doganali, da considerarsi compatibili con i suddetti principi: a) la disciplina generale in materia di sanzioni amministrative tributarie, applicabile anche alle violazioni in materia doganale, dettata dal D.Lgs.n.472 del 18.12.1997; b) la normativa sanzionatoria specifica per le infrazioni doganali contenuta nel Titolo VII del T.U.L.D. (D.P.R. n.43/1973). Si segnala, inoltre, che il recente D.Lgs n.8 del 15 gennaio 2016, in attuazione della Legge delega n.67 del 28 aprile 2014, ha depenalizzato alcune infrazioni doganali già previste come reato nel predetto Titolo VII – tra le quali, in particolare il contrabbando semplice – che restano illecite, ma vengono, ora, sanzionate in via esclusivamente amministrativa secondo i criteri e le modalità recate dal citato D. Lgs. n.8/2016.
A 9) Ricorsi (articoli 43- 45 CDU)
La disciplina contenuta nel Codice doganale dell’Unione in proposito ricalca sostanzialmente quella di cui agli articoli 243 e 244 del CDU.
Viene, innanzitutto, ribadito il diritto del destinatario di un provvedimento in materia di applicazione della normativa doganale adottato dall’autorità doganale di presentare ricorso qualora tale provvedimento lo riguardi direttamente ed individualmente (art.44, paragrafo 1, CDU).
Analogo diritto di ricorso viene, ora, riconosciuto anche in capo a colui il quale non ha ottenuto una decisione dall’amministrazione doganale nel termine di cui all’articolo 22,
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paragrafo 3, CDU. Tale norma prevede, infatti, che l’autorità doganale, a seguito di richiesta dell’interessato deve, di principio, adottare e notificare il provvedimento entro il termine di 120 giorni dalla data di accettazione della stessa, salvo diversamente disposto. La norma del CDU in esame prevede, quindi, che il procedimento amministrativo debba concludersi con l’adozione di un provvedimento espresso, sia esso a contenuto positivo o negativo. Il suddetto termine di 120 giorni può, tuttavia, essere prorogato per un tempo non superiore ai 30 giorni qualora l’amministrazione sia nell’impossibilità di rispettarlo, oppure, previo accordo con l’amministrazione, quando sia lo stesso destinatario a farne richiesta per poter realizzare gli adeguamenti necessari per rispettare le condizioni ed i criteri previsti nel provvedimento richiesto.
Il ricorso, ai sensi dell’art.44, paragrafo 2, CDU può essere esperito in due fasi non necessariamente obbligatorie come già, peraltro, previsto nell’articolo 243 del CDC. In tal senso, infatti, la Corte di Giustizia, con sentenza dell’11.1.2001, causa C-1/99, ha chiarito che spetta al diritto nazionale stabilire se gli operatori debbono in un primo momento proporre un ricorso dinanzi all’autorità doganale o se possono adire direttamente l’autorità giudiziaria.
Si segnala, inoltre, la novità della disposizione di cui all’articolo 44, par. 4), CDU ove viene stabilito che gli Stati membri debbono provvedere affinché la procedura di ricorso si concluda in tempi rapidi.
L’articolo 45 CDU ribadisce principi già contenuti nell’articolo 244 CDC e precisamente che :
– la presentazione di un ricorso da parte dell’interessato non sospende l’esecuzione della decisione stante il principio generale ribadito nell’articolo 22, par.4), CDU dell’immediata efficacia delle decisioni doganali;
– le autorità doganali possono, tuttavia, disporre, previa motivata richiesta dell’interessato, la sospensione amministrativa della esecuzione della decisione contestata in presenza di due requisiti, alternativi (cfr. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 17.7.1997, causa C-130/95): “fumus boni juris” ( incompatibilità della decisione con la normativa doganale) o “periculum in mora” (possibile danno irreparabile per l’interessato);
– la concessione dell’eventuale sospensione amministrativa dell’esecuzione della decisione contestata qualora la stessa abbia ad oggetto risorse proprie tradizionali, è subordinata alla prestazione di idonea garanzia da parte dell’interessato. Nella fattispecie trattandosi di garanzia obbligatoria, l’importo della stessa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 90 CDU deve essere fissato in misura pari all’ammontare esatto dell’obbligazione e degli altri oneri dovuti;
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– la prevista garanzia può non essere richiesta qualora, previa documentata richiesta dell’interessato, ciò possa provocare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale. Si ricorda, peraltro, che, ai sensi di quanto stabilito nell’articolo 98 CDU, la garanzia prestata può essere svincolata solo quando l’obbligazione doganale è estinta o non può più sorgere, e, pertanto, a seguito dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza (in senso conforme art. 68, comma 3-bis, D.lgs n.546/92). Conseguentemente le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative presentate dall’interessato al fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato dovranno prevedere la clausola che garantisca i diritti in contestazione, quanto meno per la quota parte rappresentata da risorse proprie tradizionali, fino all’esito definitivo del contenzioso.
Accanto alla sospensione amministrativa, l’interessato che ha presentato ricorso avverso un atto emesso dall’autorità doganale, può chiedere al giudice competente la sospensione giudiziale dello stesso.
Al riguardo si evidenzia, infatti, che l’operatore economico può chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecuzione della sentenza a lui sfavorevole o comunque dell’atto impugnato (artt.47, 52 e 62-bis del D. Lgs n.546/1992). Tale potere, infatti, che non è precluso all’autorità giudiziaria come già chiarito dalla Corte di Giustizia con sentenza dell’11.1.2001, resa nella causa C-226/99 in sede di interpretazione dell’articolo 244 del Reg. Cee n.2913/92, deve, tuttavia, essere esercitato in conformità con quanto previsto dal diritto dell’Unione.
Pertanto, qualora l’atto impositivo impugnato abbia ad oggetto risorse proprie tradizionali, gli Uffici, nel primo atto difensivo utile, avranno cura di precisare nelle conclusioni, in via preliminare, che, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 45, par. 3, CDU l’eventuale sospensione cautelare dell’atto deve essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia alle condizioni e secondo le modalità ivi previste, anche per quanto riguarda le circostanze che legittimano la disapplicazione di tale condizione, secondo i criteri sopra illustrati.
A 10) Conservazione di documenti e di altre informazioni e oneri e costi (articoli 51 e 52 CDU)
L’articolo 51, par.1), CDU stabilisce l’obbligo di conservazione, per almeno tre anni, dei documenti e delle informazioni relative all’espletamento delle formalità doganali. Nella generalità dei casi, tale periodo decorre dalla fine dell’anno nel corso del quale sono state accettate le dichiarazioni in dogana. Tuttavia, se si tratta di merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio ridotto in relazione al loro uso finale, detto periodo decorre
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dalla fine dell’anno nel corso del quale è cessato il loro assoggettamento alla vigilanza doganale. Analogamente, per merci vincolate ad altro regime doganale o in custodia temporanea, tale periodo decorre dalla fine dell’anno nel quale il regime viene appurato o si conclude la custodia temporanea.
Il paragrafo 2 del medesimo articolo precisa che, tuttavia, detto termine è prorogato di altri tre anni in caso di notifica di un accertamento doganale e che, in caso di instaurazione di un procedimento giudiziario, il termine è prolungato fino alla conclusione di tale procedimento.
L’articolo 52 del Codice doganale dell’Unione obbliga le autorità doganali a non imporre alcun onere per l’espletamento dei controlli doganali o di qualsiasi altro atto richiesto dall’applicazione della normativa doganale durante l’orario di apertura degli Uffici doganali, fatta salva la possibilità di imporre oneri o recuperare costi in relazione a specifici servizi resi.
A 11) Conversione valutaria e termini (art. 53 CDU, art. 146 RE)
Una novità di rilievo è costituita dalla mancata riproposizione degli adeguamenti dei tassi di cambio inframensili per variazioni in più od in meno del 5% rispetto al cambio fissato mensilmente, che resta quello pubblicato dalla BCE il penultimo mercoledì del mese (art. 146 RE in applicazione dell’art. 53, par. 1 lett. a) CDU) e che “…si applica per un mese a decorrere dal primo giorno del mese successivo”.
Ne deriva che, a partire dalla prossima rilevazione mensile dei tassi di cambio relativa al mese di maggio 2016, essa durerà per tutto il mese e non saranno più comunicate le eventuali variazioni inframensili che dovessero intervenire ancorché oscillanti di un ammontare superiore o inferiore al 5%.”
B) PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI
B 1)Tariffa doganale comune (art.56-58 CDU)
Il nuovo Codice Unionale non ha introdotto novità per quanto riguarda il contenuto della Tariffa doganale comune, che resta la base di riferimento unica per l’applicazione dei dazi e di tutte le altre misure stabilite da disposizioni dell’Unione nel quadro degli scambi delle merci.
Come quindi già noto, in tale contesto, trovano rilievo la Nomenclatura Combinata, la Taric, i dazi convenzionali, autonomi, preferenziali e tutte le altre misure tariffarie all’importazione/esportazione previste dalla normativa dell’Unione.
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Pertanto, su richiesta del dichiarante, quando le merci interessate soddisfano le condizioni previste dalla normativa, si applicano le eventuali misure tariffarie agevolate (es. dazi preferenziali, contingenti, sospensioni tariffarie) in luogo del dazio convenzionale o autonomo applicabile “erga omnes”.
Tale applicazione può essere anche retroattiva a condizione che siano rispettati i termini e le condizioni previste dalla pertinente misura tariffaria e dal CDU.
L’importazione/esportazione delle merci può essere inoltre soggetta a sorveglianza. Tale disposizione, prevista al par.5), dell’art. 56 CDU, è attuata per mezzo dell’applicazione informatica unionale “Surveillance”, operante automaticamente in base agli indicatori presenti in TARIC, sugli archivi centralizzati delle dichiarazioni doganali per l’estrazione e l’invio giornaliero dei dati alla Commissione e, salvo diversamente disposto, non richiede un intervento particolare da parte delle dogane.
B 1.1) Gestione dei contingenti tariffari (artt.49-54 RE)
Nell’ambito delle disposizioni del regolamento di attuazione del nuovo CDU, al Titolo II, trovano evidenza, nella Sezione I, le disposizioni relative alla specifica gestione dei contingenti tariffari, fondata sul principio “primo arrivato, primo servito”, vale a dire sull’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali d’immissione in libera pratica.
In particolare, le disposizioni giuridiche che disciplinano tale gestione (attuata come è noto per mezzo dell’applicazione informatica “QUOTA” su “AIDA”) non sono caratterizzate da particolari cambiamenti, in quanto il nuovo Codice riprende integralmente, seppur con una riformulazione del testo dei nuovi articoli ora più dettagliata, il contenuto di quanto finora previsto sull’argomento dalle DAC (artt. 308 bis, ter e quater) e dalle disposizioni impartite sulla base delle indicazioni della Commissione.
Ad ogni buon fine, tra le possibili (ma non effettive) novità rispetto alla gestione precedente, si segnala:
– l’art. 195, punto 2), CDU che prevede che “in casi specifici lo svincolo delle merci non è subordinato alla costituzione di una garanzia per le merci oggetto di una richiesta di prelievo da contingente tariffario”. Questa disposizione dal tenore tassativo trova applicazione nel caso di contingenti “non critici” (art.153 del RD), per i quali la precedente normativa dava invece la facoltà allo Stato membro di acquisire o no la garanzia;
– il combinato disposto degli articoli 223 e 236 RE, che consente nel caso di una dichiarazione doganale semplificata per l’immissione in libera pratica, che la richiesta di prelievo da un contingente tariffario possa essere inoltrata alla Commissione soltanto
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quando siano disponibili tutti i dati necessari nella dichiarazione in questione o in quella complementare.
Per maggiori indicazioni sull’argomento, si rimanda comunque all’apposita comunicazione che l’Ufficio per la Tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli di questa Direzione farà in proposito, anche a seguito dell’aggiornamento in sede UE dell’Accordo amministrativo sulla gestione dei contingenti tariffari.
B 2) Origine delle merci (artt. 59-68 CDU, artt. 31-70 RD, artt. 57-126 RE)
Il CDU fissa i principi di attribuzione dell’origine non preferenziale e preferenziale in un articolato del Titolo II che rimanda al RD per il concetto di origine e il cumulo, e al RE per la certificazione dell’origine e le procedure di controllo.
B 2.1) Origine non preferenziale
L’assetto generale per l’attribuzione dell’origine non preferenziale ex art. 60 CDU è lo stesso di quello descritto agli artt. 23 e 24 CDC in merito al concetto di interamente ottenuto e di ultima trasformazione sostanziale.
I prodotti interamente ottenuti sono quelli chiaramente originari di un determinato Paese perché, ad esempio, ivi cresciuti (animali e vegetali) o estratti (minerali). I prodotti sostanzialmente trasformati sono quelli – caratteristici dell’odierno processo di produzione traversale a vari Paesi – ottenuti nel Paese che contribuisce, per il conferimento del carattere originario, con «l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione». Il virgolettato dell’art. 60 CDU ricalca quanto disposto dall’art. 24 CDC, a conferma della centralità di tali elementi per la definizione del concetto di ultima trasformazione sostanziale.
L’elenco dei prodotti interamente ottenuti – che appariva all’art. 23 CDC – è ripreso all’art. 31 RD, mentre la norma anti-elusione ex art. 25 CDC è spostata all’art. 33 RD, per coerenza sistematica (principi di applicazione dei dazi e delle altre misure commerciali del Titolo II). Scompare la distinzione tra regole su materie tessili e regole sui prodotti diversi dai tessili, di cui agli artt. da 36 a 40 DAC (Titolo IV – Capitolo I – Sezione I). Analogamente, la portata delle disposizioni su certificati di origine, cooperazione amministrativa e controllo a posteriori per i prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione non preferenziali, di cui agli artt. da 57 a 59 RE, non è più limitata ai soli prodotti agricoli (come negli artt. da 55 a 65 DAC), ma riguarda tutti i prodotti in generale.
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Normativamente, l’allegato 22-01 RD, con note introduttive e regole di lista non preferenziali, sostituisce gli allegati 9 (note introduttive), 10 (prodotti tessili) e 11 (prodotti diversi dai tessili) DAC, con un corpo più robusto di regole, ordinate seguendo le Sezioni del Sistema Armonizzato (SA). Non è ancora la codificazione in chiave unionale delle ambizioni dell’HWP (Harmonization Work Program) del WTO sulle regole di origine non preferenziali, ma rappresenta un considerevole progresso rispetto ai concisi allegati 10 e 12 DAC.
B 2.2 ) Origine preferenziale
Si segnalano novità redazionali e di contenuto per l’origine preferenziale.
L’art. 64 CDU stabilisce le regole per l’acquisizione dell’origine preferenziale negli accordi dell’UE o nelle misure concesse unilateralmente e i casi di deroga temporanea (già presenti all’art. 89 DAC). Gli artt. 37 e ss. RD dettano le regole del sistema delle preferenze generalizzate (SPG), ricalcando i vecchi artt. da 66 a 68 DAC. La novità è nella Sottosezione 1 (artt. 38 e 39 RD), che fa riferimento ai certificati di informazione INF 4 e alle autorizzazioni di esportatore autorizzato dell’abrogato regolamento (CE) n. 1207/2001, le cui disposizioni sono state trasfuse negli artt. da 61 a 67 RE (Sottosezione 1) su rilascio e compilazione delle prove di origine (dichiarazioni del fornitore, INF 4, cooperazione amministrativa, verifica delle dichiarazioni del fornitore, autorizzazione di esportatore autorizzato)4. Inoltre, gli artt. da 41 a 58 RD (Sottosezioni da 2 a 3) e gli artt. da 70 a 111 RE (Sottosezioni da 2 a 9) disciplinano le regole di origine SPG, il cumulo di origine SPG e il sistema REX – già presenti nelle DAC – in modo sistematico e distinto rispetto alle parallele norme dettate per i regimi preferenziali autonomi (descritti separatamente alle Sottosezioni 4 e 5 RD) e rispetto alla registrazione degli esportatori fuori dell’ambito SPG dell’Unione (art. 68 RE).
La novità del nuovo assetto di regole SPG dell’Unione, tracciato dal regolamento (UE) n. 1063/2010, sono: regole di origine più rilassate e facili da applicare; maggiori responsabilità dell’operatore (importatore, esportatore, terzo) nell’a bito del siste a REX; un efficace sistema di controlli a posteriori. L’UE ha voluto rilassare le regole di origine, pur mantenendo processi definiti e verificabili da parte degli operatori. Le facilitazioni riguardano non solo le regole in sé (soglie di materiali non originari e processi di lavorazione), ma anche la loro applicazione nel contesto del cumulo, per favorire le opportunità di approvvigionamento delle materie originarie dei paesi partner, in deroga ai criteri della lavorazione sufficiente. La flessibilità si sostanzia nel cumulo bilaterale, regionale ed esteso5, ma anche nella deroga
4 La Sottosezione 1, rubricata “Procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione delle prove di origine“ riprende quasi integralmente l’articolato del regolamento (CE) n. 1207/2001 sulle procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura (…) e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato.
5 Nel cumulo bilaterale merci originarie dell’Unione europea (o di Norvegia, Svizzera e Turchia) possono essere utilizzate nella fabbricazione di un prodotto che è considerato originario del paese beneficiario, a condizione che quest’ultimo vi realizzi una
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temporanea alle norme di origine SPG, laddove fattori interni o esterni privino temporaneamente il paese beneficiario della capacità di rispettare le regole di origine o laddove questi necessiti di tempo per potervisi conformare.
Per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti, i riflessi e i requisiti giuridici del sistema dell’esportatore registrato (REX) – la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2017 – la sua architettura giuridica ricalca i menzionati tre pilastri delle semplificazioni per i PVS, dell’auto ertifi azione, delle prove di origine e delle isure di sorveglianza ottimali da parte delle autorità preposte ai controlli6.
Gli artt. da 79 a 90 RE disciplinano le procedure di registrazione degli esportatori REX nei paesi beneficiari e negli Stati membri, le procedure di esportazione nel periodo transitorio, le attività di controllo delle autorità doganali competenti per verificare la correttezza dei dati indicati dagli operatori REX nel formulario di cui all’allegato 22-06 RE. Gli artt. 92-93 RE riguardano le attestazioni di origine (con i dati specificati nell’allegato 22-07), le modalità di compilazione anche dopo l’esportazione dei prodotti, le certificazioni nei casi di frazionamento di una spedizione o nei casi di cumulo. L’art. 79 RE disciplina le procedure di registrazione nei paesi beneficiari e le procedure all’esportazione nel periodo di transizione prima del 1° gennaio 2017 e l’applicazione a regime a decorrere, al più tardi, dal 30 giugno 2020.
Come già nelle DAC così nel CDU è stato predisposto un capillare sistema di cooperazione amministrativa per permettere alle autorità governative del paese beneficiario, alle autorità doganali dell’UE e alla Commissione europea di garantire congiuntamente la corretta ed efficace applicazione del sistema SPG e assicurarne i vantaggi solo alle imprese che ne hanno diritto. Gli artt. 109 e 110 RE riprendono così quanto stabilito dagli artt. 97 nonies e 97 unvicies DAC per i controlli a posteriori delle attestazioni di origine e delle attestazioni di origine sostitutive – una volta a regime il sistema REX – e, rispettivamente, dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura – ante-REX – ogniqualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano fondati motivi di dubitare della loro autenticità, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti stabiliti dalla normativa unionale per ottenere il beneficio tariffario preferenziale.
lavorazione più che minima. Nel cumulo regionale merci originarie di uno dei paesi membri del gruppo regionale possono essere utilizzate nella fabbricazione di un prodotto che è considerato originario di un altro paese membro del gruppo, a condizione che quest’ultimo vi realizzi una lavorazione più che minima. Nel cumulo esteso merci originarie di un paese terzo con cui l’UE ha concluso un accordo di libero scambio, ai sensi dell’art. XXIV del GATT, possono essere utilizzate nella fabbricazione di un prodotto che è considerato originario del paese beneficiario, a condizione che quest’ultimo vi realizzi una lavorazione più che minima.
6 Le prime modifiche semplificative in vigenza del CDC erano state apportate dal regolamento (UE) n. 1063/2010, seguite poi da quelle del regolamento (UE) n. 978/2012 e del regolamento (UE) n.530/2013, con una ridefinizione e riduzione del numero dei paesi beneficiari e con trattamenti preferenziali garantiti per un periodo di tre anni per i paesi uscenti. Ulteriori modifiche sono state introdotte dal regolamento (UE) n. 428/2015, in tema di norme di origine SPG, per rendere compatibili le disposizioni attuali ai nuovi requisiti del sistema REX.
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Ai sensi delle norme testé citate, le autorità incaricate dei controlli a posteriori dei paesi beneficiari sono tenute a rispondere a una richiesta di verifica entro sei mesi. Tuttavia, se nel caso di dubbio fondato non vi è alcuna risposta dopo sei mesi o la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali dell’UE dovranno inviare una seconda comunicazione, stabilendo un ulteriore termine di risposta non superiore a sei mesi (quattro, nel caso di controlli a posteriori su Form A o dichiarazioni su fattura). Entro il primo o il secondo termine, le autorità incaricate dei controlli a posteriori devono effettuare i controlli che ritengono necessari, come la richiesta di ulteriori prove documentali dell’origine delle merci, il controllo sui registri e documenti contabili degli esportatori o l’ispezione nei siti produttivi dell’impresa beneficiaria, e fornire spiegazioni dettagliate, come ad esempio la descrizione del processo industriale, dei materiali utilizzati, e dei costi fissi e variabili di produzione. Se il termine di dodici mesi non è rispettato (dieci, nel caso di controlli a posteriori su Form A o dichiarazioni su fattura), le autorità doganali degli Stati membri richiedenti il controllo si astengono dal concedere il beneficio delle misure tariffarie preferenziali alle merci originarie dei Paesi beneficiari, con ovvie ricadute negative per gli importatori dell’UE.
Gli allegati 22-03 (note introduttive e regole di lista preferenziali SPG), 22-04 (prodotti esclusi dal cumulo regionale) e 22-05 RD (lavorazioni escluse dal cumulo regionale SPG per i prodotti tessili) sostituiscono gli allegati 14 (note introduttive) e 15 (regole revisionate ex regolamento (UE) n. 1063/2010) DAC.
La novità l’allegato 22-11 RD (note introduttive e regole di lista) dedicato specificamente ai regimi preferenziali unilaterali di cui all’art. 61 RD. Parallelamente, gli allegati da 22-02 a 22-20 RE mettono a disposizione la modulistica per beneficiare dei regimi preferenziali.
B 3) Valore in dogana (artt. 69-76 CDU, art. 71 RD, artt. 127-146 RE, art. 6 RDT)
Il criterio primario per la determinazione del valore in dogana delle merci importate è rimasto il valore di transazione, da intendersi, ai sensi dell’art. 70 CDU, il “prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato”. Tale ultimo inciso consente di elevare al rango primario di “valore fatturato” anche i valori frutto di forfetizzazione ex art. 73 CDU, a differenza dell’art. 29 CDC che prevede invece solo una “previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli artt. 32 e 33 del CDC”, quindi limitatamente agli elementi del
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valore enunciati nei due articoli di riferimento (rispettivamente elementi da addizionare e da sottrarre al valore di transazione)7.
Per quanto riguarda l’attuazione in delega di tale ultima semplificazione, il riferimento è riportato dall’art. 71 RD, riformulazione dell’attuale art. 156-bis DAC e base giuridica per il regime autorizzatorio delle cd. forfetizzazioni del valore.8
La novità che si delinea ora è, dunque, rappresentata dall’ultima parte della definizione del valore di transazione elaborata dal nuovo CDU (art. 70, cit.) con l’aggiunta delle parole: “eventualmente adeguato”. Con tale ultimo inciso e con la semplificazione introdotta dall’art. 73 CDU (nei casi in cui il valore non sia quantificabile al momento dell’importazione) si prospetta ora la possibilità di richiedere in dogana non solo la forfettizzazione degli elementi del valore (elencati negli artt. 71 e 72 CDU) ma anche del valore di transazione inteso in generale, quale pagamento in totale effettuato a beneficio del venditore (così l’art. 70 par. 2 CDU).
Un’altra novità da evidenziare è l’introduzione nel CDU della codificazione degli sconti (art. 130 RE), la cui disciplina è stata ripresa dall’attuale Compendio (linee guida Taxud prot. n.800/2007), prevedendo il criterio primario delle riduzioni del prezzo, da dedurre ai fini doganali solo se ricorrano le seguenti condizioni al momento dell’accettazione del DAU:
7 Ai sensi dell’art. 73 CDU sulle semplificazioni, infatti, “le autorità doganali possono autorizzare su richiesta la determinazione dei seguenti importi sulla base di criteri specifici, se non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana:
a) gli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana conformemente all’articolo 70, paragrafo 2 – metodo valore di transazione “ Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate” e
b) gli importi di cui agli articoli 71 e 72 (elementi da includere/escludere – aggiustamenti – uniche somme già forfetizzabili ex attuale art. 156-bis DAC).
8 1. L’autorizzazione di cui all’articolo 73 del codice può essere concessa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l’applicazione del procedimento di cui all’articolo 166 del codice (procedura semplificata della dichiarazione incompleta) comporta nel caso di specie un costo amministrativo sproporzionato; (condizione dell’alternatività già presente nel 156-bis DAC)
b)
il valore in dogana determinato non differirà in modo significativo da quello determinato in assenza di un’autorizzazione (condizione già presente nel 156bis DAC).
2. La concessione dell’autorizzazione è subordinata al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:
a)
il richiedente soddisfa il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice (criterio AEO primario dell’affidabilità);
b)
utilizza un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit. Il sistema contabile conserva una documentazione cronologica dei dati atta a fornire una pista (già richiesta la modifica del termine da “pista” a “traccia”) di controllo dal momento in cui i dati sono inseriti nel fascicolo;
c)
dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o irregolari (novità del RD).
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a) deve esserne contrattualmente già prevista l’applicazione;
b) deve essere determinato il loro importo.
Per le riduzioni per pagamento anticipato (art.130, par. 2, RE) basta il rispetto di una sola condizione, sempre al momento dell’accettazione del DAU, cioè che il prezzo non sia stato effettivamente già pagato. Non rilevano invece gli sconti derivanti da modifiche contrattuali successive alla data di accettazione della dichiarazione doganale (art.130, par 3, RE).
