201510.08
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Iscrizione d’ipoteca: per la soglia rilevano anche i debiti non tributari (nota a Cass. 20055/2015)

Secondo la Suprema Corte, per il raggiungimento del limite si deve far riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, compresi quelli di natura previdenziale.

Nella sentenza n. 20055 del 2015 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione affronta la questione concernente la rilevanza degli crediti previdenziali ai fini del superamento della soglia necessaria per l’iscrizione ipotecaria, nell’ipotesi in cui il giudice tributario abbia declinato la propria giurisdizione.

Com’è noto, l’iscrizione ipotecaria è ammessa solo se il credito vantato dall’Agente della riscossione supera un certo importo e ciò al fine di evitare l’attivazione di procedure di espropriazione immobiliare dai costi superiori rispetto alle somme astrattamente conseguibili. Il Legislatore ha ripetutamente modificato la soglia minima: si è passati dagli 8.000 euro, indicati nel d.l. n. 40 del 2010 (cfr. sentenza SSUU 4077 del 2010), ai 20.000 euro, fissati dal d.l. n. 70 del 2011. Oggi l’art. 77, d.p.r. n. 602 del 1973 consente all’Agente della riscossione di iscrivere la garanzia ipotecaria a condizione che l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore a 20.000 euro.

Il giudizio trae origine dall’impugnazione di un avviso d’iscrizione ipotecaria emesso a seguito del mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a tributi e crediti previdenziali per un importo complessivo di quasi 50.000 euro. L’Agente della riscossione, soccombente sia in prime cure che in sede di gravame, ricorre in cassazione, sostenendo che, pur avendo la Commissione Tributaria Regionale dichiarato la propria carenza di giurisdizione in relazione ai crediti Inps e Inail, i corrispondenti importi avrebbero dovuto essere presi in considerazione al fine di verificare il superamento della soglia necessaria per l’iscrizione ipotecaria.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’Agente della riscossione e cassa con rinvio la pronuncia impugnata. Secondo la Sezione Tributaria per il raggiungimento limite per l’iscrizione di ipoteca occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, ivi compresi quelli di natura previdenziale. Per corroborare la propria soluzione interpretativa il Collegio richiama in motivazione la sentenza n. 2190 del 2014. Anche in quella occasione il Giudice di legittimità ha affermato la necessità di fare riferimento a tutti i crediti iscritti al ruolo, giacché il ruolo costituisce “titolo esecutivo” sulla base del quale il concessionario “può procedere ad esecuzione forzata” ovvero “può promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. Corre l’obbligo osservare che il precedente richiamato concerne una fattispecie diversa rispetto a quella oggetto di esame nella sentenza in commento: infatti il contribuente aveva impugnato soltanto due delle tre cartelle esattoriali poste a fondamento della iscrizione ipotecaria. Secondo il ricorrente, per effetto di tale scelta il debito residuo sarebbe sceso al di sotto del limite de quo. Secondo la Cassazione invece l’Agente della riscossione aveva legittimamente iscritto l’ipoteca, non rilevando la contestazione del credito in mancanza di un provvedimento di sospensione amministrativa o giudiziale degli effetti delle cartelle impugnate.

A prima lettura la soluzione indicata dalla Cassazione nella sentenza in commento sembra distonica rispetto all’orientamento di legittimità che attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative all’iscrizione di ipoteca soltanto nel caso in cui essa si ricolleghi a un credito di natura tributaria, mentre assegna alla giurisdizione ordinaria le medesime liti qualora il credito tutelato sia estraneo alla sfera fiscale (cfr. da ultimo l’ordinanza n. 9553 del 2014): come precisato dalle Sezioni Unite per il fermo di beni mobili registrati (cfr. ordinanza n. 14831 del 2008), ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari.

(Cass., sez. trib., 7 ottobre 2015, n. 20055)

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