201510.08
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D.lgs. 24 settembre 2015 n. 157 – Misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali

DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 157

Misure per la revisione della  disciplina  dell'organizzazione  delle
agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera  h),
della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00168) 

(GU n.233 del 7-10-2015 – Suppl. Ordinario n. 55)

 

 Vigente al: 22-10-2015

 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 11  marzo  2014,  n.  23,  con  la  quale  e'  stata
conferita delega al  Governo  recante  disposizioni  per  un  sistema
fiscale piu' equo,  trasparente  e  orientato  alla  crescita  e,  in
particolare, l'articolo 9, comma 1,  lettera  h),  con  il  quale  il
Governo e' delegato  a  procedere  alla  revisione  della  disciplina
dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in funzione delle esigenze
di   contenimento   della   spesa   pubblica   e   di   potenziamento
dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonche' ai  fini  di  una
piu' razionale ripartizione delle funzioni tra le diverse agenzie; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2015; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e, per i profili di carattere finanziario, della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge  n.  23  del  2014,
secondo cui, qualora il Governo non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2015; 
  Acquisiti  i  pareri  definitivi   delle   competenti   Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della  citata  legge
n. 23 del 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 settembre 2015; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Disposizioni in materia 
              di riorganizzazione delle agenzie fiscali 
 