Il criterio primario «proporzionale» (art. 131 RE) inserisce nel CDU il metodo da seguire nei casi di consegne frazionate (che rappresentano una frazione di un quantitativo maggiore delle stesse merci acquistato in un’unica operazione), allargandone il campo di applicazione a tutti i «regimi doganali»9
Seguendo tale criterio, il «prezzo effettivamente pagato o da pagare» è un prezzo calcolato proporzionalmente in funzione dei quantitativi dichiarati rispetto al quantitativo totale acquistato. L’applicazione di tale metodo vale anche in caso di perdita parziale o deterioramento delle merci da valutare prima della loro immissione in libera pratica.
La riduzione di valore in dogana per merci difettose, invece, trova la sua base legale nell’art. 132 RE.
Le disposizioni in materia di valore in dogana consentono ora di tener conto dell’adeguamento del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate nel caso in cui, dopo l’immissione in libera pratica, sia rilevato il carattere difettoso delle suddette merci a condizione che:
a) le merci erano difettose alla data di accettazione della dichiarazione da parte dell’autorità doganale;
b) l’adeguamento è riconosciuto dal venditore in adempimento di un obbligo contrattuale stipulato prima dell’accettazione della dichiarazione in dogana o di un obbligo legale applicabile alle merci10.
c) che la natura difettosa delle merci non è già stata presa in considerazione nel contratto di vendita entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci.
L’a ettazione in dogana del valore di transazione basato sulla prima vendita ( .d.“first sale rule”) è consentita, ai sensi della disposizione transitoria espressa nell’art. 347 RE, solo per i contratti conclusi prima del 18 gennaio 2016 ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2017.
9 Infatti l’unica norma analoga che considerava “riduzioni di prezzo per merci difettose” era l’art. 145 delle DAC, che, però, faceva riferimento solo all’immissione in libera pratica.
10 Ciò rappresenta una ulteriore novità, considerando che ai sensi dell’attuale art. 145 par. 2 e 3, DAC l’ adeguamento è possibile solo nel caso di merci vendute con esplicita garanzia.
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A regime il CDU, con l’art. 128 RE, ha inteso novare l’art. 147 DAC, ponendo, quale regola generale di appli azione dell’art. 70 CDU nel aso di vendite onse utive, il riferi ento al valore di transazione “… sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima che le merci venissero introdotte in tale territorio doganale”.
Un temperamento a tale norma è stato introdotto, per i soli casi di merci in regime sospensivo, con il comma secondo:
2. “Se le merci sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione non prima di essere introdotte in tale territorio doganale ma mentre si trovano in custodia temporanea o sono vincolate a un regime speciale diverso dal transito interno, dall’uso finale o dal perfezionamento passivo, il valore di transazione è determinato sulla base di tale vendita”. Si attende al riguardo una chiarificazione definitiva da parte della stessa Commissione (con un documento di prassi) sulla interpretazione di quest’ultima norma, fermo restando che le vendite “domestiche”, seppure in ambito di regime sospensivo, non devono essere tenute in considerazione ai fini dell’agevolazione suddetta.
Degna di nota appare altresì l’eli inazione della ondizione “distinto” per gli aggiustamenti negativi (da defalcare dal prezzo pagato o da pagare). Tale novità comporterà che per escludere taluni elementi dal valore in dogana delle merci importate non occorrerà più la loro evidenziazione in fattura ai fini delle rettifiche del prezzo pagato o da pagare (art. 72 CDU). In particolare, ai fini della non inclusione nel valore in dogana dei pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate – se non costituiscono una condizione per la vendita per l’esportazione delle merci verso l’Unione – non è più richiesta la loro “distinzione” ma è sufficiente dimostrare che non sono “condizione della vendita” internazionale.
Una delle novità più rilevanti in materia di valore in dogana è costituita dalla disciplina del trattamento dei diritti di licenza (inclusi i canoni per marchi di fabbrica, tipo di licenza più diffuso in dogana).
L’art. 71 par. 1, lett. c), CDU ribadisce che tra gli elementi da addizionare al valore rientrano i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare.
Viene altresì chiarito, in applicazione di tale principio, che il pagamento, ai sensi dell’art. 136 RE11, è da includere nel valore anche quando non è richiesto espressamente dal
11 Alle merci importate sono connessi corrispettivi e diritti di licenza se, in particolare, i diritti trasferiti nell’ambito dell’accordo relativo alla licenza o ai corrispettivi sono incorporati nelle merci. Il metodo di calcolo dell’importo dei corrispettivi o dei diritti di licenza non è determinante.
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venditore o da persona ad esso legata (unica condizione dettata dall’art. 157 par. 2), DAC): sono infatti previste fattispecie aggiuntive rispetto a tale caso in modo da prevedere quale condizione di vendita anche il versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza al licenziante da parte dell’acquirente (a prescindere dunque dall’espressa richiesta del venditore).
Altra novità di rilievo è costituita dalla mancata riproposizione degli adeguamenti dei tassi di cambio inframensili per variazioni in più od in meno del 5% rispetto al cambio fissato mensilmente dalla BCE (cfr., par. A 11).
Degna di menzione è altresì la trasposizione dei ter ini “più lunghi” di ui all’art. 256, par. 1), 3° comma, DAC per i documenti di accompagnamento necessari alla dichiarazione complementare, quando le procedure semplificate di cui all’art. 166 CDU (omissione di talune indicazioni e/o documenti di accompagnamento) sono rilasciate sul presupposto di indisponibilità, al momento di presentazione della dichiarazione, di documenti di accompagnamento riguardanti il valore in dogana. La previsione è ora contenuta nell’art.147, par. 3), RD e tiene conto del termine di prescrizione ordinaria triennale dell’obbligazione doganale di cui all’art. 103, par.1), CDU.
Il formulario DV1 (oggi a corredo della dichiarazione doganale), a regime (cioè dopo il periodo di transizione coperto dal RDT al fine di consentire la completa informatizzazione delle dogane) non dovrà più essere richiesto dalle autorità doganali così come annunciato dal decimo considerando del RDT. La possibilità di non richiedere più il DV1, oggi riformulato in semplici “indicazioni relative al valore in dogana” di cui all’allegato 8 del RDT. si trova nelle nuove istruzioni sulla compilazione (esclusivamente per l’immissione in libera pratica) delle caselle 12 e 45 del DAU. Nel periodo transitorio, tuttavia, l’elenco dei casi di rinuncia alla compilazione del DV1 contenuto dell’attuale art. 179 DAC è sostanzialmente ripreso nell’art. 6 RDT con la novità di rilievo di un valore soglia di 20.000 € (non più 10.000), mentre rimane confermata al par. 6) dello stesso art. 6 RDT la previsione espressa del “vecchio” 3° comma dell’art.179 DAC per cui: “Nel caso di un traffico continuo di merci fornite dallo stesso venditore allo stesso acquirente alle stesse condizioni commerciali, le autorità doganali
2. Se il metodo di calcolo dell’importo di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sul prezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che il pagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle merci oggetto della valutazione.
3. Se i corrispettivi o i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci da valutare e in parte ad altri ingredienti o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione, oppure ad attività o servizi successivi all’importazione, viene effettuato un opportuno adeguamento.
4. I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento (condizione già presente nell’art. 160 DAC) ;
b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali (sostanzialmente riconducibile alla previsione già presente nel 160 DAC);
c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante.
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possono esonerare dall’obbligo continuativo di comunicare le indicazioni di cui al paragrafo 1”.
C) OBBLIGAZIONE DOGANALE (artt. 77-88/124-126 CDU, artt. 72-80 e 103 RD) E GARANZIE (artt. 89-100 CDU, artt. 81-86 RD, artt. 147-164 RE, artt. 7-8 RDT)
C 1) Nascita dell’obbligazione doganale
In linea con il 32° considerando il CDU, al fine di evitare difficoltà nella determinazione della base giuridica, ha cercato di individuare in pochi coordinati articoli tutte le circostanze in presenza delle quali un’obbligazione doganale sorge nonché di identificare il debitore ed il luogo in cui i dazi dovrebbero essere riscossi.
In questo senso l’art.79 CDU, riproducendo in buona parte gli articoli da 202 a 205 del CDC, disciplina i casi in cui una obbligazione all’importazione sorge a seguito di inosservanza e l’art. 82 CDU, riproducendo in buona parte gli articoli 210 e 211 CDC, disciplina i casi in cui una obbligazione all’esportazione sorge a seguito di inosservanza.
Una novità è costituita dal disposto dell’78 CDU, recante norme speciali relative alle merci non originarie oggetto di divieto di rimborso dei dazi all’importazione, o di esenzione dagli stessi (cd. clausola di no draw back duty presente in molti protocolli origine annessi agli accordi di libero scambio stipulati dalla UE). Ai sensi di tale norma, si premura di precisare il legislatore unionale, l’obbligazione doganale sorge in seguito all’accettazione della dichiarazione di riesportazione relativa ai prodotti nella cui fabbricazione le suddette merci non originarie sono utilizzate (ad es., cfr. par. 2), art. cit. con riferimento alla determinazione dell’importo, riesportazione di prodotti cd. compensatori da perfezionamento attivo di materie prime e/o semilavorati temporaneamente importati nel quadro di accordo preferenziale tra l’Unione e alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale che contempli il divieto di restituzione/esenzione dei dazi).
Relativamente all’individuazione del debitore, sia l’art.79 che l’art.82 CDU specificano meglio la figura di colui “che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere” precisando anche “e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l’obbligo”, mentre l’art. 78 (merci non originarie oggetto di no drawback duty) lo individua nella “persona che presenta la dichiarazione di riesportazione” (o per conto della quale la dichiarazione è presentata in caso di rappresentanza indiretta).
L’art.79, inoltre, individua tra i debitori anche chi “ha partecipato all’atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell’obbligo “.
Nessuna novità è introdotta in merito alla coobbligazione solidale (84 CDU) rispetto alle disposizioni recate dall’art. 213 CDC né rispetto a quanto previsto dal successivo art. 214
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relativamente alle norme generali per l’individuazione del momento a cui far riferimento per il calcolo dell’importo dei dazi (ora art.85 CDU).
Circa il luogo in ui sorge l’obbligazione doganale, l’art. 87 CDU – a differenza dell’art.215 del CDC che prevedeva gerarchie di luoghi di insorgenza in forza dei fatti generatori dell’obbligazione doganale – dispone che l’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui è presentata la dichiarazione in dogana oppure nel luogo in cui si verifica il fatto che la fa sorgere; qualora non sia possibile determinare il luogo, l’obbligazione sorge nel luogo in cui le Autorità doganali constatano che ” le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l’obbligazione doganale”.
Per le merci vincolate ad un regime doganale o in temporanea custodia, quando non è possibile ricorrere alle disposizioni di cui sopra, il luogo è individuato entro un termine stabilito dagli articoli da 77 a 80 del RD, nel luogo in cui le merci sono state vincolate al regime o sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione sotto tale regime ovvero erano in temporanea custodia.
In caso di insorgenza di un’obbligazione doganale per dazi inferiori a 10.000 €, in uno Stato membro diverso da quello che ha proceduto alla constatazione, l’obbligazione doganale si considera sorta nello Stato membro in cui è avvenuta tale constatazione.
C 1.1) Estinzione dell’obbligazione doganale
In materia di estinzione dell’obbligazione doganale, il CDU fornisce maggiori indicazioni sulle cause che la determinano, in particolare pone l’attenzione sulle ipotesi in cui le merci vengono confiscate o sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate.
Inoltre, l’art.124, par 2) CDU estende le fattispecie in cui l’obbligazione non può essere considerata estinta a tutte le ipotesi in cui la legislazione dello Stato membro preveda che i dazi o l’esistenza dell’obbligazione “costituiscano la base per la determinazione della sanzione” non limitandola più alle sole ipotesi previste dalla legislazione penale.
C 2) Garanzia per un’obbligazione doganale potenziale o esistente
C 2.1) Quadro generale
Il CDU ha notevolmente amplificato il ruolo della garanzia quale imprescindibile strumento per assicurare la tutela degli interessi finanziari della UE e degli Stati membri, accompagnando essa l’obbligazione doganale dalla nascita (anche potenziale) alla sua definitiva estinzione. Difatti, in linea generale, il Legislatore della UE ha esteso a tutti i regimi speciali quella che, vigenti CDC e DAC, era la disciplina della garanzia applicata al transito.
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Tra le diverse novità introdotte in materia dal nuovo codice doganale dell’Unione, ciò che prima facie emerge è che la costituzione della garanzia è richiesta obbligatoriamente12 per l’a esso a tutti i regi i spe iali soggetti ad autorizzazione (art. 211CDU)13, ferme restando le ipotesi in cui è possibile concedere una riduzione e/o esonero alle condizioni dettagliate, anch’esse, dalla norma sovranazionale. Lo stesso codice individua positivamente i casi in cui la garanzia non è richiesta, specificando più nel dettaglio la platea dei soggetti esonerati di diritto (art. 89, par.7/8), CDU)14 e quando può non esigersi la costituzione di una garanzia15(ritenuta quindi facoltativa, art. 89, par.9), CDU).
Di seguito si sintetizzano ulteriori novità cristallizzate nella norma:
• è stata diversificata la disciplina (art. 89, par.1), CDU) nel caso di garanzie per obbligazioni doganali sorte (ossia esistenti, quali ad es. nel caso di accertamento, di conto di debito ecc) e per obbligazioni che potrebbero sorgere (ossia potenziali, nel caso di regimi speciali);
• è stata ampliata la nozione di garanzia globale (art. 89, par.5), CDU), la cui costituzione oggi è ammessa, previo provvedimento autorizzatorio, a copertura di obbligazioni doganali relative a due o più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali (vigente il CDC era ammessa limitatamente a più operazioni) e sono state fissate le condizioni al cui soddisfacimento è subordinato il rilascio della relativa autorizzazione (art. 95, par.1), CDU);
• sono stati disciplinati l’esonero e/o la riduzione (art. 95, par.2) e 95, par.3), CDU), condizionandone l’autorizzazione al rispetto di taluni precisi criteri di affidabilità e calibrando il potere discrezionale dell’Autorità doganale di concedere tali benefici, a seconda se trattasi di una garanzia globale per obbligazioni doganali e altri oneri che potrebbero sorgere o che sono insorti;
• è stata ampliata la validità territoriale delle garanzie (art. 89, par.2), CDU) prevedendo garanzie spendibili in un solo Stato membro (cd. NON UE) e garanzie spendibili in più Stati membri (cd. UE) e individuate le condizioni primarie per la fissazione dell’importo di riferimento precisando che le garanzie europee coprono dazi e altri oneri (es. IVA e accise) mentre le garanzie nazionali coprono almeno il dazio;
12 vigente il Reg. (CE) 2913/1992, la garanzia per i regimi sospensivi era considerata facoltativa. in Italia, l’obbligatorietà era stata fissata dal legislatore nazionale (TULD).
13 a tale norma si affiancano, poi le ulteriori disposizioni che specificano le altre ipotesi in cui è richiesta la garanzia CDU: art. 45 (garanzia nel caso di sospensione, nell’ambito di un ricorso, di una decisione che ha per effetto l’obbligo di pagare dazi), art. 110 (garanzia per dilazione di pagamento dei dazi), art 112 garanzia per altre agevolazioni di pagamento), art 148 (garanzia per temporanea custodia), art 195 (garanzia per svincolo merci), art 223 (garanzia merci equivalenti), art. 233 (garanzia transito), art 262 (garanzia per importazione anticipata di prodotti in sostituzione).
14 l’art. 89.8 (lett. c) CDU prevede, tra l’altro, che la garanzia non è richiesta in casi specifici in cui le merci sono vincolate al regime di ammissione temporanea. Per il dettaglio della casistica si rimanda alla lettura del corrispondente art. 81 delle DA.
15 è stata aggiornata a 1000 euro la soglia di valore massimo.
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• è stata ampliata l’efficacia della garanzia (89, par.4), CDU) la quale, se non è stata svincolata, può essere utilizzata anche per il recupero degli importi dei dazi e altri oneri dovuti a seguito di controlli a posteriori delle merci per la quale è stata resa. Ciò, in aderenza al principio di cui all’art. 98 CDU secondo cui la garanzia è svincolata immediatamente quando l’obbligazione doganale o l’obbligo di pagamento di altri oneri è estinto o non può più sorgere.
C 2.2) Costituzione della garanzia.
Quando una garanzia deve essere costituita, essa è richiesta al debitore o alla persona che può diventarlo; l’autorità doganale può permettere che sia costituita da una persona diversa dalla persona a cui è richiesta (89, par.3), CDU).
Il debitore (o la persona che può diventarlo) può decidere se costituirla:
– in modalità ISOLATA (ossia per merci specifiche o dichiarazione specifica – art. 89, par.4), CDU)
In tale caso appare evidente che, a fronte della prevista obbligatorietà della garanzia per lo svolgimento dell’operazione, il soggetto dovrà “semplicemente” provvedere alla sua costituzione senza necessitare di alcuna preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità doganale la quale, in tale ipotesi, è chiamata a verificare la congruità dell’importo della garanzia per la copertura dell’obbligazione doganale16 e ad approvare, eventualmente, la forma di garanzia scelta. Infatti:
 ove la forma scelta sia il deposito in contanti o altro mezzo di pagamento riconosciuto come equivalente (art. 92, par.1, lett.a), CDU), l’operatore doganale provvederà direttamente al versamento dell’importo della garanzia presso il Capo Area gestione tributi del competente Ufficio delle dogane;
 ove la forma proposta sia l’ impegno assunto da un fideiussore (art. 92, par.1, lett. b) CDU), la forma (fidejussoria), il fideiussore proposto e l’impegno da questo assunto sono sottoposti all’approvazione del Capo Area gestione tributi del competente Ufficio delle dogane. Nel caso specifico del transito unionale, tale garanzia (isolata, fideiussoria) può essere fornita anche mediante l’emissione di certificati a favore delle persone che intendono essere titolari del regime (art. 160 RE).
– in modalità GLOBALE (ossia per più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali, art. 89, par.5) CDU).
In tale caso, a motivo della maggiore esposizione – in termini di rischio (potenziale) – del debito doganale, sia sotto un profilo quantitativo che temporale, l’a esso alla garanzia globale è subordinato al rispetto di condizioni prefissate dalla norma
16 Nel caso di garanzia isolata per una obbligazione doganale potenziale, l’importo di riferimento è calcolato sulla base dei criteri di cui all’art. 148 RE
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(art. 95, par.1, CDU). Di fatto, quindi, indipendentemente dalla forma scelta, la stessa ostituzione di una garanzia globale e la fissazione dell’i porto di riferimento17 – e le eventuali riduzioni/esoneri – richiedono un provvedimento autorizzatorio dell’Autorità doganale, che è chiamata a verificare oltre al requisito della “stabilità nel territorio doganale dell’Unione” anche quelli sintomatici di un adeguato grado di affidabilità del richiedente. Il mancato soddisfacimento di tali requisiti comporta il rigetto della richiesta. Pertanto:
 ove la forma scelta sia il deposito in contanti o altro mezzo di pagamento riconosciuto come equivalente, l’operatore doganale, una volta autorizzato alla costituzione della garanzia globale, provvederà al versamento dell’importo della garanzia presso il Capo Area gestione tributi del competente Ufficio delle dogane;
 ove la forma proposta sia l’ impegno assunto da un fideiussore, ferma restando l’autorizzazione all’utilizzo della garanzia globale, la forma (fidejussoria) scelta, il fideiussore proposto e l’impegno da questo assunto sono sottoposti all’approvazione del Capo Area gestione tributi del competente Ufficio delle dogane. Diversamente da quanto osservato nel corrispondente punto collegato alla garanzia isolata, si evidenzia che nel transito unionale la garanzia globale può essere fornita unicamente sotto forma di impegno assunto da un fidejussore. Non sono quindi ammessi certificati (162 RE).
C 2.3) Le forme della garanzia
Per quanto attiene alle diverse forme di garanzia oggi ammesse dal codice (contanti, fidejussione e altre forme), sul piano generale resta sostanzialmente confermata la disciplina precedente (vigente CDC/DAC). Le novità che si rilevano in tale ambito attengono la fideiussione, come di seguito sintetizzato.
Il fideiussore è una terza persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione approvata dalle Autorità doganali che richiedono la garanzia, che assume l’impegno scritto del pagamento dell’importo garantito di dazi e altri oneri (94 CDU). L’approvazione non è prescritta se il fideiussore è ente creditizio, istituzione finanziaria o compagnia di assicurazione accreditata nell’Unione secondo le vigenti disposizioni18.
17 Fissazione che avviene secondo i criteri esplicitati nell’art. 155 RE.
18 Per l’elenco di tali Soggetti accreditati nell’Unione, per i quali non è prevista l’approvazione da parte dell’Autorità doganale, si stanno acquisendo i necessari chiarimenti. Pertanto, saranno fornite successive istruzioni. A livello nazionale si rammenta l’ inidoneità delle auzioni prestate dagli intermediari finanziari a garanzia dei crediti pubblici, ivi compresi quelli derivanti dai diritti di accisa. A tal proposito rileva il vigente art. 1 della legge 348/82 il quale, con riguardo alle garanzie prestate a favore dello Stato o altri Enti Pubblici, stabilisce che le cauzioni, in questi casi, debbano essere esclusivamente costituite da fideiussioni bancarie ovvero da polizze assicurative, escludendo quindi espressamente l’ipotesi di un eventuale rilas io delle stesse da parte degli “inter ediari finanziari.
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Nel caso di garanzia UE – ossia di garanzia spendibile in più Stati membri – il fideiussore è tenuto ad eleggere un domicilio o a designare un mandatario in ciascuno degli Stati membri in cui la garanzia può essere utilizzata (art.82 DA).
L’approvazione del fideiussore e/o del suo impegno possono esser sempre revocati dal Capo Area Gestione Tributi del competente Ufficio delle dogane, ovviamente sulla base di elementi debitamente giustificati e argomentati. In merito si evidenzia che, sotto il profilo dell’efficacia, il provvedimento di revoca risponde a regole specifiche, eccezionali rispetto alla previsione generale contenuta nell’art. 22, par. 4, CDU (e in applicazione della deroga ivi ammessa). Infatti, secondo l’art. 82 DA “la revoca dell’approvazione del fideiussore o dell’impegno dello stesso prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la decisione in merito alla revoca perviene o si ritiene sia pervenuta al fideiussore”. La stessa norma disciplina anche l’ipotesi in cui lo stesso fideiussore decida di cancellare l’impegno assunto prevedendo medesime tempistiche per il perfezionamento dell’efficacia. In ogni caso, la revoca dell’impegno del fideiussore (sia da parte dell’Autorità doganale sia per decisione del soggetto garante) non produce effetto sulle merci che, al momento in cui la decisione prende effetto, sono state già vincolate e sono ancora vincolate al regime doganale o di custodia temporanea in virtù dell’impegno revocato. Le procedure di approvazione e revoca sono contenute nell’art. 151RE.
C 2.4) Il provvedimento autorizzatorio
Alla luce di quanto evidenziato nei paragrafi che precedono emerge che la garanzia globale è subordinata all’autorizzazione dell’Autorità doganale che deve preventivamente verificare la presenza di tutte le condizioni indicate dall’art 95, par. 1), CDU.
Il provvedimento autorizzatorio alla costituzione di una garanzia globale (nonché, la sua validità temporale – ove prevista –, l’importo di riferimento e, se richiesto, la riduzione e/o l’esonero) è di competenza del Direttore dell’Ufficio delle dogane e soggiace alle regole comuni (competenza, procedure, tempistiche ecc) contenute negli artt. 22 e segg. CDU relative alle decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale al cui specifico paragrafo di trattazione si rimanda. Di conseguenza, l’autorizzazione in argomento sarà rilasciata dal Direttore dell’Ufficio competente per il “luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione”. E’ evidente che il diritto ad essere ascoltato di cui al punto 6) del predetto art. 22 CDU dovrà concedersi solo nell’ipotesi di non accoglimento o parziale accoglimento della richiesta di parte.
Pertanto, riepilogando:
a) ove l’operatore doganale avanzi richiesta di costituzione di una garanzia globale da costituirsi tramite deposito in contanti o altro mezzo di pagamento riconosciuto
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come equivalente, con il provvedimento del Direttore dell’Ufficio delle dogane verranno autorizzati “esclusivamente” la tipologia (appunto, globale), la durata della garanzia (validità) e l’importo di riferimento (nonché, se richiesto, la riduzione e/o l’esonero);
b) ove, invece, la richiesta sia di costituzione di una garanzia globale nella forma di impegno assunto dal fideiussore, con il provvedimento del Direttore dell’Ufficio delle dogane verranno autorizzati il tipo (globale) di garanzia, il periodo di validità e l’importo di riferimento (e l’esonero e/o riduzioni, se richiesto). La forma (appunto, fideiussoria), il fideiussore e dell’impegno proposto saranno soggetti, invece, a successiva approvazione da parte del Capo Area gestione tributi.
Analogamente, un provvedimento autorizzatorio è necessario per il ricorso alla garanzia globale temporaneamente vietata dalla Commissione europea. Infatti, come di evince dall’art. 96 CDU, nelle ipotesi ivi specificate, pur vigendo il divieto temporaneo, il ricorso alla garanzia globale o alla garanzia globale con importo ridotto o esonero, può comunque essere autorizzato qualora la persona interessata soddisfi le tutte condizioni e i criteri fissati in norma. In merito si rimanda alla parte dedicata nel capitolo sul transito.
C 2.5) Riduzioni ed esoneri
Anche il settore delle garanzie è stato riconsiderato in aderenza allo spirito di semplificazione e nell’ottica delle facilitazioni che ha ispirato nel complesso la nuova normativa doganale. Infatti se da un lato, come accennato, il Legislatore della UE ha amplificato la funzione della garanzia quale strumento imprescindibile per la tutela dei crediti erariali, dell’Unione e nazionali, dall’altro è, ora, la stessa disciplina sovranazionale pri aria he regola l’istituto della riduzione e dell’esonero dal prestare garanzia.
La norma di riferimento è l’art. 95 CDU. Sulla base di tale disposizione, un operatore economico che accede alla garanzia globale, può beneficiare di una riduzione e/o esonero ove dimostri un adeguato livello di affidabilità.
