201801.23
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L’intercettazione è consentita anche per il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici (nota a Cass. 2418/2018)

E’ ammissibile, ai sensi dell’art. 266, lett. e), c.p.p., l’autorizzazione alla intercettazione di conversazioni o comunicazioni per il reato previsto dall’art. 40, d.lgs. n. 504 del 1955, in quanto lo stesso, consistendo nella sottrazione di prodotti energetici all’accertamento e al pagamento dell’accisa, deve ritenersi compreso nei delitti di contrabbando.

(Cass., sez. III pen., 22 gennaio 2018, n. 2418)

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