201509.23
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D.lgs. 14 settembre 2015 n. 147 – Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147

Disposizioni     recanti     misure     per     la     crescita     e
l'internazionalizzazione delle imprese. (15G00163) 

(GU n.220 del 22-9-2015)

 

 Vigente al: 7-10-2015

 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 11  marzo  2014,  n.  23,  con  la  quale  e'  stata
conferita delega al  Governo  recante  disposizioni  per  un  sistema
fiscale piu' equo,  trasparente  e  orientato  alla  crescita  e,  in
particolare, l'articolo 12 con il quale il  Governo  e'  delegato  ad
introdurre norme per ridurre le incertezze nella  determinazione  del
reddito    e    della    produzione    netta    e    per     favorire
l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti  in  Italia,
in applicazione delle raccomandazioni degli organismi  internazionali
e dell'Unione europea; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 aprile 2015; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere  finanziario  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Visti i pareri  della  VI  Commissione  finanze  della  Camera  dei
deputati del 18 giugno 2015 e della 6ª Commissione finanze  e  tesoro
del Senato della Repubblica del 9 giugno 2015 e della  V  Commissione
bilancio tesoro e programmazione della Camera  dei  deputati  del  17
giugno 2015; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge  n.  23  del  2014,
secondo cui qualora il Governo  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 luglio 2015; 
  Acquisiti  i  pareri  definitivi   delle   competenti   Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n.
23 del 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 2015; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
   Accordi preventivi per le imprese con attivita' internazionale 
 
  1. L'articolo 8  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e' abrogato. 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, dopo l'articolo 31-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 31-ter (Accordi  preventivi  per  le  imprese  con  attivita'
internazionale). - 1. Le imprese con attivita'  internazionale  hanno
accesso  ad  una  procedura  finalizzata  alla  stipula  di   accordi
preventivi, con principale riferimento ai seguenti ambiti: 
    a)  preventiva  definizione  in  contraddittorio  dei  metodi  di
calcolo del valore normale  delle  operazioni  di  cui  al  comma  7,
dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e dei valori di uscita o di ingresso in caso di  trasferimento  della
residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del
medesimo  testo  unico.  Le  imprese   che   aderiscono   al   regime
dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura di cui al
periodo precedente anche al  fine  della  preventiva  definizione  in
contraddittorio dei  metodi  di  calcolo  del  valore  normale  delle
operazioni di cui al comma 10 dell'articolo 110  del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; 
    b) applicazione ad un caso concreto di norme,  anche  di  origine
convenzionale, concernenti l'attribuzione di  utili  e  perdite  alla
stabile organizzazione in un altro Stato  di  un'impresa  o  un  ente
residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto
non residente; 
    c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei  requisiti
che configurano una stabile  organizzazione  situata  nel  territorio
dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del
testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  nonche'  dalle
vigenti  Convenzioni   contro   le   doppie   imposizioni   stipulate
all'Italia; 
    d) applicazione ad un caso concreto di norme,  anche  di  origine
convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi,
interessi e royalties e altri componenti reddituali a o  da  soggetti
non residenti. 
  2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti per il  periodo
d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro  periodi
d'imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di
diritto rilevanti ai fini degli  accordi  sottoscritti  e  risultanti
dagli stessi. Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi  conclusi
con le autorita' competenti di Stati esteri a seguito delle procedure
amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni, gli accordi di  cui  al  comma  1  vincolano  le  parti,
secondo quanto convenuto con dette autorita', a decorrere da  periodi
di imposta precedenti purche' non anteriori al periodo  d'imposta  in
corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte  del
contribuente. 
  3. Qualora le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo
di cui al comma 1 ricorrano per uno o piu'  dei  periodi  di  imposta
precedenti alla stipula ma non anteriori a quello in corso alla  data
di  presentazione  dell'istanza,  relativamente  a  tali  periodi  di
imposta e'  concessa  la  facolta'  al  contribuente  di  far  valere
retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si  renda  a  tal
fine    necessario    rettificare    il    comportamento    adottato,
all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla  presentazione
della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo  2,  comma  8,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,
senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni. 
  4.  In   base   alla   normativa   comunitaria,   l'Amministrazione
finanziaria invia copia dell'accordo all'autorita' fiscale competente
degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le quali
i contribuenti pongono in essere le relative operazioni. 
  5.   Per   i   periodi   d'imposta   di   validita'   dell'accordo,
l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli  articoli
32 e seguenti soltanto in relazione a  questioni  diverse  da  quelle
oggetto dell'accordo medesimo. 
  6. La richiesta di accordo preventivo e' presentata  al  competente
Ufficio della Agenzia delle entrate,  secondo  quanto  stabilito  con
provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Con  il  medesimo
provvedimento sono definite le modalita' con le quali  il  competente
Ufficio procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo e
del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto  su
cui l'accordo si basa. 
  7.  Qualunque  riferimento  all'articolo  8  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, ovunque presente, deve  intendersi  effettuato
al presente articolo.». 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dalla data fissata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate  di  cui  all'articolo  31-ter,  comma  6,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  da  emanarsi,
in sostituzione del provvedimento del 23 luglio 2004,  entro  novanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto
legislativo. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo per un
          sistema fiscale piu' equo, trasparente  ed  orientato  alla
          crescita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  12
          marzo 2014, n. 59. 
              Il testo vigente dell'art. 12  della  citata  legge  11
          marzo 2014, n. 23 e' il seguente: 
              "Art. 12. (Razionalizzazione della  determinazione  del
          reddito di impresa e della produzione netta) 
              1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i  decreti
          legislativi  di  cui  all'art.  1,  norme  per  ridurre  le
          incertezze  nella  determinazione  del  reddito   e   della
          produzione netta e  per  favorire  l'internazionalizzazione
          dei soggetti economici operanti in Italia, in  applicazione
          delle  raccomandazioni  degli  organismi  internazionali  e
          dell'Unione europea, secondo i seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
              a) introduzione di criteri chiari  e  coerenti  con  la
          disciplina di redazione del bilancio,  in  particolare  per
          determinare  il  momento  del  realizzo  delle  perdite  su
          crediti, ed estensione del regime fiscale previsto  per  le
          procedure concorsuali anche ai  nuovi  istituti  introdotti
          dalla riforma del diritto fallimentare  e  dalla  normativa
          sul sovraindebitamento,  nonche'  alle  procedure  similari
          previste negli ordinamenti di altri Stati; 
              b) revisione della disciplina impositiva riguardante le
          operazioni transfrontaliere,  con  particolare  riferimento
          all'individuazione della residenza fiscale,  al  regime  di
          imputazione  per  trasparenza  delle  societa'  controllate
          estere e di quelle collegate, al regime  di  rimpatrio  dei
          dividendi  provenienti  dagli  Stati  con  regime   fiscale
          privilegiato, al  regime  di  deducibilita'  dei  costi  di
          transazione commerciale  dei  soggetti  insediati  in  tali
          Stati,   al   regime   di   applicazione   delle   ritenute
          transfrontaliere, al regime dei lavoratori all'estero e dei
          lavoratori transfrontalieri, al regime di tassazione  delle
          stabili organizzazioni all'estero e di quelle  di  soggetti
          non residenti insediate in Italia,  nonche'  al  regime  di
          rilevanza delle perdite di societa'  del  gruppo  residenti
          all'estero; 
              c)  revisione  dei  regimi   di   deducibilita'   degli
          ammortamenti, delle spese generali, degli interessi passivi
          e di  particolari  categorie  di  costi,  salvaguardando  e
          specificando  il  concetto  di  inerenza  e  limitando   le
          differenziazioni tra settori economici; 
              d) revisione, razionalizzazione e  coordinamento  della
          disciplina delle societa' di comodo e del regime  dei  beni
          assegnati ai soci o ai loro familiari, nonche' delle  norme
          che regolano il trattamento dei cespiti  in  occasione  dei
          trasferimenti di proprieta', con l'obiettivo, da  un  lato,
          di evitare vantaggi fiscali dall'uso di  schermi  societari
          per utilizzo personale di beni aziendali o di  societa'  di
          comodo e, dall'altro,  di  dare  continuita'  all'attivita'
          produttiva in caso di trasferimento della proprieta', anche
          tra familiari; 
              e)  armonizzazione  del  regime  di  tassazione   degli
          incrementi di valore emergenti  in  sede  di  trasferimento
          d'azienda a titolo oneroso, allineandolo, ove possibile,  a
          quello previsto per i conferimenti.". 
              Il testo vigente dell'art. 1, comma 7, della  legge  11
          marzo 2014, n. 23 e' il seguente: 
              "7. Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i  testi  alle
          Camere   con   le   sue   osservazioni,    con    eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione. I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni competenti per materia sono espressi  entro  il
          termine  di   dieci   giorni   dalla   data   della   nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati.". 
 
          Note all'art. 1: 
              L'art. 8 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269
          (Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici), abrogato dal
          presente decreto, disciplinava la procedura  di  ruling  di
          standard internazionale. 
              Il  decreto  del   Presidente   della   Repubblica   29
          settembre1973, n. 600, reca "Disposizioni comuni in materia
          di accertamento delle imposte sui redditi". 
              Il  Provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia   delle
          Entrate del  23  luglio  2004  reca  disposizioni  volte  a
          consentire alle imprese  con  attivita'  internazionale  di
          accedere   alla   procedura   di   ruling    internazionale
          disciplinata dall'art. 8  del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269. 
                               Art. 2 
 
 
                  Interpello sui nuovi investimenti 
 
  1. Le imprese che intendono effettuare investimenti nel  territorio
dello Stato di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro e che
abbiano   ricadute   occupazionali   significative    in    relazione
all'attivita'  in  cui  avviene  l'investimento  e  durature  possono
presentare all'Agenzia delle  entrate  un'istanza  di  interpello  in
merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e  delle
eventuali operazioni straordinarie  che  si  ipotizzano  per  la  sua
realizzazione, ivi inclusa,  ove  necessaria,  la  valutazione  circa
l'esistenza  o  meno   di   un'azienda.   Possono   formare   oggetto
dell'istanza  anche  la  valutazione  preventiva  circa   l'eventuale
assenza di abuso del diritto fiscale o di  elusione,  la  sussistenza
delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e
l'accesso ad eventuali regimi o  istituti  previsti  dall'ordinamento
tributario. Con riferimento ai tributi non di competenza dell'Agenzia
delle  entrate,  quest'ultima  provvede  ad  inoltrare  la  richiesta
dell'investitore agli enti di competenza che rendono autonomamente la
risposta. 
  2. La risposta scritta e motivata  dell'Agenzia  delle  entrate  e'
resa entro centoventi giorni, prorogabili, nel  caso  sia  necessario
acquisire  ulteriori  informazioni,  di  ulteriori   novanta   giorni
decorrenti dalla data di acquisizione di  dette  informazioni  ed  e'
basata sul piano di investimento e su tutti  gli  ulteriori  elementi
informativi forniti dall'investitore, anche su richiesta dell'Agenzia
delle entrate, a seguito di interlocuzioni con la parte  interessata.
Ove necessario, l'Agenzia delle entrate puo' accedere, previa  intesa
con il contribuente, presso le  sedi  di  svolgimento  dell'attivita'
dell'impresa, in tempi concordati, allo  scopo  di  prendere  diretta
cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori.  Qualora
la risposta non pervenga al contribuente entro i predetti termini, si
intende    che    l'Amministrazione    finanziaria    concordi    con
l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. 
  3. Il contenuto della risposta, anche se desunta ai sensi del terzo
periodo del comma 2, vincola l'Amministrazione  finanziaria  e  resta
valido finche' restano invariate le circostanze di fatto e di diritto
sulla base delle quali e' stata  resa  o  desunta  la  risposta,  con
conseguente nullita' di ogni  atto  di  qualsiasi  genere,  anche  di
carattere impositivo o  sanzionatorio,  emanato  dall'Amministrazione
finanziaria in difformita' a detto contenuto. Il contribuente che da'
esecuzione alla risposta, a prescindere dall'ammontare del suo volume
d'affari   o   dei   suoi   ricavi,   puo'   accedere    all'istituto
dell'adempimento collaborativo al  ricorrere  degli  altri  requisiti
previsti. 
  4. L'Agenzia delle entrate puo' verificare l'assenza  di  mutamenti
nelle circostanze di  fatto  o  di  diritto  rilevanti  ai  fini  del
rilascio della risposta e la corretta applicazione delle  indicazioni
date  nella  stessa  mediante  l'utilizzo   degli   ordinari   poteri
istruttori.  Resta  fermo  l'esercizio  degli  ordinari   poteri   di
controllo   dell'Amministrazione   finanziaria   esclusivamente    in
relazione a questioni diverse da quelle oggetto del parere. 
  5. L'Agenzia delle entrate pubblica annualmente  la  sintesi  delle
posizioni interpretative rese ai  sensi  del  presente  articolo  che
possano avere generale interesse. 
  6. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono   individuate   le   modalita'   applicative
dell'interpello previsto dal presente articolo. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro dieci  giorni
dalla data di entrata in vigore del  predetto  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, e' individuato l'ufficio competente al
rilascio della risposta ed alla verifica della corretta  applicazione
della stessa. 
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate di cui al comma 6. 

