201510.08
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D.lgs. 24 settembre 2015 n. 160 – Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale

DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 160

Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e  riordino
delle disposizioni in materia  di  erosione  fiscale,  in  attuazione
degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00171) 

(GU n.233 del 7-10-2015 – Suppl. Ordinario n. 55)

 

 Vigente al: 22-10-2015

 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 11  marzo  2014,  n.  23,  con  la  quale  e'  stata
conferita delega al  Governo  recante  disposizioni  per  un  sistema
fiscale piu' equo,  trasparente  e  orientato  alla  crescita  e,  in
particolare, gli articoli 3 e 4, con i quali il Governo e' delegato a
introdurre norme tese  a  definire  una  metodologia  di  rilevazione
dell'evasione fiscale, riferita a tutti i principali tributi,  basata
sul confronto tra  i  dati  della  contabilita'  nazionale  e  quelli
acquisiti dall'anagrafe tributaria, a redigere  un  rapporto  annuale
sull'economia  non  osservata  e  sull'evasione  fiscale,  nonche'  a
introdurre la redazione di un rapporto annuale, allegato  al  disegno
di legge di bilancio, sulle spese fiscali,  eventualmente  prevedendo
l'istituzione di una commissione di esperti, nonche' norme dirette  a
ridurre, eliminare o riformare le  spese  fiscali  che  appaiono,  in
tutto o in parte, ingiustificate o superate alla  luce  delle  mutate
esigenze  sociali  o  economiche   ovvero   che   costituiscono   una
duplicazione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2015; 
  Visti i pareri  delle  Commissioni  VI  Finanze  della  Camera  dei
deputati e 6ª Finanze e tesoro del  Senato  della  Repubblica  del  4
agosto 2015, della V Commissione Bilancio,  tesoro  e  programmazione
della Camera dei deputati del 15 luglio 2015 e della  5ª  Commissione
Bilancio Senato del 5 agosto 2015; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge  n.  23  del  2014,
secondo cui qualora il Governo  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2015; 
  Acquisiti  i  pareri  definitivi   delle   competenti   Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n.
23 del 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 settembre 2015; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Monitoraggio delle spese fiscali 
            e coordinamento con le procedure di bilancio 
 
  1. All'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  dopo
il comma 5, e' inserito il seguente: 
  « 5-bis. La Nota di aggiornamento di cui al comma  1  e'  corredata
altresi' da un rapporto programmatico nel  quale  sono  indicati  gli
interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in
tutto o in parte ingiustificate o superate  alla  luce  delle  mutate
esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi
di spesa aventi le stesse finalita', che il Governo  intende  attuare
con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione degli interventi
di cui al precedente periodo resta ferma la  priorita'  della  tutela
dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi  di  imprese
minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle
persone economicamente o  socialmente  svantaggiate,  del  patrimonio
artistico e  culturale,  della  ricerca  e  dell'istruzione,  nonche'
dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le
quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto
di  specifiche  proposte  di  eliminazione,  riduzione,  modifica   o
conferma.». 
  2. All'articolo 11 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e  degli  scaglioni,»
sono inserite le seguenti: «le norme  necessarie  alla  eliminazione,
riduzione o modifica delle spese fiscali e»; 
    b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Le eventuali maggiori entrate derivanti  dalla  revisione
delle spese fiscali disposta ai sensi del comma 3, lettera  b),  sono
attribuite di  norma  al  Fondo  per  la  riduzione  della  pressione
fiscale.». 
  3. All'articolo 21 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 11, lettera a), le parole:  «,  nonche'  gli  effetti
connessi  alle   disposizioni   normative   vigenti,   con   separata
indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni  o
riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione  della  natura
delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari  e
degli obiettivi perseguiti» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 11, e' inserito il seguente: 
    «11-bis. Allo stato di previsione  dell'entrata  e'  allegato  un
rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque  forma  di
esenzione,  esclusione,  riduzione  dell'imponibile  o   dell'imposta
ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti,
con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente  e
nei  primi  sei  mesi  dell'anno  in  corso.   Ciascuna   misura   e'
accompagnata  dalla  sua  descrizione  e  dall'individuazione   della
tipologia dei beneficiari e,  ove  possibile,  dalla  quantificazione
degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono
raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne
caratterizza la natura e le finalita'. Il rapporto individua le spese
fiscali e ne valuta gli effetti finanziari  prendendo  a  riferimento
modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera
anche le spese fiscali negative. Ove possibile e,  comunque,  per  le
spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni  dalla  entrata
in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese  fiscali  e  i
programmi di spesa destinati alle medesime finalita' e  analizza  gli
effetti micro-economici delle  singole  spese  fiscali,  comprese  le
ricadute sul contesto sociale.». 