Occorre, tuttavia, distinguere gli scenari che possono configurarsi.
a) Garanzia globale che deve essere costituita per obbligazioni doganali e altri oneri che potrebbero sorgere. In tal caso l’operatore e ono i o che abbia una situazione finanziaria sana e un sistema di controllo interno sulle sue operazioni e sul flusso delle merci che consenta adeguati controlli doganali 19, può essere autorizzato a beneficiare di una garanzia globale con importo ridotto o di un esonero.
19 Criteri esplicitati, rispettivamente, all’art. 39 CDU, lett. b) e c).
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L’art. 84 RD chiarisce dettagliatamente quali condizioni devono essere verificate (e quindi, soddisfatte) per poter concedere una riduzione della garanzia globale al 50% o al 30% dell’i porto di riferi ento, o un esonero totale.20
Pertanto, ove all’atto della richiesta di costituzione di una garanzia globale per obbligazioni doganali e altri oneri che potrebbero sorgere, l’operatore economico chieda contestualmente di beneficiare di una riduzione e/o esonero, l’istruttoria sarà finalizzata alla verifica di tutte le condizioni/requisiti (collegati sia al tipo di garanzia – globale – sia al beneficio). Con il provvedimento si procederà in parallelo alla autorizzazione della garanzia globale e al riconoscimento del beneficio richiesto.
Sebbene sia evidente la coincidenza dei requisiti/condizioni richiesti dall’art. 95 CDU (punti 1 e 2) con quelli al cui soddisfacimento è subordinato il riconoscimento dello status di AEO, non è obbligatorio essere un AEO per accedere a un tale beneficio. Tuttavia, per i soggetti già in possesso dell’autorizzazione doganale di affidabilità (AEOC/F) l’istruttoria ed i tempi di rilascio del provvedimento di riduzione/esonero dalla prestazione della garanzia sono semplificati e più brevi, dovendosi tenere conto delle evidenze già a uisite in fase di autorizzazione/ onitoraggio dell’AEO, da utilizzare anche nel procedimento in esame senza ulteriori aggravi. Appare evidente che un eventuale rifiuto dell’Ufficio doganale dovrà debitamente (più che mai) essere giustificato, tenuto conto che il soggetto è già certificato affidabile21;
b) Garanzia globale che deve esser costituita per obbligazioni doganali e altri oneri che sono sorti.
In tale ipotesi, il Legislatore della UE ha riconosciuto solo il beneficio della riduzione della garanzia globale al 30% dell’importo di riferimento (art.158 RE) ed esclusivamente a favore dei soggetti già certificati AEOC/F. Dalla lettura dell’art. 95, par.3), CDU si coglie che l’AEOC/F è senz’altro autorizzato ad accedere a tale beneficio, fermo restando che la richiesta di parte è sempre necessaria;
c) Garanzia isolata. Il codice nulla dispone in merito alla possibilità di on edere riduzione e/o esonero dal prestare garanzia nell’ipotesi di garanzia isolata. Pertanto si ritiene che tali benefici non possano trovare
20 Per la garanzia globale sul transito si rinvia al corrispondente paragrafo F 2).
21 Appare evidente che ove un soggetto AEO titolare di una garanzia globale non adempia agli obblighi di pagamento, dovrà procedersi nel riesame della certificazione doganale di cui è titolare. Viceversa, come già chiarito nel par. A 7.3) dedicato all’AEO, qualsiasi decisione adottata con riguardo a tale status, che sia basata sull’autorizzazione AEO in generale o su uno dei criteri specifici che hanno portato alla sospensione o revoca dell’autorizzazione doganale, è di conseguenza sospesa o revocata (ivi compresa l’autorizzazione alla g. globale ed eventuali esoneri/riduzioni).
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applicazione in tutti i casi in cui la costituzione della garanzia è prevista come obbligatoria dal Legislatore dell’Unione e l’operatore decida di costituirla per merci specifiche o per dichiarazione specifica.
Sul piano generale si osserva che, essendo l’obbligatorietà della garanzia prevista dalla norma unionale, risulta fortemente ridotto l’a bito di appli azione dell’art. 90 TULD. Infatti, laddove le disposizioni unionali prevedono l’obbligo della costituzione della garanzia per il dazio e gli altri oneri dovuti, risulta totalmente inapplicabile l’art. 90 del TULD per incompatibilità con le disposizioni recate dal CDU/RD/RE che recano autonome e puntuali disposizioni per quanto riguarda le ipotesi di esonero/riduzione della garanzia. Nei casi in cui la garanzia sia richiesta a sola copertura del dazio ed il suo utilizzo avvenga nel territorio nazionale, sarà ancora possibile ricorrere all’art. 90 del TULD per l’esonero dalla prestazione della garanzia limitatamente alla fiscalità interna. L’art. 90 TULD continua ad applicarsi anche nei casi in cui tale disposizione sia richiamata da norme nazionali non aventi impatto sulle disposizioni doganali unionali, come, ad esempio, nell’ipotesi prevista dall’art. 50-bis del D.L. n.331/93, convertito dalla legge n.427/93.
C 2.6) L’i porto di riferi ento ed il suo onitoraggio
Le regole generali sulla fissazione dell’i porto di riferi ento della garanzia sono contenute nell’art. 90 CDU e, sostanzialmente, riprendono i criteri di determinazione già fissati dalla precedente normativa doganale. Infatti, quando una garanzia deve essere costituta, l’Autorità doganale la determina a un livello pari all’importo esatto dei dazi e altri oneri, se tale importo può esser determinato con certezza. Ove non sia possibile determinare l’importo esatto, la garanzia è fissata con riferimento all’importo più elevato dei dazi e altri oneri che sono sorti o potrebbero sorgere, come stimati dall’Autorità doganale.
L’art. 155 RE dettaglia i riteri guida per la fissazione dell’i porto di riferi ento da parte dell’Ufficio doganale ove la garanzia è richiesta – identificato come Ufficio Doganale di Garanzia -, che a tal fine si avvale della collaborazione della persona che è tenuta a prestarla.
Per quanto attiene al onitoraggio dell’i porto di riferi ento, il codice distingue quello di parte e quello dell’Autorità doganale.
L’art. 156 RE dispone che la persona che è tenuta a fornire la garanzia assicura che l’importo dei dazi e altri oneri, dovuto o che potrebbe diventare esigibile, non superi l’importo di riferimento dovendo essa, nel caso, informare l’Ufficio Doganale di Garanzia della insufficienza della garanzia costituita a coprire le sue operazioni.
L’art. 157 RE disciplina, invece, il monitoraggio dell’importo di riferimento da parte dell’Autorità doganale. Il Legislatore UE ha fornito importanti criteri guida prevedendo che il monitoraggio dell’importo “…che diventerà esigibile con riguardo alle merci vincolate in
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libera pratica22, è garantito per ogni dichiarazione in dogana al momento del vincolo delle merci al regime” o sulla base delle dichiarazioni complementari o, se del caso, sulla base delle indicazioni riportate nelle scritture, nell’ipotesi di dichiarazione di immissione in libera pratica presentata in forma semplificata (art.166, par.2, CDU) o sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante (art. 182 CDU). Nel caso di transito unionale, il monitoraggio è garantito, tramite il pertinente sistema elettronico, per ogni dichiarazione al momento del vincolo delle merci al regime, fatte salve le eccezioni. In generale l’Autorità doganale tenuta ad assicurare il monitoraggio dell’i porto di riferi ento a opertura di dazi e altri oneri he insorgeranno o potrebbero insorgere in casi diversi dai precedenti, attraverso audit regolari e appropriati.
In chiusura si osserva che l’art. 89, par.6), CDU pone a cari o dell’ Autorità doganale un generale dovere di controllo sulla garanzia (con evidenti ricadute in termini di responsabilità finanziaria). Tuttavia mentre tale funzione di controllo è puntualmente descritta con riguardo all’importo di riferimento (come sopra illustrato), riguardo ai controlli periodici che dovranno espletarsi per la verifica della permanenza delle condizioni propedeutiche al rilascio di una garanzia globale e di una sua eventuale riduzione e/o esonero, oltre al principio generale in materia di controllo sulle autorizzazioni di cui all’art. 23, par. 5), CDU, nulla viene esplicitato con riferimento alla garanzia lasciando di fatto agli Stati membri ampia discrezionalità organizzativa23. Pertanto, si ritiene che ove il titolare di un’autorizzazione alla garanzia globale (con eventuale riduzione/esonero) sia un soggetto già certificato AEO, la verifica della permanenza delle condizioni richieste verrà condotta, salvo situazioni di urgenza o particolari rischi emergenti, nel corso degli audit di monitoraggio della certificazione doganale, con specifica attestazione al riguardo. Se il soggetto autorizzato alla garanzia globale (con eventuale riduzione/esonero) non è un soggetto certificato AEO, è opportuno procedere ad una verifica annuale della permanenza delle condizioni.
C 2.7) Garanzia globale spendibile in più Stati membri nel periodo transitorio
In aderenza allo spirito di informatizzazione cui è ispirato tutto il nuovo codice doganale dell’Unione, anche nel settore delle garanzie è prevista la creazione di un sistema elettronico europeo (GUM – UCC guarantee management) per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni relative alle garanzie che possono essere utilizzate in più di uno Stato membro. Nelle more della messa a punto di tale sistema, il flusso informativo e il monitoraggio dell’importo della garanzia UE globale è regolamentato dalle disposizioni contenute nel regolamento transitorio (artt. 7 e 8 RDT).
22 (es. conto di debito)
23. Seguiranno istruzioni procedurali per uniformare le attività sul territorio.
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Ciò che sicuramente va evidenziato è che in tale periodo la persona che è tenuta a fornire la garanzia deve precisare, nella domanda di autorizzazione alla garanzia UE globale, la ripartizione dell’i porto di riferi ento tra i diversi tati e bri in ui effettua le operazioni che devono essere coperte dalla garanzia (eccezion fatta nel transito unionale).
L’Ufficio Doganale di Garanzia, ossia l’Ufficio delle dogane ove si vuole costituire la garanzia, deve consultare gli Stati membri indicati nella domanda in merito alla ripartizione dell’importo chiesto. Ogni Stato membro è responsabile del monitoraggio della propria parte dell’importo di riferimento (con ovvie conseguenze finanziarie nel caso di sforamento).24
Attualmente presso la Commissione europea opera un Gruppo di progetto sulla gestione informatizzata delle garanzie. Appena disponibili informazioni sulle modalità applicative di tale funzionalità saranno diramate apposite istruzioni.
C 2.8) Misure transitorie previste dal 1° maggio 2016 al 1°maggio 2019
Le autorizzazioni/provvedimenti afferenti l’utilizzo di garanzia (relativi anche ad esoneri ex art. 90 TULD inerenti al dazio), rilasciate ai sensi della previgente normativa doganale, che alla data del 1° maggio 2016 sono ancora valide dovranno essere così gestite (artt. 250, 251 RD):
– se di validità illimitata, ossia rilasciate senza un termine di scadenza, dovranno essere riesaminate alla luce delle condizioni e dei criteri stabiliti dalle nuove norme. Tali autorizzazioni restano valide sino al riesame (da effettuarsi entro il 1° maggio 2019);
– se di validità limitata, tali autorizzazioni restano valide sino al temine di scadenza se tale data è anteriore al 1° maggio 2019; ove, invece la data di scadenza cada successivamente al 1° maggio 2019, allora le autorizzazioni vedranno “ridotta” la loro validità a tale termine massimo concesso.
Le medesime procedure e tempistiche dovranno applicarsi con riguardo agli esoneri concessi ai sensi dell’art. 90 TULD ove afferenti anche al dazio.
C 3) Riscossione, pagamento, rimborso e sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione (artt. 101-123 CDU, artt.87-102 RD, artt. 165-181 RE)
Le disposizioni del CDU contenute negli articoli 101, 102, par. 2, e 105, par. 1, prima comprese negli articoli 217 e seguenti del CDC pur modificando alcuni aspetti della procedura
24 Seguiranno istruzioni procedurali
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in questione non hanno introdotto innovazioni con impatto immediato nel sistema informativo dell’Agenzia.
C 3. 1) Deter inazione dell’i porto dei dazi
L’art.101. par. 1), CDU, integrando quanto disciplinato dall’art.217 del CDC, indica quale è l’autorità doganale competente a determinare l’importo dei dazi dovuti rinviando alle disposizioni in materia di “luogo in cui sorge l’obbligazione doganale” di cui all’art.87.
La precisazione appare fondamentale soprattutto al fine di superare le criticità finora insorte in relazione ai casi di frode –irregolarità inerenti le procedure di transito.
L’art.101, par. 2, CDU precisa quanto indirettamente già disciplinato dall’art.221, par. 2) del CDC disponendo che l’autorità doganale, salvo i casi di controllo a posteriori, può accettare l’importo dei dazi determinato dal dichiarante.
L’art.101, par. 3) CDU, infine, attribuisce agli Stati membri la possibilità di effettuare arrotondamenti in presenza di importi con decimali.
C 3. 2) Notifi a dell’obbligazione doganale
L’art.102, par.1, CDU, introduce una disciplina specifica per la notifica dell’obbligazione doganale precedentemente solo accennata dall’art.221, par.2, del CDC anticipando a tale momento disposizioni prima relative alla contabilizzazione.
L’art. 102, par.2, CDU, attualizza la disposizione precedentemente contenuta nell’art.221, par.2, CDC in materia di notifica (comunicazione) al debitore dell’importo dovuto quando questo equivale all’importo indicato nella dichiarazione.
L’art.102, par.3, primo comma, CDU introduce una importante novità in quanto dispone che, nelle ipotesi diverse da quelle dell’art.102, par.2, l’obbligazione doganale deve essere notificata al debitore quando l’autorità doganale è in grado di determinare l’importo dovuto e di adottare la relativa decisione. La disposizione deve essere letta in combinato disposto con l’art.22, par.6, CDU he dis iplina il “diritto di essere as oltati”: l’Ufficio delle dogane deve comunicare al debitore le motivazioni alla base della propria futura decisione e, quando è in grado di determinare l’importo dovuto e di adottare la relativa decisione, deve notificare l’obbligazione.
In merito a tale disposizione appare opportuno chiarire che l’Ufficio delle dogane, non appena in possesso degli elementi per effettuare la comunicazione al debitore, ai sensi dell’art.22, par. 6, CDU, deve tempestivamente procedervi (di regola con invio o consegna del PVC) e decorso il tempo per l’esercizio del diritto di essere ascoltati deve
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tempestivamente prendere la propria decisione25 e procedere alla notifica e alla contabilizzazione come disciplinata dal successivo art.105, par .3), CDU.
Il principio di “tempestività” dell’azione amministrativa, espresso in precedenza dall’art. 7 del CDC, è ora riconducibile al disposto dell’art.22, par.49 del CDU.
L’art. 102, par.3), se ondo o a, CDU introdu e una i portante novità26 inserendo una speciale tutela per il buon andamento e l’efficacia delle attività finalizzate alla prevenzione e alla repressione delle frodi; viene infatti previsto che, qualora la notifica dell’obbligazione doganale (in pratica, l’avviso di pagamento) sia idonea ad arrecare pregiudizio alle indagini penali, l’Ufficio è autorizzato a rinviarla fino al momento in cui la stessa non arrechi più alcun pregiudizio.
Stante quindi la necessità – espressamente riconosciuta dal Codice – di attendere i tempi tecnici utili per la eventuale scoperta di illeciti doganali (e di assicurare quindi la massima segretezza nella conduzione delle attività investigative da parte delle autorità competenti), gli Uffi i devono provvedere all’invio della de isione al contribuente solo nel momento in cui si abbia l’assoluta ertezza he la notifi a dell’atto non sia più sus ettibile di pregiudi are l’attività di prevenzione/repressione delle frodi.
In merito a tale ultimo adempimento, nonché alle azioni da porre in essere nel caso in cui il rinvio della notifica dell’avviso di pagamento determinasse il mancato recupero del debito, saranno impartire più dettagliate istruzioni una volta entrate in vigore le pertinenti disposizioni di modifica del Reg. n. 609/2014, modificativo del Reg.1150/2000, attualmente in corso di approvazione in sede europea.
L’art.102, par. 4), CDU riproduce fedelmente l’art.218, par 1) del CDC sulla contabilizzazione globale dei dazi dovuti per le merci svincolate in un dato periodo, che non ha però trovato applicazione in Italia.
C 3.3) Pres rizione dell’obbligazione doganale
L’art. 103, par.1) CDU nulla cambia rispetto alla pregressa disciplina (art. 221, par.3), del CDC), per cui, una volta spirato il previsto termine (da considerarsi decadenziale) di 3 anni, gli Stati membri non possono più notificare al debitore alcuna obbligazione doganale.
Diversamente, l’art. 103, par. 2), CDU modifica il precedente art.221, par. 4), del CDC stabilendo che, in presenza di reato, il termine triennale utile per la notifica dell’obbligazione doganale al ontribuente esteso da un ini o di in ue anni ad un
25 Ai sensi dell’art.5 punto 39, CDU, decisione è qualunque atto delle autorità doganali relativo alla normativa doganale che deliberi su un caso particolare e che abbia effetti giuridici sulla o sulle persone interessate
26 già evidenziata nel par. A 6.1) laddove all’art.22, par.6), CDU viene chiarito che il diritto ad essere ascoltati non è accordato se pregiudica indagini avviate per lottare contro la frode.
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massimo di dieci anni conformemente al diritto nazionale (spetta quindi agli Stati membri fissare un termine rientrante in tale soglia, applicabile all’interno dei rispettivi ordinamenti).
La nuova disposizione del Codice muta totalmente il quadro giuridico di riferi ento rispetto alla pregressa dis iplina o e sottesa all’art. 221, par.4), del CDC.
Quest’ultimo, infatti, rinviando agli ordinamenti degli Stati membri la regolamentazione della notifica della pretesa tributaria in caso di obbligazione doganale derivante da fatti aventi rilevanza penale, rendeva operante la normativa e la prassi di settore adottate nel nostro paese, in base alle quali, in presenza di reato, l’avviso di pagamento poteva essere notificato anche dopo il triennio purché la notizia criminis fosse stata trasmessa all’AG entro il triennio stesso27; ciò comportava quindi che, nel caso in cui la notifica del debito non fosse stata effettuata entro il triennio, gli Uffici avrebbero potuto comunque proseguire nell’azione di accertamento e recupero del credito, a meno che la parte non avesse eccepito l’intervenuta prescrizione relativamente alla comunicazione della notizia di reato davanti al giudice tributario e questo avesse confermato tale circostanza nella pronuncia.
Con la nuova disciplina e con le mutate coordinate temporali relative all’accertamento, decade il suesposto assetto normativo/operativo, sicché il termine utile (compreso tra 5 e 10 anni) per la notifi a dell’obbligazione doganale assu e sostanzial ente la valenza di termine decadenziale, con la conseguenza che, a decorrere dal 1° maggio 2016, sarà preclusa agli uffici doganali ogni possibilità di notificare il debito e di riscuotere i dazi qualora la pretesa tributaria non sia notificata agli operatori entro tale termine.
Nelle ore dell’adozione del provvedi ento di legge in itinere volto a odifi are l’art. 84 TULD, dal 1° aggio 2016 si riterrà appli abile il ter ine ini o previsto dalle disposizioni unionali (5 anni).
L’art.103, par. 3) e 4), CDU prevede, infine, la sospensione dei termini ex par. 1) e 2) in caso di:
– impugnazione della decisione da parte del contribuente, riprendendo l’art.221, par.3, del CDC;
– esercizio del diritto di essere ascoltati; la sospensione opera dal momento della comunicazione (processo verbale di constatazione) al debitore delle motivazioni per la futura notifica della obbligazione doganale fino allo scadere dei 30 giorni previsti per l’esercizio del diritto ad essere ascoltati;
– nelle ipotesi di richiesta di disciplinate dall’ art.116, par.7) CDU.
Ai fini della gestione “intertemporale” dei contesti e anche per la trattazione delle obbligazioni doganali che sorgeranno successivamente a tale data, gli Uffici devono:
27 secondo il principio stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in relazione all’obbligo di comunicazione, entro il triennio, della notitia criminis all’A.G., come puntualmente chiarito con la suddetta Circolare 3/D del 24/3/2015.
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– in relazione alle obbligazioni accertate prima del 1° maggio 2016 (come da processo verbale di constatazione), continuare a dare ottemperanza alle vigenti disposizioni normative e amministrative;
– riguardo alle obbligazioni accertate successivamente al 1° maggio 2016, per ambedue i contesti di cui all’art. 103, par.1) del CDU (notifica dell’obbligazione in assenza di reato) e art. 103, par.2) del CDU (notifica dell’obbligazione connessa a reato), applicare alla vigente prassi amministrativa le nuove disposizioni in materia di contabilizzazione (art. 105, par. 3, CDU) e di sospensione dei termini (art 103, par.3) e 4), CDU).
C 3. 4) Contabilizzazione – Termini
L’art.104, par.1), CDU ricollegandosi all’art.101, par.1), per l’individuazione dell’autorità doganale competente e per la determinazione dell’importo, rinvia alla legislazione nazionale per la procedura di contabilizzazione28 e definisce i casi in cui non si effettua la contabilizzazione rinviando all’elencazione di cui all’art. 102, par.1, CDU. Il successivo par. 2), riprendendo il contenuto dell’art.217, par.1), CDC dispone che l’autorità doganale non è tenuta ad effettuare la contabilizzazione qualora non sia più possibile notificare l’obbligazione doganale al contribuente per intervenuta scadenza dei termini indicati all’articolo 103 CDU.
L’art.105, par.1) e 2.), CDU riproducono il contenuto dell’art.218, par. 1 e 2 del CDC, allungando il termine per la contabilizzazione da due a 14 giorni; nulla è innovato per i casi in cui l’obbligazione doganale riguarda una misura provvisoria di politica commerciale sotto forma di dazio per i quali è confermato che l’importo dei dazi dovuto all’importazione o all’esportazione deve essere contabilizzato entro due mesi dalla data in cui il regolamento che istituisce la misura definitiva di politica commerciale è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’art. 105, par .3) e 4), CDU prevede che, quando l’obbligazione doganale non sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana, non è stato contabilizzato o è stato contabilizzato a livello inferiore all’importo dovuto l’importo dei dazi, questo è contabilizzato entro quattordici giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l’importo in questione e di prendere una decisione.
A differenza della pregressa disciplina (art. 220 del CDC), la contabilizzazione a posteriori dei diritti deve quindi essere effettuata non più entro 2 giorni dalla conoscenza del debito e del debitore (secondo il principio stabilito anche con la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia UE sul caso C-423/08), bensì entro 14 giorni decorrenti dal momento in ui l’Ufficio abbia non solo conoscenza del soggetto passivo e del quantum dovuto, ma sia
28il rinvio è operato anche dal successivo punto 3 in merito alle modalità di contabilizzazione.
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anche in grado di prendere la decisione relativa alla pretesa tributaria, cioè di emettere e consegnare/notificare alla parte l’avviso di pagamento29.
Si evidenzia che per effetto del combinato disposto dell’art. 105, par.3), CDU con gli artt. 2, par. 1) e 2), primo comma30, e 17, par. 2), terzo comma31, del Reg. 1150/2000, il uin uennio relativo alla “ onsiderazione di irre uperabilità” deve essere o putato – qualora rilevi come dies a quo (ai sensi del predetto art.17, par.2) quello dell’“accertamento” – dalla data di contabilizzazione dei diritti.
Ai fini della gestione “intertemporale” dei contesti, per i processi verbali di constatazione emessi e consegnati/notificati prima del 1° maggio 2016, si evidenzia che gli Uffici devono continuare ad applicare la pertinente disciplina del CDC (art. 220), sicché i relativi importi devono essere iscritti in contabilità entro 2 giorni dalla consegna del verbale.
L’art.105, par.5), CDU nulla innova in materia di caso fortuito e forza maggiore rispetto all’art.218 del CDC.
L’art. 105, par.6), CDU, in linea con il principio espresso dall’art.102, par.3), dispone che, in presenza di indagini penali, la contabilizzazione dei diritti può essere rinviata fino al momento in cui la notifica non arrechi più alcun pregiudizio al procedimento penale.
In relazione agli adempimenti di cui agli artt.101, 102 105 e 22, par.6), CDU non appare superfluo evidenziare che, così come per la notifica del debito, anche il presupposto per la sua contabilizzazione (piena disponibilità degli elementi conoscitivi necessari per prendere la decisione) si verifica solo dopo aver dato la possibilità al contribuente di eser itare il “diritto di essere as oltato” di cui all’art. 22, par.6), primo comma del CDU. Ciò significa che l’Ufficio, una volta consegnato il processo verbale di constatazione e concesso il diritto ad essere ascoltati deve is rivere in ontabilità l’i porto a ertato entro il ter ine tassativo di 14 giorni dallo scadere del termine per l’esercizio del diritto in questione (salvo quanto previsto al sopra menzionato art. 105, par.6), riguardo alla sussistenza di indagini penali in corso).
29 Il paragrafo 4 dello stesso art. 105 CDU chiarisce, inoltre, che il termine di 14 giorni vale anche per gli importi da riscuotere o che restano da riscuotere qualora il debito accertato non sia stato contabilizzato o sia stato contabilizzato in misura inferiore rispetto al dovuto.
30Art. 2, paragrafi 1 e 2, del Reg. n. 1150/2000: “1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie…. è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo”.
2. La data da considerare per l’accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale”.
31Art. 17.2, terzo comma del Reg. n. 1150/2000: “Gli importi di diritti accertati sono considerati irrecuperabili al più tardi dopo un periodo di cinque anni dalla data alla quale l’importo è stato accertato a norma dell’articolo 2 oppure, in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, dalla pronuncia dalla notifica o dalla pubblicazione della decisione definitiva”.