                               Art. 3 
 
 
Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati  o  territori  a
                     regime fiscale privilegiato 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 47, comma 4, il primo periodo e'  sostituito  dai
seguenti:  «Nonostante  quanto   previsto   dai   commi   precedenti,
concorrono integralmente alla formazione del reddito  imponibile  gli
utili provenienti da societa' residenti in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento  emanati
ai sensi dell'articolo 167, comma 4;  a  tali  fini,  si  considerano
provenienti da societa' residenti  in  Stati  o  territori  a  regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette
in tali societa' o di partecipazioni di  controllo  anche  di  fatto,
diretto o indiretto,  in  altre  societa'  residenti  all'estero  che
conseguono utili dalla partecipazione in societa' residenti in  Stati
o territori a regime privilegiato e nei  limiti  di  tali  utili.  Le
disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano  nel  caso
in cui gli stessi utili siano gia' stati imputati al socio  ai  sensi
del comma 1 dello stesso articolo  167  o  sia  dimostrato,  anche  a
seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 5, lettera b),
dello stesso articolo 167,  il  rispetto  delle  condizioni  indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Ove  la  dimostrazione
operi  in  applicazione  della  lettera  a)  del  medesimo  comma   5
dell'articolo 167, per gli utili di cui  ai  periodi  precedenti,  e'
riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio  dello
Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti  gli  utili,
un credito d'imposta ai sensi  dell'articolo  165  in  ragione  delle
imposte assolte  dalla  societa'  partecipata  sugli  utili  maturati
durante il periodo di possesso della partecipazione,  in  proporzione
degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa  a
tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta,  l'ammontare
del credito d'imposta di cui al periodo precedente  e'  computato  in
aumento del reddito complessivo.  Se  nella  dichiarazione  e'  stato
omesso soltanto il computo  del  credito  d'imposta  in  aumento  del
reddito complessivo, si puo' procedere  di  ufficio  alla  correzione
anche in sede  di  liquidazione  dell'imposta  dovuta  in  base  alla
dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere
la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell'articolo 87 ma non  abbia  presentato  l'istanza  di  interpello
prevista dalla lettera b)  del  comma  5  dell'articolo  167  ovvero,
avendola presentata,  non  abbia  ricevuto  risposta  favorevole,  la
percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese  o  enti
esteri localizzati in Stati o territori inclusi  nel  decreto  o  nel
provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata
nella dichiarazione dei redditi da parte  del  socio  residente;  nei
casi di mancata o  incompleta  indicazione  nella  dichiarazione  dei
redditi si applica la sanzione amministrativa prevista  dall'articolo
8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»; 
    b) all'articolo 68: 
      1) nel comma 4, le parole: «da societa' residenti  in  Stati  o
territori  diversi  da  quelli  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
salvo la dimostrazione,» sono sostituite dalle seguenti: «da societa'
residenti in uno Stato o territorio  a  regime  fiscale  privilegiato
incluso  nel  decreto  o   nel   provvedimento   emanati   ai   sensi
dell'articolo 167, comma 4, salvo  la  dimostrazione,  anche»  e,  in
fine, e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «Qualora  il  contribuente
intenda far valere la sussistenza  delle  condizioni  indicate  nella
lettera c) del comma 1 dell'articolo  87,  ma  non  abbia  presentato
l'istanza di  interpello  prevista  dalla  lettera  b)  del  comma  5
dell'articolo 167 ovvero, avendola  presentata,  non  abbia  ricevuto
risposta favorevole, la percezione  di  plusvalenze  derivanti  dalla
cessione di partecipazioni in imprese o enti  esteri  localizzati  in
Stati o territori inclusi nel decreto  o  nel  provvedimento  di  cui
all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella  dichiarazione
dei redditi da parte del socio  residente;  nei  casi  di  mancata  o
incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica  la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8,  comma  3-ter,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»; 
      2) dopo il comma 4 e' inserito  il  seguente:  «4-bis.  Per  le
plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti
o localizzati in Stati o  territori  a  regime  fiscale  privilegiato
inclusi  nel  decreto  o   nel   provvedimento   emanati   ai   sensi
dell'articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui
al  comma  5,  lettera  a),  del  medesimo   articolo,   al   cedente
controllante  residente  nel  territorio  dello  Stato,  ovvero  alle
cedenti residenti sue controllate, spetta  un  credito  d'imposta  ai
sensi dell'articolo  165  in  ragione  delle  imposte  assolte  dalla
societa' partecipata sugli  utili  maturati  durante  il  periodo  di
possesso della partecipazione, in  proporzione  delle  partecipazioni
cedute  e  nei  limiti  dell'imposta   italiana   relativa   a   tali
plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di  cui  al  periodo
precedente spetta per l'ammontare dello  stesso  non  utilizzato  dal
cedente ai sensi dell'articolo 47, comma 4; tale ammontare,  ai  soli
fini dell'applicazione dell'imposta,  e'  computato  in  aumento  del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso  soltanto
il computo del credito d'imposta in aumento del reddito  complessivo,
si puo' procedere  di  ufficio  alla  correzione  anche  in  sede  di
liquidazione dell'imposta  dovuta  in  base  alla  dichiarazione  dei
redditi.»; 
    c) all'articolo 86, dopo il comma 4,  e'  inserito  il  seguente:
«4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed
enti residenti o localizzati in Stati o territori  a  regime  fiscale
privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi
dell'articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui
al  comma  5,  lettera  a),  del  medesimo   articolo,   al   cedente
controllante  residente  nel  territorio  dello  Stato,  ovvero  alle
cedenti residenti sue controllate, spetta  un  credito  d'imposta  ai
sensi dell'articolo  165  in  ragione  delle  imposte  assolte  dalla
societa' partecipata sugli  utili  maturati  durante  il  periodo  di
possesso della partecipazione, in  proporzione  delle  partecipazioni
cedute  e  nei  limiti  dell'imposta   italiana   relativa   a   tali
plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di  cui  al  periodo
precedente spetta per l'ammontare dello  stesso  non  utilizzato  dal
cedente ai sensi dell'articolo 89, comma 3; tale ammontare,  ai  soli
fini dell'applicazione dell'imposta,  e'  computato  in  aumento  del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso  soltanto
il computo del credito d'imposta in aumento del reddito  complessivo,
si puo' procedere  di  ufficio  alla  correzione  anche  in  sede  di
liquidazione dell'imposta  dovuta  in  base  alla  dichiarazione  dei
redditi.»; 
    d) all'articolo 87, comma 1, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
seguente: «c) residenza fiscale della  societa'  partecipata  in  uno
Stato o territorio diverso da quelli a  regime  fiscale  privilegiato
inclusi  nel  decreto  o   nel   provvedimento   emanati   ai   sensi
dell'articolo 167, comma 4,  o,  alternativamente,  la  dimostrazione
anche a seguito dell'esercizio dell'interpello  di  cui  allo  stesso
articolo 167, comma 5, lettera b), che dalle partecipazioni  non  sia
stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso,  l'effetto
di localizzare i redditi in Stati  o  territori  inclusi  nel  citato
decreto. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza di
tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di
interpello ovvero, avendola presentata, non abbia  ricevuto  risposta
favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione  di
partecipazioni in imprese  o  enti  esteri  localizzati  in  Stati  o
territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo
167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione  dei  redditi
da parte del socio  residente;  nei  casi  di  mancata  o  incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si  applica  la  sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8,  comma  3-ter,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»; 
    e) all'articolo 89, comma 3, il primo periodo e'  sostituito  dai
seguenti: «Verificandosi la condizione  dell'articolo  44,  comma  2,
lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica  agli
utili provenienti da  soggetti  di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
lettera d), e  alle  remunerazioni  derivanti  da  contratti  di  cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con  tali  soggetti,
se diversi da quelli residenti in Stati o territori a regime  fiscale
privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi
dell'articolo 167, comma 4, o,  se  ivi  residenti,  sia  dimostrato,
anche a seguito dell'esercizio dell'interpello  di  cui  all'articolo
167, comma 5, lettera  b),  il  rispetto  delle  condizioni  indicate
nell'articolo 87, comma 1, lettera c). Ove la dimostrazione operi  in
applicazione della lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 167,
per gli utili di  cui  al  periodo  precedente,  e'  riconosciuto  al
soggetto controllante residente nel territorio  dello  Stato,  ovvero
alle sue controllate residenti  percipienti  gli  utili,  un  credito
d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte
dalla societa' partecipata sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione degli utili  conseguiti
e nei limiti dell'imposta italiana relativa a  tali  utili.  Ai  soli
fini  dell'applicazione   dell'imposta,   l'ammontare   del   credito
d'imposta di cui al periodo precedente e' computato  in  aumento  del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso  soltanto
il computo del credito d'imposta in aumento del reddito  complessivo,
si puo' procedere  di  ufficio  alla  correzione  anche  in  sede  di
liquidazione dell'imposta  dovuta  in  base  alla  dichiarazione  dei
redditi. Ai fini del presente comma, si  considerano  provenienti  da
societa' residenti in Stati o territori  a  regime  privilegiato  gli
utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali societa'
o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto,
in altre societa' residenti all'estero  che  conseguono  utili  dalla
partecipazione in societa' residenti in Stati o  territori  a  regime
privilegiato e nei limiti di  tali  utili.  Qualora  il  contribuente
intenda far valere la sussistenza  delle  condizioni  indicate  nella
lettera c) del comma 1  dell'articolo  87  ma  non  abbia  presentato
l'istanza di  interpello  prevista  dalla  lettera  b)  del  comma  5
dell'articolo 167 ovvero, avendola  presentata,  non  abbia  ricevuto
risposta  favorevole,  la  percezione   di   utili   provenienti   da
partecipazioni in imprese  o  enti  esteri  localizzati  in  Stati  o
territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo
167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione  dei  redditi
da parte del socio  residente;  nei  casi  di  mancata  o  incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si  applica  la  sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8,  comma  3-ter,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.». 
  2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,
n. 600, all'articolo 27, comma 4, lettera b), le parole da:  «diversi
da quelli» a: «articolo  167»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o  nel  provvedimento
emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4 del citato testo unico o,
se  ivi  residenti,  sia  avvenuta   la   dimostrazione   a   seguito
dell'esercizio  dell'interpello  di  cui  al  comma  5,  lettera  b),
dell'articolo 167 dello stesso testo unico, che». 
  3. Nell'articolo 8 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 3-bis e'  aggiunto  il  seguente:  «3-ter.  Quando
l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione,  ai  sensi  degli
articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1,  lettera  c),  e  89,
comma 3, del testo unico sulle imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei
dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni  detenute  in
imprese o enti esteri localizzati in Stati o  territori  inclusi  nel
decreto o nel provvedimento di cui all'articolo  167,  comma  4,  del
medesimo testo unico, si applica una sanzione amministrativa pari  al
dieci per cento dei dividendi  e  delle  plusvalenze  conseguiti  dal
soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed  un
massimo di 50.000 euro.». 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, nonche' agli utili distribuiti ed alle  plusvalenze
realizzate a decorrere dal medesimo  periodo  di  imposta.  Per  tali
utili e  plusvalenze  il  credito  d'imposta  previsto  dal  presente
articolo  e'  riconosciuto  per  le  imposte  pagate  dalla  societa'
controllata a partire  dal  quinto  periodo  d'imposta  precedente  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
          Note all'art. 3: 
              Il testo dell'art. 47 del testo unico delle imposte sui
          redditi di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n.  917,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo, e' il seguente: 
              "Art. 47. (Utili da partecipazione) 
              1. Salvi i casi di cui all'art. 3, comma 3, lettera a),
          gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto  qualsiasi
          denominazione  dalle  societa'  o   dagli   enti   indicati
          nell'art.  73,  anche  in  occasione  della   liquidazione,
          concorrono   alla   formazione   del   reddito   imponibile
          complessivo  limitatamente  al  40  per  cento   del   loro
          ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si
          presumono     prioritariamente     distribuiti      l'utile
          dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del  comma  5
          per la quota di esse  non  accantonata  in  sospensione  di
          imposta. 
              2. Le remunerazioni dei contratti di cui all'art.  109,
          comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito
          imponibile complessivo nella stessa percentuale di  cui  al
          comma 1, qualora il valore dell'apporto sia superiore al  5
          per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto
          contabile risultante dall'ultimo bilancio  approvato  prima
          della data di stipula del contratto  nel  caso  in  cui  si
          tratti di societa' i cui titoli sono negoziati  in  mercati
          regolamentati o di altre  partecipazioni;  se  l'associante
          determina il reddito  in  base  alle  disposizioni  di  cui
          all'art.  66,  gli  utili  di  cui  al  periodo  precedente
          concorrono   alla   formazione   del   reddito   imponibile
          complessivo dell'associato nella misura del 40  per  cento,
          qualora l'apporto e' superiore al 25 per cento della  somma
          delle rimanenze finali di cui agli articoli 92e  93  e  del
          costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i
          criteri  di  cui  all'art.  110  al  netto   dei   relativi
          ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti  non
          residenti,  la  disposizione  del  periodo  precedente   si
          applica nel rispetto delle  condizioni  indicate  nell'art.
          44,  comma  2,  lettera  a),  ultimo  periodo;   ove   tali
          condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono
          alla formazione del reddito per il loro intero ammontare. 
              3. Nel caso di distribuzione di  utili  in  natura,  il
          valore imponibile e' determinato  in  relazione  al  valore
          normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a)
          del comma 2 dell'art. 109. 
              4. Nonostante quanto  previsto  dai  commi  precedenti,
          concorrono  integralmente  alla  formazione   del   reddito
          imponibile gli utili provenienti da societa'  residenti  in
          Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel
          decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167,
          comma  4;  a  tali  fini,  si  considerano  provenienti  da
          societa'  residenti  in  Stati   o   territori   a   regime
          privilegiato   gli   utili   relativi   al   possesso    di
          partecipazioni dirette in tali societa' o di partecipazioni
          di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in  altre
          societa' residenti all'estero che  conseguono  utili  dalla
          partecipazione in societa' residenti in Stati o territori a
          regime  privilegiato  e  nei  limiti  di  tali  utili.   Le
          disposizioni di cui al periodo precedente non si  applicano
          nel caso in cui gli stessi utili siano gia' stati  imputati
          al socio ai sensi del comma 1 dello stesso art. 167  o  sia
          dimostrato, anche a seguito dell'esercizio  dell'interpello
          di cui al comma 5, lettera b), dello stesso  art.  167,  il
          rispetto delle condizioni indicate  nella  lettera  c)  del
          comma  1  dell'art.  87.  Ove  la  dimostrazione  operi  in
          applicazione della lettera a) del medesimo comma 5, per gli
          utili di cui ai  periodi  precedenti,  e'  riconosciuto  al
          soggetto controllante residente nel territorio dello Stato,
          ovvero  alle  sue  controllate  residenti  percipienti  gli
          utili, un credito  d'imposta  ai  sensi  dell'art.  165  in
          ragione delle imposte assolte  dalla  societa'  partecipata
          sugli utili maturati durante il periodo di  possesso  della
          partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei
          limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli
          fini  dell'applicazione   dell'imposta,   l'ammontare   del
          credito d'imposta di cui al periodo precedente e' computato
          in aumento del reddito complessivo. Se nella  dichiarazione
          e' stato omesso soltanto il computo del  credito  d'imposta
          in aumento del reddito complessivo, si  puo'  procedere  di
          ufficio alla  correzione  anche  in  sede  di  liquidazione
          dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
          Qualora il contribuente intenda far valere  la  sussistenza
          delle condizioni indicate nella  lettera  c)  del  comma  1
          dell'art.  87  ma  non  abbia   presentato   l'istanza   di
          interpello prevista dalla lettera b) del comma 5  dell'art.
          167  ovvero,  avendola  presentata,  non   abbia   ricevuto
          risposta favorevole, la percezione di utili provenienti  da
          partecipazioni in imprese  o  enti  esteri  localizzati  in
          Stati o territori inclusi nel decreto o  nel  provvedimento
          di cui all'art. 167, comma 4, deve essere  segnalata  nella
          dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei
          casi   di   mancata   o   incompleta   indicazione    nella
          dichiarazione  dei   redditi   si   applica   la   sanzione
          amministrativa  prevista  dall'art.  8,  comma  3-ter,  del
          decreto  legislativo  18  dicembre   1997,   n.   471.   Le
          disposizioni di cui  al  periodo  precedente  si  applicano
          anche alle remunerazioni di  cui  all'art.  109,  comma  9,
          lettera b), relative a contratti stipulati  con  associanti
          residenti nei predetti Paesi o territori. 
              5. Non costituiscono utili le somme e i  beni  ricevuti
          dai soci delle societa' soggette  all'imposta  sul  reddito
          delle societa' a titolo di ripartizione di riserve o  altri
          fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle  azioni
          o  quote,  con  interessi   di   conguaglio   versati   dai
          sottoscrittori di nuove  azioni  o  quote,  con  versamenti
          fatti dai soci a fondo perduto o in conto  capitale  e  con
          saldi  di  rivalutazione  monetaria  esenti   da   imposta;
          tuttavia le somme o il valore  normale  dei  beni  ricevuti
          riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle  azioni  o
          quote possedute. 
              6. In caso di aumento  del  capitale  sociale  mediante
          passaggio di riserve o altri fondi  a  capitale  le  azioni
          gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore
          nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono
          utili per i  soci.  Tuttavia  se  e  nella  misura  in  cui
          l'aumento e' avvenuto  mediante  passaggio  a  capitale  di
          riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,  la
          riduzione   del   capitale    esuberante    successivamente
          deliberata  e'  considerata  distribuzione  di  utili;   la
          riduzione si imputa con precedenza alla parte  dell'aumento
          complessivo di capitale derivante dai passaggi  a  capitale
          di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma  5,
          a partire dal meno recente, ferme restando le  norme  delle
          leggi in materia di rivalutazione monetaria che  dispongono
          diversamente. 
              7. Le somme o il valore normale dei beni  ricevuti  dai
          soci in caso di recesso, di esclusione, di  riscatto  e  di
          riduzione del capitale esuberante o di  liquidazione  anche
          concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile  per
          la parte che eccede il prezzo pagato per  l'acquisto  o  la
          sottoscrizione delle azioni o quote annullate . 
              8. Le disposizioni del presente  articolo  valgono,  in
          quanto applicabili, anche per  gli  utili  derivanti  dalla
          partecipazione in enti, diversi  dalle  societa',  soggetti
          all'imposta di cui al titolo II.". 
              Il testo degli articoli 68, 86, 87 e 89 del testo unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come  modificati
          dal presente decreto legislativo, e' il seguente: 
              "Art. 68. (Plusvalenze) 
              1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma
          1 dell'art. 67  sono  costituite  dalla  differenza  tra  i
          corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il  prezzo
          di acquisto o il costo  di  costruzione  del  bene  ceduto,
          aumentato di ogni altro costo inerente  al  bene  medesimo.
          Per gli immobili  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  1
          dell'art. 67 acquisiti per donazione si assume come  prezzo
          di acquisto o costo di  costruzione  quello  sostenuto  dal
          donante. 
              2. Per i  terreni  di  cui  alla  lettera  a)  comma  1
          dell'art. 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio
          della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo  di
          acquisto il valore normale nel quinto  anno  anteriore.  Il
          costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente  e  quello
          dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente
          sono determinati  tenendo  conto  del  valore  normale  del
          terreno alla data di inizio  della  lottizzazione  o  delle
          opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo
          dei terreni suscettibili  d'utilizzazione  edificatoria  di
          cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 67 e'  costituito
          dal prezzo  di  acquisto  aumentato  di  ogni  altro  costo
          inerente, rivalutato in base  alla  variazione  dell'indice
          dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
          nonche' dell'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore
          degli immobili. Per i terreni  acquistati  per  effetto  di
          successione o donazione si assume come prezzo  di  acquisto
          il  valore  dichiarato  nelle  relative  denunce  ed   atti
          registrati, od in seguito definito e  liquidato,  aumentato
          di  ogni   altro   costo   successivo   inerente,   nonche'
          dell'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore   degli
          immobili e di successione. 
              3. Le plusvalenze di cui alla lettera c)  del  comma  1
          dell'art. 67, diverse da quelle  di  cui  al  comma  4  del
          presente articolo, per il 40 per cento del loro  ammontare,
          sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle
          relative minusvalenze; se le  minusvalenze  sono  superiori
          alle plusvalenze l'eccedenza  e'  riportata  in  deduzione,
          fino a concorrenza del 40 per  cento  dell'ammontare  delle
          plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto,
          a condizione  che  sia  indicata  nella  dichiarazione  dei
          redditi  relativa  al  periodo  d'imposta  nel   quale   le
          minusvalenze sono state realizzate. 
              4. Le plusvalenze realizzate mediante la  cessione  dei
          contratti stipulati con associanti non  residenti  che  non
          soddisfano le condizioni  di  cui  all'art.  44,  comma  2,
          lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze  di  cui
          alle  lettere  c)  e  c-bis)  del  comma  1  dell'art.   67
          realizzate  mediante  la  cessione  di  partecipazioni   al
          capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari  di
          cui all' art. 44, comma 2, lettera a), e contratti  di  cui
          all'art. 109, comma 9, lettera b), emessi  o  stipulati  da
          societa' residenti in  uno  Stato  o  territorio  a  regime
          fiscale   privilegiato   incluso   nel   decreto   o    nel
          provvedimento emanati ai  sensi  dell'art.  167,  comma  4,
          salvo la  dimostrazione,  anche  a  seguito  dell'esercizio
          dell'interpello secondo le modalita' del comma  5,  lettera
          b), dello stesso art. 167, del  rispetto  delle  condizioni
          indicate  nella  lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  87,
          concorrono  a  formare  il  reddito  per  il  loro   intero
          ammontare. La disposizione del periodo  precedente  non  si
          applica alle partecipazioni, ai  titoli  e  agli  strumenti
          finanziari di cui alla citata lettera c-bis), del comma  1,
          dell'art.  67,  emessi  da  societa'  i  cui  titoli   sono
          negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di  cui
          ai periodi  precedenti  sono  sommate  algebricamente  alle
          relative minusvalenze; se le  minusvalenze  sono  superiori
          alle plusvalenze  l'eccedenza  e'  riportata  in  deduzione
          integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei  periodi
          successivi, ma non oltre il quarto, a  condizione  che  sia
          indicata  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al
          periodo d'imposta nel  quale  le  minusvalenze  sono  state
          realizzate. Qualora il contribuente intenda far  valere  la
          sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c)  del
          comma 1 dell'art. 87, ma non abbia presentato l'istanza  di
          interpello prevista dalla lettera b) del comma 5  dell'art.
          167  ovvero,  avendola  presentata,  non   abbia   ricevuto
          risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti
          dalla cessione di partecipazioni in imprese o  enti  esteri
          localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o  nel
          provvedimento di cui all'art. 167,  comma  4,  deve  essere
          segnalata nella dichiarazione  dei  redditi  da  parte  del
          socio  residente;  nei  casi  di   mancata   o   incompleta
          indicazione nella dichiarazione dei redditi si  applica  la
          sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma  3-ter,
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
              4-bis. Per le plusvalenze realizzate su  partecipazioni
          in imprese ed enti  residenti  o  localizzati  in  Stati  o
          territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto
          o nel provvedimento emanati ai sensi dell'art.  167,  comma
          4, per i quali sussiste la condizione di cui  al  comma  5,
          lettera a) del medesimo articolo, al  cedente  controllante
          residente nel territorio dello Stato, ovvero  alle  cedenti
          residenti sue controllate, spetta un credito  d'imposta  ai
          sensi dell'art. 165 in ragione delle imposte assolte  dalla
          societa'  partecipata  sugli  utili  maturati  durante   il
          periodo di possesso della  partecipazione,  in  proporzione
          delle  partecipazioni  cedute  e  nei  limiti  dell'imposta
          italiana relativa a tali  plusvalenze.  La  detrazione  del
          credito d'imposta di cui al periodo precedente  spetta  per
          l'ammontare dello stesso  non  utilizzato  dal  cedente  ai
          sensi dell'art. 47, comma 4; tale ammontare, ai  soli  fini
          dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del
          reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso
          soltanto il computo del credito d'imposta  in  aumento  del
          reddito complessivo, si  puo'  procedere  di  ufficio  alla
          correzione  anche  in  sede  di  liquidazione  dell'imposta
          dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. 
              5. Le plusvalenze di cui alle lettere  c-bis),  diverse
          da quelle di cui al comma 4 e c-ter) del comma 1  dell'art.
          67sono sommate algebricamente alle  relative  minusvalenze,
          nonche' ai redditi ed alle  perdite  di  cui  alla  lettera
          c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui  alla
          lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso art.  67;  se
          l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle  perdite
          e' superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze  e
          degli altri redditi, l'eccedenza  puo'  essere  portata  in
          deduzione, fino a concorrenza, dalle  plusvalenze  e  dagli
          altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre
          il  quarto,   a   condizione   che   sia   indicata   nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
          quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. 
              6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c),  c-bis)  e
          c-ter) del comma  1  dell'art.  67  sono  costituite  dalla
          differenza tra il corrispettivo percepito ovvero  la  somma
          od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od  il
          valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato  di
          ogni  onere  inerente  alla   loro   produzione,   compresa
          l'imposta di successione e donazione, con esclusione  degli
          interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
          assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
          dichiarato  agli  effetti  dell'imposta   di   successione,
          nonche', per i titoli esenti da  tale  imposta,  il  valore
          normale alla data di apertura della successione.  Nel  caso
          di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
          donante.  Per  le  azioni,  quote  o  altre  partecipazioni
          acquisite sulla base di aumento gratuito  del  capitale  il
          costo  unitario  e'   determinato   ripartendo   il   costo
          originario sul numero complessivo  delle  azioni,  quote  o
          partecipazioni di compendio. Per  le  partecipazioni  nelle
          societa' indicate dall'art. 5,  il  costo  e'  aumentato  o
          diminuito dei redditi e delle perdite imputate al  socio  e
          dal costo si scomputano, fino  a  concorrenza  dei  redditi
