201406.25
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Il “Piano Casa 2014” – Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato

Per il quadriennio 2014 – 2017, è ridotta dal 15% al 10% l’aliquota della cedolare per gli immobili locati a canone “concordato” (art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2011). Si ricorda che la disciplina della cosiddetta “cedolare secca sugli affitti” prevede una specifica modalità di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione di immobili adibiti ad uso abitativo: a partire dal 2011 si consente ai proprietari dei predetti immobili, in luogo dell’ordinaria tassazione Irpef sui redditi derivanti dalla locazione, di optare per un regime sostitutivo (che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti) le cui aliquote sono pari al 21% per i contratti a canone libero ed al 15% per quelli a canone concordato. Tale disciplina prevede inoltre che, in caso di contratto a canone concordato, il locatore che opta per la cedolare secca non potrà richiedere aggiornamenti del canone per tutta la durata del contratto.

In base al nuovo “Piano Casa 2014”, l’opzione della cedolare secca può essere esercitata anche in relazione alle unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione (art. 3, comma 6 bis, d.lgs. n. 23 del 2011).

In sede di conversione del decreto legge, la nuova disciplina è stata estesa ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione (23 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi, vale a dire le calamità naturali o le calamità connesse con l’attività dell’uomo “che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo” (cfr. art. 2, comma 1, lett. c), l. 225 del 1992).