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C 3. 5) Paga ento dell’i porto dei dazi
C 3.5.1)Pagamento spontaneo
L’articolo 108 CDU, riprendendo l’art.222 del CDC, conferma il termine generale di 10 giorni dalla data della notifica per il pagamento spontaneo dell’importo dei dazi nonché la possibilità di concedere una proroga in caso di determinazione dell’importo a seguito di controllo a posteriori per il tempo strettamente necessario per consentire al debitore di adottare le misure opportune per adempiere il suo obbligo o di ottenere una sospensione ai sensi dell’art. 45 CDU in caso di ricorso o in presenza delle fattispecie elencate nel punto 3) e cioè:
– quando è presentata una domanda di sgravio, alle condizioni di cui all’articolo 89 del RD;
– quando le merci sono destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato, alle condizioni di cui all’art. 90 del RD;
– quando l’obbligazione doganale è sorta a seguito di inosservanza di cui all’art. 79 CDU e ci si trova in presenza di più debitori, alle condizioni dettate dall’art.91 del RD
C 3.5.2) Dilazioni
L’articolo 109 CDU, nel dettare le disposizioni sulle modalità di pagamento, nulla innova rispetto a quanto prima disciplinato negli articoli 223, 230 e 231 del CDC, così come gli articoli 110 e 111 CDU, relativi alla dilazione di pagamento, non mutano l’assetto delineato dagli articoli 226 e 227 del CDC.
Anche il nuovo codice prevede la possibilità di includere nella dilazione di pagamento l’importo dei dazi che non sia stato contabilizzato al momento del sorgere dell’obbligazione doganale o che sia stato contabilizzato a un livello inferiore all’importo legalmente dovuto.
Si osserva inoltre che, come evidenziato nel precedente paragrafo relativo alla garanzia, un operatore AEO ha diritto, su ri hiesta, di ottenere una riduzione dell’i porto della garanzia globale al 30% dell’i porto di riferi ento.
Riguardo alla validità delle attuali autorizzazioni al pagamento periodico/differito (di cui all’art.226, par.b), CDC, l’articolo 253 delle RD prevede che quelle già in vigore al 1 aggio 2016 ri angono valide fino al riesa e dell’autorizzazione/provvedimento a utilizzare una garanzia globale ad essa correlata ed il successivo art.254 RD chiarisce che le condizioni a cui si applicano sono quelle corrispondenti contenute nel CDU, nel RD e nel RE.
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Nell’allegato A, titolo VII, Cap. I e II delle RD sono precisati i requisiti delle domande e delle autorizzazioni alla dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l’autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione.
C 3.5.3) Altre agevolazioni – Tasso di interesse
L’articolo 112 CDU, relativo ad altre agevolazioni di pagamento, rispetto all’art. 229 CDC contiene l’i portante novità di fissare il tasso dell’interesse di redito nella isura del tasso di interesse, pubblicato nella GUCE, che la Banca centrale ha applicato alle operazioni di rifinanziamento il primo giorno del mese di scadenza maggiorato di un punto.
Conseguentemente, a partire dal 1° maggio 2016 gli Uffici per le dilazioni inerenti dazi devono appli are il tasso di ui all’art. 112 CDU e non più uello fissato dal DM previsto dall’art. 79 del DPR 43/73.
Nulla è innovato in merito alla possibilità già prevista dall’art.229 del CDC di poter rinunciare ad applicare l’interesse di mora quando tale onere può provocare gravi difficoltà di carattere economico e sociale al debitore.
L’articolo dispone anche che l’autorità doganale rinuncia ad applicare l’interesse in questione se l’importo di ciascuna riscossione è inferiore a 10 euro.
Per quanto riguarda le agevolazioni già in atto al 1° maggio 2016, in applicazione dall’articolo 251, par.1, lett.a), del RD, in base al quale le autorizzazioni concesse in forza del CDC rimangono valide fino alla relativa scadenza o fino al 1° maggio 2019, se questa data è anteriore, rimane in vigore il tasso in esse stabilito fino al 30 aprile 2016 e, dal 1° maggio si rende invece applicabile il tasso di interesse previsto dal CDU.
Non è inutile rammentare che l’interesse di redito in uestione, o e l’interesse di mora di cui appresso, non costituisce una risorsa propria tradizionale e non deve essere versato all’erario dell’Unione.
L’articolo 113 del CDU contiene le stesse disposizioni ora recate dall’articolo 232 CDC in materia di esecuzione coatta del pagamento.
Al riguardo si evidenzia che l’art. 22, par. 4), del CDU32 ha sostanzialmente sostituito l’art. 7 del CDC recante il principio di “tempestività” dell’azione di recupero; pertanto l’Ufficio delle dogane, onde evitare possibili rilievi da parte della Commissione UE, deve continuare a procedere con le tempistiche finora individuate.
32 L’art. 22, par .4) del Codice così dispone: “Salvo se altrimenti specificato dalla decisione o dalla normativa doganale, la decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta. A eccezione dei casi previsti dall’articolo 45, paragrafo 2, le decisioni adottate sono applicabili dalle autorità doganali a decorrere da tale data.
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L’articolo 114 CDU, diversamente dal CDC che rinvia alle norme nazionali, fissa il tasso dell’interesse di mora per i dazi nella misura del tasso di interesse, pubblicato nella GUCE, che la Banca centrale ha applicato alle operazioni di rifinanziamento il primo giorno del mese di scadenza maggiorato di due punti.
La norma introduce il principio generale che l’interesse di ora appli ato dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla data di pagamento e, nel caso di obbligazione sorta a seguito di inosservanza di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale o a seguito di controllo a posteriori, dispone che gli interessi in questione decorrono dalla data in cui è sorta l’obbligazione fino alla data della notifica.
Nulla è innovato in merito alla possibilità già prevista dall’art.232 del CDC di poter rinunciare ad applicare l’interesse di mora quando tale onere può provocare gravi difficoltà di carattere economico e sociale al debitore.
L’articolo dispone anche che l’autorità doganale rinuncia ad applicare l’interesse in questione se l’importo di ciascuna riscossione è inferiore a 10 euro.
A partire dal 1° maggio 2016, pertanto, gli Uffici delle dogane adotteranno per il al olo degli interessi di ora il tasso di ui all’art. 114 CDU e non il tasso di ui all’art. 79 DPR43/1973 aumentato di 4 punti. Per gli avvisi già notificati restano fermi gli importi determinati a seguito del diverso tasso.
C 3. 6) Rimborso e sgravio
C 3.6.1) Disposizioni di carattere generale
Il CDU disciplina in modo diverso dal CDC i rimborsi e gli sgravi; in particolare non viene più contemplata l’ipotesi di non contabilizzazione a posteriori, per cui è possibile, da parte delle autorità doganali, accordare solo sgravi o rimborsi dei dazi.
Il par. 1) dell’art. 116 CDU elenca i motivi per cui è possibile procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi, più compiutamente disciplinati dai successivi articoli, riportando con una organicità diversa le fattispecie già individuate dagli artt. 220, 236, 237, 238 e 239 del CDC ed in particolare:
a) importi del dazio applicati in eccesso (art. 117 del CDU), in sostanza importi del dazio non legalmente dovuti;
b) merci difettose o non conformi alle clausole del contratto (art. 118 CDU);
c) errore delle autorità competenti (art. 119 CDU);
d) equità (art. 120).
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E’ inoltre previsto che si può procede al rimborso qualora la corrispondente dichiarazione in dogana venga invalidata ai sensi dell’art.174 del CDU . Al riguardo si riporta la seguente tabella di concordanza:
Art. CDC
Articolo del CDU – RD – RE
Sommaria descrizione contenuto dell’arti olo
220, par. 1 e par. 2
artt.116, par 1, lett c), 119, 121, CDU; artt. da 172 a 179 e art. 181 RE; artt. da 92 a 102 RD
Errore delle autorità competenti
236
artt. 116, par 1, lett a), 117, 121, CDU; artt. da 172 a 179 RE; artt. da 92 a 96 RD
Importi dazio all’importazione o all’esportazione applicati in eccesso
237
artt. 116, par 1, ultimo periodo e 121, CDU; artt. da 172 a 179 RE; artt. da 92 a 96 RD
Rimborso importo del dazio all’importazione o all’esportazione pagato qualora la corrispondente dichiarazione in dogana venga invalidata a norma dell’art. 174 del CDU
238
artt. 116, par 1, lettera b), 118, 121, CDU; artt. da 172 a 180 RE; artt. da 92 a 96 RD
Merci difettose o non conformi alle clausole del contratto
239
artt. 116, par 1, lettera d), 120 e 121, CDU; artt. da 172 a 181 RE; artt. da 92 a 102 RD
Rimborso o sgravio per motivi di equità
Il successivo par. 2) dell’art. 116 CDU riporta quanto previsto dagli artt. 240 CDC e 899 delle DAC prevedendo che l’autorità doganale procede al rimborso o allo sgravio per importi superiori a 10 euro; solo a seguito di ri hiesta dell’interessato può pro edere per importi inferiori.
In ogni caso non sono concessi rimborsi né sgravi quando la situazione su cui si basa la notifica dell’obbligazione doganale è dovuta ad una frode del debitore (articolo 116, par 5), CDU).
Diversamente dal CDC, che lo prevedeva solo nelle ipotesi disciplinate dall’art. 236 (oggi 117 CDU), il CDU prevede la possibilità per l’autorità doganale di procedere di propria iniziativa al rimborso/sgravio qualora i competenti Uffici constatino la ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 117, 119 o 120- descritti ai precedenti punti a), c) e d) del presente paragrafo – nei termini indicati dall’art.121, par.1) CDU. Uguale opportunità non è disciplinata per le condizioni regolamentate dall’art. 118 o per il rimborso conseguente ad invalidamento della dichiarazione doganale.
L’art.116, par.6), CDU, riprendendo l’art. 241 CDC senza però più effettuare il rinvio alle norme nazionali, dispone che il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte dell’autorità doganale. Tuttavia questa è tenuta a pagare un interesse quando siano decorsi più di tre mesi tra la data di decisione del rimborso e quella di esecuzione dello
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stesso, a eno he le ause di inade pienza esulino dal ontrollo dell’autorità doganale. L’interesse, da corrispondere dalla data di scadenza del termine di tre mesi fino alla data del rimborso, è lo stesso previsto per altre agevolazioni di pagamento concesse al debitore di cui all’art. 112 del CDU, per la cui disciplina si rinvia al corrispondente paragrafo.
Tenuto conto di quanto precede, per evitare la corresponsione di interessi gravanti sull’erario nazionale, si ra o anda agli Uffici delle dogane di attivare la procedura di ri hiesta fondi i ediata ente dopo l’adozione della de isione di ri borso.
In materia di rimborsi o sgravi concessi per errore, il paragrafo 7 dell’art. 116 CDU riproduce l’art. 242 del CDC specificando, però, che in caso di rimborso o sgravio non dovuto l’obbligazione doganale si ripristina nel limite della prescrizione disciplinata dall’art. 103 CDU; in caso si tratti di rimborsi, la ripetizione riguarda anche gli eventuali interessi pagati.
La trasmissione o meno del fascicolo alla CE per la sua decisione è disciplinata dall’art.116, par.3), CDU che individua i singoli casi, prima regolati dagli artt. 871 e 905 delle DAC. La disciplina della procedura di competenza della CE (prima dettata dagli artt. da 871 a 876 e da 905 a 909 delle DAC) è oggi dettata dagli articoli 98 e seguenti del RD.
C 3.6.2) Procedura
Ai sensi dell’art. 92, paragrafo 2, del RD le domande di rimborso o sgravio possono essere presentate in modalità diverse dai procedimenti informatici di cui all’art. 6, paragrafo 1, del CDU, conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato membro interessato e devono essere corredate di tutta la documentazione e le informazioni necessarie per poter consentire all’autorità doganale di decidere.
Pertanto, atteso che, allo stato, nell’ambito dell’UE non sono ancora pienamente operativi i sistemi elettronici, dette istanze possono continuare ad essere presentate dagli operatori manualmente, per posta ordinaria/raccomandata, per posta elettronica certificata (PEC), per fax.
A decorrere dal 1° maggio 2016, tutte le istanze di rimborso o sgravio devono essere presentate dagli operatori ai sensi delle disposizioni del CDU, ancorché riferite ad operazioni doganali accadute in vigenza del CDC (fino al 30/04/2016).
Tutte le istanze di rimborso e sgravio presentate, nei prescritti termini, entro il periodo di vigenza del CDC e non riscontrate dai competenti Uffici entro la suddetta scadenza, dovranno essere evase con riferimento alle corrispondenti disposizioni del CDU.
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Con specifico riferimento ai rimborsi o sgravi per ragioni di equità, resta inteso che, nel caso in cui alla data di entrata in vigore del CDU siano già decorsi 12 mesi dalla data di comunicazione dell’importo dei dazi al debitore, senza che sia stata presentata istanza di rimborso o sgravio ex art. 239 del CDC, eventuali istanze di rimborso o sgravio presentate ai sensi dell’art. 120 del CDU (entro tre anni dalla notifica dell’obbligazione doganale ex art. 121, par 1, lettera a), non possono essere accolte, salvo che l’operatore abbia presentato ricorso (instaurazione di controversia doganale o ricorso in commissione tributaria) avverso la comunicazione del debito.
Ai sensi dell’art. 121 CDU, il termine per la presentazione delle istanze di rimborso o sgravio da parte del richiedente (salvo proroghe a seguito di dimostrazione, da parte dello stesso, che a causa di forza maggiore o caso fortuito non gli è stato possibile rispettare il termine prescritto) è:
1. di tre anni dalla data di notifica dell’obbligazione doganale per i casi di dazio applicati in eccesso, errore delle autorità competenti ed equità (nel CDC il termine era di 12 mesi);
2. di un anno dalla data di notifica dell’obbligazione doganale per merci difettose o non conformi alle clausole del contratto;
3. uello indi ato nelle nor e appli abili all’invalida ento, in caso di invalidamento di una dichiarazione in dogana.
Se è stato presentato un ricorso ai sensi dell’art. 44 del CDU avverso la notifica dell’obbligazione doganale i suindicati termini sono sospesi dalla data del ricorso e per l’intero procedimento. Tale norma costituisce un’importante novità rispetto al CDC.33
Inoltre, per le fattispecie di cui ai suindicati punti 1 e 2 che precedono è stata prevista la possibilità dell’interessato di ottenere una proroga quando dimostri che gli è stato impossibile presentare la domanda per caso fortuito o forza maggiore34.
Ai sensi dell’art. 172 RE, la domanda di rimborso o di sgravio è presentata (in conformità all’art. 878 DAC) dalla persona che ha pagato o è tenuta a pagare l’importo dei dazi o da qualsiasi persona ad essa succeduta nei diritti ed obblighi; non è invece più prevista la presentazione dell’istanza da parte di rappresentanti delle itate persone.
33 Fino al 30 aprile 2016, in base ad una interpretazione della CE, la presentazione del ricorso può essere considera come istanza.
34 Il CDU, prevedendo unicamente le succitate condizioni di proroga, ha di fatto uniformato le fattispecie di proroga prima disciplinate dagli artt. 238 e 239 del CDC a quella dell’art. 236 del medesimo codice.
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Diversamente da quanto disposto dagli 877 e 879 delle DAC che individua l’autorità doganale competente a prendere la decisione in base alla contabilizzazione, l’art. 92 RD ha disposto che la do anda deve essere presentata all’autorità doganale competente per il luogo in ui l’obbligazione è stata notificata mentre la de isione ri essa all’autorità competente ex art. 22, par.1) terzo comma, CDU ossia quella competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione.
In proposito, tenuto conto dell’organizzazione di questa Agenzia e al fine di razionalizzare e concentrare il procedimento presso un unico punto di riferimento per l’operatore economico, si dispone che, qualora entrambi i luoghi di cui sopra sono individuabili nel territorio nazionale, l’Ufficio delle dogane presso cui è stata presentata l’istanza pro ede alla trattazione del ri borso o dello sgravio eventual ente interlo uendo on l’Ufficio competente per luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione e/o quello competente per la dislocazione delle merci.
Qualora invece l’autorità doganale competente a decidere sulla domanda è individuabile in altri Stati Membri l’Ufficio presso ui stata presentata l’istanza deve tempestivamente trasmetterla (con tutti i relativi allegati) a questa Direzione centrale e alla propria sovraordinata Direzione periferica. Detta trasmissione, accompagnata da una dettagliata relazione illustrativa del caso, deve altresì essere corredata di ogni altra do u entazione (in possesso dell’Ufficio) he si ritenga utile e funzionale all’e issione della de isione da parte dell’autorità doganale.
In linea con quanto disposto con circolare 66/D del 2 dicembre 2003 per gli analoghi casi previsti dall’articolo 220, par 2, lettera b) CDC- eventualmente in combinato disposto con l’art. 236 – e dall’art. 239 CDC, la competenza ad emettere i provvedimenti di rimborso o sgravio ex artt. 119 e 120 del CDU (ad eccezione dei casi rientranti nelle disposizioni di cui all’art. 116, paragrafo 3, primo comma del CDU che demandano la competenza a decidere alla CE) è del Direttore interregionale, regionale, interprovinciale, sulla base di dettagliate relazioni istruttorie redatte dal competente Ufficio delle dogane.
In tutti gli altri casi (applicazione degli artt. 117, 118 e 116, par 1, ultimo periodo del CDU) la competenza all’e issione del provvedi ento di ri borso o sgravio del Direttore dell’Ufficio delle dogane.
Gli artt. 173 e 174 del RE, riprendendo quanto disposto dagli artt. 884 delle DAC, subordinano il rimborso o lo sgravio alla presentazione delle merci all’autorità doganale salvo che in assenza delle stesse questa sia in grado di individuare i prodotti per i quali è
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chiesto il rimborso/sgravio e stabiliscono che, di regola, le merci non possono essere trasferite in luogo diverso da quello indicato nella domanda salvo comunicazione all’autorità doganale competente.
Le modalità per lo scambio di informazioni tra l’autorità doganale di decisione e quella competente per il luogo in cui si trovano le merci è disciplinata dall’art. 175 del RE a cui si rinvia.
I termini per assumere la decisione sono quelli previsti dall’art. 22 del CDU, per la cui disciplina si rimanda all’apposito paragrafo; l’articolo 97 RD dispone che, nelle ipotesi di invio del fascicolo alla Commissione ex art.116, par.3) CDU, tale termine è sospeso fino al ricevimento, da parte dello Stato membro interessato, della notifica della decisione della CE, o della notifica, da parte della stessa Commissione, della restituzione del fascicolo allo Stato membro che l’ha inviato, per i motivi di cui all’art. 98, paragrafo 6, del RD.
Le disposizioni inerenti alle formalità doganali per l’applicazione delle decisioni di rimborso/sgravio sono contenute negli articoli da 176 a 180 del RE che riprendono quanto disposto dagli articoli 886 e seguenti delle DAC.
Se l’autorità doganale non è in grado, sulla base dei motivi addotti, di concedere il rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi, è tenuta ad esaminare il merito di una domanda di rimborso o di sgravio alla luce degli altri motivi di rimborso o sgravio di cui all’art. 116 del CDU.
C 3.6.3) Informazioni alla CE
Ai sensi dell’art. 181 del RE per tutti i casi in cui il rimborso o lo sgravio concessi dagli Uffici ex artt. 119 e 120 del CDU pari o inferiore ad € 50.000 ogni Stato membro deve tenere a disposizione della CE un elenco contenente i seguenti elementi informativi:
 numero di riferimento e data della dichiarazione doganale o del documento di notifica dell’obbligazione;
 natura e base giuridica della decisione;
 importo e valuta;
 casi particolari comprensivi di una breve spiegazione delle ragioni giuridiche che hanno giustificato la concessione dello sgravio o il rimborso dei dazi.
Laddove, invece, l’i porto dei dazi all’i portazione ri borsato o sgravato superiore a 50.000 euro, ogni Stato deve comunicare alla CE – nel corso del primo e del terzo
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trimestre di ogni anno – un elenco di tutti i casi che hanno formato oggetto di una decisione di rimborso o di sgravio (eccetto per quelli emessi a seguito di decisione della CE in appli azione dell’art. 116, par. 3, del CDU)35 nel corso del semestre precedente contenente i già richiamati elementi informativi. 36
Pertanto, i provvedimenti di rimborso e sgravio in questione concessi dagli Uffici ex artt. 119 e 120 del CDU saranno oggetto di specifico monitoraggio da parte di questa Direzione centrale. Si rende quindi opportuno che gli Uffici delle dogane fin dal 1° maggio 2016 tengano in evidenza le informazioni di cui sopra.
C 3.6.4) Non contabilizzazione a posteriori
Il CDU ha eliminato il concetto di non contabilizzazione a posteriori dei dazi (disciplinato dall’art. 220, par 2, del CDC) In linea con ciò, l’art. 119 del CDU prevede che, in presenza di errore da parte delle autorità competenti ed al verificarsi delle ulteriori ipotesi contemplate dallo stesso articolo, si possa procedere unicamente al rimborso o allo sgravio dei dazi che furono contabilizzati per un importo inferiore rispetto a quello dovuto.
Dunque, la formulazione di tale articolo postula che gli importi, che a causa di un errore delle autorità competenti furono contabilizzati per un valore inferiore rispetto a quello dovuto, siano sempre prima contabilizzati e successivamente sgravati o rimborsati.
Pertanto, a decorrere dal 1° maggio 2016, non è più possibile emettere provvedimenti di non contabilizzazione a posteriori dei dazi, ma esclusivamente di rimborso o sgravio. In proposito, si precisa che nel caso di applicazione del documento di lavoro della CE TAXUD/2006/1222 del 24/06/2008 (linee guida riguardo alle conseguenze della sentenza della Corte del 9 marzo 2006, Causa C-293/04 “Beemsterboer”), con esito favorevole all’operatore, l’Ufficio dovrà necessariamente contabilizzare (in contabilità A o B) l’importo e poi immediatamente trasmettere la relazione illustrativa al sovraordinato Direttore interregionale, regionale, interprovinciale per l’emissione repentina del provvedimento di sgravio.
35 Per i provvedimenti emessi in applicazione dell’art.116, par.3) secondo comma, CDU si fa riserva di dettare disposizioni successivamente ai chiarimenti in corso di richiesta alla CE.
36 Detta comunicazione alla CE deve essere effettuata anche in caso negativo (nessuna decisione di rimborso o sgravio nel semestre di riferimento).
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D)MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA UE
D 1) Dichiarazione sommaria di entrata (artt.127-130 CDU, artt. 104-113 RD, artt. 182-188 RE, art. 55 punto 3, RDT e allegato 9 del RTD )
Dopo l’implementazione della fase 2 dell’Import Control System (ICS), attualmente prevista per il 1° ottobre 2020, le ENS dovranno essere conformi alla struttura e al contenuto dell’allegato B del RD ed integrate con il set di dati relativo alle diverse modalità di trasporto.
Le ulteriori novità, dopo la predetta data, riguarderanno:
– il trasporto aereo e marittimo, in quanto per le merci trasportate con tali mezzi sarà possibile presentare ENS parziali con diversi set di dati da parte della stessa persona o di persone diverse in momenti differenti;
– nuovi termini per la presentazione delle ENS per alcune modalità di trasporto;
– modifiche delle deroghe all’obbligo di presentazione della ENS;
– nuovi processi per effettuare l’analisi del rischio.

D 1.1) Misure transitorie previste dal 1° maggio 2016 fino alla data di i ple entazione dell’IC (2) (art. 55, punto 3), RDT e all. 9 del RDT)
Dal 1° maggio 2016 fino alla data di programmata, completa implementazione della fase 2 dell’Import Control System, il RDT sospende l’utilizzo del nuovo set di dati della dichiarazione sommaria di entrata (ENS) di cui all’allegato B del RD. Pertanto nel periodo transitorio sarà utilizzata l’attuale EN on i dati previsti dall’appendi e A dell’allegato 9 del RTD riferiti alle rispettive modalità di trasporto.
Inoltre, dal combinato disposto degli art. 104 del RD e dell’art. 55,punto 3 del RDT la ENS non è richiesta per le spedizioni postali indipendentemente da loro peso (merci trasportate in onfor ità delle disposizioni della onvenzione dell’Unione postale universale); analogamente, ai sensi del predetto art. 55, punto 3, del RDT non è richiesta la ENS per le merci contenute in una spedizione (diverse da quelle postali) il cui valore intrinse o non superi i 22 € a condizione che le autorità doganali accettino, con l’accordo dell’operatore economico, di effettuare un’analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute nel sistema usato dal medesimo o fornite da tale sistema. Non si applicano le disposizioni relative all’articolo 112 e 113 del RD relative alla fornitura di indicazioni della ENS da parte di altre persone in casi specifici di trasporto aereo o via mare/acque navigabili interne.
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D 2) Arrivo delle merci e custodia temporanea (art.139-150 CDU, art.114-118 RD, art.190-193 RE, art.9-11 RDT)
D 2.1) Arrivo delle merci
Le attuali modalità per la notifica di arrivo, presentazione e dichiarazione di temporanea custodia delle merci nonché i relativi dati forniti in relazione a tali istituti continueranno ad essere utilizzati fino all’implementazione o all’aggiorna ento del relativo sistema da sviluppare in ambito nazionale.
La presentazione delle merci in dogana è disciplinata dall’art.139 CDU che stabilisce che le stesse siano immediatamente presentate al loro arrivo all’Ufficio doganale designato o in altro luogo approvato dalle autorità doganali o nella zona franca indicando anche i soggetti che possono presentare le merci nonché gli obblighi a cui gli stessi devono attenersi.
L’art. 115 del RD prevede le condizioni alle quali è possibile approvare un luogo (si veda, per maggiori dettagli, il successivo par. E 2.4) relativo alla gestione delle attuali autorizzazioni alla procedura di domiciliazione).
D 2.2) Custodia temporanea. Autorizzazione a gestire una struttura di TC
La novità principale, dettata dalle nuove disposizioni unionali relative a tale istituto, riguarda la previsione di una specifica autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la TC. A tal fine, nell’Allegato A del RD sono previsti formulari armonizzati a livello unionale per l’istanza e per l’autorizzazione che saranno utilizzabili solo al completamento dell’implementazione del sistema delle decisioni doganali, previsto per il 1° ottobre 2017.