          gia' imputati, gli  utili  distribuiti  al  socio.  Per  le
          valute estere cedute a termine  si  assume  come  costo  il
          valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
          stipula del contratto di cessione. Il  costo  o  valore  di
          acquisto e' documentato a cura  del  contribuente.  Per  le
          valute estere prelevate da depositi e  conti  correnti,  in
          mancanza della documentazione del  costo,  si  assume  come
          costo il valore della valuta al minore  dei  cambi  mensili
          accertati ai sensi dell'art.  110,  comma  9,  nel  periodo
          d'imposta  in  cui  la  plusvalenza   e'   realizzata.   Le
          minusvalenze  sono  determinate  con  gli  stessi   criteri
          stabiliti per le plusvalenze. 
              6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c)  e  c-bis)
          del comma 1,  dell'art.  67  derivanti  dalla  cessione  di
          partecipazioni al capitale in societa' di cui  all'art.  5,
          escluse le societa' semplici e gli enti ad esse equiparati,
          e all'art. 73, comma 1, lettera a), costituite da non  piu'
          di sette anni, possedute da almeno tre anni,  ovvero  dalla
          cessione  degli  strumenti  finanziari  e   dei   contratti
          indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis)
          relativi alle medesime societa', rispettivamente  posseduti
          e  stipulati  da  almeno  tre  anni,  non  concorrono  alla
          formazione del reddito imponibile in quanto esenti  qualora
          e  nella  misura  in  cui,  entro   due   anni   dal   loro
          conseguimento,  siano  reinvestite  in  societa'   di   cui
          all'art. 5 e all'art. 73, comma 1, lettera a), che svolgono
          la  medesima  attivita',  mediante  la  sottoscrizione  del
          capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale
          delle medesime, sempreche' si tratti di societa' costituite
          da non piu' di tre anni. 
              6-ter.  L'importo  dell'esenzione  prevista  dal  comma
          6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
          sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
          di cessione, nei cinque anni anteriori alla  cessione,  per
          l'acquisizione  o  la  realizzazione  di   beni   materiali
          ammortizzabili,  diversi  dagli   immobili,   e   di   beni
          immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca  e
          sviluppo. 
              7. Agli effetti della determinazione delle  plusvalenze
          e minusvalenze: 
              a)  dal   corrispettivo   percepito   o   dalla   somma
          rimborsata, nonche' dal  costo  o  valore  di  acquisto  si
          scomputano i redditi di capitale maturati ma non  riscossi,
          diversi  da  quelli  derivanti  dalla   partecipazione   in
          societa' ed enti soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle
          societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
          finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera  a),  e  ai
          contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b); 
              b) qualora vengano superate le percentuali  di  diritti
          di voto o di partecipazione indicate nella lettera  c)  del
          comma   1   dell'art.   67,   i   corrispettivi   percepiti
          anteriormente  al  periodo  d'imposta  nel  quale   si   e'
          verificato il superamento delle percentuali si  considerano
          percepiti in tale periodo; 
              c) per le valute estere prelevate da depositi  e  conti
          correnti si assume come  corrispettivo  il  valore  normale
          della valuta alla data di effettuazione del prelievo; 
              d) per le cessioni di  metalli  preziosi,  in  mancanza
          della documentazione del costo di acquisto, le  plusvalenze
          sono determinate  in  misura  pari  al  25  per  cento  del
          corrispettivo della cessione; 
              e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere  in
          dipendenza dei rapporti indicati nella  lettera  c-quater),
          del comma 1 dell'art. 67, il  corrispettivo  e'  costituito
          dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito
          dei premi pagati o riscossi su opzioni; 
              f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del
          corrispettivo la plusvalenza e' determinata con riferimento
          alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente
          corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta. 
              8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma  1
          dell'art. 67, sono costituiti  dalla  somma  algebrica  dei
          differenziali positivi  o  negativi,  nonche'  degli  altri
          proventi od oneri, percepiti o sostenuti,  in  relazione  a
          ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per  la  determinazione
          delle  plusvalenze,  minusvalenze  e  degli  altri  redditi
          derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6  e  7.  I
          premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
          sia stata chiusa anticipatamente  o  ceduta,  concorrono  a
          formare il reddito nel periodo d'imposta in  cui  l'opzione
          e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il  suo
          esercizio. Qualora a  seguito  dell'esercizio  dell'opzione
          siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis)  o
          c-ter), dell'art. 67, i premi pagati o riscossi  concorrono
          alla determinazione delle plusvalenze  o  minusvalenze,  ai
          sensi della lettera  e)  del  comma  7.  Le  plusvalenze  e
          minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo  oneroso  di
          merci non concorrono a formare  il  reddito,  anche  se  la
          cessione e' posta in  essere  in  dipendenza  dei  rapporti
          indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 67. 
              9. Le plusvalenze e gli  altri  proventi  di  cui  alla
          lettera  c-quinquies)  del  comma  1  dell'art.  67,   sono
          costituiti dalla differenza positiva  tra  i  corrispettivi
          percepiti ovvero le somme od il  valore  normale  dei  beni
          rimborsati  ed  i  corrispettivi  pagati  ovvero  le  somme
          corrisposte, aumentate di ogni  onere  inerente  alla  loro
          produzione, con esclusione  degli  interessi  passivi.  Dal
          corrispettivo  percepito  e  dalla  somma   rimborsata   si
          scomputano i redditi di  capitale  derivanti  dal  rapporto
          ceduto maturati  ma  non  riscossi  nonche'  i  redditi  di
          capitale maturati a favore del creditore originario ma  non
          riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
          comma 7." 
              "Art. 86. (Plusvalenze patrimoniali) 
              1.  Le  plusvalenze  dei  beni  relativi   all'impresa,
          diversi da  quelli  indicati  nel  comma  1  dell'art.  85,
          concorrono a formare il reddito: 
              a)  se  sono  realizzate  mediante  cessione  a  titolo
          oneroso; 
              b) se sono realizzate mediante il  risarcimento,  anche
          in forma assicurativa, per la perdita o  il  danneggiamento
          dei beni; 
              c) se i beni vengono assegnati ai soci  o  destinati  a
          finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 
              2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del  comma
          1 la plusvalenza e'  costituita  dalla  differenza  fra  il
          corrispettivo o l'indennizzo  conseguito,  al  netto  degli
          oneri accessori di diretta  imputazione,  e  il  costo  non
          ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito  anche
          le  plusvalenze  delle  aziende,  compreso  il  valore   di
          avviamento, realizzate unitariamente  mediante  cessione  a
          titolo oneroso.  Se  il  corrispettivo  della  cessione  e'
          costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche  se
          costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono
          complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al
          quale  vi  erano  iscritti  i  beni  ceduti,  si  considera
          plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro  eventualmente
          pattuito. 
              3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,  la
          plusvalenza e' costituita dalla differenza  tra  il  valore
          normale e il costo non ammortizzato dei beni. 
              4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di  cui
          al successivo art. 87, determinate a  norma  del  comma  2,
          concorrono a formare il  reddito,  per  l'intero  ammontare
          nell'esercizio in cui sono state realizzate  ovvero,  se  i
          beni sono stati posseduti per un periodo  non  inferiore  a
          tre  anni,  o  a  un  anno   per   le   societa'   sportive
          professionistiche, a  scelta  del  contribuente,  in  quote
          costanti nell'esercizio stesso e  nei  successivi,  ma  non
          oltre il quarto. La predetta scelta  deve  risultare  dalla
          dichiarazione dei redditi; se questa non e'  presentata  la
          plusvalenza concorre a  formare  il  reddito  per  l'intero
          ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata. Per  i
          beni  che   costituiscono   immobilizzazioni   finanziarie,
          diverse  da  quelle  di  cui  al  successivo  art.  87,  le
          disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli
          iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano
          ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente. 
              4-bis. Per le plusvalenze realizzate su  partecipazioni
          in imprese ed enti  residenti  o  localizzati  in  Stati  o
          territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto
          o nel provvedimento emanati ai sensi dell'art.  167,  comma
          4, per i quali sussiste la condizione di cui  al  comma  5,
          lettera a) del medesimo articolo, al  cedente  controllante
          residente nel territorio dello Stato, ovvero  alle  cedenti
          residenti sue controllate, spetta un credito  d'imposta  ai
          sensi dell'art. 165 in ragione delle imposte assolte  dalla
          societa'  partecipata  sugli  utili  maturati  durante   il
          periodo di possesso della  partecipazione,  in  proporzione
          delle  partecipazioni  cedute  e  nei  limiti  dell'imposta
          italiana relativa a tali  plusvalenze.  La  detrazione  del
          credito d'imposta di cui al periodo precedente  spetta  per
          l'ammontare dello stesso  non  utilizzato  dal  cedente  ai
          sensi dell'art. 89, comma 3; tale ammontare, ai  soli  fini
          dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del
          reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso
          soltanto il computo del credito d'imposta  in  aumento  del
          reddito complessivo, si  puo'  procedere  di  ufficio  alla
          correzione  anche  in  sede  di  liquidazione  dell'imposta
          dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. 
              5. La  cessione  dei  beni  ai  creditori  in  sede  di
          concordato  preventivo  non  costituisce   realizzo   delle
          plusvalenze  e  minusvalenze  dei  beni,  comprese   quelle
          relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 
              5-bis.  Nelle  ipotesi  dell'art.  47,  commi  5  e  7,
          costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale  dei
          beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle
          riserve di capitale per  la  parte  che  eccede  il  valore
          fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni." 
              "Art. 87. (Plusvalenze esenti) 
              1.  Non  concorrono   alla   formazione   del   reddito
          imponibile in quanto esenti nella misura del 95  per  cento
          le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi  dell'art.
          86, commi 1, 2 e 3, relativamente  ad  azioni  o  quote  di
          partecipazioni in societa' ed enti  indicati  nell'art.  5,
          escluse  le  societa'  semplici  e  gli  enti  alle  stesse
          equiparate,   e   nell'art.   73,   comprese   quelle   non
          rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti: 
              a)  ininterrotto  possesso   dal   primo   giorno   del
          dodicesimo mese precedente  quello  dell'avvenuta  cessione
          considerando cedute per prime le azioni o  quote  acquisite
          in data piu' recente; 
              b)    classificazione     nella     categoria     delle
          immobilizzazioni  finanziarie  nel  primo  bilancio  chiuso
          durante il periodo di possesso; 
              c) residenza fiscale della societa' partecipata in  uno
          Stato o territorio  diverso  da  quelli  a  regime  fiscale
          privilegiato  inclusi  nel  decreto  o  nel   provvedimento
          emanati   ai   sensi   dell'art.   167,    comma    4    o,
          alternativamente,  la   dimostrazione   anche   a   seguito
          dell'esercizio dell'interpello di cui allo stesso art. 167,
          comma 5, lettera b), che dalle partecipazioni non sia stato
          conseguito,  sin  dall'inizio  del  periodo  di   possesso,
          l'effetto di localizzare i redditi  in  Stati  o  territori
          inclusi nel citato decreto. Qualora il contribuente intenda
          far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma  non
          abbia presentato la predetta istanza di interpello  ovvero,
          avendola   presentata,   non   abbia   ricevuto    risposta
          favorevole, la percezione di  plusvalenze  derivanti  dalla
          cessione  di  partecipazioni  in  imprese  o  enti   esteri
          localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o  nel
          provvedimento di cui all'art. 167,  comma  4,  deve  essere
          segnalata nella dichiarazione  dei  redditi  da  parte  del
          socio  residente;  nei  casi  di   mancata   o   incompleta
          indicazione nella dichiarazione dei redditi si  applica  la
          sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma  3-ter,
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
              d) esercizio da parte  della  societa'  partecipata  di
          un'impresa  commerciale  secondo  la  definizione  di   cui
          all'art. 55.  Senza  possibilita'  di  prova  contraria  si
          presume che questo  requisito  non  sussista  relativamente
          alle  partecipazioni  in  societa'  il   cui   valore   del
          patrimonio e' prevalentemente costituito da  beni  immobili
          diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio
          e' effettivamente diretta l'attivita'  dell'impresa,  dagli
          impianti   e   dai   fabbricati   utilizzati   direttamente
          nell'esercizio  d'impresa.  Si   considerano   direttamente
          utilizzati nell'esercizio d'impresa gli  immobili  concessi
          in locazione finanziaria e i terreni  su  cui  la  societa'
          partecipata svolge l'attivita' agricola. 
              1-bis. Le cessioni delle azioni  o  quote  appartenenti
          alla categoria  delle  immobilizzazioni  finanziarie  e  di
          quelle appartenenti alla categoria  dell'attivo  circolante
          vanno considerate separatamente con riferimento a  ciascuna
          categoria. 
              2. I requisiti di cui al comma  1,  lettere  c)  e  d),
          devono  sussistere  ininterrottamente,   al   momento   del
          realizzo, almeno dall'inizio del  terzo  periodo  d'imposta
          anteriore al realizzo stesso. 
              3. L'esenzione di cui  al  comma  1  si  applica,  alle
          stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate
          e determinate ai sensi  dell'art.  86,  commi  1,  2  e  3,
          relativamente  alle  partecipazioni  al   capitale   o   al
          patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari  similari
          alle azioni ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera  a)  ed
          ai contratti di cui all'art.  109,  comma  9,  lettera  b).
          Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per  il
          loro intero ammontare gli utili relativi  ai  contratti  di
          cui all'art. 109, comma 9, lettera b) , che non  soddisfano
          le condizioni di cui all'art.  44,  comma  2,  lettera  a),
          ultimo periodo. 
              4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b)  e
          c), il requisito di cui alla lettera d)  del  comma  1  non
          rileva per le partecipazioni in societa' i cui titoli  sono
          negoziati  nei  mercati  regolamentati.  Alle   plusvalenze
          realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica
          l'esenzione di cui ai commi 1  e  3  indipendentemente  dal
          verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d). 
              5. Per le partecipazioni in societa' la  cui  attivita'
          consiste in via esclusiva o prevalente  nell'assunzione  di
          partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del
          comma  1  si  riferiscono  alle   societa'   indirettamente
          partecipate  e  si   verificano   quando   tali   requisiti
          sussistono   nei   confronti    delle    partecipate    che
          rappresentano la maggior parte del  valore  del  patrimonio
          sociale della partecipante. 
              6. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche alle plusvalenze di cui all'art. 86, comma 5-bis. 
              7." 
              "Art. 89. (Dividendi ed interessi) 
              1. Per gli  utili  derivanti  dalla  partecipazione  in
          societa' semplici, in  nome  collettivo  e  in  accomandita
          semplice residenti nel territorio dello Stato si  applicano
          le disposizioni dell'art. 5. 
              2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi  forma  e  sotto
          qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47,
          comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'art.  73,  comma
          1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito
          dell'esercizio in cui  sono  percepiti  in  quanto  esclusi
          dalla formazione del reddito  della  societa'  o  dell'ente
          ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa
          esclusione  si  applica  alla   remunerazione   corrisposta
          relativamente ai contratti di cui all'art.  109,  comma  9,
          lettera  b),  e  alla   remunerazione   dei   finanziamenti
          eccedenti di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio
          o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento. 
              2-bis. In  deroga  al  comma  2,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
          utili distribuiti relativi ad  azioni,  quote  e  strumenti
          finanziari   similari   alle   azioni   detenuti   per   la
          negoziazione concorrono per il loro intero  ammontare  alla
          formazione  del  reddito   nell'esercizio   in   cui   sono
          percepiti. 
              3. Verificandosi la condizione dell'art. 44,  comma  2,
          lettera a), ultimo periodo, l'esclusione  del  comma  2  si
          applica agli utili provenienti da soggetti di cui  all'art.
          73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti  da
          contratti  di  cui  all'art.  109,  comma  9,  lettera  b),
          stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti
          in Stati o territori a regime fiscale privilegiato  inclusi
          nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi  dell'art.
          167, comma 4, o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche  a
          seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'art. 167,
          comma 5, lettera b), il rispetto delle condizioni  indicate
          nell'art. 87, comma 1, lettera  c).  Ove  la  dimostrazione
          operi in applicazione della lettera a) del  medesimo  comma
          5,  per  gli  utili  di  cui  al  periodo  precedente,   e'
          riconosciuto  al  soggetto   controllante   residente   nel
          territorio  dello  Stato,  ovvero  alle   sue   controllate
          residenti percipienti gli utili, un  credito  d'imposta  ai
          sensi dell'art. 165 in ragione delle imposte assolte  dalla
          societa'  partecipata  sugli  utili  maturati  durante   il
          periodo di possesso della  partecipazione,  in  proporzione
          degli utili conseguiti e nei limiti  dell'imposta  italiana
          relativa a  tali  utili.  Ai  soli  fini  dell'applicazione
          dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di  cui  al
          periodo precedente e'  computato  in  aumento  del  reddito
          complessivo.  Se  nella  dichiarazione  e'   stato   omesso
          soltanto il computo del credito d'imposta  in  aumento  del
          reddito complessivo, si  puo'  procedere  di  ufficio  alla
          correzione  anche  in  sede  di  liquidazione  dell'imposta
          dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini  del
          presente comma,  si  considerano  provenienti  da  societa'
          residenti in Stati o territori a  regime  privilegiato  gli
          utili relativi al possesso  di  partecipazioni  dirette  in
          tali societa' o di partecipazioni  di  controllo  anche  di
          fatto, diretto o indiretto,  in  altre  societa'  residenti
          all'estero che conseguono  utili  dalla  partecipazione  in
          societa'  residenti  in  Stati   o   territori   a   regime
          privilegiato  e  nei  limiti  di  tali  utili.  Qualora  il
          contribuente  intenda  far  valere  la  sussistenza   delle
          condizioni indicate nella lettera c) del comma 1  dell'art.
          87 ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista
          dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 167 ovvero, avendola
          presentata, non  abbia  ricevuto  risposta  favorevole,  la
          percezione  di  utili  provenienti  da  partecipazioni   in
          imprese o enti esteri  localizzati  in  Stati  o  territori
          inclusi nel decreto o nel  provvedimento  di  cui  all'art.
          167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei
          redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o
          incompleta indicazione nella dichiarazione dei  redditi  si
          applica la sanzione amministrativa  prevista  dall'art.  8,
          comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
          471.Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per
          il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di
          cui all'art. 109, comma 9, lettera b), che  non  soddisfano
          le condizioni di cui all'art.  44,  comma  2,  lettera  a),
          ultimo periodo. 
              4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46
          e 47, ove compatibili. 
              5. Se la misura non e'  determinata  per  iscritto  gli
          interessi si computano al saggio legale. 
              6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in  base
          a contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo
          di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare  il
          reddito  del  cessionario  per  l'ammontare  maturato   nel
          periodo di durata del contratto. La differenza  positiva  o
          negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a  termine,
          al netto degli interessi maturati sulle  attivita'  oggetto
          dell'operazione  nel  periodo  di  durata  del   contratto,
          concorre  a  formare  il  reddito  per  la  quota  maturata
          nell'esercizio. 
              7.  Per  i  contratti  di  conto  corrente  e  per   le
          operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi  i
          conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti  tra
          aziende e istituti  di  credito,  si  considerano  maturati
          anche gli interessi  compensati  a  norma  di  legge  o  di
          contratto.". 
              Il  testo  dell'art.  27,  comma  4,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre1973,  n.   600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi), come modificato dal presente  decreto
          legislativo, e' il seguente: 
              "Art. 27. (Ritenuta sui dividendi) 
              (Omissis). 
              4. Sulle remunerazioni corrisposte  a  persone  fisiche
          residenti  relative  a  partecipazioni  al  capitale  o  al
          patrimonio, titoli e strumenti finanziari di  cui  all'art.
          44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi e a  contratti  di  cui  all'art.
          109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in  cui
          l'associante e' soggetto non residente, non qualificati  ai
          sensi della lettera c-bis) del comma 1,  dell'art.  67  del
          testo unico e non relativi all'impresa ai  sensi  dell'art.
          65 dello stesso testo unico, e' operata  una  ritenuta  del
          12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di  cui  al
          primo  comma  dell'art.  23  che  intervengono  nella  loro
          riscossione. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto: 
              a)   sulla   quota   imponibile   delle   remunerazioni
          corrisposte  da  soggetti  non  residenti  in  relazione  a
          partecipazioni  al  capitale  o  al  patrimonio,  titoli  e
          strumenti finanziari e a contratti di cui alla  lettera  c)
          del comma 1  dell'art.  67  del  citato  testo  unico,  non
          relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65; 
              b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte,
          in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari
          e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65,
          da societa' ed enti residenti negli  Stati  o  territori  a
          regime fiscale  privilegiato  inclusi  nel  decreto  o  nel
          provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma  4  del
          citato testo unico o, se ivi  residenti,  sia  avvenuta  la
          dimostrazione a seguito dell'esercizio  dell'interpello  di
          cui al comma 5, lettera b) dell'art. 167 dello stesso testo
          unico, che  sono  rispettate  le  condizioni  di  cui  alla
          lettera c) del comma  1,  dell'art.  87  del  citato  testo
          unico.  La  disposizione  del  periodo  precedente  non  si
          applica alle partecipazioni, ai  titoli  e  agli  strumenti
          finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a),  ultimo
          periodo, emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei
          mercati regolamentati. La ritenuta  e',  altresi',  operata
          sull'intero  importo   delle   remunerazioni   relative   a
          contratti stipulati con associanti non  residenti  che  non
          soddisfano le condizioni  di  cui  all'art.  44,  comma  2,
          lettera a), ultimo periodo. 
              (Omissis).". 
              Il  testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n. 471 (Riforma  delle  sanzioni  tributarie
          non penali in materia di imposte dirette,  di  imposta  sul
          valore aggiunto e  di  riscossione  dei  tributi,  a  norma
          dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662),  come  modificato  dal  presente   decreto
          legislativo e' il seguente: 
              "Art. 8.  (Violazioni  relative  al  contenuto  e  alla
          documentazione delle dichiarazioni) 
              1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5,  se
          la  dichiarazione  ai  fini   delle   imposte   dirette   o
          dell'imposta sul valore aggiunto compresa quella  periodica
          non e' redatta in  conformita'  al  modello  approvato  dal
          Ministro delle finanze ovvero in essa  sono  omessi  o  non
          sono indicati in maniera esatta e completa  dati  rilevanti
          per l'individuazione del  contribuente  e,  se  diverso  da
          persona fisica, del  suo  rappresentante,  nonche'  per  la
          determinazione del  tributo,  oppure  non  e'  indicato  in
          maniera esatta e completa ogni  altro  elemento  prescritto
          per il compimento dei controlli,  si  applica  la  sanzione
          amministrativa  da  lire  cinquecentomila  a  lire  quattro
          milioni. La medesima sanzione si  applica  alle  violazioni
          relative  al   contenuto   della   dichiarazione   prevista
          dall'art. 74-quinquies, comma 6, del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633.  Si  applica  la
          sanzione  in  misura  massima  nelle  ipotesi   di   omessa
          presentazione del modello per  la  comunicazione  dei  dati
          rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
          laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente  non
          abbia provveduto alla presentazione  del  modello  anche  a
          seguito di specifico invito  da  parte  dell'Agenzia  delle
          Entrate. 
              2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi
          di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti  dei
          quali e' prescritta l'allegazione  alla  dichiarazione,  la
          conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio. 
              3. Si applica la sanzione  amministrativa  da  lire  un
          milione  a  lire  otto   milioni   quando   l'omissione   o
          l'incompletezza riguardano gli elementi previsti  nell'art.
          7 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
          1973, n. 600, relativo  alle  dichiarazioni  dei  sostituti
          d'imposta. 
              3-bis.  Quando  l'omissione  o  incompletezza  riguarda
          l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi
          di cui all'art.  110,  comma  11,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  si  applica  una
          sanzione amministrativa pari al 10 per  cento  dell'importo
          complessivo delle  spese  e  dei  componenti  negativi  non
          indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo  di
          euro 500 ed un massimo di euro 50.000. 
              3-ter.  Quando  l'omissione  o  incompletezza  riguarda
          l'indicazione, ai sensi degli articoli  47,  comma  4,  68,
          comma 4, 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3,  del  testo
          unico sulle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dei
          dividendi e delle  plusvalenze  relativi  a  partecipazioni
          detenute in imprese o enti esteri localizzati  in  Stati  o
          territori inclusi nel decreto o nel  provvedimento  di  cui
          all'art. 167, comma 4, del medesimo testo unico, si applica
          una sanzione amministrativa pari al  dieci  per  cento  dei
          dividendi  e  delle  plusvalenze  conseguiti  dal  soggetto
          residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un
          massimo di 50.000 euro. 
              3-quater. Quando l'omissione o  incompletezza  riguarda
          la segnalazione prevista  dall'art.  167,  comma  8-quater,
          terzo periodo, del testo unico sulle imposte  sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,   n.   917,   si   applica   una   sanzione
          amministrativa  pari  al  dieci  per  cento   del   reddito
          conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel
          periodo d'imposta, anche  solo  teoricamente,  al  soggetto
          residente in proporzione alla partecipazione detenuta,  con
          un minimo di 1.000 euro ed un massimo di  50.000  euro.  La
          sanzione nella misura minima si applica anche nel  caso  in
          cui il reddito della controllata estera sia negativo.". 
                               Art. 4 
 
