201609.26
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Deducibilità dei costi per operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata (circolare 39/2016)

Deducibilità dei costi per operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata
Una circolare delle Entrate fa chiarezza su vecchie e nuove regole

A partire dal 2016 la deducibilità dei costi dice addio al concetto di black list e le operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata seguono i principi ordinari. In dettaglio, non esistono più l’obbligo della separata indicazione dei costi in dichiarazione e la relativa sanzione. Per gli anni d’imposta fino al 2014 e per il 2015 valgono discipline diverse in quanto il regime di deducibilità dei costi black list è stato riformato da diversi interventi normativi tra il 2015 e il 2016. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 39/E di oggi fa un’analisi a 360 gradi della disciplina e fornisce tutti i chiarimenti utili per gestire ogni anno d’imposta senza dubbi.

Le regole dal 2016 – Dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2015 (quindi dall’anno d’imposta 2016 per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare), colpo di spugna tout court sul regime speciale dei costi black list, che d’ora in poi vengono assoggettati agli ordinari requisiti di deducibilità previsti i componenti negativi di reddito. La Legge di Stabilità 2016, infatti, ha abrogato la disciplina speciale dettata dall’articolo 110 commi 10 e 12-bis del Tuir, cancellando quindi l’obbligo della separata indicazione in dichiarazione, la conseguente sanzione in caso di inadempienza e gli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata. Per quanto riguarda questi ultimi, in particolare, la circolare chiarisce che la lista contenuta nel decreto ministeriale del 23 gennaio 2002, pur non formalmente abrogata dalla legge di Stabilità, perde ogni valenza in quanto ormai superata dal principio generale di deducibilità ordinaria per i costi black list.

Il regime fiscale per il 2015 – Tra le principali novità, spicca il passaggio da un regime di totale indeducibilità dei costi black list (salvo prova contraria) a un nuovo regime che prevede la deducibilità dei costi nei limiti del loro valore normale. Questa novità introdotta dal decreto internazionalizzazioni viaggia di pari passo, come per il passato, con il requisito di “concreta esecuzione delle operazioni”. La nuova norma prevede, inoltre, che le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo possono definire preventivamente insieme all’Agenzia delle Entrate i metodi di calcolo del valore normale delle operazioni. Per poter dedurre, invece, i costi eccedenti il valore normale al contribuente spetta l’onere della prova. Nel caso in cui il contribuente dimostri che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico la deduzione spetta in misura piena. Resta anche per l’anno d’imposta 2015 l’obbligo di indicare separatamente in dichiarazione i costi black list, a prescindere che questi superino o meno il valore normale. La circolare fornisce inoltre indicazioni sulle modalità d’interpello e chiarimenti sui rapporti che intercorrono tra la disciplina black list e la Cfc rule.

(fonte Agenzia delle Entrate)

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