Dal 1° maggio 2016 possono essere rilasciate autorizzazioni per strutture di deposito di TC che interessano più di uno Stato membro. In tal caso, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, ne essario he l’operatore presenti l’istanza all’Ufficio delle dogane o petente sul luogo del deposito di TC he provvederà ad inoltrarla all’Ufficio regimi doganali e traffici di confine di questa Direzione centrale che, a sua volta, provvederà ad attivare la procedura di consultazione, secondo le istruzioni previste dall’art. 191 del RD, e a rilas iare l’autorizzazione he verrà tras essa al ri hiedente ed all’Uffi io delle dogane territorialmente competente:
L’autorizzazione alla TC è concessa esclusivamente alle persone che soddisfano le condizioni di ui all’arti olo 148, par. 2), CDU. Per quanto riguarda, in particolare, la garanzia dell’ordinato svolgimento delle operazioni, questo requisito si dà per assolto se il richiedente l’autorizzazione al deposito di TC è un AEOC (F), nella cui autorizzazione (AEO)
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si tenga conto “…della gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea” (art. 148, par. 2), lett. b) CDU). Il titolare dell’autorizzazione, inoltre, deve tenere scritture adeguate nella forma approvata dalle autorità doganali; tali scritture contengono le informazioni e le indicazioni che consentono alle autorità doganali di controllare la gestione di tale deposito e, soprattutto, di poter determinare facilmente in qualsiasi momento, nel corso di un controllo, l’identificazione e la posizione doganale delle merci immagazzinate (art.148,par.4,CDU); ai sensi dell’ art. 147 del CDU, il titolare dell’autorizzazione responsabile di garantire he le merci in TC non siano sottratte alla vigilanza doganale e di adempiere agli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci in TC.
Le merci non unionali custodite temporaneamente sotto vigilanza doganale nel periodo intercorrente tra la loro presentazione in dogana ed il loro vincolo ad un regime doganale o la loro riesportazione si trovano nella situazione di er i in “ ustodia te poranea” (art. 5, p. 17, CDU).
La dichiarazione di TC deve essere prodotta, al più tardi, al momento della presentazione delle merci in dogana. Ai sensi dell’art.145, par. 4), CDU, il Manifesto merci in arrivo, continuerà ad essere utilizzato, dopo il 1° maggio 2016, anche come dichiarazione di TC.
Dal 1° maggio 2016 i termini per la giacenza delle merci in TC sono uniformati, per tutte le modalità di ingresso nel territorio doganale della UE, in 90 giorni, decorsi i quali le merci debbono essere vincolate ad un regime doganale o riesportate. In presenza di determinate condizioni (art. 148, par. 5, CDU e art. 188 RD) è possibile spostare le merci tra depositi di TC senza doverle dichiarare per altra procedura doganale (es. transito).
D 2.3) Misure transitorie dal 1° maggio 2016 al 1° maggio 2019
Le merci che, al 1° maggio 2016, si trovano già nella situazione di temporanea custodia debbono essere vincolate ad un regime doganale o riesportate entro il periodo di tempo pari alla differenza tra i 90 giorni previsti dalla nuova normativa e il numero di giorni già trascorsi in TC fino al 30 aprile 2016.
Nel periodo transitorio le autorizzazioni a gestire un deposito di TC vigenti alla data del 1° maggio 2016 restano valide fino al loro riesame, da effettuarsi entro il 1° maggio 2019. i fa presente he, l’utilizzo delle predette autorizzazioni dovrà essere onfor e alle nor e del CDU, RD e RE ai sensi dell’art. 254 del RD.
Ai fini del riesame delle autorizzazioni di specie, dovranno essere verificati tutti i requisiti e le condizioni previsti per tale istituto nella normativa di riferimento, compreso
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l’eventuale aggiorna ento dell’ i porto della garanzia in relazione alle disposizioni di ui all’art. 90 del CDU.
Infine, onsiderato he fino all’i ple entazione del siste a delle de isioni, previsto attualmente per il 1° ottobre 2017, non è disponibile un modello armonizzato per le istanze e per le autorizzazioni della specie, si dispone che, fino alla predetta data, sarà utilizzato il for ulario per il deposito doganale, di ui all’Allegato 12 del RDT. Il predetto odello sarà o pilato fornendo le indi azioni previste dall’art. 148, par.2 e 4,CDU, indicando le eventuali ulteriori informazioni necessarie per la decisione in parola nel riquadro 16 del predetto formulario.
E) POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI, DICHIARAZIONI DOGANALI E ALTRE SEMPLIFICAZIONI
E 1) Posizione doganale delle merci (artt. 153-157 CDU, artt. 119-133 RD, artt. 194-215 RE)
In linea generale, salve specifiche disposizioni, il nuovo codice conferma la presunzione di posizione doganale di merce unionale alle merci presenti nel territorio doganale della UE.
In situazioni specifiche (art. 119, par. 2, CDU) le merci unionali possono circolare, senza essere soggette ad un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale.
Tra i mezzi di prova della posizione doganale il nuovo codice introduce il “ anifesto doganale delle er i” che verrà gestito, a partire dal 1° marzo 2019, attraverso un nuovo sistema elettronico unionale.
Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative alla prova della posizione doganale di merci unionali, dimostrata mediante l’utilizzo del predetto nuovo manifesto doganale delle merci o dei i dati dei documenti T2L o T2LF si utilizzerà un nuovo sistema elettronico.
A qualsiasi persona stabilita nella UE che soddisfi i criteri previsti per l’autorizzazione AEOC (F) può essere concesso lo status di “emittente autorizzato” al rilascio dei documenti T2L o T2F e del manifesto doganale delle merci senza dover chiedere l’approvazione e la registrazione (limitatamente al manifesto) da parte dell’Ufficio doganale competente.
Inoltre, la posizione doganale di merci unionali può essere comprovata mediante la presentazione della fattura o del documento di trasporto relativi a tali merci solo allorquando il valore delle stesse non superi i 15.000 €.
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A decorrere da Ottobre 2017 i seguenti mezzi di prova non potranno essere utilizzati per dimostrare la posizione doganale di merci unionali:
– T2L o T2LF cartaceo (art. 124-bis RDT);
– il manifesto della compagnia di navigazione marittima (art. 199, par. 2, RE);
– una fattura o un documento di trasporto relativi a merci il cui valore supera 15.000 € (art. 199, par. 3), RE).
A decorrere dal 1° maggio 2016 l’applicazione dell’articolo 119 par. 2), lett. c) del RD, che stabilisce che le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale, comporterà la scadenza di validità del memorandum d’intesa in base al quale veniva gestita la procedura denominata “Swiss-Corridor T2” relativa al trasporto di merci unionali attraverso la Svizzera. Al riguardo, l’amministrazione federale delle dogane svizzere monitorerà l’attraversamento del proprio territorio da parte di merci dell’Unione per mezzo di un sistema elettronico al quale si dovranno collegare le imprese di trasporto ferroviario che intendono effettuare tali trasporti.
Servizio regolare di trasporto marittimo
La procedura prevista dagli artt. 120, 121 e 122 RD nonché dagli artt. da 195 a 198 del RE in materia di autorizzazioni al servizio regolare di trasporto marittimo è sostanzialmente analoga a quella recata dal CDC e dalle DAC sia negli aspetti procedurali, connessi alla richiesta da parte degli operatori, sia relativamente alla consultazione ed archiviazione dei dati da parte della Commissione e delle autorità doganali degli Stati membri tramite un sistema elettronico che, fino ad Ottobre 2017 rimarrà il sistema elettronico di informazione e comunicazione (RSS) previsto dalle DAC.
E 2) Norme generali in materia di dichiarazioni doganali e altre semplificazioni (art.55 del RDT).
Le disposizioni recate dal CDU e dalle relative norme integrative ed attuative disciplinano le di hiarazioni doganali “standard” e uelle “se plifi ate”. Tali dichiarazioni, in funzione dell’implementazione dei sistemi elettronici a supporto – la cui calendarizzazione secondo il Work Programme stabilito nella DEC abbraccia un periodo transitorio che va dal 1° maggio 2016 fino ad ottobre 2020 – dovranno essere presentate esclusivamente con modalità informatizzate. Anche per le spedizioni postali è previsto, a regime, l’obbligo di presentazione di una nuova dichiarazione doganale con un ridotto set di dati. Durante il periodo transitorio, le merci il cui valore intrinseco non supera i 22 € si considerano dichiarate per l’immissione in libera pratica alla loro presentazione in dogana a condizione che i dati richiesti siano accettati dall’autorità doganale; la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica per le merci
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contenute in spedizioni postali che soddisfano le condizioni previste dall’art. 144, par.1, RD (merci il cui valore non supera 1000 euro, per le quali non è stata presentata alcuna domanda di rimborso o sgravio e che non sono soggette a divieti e restrizioni) si considera presentata e accettata all’atto della loro presentazione in dogana, a condizione che tali merci siano corredate da una dichiarazione CN22/CN23 o da entrambe.
E 2.1) Dichiarazione normale (art.162-163 CDU)
Nulla muta rispetto alla disciplina recata dalla previgente normativa in merito alla necessità che le dichiarazioni doganali contengano tutti i dati e le informazioni necessarie per il vincolo al regime considerato.
Di rilevo, invece, le previsioni recate dall’art. 163 CDU in merito alla gestione dei documenti di accompagnamento (fatture, certificati di origine, altre certificazioni, autorizzazioni, licenze, ecc.) richiesti per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime per il quale vengono dichiarate le merci. Infatti, dal 1° maggio 2016 non ne è più ri hiesta l’obbligatoria allegazione alla di hiarazione doganale, essendo sufficiente che tali atti siano in possesso del dichiarante e a disposizione dell’autorità doganale nel momento in cui viene presentata la dichiarazione in dogana. I documenti di accompagnamento sono forniti all’autorità doganale solo se lo ri hiede la nor ativa unionale o se ne essari per il controllo doganale.
Questa facilitazione assume particolare rilevanza per gli operatori economici nazionali, tenuto conto dell’elevato sviluppo del sistema informatico di questa Agenzia che consente da tempo, in modalità totalmente digitalizzata, la presentazione e gestione delle dichiarazioni doganali in procedura ordinaria e domiciliata (dal 1° maggio 2016 soppressa), anche mediante l’utilizzo del “fas i olo elettroni o” per la presentazione della documentazione a corredo delle dichiarazioni doganali. Tale semplificazione riveste una importanza ancora maggiore alla luce degli interventi posti in essere dall’Agenzia medesima onde consentire la conversione automatica, il 1° maggio 2016, delle dichiarazioni presentate in procedura di domiciliazione ex art. 76, par. 1, lett. c), CDC, in dichiarazioni ordinarie on er i presso luoghi autorizzati, ai sensi dell’art. 139 CDU, o e eglio precisato nel successivo par. E 2.4) e nelle note emanate in proposito dalla Direzione entrale te nologie per l’innovazione.
I soggetti non titolari di autorizzazione alla procedura di domiciliazione (il cui trattamento è dettagliatamente descritto nel par. E 2.4) che, dal 1° maggio 2016, intendono operare in procedura normale presso luoghi approvati (art. 139 CDU e art. 115 RD) possono rivolgere istanza al competente Ufficio delle dogane (o Direzione
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interregionale/regionale/interprovinciale per i nuovi CAD) per l’approvazione di tali luoghi. Per Ufficio doganale territorialmente competente si intende l’Ufficio nel cui ambito l’operatore tiene la contabilità principale doganale.
Tale Ufficio/Direzione territoriale, effettuati i debiti riscontri sulla idoneità dei luoghi secondo i criteri e le modalità indicate nei paragrafi successivi, rilascerà apposita autorizzazione.
E 2.2) Dichiarazione semplificata (artt. 166 e 167 CDU, art.145 RD, artt. 223- 224 RE, art. 16 RDT)
La dichiarazione semplificata consente al dichiarante di presentare una dichiarazione con dati ridotti o priva dei documenti di accompagnamento. In caso di uso regolare di tale modalità dichiarativa è necessario richiedere all’autorità doganale un’autorizzazione. Il soggetto autorizzato è tenuto a presentare una dichiarazione complementare entro un termine previsto dall’autorizzazione tranne in alcuni casi previsti dall’art.167, par.3), del CDU.
La dichiarazione semplificata prevista dal CDU è sostanzialmente analoga alla dichiarazione incompleta disciplinata dal previgente CDC all’art. 76, par. 1, lett. a).
Le autorizzazioni per la dichiarazione incompleta rilasciate dagli Uffici delle dogane e vigenti alla data del 1° maggio 2016 sono considerate quali autorizzazioni alla dichiarazione semplificata, come disciplinata dagli articoli sopracitati. Le stesse saranno utilizzate secondo le attuali modalità procedurali.
Il riesa e dell’autorizzazioni rilasciate ai sensi del CDC dovrà ultimarsi entro il 1° maggio 2019 e riguarderà la verifica dei re uisiti previsti dall’art. 145 del RD.
Le autorizzazioni emesse a seguito di domanda presentata dopo il 1° maggio 2016 richiedono l’esame dei requisiti previsti dalla nuova normativa e l’utilizzo dei formulari di cui all’allegato 12 del RDT fino alla data dell’implementazione dei sistemi nazionali d’importazione in relazione al fatto che l’Allegato A del RD è sospeso nella fase transitoria.
E 2.3) Altre semplificazioni
– Compilazione della dichiarazione relativa a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse (art. 177 CDU, art. 228 RE)
Nel caso in cui una spedizione sia costituita da merci classificate in sottovoci tariffarie diverse e il trattamento di ciascuna di tali merci, per la compilazione della dichiarazione in
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dogana secondo le relative sottovoci, comporti un carico di lavoro e di spesa sproporzionato rispetto ai dazi applicabili, l’autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, che i dazi siano applicati all’intera spedizione sulla base della sottovoce tariffaria delle merci soggette all’aliquota daziaria più elevata.
– Sdoganamento centralizzato (art.179 CDU, art.149 RD, art.229-232 RE, artt. 18-20 RDT)
L’istituto dello sdoganamento centralizzato contempla una modalità dichiarativa diversa da quelle finora previste dalla normativa doganale, permettendo ad un operatore appositamente autorizzato di presentare la dichiarazione doganale in una delle modalità consentite e per il regime richiesto, presso l’Ufficio doganale competente sul luogo ove lo stesso è stabilito per merci che vengono presentate presso altro Ufficio doganale di uno stesso o di diversi Stati membri della UE.
L’Ufficio doganale presso il quale viene presentata la dichiarazione, denominato “Ufficio di controllo”, provvede a selezionare i controlli sulla dichiarazione doganale attraverso l’analisi dei rischi e a riscuotere i relativi dazi doganali.
L’Ufficio doganale dove viene presentata la merce, denominato ”Ufficio di presentazione”, oltre ad applicare e riscuotere i tributi afferenti alla fiscalità interna, effettua i controlli di sicurezza e le attività di verifica della merce che gli vengono richieste dall’”Ufficio di controllo” ed eventuali altri controlli di iniziativa compresi i controlli relativi a divieti e restrizioni di carattere nazionale.
Quando l’autorizzazione riguarda più Stati membri, lo Stato che ha ricevuto l’istanza l’invia entro 45 giorni agli altri Stati membri interessati, unitamente al progetto di autorizzazione e al piano di controllo. Entro 90 giorni dalla data di comunicazione del progetto, gli Stati membri interessati devono comunicare il proprio assenso o le proprie osservazioni. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni al riguardo, il consenso si considera acquisito.
L’istituto dello sdogana ento entralizzato all’i portazione e all’esportazione troverà piena applicazione solo quando verranno implementati i rispettivi sistemi unionali di ui all’allegato della de isione di esecuzione 2016/578/UE (previsti per il 1° ottobre 2020 all’i port e per il 2 marzo 2020 all’export).
Fino ad allora, l’istituto potrà essere utilizzato applicando le norme proprie della procedura autorizzata. L’art.18 del RDT prevede che fino alla data di introduzione dei suddetti sistemi informatici, gli scambi di informazioni tra uffici doganali coinvolti nelle autorizzazioni
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verranno definiti dagli uffici stessi rispettando le prescrizioni dell’art. 179 CDU e utilizzando altri strumenti informatici a disposizione degli stessi.
SASP – autorizzazioni uniche alle procedure semplificate
Le autorizzazioni uniche alle procedure semplificate (SASP) non sono più previste nel Codi e doganale dell’Unione in quanto sono state superate dall’istituto dello sdoganamento centralizzato.
L’art. 345, par. 4), RE ha previsto però che le autorizzazioni uniche alle procedure semplificate in vigore alla data del 1° maggio 2016 restano valide fino alle date di rispettiva introduzione dei siste i di sdogana ento entralizzato all’i portazione (CCI) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) di ui all’allegato della de isione di esecuzione 2016/578/UE.
Pertanto, le autorizzazioni uniche per le procedure semplificate all’esportazione attualmente in essere in ui oinvolta l’Italia ri arranno valide fino a nuova indi azione delle Autorità doganali estere di rilascio.
– Iscrizione nelle scritture del dichiarante (art. 39 e 182 CDU, art. 146-150 RD, artt. 233-235 RE, art. 21 RDT)
L’istituto consente di vincolare i beni ad una procedura doganale senza la necessità di presentare una dichiarazione doganale completa e di assolvere al pagamento dei diritti con la successiva dichiarazione complementare. Tale semplificazione prevede la presentazione di una notifica di arrivo della merce, l’iscrizione nelle scritture del dichiarante e la presentazione della dichiarazione complementare entro il termine di 10 giorni dallo svincolo della merce, salvi casi particolari (art. 146, par.2) e 3), CDU). Durante il periodo transitorio possono essere autorizzati dall’autorità doganale termini diversi da quelli previsti dalla nuova normativa.
L’autorizzazione può essere concessa previa verifica in capo al richiedente dei requisiti previsti dall’art. 150, par.1), RD, in particolare quelli relativi al rispetto dei criteri previsti dall’art. 39, lett. a), b) e d) CDU, che riguardano l’assenza di violazioni gravi o ripetute, la dimostrazione da parte del richiedente di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso delle merci mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali e, infine il rispetto di standard paratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta.
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L’autorizzazione può essere concessa solo se i dati delle dichiarazioni sono a disposizione delle autorità doganali nel sistema elettronico del dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione stessa e qualora sia possibile stabilire un efficiente ed efficace piano di controllo in tutte le fasi dell’operazione.
Allo stato tale nuova procedura non è, ovviamente, gestita dal sistema infor ati o dell’Agenzia on onseguente venir eno, in aso di ri hiesta di autorizzazione, delle semplificazioni e facilitazioni oggi disponibili laddove basate sul dialogo informatico in tempo reale con la dogana (es.: controlli di ammissibilità, selezione dei controlli operata dal circuito doganale di controllo centrale, controlli unificati e on entrati tra diverse autorità nazionali nell’a bito dello sportello unico doganale, sdoganamento in mare, fast corridors, invio H24 delle dichiarazioni doganali – anche per quelle presentate con dichiarazione normale presso luoghi o in procedura ordinaria – e ricezione immediata del messaggio di svincolo/non svincolo ecc.).
Tenuto conto delle caratteristiche e della novità dell’istituto, nella fase di prima applicazione del nuovo codice doganale unionale, le eventuali istanze (formulari di cui all’allegato 12 del RDT) per la procedura in esame dovranno essere inviate all’Ufficio regimi doganali e traffici di confine di questa Direzione, per il tramite dell’Ufficio doganale territorialmente competente sul luogo ove è tenuta la contabilità principale doganale della società richiedente e della sovraordinata Direzione territoriale, che svolgeranno la preventiva istruttoria.
– Autovalutazione (artt.185 CDU, artt. 151-154 RD, art. 237 del RE)
L’istituto, di innovativa introduzione e in ordine al quale necessitano appropriate linee guida della CE che ne orientino l’uniforme applicazione da parte degli Stati membri, consente ad un operatore economico AEOC di espletare talune formalità doganali in luogo dell’amministrazione (es.: determinazione dei dazi dovuti) nonché di eseguire alcuni controlli sotto vigilanza doganale.
E 2.4) Trattamento, dal 1° maggio 2016, delle dichiarazioni in procedura di domiciliazione e loro conversione in dichiarazioni in procedura normale presso luoghi autorizzati (art. 139 CDU). Gestione autorizzazioni
La procedura semplificata di dichiarazione prevista dall’art. 76, par.1, lett. c) del CDC (c.d. “domiciliata”) non è più prevista dalla nuova regolamentazione doganale unionale ma le relative autorizzazioni rilasciate fino al 30 aprile p.v. manterranno la loro validità nel periodo transitorio al fine di garantire la continuità operativa ai titolari delle stesse. Si applicano, infatti, anche in questo caso le disposizioni degli artt. 250, 251 RD e dell’art. 345, par.1, RE, ai sensi dei quali le autorizzazioni in parola restano valide dal 1° maggio 2016
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fino al loro riesame, che dovrà ultimarsi entro il 1° maggio 2019 e dovranno essere utilizzate al 1° aggio 2016, ai sensi dell’arti olo 254 del RD, se ondo le ondizioni previste dalla nuova normativa unionale.
Come già detto precedentemente al fine di garantire dal 1° maggio 2016 la continuità operativa a tutti i titolari di autorizzazione alla procedura di domiciliazione, l’Agenzia – dopo aver condiviso anche con le Associazioni di categoria interessate la strategia di implementazione del CDU ed i relativi piani operativi37 – ha recepito il diffuso consenso sull’evidenza che, allo stato, le procedure di domiciliazione trovino, per modalità di utilizzo, naturale ollo azione giuridi a nell’a bito dell’istituto di ui all’art. 139 del CDU, he indi ato nell’Allegato 90 del RD tra i possibili istituti in cui possono essere trasformate le autorizzazioni alla procedura di domiciliazione.
Tale procedura doganale consente, infatti, di presentare le merci in procedura normale, presso uno o più luoghi approvati dall’autorità doganale, e di dichiarare le stesse per un regime doganale il giorno successivo alla loro presentazione, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all’art. 140, par. 2, del CDU.
Dal 1° maggio 2016 le autorizzazioni alla procedura di domiciliazione saranno, uindi, onsiderate ed utilizzate o e luoghi approvati in base all’art. 139 del CDU e all’art. 115 del RD.
Tutti i luoghi già autorizzati nei provvedimenti vigenti al 30 aprile 2016 si considerano validi anche per l’utilizzo dell’istituto sopracitato. In tale contesto restano altresì confermate le modalità operative già stabilite nei relativi disciplinari.
Sempre dal 1° maggio 2016, le attuali dichiarazioni doganali di importazione in procedura di domiciliazione si considereranno “dichiarazioni normali in dogana” con merci presentate in “altro luogo approvato dalle autorità doganali” (art. 139/UCC), mentre le dichiarazioni doganali di esportazione diverranno “di hiarazioni nor ali in dogana” inviate tele ati a ente dai luoghi previsti dall’autorizzazione.
L’invio della dichiarazione telematica per Import, Export è consentito solo per le merci presenti in dogana o c/o luogo e disponibili per un eventuale controllo, oltre che nei casi in cui si assumono come presentate (i.e. sdoganamento in mare). E’ responsabilità del dichiarante assicurare per ciascuna operazione la reale sussistenza delle condizioni sopra richiamate, astenendosi, in mancanza, dal presentare la dichiarazione doganale, pena l’adozione dei provvedimenti previsti in caso di violazione delle condizioni e dei requisiti posti
37 Sul sito dell’Agenzia, nella sezione dedicata al Nuovo Codice Doganale dell’Unione – CDU, è reperibile la documentazione di riferimento
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a base delle autorizzazioni doganali oltre che di eventuali altre misure connesse all’attività di controllo e accertamento.
In relazione alle modalità di compilazione della dichiarazione, si precisa che alla voce “Tipo dichiarazione”, nella seconda casella dovrà essere indicata la lettera “A” (dichiarazione normale in dogana) al posto di “Z”; possono essere dichiarati tutti i regimi doganali a pres indere dall’attuale ontenuto delle autorizzazioni alla do i iliata, fer a restando ovviamente la necessità che il regime dichiarato sia supportato da autonomo idoneo titolo (es.: specifica autorizzazione, se richiesta). Rimane invariato il codice meccanografico dell’autorizzazione da indicare nelle dichiarazioni doganali.
Tenuto conto della perdurante necessità di garantire adeguate misure di salvaguardia e controllo per talune merci sensibili, restano ferme le esclusioni dalla procedura de qua (di hiarazione nor ale presso luoghi autorizzati) previste dall’art. 3, 2° comma, della Determinazione Direttoriale n. 158326 del 14/12/2010 per la procedura di domiciliazione. In particolare, per i prodotti sottoposti ad accisa si continua ad applicare il penultimo capoverso della predetta disposizione, ai sensi della quale i prodotti sottoposti ad accisa di cui al D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche sono ammessi al beneficio (nel caso, sono dichiarabili presso i luoghi approvati) solo qualora il soggetto autorizzato risulti titolare di deposito fiscale, di deposito doganale o di deposito doganale gestito anche in regime di deposito fiscale ovvero risulti tra i soggetti individuati dall’art. 26, comma 7, del D. Lgs. 504/95. E’, comunque, concessa la possibilità di effettuare operazioni di esportazione di vino dai luoghi approvati, pur in assenza in capo al soggetto autorizzato dei predetti requisiti in applicazione della nota prot. 46881/RU del 16.05.2012 della ex Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti.
E 2.4.1) Gestione delle autorizzazioni alla procedura di domiciliazione nel periodo transitorio: integrazione con altri luoghi
Nelle more della generale revisione delle autorizzazioni alla procedura di domiciliazione, in caso di richiesta di approvazione di un nuovo luogo/luoghi da parte di un soggetto già autorizzato alla proceduta di domiciliazione, l’interessato dovrà produrre istanza all’Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo/luoghi oggetto della richiesta e, se diverso, anche all’organo che ha concesso l’autorizzazione alla PD (l’Ufficio delle dogane di rilascio dell’autorizzazione alla procedura di domiciliazione oppure, per i CAD, la Direzione regionale/interregionale,/interprovinciale che ha emesso la predetta autorizzazione).
L’interessato chiederà l’approvazione di un nuovo luogo/luoghi, ai sensi degli artt. 139 CDU e 115 RD e indi herà il odi e e anografi o dell’autorizzazione alla procedura di domiciliazione posseduta (codice meccanografico n. del ). Nell’istanza andrà
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anche specificato il titolo che abilita all’utilizzo del luogo/luoghi per la presentazione delle merci:
– per le imprese si tratterà verosimilmente dei luoghi di svolgimento della propria attività;
– per i CAD che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge n.213/2000, svolgono la loro attività anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano, occorrerà precisare il titolo che, dal 1° maggio 2016, gli concede la disponibilità di tali luoghi (es.: contratto di locazione, comodato, contratto di servizio, ecc.)
nonché fornita idonea documentazione dalla quale si evinca in modo univoco la delimitazione dell’area destinata alle operazioni doganali.
