201511.02
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“School-Bonus” per gli investimenti privati e detrazioni delle rette per le paritarie

La riforma de #LaBuonaScuola ha interessato anche il settore fiscale. Due sono le nuove agevolazioni per le imposte sui redditi. La prima opera per un solo triennio e si concretizza nel riconoscimento di un credito d’imposta per incentivare le erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni scolastiche. La seconda è strutturale e consiste nella possibilità di detrarre le rette della scuola paritaria.

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LO “SCHOOL-BONUS” SUGLI INVESTIMENTI PRIVATI

Cosa è?

Il cosiddetto “School-Bonus” è un credito d’imposta che viene riconosciuto ai privati che effettuano donazioni in denaro per finanziare gli interventi di edilizia scolastica e per sostenere la occupabilità degli studenti. L’agevolazione fiscale ricalca quella introdotta nel 2014 per favorire le erogazioni liberali dei privati a sostegno del patrimonio culturale italiano (il cosiddetto “Art-Bonus”).

Quali investimenti possono essere finanziati?

Le erogazioni liberali in denaro sono destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino la “occupabilità” degli studenti.

A chi spetta il credito d’imposta?

Il credito d’imposta è riconosciuto ai seguenti soggetti:

  • persone fisiche;
  • enti non commerciali;
  • soggetti titolari di reddito d’impresa.

Non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime erogazioni.

Affinché il credito d’imposta sia riconosciuto è necessario che le somme siano versate in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le somme sono riassegnate per l’erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10% delle somme complessivamente iscritte annualmente è assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale.

I soggetti beneficiari danno comunicazione di ammontare e utilizzo delle somme loro erogate sia in una pagina dedicata del proprio sito web sia nel portale telematico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del Codice della privacy (d.lgs. n. 196 del 2003).

Quanto vale il credito d’imposta?

È riconosciuto un credito sulle imposte sui redditi pari;

  • al 65% delle erogazioni effettuate nel 2015 e nel 2016;
  • al 50% delle erogazioni effettuate nel 2017.

Il credito d’imposta non può superare il limite di 100.000 euro per ciascun anno ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. Ad esempio si supponga che nel 2015 un contribuente effettui una erogazione liberale pari a 10.000 euro a favore di una scuola pubblica. Il credito d’imposta sarà pari a 6.500 euro e potrà essere utilizzato nella misura di 2.166,67 euro per ogni anno.

Il credito d’imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap: ciò vuol dire che tale importo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi (Ires, Irpef, addizionali regionali e comunali), né del valore della produzione ai fini Irap.

Come si usa il credito d’imposta?

Le persone fisiche possono utilizzare il credito d’imposta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa possono usare il credito d’imposta in compensazione mediante il modello F24.

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DETRAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA

La riforma de #LaBuonaScuola ha reso detraibili dall’Irpef le spese sostenute dalle famiglie i cui figli frequentano una scuola paritaria (cfr. art. 15, comma 1, lett. e) e e bis), Tuir).

La nuova agevolazione consiste in una riduzione dell’imposta sui redditi pari al 19% delle spese di istruzione sostenute per la frequenza di:

  • corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali;
  • scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e scuola secondaria di secondo grado, in misura non superiore a 400 euro per alunno o studente.

Il secondo beneficio non è cumulabile con quello analogo previsto per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa (cfr. art. 15, comma 1, lett. i octies), Tuir).


RIFERIMENTI:

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