  4. Per la redazione del rapporto di cui al comma 3, lettera b),  il
Governo si avvale  di  una  Commissione  istituita  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, composta da quindici  esperti
nelle     materie     economiche,     statistiche,     fiscali      o
giuridico-finanziarie, di cui due rappresentanti della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri,   cinque   rappresentanti   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  un  rappresentante   dell'Istituto
nazionale di statistica  (ISTAT),  un  rappresentante  del  Ministero
dello  sviluppo  economico,   un   rappresentante   dell'Associazione
nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI),  un  rappresentante   della
Conferenza delle regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, un rappresentante della  Banca  d'Italia  e  tre  professori
universitari. La Commissione puo' avvalersi del contributo di esperti
delle associazioni di categoria, degli  ordini  professionali,  delle
organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello  nazionale  e
delle associazioni familiari. La partecipazione alla  Commissione,  a
qualunque titolo, non da' diritto  a  compensi,  emolumenti  o  altre
indennita', ne' a rimborsi di spese. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo per un
          sistema fiscale piu' equo, trasparente  ed  orientato  alla
          crescita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  12
          marzo 2014, n. 59. 
              - Gli articoli 3 e 4 della citata legge 11 marzo  2014,
          n. 23 prevedono: 
              «Art. 3. (Stima e monitoraggio dell'evasione  fiscale).
          - 1. Il Governo e' delegato ad introdurre,  con  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  1  e  con   particolare
          osservanza  dei  principi  e  criteri  generali  di  delega
          indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo
          articolo 1, in funzione del raggiungimento degli  obiettivi
          di  semplificazione  e  riduzione  degli  adempimenti,   di
          certezza del diritto nonche'  di  uniformita'  e  chiarezza
          nella definizione delle  situazioni  giuridiche  soggettive
          attive e passive dei contribuenti e delle  funzioni  e  dei
          procedimenti amministrativi, norme dirette a: 
                a)  attuare  una  complessiva   razionalizzazione   e
          sistematizzazione  della   disciplina   dell'attuazione   e
          dell'accertamento relativa alla generalita' dei tributi; 
                b)   definire   una   metodologia   di    rilevazione
          dell'evasione  fiscale,  riferita  a  tutti  i   principali
          tributi, basata sul confronto tra i dati della contabilita'
          nazionale  e  quelli  acquisiti  dall'anagrafe  tributaria,
          utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili  nel
          tempo,  dei  quali  deve   essere   garantita   un'adeguata
          pubblicizzazione; 
                c) prevedere che i risultati della rilevazione  siano
          calcolati e pubblicati con cadenza annuale; 
                d) istituire  presso  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze una commissione, senza  diritto  a  compensi,
          emolumenti, indennita' o rimborsi di spese, composta da  un
          numero massimo di quindici esperti indicati  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze, dall'Istituto  nazionale  di
          statistica (ISTAT), dalla  Banca  d'Italia  e  dalle  altre
          amministrazioni interessate; la commissione, che si  avvale
          del  contributo  delle  associazioni  di  categoria,  degli
          ordini professionali, delle organizzazioni  sindacali  piu'
          rappresentative a  livello  nazionale,  delle  associazioni
          familiari e delle  autonomie  locali,  redige  un  rapporto
          annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale
          e contributiva, al fine di: 
                  1)  diffondere  le  misurazioni  sull'economia  non
          osservata, assicurando la massima disaggregazione possibile
          dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale; 
                  2)   valutare   l'ampiezza    e    la    diffusione
          dell'evasione fiscale e contributiva, effettuando una stima
          ufficiale  dell'ammontare  delle   risorse   sottratte   al
          bilancio pubblico dall'evasione fiscale  e  contributiva  e
          assicurando la massima disaggregazione possibile dei dati a
          livello territoriale, settoriale e dimensionale; 
                  3)  illustrare  le  strategie  e   gli   interventi
          definiti  e  attuati  dall'amministrazione   pubblica   per
          contrastare   il   fenomeno   dell'evasione    fiscale    e
          contributiva; 
                  4) evidenziare i risultati ottenuti  dall'attivita'
          di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva; 
                  5)  individuare  le  linee  di  intervento   e   di
          prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell'evasione
          fiscale e contributiva, nonche' quelle  volte  a  stimolare
          l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali; 
                e) definire  le  linee  di  intervento  per  favorire
          l'emersione   di   base   imponibile,   anche    attraverso
          l'emanazione di disposizioni  per  l'attuazione  di  misure
          finalizzate  al  contrasto  d'interessi  fra  contribuenti,
          selettivo e con particolare riguardo alle aree maggiormente
          esposte  al  mancato  rispetto   dell'obbligo   tributario,
          definendo  attraverso  i  decreti   legislativi   le   piu'
          opportune  fasi  applicative  e  le  eventuali  misure   di
          copertura finanziaria nelle fasi di attuazione; 
                f) prevedere che il Governo rediga annualmente, anche
          con il  contributo  delle  regioni  in  relazione  ai  loro
          tributi  e  a  quelli  degli  enti   locali   del   proprio
          territorio, un rapporto sui risultati conseguiti in materia
          di   misure   di   contrasto   dell'evasione   fiscale    e
          contributiva, da  presentare  alle  Camere  contestualmente
          alla Nota di aggiornamento  del  Documento  di  economia  e
          finanza, distinguendo  tra  imposte  accertate  e  riscosse
          nonche' tra le diverse tipologie di avvio  delle  procedure
          di accertamento, in particolare  evidenziando  i  risultati
          del recupero di somme dichiarate  e  non  versate  e  della
          correzione di errori nella liquidazione  sulla  base  delle
          dichiarazioni; prevedere che il Governo indichi,  altresi',
          le strategie  per  il  contrasto  dell'evasione  fiscale  e
          contributiva, e che esso aggiorni e confronti  i  risultati
          con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero
          di  gettito  fiscale  e  contributivo   attribuibile   alla
          maggiore   propensione   all'adempimento   da   parte   dei
          contribuenti.». 
