201406.25
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Il “Piano Casa 2014” – Imposizione sui redditi dell’investitore

Il “Piano Casa 2014” prevede la non concorrenza alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap di un importo pari al 40% dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali di nuova costruzione o di realizzazione mediante interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente. Tale previsione è valida fino all’eventuale riscatto dell’immobile da parte del conduttore e comunque per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o manutenzione e recupero su un fabbricato preesistente.

La disposizione si applica agli alloggi sociali, come definiti dal d.m. 22 aprile 2008: in base alla disciplina richiamata, alloggio sociale è “l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato” (articolo 1, comma 2). L’alloggio sociale “si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie” (articolo 1, comma 2). Rientrano nella predetta definizione “gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà” (articolo 1, comma 3).

Come evidenziato dalla relazione tecnica del Governo e ribadito nel dossier del Servizio Studi del Senato, la non concorrenza alla formazione della base imponibile comporta l’indeducibilità delle spese sostenute a fronte di tali redditi ex art. 109, comma 5, Tuir.

L’efficacia della misura agevolativa è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, cui è demandato il compito di vagliarne la compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di stato (art. 108, § 3, TFUE). Nel dossier del Servizio Studi della Camera si ricorda infatti che la normativa europea vieta gli aiuti di Stato alle imprese, in quanto distorsivi del principio della libera concorrenza, tranne i casi esplicitamente indicati. Le disposizioni che istituiscono regimi di aiuto devono essere comunicate alla Commissione, che ne valuta la compatibilità. A tale proposito sussiste l’obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune (artt. 108, § 3, e 107 § 1, TFUE). Possono tuttavia essere dispensate dall’obbligo di notificagli aiuti (i cosiddetti aiuti de minimis) concessi su un periodo di tre anni e che non superano la soglia dei 200.000 euro (art. 107, § 1, TFUE e regolamento UE n. 1407/2013).