201702.13
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Tribunale di Lecco, sez. I civ. 13 febbraio 2017 (testo)

Tribunale di Lecco, sez. I Civile, ordinanza 13 febbraio 2017
Giudice Boerci

Con atto notificato in data 8/11/2016 Equitalia ha pignorato, secondo lo speciale procedimento di cui all’art. 72-bis DPR 602/1973, i crediti della P. Costruzioni E Asfalti Srl nei confronti del Credito Emiliano.
Alcuni giorni dopo la notificazione del pignoramento, la debitrice ha presentato l’istanza di adesione al nuovo procedimento di definizione agevolata introdotto dall’art. 6 del D.L. 193/2016 (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali). Equitalia ha riscontrato subito la dichiarazione della P., trasmettendo via p.e.c. una comunicazione con cui si dava atto che era stata disposta la “temporanea sospensione” del processo esecutivo e contestualmente si invitava la Banca a trattenere le somme pignorate sino a nuovo ordine, in quanto “tale provvedimento non tocca la legittimità degli atti compiuti e non determina alcuna ragione di improseguibilità del procedimento esecutivo intrapreso”.
Contro questo provvedimento ha presentato opposizione la P., sostenendo che l’adesione alla definizione agevolata dovrebbe determinare non la mera sospensione, bensì l’improcedibilità dell’esecuzione e lo svincolo del credito pignorato.
Il ricorso va qualificato come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in quanto l’opponente non contesta il proprio debito né il diritto di Equitalia di avviare l’esecuzione forzata, ma la legittimità di un singolo atto dell’esecuzione (ossia il provvedimento con cui l’agente della riscossione ha disposto la sospensione dell’esecuzione e intimato alla Banca terza pignorata di non svincolare il conto corrente pignorato). Per questo, l’opposizione è da ritenersi certamente
ammissibile ai sensi dell’art. 57 DPR 602/1973 ed anche tempestiva, in quanto presentata entro i 20
giorni dalla notificazione del provvedimento contestato.
Nel merito, questo Giudice non condivide l’interpretazione della norma proposta dalla ricorrente, che non corrisponde né al significato letterale, né all’intenzione del legislatore. Pertanto non si ritiene di dover assumere provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 618 c.p.c..
Gli effetti dell’adesione al procedimento di definizione agevolata sono regolati dal quinto comma dell’art. 6 DL 193/2016: “A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione […]. L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”.
La decisione del ricorso dipende dal significato che si intende attribuire all’espressione “non può proseguire le procedure di recupero”: occorre chiarire se, in caso di espropriazione avviata, il legislatore volesse disporre una sorta di sospensione del procedimento (come sostiene Equitalia), oppure la sua definitiva improcedibilità con conseguente venir meno del vincolo del pignoramento (come sostiene la ricorrente). A parere di questo Giudice, l’interpretazione più corretta è quella proposta da Equitalia, per le seguenti ragioni:
1. Nell’interpretazione della legge bisogna sempre partire dal presupposto che le parole che compongono il testo legislativo siano scelte in maniera non casuale.
Nel nostro caso, il concetto di “improseguibilità”, per quanto impreciso e atecnico, non è nuovo nella materia dell’esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, ma trova un precedente nell’art. 168 L. Fall. in materia di effetti del concordato preventivo: “Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano […]”.
Sembra evidente che, nel regolamentare gli effetti della nuova “rottamazione delle cartelle”, il legislatore abbia voluto introdurre un meccanismo identico a quello previsto per il concordato preventivo: di conseguenza, l’interpretazione della norma qui in esame può essere mutuata dalla consolidata giurisprudenza formatasi in relazione all’art. 168 cit.