Sempre per i CAD, si rammenta che tali soggetti sono tenuti a svolgere la loro attività nell’a bito territoriale della Direzione regionale/interregionale/interprovinciale in ui hanno la sede o e disposto dall’art.3, par. 3 del De reto 549/1992 e he, pertanto, le richiese di approvazione di nuovi luoghi non potranno eccedere tale ambito territoriale.
Gli Uffici doganali competenti pro ederanno subito alla verifi a dell’idoneità del luogo/luoghi richiesti secondo i parametri previsti dalla nuova legislazione doganale unionale (art. 115 del RD) ed invieranno l’esito dell’istruttoria con il proprio parere all’Ufficio delle dogane di rilascio della precedente autorizzazione alla procedura di domiciliazione che emetterà il provvedimento di approvazione del luogo/luoghi o l’eventuale motivato diniego.
i ribadis e l’esigenza di pro edere on la assi a elerità all’esa e ed approvazione o eno dei nuovi luoghi per onsentire l’operatività del ri hiedente in linea con le tempistiche delle attività economiche.
Al fine di avere contezza dei luoghi approvati per ogni soggetto richiedente, gli Uffici continueranno ad inserire i dati relativi ai nuovi luoghi approvati nella banca dati delle procedure domiciliate secondo le istruzioni emanate dalla Direzione centrale tecnologie per l’Innovazione.
E 2.4.2) Misure transitorie previste dal 1° maggio 2016 al 1° maggio 2019 (art.251 RD)
Le autorizzazioni alla procedura di domiciliazione ex art. 76, par. 1, lett. c) del CDC saranno oggetto di riesame nel periodo 1° maggio 2016/1° maggio 2019. Ai fini della emissione della nuova autorizzazione di approvazione dei luoghi di cui all’art. 139 CDU, il riesame dei luoghi già autorizzati in base alle disposizioni del CDC/DAC riguarderà la verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ora previsti dall’art. 115 del R.D he
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richiama gli art. 148, par.2) e 3) del CDU e 117 del RD, relativi al rilascio dell’autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la ustodia te poranea. Il controllo di tali condizioni non è necessario se il luogo è già autorizzato come deposito per la custodia temporanea.
Gli Uffici delle dogane che hanno emesso le autorizzazioni alla procedura di domiciliazione dovranno, quindi, verificare ai sensi dell’art. 148, par.2) e 3) del CDU, anche mediante opportune istruttorie svolte dagli Uffici competenti sui luoghi a suo tempo autorizzati, che:
1. il richiedente è stabilito nel territorio;
2. offre tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni;
3. costituisce una garanzia a norma dell’art. 89 del CDU;
4. è possibile garantire l’esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione;
e he, ai sensi dell’art.117 del RD:
5. le strutture di deposito per la TC non sono utilizzate per la vendita al dettaglio;
6. le merci immagazzinate non presentano un pericolo o non potrebbero alterare altre merci o non esigono installazioni particolari per altri motivi;
7. le strutture di deposito per la TC sono appositamente attrezzate per immagazzinarle
8. le strutture di deposito sono esclusivamente utilizzate dal titolare dell’autorizzazione.
Al fine di semplificare l’attività amministrativa del riesame dell’autorizzazione è opportuno tenere conto delle risultanze della verifi a dei luoghi effettuata dall’Ufficio o petente sul luogo nell’a bito del rilas io o dell’ulti o adeguamento dell’autorizzazione alla pro edura di do i iliazione (ad es. verbali di sopralluogo); rivedere, se del caso, l’i porto della garanzia aggiornandola all’i porto di riferi ento previsto per l’istituto in esa e, ai sensi dell’art.90 del CDU, e verificare che il soggetto richiedente/autorizzato sia in possesso di un titolo che attesti la disponibilità del luogo.
Nel caso sia necessario effettuare la verifica del luogo i funzionari preposti sono tenuti a compilare un verbale di sopralluogo indicando le caratteristiche essenziali del sito destinato a magazzino come ad es. la sua idoneità a ricevere e movimentare le merci, la sussistenza di requisiti di sicurezza dello stesso, tali da garantire la salvaguardia da possibili intrusioni esterne.
Al fine di garantire l’efficacia e la facilità dei controlli dell’Autorità doganale, è necessario che nel luogo approvato (area attrezzata per la gestione delle merci in arrivo ed in
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partenza) sia assicurata la presenza di sistemi contabili adeguati a gestire la movimentazione della merce e della documentazione doganale (dichiarazioni doganali, documento di trasporto, etc.) utile ai fini dei controlli.
E 2.5) Autorizzazioni all’e issione delle note di pesatura delle banane (artt. 155-157 RD, artt. 251-252 RE)
Con riferimento all’autorizzazione all’emissione delle note di pesatura delle banane, occorre segnalare alcune novità rispetto alla normativa precedente.
Le disposizioni applicabili dal 1° maggio p.v. individuano in maniera più dettagliata i requisiti necessari per essere autorizzati all’emissione delle note di pesatura delle banane.
Nell’ambito di tali requisiti, si evidenzia, tra l’altro, la necessità che l’operatore richiedente partecipi all’importazione, al trasporto, allo stoccaggio o alla movimentazione di banane fresche di cui al codice NC 0803 90 10 soggette al dazio all’importazione e soddisfi il criterio di assenza di violazioni gravi o ripetute non solo della normativa doganale ma an he di uella fis ale, o presa l’assenza di tras orsi di reati gravi in relazione all’attività e ono i o del ri hiedente.
Inoltre, l’art. 251 del RE introduce la possibilità, su richiesta del dichiarante per un’autorizzazione di cui all’art. 166 CDU, di utilizzare una “di hiarazione provvisoria del peso” sulla base di una nota di pesatura precedente per banane dello stesso tipo e della stessa origine, a determinate condizioni.
Tra le condizioni necessarie emerge la richiesta al dichiarante, che presenta una dichiarazione provvisoria di pesatura di banane, della costituzione della garanzia di cui all’art. 195, paragrafo 1, del CDU.
Innovativa è anche l’introduzione del ter ine per l’adozione di una de isione in merito alla domanda di autorizzazione, che deve avvenire senza indugio e al più tardi entro 30 dalla data di accettazione della domanda medesima.
Resta analogo al precedente il modello della nota di pesatura che viene identificato all’allegato 61-02 del RE.
Per quanto riguarda le misure transitorie previste dal 1° maggio 2016 al 1° maggio 2019 (art.251 RD – allegato 90 RD), dopo il 1° maggio 2016 alle autorizzazioni in parola si rendono applicabili le norme del CDU.
Fino alla data di implementazione del sistema di decisioni doganali del CDU, le istanze e autorizzazioni saranno rilasciate sulla base della modulistica utilizzata ai sensi delle DAC.
Per ciò che concerne il riesame delle autorizzazioni esistenti al 1° maggio 2016 e da effettuare entro il 1° maggio 2019, si precisa che le autorizzazioni già rilasciate alla data del 1° maggio 2016 saranno soggette a riesame nell’ipotesi che siano state rilasciate senza scadenza o
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con scadenza successiva al 1° maggio 2019 mentre le altre resteranno valide fino alla loro data di scadenza prevista.
F) REGIMI SPECIALI
F 1) Norme orizzontali (art. 210-225 CDU, art.161–183 RD, artt. 258–271 RE, artt. 22-23 RDT)
L’art.210 del CDU ha ridefinito le procedure che rientrano nell’ambito dei regimi speciali aggiungendo, rispetto a quelli già previsti fra i regimi doganali economici, le zone franche e l’uso finale.
Tali regimi, escluso il transito che, pur rientrando fra i regimi speciali segue una normativa specifica, sono caratterizzati dal fatto di rispondere a caratteristiche procedurali comuni contenute nelle norme orizzontali. La nuova normativa ha realizzato, rispetto alla precedente, un’ancora più ampio allineamento delle norme orizzontali per tutte le procedure inserite nel capitolo VII del CDU.
Tali nor e prevedono per tutti i regi i in uestione il rilas io di un’autorizzazione (art.211 CDU), l’obbligo della prestazione di una garanzia (art. 211, par. 3), lett. c), CDU), l’obbligo di tenuta delle s ritture ontabili (art.214 CDU), la possibilità di trasferire i diritti e gli obblighi relativi a tali regimi (art.218 CDU), la possibilità di far circolare le merci vincolate a tali pro edure senza l’appli azione del regi e del transito (art.219 CDU), l’utilizzo delle er i e uivalenti (art.223 CDU) tranne he nei asi indi ati dall’art. 223, par. 3), CDU e dall’art. 169 RD.
Le autorizzazioni rilasciate dopo il 1° maggio 2016 a fronte di domande presentate anteriormente a tale data dovranno essere conformate alle prescrizioni del CDU e delle relative norme integrative ed attuative.
Nei successivi paragrafi sono illustrate nel dettaglio le novità di ciascun regime e le eventuali deroghe dalle norme generali orizzontali.
F 2) Transito/TIR (artt. 226-236 CDU; artt. 184-200 RD; artt. 272-321 RE; artt. 24–53 RDT)
La maggior parte delle formalità doganali connesse al regime del transito e del TIR espletate presso gli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione, così come presso i locali o i luoghi determinati nel caso degli speditori/destinatari autorizzati, rimangono invariate.
Si segnalano le seguenti, principali modifiche introdotte dal nuovo codice doganale:
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Procedura ordinaria
– Il documento di accompagnamento transito (DAT) o, se del caso, il documento di accompagnamento transito/sicurezza (DATS) è fornito dall’Ufficio doganale di partenza solo previa richiesta del titolare del regime (art. 303, par. 4), R.E.);
– la comunicazione dell’MRN può essere effettuata mediante una delle modalità indicate all’art. 184 RD, tra le quali è contemplato anche il DAT-DATS;
– nell’ambito della procedura di ricerca, la tempistica alla luce della quale vengono scambiate le informazioni tra l’Ufficio doganale di partenza e di destinazione e il titolare del regime è stata descritta con maggiore chiarezza (art. 310 RE);
– l’Ufficio doganale competente per il luogo in cui si è verificato l’incidente registra le informazioni relative a tale incidente nell’NCTS, garantendo in tal modo maggiore celerità nello scambio di informazioni tra gli uffici doganali interessati (art. 305 RE);
– il CDU non menziona più le “merci che presentano ingenti rischi di frode” ; ne consegue che l’allegato 44 quater delle DAC è soppresso dal 1° maggio 2016. Tuttavia, l’art. 96 del CDU, relativo ai divieti temporanei dell’uso della garanzia globale per le merci in relazione alle quali siano state constatate frodi su larga scala, ribadisce le modalità di applicazione di tali divieti indicate all’allegato 47 bis delle DAC, con la sola esclusione della possibilità di ricorrere alla garanzia isolata per più operazioni, che è stata eliminata;
– l’itinerario vincolante può essere prescritto per qualsiasi tipologia di merci (art. 298 RE. La previgente normativa prevedeva tale vincolo solo per le merci sensibili). Al riguardo, si precisa he la previsione dell’itinerario vin olante resta o un ue un’e ezione e he le autorizzazioni alla se plifi azione della dispensa dall’itinerario vin olante non avranno più valore dal 1° maggio 2016.
Procedure semplificate
Le semplificazioni relative al transito sono elencate all’articolo 233, par. 4), del CDU e, per ottenere la concessione delle relative autorizzazioni, l’art. 191 RD stabilisce che i richiedenti devono possedere, tra l’altro, i criteri previsti per la concessione dello status di AEO, con particolare riferimento al rispetto di standard di competenza.
Di seguito si indicano le novità principali con riferimento ai profili soggettivi ed oggettivi delle procedure autorizzatorie:
– speditore autorizzato Non vi sono novità; è ribadita la precondizione che tale status è accordato solo a chi è stato autorizzato all’utilizzo della garanzia globale o al beneficio dell’esonero dalla garanzia
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(art. 193 RD). I luoghi autorizzati potranno essere utilizzati unicamente per la spedizione delle merci in regime di transito;
– destinatario autorizzato Considerato che, nell’ambito della nuova normativa doganale dell’Unione, è stato eliminato il concetto di “domiciliazione”, il prerequisito per la concessione dello status in questione è costituito dalla condizione che i luoghi presso i quali il destinatario autorizzato può ricevere le merci siano strutture di deposito per la custodia temporanea (per le quali è necessario ottenere apposita autorizzazione- artt. 144,147 e 148 del CDU) o altri luoghi designati o approvati dalle autorità doganali (in questo caso le merci devono essere dichiarate per un regime doganale il giorno successivo alla loro presentazione- art. 115 RD). Le autorizzazioni vigenti al 1° maggio 2016 saranno considerate ed utilizzate o e luoghi approvati in base all’art. 139 CDU e art. 115 RD nelle ore del loro riesame da effettuarsi entro il 1° maggio 2019. In particolare, relativamente allo status di destinatario autorizzato nell’a bito del regi e TIR, si precisa che tra le condizioni che devono essere soddisfatte per ottenere tale status, l’art. 187 del RD prevede anche che il richiedente deve soddisfare i criteri previsti per la concessione delle status di AEO;
– uso di sigilli di un modello particolare i sigilli utilizzati devono essere conformi alle caratteristiche ed alle specifiche tecniche riportate all’art. 301 del RE. Tuttavia, i sigilli doganali conformi all’allegato 46-bis DAC possono continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte o fino al 1° maggio 2019 (art. 255 RD);
– uso di una dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti è una nuova semplificazione prevista per agevolare il trasporto di merci per via ferroviaria, aerea o marittima, qualora non sia utilizzato un documento di trasporto elettronico in luogo della dichiarazione di transito. Tale se plifi azione, potrà essere appli abile solo allor uando l’NCT sarà stato potenziato (data prevista tra il 1° ottobre 2019 e il 2 marzo 2020);
– uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito è una nuova semplificazione applicabile esclusivamente ai trasporti di merci per via aerea o marittima. Le compagnie aeree e marittime alle quali sarà concessa tale semplificazione potranno trasportare merci tra aeroporti o porti dell’Unione beneficiando dell’esonero dal fornire garanzia “ex lege” (art. 89, par. 8, lett. d) del CDU)).
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F 2.1) Misure transitorie previste dal 1° maggio 2016 al 1° maggio 2019 (art.251 RD)
A partire dal 1° maggio 2016, per quel che concerne le semplificazioni specifiche per il trasporto di merci per via ferrovia, aerea e marittima, nelle more dell’aggiornamento dell’NCTS e della predisposizione del documento di trasporto elettronico si applicano le disposizioni transitorie previste all’arti olo 24 e seguenti dell’RDT.
Si precisa al riguardo che, diversamente da quanto stabilito dalla previgente normativa (art. 95 CDC e art. 446 delle DAC), il regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia (lettera di vettura CIM), per via aerea o marittima (manifesto cartaceo) di cui agli articoli 25 e 26 del RDT non prevede l’esonero dal fornire garanzia.
Per contro, il regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea o marittima – di cui agli articoli 27, 28, 29, 52 e 53 del RDT. – onte pla l’esonero dal fornire garanzia in quanto lo stesso è ritenuto equivalente alla procedura semplificata di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera e) del CDU per la quale all’articolo 89, paragrafo 8, lettera d), del CDU prevede dell’esonero dal fornire garanzia “ex lege”.
Il documento di trasporto elettronico previsto all’art. 233, par.4), lett. e) del CDU potrà essere utilizzato solo quando gli operatori economici avranno potenziato i propri sistemi, necessari per l’applicazione di tale semplificazione (art. 24, par. 2), RDT).
Le compagnie ferroviarie, aeree e marittime che usufruiscono delle procedure semplificate specifiche per il trasporto di merci, concesse ai sensi delle DAC e ancora valide al 1° maggio 2016, possono continuare ad utilizzare tali semplificazioni (che prevedono, tra l’altro, l’esonero dal prestare la garanzia fino al 1° maggio 2019).
Le seguenti autorizzazioni vigenti al 1° maggio 2016 dovranno essere riesaminate in base ai nuovi criteri di rilascio entro il 1 ° maggio 2019:
– autorizzazioni per prestare un servizio regolare di collegamento marittimo;
– autorizzazione allo speditore autorizzato per rilasciare una prova della posizione T2L o T2LF;
– autorizzazione per speditore/destinatario autorizzato per il transito comunitario;
– autorizzazione per destinatario autorizzato di transito TIR.
Per le procedure semplificate per il trasporto di merci per ferrovia, via aerea, via mare ,non più previste dal CDU, fino alla data di potenziamento del sistema NCTS si continuerà ad applicare il regime di transito unionale basato su supporto cartaceo.
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Gli operatori che si avvalgono del manifesto elettronico per il trasporto di merci per via aerea o marittima (di cui agli articoli 27, 28, 52 e 53 RDT) che non hanno ancora potenziato il loro sistema potranno utilizzare tale strumento fino al 1° maggio 2018, data a partire dalla quale tali procedure verranno trasformate in autorizzazioni all’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito in dogana (art. 24 RDT)
F 3) Deposito doganale (artt.237-242 CDU; artt.201-203 RD)
Le maggiori novità da segnalare per il regime speciale del deposito doganale riguardano in primo luogo la denominazione delle tipologie di depositi doganali che è stata riformulata in: depositi doganali pubblici e depositi doganali privati.
I depositi doganali pubblici sono strutture utilizzabili da qualsiasi persona per lo stoccaggio delle merci; il deposito doganale privato può essere utilizzato solo dal titolare dell’autorizzazione e le merci stoccate possono anche non essere di proprietà di quest’ultimo.
I depositi doganali pubblici vengono ulteriormente differenziati in depositi di tipo I, II, III.
Nei depositi di tipo I, le responsabilità previste dall’art.242 del CDU per il regime di deposito ricadono sia sul titolare dell’autorizzazione che sul titolare del regime, nel deposito di tipo II la responsabilità sopra citata ricade solo sul titolare del regime, mentre i depositi di tipo III sono uelli gestiti diretta ente dall’Autorità doganale.
I depositi doganali privati ricomprendono gli ex depositi doganali di tipo C,D, E.
La seconda novità di rilievo da segnalare riguarda la possibilità di utilizzare l’e uivalenza nel regi e di deposito, mentre costituisce una conferma l’immagazzinamento comune. Nel deposito sarà possibile quindi stoccare merce non unionale, merce unionale e merce equivalente.
La merce equivalente dovrà avere lo stesso codice NC, le stesse caratteristiche tecniche e la stessa qualità commerciale della merce non unionale che sostituisce.
Le merci equivalenti possono essere stoccate insieme alle merci non unionali e a quelle unionali. Se l’Ufficio doganale ritiene che sia importante individuare le merci equivalenti rispetto alle altre potrà usare specifici metodi di identificazione oppure, se tale modalità non è sufficiente o troppo complessa, potrà richiedere la separazione contabile in relazione ad ogni tipo di merce, posizione doganale e origine (art.268 RE).
Nel deposito doganale non può essere utilizzata l’equivalenza per:
1) le merci sensibili indicate nell’allegato 71-02 RD;
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2) le merci ed i prodotti che sono stati geneticamente modificati o che contengono elementi che sono stati sottoposti a modificazione genetica;
3) le merci sottoposte a dazio antidumping provvisorio o definitivo, ad un dazio compensativo, ad un dazio di salvaguardia, ad un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni qualora fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica.
Nel deposito doganale è possibile svolgere l’attività di trasformazione anche in regime di uso finale oltre che di perfezionamento attivo.
L’art.179, par. 3) RD ha previsto inoltre, per la circolazione delle merci vincolate al regime di deposito doganale, in procedura semplificata, senza utilizzo del transito, il termine di 30 giorni – prorogabile – entro cui tale movimentazione deve concludersi. L’introduzione del termine si è resa necessaria per permettere il controllo sulle merci in circolazione visto che il regime di deposito non prevede un termine di appuramento. Dalle scritture deve essere possibile verificare l’ubicazione delle merci e la movimentazione delle stesse.
In deroga all’art. 22, par.3) comma 1, CDU, il termine per il rilascio di un’autorizzazione al deposito doganale ri asto invariato a 60 giorni. La durata di permanenza delle merci in regime di deposito doganale non è soggetta ad alcuna limitazione.
Anche per questo regime è stato previsto, a differenza che in passato, l’obbligo di prestazione della garanzia (art.211 par.3), lett. c), CDU).
F 3.1) Misure transitorie previste dal 1° maggio 2016 al 1° maggio 2019 (art.251 RD)
Le autorizzazioni ai depositi doganali in essere al 1° maggio 2016 rimarranno valide fino alla data in cui verrà effettuato il riesame. Il termine ultimo per il riesame è il 1° maggio 2019. Il riesame dovrà essere svolto dagli Uffici doganali in base ad un programma di lavoro che preveda il riesame di tutte le autorizzazioni in essere entro il termine ultimo previsto. Non è ne essaria una apposita istanza dell’operatore per pro edere al riesa e ma l’Ufficio provvederà ad informare il titolare dell’autorizzazione che si sta procedendo allo svolgimento di tale attività, al fine di conoscere se è ancora interessato all’utilizzo del regime ed eventuali modifiche da apportare all’autorizzazione.
Le autorizzazioni ai depositi doganali esistenti dovranno essere trasformate in autorizzazioni a depositi doganali pubblici o privati in base alle indicazioni contenute nell’allegato 90 del RD. In particolare, i depositi di tipo A,B,F saranno trasformati in depositi pubblici, i depositi di tipo C, D, E saranno trasformati in depositi privati.
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Le modalità previste per il deposito di tipo D non sono più previste nella nuova normativa, per cui tale tipo di deposito dovrà essere necessariamente convertito in un deposito privato che può avere le caratteristiche dell’ex deposito di tipo C o E.
In applicazione dell’art.22 del RDT, fino alla data di implementazione del sistema di decisioni doganali del CDU, le istanze e le autorizzazioni al deposito doganale saranno rilasciate sulla base all’allegato 12 del RDT medesimo, che riproduce l’allegato 67 delle DAC.
Si fa presente, infine, che l’utilizzo di tutte le autorizzazioni rilasciate prima del 1° maggio 2016 e ancora valide nel periodo transitorio, dovrà essere conforme alle norme del Codice Doganale dell’Unione (art.254 RD), anche se non è stato ancora effettuato il riesame.
Gli art.348 e 349 RE prevedono specifiche prescrizioni per le merci vincolate ai regimi speciali prima del 1° maggio il cui regime viene appurato dopo tale data.
La banca dati dei depositi doganali attualmente presente in AIDA rimane in essere fino alla data di implementazione del sistema di decisioni doganali nell’ambito del CDU.
F 4) Zone franche (art. 243–249 CDU)
Il CDU prevede, all’art. 243, un solo tipo di zona franca, quella interclusa, in cui il perimetro e i cui punti di entrata e di uscita sono sottoposti a vigilanza doganale. Le zone franche di tipo II e i depositi franchi sono state soppressi.
L’art.211 del CDU non prevede per tale regime né la necessità di rilasciare un’autorizzazione né la prestazione di una garanzia. L’art.243 del CDU si limita a prevedere che gli Stati membri destinano alcune parti del territorio dell’Unione a zona franca.
Rimane valida quindi la disposizione contenuta nell’art. 166 del T.U.L.D. (D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43), secondo cui per l’istituzione di una zona franca è necessaria l’emanazione di una legge.
L’art.223, par. 2), CDU ha previsto la possibilità di autorizzare, se viene garantita la vigilanza doganale, l’utilizzo delle merci equivalenti anche nelle zone franche. Ciò permetterebbe di utilizzare merce unionale equivalente al posto di quella non unionale stoccata nella zona franca.
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F 4.1) Misure transitorie previste dal 1° maggio 2016 al 1° maggio 2019 (art.251 RD)
Le zone franche di tipo II e i depositi franchi esistenti al 1° maggio 2016 dovranno essere trasformati entro il termine del 1° maggio 2019 in depositi doganali.
L’Ufficio doganale competente valuterà in fase di riesame in quale tipo di deposito doganale pubblico o privato dovrà essere convertita la zona franca, assicurandosi che il nuovo deposito risponda a tutti i requisiti richiesti dalla normativa per tale regime (ad esempio scritture contabili adeguate).
L’art. 349 RE prevede, inoltre, specifiche indicazioni per le merci vincolate alla zona franca di tipo II prima del 1° maggio 2016 il cui regime viene appurato dopo tale data.
Dopo il 1° maggio 2016 le norme applicabili per l’utilizzo delle procedure in questione sono quelle del CDU.
F 5) Ammissione temporanea (artt.250–253 CDU; artt.204–238 RD, artt. 322-323 RDT)
Il regime di ammissione temporanea è quello che nel contesto del nuovo Codice doganale dell’Unione ha subito minori modifiche.
L’elemento di maggiore rilevanza per tale regime riguarda la possibilità, per l’Autorità doganale, di autorizzare la proroga del termine standard di 24 mesi di permanenza delle er i in regi e di a issione te poranea sul territorio dell’Unione, fino a 10 anni, in casi eccezionali, adeguatamente motivati (art.251 CDU).
Altro elemento di novità riguarda l’eli inazione del “divieto di traffi o interno” previsto dall’art. 551 par. 1, lett. c) delle DAC per i mezzi di trasporto ad uso commerciale. La normativa doganale non prevede più tale condizione, ma lascia alla legislazione in materia di trasporti la previsione di limitazioni ed eventuali sanzioni in caso di violazioni.
Anche per il regime di ammissione temporanea è stato previsto l’uso di er i equivalenti ma solo per determinate ipotesi previste negli artt. da 208 a 211 RD, e cioè rispettivamente per le palette e le relative parti di ricambio e accessori e i container, le relative parti di ricambio, gli accessori e le attrezzature.
F 5.1) Misure transitorie previste dal 1° maggio 2016 al 1° maggio 2019 (art.251 RD)
Le autorizzazioni di ammissione temporanea in essere al 1° maggio 2016 rimarranno valide fino alla scadenza delle stesse o al massimo fino al 1° maggio 2019.
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Dopo il 1° maggio 2016 le norme applicabili per l’utilizzo della procedure in questione sono quelle del CDU.
L’art.348 RE prevede che le merci vincolate al regime di ammissione temporanea prima del 1° maggio dovranno essere appurate dopo tale data sulla base delle norme del RD e RE.
Si fa presente, inoltre, che il nuovo CDU non prevede più l’appli azione degli interessi compensatori per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea; pertanto, per le operazioni iniziate prima del 1° maggio 2016 ed ancora non appurate in quella data, gli interessi dovranno essere calcolati fino al 30 aprile 2016.