              «Art. 4. (Monitoraggio e riordino delle disposizioni in
          materia di erosione fiscale). - 1.  Fermo  restando  quanto
          previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f),  il  Governo
          e'  altresi'  delegato  ad  introdurre,   con   i   decreti
          legislativi di cui all'articolo  1,  norme  che  prevedano,
          coordinandola con le procedure  di  bilancio  di  cui  alla
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, la redazione, da parte  del
          Governo medesimo,  di  un  rapporto  annuale,  allegato  al
          disegno  di  legge  di  bilancio,  sulle   spese   fiscali,
          intendendosi  per  spesa   fiscale   qualunque   forma   di
          esenzione,   esclusione,   riduzione   dell'imponibile    o
          dell'imposta ovvero regime di favore, sulla base di  metodi
          e di criteri stabili nel tempo,  che  consentano  anche  un
          confronto con i programmi di spesa e  la  realizzazione  di
          valutazioni sull'efficacia di singole  misure  agevolative,
          eventualmente prevedendo  l'istituzione,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di una  commissione
          composta da un numero massimo di quindici esperti  indicati
          dal Ministero dell'economia e delle finanze e  dalle  altre
          amministrazioni  interessate,  senza  diritto  a  compensi,
          emolumenti, indennita' o rimborsi di spese, la quale potra'
          avvalersi del contributo delle associazioni  di  categoria,
          degli ordini professionali, delle organizzazioni  sindacali
          piu'   rappresentative   a   livello    nazionale,    delle
          associazioni familiari e delle autonomie locali. 
              2. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i  decreti
          legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a ridurre,
          eliminare o riformare le spese  fiscali  che  appaiono,  in
          tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle
          mutate   esigenze   sociali   o   economiche   ovvero   che
          costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorita'
          della tutela dei redditi di lavoro dipendente  e  autonomo,
          dei redditi di imprese minori e dei  redditi  di  pensione,
          della famiglia, della salute, delle persone  economicamente
          o socialmente  svantaggiate,  del  patrimonio  artistico  e
          culturale,  della  ricerca   e   dell'istruzione,   nonche'
          dell'ambiente e dell'innovazione  tecnologica.  Il  Governo
          assicura, con gli stessi decreti legislativi,  in  funzione
          delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate
          anche con l'attuazione del comma 1 del presente articolo  e
          del   presente   comma,   la   razionalizzazione    e    la
          stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5  per
          mille dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  in
          base alle scelte  espresse  dai  contribuenti.  Il  Governo
          assicura,  con  gli  stessi  decreti  legislativi  di   cui
          all'articolo  1,  la   razionalizzazione   e   la   riforma
          dell'istituto   della   destinazione   dell'8   per   mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
              3.  Le  maggiori  entrate  rivenienti   dal   contrasto
          dell'evasione fiscale, al netto  di  quelle  necessarie  al
          mantenimento dell'equilibrio di bilancio e  alla  riduzione
          del rapporto tra il debito e il prodotto interno  lordo,  e
          dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale  devono
          essere attribuite esclusivamente al Fondo per la  riduzione
          strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2,
          comma  36,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148, e successive  modificazioni.  Al  Fondo  sono
          interamente attribuiti anche i risparmi di spesa  derivanti
          da riduzione di contributi o incentivi  alle  imprese,  che
          devono essere  destinati  alla  riduzione  dell'imposizione
          fiscale gravante sulle imprese. Per le finalita' di cui  al
          primo e al secondo periodo del presente comma,  il  Governo
          e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui
          all'articolo  1,  norme  dirette  a  coordinare  le   norme
          adottate  in  attuazione  dei  criteri  di  delega  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, e di cui al comma 2  del  presente
          articolo e le vigenti procedure di bilancio,  definendo  in
          particolare le regole di alimentazione del  predetto  Fondo
          per la riduzione strutturale della  pressione  fiscale,  le
          cui dotazioni possono essere  destinate  soltanto  ai  fini
          indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo.». 
              - Il testo vigente  dell'articolo  1,  comma  7,  della
          citata legge 11 marzo 2014, n. 23 e' il seguente: 
              «7. Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i  testi  alle
          Camere   con   le   sue   osservazioni,    con    eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione. I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni competenti per materia sono espressi  entro  il
          termine  di   dieci   giorni   dalla   data   della   nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - La legge 31 dicembre 2009, n. 196 e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303. 
