201907.10
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Processo tributario telematico: anche l’avvocato tributarista diventa digitale

Quali sono vantaggi e svantaggi delle nuove tecnologie applicate al processo tributario? Il PTT rende più efficiente la gestione dell’attività processuale della parte privata e consente di risparmiare ore di lavoro rispetto alla gestione documentale manuale presso le Segreterie delle Commissioni. Senza dimenticare il beneficio garantito dalla possibilità di monitorare in tempo reale le modificazioni del fascicolo processuale telematico e l’abbattimento degli spostamenti grazie alla discussione in pubblica udienza a distanza in videoforum. La nuova configurazione della Giustizia Tributaria avrà effetti anche sulle future dinamiche del mercato legale, abbattendo barriere logistiche ed economiche e favorendo la concorrenza tra i professionisti. Ma esistono anche alcune criticità, soprattutto di ordine tecnico. Quali sono?

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Il processo tributario telematico (PTT) è obbligatorio per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019. Quella digitale è così diventata l’unica via per la gestione del contenzioso fiscale: tranne ristrettissime eccezioni, i difensori devono effettuare le notifiche esclusivamente a mezzo PEC e depositare atti e documenti tramite la piattaforma Sistema informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.).
In realtà gli strumenti informatici sono stati resi disponibili da almeno tre anni: in questo lasso di tempo è stato quindi possibile testare le novità via via introdotte e verificare vantaggi e svantaggi delle nuove tecnologie applicate al processo tributario.

Vantaggi

Il PTT garantisce ai difensori notevoli vantaggi operativi, rendendo più efficiente la gestione dell’attività processuale della parte privata.

La PEC è uno strumento di cui già devono obbligatoriamente dotarsi i professionisti abilitati alla difesa tributaria in forza della normativa ordinistica, mentre il S.I.Gi.T. è una piattaforma fornita gratuitamente agli operatori privati da parte della Pubblica Amministrazione: già solo a questo livello di analisi è quindi evidente il risparmio economico garantito dal PTT.

Altrettanto incontrovertibile è il risparmio nelle ore lavorate che viene garantito dagli strumenti informatici rispetto alla gestione documentale manuale presso le Segreterie delle Commissioni, in particolare grazie al deposito telematico di atti e documenti e all’attribuzione ai difensori del potere di certificazione di conformità ex art. 25-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992. L’abbattimento degli spostamenti è ancora più marcato quando il procedimento viene incardinato in una sede diversa rispetto a quella lavorativa del professionista: questa utilità operativa raggiungerà i massimi livelli quando sarà operativa la discussione in pubblica udienza a distanza in videoforum.

Un ulteriore beneficio è garantito dalla possibilità di monitorare in tempo reale le modificazioni del fascicolo processuale telematico, ad esempio verificando da studio il deposito di documenti e memorie di controparte o il deposito del verbale e dei provvedimenti del giudice.

Il PTT ha inoltre esteso nell’arco dell’intera giornata la possibilità di notificare gli atti processuali via PEC: a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019 anche per il giudizio tributario telematico è considerata tempestiva la notifica a mezzo PEC effettuata tra le ore 21.00 e le ore 23.59 dell’ultimo giorno utile.

È evidente che tale strumento consente di superare le limitazioni necessariamente dovute agli orari di apertura al pubblico degli uffici postali, dell’UNEP o degli uffici protocollo degli enti impositori.

Quelli supra elencati rappresentano soltanto alcuni dei vantaggi garantiti dal PTT agli operatori del settore. Le conseguenze della nuova configurazione della Giustizia Tributaria si riverbereranno anche sulle dinamiche future del mercato legale, abbattendo barriere logistiche ed economiche e favorendo la concorrenza tra i professionisti.

La conditio sine qua non è che sia costantemente garantita a tutti gli operatori la corretta operatività degli strumenti informatici e, in particolare, del S.I.Gi.T..Un tentativo di migliorare l’assistenza al PTT è rappresentato dall’attribuzione a ciascun utente di un codice personale per le chiamate al numero verde 800051052: questa stringa numerica composta di sette cifre consentirà al personale il riconoscimento dell’utente e garantirà la personalizzazione del servizio.

Svantaggi

La principale problematica operativa del PTT è legata alle peculiari regole tecniche che lo differenziano dal processo civile telematico e dal processo amministrativo telematico (ad esempio per quanto concerne il formato PDF/A di atti e documenti, la necessità di sottoscrivere digitalmente come P7M tutti i files notificati e depositati et cetera).

La “casalinga di Voghera” non comprenderebbe la ragione di queste discrasie, che sembrano il frutto kafkiano del sadico dirigente dell’UCAS – Ufficio Complicazione Affari Semplici: è infatti evidente la necessità di procedere alla unificazione delle procedure informatiche per la gestione di PTTPTC e PAT anche in ragione della identificazione del Codice di Procedura Civile quale matrice unitaria per i 3 processi.

A sommesso parere di chi scrive la piattaforma S.I.Gi.T. richiede ancora alcune modifiche per garantire una “fruizione amichevole” per gli utenti. A oggi la piattaforma S.I.Gi.T. non dà all’utente notizia del deposito di atti o documenti di controparte o di ufficio, ma l’utente deve operare una verifica periodica ricercando il singolo procedimento di interesse: è evidente che tale meccanismo è del tutto inadeguato quando il numero dei procedimenti pendenti sia superiore alle poche unità. Manca un box o cruscotto che consenta a ciascun utente di monitorare tutti i procedimenti pendenti nelle varie Commissioni Tributarie: ad esempio con un layout analogo a quello di qualunque client di posta elettronica sarebbe possibile avere sotto gli occhi un elenco di tutti i giudizi riferibili all’utente e verificare i nuovi eventi verificatisi per ciascuno successivamente all’ultimo login. Sarebbe inoltre utile che dalla piattaforma S.I.Gi.T. fossero inviate e-mail informative tutte le volte in cui avviene il deposito di atti e documenti di controparte, come già avviene via Pec per gli avvisi di trattazione e i dispositivi.

Last but not least, permangono incertezze interpretative, talora alimentate dalla stessa esegesi della Pubblica Amministrazione.Un esempio può forse chiarire tale critica.Le regole tecniche del PTT impongono l’uso del formato P7M quale unica modalità di sottoscrizione digitale dei files (art. 10, D.M. 4 agosto 2015). Con la sentenza n. 10266 del 2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che, nel processo telematico, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf” e che tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione: dando applicazione a tale principio di diritto, con la circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019 il MEF ha preannunciato che dal 6 luglio 2019 il S.I.Gi.T. consente anche il deposito di file sottoscritti con firma “PAdES” (PDF Advanced Electronic Signature). Circolare batte decreto ministeriale 1 a 0. Palla al centro.

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