201512.31
0

Milleproroghe: il testo del decreto legge in Gazzetta

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (15G00225) 

(GU n.302 del 30-12-2015)

Vigente al: 30-12-2015

  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga di termini di prossima  scadenza  al  fine  di  garantire  la
continuita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2015; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  "31  dicembre  2015"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2016"; 
    b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2015", ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"; 
    c)  al  comma  6-quater,  le  parole:  "31  dicembre  2015"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016". 
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole: " 31 dicembre 2015" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2016". 
  3. All'articolo 1 del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le  parole:  "verificatesi  nell'anno  2013",
sono inserite le seguenti:  "e  nell'anno  2014"  e  le  parole:  "31
dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2016"; 
    b) al comma 4, le parole:  "31  dicembre  2015"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2016". 
  4. Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  legislativi  attuativi
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124,  all'articolo  2,
comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  le  parole:  "31
dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016". 
  5. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge  28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, le parole: "31  dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2016". 
  6. All' articolo 1, comma  4-bis,  del  decreto-legge  28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, le parole: "31  dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2016". 
  7. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: "31  dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2016". 
  8. All'articolo 2223, comma 2, del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, le parole: "Fino all'anno 2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Fino all'anno 2016". 
  9. All'articolo 4, comma 9, terzo  periodo,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 
  10.  All'articolo  16-quater,  comma   1,   quarto   periodo,   del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "per l'anno 2014"  sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2014 e 2015". 
                               Art. 2 
 
 
      Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa 
 
  1. All'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114, le parole: "dal 1° gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti:
"dal 1° luglio 2016". 
  2. All'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2  luglio
2010, n. 104, dopo il comma 1 e' aggiunto  il  seguente:  "1-bis.  In
attuazione  del  criterio  di  graduale  introduzione  del   processo
telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  decreto
di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla
sperimentazione  delle  nuove   disposizioni   presso   i   Tribunali
amministrativi regionali ed il Consiglio di  Stato.  L'individuazione
delle concrete modalita' attuative della sperimentazione e' demandata
agli Organi della Giustizia Amministrativa  nel  rispetto  di  quanto
previsto nel predetto decreto.". 
                               Art. 3 
 
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  dello
                         sviluppo economico 
 
  1. All'articolo 43, comma 12, del  decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, le parole: "31 dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2016". 
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  3,
convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n.  41,  dopo
il comma 3-bis e' inserito  il  seguente:  "3-ter.  Per  esigenze  di
sicurezza nelle isole maggiori, il servizio  di  cui  al  comma  1 e'
prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31  dicembre
2017. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
provvede: 
    a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio,
per quantita' massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e
con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua  del  servizio
stesso pari a 170.000 €/MW."; 
    b) ad adeguare, in tutto il territorio nazionale, per le medesime
utenze connesse in alta e altissima  tensione,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2016, la struttura delle componenti tariffarie relative  agli
oneri generali di  sistema  elettrico  in  modo  da  rispecchiare  la
struttura  degressiva  della  tariffa  di  rete  per  i  servizi   di
trasmissione, distribuzione e misura, in  vigore  dal  2014,  nonche'
applicando esclusivamente agli oneri generali  relativi  al  sostegno
delle energie rinnovabili la rideterminazione degli oneri di  sistema
elettrico di cui all'articolo  39,  comma  3,  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012.". 
                               Art. 4 
 
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   dei   Ministeri
                     dell'interno e della difesa 
 
  1. E' prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma l-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo
2005, n. 26. 
  2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici  alle
disposizioni legislative e regolamentari in  materia  di  prevenzione
incendi previste dall'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128, e' completato entro sei  mesi  dalla  data  di
adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque  non  oltre
il 31 dicembre 2016. 
  3. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2014,
n. 35, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle  seguenti:
"31 dicembre 2016". 
  4.  I  termini  di  cui  all'articolo   14,   comma   31-ter,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono  differiti  al  31  dicembre
2016. 
  5. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, le parole: " 31 dicembre 2014" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2016". 
  6. All'articolo 1, comma 3, della legge 1º ottobre 2012, n. 177, le
parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi". 
                               Art. 5 
 
