201508.08
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Fisco, quel pasticcio della riforma delle sanzioni “a tempo determinato”

Le nuove norme penali tributarie introdotte dal decreto del governo valgono solo per il biennio 2016-2017. Se le promesse di modificare il termine non verranno mantenute, si rischia il caos per i contribuenti, a dispetto dell’intento dichiarato di rendere più semplice il rapporto tra le Entrate e i cittadini.

Un mese dopo il via libera al decreto sulle nuove sanzioni penalitributarie da parte del Consiglio dei ministri, è toccato al viceministro dell’Economia Luigi Casero ammettere l’errore e intervenire per calmare le acque, garantendo che “durante il dibattito” il problema delle “misure a tempo” sarà sanato. Due giorni fa, poi, le commissioni Finanze del Senato e della Camera hanno messo nero su bianco, tra le condizioni per dare parere positivo al testo, che il governo dovrà eliminare i limiti temporali alla durata delle misure. Nel mirino c’è l’articolo 31 del testo attuativo della delega fiscale, in base al quale l’attesa riforma del sistema sanzionatorio sarà in vigore solo per il biennio 2016-2017, mentre dal 2018, a meno di ulteriori modifiche, verrà riesumata la disciplina attuale.

Questo pasticciaccio brutto va in direzione opposta rispetto alla volontà di introdurre “elementi di chiarezza” nel rapporto tra fisco e contribuente dichiarata dal premier Matteo Renzi e dal ministro delle Finanze Pier Carlo Padoan. Sono violati anche i principi elencati nella relazione illustrativa, secondo la quale per garantire “la stabilità del quadro giuridico di riferimento” al fine ultimo di rafforzare la competitività del Paese a livello internazionale, “il legislatore (…) ha inteso soddisfare le aspettative (…) tanto dei contribuenti, interessati a conoscere anticipatamente le conseguenze, in termini soprattutto di rischio, dei propri comportamenti, quanto dello Stato, preoccupato di presidiare correttamente gli obblighi fiscali con sanzioni che non siano percepite dal destinatario, potenziale investitore, nazionale o straniero, come (…) disincentivanti di nuove possibili scelte di investimento”. Le regole del gioco, è il succo, devono essere comprensibili e stabili nel tempo. Questo è ciò che un giurista chiamerebbe “certezza del diritto”. L’alternativa è il caos.

Che cosa comporta in concreto per il contribuente? – La “riforma a tempo” potrebbe produrre sperequazioni irragionevoli e trasformarsi in una vera e propria roulette russa. Un esempio per chiarire: la soglia oltrepassata la quale l’omesso versamento dell’Iva è punito con la reclusione, per il 2015 pari a 50mila, in base all’ultima versione del testo salirà a 250mila euro per il biennio 2016-2017, mentre se nulla cambia scenderà nuovamente a 50mila euro dal 2018. Insomma: oggi è così, domani in un altro modo, dopodomani… chi lo sa?

Qual è la ragione di questa limitazione temporale? – Il Servizio studi della Camera rammenta che la legge delega non fa alcun riferimento a un’applicazione sperimentale della riforma. La temporaneità, come confermato da Zanetti, è legata a ragioni di gettito: proseguendo nella lettura del decreto, si apprende che ne deriveranno oneri pari a 80 milioni di euro per il biennio 2016-2017 che saranno coperti dalle maggiori entrate prodotte dagli altri decreti attuativi. L’incertezza economica si aggiunge all’incertezza giuridica: come ricordano i tecnici di Montecitorio, si tratta di un fondo “ancora tutto da esplorare le cui risorse saranno note al termine del processo di attuazione, presumibilmente a fine anno”. La norma sulle coperture ha garantito al decreto la vidimazione da parte della Ragioneria dello Stato. Particolarmente significativi sono alcuni passaggi della relazione tecnica: “Pur ritenendo che complessivamente la somma degli effetti positivi […] superi quella degli effetti negativi, adottando un’ottica prudenziale di piena compensazione dei medesimi si può ritenere che non vi siano effetti sul bilancio dello Stato”. Da un lato l’insieme dei decreti attuativi, creando “un quadro giuridico più definito”, incentiverebbe sia l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari sia l’avvio di nuove attività, dall’altro l’esiguità del numero dei contribuenti coinvolti renderebbe “molto contenuti” gli effetti negativi sul gettito derivanti dall’innalzamento delle soglie di punibilità.

E c’è incertezza anche sugli effetti della riforma sul gettito– Dell’incertezza generata dal carattere sperimentale della riforma si è già detto sopra. Potrebbero essere smentite, in negativo, anche le previsioni sulle conseguenze della minore efficacia deterrentedel sistema sanzionatorio. Nel periodo 2008-2011 gli omessi versamenti dell’Iva hanno già raggiunto quota 36,2 miliardi di euro: come rilevato dalla Corte dei Conti nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2014, la mancanza di liquidità indotta dalla crisi economica ha fatto salire l’importo dell’Iva dichiarata e non versata da 8 miliardi a quasi 10,6 miliardi di euro (+32,1%). Se è questa la tendenza, che cosa succederà nei prossimi anni con l’innalzamento del tetto oltre il quale l’omesso versamento è reato?

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