 
                          Interessi passivi 
 
  1. All'articolo 96 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 2, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Ai
fini del calcolo del risultato  operativo  lordo  si  tiene  altresi'
conto,  in  ogni   caso,   dei   dividendi   incassati   relativi   a
partecipazioni detenute  in  societa'  non  residenti  che  risultino
controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1),  del  codice
civile»; 
    b) nel comma 6, le parole: «, dall'articolo 3, comma  115,  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia  di  interessi  su  titoli
obbligazionari,» sono soppresse; 
    c) il comma 8 e' abrogato. 
  2. L'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,
e' abrogato. 
  3. Il comma 8 dell'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' abrogato. 
  4. Al comma 36 dell'articolo 1 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244,  dopo  le  parole:  «immobili  destinati  alla  locazione»  sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «per le societa' che svolgono in  via
effettiva e prevalente attivita' immobiliare. Si considerano societa'
che svolgono in via effettiva e prevalente attivita' immobiliare,  le
societa' il cui valore dell'attivo patrimoniale e' costituito per  la
maggior parte  dal  valore  normale  degli  immobili  destinati  alla
locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da
canoni di locazione o affitto di aziende il  cui  valore  complessivo
sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.». 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
          Note all'art. 4: 
              Il testo dell'art. 96 del testo unico delle imposte sui
          redditi di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n.  917,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo e' il seguente: 
              "Art. 96. (Interessi passivi) 
              1.  Gli  interessi  passivi  e  gli  oneri  assimilati,
          diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi  del
          comma 1, lettera b),  dell'art.  110,  sono  deducibili  in
          ciascun  periodo  d'imposta  fino   a   concorrenza   degli
          interessi attivi  e  proventi  assimilati.  L'eccedenza  e'
          deducibile nel  limite  del  30  per  cento  del  risultato
          operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del
          risultato operativo lordo  prodotto  a  partire  dal  terzo
          periodo d'imposta  successivo  a  quello  in  corso  al  31
          dicembre  2007,  non  utilizzata  per  la  deduzione  degli
          interessi passivi e degli oneri finanziari  di  competenza,
          puo' essere portata ad incremento del  risultato  operativo
          lordo dei successivi periodi d'imposta. 
              2.  Per  risultato  operativo  lordo  si   intende   la
          differenza tra il valore e i costi della produzione di  cui
          alle lettere A) e B) dell'art. 2425 del codice civile,  con
          esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b),
          e dei canoni di locazione finanziaria di beni  strumentali,
          cosi' come risultanti dal conto  economico  dell'esercizio;
          per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
          contabili internazionali  si  assumono  le  voci  di  conto
          economico corrispondenti. Ai fini del calcolo del risultato
          operativo lordo si tiene altresi' conto, in ogni caso,  dei
          dividendi incassati relativi a partecipazioni  detenute  in
          societa' non residenti che risultino controllate  ai  sensi
          dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile. 
              3. Ai fini del presente  articolo,  assumono  rilevanza
          gli interessi passivi e gli interessi attivi,  nonche'  gli
          oneri e i proventi assimilati, derivanti  da  contratti  di
          mutuo,   da    contratti    di    locazione    finanziaria,
          dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da  ogni
          altro rapporto avente  causa  finanziaria,  con  esclusione
          degli interessi impliciti derivanti  da  debiti  di  natura
          commerciale e con inclusione, tra  gli  attivi,  di  quelli
          derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei
          soggetti  operanti  con  la  pubblica  amministrazione,  si
          considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti  del
          presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso
          ufficiale   di   riferimento   aumentato   di   un   punto,
          ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. 
              4.  Gli  interessi  passivi  e  gli  oneri   finanziari
          assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta
          sono dedotti dal reddito dei successivi periodi  d'imposta,
          se e nei limiti in cui  in  tali  periodi  l'importo  degli
          interessi passivi e degli oneri  assimilati  di  competenza
          eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati  sia
          inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo  di
          competenza. 
              5.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti   non   si
          applicano alle banche  e  agli  altri  soggetti  finanziari
          indicati nell'art. 1 del  decreto  legislativo  27  gennaio
          1992, n. 87, con l'eccezione delle societa' che  esercitano
          in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione  di
          partecipazioni in societa' esercenti attivita'  diversa  da
          quelle  creditizia   o   finanziaria,   alle   imprese   di
          assicurazione nonche' alle societa'  capogruppo  di  gruppi
          bancari  e  assicurativi.   Le   disposizioni   dei   commi
          precedenti  non  si  applicano,  inoltre,   alle   societa'
          consortili costituite per l'esecuzione unitaria,  totale  o
          parziale, dei lavori, ai sensi dell'art. 96 del regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
          dicembre 1999, n. 554, alle societa' di progetto costituite
          ai sensi dell'art. 156 del codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  alle  societa'
          costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti
          di cui alla legge 4  agosto  1990,  n.  240,  e  successive
          modificazioni. 
              5-bis. Gli interessi  passivi  sostenuti  dai  soggetti
          indicati nel primo periodo del  comma  5,  sono  deducibili
          dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del
          96  per  cento  del   loro   ammontare.   Nell'ambito   del
          consolidato nazionale di cui agli articoli da  117  a  129,
          l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in
          capo a soggetti partecipanti al  consolidato  a  favore  di
          altri soggetti partecipanti sono  integralmente  deducibili
          sino  a  concorrenza   dell'ammontare   complessivo   degli
          interessi passivi maturati in capo ai soggetti  di  cui  al
          periodo  precedente  partecipanti  a  favore  di   soggetti
          estranei al consolidato. La societa'  o  ente  controllante
          opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui
          al periodo precedente  in  sede  di  dichiarazione  di  cui
          all'art.  122,  apportando  la   relativa   variazione   in
          diminuzione della somma algebrica dei  redditi  complessivi
          netti dei soggetti partecipanti. 
              6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle  regole
          di indeducibilita' assoluta previste dall'art. 90, comma 2,
          e dai commi 7 e 10 dell'art. 110 del presente testo  unico,
          e dall'art. 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311, in materia di interessi sui prestiti  dei  soci  delle
          societa' cooperative. 
              7. In caso di partecipazione al  consolidato  nazionale
          di cui alla  sezione  II  del  presente  capo,  l'eventuale
          eccedenza  di  interessi  passivi   ed   oneri   assimilati
          indeducibili generatasi in capo a un soggetto  puo'  essere
          portata in abbattimento del reddito complessivo  di  gruppo
          se e nei limiti  in  cui  altri  soggetti  partecipanti  al
          consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un
          risultato  operativo  lordo  capiente   non   integralmente
          sfruttato per la deduzione. Tale regola  si  applica  anche
          alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione
          di  quelle  generatesi   anteriormente   all'ingresso   nel
          consolidato nazionale. 
              8. (abrogato).". 
              Il comma 8 dell'art. 96 del testo unico  delle  imposte
          sui  redditi  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abrogato dal  presente
          decreto, consentiva di calcolare  il  limite  di  deduzione
          degli  interessi  passivi   includendo   virtualmente   nel
          consolidato nazionale anche le societa' controllate estere. 
              L'art. 3, comma 115, della legge 28  dicembre  1995  n.
          549 (Misure di razionalizzazione della  finanza  pubblica),
          abrogato  dal  presente  decreto,   conteneva   una   norma
          finalizzata ad evitare arbitraggi  fiscali  ai  fini  della
          deduzione degli interessi passivi. 
              L'art. 32, comma 8, del decreto-legge 22  giugno  2012,
          n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese),  abrogato
          dal presente decreto, conteneva una  norma  finalizzata  ad
          evitare arbitraggi fiscali ai fini  della  deduzione  degli
          interessi passivi. 
              Il testo dell'art. 1, comma 36, della legge 24 dicembre
          2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
          2008), come modificato dal presente decreto legislativo, e'
          il seguente: 
              "36. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'  istituita  una  commissione  di  studio  sulla
          fiscalita' diretta e indiretta delle  imprese  immobiliari,
          con il compito  di  proporre,  entro  il  30  giugno  2008,
          l'adozione di modifiche  normative,  con  effetto  anche  a
          partire dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso
          al 31 dicembre 2007,  volte  alla  semplificazione  e  alla
          razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto  delle
          differenziazioni esistenti  tra  attivita'  di  gestione  e
          attivita' di costruzione e della possibilita' di prevedere,
          compatibilmente con le esigenze  di  gettito,  disposizioni
          agevolative  in  funzione  della   politica   di   sviluppo
          dell'edilizia    abitativa,    ferma     restando,     fino
          all'applicazione delle suddette modifiche normative, la non
          rilevanza ai  fini  dell'art.  96  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  degli  interessi
          passivi relativi a finanziamenti garantiti  da  ipoteca  su
          immobili destinati  alla  locazione  per  le  societa'  che
          svolgono  in   via   effettiva   e   prevalente   attivita'
          immobiliare. Si considerano societa' che  svolgono  in  via
          effettiva e prevalente attivita' immobiliare,  le  societa'
          il cui valore dell'attivo patrimoniale e' costituito per la
          maggior parte dal valore normale degli  immobili  destinati
          alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno
          i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende  il
          cui valore complessivo sia prevalentemente  costituito  dal
          valore normale di fabbricati.". 
                               Art. 5 
 