 
        Proroga di termini in materia di distretti turistici 
 
  1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106, le parole: "entro il 31 dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 30 giugno 2016". 
                               Art. 6 
 
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  della
                               salute 
 
  1. All'articolo 11, comma 3,  del  decreto  legislativo  12  maggio
2015,  n.  71,  le  parole:  "sono  rinnovati  entro  8  mesi",  sono
sostituite dalle seguenti: "sono rinnovati entro 18 mesi". 
  2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, le  parole:  "Entro  il  1°gennaio  2016",  sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 1°gennaio 2017". 
  3.  All'articolo  15  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  il
comma 16, e' sostituito dal seguente: 
    "16. Le tariffe massime delle strutture  che  erogano  assistenza
ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto del  Ministro  previsto  dal  medesimo  comma  15,
nonche'  le  tariffe  delle   prestazioni   relative   all'assistenza
protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge  24  dicembre
2007, n.  244,  costituiscono  riferimento  fino  alla  data  del  30
settembre 2016, per la valutazione della congruita' delle  risorse  a
carico  del  Servizio  sanitario   nazionale,   quali   principi   di
coordinamento  della  finanza  pubblica.  Le  tariffe  massime  delle
strutture che erogano assistenza ospedaliera  di  cui  al  comma  15,
valide dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del  Ministro
previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino  alla
data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruita'  delle
risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi  di
coordinamento della finanza pubblica". 
  4. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, quinto periodo, dopo le parole: "Per l'anno 2014", sono inserite
le seguenti: "e per l'anno 2015". 
                               Art. 7 
 
 
     Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti 
 
  1. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015,
n. 11, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle  seguenti:
"31 luglio 2016". 
  2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9-bis,  primo  e  secondo  periodo,  le  parole:  "31
dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016"; 
    b) al comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2015" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 luglio 2016". 
  3. All'articolo 189, comma 5, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, le parole: "31 dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 luglio 2016". 
  4. Il termine di cui all'articolo 357, comma 27,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,  come  modificato
dall'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.  11,
e' prorogato al 31 luglio 2016. 
  5. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.  73,  le
parole: "31  dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2016". 
  6. All'articolo 15, comma 3-quinquies del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, le  parole:  "30  giugno  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 luglio 2016". 
  7. All'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, le parole: "dal 1° gennaio 2016" sono sostituite dalle  seguenti:
" dal 1° gennaio 2017". 
  8. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole: "31  dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "31  dicembre  2016".   Restano   fermi   i   termini   di
conservazione dei residui previsti a legislazione vigente. 
  9. All'articolo 15, comma 1,  del  decreto  legislativo  15  luglio
2015, n. 112, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle  more
della stipula  dei  nuovi  contratti  di  programma  per  il  periodo
2016-2020  e  sino  all'efficacia  degli  stessi,  il  contratto   di
programma parte servizi  2012-2014,  stipulato  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana  S.p.A.,
e' prorogato, ai medesimi patti e condizioni gia'  previste,  per  il
periodo necessario alla stipula del nuovo contratto  e  comunque  non
oltre  il  31  dicembre  2016  con  l'aggiornamento  delle   relative
Tabelle.". 
  10. All'articolo 1, comma 165, sesto periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107, le parole: "centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:  "il  30
aprile 2016". 
  11. Per gli interventi di edilizia scolastica di  cui  all'articolo
10 del decreto-legge 12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2013,  n.  128,  il  termine
previsto  ai  sensi  del  predetto  articolo   per   l'aggiudicazione
provvisoria dei lavori e' prorogato al 29 febbraio 2016. 
                               Art. 8 
 