È opinione consolidata che, nel caso del concordato preventivo, si verifica una sorta di sospensione automatica dei processi esecutivi pendenti a carico del debitore. In particolare, la Corte di Cassazione spiega che il provvedimento del G.E. che dispone l’improseguibilità non costituisce una pronuncia estintiva del processo, ma una semplice presa d’atto del fatto che esso entra in uno stato di “quiescenza provvisoria”, senza che si determini il venir meno degli effetti del pignoramento (cfr. Cass. civile, sez. I, 22/12/2015, n. 25802). La medesima conclusione deve valere per l’analoga fattispecie qui in esame.
2. Sostiene l’opponente che l’interpretazione suggerita da Equitalia sarebbe contraddittoria, perché non sarebbe in grado di spiegare come mai il legislatore abbia sentito la necessità di disporre espressamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza. Invero, sostiene ancora l’opponente, tale previsione risulterebbe completamente superflua, in quanto il medesimo effetto sarebbe già previsto in via generale dall’art. 2945 c.c..
La tesi è suggestiva, ma non coglie nel segno. A parte il fatto che il meccanismo dell’interruzione permanente di cui all’art. 2945 c.c. non è perfettamente sovrapponibile alla sospensione dei termini, è dirimente considerare che l’ambito di applicazione della nuova definizione agevolata è esteso a tutti i carichi iscritti nei ruoli, indipendentemente dal fatto che l’agente della riscossione abbia notificato o meno un pignoramento: pertanto la norma non è affatto superflua, avendo la finalità di estendere la sospensione dei termini di prescrizione anche ai casi in cui non siano stati notificati atti permanentemente interruttivi.
Peraltro, si osserva ancora che la medesima previsione di sospensione dei termini è contenuta nel già citato art. 168 L. Fall. e ciò non impedisce alla giurisprudenza di interpretare la norma nel senso sopra ricordato.
3. Infine, l’opponente sostiene che il mantenimento del vincolo espropriativo anche dopo la presentazione dell’istanza di definizione agevolata produrrebbe degli effetti paradossali, perché sarebbe assurdo non consentire di svincolare i crediti pignorati, in quanto è proprio con quelle somme che il debitore dovrebbe provvedere a definire la propria esposizione verso il Fisco.
A questo riguardo si osserva, preliminarmente, che nulla vieta che il contribuente si accordi con Equitalia – eventualmente previa autorizzazione del Giudice – per svincolare in tutto o in parte le somme depositate sul conto pignorato al fine di destinarle al pagamento delle rate calcolate nell’ambito del procedimento di definizione agevolata. Fatta salva questa possibilità, però, il legislatore non ha voluto prevedere in via generale la liberazione dal vincolo del pignoramento come conseguenza automatica della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Al Giudice non è consentito di esprimere la propria valutazione su questo tipo di scelte che attengono al piano della politica legislativa, dovendosi limitare a prendere atto ed applicare quanto previsto per legge (si segnala, a questo proposito, che le cronache parlamentari riferiscono che alla Camera era stata espressamente discussa la possibilità di modificare la norma nel senso preferito dalla ricorrente, ma l’ipotesi è stata bocciata).
La valutazione di merito del Giudice sulla norma trova il solo limite del rispetto dei principi costituzionali. Nel caso di specie, però, non si ravvisa la violazione del principio di eguaglianza lamentata dalla ricorrente, dovendosi comunque considerare che il nuovo istituto nel suo complesso costituisce una previsione eccezionale di favore per i contribuenti.
Per tutte queste ragioni, non si ritiene di dover provvedere in via cautelare allo svincolo dei crediti pignorati, salve le diverse valutazioni che vorrà adottare il Giudice del merito.
Le spese di questa fase procedimentale sono comp.te, in considerazione dell’incertezza di interpretazione della nuova norma e dell’assenza di precedenti giurisprudenziali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 617 e 618 c.p.c.,
RIGETTA l’istanza di adozione di provvedimenti indilazionabili e di svincolo dei crediti pignorati;
CONCEDE il termine perentorio di 45 giorni per l’introduzione della causa di merito davanti al giudice competente;
COMP. le spese di questa fase del procedimento.