F 6) Uso finale (art. 254 CDU, art. 239 RD)
Nulla muta in merito alla finalità della procedura che consente alle merci di essere immesse in libera pratica in esenzione dal dazio o a dazio ridotto in virtù del loro uso finale.
Tra le novità di rilevo apportate dal CDU sotto il profilo strutturale, si segnala la collocazione dell’”uso finale” tra “i regimi speciali” (art. 210 lett.c). Pertanto, si applicano anche a questo regime le “disposizioni generali” del titolo VII, capo I, comuni a tutti i regimi speciali nonché le “norme specifiche” in materia. Tra queste ultime l’art. 254 CDU, gli articoli da 171 a 175, articoli 178, 179 e 239 RD e gli articoli da 260 a 269 RE.
Altra novità da segnalare per ciò che concerne le modalità di rilascio dell’autorizzazione riguarda i soggetti he possono ottenere l’autorizzazione. Infatti, l’art.161 RD prevede la possibilità, in casi eccezionali, di rilasciare un’autorizzazione all’uso finale ad un soggetto stabilito in un Paese terzo. In tal caso l’autorità doganale competente è quella del luogo di primo utilizzo delle merci (art. 162 RD).
In deroga all’art. 22, par.3, comma 1), del CDU, il termine per il rilascio dell’autorizzazione, ualora interessi un solo tato e bro, di 30 giorni che decorre dalla data di accettazione della domanda, in applicazione dell’art.171 RD.
Anche per il regime uso finale, in applicazione dell’art.211, par. 3, del CDU, è stato previsto l’obbligo di prestazione della garanzia per le merci vincolate al regime per le quali può sorgere un obbligazione doganale.
Altra novità è l’estensione al regime dell’uso finale della possibilità di utilizzare merci equivalenti a condizione che sia garantito l’ordinato svolgimento del regime in particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale (art.223 CDU).
Alle merci sostituite da merci equivalenti si applicano i principi generali del regime. Pertanto ai sensi dell’art.268 paragrafo 3 del RE esse non sono più soggette a vigilanza doganale:
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 se le merci hanno raggiunto la destinazione finale;
 se le merci sono esportate, distrutte o abbandonate allo Stato;
 se le merci sono state utilizzate a fini diversi e sono stati pagati i dazi all’importazione applicabili.
Alla luce delle novità introdotte, ferme restando le istruzioni diramate con nota prot.n.75669 del 14 dicembre 2015 per quanto riguarda l’utilizzo della banca dati “End-Use”, è opportuno richiamare gli Uffici territoriali circa l’importanza che assume, per la tutela degli interessi finanziari, il corretto utilizzo dell’autorizzazione e la verifica della conclusione del regime speciale agevolativo cui le merci sono vincolate dal momento dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.
F 6.1) Effi a ia te porale dell’autorizzazione e relativi effetti
Le merci possono essere vincolate al regime speciale esclusivamente durante il periodo di validità dell’autorizzazione.
Il combinato disposto degli articoli 22, par. 5), CDU e 173 RD stabilisce che la validità dell’autorizzazione non può superare i 5 anni decorrenti dalla data in cui l’autorizzazione produce effetti, ad eccezione dei casi in cui l’autorizzazione si riferisca a merci e prodotti sensibili di cui all’allegato 71-02 RD. Nel qual caso non può superare i tre anni.
In proposito, i controlli implementati nella banca dati dal 26 gennaio 2016 prevedono che la dichiarazione di immissione in libera pratica non possa essere acquisita se il termine di validità presente al campo 6 dell’autorizzazione sia scaduto. Qualora ciò dovesse accadere, la dichiarazione doganale verrà respinta.
Nel periodo di validità dell’autorizzazione, al fine di poter monitorare l’utilizzo dell’autorizzazione, i funzionari incaricati avranno cura di annotare, a fronte delle autorizzazioni emesse, gli scarichi effettuati con il numero identificativo della dichiarazione doganale, dei quantitativi impiegati nonché del corrispondente valore.
F 6.2) Appuramento del regime
Secondo le disposizioni generali previste nel titolo VII del CDU, l’appuramento del regime, salvo che sia altrimenti disposto, ha luogo “entro un dato termine” (art. 215, par.4) CDU). Questo, su richiesta del titolare, può essere prorogato dalle autorità doganali anche dopo la scadenza della data inizialmente fissata (art. 174 RD)
In concreto, il termine per l’appuramento del regime in questione è quello indicato nella casella 13 dell’autorizzazione che, secondo le istruzioni per la compilazione dell’allegato 67, è il “termine necessario per assegnare alle merci la destinazione prevista o per trasferire le merci
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a un altro titolare di autorizzazione” che decorre dal momento dall’assoggettamento delle merci alla vigilanza doganale con la presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.
La novità introdotta dal nuovo codice in materia di appuramento del regime è l’applicazione del conto di appuramento anche al regime dell’uso finale, come per il traffico di perfezionamento attivo.
Infatti, l’art.175 RD prevede l’obbligo, per il titolare dell’autorizzazione all’uso finale, di presentare all’Ufficio doganale di controllo, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del regime, il conto di appuramento contenente le informazioni di cui all’allegato 71-06 RD.
Il funzionario incaricato del controllo, verificata la conformità di quanto indicato nel conto sopracitato con gli atti in possesso dell’Ufficio ed effettuati tutti controlli ritenuti necessari anche presso la sede della società, redige, come in passato, il verbale di appuramento e trasmette gli atti all’Ufficio competente per lo svincolo della garanzia.
Tutte le informazioni relative alla lavorazione cui le merci vengono sottoposte affinché il regime possa dirsi concluso nonché l’obbligo della presentazione del conto di appuramento e della tenuta delle scritture contabili devono essere indicate nell’autorizzazione.
Qualora non sia sufficiente lo spazio a disposizione, le funzionalità disponibili nella banca dati end-use supportano, allo stato attuale, la possibilità di inserire nella casella 16, in formato word, il disciplinare con tutte le indicazioni relative all’operazione autorizzata.
Salvo diverso utilizzo, con l’assegnazione delle merci alla destinazione prevista il regime deve intendersi concluso e da quel momento il titolare potrà disporre liberamente delle merci.
F 6.3) Trasferimento di diritti ed obblighi (art.218 CDU, art.178 RD e art. 266 RE)
Il trasferimento di diritti e obblighi, nel caso di cessione di beni vincolati, ha subito notevoli cambiamenti in materia di uso finale.
Non sarà più necessario, infatti, che il cedente e il cessionario siano entrambi autorizzati al regime in quanto il trasferimento dei diritti ed obblighi deve essere previsto nell’ambito di un’unica autorizzazione rilasciata al primo soggetto importatore. Quest’ultimo dovrà indicare obbligatoriamente uno o più soggetti trasformatori nel caso in cui egli sia solo un commerciante e quindi non in grado di dare una destinazione alla merce.
L’Ufficio doganale, nel concedere l’autorizzazione, deve valutare pertanto se il trasferimento di diritti e obblighi può aver luogo e a quali condizioni (art. 266 RE). La
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movimentazione delle merci in seguito al trasferimento deve risultare dalle scritture del titolare (art.178 RD).
Non si rendono pertanto più applicabili le istruzioni diramate in materia con nota n. 80888/RU del 20 luglio 2011 e i riferimenti a quest’ultima contenuti nella nota n.75669 del 14 dicembre 2015. Sono fatte salve tuttavia le istruzioni operative di cui a nota prot.n.86593 della DCTI (cfr. selezionare casella e indicare partita IVA del cessionario).
F 6.4) Misure transitorie previste dal 1° maggio 2016 al 1° maggio 2019 (art.251 RD)
Le autorizzazioni a beneficiare di un regime doganale economico in ragione di una destinazione particolare in essere alla data del 1° maggio 2016 rimangono valide fino alla scadenza delle stesse o al massimo fino al 1° maggio 2019.
Qualora le merci siano state vincolate ai regime dell’uso finale prima del 1° maggio e il regime non sia stato appurato prima di tale data, si applicano le norme di cui agli articoli 348 e 349 del RE.
Per le nuove istanze/autorizzazioni deve essere utilizzato il modello di cui all’allegato 12 del RDT che sostanzialmente riproduce l’allegato 67 delle DAC.
F 7) Perfezionamento attivo (artt.255-258 CDU, art.240-241 RD, artt. 324-325 RE)
Il regime di perfezionamento attivo rappresenta nell’ambito dei regimi speciali quello che ha subito maggiori cambiamenti avendo inglobato al suo interno le fattispecie finora trattate con il regime di trasformazione sotto controllo doganale. Inoltre è stato eliminato nell’a bito di tale regi e il siste a del ri borso per ui l’uni a odalità applicabile di perfezionamento è quello con il sistema della sospensione.
Altro elemento di rilievo da segnalare è l’eli inazione dell’obbligo di riesportazione per tale regi e per ui l’operatore potrà s egliere libera ente se riesportare i prodotti compensatori o dichiararli per altro regime.
Collegata a tale novità è l’applicazione al regime di perfezionamento attivo del principio di carattere generale contenuto nell’art.85 del CDU secondo cui l’importo dei dazi all’importazione è determinato in base alle norme per il calcolo dei dazi applicabili alle merci in questione nel momento in cui è sorta l’obbligazione doganale relativa alle stesse. In base a tale principio, l’operatore potrà importare i prodotti compensatori ottenuti dalla trasformazione applicando l’ali uota daziaria propria di uesti ulti i e non più uella afferente alle materie prime, come era previsto finora.
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In alternativa, l’operatore potrà richiedere, in applicazione dell’art. 86, par. 3), CDU, che l’importo del dazio all’importazione corrispondente all’obbligazione sia determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all’origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana relativa a tali merci.
La scelta sulla modalità di tassazione che l’operatore intende applicare sui prodotti compensatori, in caso di immissione in libera pratica, deve essere effettuata al momento della presentazione dell’istanza in quanto, in base a tale scelta, si determinerà la necessità o meno di effettuare il preventivo esame delle condizioni economiche, soprattutto nel caso le operazioni abbiano ad oggetto merci sensibili.
Il procedimento di esame delle condizioni economiche rappresenta un altro elemento di novità nella nuova struttura del regime di perfezionamento attivo. Infatti, questo dovrà essere svolto solo a livello Unionale nell’a bito del gruppo di esperti del Co itato Codice Doganale sez. procedure speciali.
L’esame delle condizioni economiche nel regime di perfezionamento attivo è regolamentato dagli art. 166 e 167 del RD. L’art.166 prevede i casi in cui le condizioni economiche devono essere esaminate38 mentre l’art. 167 prevede le fattispecie in cui non deve essere effettuato l’esame delle condizioni economiche39.
38 Art.166 RD
1. La condizione di cui all’art. 211, parag.4 lettera b), del codice non si applica alle autorizzazioni di perfezionamento attivo, ad eccezione dei seguenti casi:
– a) se l’importo del dazio all’importazione è calcolato in base all’art.86 parag. 3 del codice è comprovato che gli interessi essenziali dei produttori comunitari rischiano di essere lesi e il caso non è contemplato dall’art.167 parag. 1 lett. da a) a f) ;
– b) se l’importo del dazio all’importazione è calcolato in base all’art.85 del codice, le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica commerciale o agricola, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica ed il caso non è contemplato dall’art.167 par. 1 lett. h), i), m), p), o s);
c) se l’importo del dazio all’importazione è calcolato in base all’art.85 del codice, le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica commerciale o agricola, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica, è comprovato che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione rischiano di essere lesi e il caso non è contemplato dall’art.167 parag. 1, lett. da g) a s).
39 Art.167 RD
1. Le condizioni economiche per il regime di perfezionamento attivo sono da considerarsi soddisfatte quando la domanda riguarda uno dei seguenti casi :
a) la trasformazione di merci non elencate nell’allegato 71-02;
b) la riparazione;
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Il paragrafo 1, lett. b) dell’art.166 RD indica le tipologie di merci per le quali deve essere prestata particolare attenzione (merci sottoposte a misure di politica commerciale, agricola, dazi antidumping ecc.) in quanto, se connesse alla richiesta di applicazione della modalità di tassazione prevista dall’art.85 CDU, (aliquota daziaria prevista sul prodotto
c) la trasformazione di merci direttamente o indirettamente messe a disposizione del titolare dell’autorizzazione, eseguita per conto di una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione e, in generale, dietro pagamento dei soli costi di trasformazione;
d) la trasformazione del frumento (grano) duro in paste alimentari;
e) il vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo nei limiti del quantitativo determinato sulla base di un equilibrio conformemente all’art.18 del Reg.to UE 510/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
f) la trasformazione di merci elencate nell’allegato 71-02 in una delle seguenti situazioni:
i) indisponibilità di merci prodotte nell’Unione che hanno lo stesso codice NC a 8 cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che si intende importare per le operazioni di trasformazione previste;
ii) le differenze di prezzo fra i prodotti fabbricati nell’Unione e quelli destinati ad essere importati, ove merci comparabili non possano essere impiegate perché il loro prezzo non renderebbe l’operazione commerciale proposta economicamente sostenibile;
iii) gli obblighi contrattuali qualora le merci comparabili non siano conformi ai requisiti contrattuali del paese terzo acquirente dei prodotti trasformati, oppure qualora, conformemente al contratto, i prodotti trasformati debbano essere ottenuti da merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento per garantire l’osservanza delle disposizioni relative alla proprietà industriale o commerciale;
iv) il valore complessivo delle merci che devono essere vincolate al regime di perfezionamento attivo per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC ad otto cifre non supera 150.000 euro;
g) la trasformazione di merci al fine di garantire la conformità ai requisiti tecnici per la loro immissione in libera pratica
h) la trasformazione di merci prive di carattere commerciale
i) la trasformazione di merci ottenute nell’ambito di un autorizzazione precedente la cui concessione è stata già oggetto di esame delle condizioni economiche
j) il trattamento delle frazioni solide e fluide di olio di palma, di olio di cocco, delle frazioni fluide di olio di cocco, di olio di palmisti, delle frazioni fluide di olio di palmisti, di olio di babassù,o di olio di ricino in prodotti che sono destinati al settore alimentare;
k) la trasformazione in prodotti destinati ad essere incorporati o utilizzati in aeromobili civili, per i quali è stato rilasciato un certificato di idoneità alla navigazione aerea;
l) la trasformazione in prodotti che beneficiano della sospensione autonoma del dazio all’importazione su alcune armi e attrezzature militari in conformità al Reg.to CE n.150/2003 del Consiglio;
m) la trasformazione di merci in campioni;
n) il trattamento di qualsiasi componente elettronico, parti, assemblaggi o altri materiali in prodotti della tecnologia dell’informazione;
o) la trasformazioni di merci compresi nei codici NC 2707 o 2710 in merci comprese nei codici NC 2710, 2710 o 2902;
p) la riduzione in cascami e avanzi, la distruzione, il recupero di parti e componenti;
q) la denaturazione;
r) le manipolazioni usuali di cui all’art.220 del CDU;
s) il valore complessivo delle merci che devono essere vincolate per richiedente, anno civile e per ciascun codice NC a otto cifre non supera 150.000 euro per le merci elencate nell’allegato 71- 02 e 300.000 euro per le altre merci, salvo il caso in cui le merci destinate ad essere vincolate al regime perfezionamento attivo sarebbero oggetto di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica.
2. l’indisponibilità di cui al paragrafo 1, lettera f) punto i), copre i seguenti casi:
a) la totale assenza di produzione di merci comparabili all’interno del territorio doganale dell’Unione;
b) l’indisponibilità di una quantità sufficiente di tali merci per effettuare le operazioni di trasformazione previste;
c) merci unionali comparabili non possono essere messe a disposizione del richiedente in tempo utile per l’operazione commerciale proposta, sebbene una richiesta in tal senso sia stata presentata in tempo utile.
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compensatorio) e non rientranti nelle ipotesi di esclusione indicate nell’art.167 RD, deve essere effettuato l’esame delle condizioni economiche. Nel caso in cui l’operatore scelga all’atto della presentazione dell’istanza di applicare la modalità di tassazione prevista dall’art. 86 par. 3), RD non verrà effettuato l’esame delle condizioni economiche anche se si tratta delle merci sensibili sopra citate.
Le ipotesi contenute nelle lettere a) e c) del paragrafo 1, dell’art.166 RD sono di carattere residuale in quanto deve essere riconosciuta l’esistenza di un pericolo per gli interessi essenziali dei produttori comunitari per merci che normalmente non si ritengono sensibili (par. 1, lett. a)) oppure deve trattarsi di merci sensibili per le quali si è già a conoscenza del rischio di ledere gli interessi dei produttori comunitari (par. 1, lett. c)).
L’art.167 RD contiene l’elen azione di tutte le ipotesi per le uali, a prescindere dal tipo di tassazione richiesta, si ritiene che le condizioni economiche siano soddisfatte. In tale norma si ritrovano tutte le casistiche già previste nella previgente normativa del perfezionamento attivo e della trasformazione sotto controllo doganale. E’ necessario evidenziare, in tale norma, il paragrafo 1, lett. f) che elenca, per i prodotti agricoli indicati nell’allegato 71-02, la necessità di dimostrare la rispondenza ad una delle situazioni previste nei punti f) i, ii, iii, iv, per poter considerare le condizioni economiche soddisfatte. Si fa presente che l’allegato 71-02 riprende integralmente l’elenco dei prodotti agricoli già contenuto nell’allegato 73 delle DAC, mentre i punti i, ii, iii, vi, del parag. 1, lett. f) dell’art.167 RD sono gli stessi già previsti nell’allegato 70 (cod.10, 11, 12, 30.7) delle DAC.
L’operatore he intende presentare una istanza di perfeziona ento attivo per una delle er i indi ate nell’allegato 71-02 dovrà, quindi, preventivamente acquisire presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il nulla osta che attesti la orrispondenza dell’operazione ri hiesta ad una delle ipotesi previste nei punti f) i, ii, iii, iv, sopra citati, secondo le modalità attualmente seguite per le merci in questione.
Alcune modifiche sono state apportate anche per quanto riguarda l’utilizzo delle er i equivalenti, soggette a talune restrizioni.
In particolare, secondo quanto previsto dall’art.223 CDU, l’uso di merci equivalenti è vietato nel regime di perfezionamento attivo:
– se è previsto il solo svolgimento delle manipolazioni usuali;
– nei casi in cui per le merci oggetto di lavorazione e per i paesi di destinazione dei prodotti ottenuti l’Accordo di origine preferenziale prevede l’applicazione della regola del no drawback duty;
– se l’operazione comporta un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all’importazione;
Inoltre, in applicazione dell’art.169 RD, non possibile l’uso di er i e uivalenti se:
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– le merci vincolate al regime speciale sarebbero soggette ad un dazio antidumping, ad un dazio compensativo, ad un dazio di salvaguardia, ad un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni qualora fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica;
– per i prodotti geneticamente modificati o che contengono elementi che sono stati sottoposti a modificazione genetica.
Alle merci elencate nell’allegato 71-04, che riprende integralmente quanto già indicato nell’allegato 74 delle DAC, si applicano le regole specifiche previste per tali prodotti.
F 7.1) Modalità di rilas io dell’autorizzazione – novità
Le maggiori novità in materia di perfezionamento attivo per ciò che concerne le modalità di rilascio dell’autorizzazione riguardano i soggetti che possono ottenere l’autorizzazione. Infatti, l’art.161 RD prevede che è possibile, in casi eccezionali, rilasciare un’autorizzazione di perfezionamento attivo anche ad un soggetto stabilito in un paese terzo.
In deroga all’art. 22, par.3, comma 1), del CDU, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ri asti invariati in 30 gg. in appli azione dell’art.171 RD.
In caso di necessità di svolgimento dell’esa e delle ondizioni e ono i he, il termine di 30 gg. viene prorogato di un anno dalla data di trasmissione del fascicolo alla Commissione. In questo caso, l’Ufficio delle dogane che riceve la domanda di autorizzazione e la relativa documentazione, contenente anche una relazione del titolare dell’istanza in cui vengono illustrate le motivazioni per cui l’autorizzazione richiesta non pregiudica gli interessi essenziali dei produttori comunitari (condizioni economiche) deve inviare pronta ente tali atti all’Ufficio regimi doganali e traffici di confine di questa Direzione centrale, che provvederà a trasmetterli ai Servizi della Commissione.
I termini di validità delle autorizzazioni di perfezionamento attivo sono stati estesi ed in particolare è stato previsto un termine standard di 5 anni ed un termine ridotto di 3 anni per i prodotti agricoli indicati nell’allegato 71-02 RD.
L’autorizzazione al regime di perfezionamento attivo può essere rilasciata, così come nella precedente normativa, oltre che in maniera formale, sulla base di quanto previsto nell’allegato A del RD, anche su una dichiarazione in dogana, purché integrata dai dati supplementari dell’allegato A.
Si fa presente che l’allegato A dell’RD sarà utilizzabile quando verrà implementato il sistema di decisioni doganali nell’ambito del CDU, fino a quella data verrà utilizzato l’allegato 12 del RDT.
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L’art. 163 RD ha posto però delle restrizioni nell’utilizzo della dichiarazione in dogana come autorizzazione, rispetto alla precedente normativa, vietandone l’utilizzo nei seguenti casi:
– per i prodotti dell’allegato 71-02;
– in caso di uso di merci equivalenti;
– se è necessario effettuare l’esame delle condizioni economiche;
– se si utilizzano le semplificazioni (dichiarazioni semplificate, iscrizione nelle scritture del dichiarante, sdoganamento centralizzato).
Anche per il regime di perfezionamento attivo, in applicazione dell’art.211, par. 3, del CDU, è stato previsto l’obbligo di prestazione della garanzia per le er i vin olate al regime per le quali può sorgere un obbligazione doganale; non sorge pertanto tale obbligo in caso di perfezionamento attivo con esportazione anticipata (modalità EX/IM).
F 7.2)Misure transitorie previste dal 1° maggio 2016 al 1° maggio 2019 (art.251 RD – allegato 90 RD)
Le autorizzazioni di perfezionamento attivo sistema della sospensione in essere al 1° maggio 2016 rimarranno valide fino alla scadenza delle stesse o al massimo fino al 1° maggio 2019.
Dopo il 1° maggio 2016 le norme applicabili per l’utilizzo della procedure in questione sono quelle del CDU.
Le autorizzazioni di perfezionamento attivo sistema del rimborso in essere al 1° maggio 2016 rimarranno valide fino alla scadenza delle stesse o al massimo fino al 1° maggio 2019.
Dopo il 1° maggio 2016 le norme applicabili per l’utilizzo dell’autorizzazione di perfezionamento attivo sistema del rimborso sono quelle del regime di perfezionamento attivo contenute nel CDU. Il codice regime 41 indicato nella casella 37 del DAU per il sistema del rimborso potrà essere utilizzato dopo il 1° maggio 2016 solo come regime precedente.
Le autorizzazioni di trasformazione sotto controllo doganale in essere al 1° maggio 2016 rimarranno valide fino alla scadenza delle stesse o al massimo fino al 1° maggio 2019.
Dopo il 1° maggio 2016 le norme applicabili per l’utilizzo dell’autorizzazione alla trasformazione sotto controllo doganale sono quelle del regime di perfezionamento attivo contenute nel CDU. Il codice regime 91 indicato nella casella 37 del DAU per il regime di
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trasformazione sotto controllo doganale potrà essere utilizzato dopo il 1° maggio 2016 solo come regime precedente.
Il calcolo del dazio all’importazione per i prodotti compensatori ottenuti dalla lavorazione delle merci contemplate dall’autorizzazione alla trasformazione sotto controllo doganale sarà quello previsto dall’art. 85 del CDU.
Se l’autorizzazione in essere prima del 1° maggio 2016 è stata rilasciata senza un preventivo esame delle condizioni economiche e, successivamente, il CDU prevede lo svolgimento di tale esame, per le autorizzazioni in essere non sarà necessario effettuarlo.
Si fa presente, inoltre, che il CDU non prevede più l’applicazione degli interessi compensatori per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, pertanto per le operazioni iniziate prima del 1° maggio 2016 ed ancora non appurate in quella data, gli interessi dovranno essere calcolati fino al 30 aprile 2016.
In applicazione dell’art. 22 del RDT, fino alla data di implementazione del sistema di decisioni doganali del CDU, le istanze e autorizzazioni al perfezionamento attivo saranno rilasciate sulla base all’allegato 12 del regolamento sopra citato che riproduce l’allegato 67 delle DAC.
Il calcolo del dazio all’i portazione relativo ai prodotti o pensatori derivanti dalla trasformazione di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo prima del 1° maggio 2016, in base ad un’autorizzazione rilasciata prima di tale data, dovrà essere effettuato in base all’art.86 par. 3), del CDU. L’operatore potrà ri hiedere l’appli azione del siste a di al olo previsto dall’art.85 CDU solo previa ri hiesta di odifi a dell’autorizzazione e se l’appli azione di tale ulti a nor a non o porta il preventivo esame delle condizioni economiche.
Gli art.348 e 349 RE prevedono specifiche prescrizioni per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo prima del 1° maggio il cui regime viene appurato dopo tale data.
Ogni modifica delle autorizzazioni in essere prima del 1° maggio 2016 richiesta dopo tale data comporta il riesame dell’autorizzazione secondo le norme del CDU.
La banca dati del perfezionamento attivo, attualmente presente in AIDA, rimane in essere fino alla data di i ple entazione del siste a di de isioni doganali nell’a bito del CDU.
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F 8) Perfezionamento passivo (artt. 259–262 CDU, artt.242-243 RD)
L’elemento di maggiore novità che caratterizza il regime di perfezionamento passivo nel nuovo impianto normativo del CDU è l’estensione, an he a tale pro edura, della possibilità di utilizzo delle er i e uivalenti e dell’i portazione anti ipata, reando osì un parallelismo con il regime di perfezionamento attivo.
Anche per il regime di perfezionamento passivo, come per tutte le procedure speciali, l’art.169 RD vieta l’uso dell’e uivalenza se le merci vincolate al regime sarebbero soggette ad un dazio antidumping, ad un dazio compensativo, ad un dazio di salvaguardia, ad un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni qualora fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica.
L’uso di merci equivalenti non è autorizzato per i prodotti geneticamente modificati mentre per le merci di cui all’allegato 71-04 RD, che riprende integralmente quanto già indicato nell’allegato 74 delle DAC, si applicano le regole specifiche previste per tali prodotti.