 
   Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale 
 
  1. All'articolo 110 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Le  spese  e  gli
altri componenti negativi derivanti da operazioni,  che  hanno  avuto
concreta  esecuzione,  intercorse  con   imprese   residenti   ovvero
localizzate in Stati o territori aventi regimi  fiscali  privilegiati
sono ammessi  in  deduzione  nei  limiti  del  loro  valore  normale,
determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano  privilegiati  i
regimi fiscali di Stati  o  territori  individuati  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione della mancanza  di
un adeguato scambio di informazioni.»; 
    b) al comma 11, nel primo periodo le parole: «le  imprese  estere
svolgono prevalentemente un'attivita' commerciale  effettiva,  ovvero
che» sono soppresse e nel  secondo  periodo  le  parole:  «del  primo
periodo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «del  primo  periodo  del
presente comma e ai sensi del comma 10»; 
    c) al comma 12-bis le parole: «in Stati o  territori  diversi  da
quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si  applica  ai
professionisti domiciliati  in  Stati  dell'Unione  europea  o  dello
Spazio economico  europeo  inclusi  nella  lista  di  cui  al  citato
decreto» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  Stati  o  territori
individuati con il decreto di cui al comma 10». 
  2. La disposizione di cui all'articolo  110,  comma  7,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si  interpreta  nel  senso
che la disciplina ivi prevista non si applica per le  operazioni  tra
imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato. 
  3. Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6  e  7  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel  senso  che
per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la  costituzione
e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza  di  un
maggior corrispettivo non e'  presumibile  soltanto  sulla  base  del
valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta
di registro di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e  catastale  di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. 
  4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo
di imposta in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
          Note all'art. 5: 
              Il testo dell'art. 110 del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Norme  generali  sulle
          valutazioni), come modificato dal presente decreto,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 110. 1. Agli effetti  delle  norme  del  presente
          capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre
          diversamente: 
              a)  il  costo  e'  assunto  al  lordo  delle  quote  di
          ammortamento gia' dedotte; 
              b) si comprendono nel costo anche gli  oneri  accessori
          di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e  le
          spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali
          strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel
          costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento
          del costo stesso per effetto di disposizioni di legge.  Nel
          costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
          criteri  anche  i  costi  diversi  da  quelli  direttamente
          imputabili  al  prodotto;  per  gli   immobili   alla   cui
          produzione   e'   diretta   l'attivita'   dell'impresa   si
          comprendono nel costo gli interessi  passivi  sui  prestiti
          contratti per la loro costruzione o ristrutturazione; 
              c) il costo dei beni rivalutati, diversi da  quelli  di
          cui all'art. 85, comma 1, lettere a),  b)  ed  e),  non  si
          intende  comprensivo   delle   plusvalenze   iscritte,   ad
          esclusione di quelle che  per  disposizione  di  legge  non
          concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati  nella
          citata  lettera  e)  che   costituiscono   immobilizzazioni
          finanziarie  le  plusvalenze  iscritte  non  concorrono   a
          formare il reddito per la parte eccedente  le  minusvalenze
          dedotte; 
              d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti
          finanziari similari alle azioni si intende non  comprensivo
          dei   maggiori   o   minori   valori   iscritti   i   quali
          conseguentemente  non  concorrono   alla   formazione   del
          reddito, ne' alla  determinazione  del  valore  fiscalmente
          riconosciuto  delle  rimanenze  di  tali  azioni,  quote  o
          strumenti; 
              e) per i titoli  a  reddito  fisso,  che  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come  tali  in
          bilancio, la differenza positiva o negativa  tra  il  costo
          d'acquisto e il valore di rimborso concorre  a  formare  il
          reddito per la quota maturata nell'esercizio. 
              1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d)
          ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il  bilancio
          in base ai principi  contabili  internazionali  di  cui  al
          regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 19 luglio 2002: 
              a) i maggiori o  i  minori  valori  dei  beni  indicati
          nell'art. 85, comma  1,  lettera  e),  che  si  considerano
          immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
          stesso articolo, imputati a conto economico  in  base  alla
          corretta applicazione di tali  principi,  assumono  rilievo
          anche ai fini fiscali; 
              b) la lettera d) del comma 1 si  applica  solo  per  le
          azioni, le quote e gli strumenti finanziari  similari  alle
          azioni che si considerano immobilizzazioni  finanziarie  ai
          sensi dell'art. 85, comma 3-bis; 
              c) per le azioni, le quote e gli  strumenti  finanziari
          similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore  a
          quello indicato nell'art. 87, comma 1, lettera  a),  aventi
          gli altri requisiti previsti al comma 1 del  medesimo  art.
          87, il  costo  e'  ridotto  dei  relativi  utili  percepiti
          durante il periodo di possesso per la quota  esclusa  dalla
          formazione del reddito. 
              1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in  base
          ai principi  contabili  internazionali  di  cui  al  citato
          regolamento (CE) n.  1606/2002,  i  componenti  positivi  e
          negativi che derivano dalla valutazione,  operata  in  base
          alla  corretta  applicazione  di   tali   principi,   delle
          passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali. 
              2. Per la determinazione del valore normale dei beni  e
          dei  servizi  e,  con  riferimento  alla  data  in  cui  si
          considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione  dei
          corrispettivi, proventi, spese  e  oneri  in  natura  o  in
          valuta estera, si applicano,  quando  non  e'  diversamente
          disposto,  le  disposizioni   dell'art.   9;   tuttavia   i
          corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri  in  valuta
          estera,  percepiti  o  effettivamente  sostenuti  in   data
          precedente, si valutano con riferimento  a  tale  data.  La
          conversione in  euro  dei  saldi  di  conto  delle  stabili
          organizzazioni all'estero si  effettua  secondo  il  cambio
          alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  e  le  differenze
          rispetto ai saldi di conto  dell'esercizio  precedente  non
          concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese  che
          intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera
          e' consentita la tenuta della  contabilita'  plurimonetaria
          con l'applicazione del cambio di fine  esercizio  ai  saldi
          dei relativi conti. 
              3. La  valutazione  secondo  il  cambio  alla  data  di
          chiusura dell'esercizio dei crediti  e  debiti  in  valuta,
          anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica
          la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile
          o di  altre  leggi  o  di  titoli  assimilati,  non  assume
          rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della
          data di chiusura dell'esercizio  delle  attivita'  e  delle
          passivita' per le quali il rischio di  cambio  e'  coperto,
          qualora i contratti di copertura siano anche essi  valutati
          in  modo   coerente   secondo   il   cambio   di   chiusura
          dell'esercizio. 
              4. 
              5. I proventi determinati a  norma  dell'art.  90  e  i
          componenti negativi di cui ai commi 1 e  6  dell'art.  102,
          agli articoli 104e 106 e ai commi 1 e 2  dell'art.  107sono
          ragguagliati  alla  durata  dell'esercizio  se  questa   e'
          inferiore o superiore a dodici mesi. 
              6. In caso di mutamento totale o parziale  dei  criteri
          di  valutazione  adottati  nei   precedenti   esercizi   il
          contribuente deve  darne  comunicazione  all'agenzia  delle
          entrate nella  dichiarazione  dei  redditi  o  in  apposito
          allegato. 
              7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
          societa' non residenti  nel  territorio  dello  Stato,  che
          direttamente o  indirettamente  controllano  l'impresa,  ne
          sono controllate o sono controllate dalla  stessa  societa'
          che controlla l'impresa, sono valutati in  base  al  valore
          normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni  e
          servizi ricevuti, determinato a norma del comma  2,  se  ne
          deriva aumento  del  reddito;  la  stessa  disposizione  si
          applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito,  ma
          soltanto  in  esecuzione  degli  accordi  conclusi  con  le
          autorita' competenti degli Stati  esteri  a  seguito  delle
          speciali «procedure amichevoli» previste dalle  convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
          presente disposizione si applica anche per i beni ceduti  e
          i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio
          dello  Stato  per  conto  delle  quali  l'impresa   esplica
          attivita' di vendita e  collocamento  di  materie  prime  o
          merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti. 
              8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
          fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
          gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
          delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare  le
          valutazioni relative anche agli esercizi successivi. 
              9. Agli effetti delle norme del presente titolo che  vi
          fanno riferimento il cambio delle valute estere in  ciascun
          mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
          dei cambi, con provvedimento  dell'Agenzia  delle  entrate,
          pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   entro   il   mese
          successivo. 
              10. Le spese e gli altri componenti negativi  derivanti
          da  operazioni,  che  hanno  avuto   concreta   esecuzione,
          intercorse con  imprese  residenti  ovvero  localizzate  in
          Stati o territori aventi regimi fiscali  privilegiati  sono
          ammessi in deduzione nei limiti del  loro  valore  normale,
          determinato  ai   sensi   dell'art.   9.   Si   considerano
          privilegiati  i  regimi  fiscali  di  Stati   o   territori
          individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, in ragione della mancanza di un  adeguato  scambio
          di informazioni. 
              11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano
          quando le imprese residenti in Italia forniscano  la  prova
          che  le  operazioni  poste  in  essere  rispondono  ad   un
          effettivo interesse economico e che le stesse  hanno  avuto
          concreta  esecuzione.  Le  spese  e  gli  altri  componenti
          negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente
          comma e ai sensi del comma 10 sono  separatamente  indicati
          nella dichiarazione dei redditi.  L'Amministrazione,  prima
          di  procedere  all'emissione  dell'avviso  di  accertamento
          d'imposta  o   di   maggiore   imposta,   deve   notificare
          all'interessato un  apposito  avviso  con  il  quale  viene
          concessa  al  medesimo  la  possibilita'  di  fornire,  nel
          termine  di  novanta  giorni,  le   prove   predette.   Ove
          l'Amministrazione non  ritenga  idonee  le  prove  addotte,
          dovra'   darne   specifica   motivazione   nell'avviso   di
          accertamento. 
              12. Le disposizioni di cui ai commi  10  e  11  non  si
          applicano per le operazioni  intercorse  con  soggetti  non
          residenti cui risultino applicabili gli articoli 167 o 168,
          concernenti  disposizioni  in  materia  di  imprese  estere
          partecipate. 
              12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si  applicano
          anche alle prestazioni di servizi rese  dai  professionisti
          domiciliati in Stati o territori individuati con il decreto
          di cui al comma 10.". 
              Il testo  degli  articoli  68  e  86  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificati dal presente decreto, e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1. 
              Si riporta il testo degli articoli 58 e 85 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
              "Art. 58. (Plusvalenze) 
              1. Per  le  plusvalenze  derivanti  da  cessione  delle
          aziende, le disposizioni del comma 4 dell'art.  86  non  si
          applicano quando e'  richiesta  la  tassazione  separata  a
          norma del comma 2 dell'art. 17. Il trasferimento di azienda
          per causa di morte o  per  atto  gratuito  non  costituisce
          realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa;  l'azienda  e'
          assunta ai medesimi  valori  fiscalmente  riconosciuti  nei
          confronti del dante causa. I  criteri  di  cui  al  periodo
          precedente si applicano  anche  qualora,  a  seguito  dello
          scioglimento,  entro  cinque   anni   dall'apertura   della
          successione, della societa' esistente  tra  gli  eredi,  la
          predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. 
              2. Le plusvalenze di cui  all'art.  87  non  concorrono
          alla formazione del reddito  imponibile  in  quanto  esenti
          limitatamente al 60 per cento del loro ammontare. 
              3.  Le  plusvalenze  dei  beni   relativi   all'impresa
          concorrono a formare il reddito anche  se  i  beni  vengono
          destinati    al    consumo    personale     o     familiare
          dell'imprenditore  o  a  finalita'  estranee  all'esercizio
          dell'impresa." 
              Art. 85. (Ricavi) 
              1. Sono considerati ricavi: 
              a) i corrispettivi  delle  cessioni  di  beni  e  delle
          prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita' dell'impresa; 
              b) i corrispettivi delle cessioni di  materie  prime  e
          sussidiarie,  di  semilavorati  e  di  altri  beni  mobili,
          esclusi  quelli  strumentali,  acquistati  o  prodotti  per
          essere impiegati nella produzione; 
              c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote  di
          partecipazioni,  anche  non  rappresentate  da  titoli,  al
          capitale di societa' ed enti di cui all'art.  73,  che  non
          costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie,  diverse   da
          quelle cui si applica l'esenzione di cui all'art. 87, anche
          se non rientrano fra i  beni  al  cui  scambio  e'  diretta
          l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni  sono  nelle
          societa' o enti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), si
          applica il comma 2 dell'art. 44; 
              d)  i  corrispettivi  delle   cessioni   di   strumenti
          finanziari similari  alle  azioni  ai  sensi  dell'art.  44
          emessi da societa' ed enti di  cui  all'art.  73,  che  non
          costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie,  diversi   da
          quelli cui si applica l'esenzione di cui all'art. 87, anche
          se non rientrano fra i  beni  al  cui  scambio  e'  diretta
          l'attivita' dell'impresa; 
              e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e  di
          altri titoli in serie o di massa diversi da quelli  di  cui
          alle lettere c)  e  d)  precedenti  che  non  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra  i
          beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; 
              f) le indennita' conseguite a titolo  di  risarcimento,
          anche  in  forma  assicurativa,  per  la   perdita   o   il
          danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; 
              g) i contributi in  denaro,  o  il  valore  normale  di
          quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi  denominazione
          in base a contratto; 
              h)  i  contributi  spettanti  esclusivamente  in  conto
          esercizio a norma di legge. 
              2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore  normale
          dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati  a
          finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 
              3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma  1
          costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti
          come tali nel bilancio. 
              3-bis. In  deroga  al  comma  3,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,  si
          considerano  immobilizzazioni  finanziarie  gli   strumenti
          finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione. 
              Si riporta il testo  degli  articoli  gli  articoli  5,
          5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
          446: 
              "Art. 5. (Determinazione del  valore  della  produzione
          netta delle societa' di capitali e degli enti commerciali) 
              1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma  1,  lettera
          a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e  7,
          la base imponibile e' determinata dalla differenza  tra  il
          valore e i costi della produzione di cui alle lettere A)  e
          B) dell'art. 2425 del codice civile, con  esclusione  delle
          voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e  13),
          cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio. 
              2. Per i soggetti che redigono il bilancio in  base  ai
          principi contabili internazionali, la  base  imponibile  e'
          determinata assumendo le voci del valore e dei costi  della
          produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1. 
              3.  Tra  i  componenti  negativi  non  si   considerano
          comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente
          e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce
          di cui alla lettera  B),  numero  9),  dell'art.  2425  del
          codice civile, nonche' i costi,  i  compensi  e  gli  utili
          indicati nel comma 1,  lettera  b),  numeri  da  2)  a  5),
          dell'art. 11 del presente decreto; la quota  interessi  dei
          canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;  le
          perdite su crediti; l'imposta comunale  sugli  immobili  di
          cui al decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504.  I
          contributi  erogati  in  base  a  norma  di  legge,   fatta
          eccezione  per  quelli  correlati  a  costi   indeducibili,
          nonche' le plusvalenze e le  minusvalenze  derivanti  dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui  produzione
          o al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  dell'impresa,
          concorrono in ogni caso alla formazione  del  valore  della
          produzione. Sono comunque ammesse  in  deduzione  quote  di
          ammortamento del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione  di
          marchi d'impresa e a titolo di  avviamento  in  misura  non
          superiore a un  diciottesimo  del  costo  indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico. 
              4. I componenti positivi e negativi  classificabili  in
          voci del conto economico  diverse  da  quelle  indicate  al
          comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
          correlati a componenti rilevanti della base  imponibile  di
          periodi d'imposta precedenti o successivi. 
              5. Indipendentemente dalla effettiva  collocazione  nel
          conto economico,  i  componenti  positivi  e  negativi  del
          valore della produzione sono accertati secondo i criteri di
          corretta   qualificazione,    imputazione    temporale    e
          classificazione previsti dai  principi  contabili  adottati
          dall'impresa." 
              "Art.   5-bis.   (Determinazione   del   valore   della
          produzione netta delle societa' di persone e delle  imprese
          individuali) 
              1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma  1,  lettera
          b), la base imponibile e' determinata dalla differenza  tra
          l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere
          a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni  delle  rimanenze
          finali di cui agli articoli 92  e  93  del  medesimo  testo
          unico,  e  l'ammontare  dei  costi  delle  materie   prime,
          sussidiarie  e  di  consumo,  delle  merci,  dei   servizi,
          dell'ammortamento  e  dei   canoni   di   locazione   anche
          finanziaria dei beni strumentali materiali  e  immateriali.
          Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e
          assimilato; i costi, i compensi e gli  utili  indicati  nel
          comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5),  dell'art.  11  del
          presente  decreto;  la  quota  interessi  dei   canoni   di
          locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su
          crediti;  l'imposta  comunale  sugli  immobili  di  cui  al
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I  contributi
          erogati in base a norma di legge concorrono  comunque  alla
          formazione del valore della produzione, fatta eccezione per
          quelli  correlati  a  costi  indeducibili.   I   componenti
          rilevanti si assumono secondo le regole di  qualificazione,
          imputazione temporale e  classificazione  valevoli  per  la
          determinazione del reddito d'impresa ai  fini  dell'imposta
          personale. 
              2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  in  regime  di
          contabilita'   ordinaria,    possono    optare    per    la
          determinazione del valore della produzione netta secondo le
          regole di cui all'art. 5. L'opzione e' irrevocabile per tre
          periodi  d'imposta  e  deve  essere   comunicata   con   la
          dichiarazione  IRAP  presentata  nel  periodo  d'imposta  a
          decorrere dal quale si  intende  esercitare  l'opzione.  Al
          termine  del  triennio  l'opzione  si  intende  tacitamente
          rinnovata per un altro triennio a meno  che  l'impresa  non
          opti, secondo le modalita' e i termini fissati dallo stesso
          provvedimento  direttoriale,  per  la  determinazione   del
          valore della produzione netta secondo le regole  del  comma
          1; anche in questo caso, l'opzione e' irrevocabile  per  un
          triennio e tacitamente rinnovabile." 
              "Art. 6. (Determinazione del  valore  della  produzione
          netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari) 
              1. Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
          indicati nell'art. 1 del  decreto  legislativo  27  gennaio
          1992, n.  87,  e  successive  modificazioni,  salvo  quanto
          previsto  nei  successivi  commi,  la  base  imponibile  e'
          determinata dalla somma algebrica delle seguenti  voci  del
          conto  economico  redatto  in   conformita'   agli   schemi
          risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi  dell'art.  9,
          comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: 
              a) margine d'intermediazione ridotto del 50  per  cento
          dei dividendi; 
              b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso
          funzionale per un importo pari al 90 per cento; 
              c) altre spese amministrative per un importo pari al 90
          per cento; 
              c-bis)  rettifiche  e  riprese  di  valore  nette   per
          deterioramento  dei   crediti,   limitatamente   a   quelle
          riconducibili ai crediti verso  la  clientela  iscritti  in
          bilancio a tale titolo. 
              2. Per le societa' di intermediazione mobiliare  e  gli
          intermediari,  diversi   dalle   banche,   abilitati   allo
          svolgimento dei servizi di investimento indicati  nell'art.
          1  del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24  febbraio  1998,  n.  58,  iscritti  nell'albo  previsto
          dall'art.  20  dello  stesso  decreto,  assume  rilievo  la
          differenza tra la somma degli interessi attivi  e  proventi
          assimilati relativi alle operazioni di riporto e di  pronti
          contro termine e le commissioni attive riferite ai  servizi
          prestati dall'intermediario  e  la  somma  degli  interessi
          passivi e oneri  assimilati  relativi  alle  operazioni  di
          riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive
          riferite ai servizi prestati dall'intermediario. 
              3. Per le societa' di  gestione  dei  fondi  comuni  di
          investimento, di cui  al  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
          modificazioni, si assume la differenza tra  le  commissioni
          attive e passive. 
              4.  Per  le  societa'  di   investimento   a   capitale
          variabile, si assume la differenza tra  le  commissioni  di
          sottoscrizione e le commissioni passive dovute  a  soggetti
          collocatori. 
              5. Per i soggetti indicati nei  commi  2,  3  e  4,  si
          deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e  c)
          del comma 1 nella misura ivi indicata. 
              6. I componenti positivi e negativi si  assumono  cosi'
          come risultanti dal conto economico dell'esercizio  redatto
          secondo i criteri contenuti nei provvedimenti  della  Banca
          d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006,  adottati  ai
          sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
          n.  38,  e  pubblicati  rispettivamente   nei   supplementi
          ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio  2006
          e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4  dell'art.
          5. 
              7. Per la  Banca  d'Italia  e  l'Ufficio  italiano  dei
          cambi, per i quali assumono rilevanza i  bilanci  compilati
          in conformita' ai criteri di  rilevazione  e  di  redazione
          adottati  dalla  Banca  centrale  europea  ai  sensi  dello
          Statuto del Sistema europeo di  banche  centrali  (SEBC)  e
          alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia,  la
          base imponibile e' determinata dalla somma algebrica  delle
          seguenti componenti: 
              a) interessi netti; 
              b)  risultato  netto  da  commissioni,  provvigioni   e
          tariffe; 
              c) costi per servizi di produzione di banconote; 
              d) risultato netto della  redistribuzione  del  reddito
          monetario; 
              e)  ammortamenti  delle  immobilizzazioni  materiali  e
          immateriali, nella misura del 90 per cento; 
              f) spese di amministrazione, nella misura  del  90  per
          cento. 
              8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non  e'
          comunque ammessa la deduzione: dei costi,  dei  compensi  e
          degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da  2)
          a 5), dell'art. 11; della quota  interessi  dei  canoni  di
          locazione finanziaria, desunta dal contratto;  dell'imposta
          comunale sugli immobili di cui al  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504.  Gli  interessi  passivi  concorrono
          alla formazione del valore della  produzione  nella  misura
          del 96 per cento del loro ammontare. I  contributi  erogati
          in base a  norma  di  legge,  fatta  eccezione  per  quelli
          correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le
          minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili  che  non
          costituiscono    beni    strumentali    per     l'esercizio
          dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita'  dell'impresa,  concorrono  in  ogni
          caso alla formazione  del  valore  della  produzione.  Sono
          comunque ammesse in deduzione  quote  di  ammortamento  del
          costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e  a
          titolo  di  avviamento  in  misura  non  superiore   a   un
          diciottesimo del costo  indipendentemente  dall'imputazione
          al conto economico. 
              9. Per le societa' la cui attivita'  consiste,  in  via
          esclusiva o prevalente, nella assunzione di  partecipazioni
          in  societa'  esercenti   attivita'   diversa   da   quella
          creditizia o finanziaria, per le quali  sussista  l'obbligo
          dell'iscrizione, ai sensi dell'art.  113  del  testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto   legislativo   1º   settembre   1993,   n.    385,
          nell'apposita sezione  dell'elenco  generale  dei  soggetti
          operanti nel settore finanziario,  la  base  imponibile  e'
          determinata    aggiungendo    al    risultato     derivante
          dall'applicazione  dell'art.  5  la  differenza   tra   gli
          interessi attivi e  proventi  assimilati  e  gli  interessi
          passivi  e  oneri   assimilati.   Gli   interessi   passivi
          concorrono alla  formazione  del  valore  della  produzione
          nella misura del 96 per cento del loro ammontare." 
              "Art. 7. (Determinazione del  valore  della  produzione
          netta delle imprese di assicurazione) 
              1. Per le imprese di assicurazione, la base  imponibile
          e' determinata apportando  alla  somma  dei  risultati  del
          conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto  tecnico
          dei rami vita (voce 80) del  conto  economico  le  seguenti
          variazioni: 
              a)  gli  ammortamenti  dei  beni  strumentali,  ovunque
          classificati, e le altre spese di amministrazione (voci  24
          e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento; 
              b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura  del
          50 per cento; 
              b-bis) le perdite, le  svalutazioni  e  le  riprese  di
          valore nette per deterioramento dei crediti,  limitatamente
          a  quelle  riconducibili  a  crediti   nei   confronti   di
          assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. 
              2. Dalla base imponibile non sono comunque  ammessi  in
          deduzione:  le  spese  per  il   personale   dipendente   e
          assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
          e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da  2)
          a 5), dell'art.  11;  le  svalutazioni,  le  perdite  e  le
          riprese di valore  dei  crediti;  la  quota  interessi  dei
          canoni di locazione  finanziaria,  desunta  dal  contratto;
          l'imposta  comunale  sugli  immobili  di  cui  al   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
          concorrono alla  formazione  del  valore  della  produzione
          nella misura del 96 per cento del loro ammontare. 
              3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
          eccezione  per  quelli  correlati  a  costi   indeducibili,
          nonche' le plusvalenze e le  minusvalenze  derivanti  dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui  produzione
          o al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  dell'impresa,
          concorrono in ogni caso alla formazione  del  valore  della
          produzione. Sono comunque ammesse  in  deduzione  quote  di
          ammortamento del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione  di
          marchi d'impresa e a titolo di  avviamento  in  misura  non
          superiore a un  diciottesimo  del  costo  indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico. 
              4. I componenti positivi e negativi si  assumono  cosi'
          come risultanti dal conto economico dell'esercizio  redatto
          in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
          26  maggio  1997,  n.  173,  e  alle  istruzioni  impartite
          dall'ISVAP con il provvedimento  n.  735  del  1º  dicembre
          1997, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.". 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile
          1986, n.  131,  reca  il  Testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro. 
              Il  decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n.   347,
          disciplina le imposte ipotecaria e catastale. 
                               Art. 6 
 