  1. Le agenzie fiscali procedono alla riorganizzazione delle proprie
strutture in funzione del contenimento delle spese  di  funzionamento
ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e del riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo con
l'obiettivo di facilitare  gli  adempimenti  tributari  anche  grazie
all'impiego di nuove e piu' avanzate forme di  comunicazione  con  il
contribuente,  contribuendo  a  una  maggiore  competitivita'   delle
imprese italiane e favorendo l'attrattivita'  degli  investimenti  in
Italia per le imprese estere che  intendono  operare  nel  territorio
nazionale. Nei programmi di riorganizzazione le agenzie,  nell'ambito
dello svolgimento delle funzioni loro assegnate, perseguono, inoltre,
la  riduzione  della  invasivita'  dei  controlli  e   dei   connessi
adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo  unico,
sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi. Le  agenzie
orientano, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione
prioritaria di facilitare e promuovere l'assolvimento degli  obblighi
tributari, i  programmi  di  formazione  e  sviluppo  del  personale,
nonche' i criteri di determinazione dei  compensi  incentivanti,  nel
quadro della revisione del sistema  delle  convenzioni  fra  Ministro
dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di  cui  all'articolo
59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  2. Al fine di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa  e
favorire l'emersione delle basi imponibili, le convenzioni  stipulate
ai sensi del citato articolo 59, comma 2, stabiliscono per le agenzie
fiscali specifici obiettivi di incremento del livello di  adempimento
spontaneo  degli  obblighi  tributari,  del  livello   di   efficacia
dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione  fiscale,  delle
frodi e degli illeciti tributari, anche mediante  l'attuazione  delle
disposizioni dell'articolo 1, commi 634, 635 e 636,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e dei nuovi istituti introdotti in  attuazione
della legge 11 marzo 2014, n. 23. 
  3. Per la misurazione  degli  obiettivi  di  cui  al  comma  2,  le
convenzioni di cui al  comma  1  definiscono,  per  ciascuna  agenzia
fiscale: 
    a)  indicatori  della  produttivita',  qualita'  e  tempestivita'
dell'attivita' svolta nelle aree di operativita'; 
    b)  indicatori   della   complessiva   efficacia   e   efficienza
gestionale. 
  4. Gli indicatori di cui al  comma  3  sono  definiti  in  base  ai
seguenti criteri generali: 
    a) rispetto dei principi di cui alla legge  27  luglio  2000,  n.
212, anche con riguardo alla  richiesta  di  documentazione  gia'  in
possesso dell'amministrazione finanziaria; 
    b) preponderanza  di  peso  degli  indicatori  espressione  delle
attivita' volte a facilitare gli adempimenti tributari, a contribuire
a una maggiore competitivita' delle imprese  italiane  e  a  favorire
l'attrattivita' degli investimenti in Italia per  le  imprese  estere
che  intendono  operare  nel  territorio  nazionale,  nonche'   delle
attivita' di prevenzione  e  contrasto  all'evasione  e  all'elusione
fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente  e  di  tempestiva
esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di sgravio; 
    c) tempestivita' delle direttive adottate a seguito di  mutamenti
legislativi  e  della  giurisprudenza  di  legittimita'  che  possano
incidere sui rapporti pendenti ai fini dell'autotutela,  acquiescenza
a sentenze, adesioni, mediazioni e conciliazioni giudiziali. 
  5. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono i  criteri  per  la
redazione della mappa dei rischi operativi e per la definizione degli
indicatori di rischio di non conformita' di ciascuna agenzia fiscale. 
  6. Le disposizioni del presente decreto relative  alle  convenzioni
di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016. 
  7. All'esito positivo  delle  verifiche  effettuate  dal  Ministero
dell'economia  e  delle   finanze -   Dipartimento   delle   finanze,
finalizzate ad accertare il maggior gettito incassato con riferimento
all'ultimo  anno  consuntivato  connesso  al   raggiungimento   degli
obiettivi fissati nelle convenzioni di cui al comma 1, sulla base  di
strumenti di monitoraggio e di riscontro del suddetto maggior gettito
derivante dall'attivita' volta a promuovere  l'adempimento  spontaneo
degli obblighi fiscali e dell'attivita'  di  controllo  fiscale,  ivi
compreso, ove disponibile e  in  relazione  ai  dati  pertinenti,  il
rapporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della  legge  11
marzo 2014, n. 23, nonche' in base all'accertamento dei  risparmi  di
spesa  conseguenti   a   controlli   che   abbiano   determinato   il
disconoscimento in via definitiva  di  richieste  di  rimborsi  o  di
crediti d'imposta, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti  capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
sono integrati con apposito provvedimento in corso di gestione per la
quota incentivante di cui all'articolo 59, comma 4, lettera  c),  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto del  vincolo
di neutralita' finanziaria relativamente al  previgente  sistema.  In
forza di tale vincolo, per l'attivita' svolta a  decorrere  dall'anno
2016 l'ammontare della predetta quota  non  puo'  superare  la  media
degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia in
applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 12,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo  3,
comma 165, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e  successive
modificazioni. In relazione al  vincolo  di  neutralita'  finanziaria
relativamente  al  previgente   sistema   e   subordinatamente   alla
realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di  cui  al
primo periodo cessano di avere applicazione per le  agenzie  fiscali,
con riferimento all'attivita' svolta a decorrere dal 1° gennaio 2016,
le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge  n.  79  del
1997 riguardanti  l'assegnazione  di  risorse  per  il  potenziamento
dell'amministrazione economica e finanziaria e per la  corresponsione
di compensi al personale dipendente. Resta fermo quanto previsto  dal
citato articolo 12 per la quota di risorse rivenienti  dall'attivita'
delle  agenzie  fiscali  destinata  al  fondo  di  assistenza  per  i
finanzieri, al fondo di previdenza per  il  personale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura  di
oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e  del
Corpo della Guardia di Finanza nonche' quanto previsto  dal  medesimo
articolo in relazione all'incentivazione del personale del  Ministero
dell'economia e delle finanze cui continua a provvedersi  annualmente
con   decreto   ministeriale.   Fermo   restando   quanto    previsto
dall'articolo 5, commi da 11 a 11-quinquies, del decreto-legge n.  95
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
nelle more dei rinnovi  contrattuali  previsti  dall'articolo  6  del
decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, i sistemi di  misurazione
e valutazione della performance individuale  adottati  dalle  agenzie
fiscali e i criteri selettivi da esse  stabiliti  per  l'attribuzione
del trattamento accessorio collegato alla performance  del  personale
dipendente sono verificati nel quadro delle  convenzioni  di  cui  al
comma 1. 
  8. Ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali  riducono
di non meno del 10 per cento il rapporto tra  personale  dirigenziale
di  livello  non  generale  e  personale   non   dirigente   previsto
dall'articolo 23-quinquies, comma  1,  lettera  a),  numero  2),  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da diminuire ulteriormente
le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto  dalla  medesima
disposizione. 
  9. Le agenzie provvedono a una riduzione complessiva di  almeno  il
10 per  cento  delle  posizioni  dirigenziali  di  livello  generale,
computata con riferimento alla dotazione  organica  cumulativa  delle
agenzie stesse relativa a tali posizioni. 
  10. A seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai  commi
8 e 9, i fondi per il trattamento accessorio del personale  dirigente
di  prima  e  seconda  fascia  sono  corrispondentemente  ridotti  in
proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi. 
  11. In coerenza con il processo  d'integrazione  operativa  tra  le
attivita'  dell'Agenzia  delle  entrate  e  quelle   dell'incorporata
Agenzia del territorio cessano di avere effetto  le  limitazioni  per
specifiche materie introdotte dall'articolo 23-quater, comma  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  con  riguardo  allo  svolgimento
delle funzioni  dei  vicedirettori,  fermo  restando  il  contingente
complessivo ivi previsto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 24 settembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

(fonte www.gazzettaufficiale.it)


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