              - Il testo vigente dell'articolo  10-bis  della  citata
          legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 10-bis. (Nota di aggiornamento del  Documento  di
          economia e finanza). - "1. La Nota di aggiornamento del DEF
          contiene: 
                a)   l'eventuale   aggiornamento   degli    obiettivi
          programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera  e),
          al fine di stabilire  una  diversa  articolazione  di  tali
          obiettivi tra i sottosettori di cui all'articolo 10,  comma
          2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate
          dal Consiglio dell'Unione europea, nonche' delle previsioni
          macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e
          per il restante periodo di riferimento; 
                b) in valore assoluto, gli obiettivi di  saldo  netto
          da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di  cassa
          del settore statale; 
                c)  le  osservazioni  e  le  eventuali  modifiche   e
          integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni  del
          Consiglio dell'Unione  europea  relative  al  Programma  di
          stabilita' e al  Programma  nazionale  di  riforma  di  cui
          all'articolo 9, comma 1; 
                d) in coerenza con gli obiettivi di cui  all'articolo
          10,  comma  2,  lettera  e),  e  con   i   loro   eventuali
          aggiornamenti, il contenuto del Patto di stabilita' interno
          e le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
          lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, da  applicare
          nel caso di mancato rispetto di quanto previsto  dal  Patto
          di stabilita' interno, nonche' il contenuto  del  Patto  di
          convergenza e le misure atte a realizzare  il  percorso  di
          convergenza previsto dall'articolo 18 della citata legge n.
          42 del 2009, come modificato  dall'articolo  51,  comma  3,
          della presente legge. 
              2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica
          degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10  settembre
          il Governo, in attuazione di quanto previsto  dall'articolo
          5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009,  n.  42,
          invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della
          finanza pubblica, per il preventivo  parere,  da  esprimere
          entro il 15 settembre, le linee guida per  la  ripartizione
          degli obiettivi di cui all'articolo 10,  comma  2,  lettera
          e), della presente legge. Entro il medesimo termine del  10
          settembre le linee guida sono trasmesse alle  Camere.  Alle
          Camere e' altresi' trasmesso il  parere  di  cui  al  primo
          periodo. 
              3. La Nota di  aggiornamento  di  cui  al  comma  1  e'
          corredata delle relazioni  programmatiche  sulle  spese  di
          investimento per ciascuna missione di  spesa  del  bilancio
          dello Stato e delle relazioni  sullo  stato  di  attuazione
          delle  relative  leggi  pluriennali.  Per  ciascuna   legge
          pluriennale di spesa in scadenza,  il  Ministro  competente
          valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne  avevano
          giustificato  l'adozione,  tenuto  anche  conto  dei  nuovi
          programmi da avviare. 
              4. Alle  relazioni  di  cui  al  comma  3  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze allega un quadro  riassuntivo
          di tutte le leggi di spesa  a  carattere  pluriennale,  con
          indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi  e
          della  relativa  scadenza,  delle  somme   complessivamente
          autorizzate, indicando quelle effettivamente  erogate  e  i
          relativi  residui  di  ciascun  anno,  nonche'  quelle  che
          restano ancora da erogare. 
              5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al
          comma 4  e'  esposta,  in  allegato,  la  ricognizione  dei
          contributi pluriennali iscritti nel bilancio  dello  Stato,
          con  specifica  indicazione  di  quelli  attivati  e  delle
          eventuali  ulteriori  risorse,  anche  non   statali,   che
          concorrono    al    finanziamento    dell'opera     nonche'
          dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno  i  Ministeri
          competenti comunicano al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  tutti  i  dati  necessari   alla   predisposizione
          dell'allegato di cui al presente  comma.  A  seguito  della
          completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui
          all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui  al
          primo periodo da' inoltre  conto  della  valutazione  degli
          effetti  sui  saldi  di  finanza  pubblica  dei  contributi
          pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato. 
              5-bis. La Nota di aggiornamento di cui al  comma  1  e'
          corredata altresi' da un rapporto programmatico  nel  quale
          sono indicati gli interventi volti a ridurre,  eliminare  o
          riformare  le  spese  fiscali   in   tutto   o   in   parte
          ingiustificate o superate alla luce delle  mutate  esigenze
          sociali  o  economiche  ovvero  che  si   sovrappongono   a
          programmi di spesa  aventi  le  stesse  finalita',  che  il
          Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica.
          Nell'indicazione degli  interventi  di  cui  al  precedente
          periodo resta ferma la priorita' della tutela  dei  redditi
          di lavoro dipendente e autonomo,  dei  redditi  di  imprese
          minori e dei redditi di  pensione,  della  famiglia,  della
          salute,  delle   persone   economicamente   o   socialmente
          svantaggiate, del patrimonio artistico e  culturale,  della
          ricerca  e   dell'istruzione,   nonche'   dell'ambiente   e
          dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali
          sono trascorsi cinque anni dalla  entrata  in  vigore  sono
          oggetto di specifiche proposte di eliminazione,  riduzione,
          modifica o conferma. 
              6. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  il
          Governo, qualora per finalita' analoghe a quelle di cui  al
          medesimo comma 1, lettera a), ovvero per il verificarsi  di
          eventi eccezionali, intenda aggiornare gli obiettivi di cui
          all'articolo 10, comma 2, lettera e),  ovvero  in  caso  di
          scostamenti rilevanti degli andamenti di  finanza  pubblica
          rispetto  ai  medesimi  obiettivi  che  rendano   necessari
          interventi   correttivi,   trasmette   una   relazione   al
          Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento
          ovvero degli scostamenti, nonche' gli interventi correttivi
          che si prevede di adottare. 
              7. In allegato alla Nota di  aggiornamento  di  cui  al
          comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati,
          con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 6.». 
