201409.05
0

TASI: quando e come si effettua il versamento

Obblighi dichiarativi.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI, si applicano le disposizioni relative alla dichiarazione IMU.

Versamento.

La TASI é corrisposta mediante versamento unitario ex art. 17, d.lgs. n. 241 del 1997 effettuato tramite modello F24 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale (cfr. decreto interministeriale del 23 maggio 2014).

Per il versamento della TASI mediante modello F24 sono stati istituiti i seguenti codici tributo (cfr. risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014):

  • 3958: TASI – abitazione principale e relative pertinenze;
  • 3959: TASI – fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 3960: TASI – aree fabbricabili;
  • 3961: TASI – altri fabbricati.
  • 3962: TASI – interessi;
  • 3963; TASI – sanzioni.

Nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24 è inoltre necessario:

  • indicare nello spazio “codice ente/codice comune” il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili;
  • barrare nello spazio “Ravv.” se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
  • barrare nello spazio “Acc” se il pagamento si riferisce all’acconto;
  • barrare nello spazio “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo
  • barrare sia nello spazio “Acc” sia nello spazio “Saldo” se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo;
  • indicare nello spazio “Numero immobili” il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
  • indicare nello spazio “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento.

Il versamento della TASI é effettuato in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre (cfr. art. 9, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011); è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il versamento della prima rata é eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata é eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote fissate dal Comune e pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote relative all’anno precedente.

Per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della TASI é effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate al 31 maggio 2014. In caso di mancata pubblicazione entro il predetto termine, il versamento della prima rata é effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni pubblicate al 18 settembre 2014. Nel caso di mancato tempestivo invio delle deliberazioni da parte dei Comuni, il versamento é effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l’aliquota di base dell’1 per mille e facendo sì che la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore al 10,6 per mille o alla diversa aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Sanzioni.

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti é soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto in caso di ravvedimento ex art. 13, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, é ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Quanto al versamento del 16 giugno 2014, non sono applicabili sanzioni ed interessi per insufficiente o mancata versamento a causa della situazione di incertezza generata dalle novità legislative intervenute a stretto ridosso della scadenza (cfr. risoluzione n. 1/DF del 23 giugno 2014).

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.

Resta salva la facoltà del Comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.