 
                        Consolidato nazionale 
 
  1. All'articolo 117 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 2: 
      1) al primo periodo, la parola: «solo» e' soppressa; 
      2) alla lettera b), le parole: «nel cui patrimonio sia compresa
la partecipazione in ciascuna societa' controllata»  sono  sostituite
dalle seguenti: «che assume la qualifica di consolidante»; 
    b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d),
privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2, residenti  in
Stati  appartenenti  all'Unione  europea  ovvero  in  Stati  aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico  europeo  con  il  quale  l'Italia
abbia stipulato un accordo  che  assicuri  un  effettivo  scambio  di
informazioni, che rivestono una  forma  giuridica  analoga  a  quelle
previste  dall'articolo  73,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  possono
designare una societa' residente nel territorio  dello  Stato  o  non
residente di cui al comma 2-ter, controllata ai  sensi  dell'articolo
2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i  requisiti  di  cui
all'articolo 120, ad esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo
congiuntamente con ciascuna societa' residente o non residente di cui
al comma 2-ter, su cui parimenti  essi  esercitano  il  controllo  ai
sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
requisiti di cui all'articolo 120. La controllata designata non  puo'
esercitare l'opzione con le societa'  da  cui  e'  partecipata.  Agli
effetti del presente comma: 
          a) la controllata designata, in qualita'  di  consolidante,
acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dagli articoli
da 117 a 127 per le societa' o enti controllanti; 
          b) i requisiti del controllo  di  cui  al  comma  1  devono
essere verificati in capo al soggetto controllante non residente; 
          c) l'efficacia dell'opzione e' subordinata alla  condizione
che il soggetto controllante non  residente  designi  la  controllata
residente assumendo, in via sussidiaria, le responsabilita'  previste
dall'articolo 127 per le societa' o enti controllanti; 
          d) in ipotesi di interruzione della  tassazione  di  gruppo
prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo  dell'opzione,
le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo
122 sono attribuite esclusivamente  alle  controllate  che  le  hanno
prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei  cui  confronti  viene
meno il requisito del  controllo  secondo  i  criteri  stabiliti  dai
soggetti interessati; 
          e) se  il  requisito  del  controllo  nei  confronti  della
controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento
del triennio, il soggetto controllante non residente puo'  designare,
tra le controllate appartenenti  al  medesimo  consolidato,  un'altra
controllata residente avente le caratteristiche di  cui  al  presente
comma senza che si interrompa  la  tassazione  di  gruppo.  La  nuova
controllata   designata   assume    le    responsabilita'    previste
dall'articolo 127 per le societa' o enti  controllanti  relativamente
ai precedenti periodi d'imposta  di  validita'  della  tassazione  di
gruppo, in solido con la societa' designata nei cui  confronti  cessa
il requisito del controllo. 
        2-ter. I soggetti di cui all'articolo 73,  comma  1,  lettera
d), controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1),  del
codice civile, possono esercitare l'opzione di  cui  al  comma  1  in
qualita' di controllata  mediante  una  stabile  organizzazione  come
definita dal comma 1-bis dell'articolo 120.». 
  2. All'articolo 120 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 1, e' aggiunto il  seguente:  «1-bis.  Si
considerano  altresi'  controllate  le  stabili  organizzazioni   nel
territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162, dei soggetti
di cui all'articolo 73, comma  1,  lettera  d),  residenti  in  Stati
appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti  all'Accordo
sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia  stipulato
un accordo che assicuri un effettivo  scambio  di  informazioni,  che
rivestono una forma giuridica analoga a quelle di cui al comma 1, con
i requisiti di cui al medesimo comma.». 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanarsi entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono stabiliti i contenuti e le  modalita'  per  la
designazione della controllata di cui al  comma  2-bis  dell'articolo
117 del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il medesimo
provvedimento disciplina l'applicazione della disposizione di cui  al
presente articolo alle opzioni per la tassazione di  gruppo  gia'  in
corso alla data di entrata in vigore  delle  stesse,  attenendosi  al
criterio  di  consentire,  sussistendone  i  presupposti  di   legge,
l'eventuale inclusione nel  regime  di  tassazione  di  gruppo  delle
stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti  esteri  senza
interruzione dei consolidati esistenti. 
          Note all'art. 6: 
              Il testo dell'art. 117 del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dal
          presente decreto e' il seguente: 
              "Art. 117. (Soggetti ammessi alla tassazione di  gruppo
          di imprese controllate residenti) 
              1.  La  societa'  o  l'ente  controllante  e   ciascuna
          societa' controllata  rientranti  fra  i  soggetti  di  cui
          all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste
          il rapporto di controllo di cui  all'art.  2359,  comma  1,
          numero 1), del  codice  civile,  con  i  requisiti  di  cui
          all'art. 120, possono congiuntamente  esercitare  l'opzione
          per la tassazione di gruppo. 
              2. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera  d),
          possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in  qualita'
          di controllanti ed a condizione: 
              a) di essere residenti in  Paesi  con  i  quali  e'  in
          vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; 
              b)   di   esercitare   nel   territorio   dello   Stato
          un'attivita'  d'impresa,  come   definita   dall'art.   55,
          mediante  una   stabile   organizzazione,   come   definita
          dall'art. 162, che assume la qualifica di consolidante. 
              2-bis. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1,  lettera
          d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2,
          residenti in Stati appartenenti all'Unione  europea  ovvero
          in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio   economico
          europeo con il quale l'Italia abbia  stipulato  un  accordo
          che assicuri un  effettivo  scambio  di  informazioni,  che
          rivestono una forma giuridica  analoga  a  quelle  previste
          dall'art. 73, comma 1, lettere a) e b),  possono  designare
          una societa' residente nel territorio  dello  Stato  o  non
          residente di cui  al  comma  2-ter,  controllata  ai  sensi
          dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
          requisiti di cui all'art. 120, ad esercitare l'opzione  per
          la  tassazione  di  gruppo  congiuntamente   con   ciascuna
          societa' residente o non residente di cui al  comma  2-ter,
          su cui parimenti essi  esercitano  il  controllo  ai  sensi
          dell'art. 2359, comma 1, numero 1) del codice civile con  i
          requisiti di cui all'art. 120. La controllata designata non
          puo'  esercitare  l'opzione  con  le  societa'  da  cui  e'
          partecipata. Agli effetti del presente comma: 
              a)   la   controllata   designata,   in   qualita'   di
          consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
          previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
          controllanti; 
              b) i requisiti del controllo di cui al comma  1  devono
          essere verificati in  capo  al  soggetto  controllante  non
          residente; 
              c)  l'efficacia  dell'opzione   e'   subordinata   alla
          condizione  che  il  soggetto  controllante  non  residente
          designi  la  controllata  residente   assumendo,   in   via
          sussidiaria, le responsabilita' previste dall'art. 127  per
          le societa' o enti controllanti; 
              d) in  ipotesi  di  interruzione  della  tassazione  di
          gruppo prima del  compimento  del  triennio  o  di  mancato
          rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali  risultanti  dalla
          dichiarazione  di  cui   all'art.   122   sono   attribuite
          esclusivamente alle controllate che le hanno  prodotte,  al
          netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene  meno
          il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti  dai
          soggetti interessati; 
              e) se il requisito del controllo  nei  confronti  della
          controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima  del
          compimento  del  triennio,  il  soggetto  controllante  non
          residente puo' designare, tra le  controllate  appartenenti
          al medesimo  consolidato,  un'altra  controllata  residente
          avente le caratteristiche di cui al  presente  comma  senza
          che  si  interrompa  la  tassazione  di  gruppo.  La  nuova
          controllata designata assume  le  responsabilita'  previste
          dall'art.  127  per  le  societa'   o   enti   controllanti
          relativamente ai precedenti periodi d'imposta di  validita'
          della tassazione di  gruppo,  in  solido  con  la  societa'
          designata  nei  cui  confronti  cessa  il   requisito   del
          controllo. 
              2-ter. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1,  lettera
          d), controllati ai sensi dell'art. 2359,  comma  1,  numero
          1), del codice civile, possono esercitare l'opzione di  cui
          al comma 1 in qualita' di controllata mediante una  stabile
          organizzazione come definita dal comma 1-bis dell'art. 120. 
              3. Permanendo il requisito  del  controllo  di  cui  al
          comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
          irrevocabile.  Nel  caso  venga  meno  tale  requisito   si
          determinano le conseguenze di cui all'art. 124.". 
              Il testo dell'art. 120 del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 120. (Definizione del requisito di controllo) 
              1. Agli effetti della presente sezione  si  considerano
          controllate le societa'  per  azioni,  in  accomandita  per
          azioni, a responsabilita' limitata: 
              a)  al  cui  capitale  sociale  la  societa'  o  l'ente
          controllante partecipa direttamente  o  indirettamente  per
          una percentuale superiore al 50 per cento, da  determinarsi
          relativamente  all'ente  o  societa'  controllante  tenendo
          conto  della  eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla
          catena societaria di controllo, senza considerare le azioni
          prive  del  diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea
          generale richiamata dall'art. 2346 del codice civile; 
              b) al cui  utile  di  bilancio  la  societa'  o  l'ente
          controllante partecipa direttamente  o  indirettamente  per
          una percentuale superiore al 50 per cento  da  determinarsi
          relativamente all'ente  o  societa'  controllante,  tenendo
          conto  della  eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla
          catena societaria di controllo e senza considerare la quota
          di utile di competenza delle azioni prive  del  diritto  di
          voto  esercitabile   nell'assemblea   generale   richiamata
          dall'art. 2346 del codice civile. 
              1-bis. Si considerano altresi' controllate  le  stabili
          organizzazioni nel territorio dello  Stato,  come  definite
          dall'art. 162, dei soggetti di cui all'art.  73,  comma  1,
          lettera d),  residenti  in  Stati  appartenenti  all'Unione
          europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato  un
          accordo che assicuri un effettivo scambio di  informazioni,
          che rivestono una forma giuridica analoga a quelle  di  cui
          al comma 1, con i requisiti di cui al medesimo comma. 
              2. Il requisito del  controllo  di  cui  all'art.  117,
          comma 1 deve sussistere sin dall'inizio di  ogni  esercizio
          relativamente al quale la societa' o ente controllante e la
          societa'   controllata    si    avvalgono    dell'esercizio
          dell'opzione.". 
                               Art. 7 
 