Proroga  di  termini  in  materia   di   competenza   del   Ministero
  dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare 
  1. All'articolo 11  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, le parole: "Fino al  31  dicembre  2015"  sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016"; 
    b) al comma 9-bis, le parole: " stabilito al 31 dicembre 2015"  e
le  parole:   "sino   al   31   dicembre   2015"   sono   sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "stabilito al 31 dicembre 2016" e  "
sino al 31 dicembre 2016". 
  2. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi: 
    "3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui  al  comma  3,  e'
prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per
i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi
dei commi 4  o  5.  Sino  alla  definitiva  pronuncia  dell'Autorita'
Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1°  gennaio
2017, le  relative  autorizzazioni  continuano  a  costituire  titolo
all'esercizio  a  condizione  che  il  gestore  rispetti   anche   le
condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga. 
    3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016,  di  cui  al  comma  3  e'
prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per
i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre
2015,  istanze  di  deroga  ai  sensi  dei  paragrafi  3.3   o   3.4,
dell'Allegato II, parte I, alla Parte  Quinta  del  presente  decreto
ovvero ai sensi dell'Allegato II, parte II,  alla  Parte  Quinta  del
presente  decreto.  Sino  alla  definitiva  pronuncia  dell'Autorita'
Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1°  gennaio
2017, le  relative  autorizzazioni  continuano  a  costituire  titolo
all'esercizio,  a  condizione  che  il  gestore  rispetti  anche   le
condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal
1° gennaio 2016, per gli  inquinanti  non  oggetto  di  richiesta  di
deroga, i pertinenti valori  limite  di  emissione  massimi  indicati
nell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto". 
  3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo  13
gennaio 2003, n. 36,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "31
dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2016". 
                               Art. 9 
 
 
Proroga di termini in  materia  di  competenza  del  Ministero  delle
              politiche agricole alimentari e forestali 
 
  1. All'articolo  1,  comma  298,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le  parole:  «fino
al 31 dicembre 2015» sono sostituite  dalle  seguenti:  «fino  al  30
giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione
riferite all'annualita' 2015 e alle precedenti,». 
                               Art. 10 
 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
  1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8  aprile  2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2016". 
  2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: "31 dicembre 2015", sono sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2016". 
  3. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
come modificato dall'articolo  10,  comma  6,  del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, le parole: "negli anni 2013, 2014 e 2015"  sono
sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016". 
  4. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17  settembre
2007, n. 164, le parole: "Fino al 31 dicembre 2015"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016". 
  5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: "Sino al 31  dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Sino al 31 dicembre 2016". 
  6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole: "e 2015" sono sostituite dalle seguenti: ", 2015 e 2016". 
  7. All'articolo 3, comma 3, del decreto  legislativo  28  settembre
2012, n. 178, dopo le parole: "di previsione 2013, 2014 e 2015," sono
aggiunte le seguenti: "e per l'anno  2016  con  riferimento  all'Ente
strumentale alla Croce Rossa Italiana,". 
  8. All'articolo 8, comma 30, terzo  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2014" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2016". 
                               Art. 11 
 
 
        Proroga di termini relativi a interventi emergenziali 
 
  1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.
11, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle  seguenti:  "
31 dicembre 2016". 
  2. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,  e
successive modificazioni, le  parole:  "31  dicembre  2015",  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2016". 
  3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013,  n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2014,  n.
6, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti:  "31
dicembre 2016". 
                               Art. 12 
 
Credito d'imposta per promuovere la tracciabilita' delle vendite  dei
  giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita
  della stampa quotidiana e periodica 
  1. Per favorire l'attuazione del  piano  di  modernizzazione  della
rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e  periodica,
previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio  2012,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012,  n.
103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile  alle  imprese  il
credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal  quale  e'
obbligatorio assicurare la tracciabilita' delle vendite e delle rese,
e' prorogato al 31 dicembre 2016. Il credito  d'imposta  previsto  al
medesimo  comma  1  per  sostenere  l'adeguamento  tecnologico  degli
operatori della rete, distributori ed edicolanti, e' conseguentemente
riconosciuto per l'anno 2016, a valere sulle  risorse  stanziate  per
tale finalita' dal medesimo comma 1, come integrate dall'articolo  1,
comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  2. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni,  e'
ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2016. 
                               Art. 13 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

(fonte gazzettaufficiale.it)