201508.07
0

Preclusione all’autocompensazione: non vale per l’assistenza fiscale (fonte FiscoOggi.it)

Il divieto di sfruttare crediti erariali in presenza di ruoli scaduti non riguarda i rimborsi da 730 né le ritenute che il sostituto d’imposta ha versato in più rispetto a quanto dovuto.

La preclusione all’autocompensazione in presenza di debiti iscritti a ruoli, per i quali è scaduto il termine di pagamento, opera esclusivamente in caso di compensazione “orizzontale”. Non rientrando in tale categoria, il recupero delle somme rimborsate ai sostituiti e delle ritenute versate in più non è soggetto a tale limite. A chiarirlo la risoluzione n. 73/E del 4 agosto 2015, con cui l’Agenzia è intervenuta in merito all’ambito applicativo della disposizione del “decreto semplificazioni” (articolo 15 del D.lgs. 175/2014) che, in un’ottica di trasparenza, ha stabilito che il sostituto d’imposta recuperi le ritenute (e le imposte sostitutive) versate in più rispetto a quanto dovuto e le somme rimborsate ai sostituiti in sede di assistenza fiscale, tramite compensazione con il modello F24.Il dubbio era legato al coordinamento di tale norma con quella contenuta nel “decreto anticrisi” (articolo 31 del Dl 78/2010) che ha sancito il divieto di utilizzare in compensazione crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato).

Tale divieto, però, come già precisato nella circolare 13/2011, riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” e non anche quella “verticale” (inoltre, ne sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati sotto forma di credito d’imposta).

Di conseguenza, la preclusione all’autocompensazione in presenza di ruoli scaduti (prevista dal Dl 78/2011) non si applica alla compensazione, operata dai sostituti d’imposta, dei rimborsi da assistenza fiscale e delle ritenute versate in eccesso.
Infatti, già nella circolare 31/2014, l’Agenzia aveva specificato che tali compensazioni non concorrono al limite annuale di 700mila euro né soggiacciono, se di importo superiore a 15mila euro, all’obbligo del visto di conformità, proprio perché non inquadrabili nella categoria della compensazione “orizzontale”.

Patrizia De Juliis