 
     Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 151 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 151 (Reddito complessivo  delle  societa'  e  degli  enti
commerciali  non  residenti).  -  1.  Il  reddito  complessivo  delle
societa' e degli enti commerciali non residenti di cui  alla  lettera
d) del comma 1 dell'articolo  73  e'  formato  soltanto  dai  redditi
prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di  quelli  esenti
da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla  fonte  a  titolo  di
imposta o ad imposta sostitutiva. 
  2. Si considerano prodotti nel territorio  dello  Stato  i  redditi
indicati nell'articolo 23. 
  3.  Tali  redditi,  ad  eccezione  dei  redditi  d'impresa  di  cui
all'articolo 23, comma 1,  lettera  e),  ai  quali  si  applicano  le
disposizioni di cui al successivo articolo 152, concorrono a  formare
il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del
Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal  reddito
complessivo si deducono gli oneri indicati all'articolo 10, comma  1,
lettere a) e g). In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del
presente articolo, le somme corrispondenti concorrono  a  formare  il
reddito complessivo del  periodo  di  imposta  nel  quale  l'ente  ha
conseguito il rimborso. Si applicano  le  disposizioni  dell'articolo
101, comma 6. 
  4. Dall'imposta lorda si  detrae  fino  alla  concorrenza  del  suo
ammontare un  importo  pari  al  diciannove  per  cento  degli  oneri
indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), e i-quater) del
comma 1, dell'articolo 15. In caso di rimborso di oneri per  i  quali
si e' fruito della detrazione l'imposta dovuta, per  il  periodo  nel
quale la societa' o l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata  di
un importo pari al diciannove per cento dell'onere rimborsato. 
  5. Per le societa' commerciali di tipo diverso da  quelli  regolati
nel codice civile si applicano le disposizioni di cui al commi 1, 2 e
3.»; 
    b) l'articolo 152 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  152  (Reddito  di  societa'  ed  enti  commerciali   non
residenti derivante da attivita' svolte nel  territorio  dello  Stato
mediante stabile organizzazione). - 1. Per le  societa'  e  gli  enti
commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il
reddito della stabile organizzazione  e'  determinato  in  base  agli
utili e alle perdite ad essa riferibili, e  secondo  le  disposizioni
della Sezione I, del Capo  II,  del  Titolo  II,  sulla  base  di  un
apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo  i
principi contabili  previsti  per  i  soggetti  residenti  aventi  le
medesime caratteristiche, salva quella della emissione  di  strumenti
finanziari ammessi alla  negoziazione  in  mercati  regolamentati  di
qualsiasi Stato membro dell'Unione  europea  ovvero  diffusi  tra  il
pubblico di cui all'articolo 116 testo unico  delle  disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. 
  2. Ai fini del comma 1,  la  stabile  organizzazione  si  considera
entita' separata e indipendente, svolgente  le  medesime  o  analoghe
attivita', in condizioni identiche o similari,  tenendo  conto  delle
funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.  Il  fondo
di  dotazione  alla  stessa  riferibile  e'  determinato   in   piena
conformita' ai criteri definiti in sede  OCSE,  tenendo  conto  delle
funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. 
  3. I componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni
relativamente alle transazioni  e  alle  operazioni  tra  la  stabile
organizzazione  e  l'entita'  cui   la   medesima   appartiene   sono
determinati ai sensi dell'articolo 110, comma 7. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
societa' commerciali di tipo diverso da quelli  regolati  nel  codice
civile.»; 
    c) l'articolo 153 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 153 (Reddito complessivo degli enti non  commerciali  non
residenti). - 1. Il reddito complessivo delle societa' e  degli  enti
non commerciali non  residenti  di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
lettera d), e' formato soltanto dai redditi prodotti  nel  territorio
dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta  e  di  quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a  titolo  di  imposta  o  ad  imposta
sostitutiva. 
  2. Si considerano prodotti nel territorio  dello  Stato  i  redditi
indicati nell'articolo 23. 
  3. Il reddito complessivo degli enti non commerciali e' determinato
secondo le disposizioni  del  Titolo  I,  ad  eccezione  dei  redditi
d'impresa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e),  ai  quali  si
applicano le disposizioni dell'articolo 152. Dal reddito  complessivo
si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del  reddito
d'impresa che concorre a formarlo, gli  oneri  indicati  all'articolo
10,  comma  1,  lettere  a)  e  g).  Si   applica   la   disposizione
dell'articolo 146, comma 1, secondo periodo. 
  4. Dall'imposta lorda si detrae,  fino  alla  concorrenza  del  suo
ammontare, un importo  pari  al  diciannove  per  cento  degli  oneri
indicati all'articolo 15, comma 1, lettere a), g),  h),  h-bis),  i),
i-bis) e i-quater). La detrazione spetta a condizione che i  predetti
oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa
che  concorre  a  formare  il  reddito  complessivo.  Si  applica  la
disposizione dell'articolo 147, comma 1, terzo periodo. 
  5. Agli enti non commerciali che esercitano  attivita'  commerciali
mediante  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato,  si
applicano l'articolo 144, comma 5, e l'articolo 152. 
  6. Sono altresi' deducibili: 
    a) le erogazioni liberali in denaro  a  favore  dello  Stato,  di
altri enti  pubblici  e  di  associazioni  e  di  fondazioni  private
legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro,  svolgono  o
promuovono attivita' dirette alla tutela del  patrimonio  ambientale,
effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione  delle  cose
indicate all'articolo 139, comma 1, lettere  a)  e  b),  del  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli  elenchi  di
cui all'articolo 140, comma 1, del  medesimo  decreto  legislativo  o
assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base  ai  piani  di
cui  all'articolo  149  dello  stesso  decreto   legislativo   e   al
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8  agosto  1985,  n.  431,  ivi  comprese  le  erogazioni
destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonche' allo
svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose  anzidette;
il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera  c)
del presente comma, senza la preventiva autorizzazione  del  Ministro
dell'ambiente, e della tutela del territorio, come  pure  il  mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire  l'esercizio  del
diritto di  prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  vincolati,
determina la indeducibilita' delle spese  dal  reddito.  Il  Ministro
dell'ambiente  e  della   tutela   del   territorio   da'   immediata
comunicazione ai competenti uffici  tributari  delle  violazioni  che
comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento
della comunicazione iniziano a decorrere i termini per  il  pagamento
dell'imposta e dei relativi accessori; 
    b) le erogazioni liberali in denaro  a  favore  di  organismi  di
gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali
e  regionali,   e   di   ogni   altra   zona   di   tutela   speciale
paesistico-ambientale  come  individuata  dalla  vigente  disciplina,
statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e  fondazioni
private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere  attivita'
di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo  dirette
al  conseguimento  delle  finalita'   di   interesse   generale   cui
corrispondono tali ambiti protetti; 
    c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione  e
alla  protezione  degli  immobili  vincolati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli  elenchi  di
cui all'articolo 140, comma 1  del  medesimo  decreto  legislativo  o
assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base  ai  piani  di
cui  all'articolo  149  dello  stesso  decreto  legislativo,   e   al
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. 
  7. Il Ministro dell'ambiente  e  la  tutela  del  territorio  e  la
regione, secondo le rispettive attribuzioni  e  competenze,  vigilano
sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a),  b)  e  c)  del
comma 6  del  presente  articolo  effettuate  a  favore  di  soggetti
privati,  affinche'  siano  perseguiti  gli  scopi  per  i  quali  le
erogazioni stesse  sono  state  accettate  dai  beneficiari  e  siano
rispettati i termini per l'utilizzazione concordati  con  gli  autori
delle erogazioni. Detti termini possono  essere  prorogati  una  sola
volta dall'autorita' di  vigilanza,  per  motivi  non  imputabili  ai
beneficiari.»; 
    d) l'articolo 154 e' abrogato. 
  2. All'articolo 12 del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.
446, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il valore della
produzione  netta  derivante  da  una   stabile   organizzazione   e'
determinato  sulla  base  di  un  apposito  rendiconto  economico   e
patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti  per
i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella
della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione  in
mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro  dell'Unione  europea
ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'articolo  116  testo  unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58.  A  tali  fini,  si
applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». 
  3. Ai fini della disposizione di cui  all'articolo  152,  comma  2,
secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
cosi' come modificato dalla lettera b)  del  comma  1,  del  presente
articolo, i metodi di calcolo del fondo di dotazione sono individuati
con  uno  o  piu'  provvedimenti  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, il primo dei quali da emanarsi entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Relativamente  ai
periodi di imposta iniziati prima dell'emanazione  del  provvedimento
riguardante  lo  specifico  settore  di   appartenenza,   l'eventuale
rettifica in aumento  del  reddito  imponibile  o  del  valore  della
produzione netta conseguente alla valutazione  della  congruita'  del
fondo di dotazione ai sensi del citato articolo  152  non  da'  luogo
all'applicazione di sanzioni. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
          Note all'art. 7: 
              L'art. 154 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  abrogato  dal  presente  decreto,
          individuava le  modalita'  di  determinazione  del  reddito
          complessivo degli enti non commerciali. 
              L'art. 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
          446, come modificato dal presente decreto e' il seguente: 
              "Art. 12. (Determinazione del valore  della  produzione
          netta realizzata fuori dal  territorio  dello  Stato  o  da
          soggetti non residenti) 
              1. Nei confronti dei  soggetti  passivi  residenti  nel
          territorio dello Stato che esercitano attivita'  produttive
          anche all'estero la quota di valore a  queste  attribuibili
          secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 2, e' scomputata
          dalla base imponibile determinata a norma degli articoli da
          5 a 10-bis. 
              2. Nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel
          territorio dello Stato si considera prodotto nel territorio
          della  regione  il  valore  derivante   dall'esercizio   di
          attivita' commerciali, di arti o professioni o da attivita'
          non commerciali esercitate nel  territorio  stesso  per  un
          periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante  stabile
          organizzazione, base fissa o ufficio, ovvero  derivante  da
          imprese agricole esercitate nel territorio stesso.  Qualora
          le  suddette  attivita'  o  imprese  siano  esercitate  nel
          territorio di  piu'  regioni  si  applica  la  disposizione
          dell'art. 4, comma 2. 
              2-bis. Il valore della produzione  netta  derivante  da
          una stabile organizzazione e' determinato sulla base di  un
          apposito rendiconto economico e patrimoniale, da  redigersi
          secondo  i  principi  contabili  previsti  per  i  soggetti
          residenti aventi le medesime caratteristiche, salva  quella
          della  emissione  di  strumenti  finanziari  ammessi   alla
          negoziazione in mercati regolamentati  di  qualsiasi  Stato
          membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra  il  pubblico
          di cui all'art.  116  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni. A tali fini, si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 152, comma 2, del testo unico delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              3. Le persone fisiche e gli altri soggetti  passivi  si
          considerano residenti nel  territorio  dello  Stato  quando
          ricorrono  le  condizioni,   rispettivamente   applicabili,
          previste negli articoli 2, comma 2,5, comma 3, lettera  d),
          e 87, comma 3, del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917.  Se  il  soggetto  passivo  esercita
          attivita'  produttive  mediante  l'utilizzazione  di   navi
          iscritte nel registro di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge 30 dicembre 1997,  n.  457,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  1998,  n.  30,  la
          quota di valore a queste attribuibile, determinata a  norma
          dell'art. 5, e' scomputata dalla base imponibile.". 
                               Art. 8 
 
 
        Disciplina delle controllate e delle collegate estere 
 
  1. All'articolo 167 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  Se  un  soggetto
residente in Italia detiene,  direttamente  o  indirettamente,  anche
tramite societa' fiduciarie o per interposta persona, il controllo di
un'impresa, di una societa' o altro ente, residente o localizzato  in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al  decreto  o
al provvedimento emanati ai sensi del comma 4, i  redditi  conseguiti
dal soggetto estero controllato  sono  imputati,  a  decorrere  dalla
chiusura dell'esercizio o periodo di  gestione  del  soggetto  estero
controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni
da  essi  detenute.  Tale  disposizione  si  applica  anche  per   le
partecipazioni di controllo in soggetti non  residenti  relativamente
ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni  assoggettati  ai
predetti regimi fiscali privilegiati.»; 
    b) nel comma 5, alla lettera b), le parole: «in Stati o territori
diversi da quelli di cui al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  emanato  ai  sensi   dell'articolo   168-bis»,   sono
sostituite dalle seguenti: «in Stati o  territori  a  regime  fiscale
privilegiato di cui al comma  4».  Inoltre,  nell'ultimo  periodo  la
parola: «deve» e' sostituita dalla seguente: «puo'»; 
    c) nel comma 6, il penultimo periodo e' sostituito dal  seguente:
«I redditi sono determinati in base alle disposizioni applicabili  ai
soggetti  residenti  titolari  di  reddito  d'impresa,  ad  eccezione
dell'articolo 86, comma 4.»; 
    d) nel comma 8-bis e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono
indicati  i  criteri  per  determinare  con  modalita'   semplificate
l'effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera  a),
tra cui quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della
base imponibile.»; 
    e) nel comma 8-ter, l'ultimo periodo e' sostituito dai  seguenti:
«Ai  fini  del  presente  comma  il  contribuente  puo'  interpellare
l'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate nel comma
5. Per i  contribuenti  che  aderiscono  al  regime  dell'adempimento
collaborativo l'interpello di cui al precedente periodo  puo'  essere
presentato indipendentemente dalla verifica delle condizioni  di  cui
alle lettere a) e b) del comma 8-bis.»; 
    f) dopo il comma 8-ter sono  introdotti  i  seguenti:  «8-quater.
L'Amministrazione  finanziaria,  prima  di  procedere   all'emissione
dell'avviso di accertamento d'imposta o  di  maggiore  imposta,  deve
notificare all'interessato un apposito  avviso  con  il  quale  viene
concessa al medesimo la  possibilita'  di  fornire,  nel  termine  di
novanta giorni, le prove per la  disapplicazione  delle  disposizioni
del comma 1 o del comma 8-bis. Ove l'Amministrazione finanziaria  non
ritenga idonee le prove addotte, dovra' darne  specifica  motivazione
nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la  disciplina
del presente articolo sia stata applicata ovvero non lo sia stata per
effetto dell'ottenimento di una risposta  favorevole  all'interpello,
il  socio  residente  controllante  deve  comunque  segnalare   nella
dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in  imprese
estere controllate di cui al comma 1 e al comma 8-bis. In tale ultimo
caso l'obbligo di  segnalazione  sussiste  solo  al  ricorrere  delle
condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 8-bis. 
  8-quinquies. Le esimenti previste nel comma 5 e nel comma 8-ter non
devono essere dimostrate in sede di controllo qualora il contribuente
abbia  ottenuto  risposta  positiva  al  relativo  interpello,  fermo
restando il potere dell'Amministrazione finanziaria di controllare la
veridicita' e completezza delle  informazioni  e  degli  elementi  di
prova forniti in tale sede.». 
  2. Nell'articolo 8 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: «3-quater.  Quando
l'omissione  o  incompletezza  riguarda  la   segnalazione   prevista
dall'articolo 167, comma 8-quater, terzo  periodo,  del  testo  unico
sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  si  applica  una  sanzione
amministrativa pari al dieci per cento  del  reddito  conseguito  dal
soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche
solo  teoricamente,  al  soggetto  residente  in   proporzione   alla
partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di
50.000 euro. La sanzione nella misura minima  si  applica  anche  nel
caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.». 
  3. L'articolo 168  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e' abrogato e nell'articolo 110, comma 12, del medesimo
testo unico le parole: «o 168» sono soppresse. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. Relativamente alle disposizioni di cui al comma  3,
per gli utili distribuiti dal soggetto non residente a decorrere  dal
periodo di imposta in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto   continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni
dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze 7 agosto 2006, n. 268. Ai soli  fini  del  precedente
periodo,  gli  utili  distribuiti  dal  soggetto  non  residente   si
presumono  prioritariamente  formati  con   quelli   assoggettati   a
tassazione separata. 
          Note all'art. 8: 
              Il testo dell'art. 167 del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 167. (Disposizioni in materia di  imprese  estere
          controllate) 
              1.  Se  un  soggetto  residente  in   Italia   detiene,
          direttamente  o  indirettamente,  anche  tramite   societa'
          fiduciarie  o  per  interposta  persona,  il  controllo  di
          un'impresa, di una  societa'  o  altro  ente,  residente  o
          localizzato  in  Stati  o  territori   a   regime   fiscale
          privilegiato di cui al decreto o al  provvedimento  emanati
          ai sensi del comma 4, i  redditi  conseguiti  dal  soggetto
          estero  controllato  sono  imputati,  a   decorrere   dalla
          chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del  soggetto
          estero controllato, ai soggetti  residenti  in  proporzione
          alle partecipazioni da essi detenute. Tale disposizione  si
          applica  anche  per  le  partecipazioni  di  controllo   in
          soggetti non residenti relativamente ai  redditi  derivanti
          da loro stabili  organizzazioni  assoggettati  ai  predetti
          regimi fiscali privilegiati. 
              2. Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano  alle
          persone  fisiche  residenti  e  ai  soggetti  di  cui  agli
          articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c). 
              3.  Ai  fini  della  determinazione  del   limite   del
          controllo di cui al comma 1, si  applica  l'art.  2359  del
          codice  civile,  in  materia  di  societa'  controllate   e
          societa' collegate. 
              4. Si considerano  privilegiati  i  regimi  fiscali  di
          Stati o territori individuati,  con  decreti  del  Ministro
          delle finanze da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale,  in
          ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a
          quello applicato in Italia, della mancanza di  un  adeguato
          scambio   di   informazioni   ovvero   di   altri   criteri
          equivalenti.   Si   considera   livello    di    tassazione
          sensibilmente inferiore a quello  applicato  in  Italia  un
          livello di tassazione inferiore al 50 per cento  di  quello
          applicato  in  Italia.  Si   considerano   in   ogni   caso
          privilegiati i regimi fiscali speciali  che  consentono  un
          livello di tassazione inferiore al 50 per cento  di  quello
          applicato  in  Italia,  ancorche'  previsti  da   Stati   o
          territori che applicano un regime generale  di  imposizione
          non inferiore al  50  per  cento  di  quello  applicato  in
          Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle
          entrate viene fornito un elenco non  tassativo  dei  regimi
          fiscali speciali 
              5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano  se  il
          soggetto residente dimostra, alternativamente, che: 
              a) la  societa'  o  altro  ente  non  residente  svolga
          un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come  sua
          principale attivita', nel mercato dello Stato o  territorio
          di insediamento; per le attivita' bancarie,  finanziarie  e
          assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta
          quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi  o  dei
          ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento; 
              b)  dalle  partecipazioni  non  consegue  l'effetto  di
          localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale
          privilegiato di cui al comma  4.  Per  i  fini  di  cui  al
          presente   comma,   il   contribuente   puo'   interpellare
          preventivamente  l'amministrazione  finanziaria,  ai  sensi
          dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo
          statuto dei diritti del contribuente. 
              5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5
          non si applica qualora i proventi della  societa'  o  altro
          ente non  residente  provengono  per  piu'  del  50%  dalla
          gestione, dalla detenzione o dall'investimento  in  titoli,
          partecipazioni,  crediti  o  altre  attivita'  finanziarie,
          dalla cessione  o  dalla  concessione  in  uso  di  diritti
          immateriali   relativi   alla    proprieta'    industriale,
          letteraria  o  artistica,  nonche'  dalla  prestazione   di
          servizi  nei  confronti  di  soggetti  che  direttamente  o
          indirettamente  controllano  la  societa'  o   l'ente   non
          residente, ne sono controllati  o  sono  controllati  dalla
          stessa societa' che controlla  la  societa'  o  l'ente  non
          residente, ivi compresi i servizi finanziari. 
              6. I redditi del soggetto non  residente,  imputati  ai
          sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione  separata
          con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo  del
          soggetto residente e, comunque, non  inferiore  al  27  per
          cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni
          applicabili  ai  soggetti  residenti  titolari  di  reddito
          d'impresa, ad eccezione dell'art. 86, comma 4. Dall'imposta
          cosi' determinata sono  ammesse  in  detrazione,  ai  sensi
          dell'art.  15,  le  imposte  pagate  all'estero  a   titolo
          definitivo. 
              7. Gli  utili  distribuiti,  in  qualsiasi  forma,  dai
          soggetti non residenti di cui al  comma  1  non  concorrono
          alla formazione del reddito  dei  soggetti  residenti  fino
          all'ammontare del reddito  assoggettato  a  tassazione,  ai
          sensi  del  medesimo  comma   1,   anche   negli   esercizi
          precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli  utili  che
          non concorrono alla formazione del  reddito  ai  sensi  del
          primo  periodo  del  presente  comma,   sono   ammesse   in
          detrazione, ai sensi dell'art. 15, fino a concorrenza delle
          imposte applicate ai sensi del  comma  6,  diminuite  degli
          importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo
          del predetto comma. 
              8. Con decreto del Ministro delle finanze,  da  emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  sono  stabilite  le  disposizioni  attuative  del
          presente articolo. 
              8-bis.  La  disciplina  di  cui  al   comma   1   trova
          applicazione  anche  nell'ipotesi   in   cui   i   soggetti
          controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in
          Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora
          ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
              a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a
          piu' della meta' di quella a cui sarebbero  stati  soggetti
          ove residenti in Italia; 
              b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50%
          dalla gestione, dalla  detenzione  o  dall'investimento  in
          titoli,   partecipazioni,   crediti   o   altre   attivita'
          finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in  uso  di
          diritti immateriali relativi alla  proprieta'  industriale,
          letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di servizi
          nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente
          controllano la societa' o l'ente  non  residente,  ne  sono
          controllati o sono controllati dalla  stessa  societa'  che
          controlla la societa' o l'ente non residente, ivi  compresi
          i  servizi  finanziari.  Con  provvedimento  del  Direttore
          dell'Agenzia delle entrate  sono  indicati  i  criteri  per
          determinare con modalita' semplificate l'effettivo  livello
          di tassazione di cui alla precedente lettera  a),  tra  cui
          quello dell'irrilevanza  delle  variazioni  non  permanenti
          della base imponibile. 
              8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano
          se  il  soggetto  residente  dimostra  che   l'insediamento
          all'estero  non  rappresenta  una  costruzione  artificiosa
          volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.  Ai  fini
          del  presente  comma  il  contribuente  puo'   interpellare
          l'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate
          nel comma 5. Per i contribuenti che  aderiscono  al  regime
          dell'adempimento  collaborativo  l'interpello  di  cui   al
          precedente periodo puo' essere presentato indipendentemente
          dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b)
          del comma 8-bis. 
              8-quater.   L'Amministrazione,   prima   di   procedere
          all'emissione dell'avviso di accertamento  d'imposta  o  di
          maggiore  imposta,  deve  notificare   all'interessato   un
          apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo  la
          possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni,  le
          prove per la disapplicazione delle disposizioni del comma 1
          o del comma 8-bis. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee
          le  prove  addotte,  dovra'  darne  specifica   motivazione
          nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in  cui  la
          disciplina del presente articolo sia stata applicata ovvero
          non lo  sia  stata  per  effetto  dell'ottenimento  di  una
          risposta  favorevole  all'interpello,  il  socio  residente
          controllante deve comunque  segnalare  nella  dichiarazione
          dei redditi la  detenzione  di  partecipazioni  in  imprese
          estere controllate di cui al comma 1 e al comma  8-bis.  In
          tale ultimo caso l'obbligo di segnalazione sussiste solo al
          ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a) e b)  del
          medesimo comma 8-bis. 
              8-quinquies. Le esimenti previste nel  comma  5  e  nel
          comma  8-ter  non  devono  essere  dimostrate  in  sede  di
          controllo qualora il contribuente abbia  ottenuto  risposta
          positiva al relativo interpello, fermo restando  il  potere
          dell'Amministrazione   finanziaria   di   controllare    la
          veridicita'  e  completezza  delle  informazioni  e   degli
          elementi di prova forniti in tale sede.". 
              Il  testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n. 471, come modificato dall'art.  3,  comma
          3,  e  dall'art.  8,  comma  2  del  presente  decreto,  e'
          riportato nelle note all'art. 3. 
              Il testo dell'art. 168 del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abrogato dal  presente
          decreto, recava "Disposizioni in materia di imprese  estere
          collegate". 
              Il testo dell'art. 110 del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  modificato   dal
          presente decreto e' il seguente: 
              "Art. 110. (Norme generali sulle valutazioni) 
              1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno
          riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente: 
              a)  il  costo  e'  assunto  al  lordo  delle  quote  di
          ammortamento gia' dedotte; 
              b) si comprendono nel costo anche gli  oneri  accessori
          di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e  le
          spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali
          strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel
          costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento
          del costo stesso per effetto di disposizioni di legge.  Nel
          costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
          criteri  anche  i  costi  diversi  da  quelli  direttamente
          imputabili  al  prodotto;  per  gli   immobili   alla   cui
          produzione   e'   diretta   l'attivita'   dell'impresa   si
          comprendono nel costo gli interessi  passivi  sui  prestiti
          contratti per la loro costruzione o ristrutturazione; 
              c) il costo dei beni rivalutati, diversi da  quelli  di
          cui all'art. 85, comma 1, lettere a),  b)  ed  e),  non  si
          intende  comprensivo   delle   plusvalenze   iscritte,   ad
          esclusione di quelle che  per  disposizione  di  legge  non
          concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati  nella
          citata  lettera  e)  che   costituiscono   immobilizzazioni
          finanziarie  le  plusvalenze  iscritte  non  concorrono   a
          formare il reddito per la parte eccedente  le  minusvalenze
          dedotte; 
              d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti
          finanziari similari alle azioni si intende non  comprensivo
          dei   maggiori   o   minori   valori   iscritti   i   quali
          conseguentemente  non  concorrono   alla   formazione   del
          reddito, ne' alla  determinazione  del  valore  fiscalmente
          riconosciuto  delle  rimanenze  di  tali  azioni,  quote  o
          strumenti; 
              e) per i titoli  a  reddito  fisso,  che  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come  tali  in
          bilancio, la differenza positiva o negativa  tra  il  costo
          d'acquisto e il valore di rimborso concorre  a  formare  il
          reddito per la quota maturata nell'esercizio. 
              1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d)
          ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il  bilancio
          in base ai principi  contabili  internazionali  di  cui  al
          regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 19 luglio 2002: 
              a) i maggiori o  i  minori  valori  dei  beni  indicati
          nell'art. 85, comma  1,  lettera  e),  che  si  considerano
          immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
          stesso articolo, imputati a conto economico  in  base  alla
          corretta applicazione di tali  principi,  assumono  rilievo
          anche ai fini fiscali; 
              b) la lettera d) del comma 1 si  applica  solo  per  le
          azioni, le quote e gli strumenti finanziari  similari  alle
          azioni che si considerano immobilizzazioni  finanziarie  ai
          sensi dell'art. 85, comma 3-bis; 
              c) per le azioni, le quote e gli  strumenti  finanziari
          similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore  a
          quello indicato nell'art. 87, comma 1, lettera  a),  aventi
          gli altri requisiti previsti al comma 1 del  medesimo  art.
          87, il  costo  e'  ridotto  dei  relativi  utili  percepiti
          durante il periodo di possesso per la quota  esclusa  dalla
          formazione del reddito. 
              1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in  base
          ai principi  contabili  internazionali  di  cui  al  citato
          regolamento (CE) n.  1606/2002,  i  componenti  positivi  e
          negativi che derivano dalla valutazione,  operata  in  base
          alla  corretta  applicazione  di   tali   principi,   delle
          passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali. 
              2. Per la determinazione del valore normale dei beni  e
          dei  servizi  e,  con  riferimento  alla  data  in  cui  si
          considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione  dei
          corrispettivi, proventi, spese  e  oneri  in  natura  o  in
          valuta estera, si applicano,  quando  non  e'  diversamente
          disposto,  le  disposizioni   dell'art.   9;   tuttavia   i
          corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri  in  valuta
          estera,  percepiti  o  effettivamente  sostenuti  in   data
          precedente, si valutano con riferimento  a  tale  data.  La
          conversione in  euro  dei  saldi  di  conto  delle  stabili
          organizzazioni all'estero si  effettua  secondo  il  cambio
          alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  e  le  differenze
          rispetto ai saldi di conto  dell'esercizio  precedente  non
          concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese  che
          intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera
          e' consentita la tenuta della  contabilita'  plurimonetaria
          con l'applicazione del cambio di fine  esercizio  ai  saldi
          dei relativi conti. 
              3. La  valutazione  secondo  il  cambio  alla  data  di
          chiusura dell'esercizio dei crediti  e  debiti  in  valuta,
          anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica
          la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile
          o di  altre  leggi  o  di  titoli  assimilati,  non  assume
          rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della
          data di chiusura dell'esercizio  delle  attivita'  e  delle
          passivita' per le quali il rischio di  cambio  e'  coperto,
          qualora i contratti di copertura siano anche essi  valutati
          in  modo   coerente   secondo   il   cambio   di   chiusura
          dell'esercizio. 
              4. 
              5. I proventi determinati a  norma  dell'art.  90  e  i
          componenti negativi di cui ai commi 1 e  6  dell'art.  102,
          agli articoli 104e 106 e ai commi 1 e 2  dell'art.  107sono
          ragguagliati  alla  durata  dell'esercizio  se  questa   e'
          inferiore o superiore a dodici mesi. 
              6. In caso di mutamento totale o parziale  dei  criteri
          di  valutazione  adottati  nei   precedenti   esercizi   il
          contribuente deve  darne  comunicazione  all'agenzia  delle
          entrate nella  dichiarazione  dei  redditi  o  in  apposito
          allegato. 
              7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
          societa' non residenti  nel  territorio  dello  Stato,  che
          direttamente o  indirettamente  controllano  l'impresa,  ne
          sono controllate o sono controllate dalla  stessa  societa'
          che controlla l'impresa, sono valutati in  base  al  valore
          normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni  e
          servizi ricevuti, determinato a norma del comma  2,  se  ne
          deriva aumento  del  reddito;  la  stessa  disposizione  si
          applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito,  ma
          soltanto  in  esecuzione  degli  accordi  conclusi  con  le
          autorita' competenti degli Stati  esteri  a  seguito  delle
          speciali «procedure amichevoli» previste dalle  convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
          presente disposizione si applica anche per i beni ceduti  e
          i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio
          dello  Stato  per  conto  delle  quali  l'impresa   esplica
          attivita' di vendita e  collocamento  di  materie  prime  o
          merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti. 
              8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
          fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
          gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
          delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare  le
          valutazioni relative anche agli esercizi successivi. 
              9. Agli effetti delle norme del presente titolo che  vi
          fanno riferimento il cambio delle valute estere in  ciascun
          mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
          dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle  entrate  ,
          pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   entro   il   mese
          successivo. 
              10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli  altri
          componenti negativi derivanti da operazioni intercorse  con
          imprese residenti ovvero localizzate in Stati  o  territori
          diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto
          ministeriale  emanato  ai  sensi  dell'art.  168-bis.  Tale
          deduzione e'  ammessa  per  le  operazioni  intercorse  con
          imprese  residenti  o  localizzate  in  Stati   dell'Unione
          europea o dello  Spazio  economico  europeo  inclusi  nella
          lista di cui al citato decreto. 
              11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano
          quando le imprese residenti in Italia forniscano  la  prova
          che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attivita'
          commerciale effettiva, ovvero che le  operazioni  poste  in
          essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che
          le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese  e  gli
          altri componenti negativi deducibili  ai  sensi  del  primo
          periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei
          redditi.    L'Amministrazione,    prima    di     procedere
          all'emissione dell'avviso di accertamento  d'imposta  o  di
          maggiore  imposta,  deve  notificare   all'interessato   un
          apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo  la
          possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni,  le
          prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le
          prove   addotte,   dovra'   darne   specifica   motivazione
          nell'avviso di accertamento. 
              12. Le disposizioni di cui ai commi  10  e  11  non  si
          applicano per le operazioni  intercorse  con  soggetti  non
          residenti  cui  risultino  applicabili  gli  articoli  167,
          concernenti  disposizioni  in  materia  di  imprese  estere
          partecipate. 
              12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si  applicano
          anche alle prestazioni di servizi rese  dai  professionisti
          domiciliati  in  Stati  o  territori  diversi   da   quelli
          individuati nella lista  di  cui  al  decreto  ministeriale
          emanato ai sensi dell'art. 168-bis. Tale  disposizione  non
          si  applica  ai   professionisti   domiciliati   in   Stati
          dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico   europeo
          inclusi nella lista di cui al citato decreto.". 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   3   del   decreto
          ministeriale 7 agosto 2006, n. 268: 
              "Art. 3. Imputazione e tassazione dei redditi. 
              1.  I  redditi  determinati  ai  sensi   dell'art.   2,
          convertiti  secondo  il  cambio  del  giorno  di   chiusura
          dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, societa'
          o  ente  non  residente,  sono  assoggettati  a  tassazione
          separata dai soggetti partecipanti residenti,  nel  periodo
          d'imposta in corso alla data di chiusura  dell'esercizio  o
          periodo di  gestione  dell'impresa,  societa'  o  ente  non
          residente, con l'aliquota media di tassazione  del  reddito
          complessivo netto, comunque non inferiore al 27 per cento. 
              2. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 1,  sono
          ammesse in detrazione, ai sensi dell'art.  165  del  citato
          testo unico delle  imposte  sui  redditi,  le  imposte  sui
          redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal  soggetto
          non residente,  in  misura  corrispondente  alla  quota  di
          partecipazione agli utili del soggetto residente. 
              3. Gli utili distribuiti dal soggetto non residente non
          concorrono a formare il reddito  complessivo  del  soggetto
          partecipante  residente   per   la   quota   corrispondente
          all'ammontare  dei  redditi   assoggettati   a   tassazione
          separata ai sensi del comma 1. In  caso  di  partecipazione
          all'utile per il tramite  di  soggetti  non  residenti,  le
          disposizioni del precedente periodo si applicano agli utili
          distribuiti  dal  soggetto   non   residente   direttamente
          partecipato; a questi effetti,  detti  utili  si  presumono
          prioritariamente    formati    con    quelli     conseguiti
          dall'impresa, societa' o ente, localizzato  nello  stato  o
          territorio con regime fiscale  privilegiato  che  risultino
          precedentemente posti in distribuzione. Le  imposte  pagate
          all'estero a titolo definitivo  dal  soggetto  partecipante
          riferibili agli utili che non  concorrono  alla  formazione
          del reddito ai sensi dei precedenti periodi,  costituiscono
          credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente
          applicate a titolo di  tassazione  separata  ridotte  delle
          somme ammesse in detrazione ai sensi del comma 2. 
              4. Il costo della partecipazione nell'impresa, societa'
          o ente non residente e' aumentato dei redditi  imputati  ai
          sensi dell'art. 1 e diminuito, fino a concorrenza  di  tali
          redditi, degli utili distribuiti.". 
                               Art. 9 
 