L’art.242 RD prevede, inoltre, che l’autorizzazione specifichi il termine entro il quale le merci unionali, che sono sostituite da merci equivalenti (quindi da merci terze), siano vincolate al regime di perfezionamento passivo. Tale termine non può essere superiore a sei mesi ma può essere prorogato su richiesta dell’operatore fino ad un anno.
Nel caso in cui si utilizzi l’importazione anticipata di prodotti trasformati sarà necessario prestare una garanzia.
Altro elemento di novità da segnalare riguarda la modalità di calcolo dei dazi sui prodotti o pensatori all’atto della rei portazione.
Il CDU, all’art.86, par.5) ha mantenuto il principio secondo cui l’importo dei dazi viene calcolato sui prodotti compensatori sulla base del costo dell’operazione di perfezionamento effettuata al di fuori del territorio dell’Unione, però ha previsto all’art.75 del RD una nuova modalità di calcolo rispetto alla precedente normativa.
In particolare, il costo delle operazioni di trasformazione effettuate al di fuori dell’Unione viene determinato in base al valore dei prodotti compensatori al tempo dell’accettazione della dichiarazione doganale di importazione diminuito del valore statistico delle corrispondenti merci temporaneamente esportate al tempo del vincolo al regime di perfezionamento passivo.
Inoltre, l’art.259 del CDU prevede che i prodotti compensatori ottenuti in regime di perfezionamento passivo possono essere reimportati in esenzione parziale o totale sia dal titolare dell’autorizzazione che da qualsiasi altro soggetto stabilito nell’Unione su consenso del titolare dell’autorizzazione e rispettando le condizioni previste da quest’ultima.
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F 8.1) Modalità di rilas io dell’autorizzazione
Per ciò che concerne le modalità di rilascio dell’autorizzazione al regime di perfezionamento passivo l’art.166, par.2), RD40 ha previsto una ipotesi in cui è necessario effettuare il preventivo esame delle condizioni economiche in sede unionale. In particolare, tale esame dovrà essere svolto se si ha la prova che gli interessi essenziali dei produttori unionali rischiano di essere lesi e le merci oggetto di trasformazione sono quelle indicate nell’allegato 71–02 RD oppure merci che non devono essere sottoposte solo a riparazione.
In caso di presentazione di un’istanza di perfezionamento passivo per la quale l’Ufficio delle dogane ricevente rileva che è ne essario svolgere l’esa e delle ondizioni economiche, in base alla norma sopra citata, l’istanza stessa e la relativa do u entazione – contenente anche una relazione del titolare dell’istanza in cui vengono illustrate le motivazioni per cui l’autorizzazione richiesta non pregiudica gli interessi essenziali dei produttori comunitari (condizioni economiche) – devono essere pronta ente inviate all’Ufficio regimi doganali e traffici di confine di questa Direzione centrale, che provvederà a trasmettere il dossier ai Servizi della Commissione.
I termini di validità delle autorizzazioni di perfezionamento passivo sono stati estesi ed in particolare è stato previsto il termine standard di 5 anni ed un termine ridotto di 3 anni per i prodotti agricoli indicati nell’allegato 71-02 RD.
L’autorizzazione al regime di perfezionamento passivo può essere rilasciata, così come nella precedente normativa, oltre che in maniera formale, sulla base di quanto previsto nell’allegato A del RD, anche su una dichiarazione in dogana, purché integrata dai dati supplementari dell’allegato A.
Si fa presente che l’allegato A dell’RD sarà utilizzabile quando verrà implementato il sistema di decisioni doganali nell’ambito del CDU, fino a quella data verrà utilizzato l’allegato 12 del RDT.
L’art. 163 RD ha posto però delle restrizioni nell’utilizzo della dichiarazione in dogana come autorizzazione, rispetto alla precedente normativa, vietandone l’utilizzo nei seguenti casi:
– per i prodotti dell’allegato 71-02;
– in caso di uso di merci equivalenti;
– se è necessario effettuare l’esame delle condizioni economiche;
40 Art.166 parag. 2 RD
La condizione di cui all’art.211, parag.4, lett. b) del codice non si applica alle autorizzazioni di perfezionamento passivo, tranne qualora esistano prove che gli interessi essenziali dei produttori unionali delle merci elencate nell’allegato 71-02 rischiano di essere lesi e le merci non sono destinate ad essere riparate
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– se si utilizzano le semplificazioni (dichiarazioni semplificate, iscrizione nelle scritture del dichiarante, sdoganamento centralizzato);
– se viene richiesto il sistema degli scambi standard.
F 8.2) Misure transitorie previste dal 1° maggio 2016 al 1° maggio 2019 (art.251 RD – allegato 90 RD)
Le autorizzazioni di perfezionamento passivo in essere al 1° maggio 2016 rimarranno valide fino alla scadenza delle stesse o al massimo fino al 1° maggio 2019.
Dopo il 1° maggio 2016 le norme applicabili per l’utilizzo della procedure in questione sono quelle del Codice doganale dell’Unione.
In applicazione dell’art.22 RDT, fino alla data di implementazione del sistema di decisioni doganali del CDU le istanze e le autorizzazioni al perfezionamento passivo saranno rilasciate sulla base all’allegato 12 del regolamento sopra citato che riproduce l’allegato 67 delle DAC.
Gli art. 348 e 349 RE prevedono specifiche prescrizioni per le merci vincolate al regime di perfezionamento passivo prima del 1° maggio il cui regime viene appurato dopo tale data.
La banca dati del perfezionamento passivo, attualmente presente in AIDA, rimane in essere fino alla data di i ple entazione del siste a di de isioni doganali nell’a bito del CDU.
G) USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE (artt. 263-277 CDU; art. 244 -249 RD; artt. 326-344 RE)
G 1) For alità preli inari all’us ita delle er i dall’Unione
Rimangono invariati gli obblighi vigenti, salvo i casi di esonero previsti dall’art.245 del RD, relativi alle formalità preliminari all’uscita delle merci dall’Unione al fine di permettere all’autorità doganale di effettuare l’analisi dei rischi ai fini sicurezza.
La dichiarazione di pre-partenza, da presentare entro il termine stabilito all’art. 244 del CDU in funzione delle diverse tipologie di trasporto prima che le merci escano dal territorio doganale, assume la forma di una dichiarazione doganale se le merci sono vincolate ad un regime doganale, di una dichiarazione di riesportazione per le merci non unionali o della dichiarazione sommaria di uscita nelle ipotesi residuali in cui non è presentata né una dichiarazione doganale né una dichiarazione di riesportazione.
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Durante il periodo transitorio, la dichiarazione ai fini sicurezza dovrà contenere le informazioni elencate nell’allegato 9 appendice A del RDT, che ricalcano quelle indicate nell’allegato 30-bis delle DAC.
G 2) Formalità di uscita delle merci
Nell’art. 329 RE vengono definiti i criteri per determinare l’Ufficio doganale di uscita che, in base al principio di carattere generale, è l’Ufficio competente per il luogo dal quale le er i las iano il territorio doganale dell’Unione per una destinazione al di fuori di tale territorio.
Regole particolari valgono invece per le merci esportate attraverso infrastrutture di trasporto fisse ove l’Ufficio di esportazione è l’Ufficio di uscita o per quelle caricate sulle navi o aeromobili per il loro trasporto al di fuori dal territorio doganale in cui l’Ufficio di uscita è l’Ufficio competente per il luogo di carico del mezzo di trasporto e nei casi di esportazione abbinata a transito e di utilizzo del contratto di traporto unico a destinazione di un Paese terzo.
G 3) Esportazione seguita da transito (art. 329, par. 5) e 6) RE)
La disciplina di tale procedura viene rivista nel CDU.
Quando le merci, dopo essere state svincolate per l’esportazione, vengono vincolate al regime di transito per il loro trasporto fuori dal territorio doganale dell’Unione, l’Ufficio doganale di us ita l’Ufficio di partenza del transito, con la particolare condizione che in caso di transito diverso dal transito esterno e, quindi, ad esempio in caso di transito interno, l’Ufficio di destinazione sia situato o in un Paese di transito comune o alla frontiera del territorio doganale e le merci escano da tale territorio dopo aver attraversato un Paese terzo.
La novità riguarda in parti olare la odalità di hiusura dell’operazione di esportazione.
Nel caso di transito esterno, cui possono essere vincolate le merci unionali al ricorrere di particolari condizioni previste dalla normativa, la hiusura dell’operazione di esportazione avviene dopo il vincolo al regime di transito.
Qualora, invece, le merci da esportare vengano successivamente vincolate al regime di transito diverso da quello esterno, l’Ufficio di partenza del transito che assume anche la veste di Ufficio di us ita pri a deve pro edere all’appura ento del transito e solo su essiva ente potrà inviare il essaggio di us ita all’Ufficio di esportazione.
Con le nuove disposizioni si è mantenuta la semplificazione in esame, apportando tuttavia alcuni correttivi alla procedura, attraverso il rinvio della conclusione dell’operazione di esportazione seguita da un regime di transito diverso dal transito esterno, in modo tale che essa avvenga solo dopo l’uscita delle merci dal territorio doganale della UE.
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Tuttavia, fino all’introduzione del sistema A.E.S., necessario in questo caso per consentire il dialogo con il sistema N.C.T.S, l’art. 333 par. 7), del RE, quale disposizione di natura transitoria, consente di chiudere la procedura di esportazione una volta vincolata la merce al regime di transito diverso da quello esterno, consentendo agli uffici doganali di operare sulla base delle attuali procedure previste dall’art.793 ter delle DAC.
Sono, tuttavia, escluse da tale procedura le merci soggette ad accisa che circolano in regi e sospensivo e le er i he nell’a bito della P.A.C sono soggette alle for alità di esportazione ai fini della on essione di restituzioni all’esportazione.
Per tali categorie di merci le formalità di uscita devono pertanto essere espletate presso l’Ufficio di uscita così come definito dall’art. 329 par. 1) del RE quale Ufficio competente per il luogo dal quale le merci lasciano il territorio doganale della UE.
G 4) Contratto di trasporto unico a destinazione di un paese terzo (art. 329, par. 7, RE)
E’ stata mantenuta la semplificazione concessa ai vettori di effettuare, su richiesta, le formalità doganali di uscita presso l’Ufficio competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico sulla base di un contratto di trasporto unico a destinazione di un paese terzo, a condizione che le merci lascino il territorio dell’Unione per ferrovia, per posta, per via aerea o via mare.
G 5) Esportazione e riesportazione
G 5. 1) Esportazione di merci unionali
Restano invariate le attuali procedure gestite nell’ambito del sistema E.C.S. di scambio di informazioni per via telematica tra Ufficio di esportazione e Ufficio di uscita, così come le modalità di presentazione della dichiarazione doganale di esportazione presso l’Ufficio doganale competente, definito dall’art. 221 del RE.
Durante il periodo transitorio (1° maggio 2016/1°maggio 2019) la dichiarazione doganale per merci vincolate al regime di esportazione conterrà i dati elencati nell’allegato 9 appendice C1 e D1 del RDT, che riproducono le informazioni richieste per tale regime negli allegati 37 e 38 delle D.A.C.
G 5.2) Definizione di esportatore (art. 1 punto 19 del RD):
L’art. 1, p.19), RD definisce l’“esportatore” precisando le sue caratteristiche, tra le quali assume particolare rilevanza la previsione che il soggetto che agisce come esportatore nelle
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operazioni commerciali deve essere stabilito nella UE, se ondo i riteri previsti dall’art.5, punto 31, del CDU e quindi avere in tale territorio:
– la sede statuaria
– l’amministrazione centrale o
– una stabile organizzazione definita dal codice all’art. 5 punto 32) come una sede fissa di affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e tecniche e attraverso la quale vengono espletate in tutto o in pare le operazioni doganali di una persona.
Inoltre, lo stesso deve essere titolare di un contratto concluso con il destinatario di un paese terzo e, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale di esportazione, deve avere la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate fuori dal territorio doganale dell’Unione.
La lettera c) del citato art.1, punto 19) del RD prevede, altresì, quale ipotesi residuale, anche in assenza di contratto concluso con il destinatario di un paese terzo, che sia definito come esportatore il soggetto stabilito nella UE che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione.
La nuova definizione di esportatore enuclea in maniera esplicita un principio già coevo nella normativa doganale vigente e cioè che il soggetto che assume la veste di esportatore deve essere stabilito nell’Unione. A tale regola fa eccezione, ai sensi dell’art. 1 punto 19), lett. b) del RD, il soggetto privato che esporta beni da trasportare nei bagagli personali che potrà quindi presentare, qualora necessario, una dichiarazione doganale in qualità di esportatore anche se residente in un Paese terzo, in quanto viaggiatore.
L’operatore o er iale stabilito in un Paese terzo, he intende presentare una di hiarazione di esportazione nell’Unione europea o e esportatore deve affidare le operazioni ad un soggetto stabilito nella UE che in qualità di esportatore agisca per suo conto.
Il rispetto delle condizioni previste per considerare una persona stabilita nella UE non è, pertanto garantito dall’attribuzione al soggetto estero di una partita IVA, avvenuta a seguito di identificazione fiscale diretta ai sensi dell’art. 35 ter del D.P.R 633/72 o dalla nomina di un rappresentante fiscale residente nello Stato secondo quanto stabilito dell’art.17, terzo comma. del medesimo decreto.
Il possesso di un codice E.O.R.I, assegnato al soggetto stabilito in un paese terzo dall’autorità doganale dell’Unione, a seguito del processo di identificazione e registrazione del medesimo, non è di per sé sufficiente a garantire il rispetto delle condizioni previste dall’art. 5 punto 31 del Codice e poter assumere di conseguenza la veste di esportatore nelle dichiarazioni doganali presentate nell’Unione. Detto soggetto qualora voglia esportare merci dalla UE avrà cura di utilizzare un rappresentante doganale ivi stabilito che, nel rispetto delle condizioni
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ri hieste dall’art. 1 punto 19) del RD, sarà indicato nel campo 2 della dichiarazione doganale quale esportatore.
G 6) Documento di accompagnamento esportazione
Al fine di espletare le formalità previste presso l’Ufficio doganale di uscita, non è più richiesto l’utilizzo della copia cartacea del D.A.E, quale documento di accompagnamento da presentare unitamente alle merci al predetto Ufficio, essendo sufficiente comunicare a tale Ufficio il numero dell’M.R.N. (Master Reference Number) della dichiarazione di esportazione, indicando ad esempio il codice a barre.
Gli operatori potranno comunque continuare ad utilizzare il D.A.E durante il periodo transitorio e quindi fino all’introduzione del sistema A.E.S previsto per il 01.03.2019, come indicato nelle linee guida.
Non si segnalano, infine, novità per quanto riguarda la notifica di riesportazione e dichiarazione sommaria di uscita.
Il Direttore Centrale
D.ssa Cinzia Bricca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs.39/93
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PREMESSA …………………………………………………………………………………………………………………. 1
A) DISPOSIZIONI GENERALI …………………………………………………………………………………… 3
A 1) Ambito di applicazione della normativa doganale (artt. 1 CDU; art. 1 RD; art. 1 RE) e territorio doganale (art. 4 CDU) ……………………………………………………………………………….. 3
A 2) Ruolo dell’autorità doganale (art. 3 CDU) ………………………………………………………………… 3
A 3) Definizioni (art. 5 CDU, art. 1 RD; art. 1 RE) …………………………………………………………… 3
A 4) Fornitura di informazioni (art. 6-17 CDU, artt. 2-7 RD, artt.2-7 RE, art. 3, 7, 14, 18, 19, 23 RDT) …………………………………………………………………………………………………………………….. 4
A 5) Rappresentanza doganale (artt. 18-21 CDU ………………………………………………………………. 5
A 5.1) Abilitazione a prestare servizi di rappresentanza in Italia …………………………………………. 6
A 5. 2) Abilitazione a prestare servizi di rappresentanza in altro Stato membro dell’Unione … 10
A 6) Decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale (artt.22- 37 CDU, artt. 8-23 RD, artt. 8-22 RD;, artt. 2-4 RDT.) …………………………………………………………………………. 11
A 6.1) Principi di carattere generale ………………………………………………………………………………. 11
A 6.2) Informazioni Tariffarie Vincolanti (Decisioni ITV) e Informazioni Vincolanti in materia di Origine (Decisioni IVO) …………………………………………………………………………………….. 14
A 7) Operatore Economico Autorizzato –AEO (artt. 38-41 CDU, artt.23-30 RD, artt. 24-35 RE, art 5 RDT) ……………………………………………………………………………………………………………. 20
A 7.1) Domanda di autorizzazione (formulario all. n.6 al RDT) ……………………………………….. 21
A 7.2) Requisiti e criteri sostanziali (art. 39 CDU, artt. 24-28 RE) ……………………………………. 21
A 7.3) Procedimento autorizzatorio, riesame dei certificati emessi e gestione delle decisioni .. 23
A 7.4) Benefici derivanti dal possesso dello status di AEO ………………………………………………. 25
A 8) Sanzioni (articolo 42 CDU) …………………………………………………………………………………… 27
A 9) Ricorsi (articoli 43- 45 CDU) ………………………………………………………………………………… 28
A 10) Conservazione di documenti e di altre informazioni e oneri e costi (articoli 51 e 52 CDU) …………………………………………………………………………………………………………………………… 30
A 11) Conversione valutaria e termini (art. 53 CDU, art. 146 RE) …………………………………….. 31
B) PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI …………………………………………………………………. 31
B 1)Tariffa doganale comune (art.56-58 CDU) ………………………………………………………………. 31
B 1.1) Gestione dei contingenti tariffari (artt.49-54 RE) …………………………………………………. 32
B 2) Origine delle merci (artt. 59-68 CDU, artt. 31-70 RD, artt. 57-126 RE) ……………………… 33
B 2.1) Origine non preferenziale …………………………………………………………………………………… 33
B 2.2 ) Origine preferenziale ………………………………………………………………………………………… 34
B 3) Valore in dogana (artt. 69-76 CDU, art. 71 RD, artt. 127-146 RE, art. 6 RDT) ……………. 36
C) OBBLIGAZIONE DOGANALE (artt. 77-88/124-126 CDU, artt. 72-80 e 103 RD) E GARANZIE (artt. 89-100 CDU, artt. 81-86 RD, artt. 147-164 RE, artt. 7-8 RDT) ……….. 41
C 1) Nascita dell’obbligazione doganale ………………………………………………………………………… 41
C 1.1) Estinzione dell’obbligazione doganale …………………………………………………………………. 42
C 2) Garanzia per un’obbligazione doganale potenziale o esistente …………………………………… 42
C 2.1) Quadro generale ………………………………………………………………………………………………… 42
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C 2.2) Costituzione della garanzia …………………………………………………………………………………. 44
C 2.3) Le forme della garanzia ……………………………………………………………………………………… 45
C 2.4) Il provvedimento autorizzatorio ………………………………………………………………………….. 46
C 2.5) Riduzioni ed esoneri ………………………………………………………………………………………….. 47
C 2.6) L’importo di riferimento ed il suo monitoraggio ……………………………………………………. 49
C 2.7) Garanzia globale spendibile in più Stati membri nel periodo transitorio …………………… 50
C 2.8) Misure transitorie previste dal 1° maggio 2016 al 1°maggio 2019 …………………………… 51
C 3) Riscossione, pagamento, rimborso e sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione (artt. 101-123 CDU, artt.87-102 RD, artt. 165-181 RE) ……………………… 51
C 3. 1) Determinazione dell’importo dei dazi …………………………………………………………………. 52
C 3. 2) Notifica dell’obbligazione doganale ……………………………………………………………………. 52
C 3.3) Prescrizione dell’obbligazione doganale ………………………………………………………………. 53
C 3. 4) Contabilizzazione – Termini ……………………………………………………………………………… 55
C 3. 5) Pagamento dell’importo dei dazi ………………………………………………………………………… 57
C 3.5.1)Pagamento spontaneo ………………………………………………………………………………………. 57
C 3.5.2) Dilazioni ……………………………………………………………………………………………………….. 57
C 3.5.3) Altre agevolazioni – Tasso di interesse ……………………………………………………………… 58
C 3. 6) Rimborso e sgravio …………………………………………………………………………………………… 59
C 3.6.1) Disposizioni di carattere generale ……………………………………………………………………… 59
C 3.6.2) Procedura ………………………………………………………………………………………………………. 61
C 3.6.3) Informazioni alla CE ………………………………………………………………………………………. 64
C 3.6.4) Non contabilizzazione a posteriori ……………………………………………………………………. 65
D)MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA UE ………………………. 66
D 1) Dichiarazione sommaria di entrata (artt.127-130 CDU, artt. 104-113 RD, artt. 182-188 RE, art. 55 punto 3, RDT e allegato 9 del RTD ) ………………………………………………………. 66
D 1.1) Misure transitorie previste dal 1° maggio 2016 fino alla data di implementazione dell’ICS (2) (art. 55, punto 3), RDT e all. 9 del RDT) ……………………………………………….. 66
D 2) Arrivo delle merci e custodia temporanea (art.139-150 CDU, art.114-118 RD, art.190-193 RE, art.9-11 RDT) ………………………………………………………………………………………………… 67
D 2.1) Arrivo delle merci …………………………………………………………………………………………….. 67
D 2.2) Custodia temporanea. Autorizzazione a gestire una struttura di TC …………………………. 67
D 2.3) Misure transitorie dal 1° maggio 2016 al 1° maggio 2019………………………………………. 68
E) POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI, DICHIARAZIONI DOGANALI E ALTRE SEMPLIFICAZIONI …………………………………………………………………………………………….. 69
E 1) Posizione doganale delle merci (artt. 153-157 CDU, artt. 119-133 RD, artt. 194-215 RE)69
E 2) Norme generali in materia di dichiarazioni doganali e altre semplificazioni (art.55 del RDT). ………………………………………………………………………………………………………………….. 70
E 2.1) Dichiarazione normale (art.162-163 CDU) …………………………………………………………… 71
E 2.2) Dichiarazione semplificata (artt. 166 e 167 CDU, art.145 RD, artt. 223- 224 RE, art. 16 RDT) …………………………………………………………………………………………………………………… 72
E 2.3) Altre semplificazioni ………………………………………………………………………………………….. 72
– Compilazione della dichiarazione relativa a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse (art. 177 CDU, art. 228 RE) …………………………………………………………………………………… 72
E 2.4) Trattamento, dal 1° maggio 2016, delle dichiarazioni in procedura di domiciliazione e loro conversione in dichiarazioni in procedura normale presso luoghi autorizzati (art. 139 CDU). Gestione autorizzazioni ………………………………………………………………………………. 75
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E 2.4.1) Gestione delle autorizzazioni alla procedura di domiciliazione nel periodo transitorio: integrazione con altri luoghi …………………………………………………………………………………… 77
E 2.4.2) Misure transitorie previste dal 1° maggio 2016 al 1° maggio 2019 (art.251 RD) …….. 78
E 2.5) Autorizzazioni all’emissione delle note di pesatura delle banane (artt. 155-157 RD, artt. 251-252 RE) ………………………………………………………………………………………………………… 80
F) REGIMI SPECIALI ………………………………………………………………………………………………… 81
F 1) Norme orizzontali (art. 210-225 CDU, art.161–183 RD, artt. 258–271 RE, artt. 22-23 RDT) …………………………………………………………………………………………………………………… 81
F 2) Transito/TIR (artt. 226-236 CDU; artt. 184-200 RD; artt. 272-321 RE; artt. 24–53 RDT) 81
F 2.1) Misure transitorie previste dal 1° maggio 2016 al 1° maggio 2019 (art.251 RD) ……….. 84
F 3) Deposito doganale (artt.237-242 CDU; artt.201-203 RD) ………………………………………….. 85
F 3.1) Misure transitorie previste dal 1° maggio 2016 al 1° maggio 2019 (art.251 RD) ……….. 86
F 4) Zone franche (art. 243–249 CDU) ………………………………………………………………………….. 87
F 4.1) Misure transitorie previste dal 1° maggio 2016 al 1° maggio 2019 (art.251 RD) ……….. 88
F 5) Ammissione temporanea (artt.250–253 CDU; artt.204–238 RD, artt. 322-323 RDT) ……. 88
F 6) Uso finale (art. 254 CDU, art. 239 RD) …………………………………………………………………… 89
F 6.1) Efficacia temporale dell’autorizzazione e relativi effetti …………………………………………. 90
F 6.2) Appuramento del regime …………………………………………………………………………………….. 90
F 6.3) Trasferimento di diritti ed obblighi (art.218 CDU, art.178 RD e art. 266 RE) ……………. 91
F 7) Perfezionamento attivo (artt.255-258 CDU, art.240-241 RD, artt. 324-325 RE) …………… 92
F 7.1) Modalità di rilascio dell’autorizzazione – novità ……………………………………………………. 96
F 7.2)Misure transitorie previste dal 1° maggio 2016 al 1° maggio 2019 (art.251 RD – allegato 90 RD) ………………………………………………………………………………………………………………… 97
F 8) Perfezionamento passivo (artt. 259–262 CDU, artt.242-243 RD) ……………………………….. 99
F 8.1) Modalità di rilascio dell’autorizzazione ………………………………………………………………. 100
F 8.2) Misure transitorie previste dal 1° maggio 2016 al 1° maggio 2019 (art.251 RD – allegato 90 RD) ………………………………………………………………………………………………………………. 101
G) USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE (artt. 263-277 CDU; art. 244 -249 RD; artt. 326-344 RE) ………………………………………………………. 101
G 1) Formalità preliminari all’uscita delle merci dall’Unione …………………………………………. 101
G 2) Formalità di uscita delle merci …………………………………………………………………………….. 102
G 3) Esportazione seguita da transito (art. 329, par. 5) e 6) RE)………………………………………. 102
G 4) Contratto di trasporto unico a destinazione di un paese terzo (art. 329, par. 7, RE) …….. 103
G 5) Esportazione e riesportazione ………………………………………………………………………………. 103
G 5. 1) Esportazione di merci unionali …………………………………………………………………………. 103
G 5.2) Definizione di esportatore (art. 1 punto 19 del RD): …………………………………………….. 103
G 6) Documento di accompagnamento esportazione ……………………………………………………… 105

fonte www.agenziadoganemonopoli.gov.it

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