201510.01
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Informati i cittadini se i dati sono trasmessi da una P.A. all’altra (fonte curia.europa.eu)

Corte di giustizia dell’Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 110/15

Sentenza nella causa C-201/14 Smaranda Bara e a. / Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate e a.

I cittadini i cui dati personali siano oggetto di trattamento e di trasmissione tra due amministrazioni pubbliche di uno Stato membro devono essere preventivamente informati.

La direttiva sul trattamento dei dati personali disciplina il trattamento dei dati personali contenuti o contenibili in un registro.

La signora Smaranda Bara e svariati altri cittadini rumeni sono lavoratori autonomi. L’amministrazione tributaria rumena ha trasmesso le loro dichiarazioni dei redditi alla Cassa nazionale malattia, che ha indi richiesto il pagamento di contributi previdenziali arretrati.

I predetti cittadini rumeni contestano dinanzi alla Curtea de Apel Cluj (Corte di Appello di Cluj, Romania) la legittimità di tale trasmissione di dati ai sensi della direttiva europea. A loro avviso, i dati personali sarebbero stati utilizzati a fini diversi da quelli per i quali erano stati inizialmente comunicati all’amministrazione tributaria, senza che gli interessati fossero stati preventivamente informati.

Il diritto rumeno consente agli enti pubblici di trasmettere dati personali alle casse malattia affinché queste ultime possano accertare la qualità di assicurato delle persone interessate. Tali dati riguardano l’identificazione delle persone (nome, cognome, indirizzo), ma non anche i redditi percepiti.

In tale contesto, la Corte di Appello di Cluj domanda, in sostanza, alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione osti a che un’amministrazione pubblica di uno Stato membro trasmetta dati personali a un’altra amministrazione pubblica, a fini di trattamento, senza che le persone interessate siano state informate né di tale trasmissione né del successivo trattamento.

Con la sentenza odierna, la Corte di giustizia considera che l’obbligo di trattamento leale dei dati personali richiede che un’amministrazione pubblica informi le persone interessate del fatto che i loro dati saranno trasmessi a un’altra amministrazione che li tratterà in qualità di destinatario. La direttiva stabilisce esplicitamente che ogni eventuale restrizione all’obbligo d’informazione sia adottata con disposizione legislativa.

La legge rumena che prevede la trasmissione gratuita dei dati personali alle casse malattia non dispensa il responsabile del trattamento dall’obbligo di informare le persone delle quali sono raccolti i dati. Detta legge, infatti, non definisce né le informazioni trasmissibili né le modalità di trasmissione, le quali figurano unicamente in un protocollo bilaterale tra l’amministrazione tributaria e la cassa nazionale.

Quanto al successivo trattamento dei dati trasmessi, la direttiva dispone che il responsabile del trattamento informi le persone interessate della sua identità, delle finalità del trattamento e di ogni altro elemento necessario per garantire un trattamento leale dei dati. Tra tali elementi supplementari sono previste le categorie di dati interessate e l’esistenza di un diritto di accesso e di rettifica.

La Corte osserva che il trattamento da parte della Cassa nazionale malattia dei dati trasmessi dall’amministrazione tributaria implicava che le persone interessate fossero informate delle finalità di tale trattamento e delle categorie di dati interessate. Nel caso di specie, la cassa malattia non ha comunicato tali informazioni.

La Corte conclude che il diritto dell’Unione osta alla trasmissione e al trattamento di dati personali tra due amministrazioni pubbliche di uno Stato membro se le persone interessate non ne vengono preventivamente informate. 

(fonte curia.europa.eu)