              - Il testo vigente dell'articolo 11 della citata  legge
          31 dicembre 2009, n.  196,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
              «Art. 11. (Manovra di finanza pubblica). - (Omissis). 
              3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
          tese a realizzare effetti  finanziari  con  decorrenza  nel
          triennio considerato dal  bilancio  pluriennale.  Essa  non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
                a)  il  livello  massimo  del  ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio pluriennale,  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; 
                b) le variazioni delle aliquote, delle  detrazioni  e
          degli scaglioni, le  norme  necessarie  alla  eliminazione,
          riduzione o modifica delle spese fiscali e le altre  misure
          che  incidono  sulla  determinazione  del   quantum   della
          prestazione,  afferenti  a  imposte  dirette  e  indirette,
          tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con  effetto
          di norma dal 1° gennaio dell'anno cui  essa  si  riferisce,
          nonche'   le   correzioni   delle    imposte    conseguenti
          all'andamento  dell'inflazione.  E'  fatto   salvo   quanto
          previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con  riferimento
          ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle
          regioni e degli enti locali; 
              b-bis) le norme volte a rafforzare il  contrasto  e  la
          prevenzione dell'evasione fiscale e  contributiva,  nonche'
          quelle volte  a  stimolare  l'adempimento  spontaneo  degli
          obblighi fiscali e contributivi; 
                c)  gli   importi   dei   fondi   speciali   previsti
          dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; 
                d) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, della  quota  da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente,
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
                e) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma  e  per  missione,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati  per
          le leggi che dispongono spese a  carattere  pluriennale  in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; 
                f) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di  autorizzazioni  legislative  di  spesa  di
          parte corrente; 
                g)  l'importo  complessivo  massimo   destinato,   in
          ciascuno degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al
          rinnovo  dei  contratti  del  pubblico  impiego,  ai  sensi
          dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
          normativo del personale  dipendente  dalle  amministrazioni
          statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
          per la parte non utilizzata al termine  dell'esercizio,  e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
                h) altre regolazioni meramente quantitative  rinviate
          alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; 
                i)  norme  che  comportano  aumenti  di   entrata   o
          riduzioni di spesa, restando  escluse  quelle  a  carattere
          ordinamentale ovvero  organizzatorio,  fatto  salvo  quanto
          previsto dalla lettera m); 
                l) norme  recanti  misure  correttive  degli  effetti
          finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13; 
                m) le  norme  eventualmente  necessarie  a  garantire
          l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
          ai sensi degli articoli 8, comma  2,  e  10-bis,  comma  1,
          lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
          cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,  come
          modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge. 
              3-bis. Le eventuali maggiori  entrate  derivanti  dalla
          revisione delle spese fiscali disposta ai sensi  del  comma
          3, lettera b), sono attribuite di norma  al  Fondo  per  la
          riduzione della pressione fiscale.". 
              (Omissis).». 
              - Il testo vigente dell'articolo 21 della citata  legge
          31 dicembre 2009, n.  196,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
              «Art. 21. (Bilancio di previsione). - (Omissis). 
              11. Ciascuno stato di  previsione  riporta  i  seguenti
          elementi   informativi,   da    aggiornare    al    momento
          dell'approvazione della legge di bilancio  per  le  lettere
          a), b), c), d) ed e): 
                a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
          le entrate, oltre a contenere i criteri per  la  previsione
          relativa alle principali imposte e tasse,  essa  specifica,
          per  ciascun  titolo,  la  quota   non   avente   carattere
          ricorrente e quella avente  carattere  ricorrente.  Per  la
          spesa, si compone di due sezioni: 
                  1) la prima sezione,  concernente  il  piano  degli
          obiettivi correlati  a  ciascun  programma  ed  i  relativi
          indicatori di risultato, riporta le  informazioni  relative
          al quadro di riferimento in  cui  l'amministrazione  opera,
          illustra le priorita'  politiche,  espone  le  attivita'  e
          indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa,
          che le amministrazioni intendono conseguire in  termini  di
          livello dei servizi e di interventi,  in  coerenza  con  il
          programma generale dell'azione di Governo. A  tal  fine  il
          documento indica le risorse  destinate  alla  realizzazione
          dei  predetti  obiettivi  e  riporta  gli   indicatori   di
          realizzazione ad essi  riferiti,  nonche'  i  criteri  e  i
          parametri   utilizzati   per   la   loro   quantificazione,
          evidenziando il collegamento tra i  predetti  indicatori  e
          parametri e il sistema di indicatori e  obiettivi  adottati
          da ciascuna amministrazione  per  le  valutazioni  previste
          dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai  successivi  decreti
          attuativi. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, sono individuati i criteri e le  metodologie
          per  la  definizione  degli  indicatori  di   realizzazione
          contenuti nella nota integrativa; 
                  2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle
          corrispondenti risorse finanziarie, illustra  il  contenuto
          di ciascun programma di spesa e i criteri  di  formulazione
          delle previsioni, con riguardo in  particolare  alle  varie
          tipologie di spesa e ai relativi  riferimenti  legislativi,
          con  indicazione  dei   corrispondenti   stanziamenti   del
          bilancio triennale; 
                b) una scheda illustrativa di ogni programma e  delle
          leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti
          stanziamenti del bilancio  triennale,  con  l'articolazione
          per le categorie di spesa di cui ai commi  4,  5,  6  e  7.
          Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni  e
          i dati relativi alle spese di funzionamento,  ivi  comprese
          quelle  del  personale,   necessarie   all'attuazione   del
          programma, nonche' gli interventi programmati, con separata
          indicazione delle spese  correnti  e  di  quelle  in  conto
          capitale. Tali schede  sono  aggiornate  semestralmente  in
          modo   da    tenere    conto    dell'eventuale    revisione
          dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai
          Ministeri nonche' delle modifiche apportate alle previsioni
          iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio
          adottate  in  corso  d'anno  ai  sensi  delle  disposizioni
          normative vigenti. Le variazioni rispetto  alle  previsioni
          iniziali sono analiticamente motivate  anche  in  relazione
          alla loro tipologia e natura. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  trasmette  le  schede  al  Parlamento  entro
          trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento; 
                c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli
          e relativi stanziamenti; 
                d) per ogni programma un  riepilogo  delle  dotazioni
          secondo l'analisi economica e funzionale; 
                e) una scheda illustrativa  dei  capitoli  recanti  i
          fondi  settoriali  correlati  alle   principali   politiche
          pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati
          i  corrispondenti  stanziamenti   previsti   dal   bilancio
          triennale,  il  riepilogo   analitico   dei   provvedimenti
          legislativi  e  amministrativi  che  hanno  determinato   i
          suddetti stanziamenti  e  le  relative  variazioni,  e  gli
          interventi previsti a  legislazione  vigente  a  valere  su
          detti fondi, con separata indicazione delle spese  correnti
          e di quelle in  conto  capitale.  La  scheda  di  cui  alla
          presente lettera e' aggiornata semestralmente  in  modo  da
          tenere conto delle modifiche  apportate  agli  stanziamenti
          previsti dalla legge  di  bilancio  con  le  variazioni  di
          bilancio adottate in corso d'anno. Le  variazioni  rispetto
          alle  previsioni   iniziali   indicano   analiticamente   i
          provvedimenti legislativi e amministrativi  ai  quali  sono
          correlate le variazioni  di  cui  al  secondo  periodo.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le  schede
          al Parlamento entro trenta giorni dalla fine  del  semestre
          di riferimento; 
                f)   il   budget    dei    costi    della    relativa
          amministrazione.    Le    previsioni    economiche     sono
          rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
          per programmi e per centri di costo. Il  budget  espone  le
          previsioni    formulate     dai     centri     di     costo
          dell'amministrazione   ed   include   il    prospetto    di
          riconciliazione  al  fine  di   collegare   le   previsioni
          economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. 
              11-bis.  Allo  stato  di  previsione  dell'entrata   e'
          allegato un  rapporto  annuale  sulle  spese  fiscali,  che
          elenca qualunque forma di esenzione, esclusione,  riduzione
          dell'imponibile o dell'imposta  ovvero  regime  di  favore,
          derivante da disposizioni normative vigenti,  con  separata
          indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei
          primi sei mesi  dell'anno  in  corso.  Ciascuna  misura  e'
          accompagnata dalla sua  descrizione  e  dall'individuazione
          della tipologia dei beneficiari  e,  ove  possibile,  dalla
          quantificazione degli effetti finanziari e del  numero  dei
          beneficiari.  Le  misure  sono  raggruppate  in   categorie
          omogenee, contrassegnate da un codice che  ne  caratterizza
          la natura e le finalita'. Il rapporto  individua  le  spese
          fiscali e ne valuta  gli  effetti  finanziari  prendendo  a
          riferimento  modelli  economici  standard  di   tassazione,
          rispetto  ai  quali  considera  anche  le   spese   fiscali
          negative. Ove possibile e, comunque, per le  spese  fiscali
          per le quali sono trascorsi cinque anni  dalla  entrata  in
          vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali
          e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita'  e
          analizza gli effetti micro-economici  delle  singole  spese
          fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale. 
              12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso  della
          discussione parlamentare formano oggetto di  apposita  nota
          di variazioni. 
              13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta  alle
          Camere una relazione, allegata  al  disegno  di  legge  del
          bilancio   di   previsione,   con   motivata    indicazione
          programmatica sulla destinazione alle aree  sottoutilizzate
          del territorio nazionale, di cui all'articolo 1,  comma  1,
          lettera a), del  decreto-legge  8  febbraio  1995,  n.  32,
          convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e  alle  aree
          destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1,  comma
          1, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,  in
          conformita' alla normativa comunitaria, nonche'  alle  aree
          montane, delle spese di investimento iscritte  negli  stati
          di previsione dei singoli Ministeri per gli  interventi  di
          rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per
          regioni. 
              14.   L'approvazione   dello   stato   di    previsione
          dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
          dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
          riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
          del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
          competenza sia a quelle di cassa. 
              15. L'approvazione dei fondi  previsti  dagli  articoli
          26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme. 
              16. Con apposita  norma  della  legge  che  approva  il
          bilancio  di  previsione   dello   Stato   e'   annualmente
          stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del
          settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo  10-bis,
          comma 1, lettera b),  l'importo  massimo  di  emissione  di
          titoli dello Stato, in Italia e  all'estero,  al  netto  di
          quelli da rimborsare. 
