201009.10
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Cass., sez. trib., 8 aprile 2009, n. 8489 (massima)

Nel contenzioso tributario, atteggiantesi come tipico procedimento documentale, alla luce del fondamentale principio di specialità fatto salvo dall’art. 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non può trasferirsi tout court l’esegesi, in tema di produzione di documenti in appello, dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel senso che tale disposizione fissa sul piano generale il principio dell’inammissibilità dei “nuovi mezzi di prova” e, quindi, anche delle produzioni documentali. L’art. 58, d.lgs. n. 546 del 1992, infatti, oltre a consentire al giudice d’appello di valutare la possibilità di disporre “nuove prove”, fa espressamente “salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”.