              17. Alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          bilancio, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con le  amministrazioni  interessate,  le
          unita' di voto parlamentare sono ripartite in  capitoli  ai
          fini della gestione e della  rendicontazione.  Entro  dieci
          giorni  dalla  pubblicazione  della  legge  di  bilancio  i
          Ministri  assegnano  le  risorse  ai   responsabili   della
          gestione. Viene altresi' data informazione del raccordo tra
          il bilancio  di  previsione  dello  Stato  approvato  e  il
          sistema di contabilita' nazionale per i conti  del  settore
          della pubblica amministrazione. 
              18. Agli stati di previsione della  spesa  dei  singoli
          Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i
          conti consuntivi degli enti cui lo  Stato  contribuisce  in
          via ordinaria.». 
                               Art. 2 
 
 
                 Monitoraggio dell'evasione fiscale 
            e coordinamento con le procedure di bilancio 
 
  1. Dopo l'articolo 10-bis della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
come modificato dall'articolo 1, e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-bis.1 (Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva).
- 1. Contestualmente alla nota di aggiornamento di  cui  al  comma  1
dell'articolo  10-bis,  e'  presentato  un  rapporto  sui   risultati
conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione  fiscale  e
contributiva, distinguendo tra imposte accertate e  riscosse  nonche'
tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in
particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate
e non versate e della correzione di errori nella  liquidazione  sulla
base delle dichiarazioni, evidenziando, ove possibile, il recupero di
gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione
all'adempimento  da  parte  dei  contribuenti.  Il  Governo   indica,
altresi', le strategie  per  il  contrasto  dell'evasione  fiscale  e
contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei  risultati  con  gli
obiettivi. 
  2. Le maggiori entrate che, sulla base  delle  risultanze  riferite
all'anno precedente, possono essere ascritte su  base  permanente  ai
risultati dell'attivita' di  contrasto  e  prevenzione  dell'evasione
fiscale e contributiva,  nonche'  di  miglioramento  dell'adempimento
spontaneo, di cui  al  comma  4,  lettera  e),  al  netto  di  quelle
necessarie  al  mantenimento  dell'equilibrio  di  bilancio  e   alla
riduzione del rapporto tra il debito e  il  prodotto  interno  lordo,
sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le
cui dotazioni possono essere  destinate  soltanto  ai  fini  indicati
dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo. 
  3. Per la redazione del rapporto  previsto  dal  comma  1,  che  e'
corredato  da  una  esaustiva  nota  illustrativa  delle  metodologie
utilizzate, il Governo, anche con  il  contributo  delle  regioni  in
relazione ai loro tributi e a quelli degli enti  locali  del  proprio
territorio, si avvale della «Relazione sull'economia non osservata  e
sull'evasione fiscale e contributiva», predisposta da una Commissione
istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  4. La Commissione redige una Relazione  annuale  sull'economia  non
osservata e sull'evasione fiscale e  contributiva,  contenente  anche
una nota illustrativa delle metodologie utilizzate per effettuare  le
stime e finalizzata a: 
    a)  recepire  e  commentare  le  valutazioni  sull'economia   non
osservata effettuate dall'ISTAT sulla base della normativa che regola
la redazione dei conti economici nazionali; 
    b) stimare l'ampiezza e la  diffusione  dell'evasione  fiscale  e
contributiva e produrre  una  stima  ufficiale  dell'ammontare  delle
entrate   sottratte   al   bilancio   pubblico,   con   la    massima
disaggregazione  possibile  a  livello  settoriale,  territoriale   e
dimensionale, utilizzando una metodologia di rilevazione, riferita  a
tutti i principali tributi, anche locali, basata sul confronto tra  i
dati della contabilita' nazionale e  quelli  acquisiti  dall'anagrafe
tributaria,  con  criteri   trasparenti,   stabili   nel   tempo,   e
adeguatamente pubblicizzati; 
    c)  valutare  l'evoluzione  nel  tempo  dell'evasione  fiscale  e
contributiva e delle entrate sottratte al bilancio pubblico; 
    d)  illustrare  le  strategie  e  gli  interventi   attuati   per
contrastare e prevenire l'evasione fiscale  e  contributiva,  nonche'
quelli volti  a  stimolare  l'adempimento  spontaneo  degli  obblighi
fiscali e contributivi; 
    e)  valutare  i   risultati   dell'attivita'   di   contrasto   e
prevenzione, nonche' di stimolo all'adempimento spontaneo; 
    f) indicare le linee di intervento  e  prevenzione  dell'evasione
fiscale  e   contributiva,   nonche'   quelle   volte   a   stimolare
l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi. 
  5. Per adempiere all'obiettivo di stimare l'ampiezza  dell'evasione
fiscale e  contributiva,  di  cui  al  comma  4,  lettera  b),  nella
Relazione di cui al medesimo comma 4 viene effettuata una misurazione
del divario tra le imposte e i contributi effettivamente versati e le
imposte e i contributi che si sarebbero dovuti versare in  un  regime
di perfetto adempimento, escludendo gli effetti delle  spese  fiscali
di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31  dicembre  2009,
n. 196. A tal fine, in particolare, si misurano: 
    a) i mancati gettiti derivanti da  errori  dei  contribuenti  nel
calcolo delle imposte e dei contributi in sede di dichiarazione; 
    b) gli omessi versamenti rispetto a quanto risulta dovuto in base
alle dichiarazioni; 
    c) il divario tra  le  basi  imponibili  fiscali  e  contributive
dichiarate  e  quelle  teoriche   desumibili   dagli   aggregati   di
contabilita' nazionale, distinguendo tra la  parte  di  tale  divario
ascrivibile alle spese fiscali, di cui al citato articolo  21,  comma
11-bis, e la parte residua di  tale  divario,  che  viene  attribuita
all'occultamento di basi imponibili; 
    d)  le  mancate  entrate  fiscali  e  contributive   attribuibili
all'evasione,  valutate  sottraendo,  dal  divario  tra  le   entrate
effettive e quelle potenzialmente ottenibili in un regime di perfetto
adempimento, le minori entrate ascrivibili alle spese fiscali, di cui
al citato articolo 21, comma 11-bis. 
  6. I risultati  del  contrasto  all'evasione  e  del  miglioramento
dell'adempimento spontaneo, di cui  al  comma  4,  lettera  e),  sono
misurati sulla base di separata valutazione delle entrate  risultanti
dalle complessive attivita' di  verifica  e  accertamento  effettuate
dalle amministrazioni, comprensive di  quelle  di  cui  al  comma  5,
lettere  a)  e  b),  e  dell'andamento  dell'adempimento   spontaneo,
correlato  alla  correttezza  dei  comportamenti   dichiarativi   dei
contribuenti, che e' approssimato dalla variazione, rispetto all'anno
precedente, della parte del divario tra le basi imponibili dichiarate
e quelle teoriche attribuita all'occultamento di basi imponibili,  di
cui al comma 5, lettera c), e  dalla  variazione,  rispetto  all'anno
precedente, delle mancate entrate fiscali e contributive attribuibili
all'evasione, di  cui  al  comma  5,  lettere  a),  b)  e  d).  Nella
valutazione  dell'andamento   dell'adempimento   spontaneo   rispetto
all'anno precedente si tiene conto degli effetti dell'evoluzione  del
quadro macroeconomico di riferimento sugli aggregati di  contabilita'
nazionale. Si da' conto delle mancate entrate  di  cui  al  comma  5,
lettere a), b) e d), sia complessivamente che separatamente,  sia  in
valore assoluto  che  in  rapporto  alle  basi  imponibili  teoriche,
applicando la massima disaggregazione possibile per: tipo di imposta,
categoria,  settore,  dimensione   dei   contribuenti,   ripartizione
territoriale.». 
  2. La Commissione di cui al comma 3  dell'articolo  10-bis.1  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, inserito dal comma 1 e'  composta  da
quindici esperti  nelle  materie  economiche,  statistiche,  fiscali,
lavoristiche o giuridico-finanziarie, di cui un rappresentante  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  quattro  rappresentanti  del
Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   due   rappresentanti
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante  del
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  un  rappresentante
dell'INPS, un rappresentante dell'Associazione nazionale  dei  comuni
italiani (ANCI), un rappresentante della Conferenza delle  regioni  e
delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  un  rappresentante
della Banca d'Italia e tre professori  universitari.  La  Commissione
puo' avvalersi  del  contributo  di  esperti  delle  associazioni  di
categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali
piu'  rappresentative  a  livello  nazionale  e  delle   associazioni
familiari. La partecipazione alla Commissione,  a  qualunque  titolo,
non da' diritto a compensi, emolumenti  o  altre  indennita',  ne'  a
rimborsi di spese. 
  3. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  comma  3,
dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
  «b-bis) le norme volte a rafforzare il contrasto e  la  prevenzione
dell'evasione  fiscale  e  contributiva,  nonche'  quelle   volte   a
stimolare  l'adempimento   spontaneo   degli   obblighi   fiscali   e
contributivi.». 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo  integrale  dell'articolo  11  della  citata
          legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' citato in nota all'articolo 1. 
                               Art. 3 
 
 
         Disposizioni transitorie, decorrenza e abrogazione 
 
  1. La destinazione delle eventuali maggiori entrate derivanti dalla
revisione delle spese fiscali disposta ai sensi del comma 3,  lettera
b), dell'articolo  11  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e
successive modificazioni, al Fondo per la riduzione  della  pressione
fiscale, si applica a partire  dalla  manovra  triennale  di  finanza
pubblica predisposta nel primo  esercizio  successivo  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto.  Resta  fermo  il  diverso
utilizzo  delle   maggiori   entrate   derivanti   dall'eliminazione,
riduzione o modifica di spese fiscali  previsto  da  disposizioni  di
legge vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  con  effetto
dal 1° gennaio 2016. Con  la  medesima  decorrenza,  il  comma  36.1.
dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  e'
abrogato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 24 settembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo del comma  3,  lettera  b  dell'articolo  11
          della  citata  legge  31  dicembre  2009,  n.   196,   come
          modificato dal  presente  decreto,  e'  riportato  in  nota
          all'articolo 1. 
              - Il comma 36.1 dell'articolo 2 del  decreto  legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011,  n.  148,  abrogato  dal  presente
          decreto con decorrenza 1° gennaio 2016,  concerneva  misure
          di contrasto all'evasione fiscale. 

(fonte www.gazzettaufficiale.it)


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