 
                       Spese di rappresentanza 
 
  1. All'articolo 108, comma 2 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di
sostenimento se rispondenti ai requisiti di  inerenza  stabiliti  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione
della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del  periodo
precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della
gestione caratteristica dell'impresa risultanti  dalla  dichiarazione
dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:  a)  all'1,5
per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo
0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro
10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento  dei  ricavi  e
altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.». 
  2. La misura della  deducibilita'  delle  spese  di  rappresentanza
indicata nell'articolo 108, comma 2, terzo periodo  del  testo  unico
delle imposte sui redditi approvato con  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificato  dal
comma 1 del presente articolo, e di quelle di cui  all'articolo  108,
comma 2,  quarto  periodo  del  medesimo  testo  unico,  puo'  essere
stabilita con il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 108. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
          Note all'art. 9: 
              Il testo dell'art. 108 del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi approvato con il decreto del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  modificato  dal   presente
          decreto legislativo, e' il seguente: 
              "Art. 108. (Spese relative a piu' esercizi) 
              1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili
          nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in  quote
          costanti nell'esercizio stesso  e  nei  successivi  ma  non
          oltre  il  quarto.  Le  quote  di  ammortamento  dei   beni
          acquisiti  in  esito  agli  studi  e  alle  ricerche   sono
          calcolate sul costo  degli  stessi  diminuito  dell'importo
          gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge
          dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi
          si applica l'art. 88, comma 3. 
              2.  Le  spese  di  pubblicita'  e  di  propaganda  sono
          deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o  in
          quote  costanti  nell'esercizio  stesso   e   nei   quattro
          successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili  nel
          periodo  di  imposta  di  sostenimento  se  rispondenti  ai
          requisiti di inerenza stabiliti con  decreto  del  Ministro
          dell'Economia e delle  Finanze,  anche  in  funzione  della
          natura e della destinazione  delle  stesse.  Le  spese  del
          periodo  precedente  sono  commisurate  all'ammontare   dei
          ricavi   e   proventi   della    gestione    caratteristica
          dell'impresa risultanti  dalla  dichiarazione  dei  redditi
          relativa allo stesso periodo in misura  pari:  a)  all'1,5%
          dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo
          0,6% dei ricavi e altri proventi  per  la  parte  eccedente
          euro 10 milioni e fino a  50  milioni;  c)  allo  0,4%  dei
          ricavi e altri proventi per  la  parte  eccedente  euro  50
          milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a  beni
          distribuiti gratuitamente di valore unitario non  superiore
          a euro 50. 
              3. Le altre spese relative a piu' esercizi, diverse  da
          quelle considerate nei commi 1  e  2  sono  deducibili  nel
          limite della  quota  imputabile  a  ciascun  esercizio.  Le
          medesime  spese,  non  capitalizzabili  per   effetto   dei
          principi contabili internazionali, sono deducibili in quote
          costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute  e  nei
          quattro successivi. 
              4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle
          imprese  di  nuova  costituzione,  comprese  le  spese   di
          impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi
          1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti  i
          primi ricavi.". 
                               Art. 10 
 
 
Liste dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni  e
                      coordinamento black list 
 
  1. L'articolo 168-bis del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e' abrogato. 
  2. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma 1, le  parole:  «in  Stati  o  territori
inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato  ai  sensi
dell'articolo 168-bis del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917», sono sostituite dalle seguenti: «in Stati e  territori
che consentono un adeguato scambio di informazioni»; 
    b) all'articolo 11, comma 4, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
seguente: «c) l'elenco degli Stati e territori di cui all'articolo 6,
comma 1, che consentono un adeguato  scambio  di  informazioni;  tale
elenco e' aggiornato con cadenza semestrale.». 
  3. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti
fanno riferimento alla lista di Stati e territori che  consentono  un
adeguato scambio di informazioni di  cui  al  comma  1  dell'articolo
168-bis del testo unico  delle  imposte  sui  redditi  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
vigente anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il riferimento si intende ai decreti emanati  in  attuazione
dell'articolo 11, comma 4, lettera c),  del  decreto  legislativo  1°
aprile 1996, n. 239. 
  4. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti
fanno riferimento agli  Stati  o  territori  diversi  da  quelli  che
consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello
di tassazione non e' sensibilmente inferiore a  quello  applicato  in
Italia di cui al comma 2 dell'articolo 168-bis del testo unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigente anteriormente alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si  intende
agli Stati o territori di cui al decreto e al  provvedimento  emanati
ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
          Note all'art. 10: 
              L'art. 168  bis  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abrogato dal  presente
          decreto,  disciplinava   l'individuazione   dei   Paesi   e
          territori   che   consentono   un   adeguato   scambio   di
          informazioni. 
              Il testo degli articoli 6 e 11 del decreto  legislativo
          1° aprile  1996,  n.  239,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
              "Art. 6. (Regime fiscale per i soggetti non residenti) 
              1. Non sono  soggetti  ad  imposizione  gli  interessi,
          premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli  similari
          di cui all'art. 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti
          in Stati e territori che consentono un adeguato scambio  di
          informazioni. Non sono altresi' soggetti ad imposizione gli
          interessi, premi  ed  altri  frutti  delle  obbligazioni  e
          titoli similari percepiti da: 
              a) enti od organismi internazionali costituiti in  base
          ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
              b)  gli  investitori  istituzionali  esteri,  ancorche'
          privi di soggettivita' tributaria, costituiti in  Paesi  di
          cui al primo periodo; 
              c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche  le
          riserve ufficiali dello Stato 
              (Omissis)." 
              "Art. 11. (Altre disposizioni) 
              (Omissis). 
              4. Con uno o piu'  decreti,  da  emanare  entro  il  30
          giugno 1996, il Ministro delle finanze stabilisce: 
              a) le caratteristiche del modello  di  attestazione  di
          cui all'art. 7, comma 2, lettera a), nonche'  le  modalita'
          ed i termini di conservazione della stessa; 
              b) il contenuto e le caratteristiche tecniche di  invio
          delle  comunicazioni  da   effettuare   all'Amministrazione
          finanziaria in via telematica ai sensi degli articoli  7  e
          8; 
              c) l'elenco degli Stati e territori di cui all'art.  6,
          comma  1,   che   consentono   un   adeguato   scambio   di
          informazioni;  tale  elenco  e'  aggiornato   con   cadenza
          semestrale. 
              (Omissis).". 
                               Art. 11 
 
 
Sospensione  della  riscossione   della   tassazione   in   caso   di
                      trasferimento all'estero 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 166, comma 2-quater, le parole:  «in  conformita'
ai principi sanciti dalla sentenza 26 novembre 2011, causa  C-371-10,
National Grid Indus B.V», sono soppresse; 
    b) all'articolo 179, comma 6, e' aggiunto  il  seguente  periodo:
«Si applicano, ove compatibili, le  disposizioni  dell'articolo  166,
commi 2-quater e seguenti, anche ad operazioni verso  Stati  aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo.». 
  2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Le disposizioni recate dall'articolo  166,  comma  2-quater,  si
interpretano  nel  senso  che  esse   sono   applicabili   anche   al
trasferimento, da parte di un'impresa non  residente  nel  territorio
dello Stato, di una parte o della totalita' degli attivi collegati ad
una stabile organizzazione, aventi ad oggetto un'azienda  o  un  ramo
d'azienda, verso altro Stato appartenente all'Unione  europea  ovvero
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo. 
          Note all'art. 11: 
              Il testo degli articoli 166 e 179 del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come  modificato
          dal presente decreto 
              e' il seguente: 
              "Art. 166. (Trasferimento all'estero della residenza) 
              1. Il  trasferimento  all'estero  della  residenza  dei
          soggetti che esercitano imprese commerciali,  che  comporti
          la perdita  della  residenza  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi,  costituisce  realizzo,  al  valore  normale,  dei
          componenti dell'azienda o del  complesso  aziendale,  salvo
          che  gli  stessi  non  siano  confluiti  in   una   stabile
          organizzazione  situata  nel  territorio  dello  Stato.  La
          stessa  disposizione  si  applica  se   successivamente   i
          componenti confluiti nella stabile  organizzazione  situata
          nel  territorio  dello  Stato  ne  vengano   distolti.   Si
          considerano in ogni caso realizzate, al valore normale,  le
          plusvalenze   relative    alle    stabili    organizzazioni
          all'estero. Per le imprese individuali  e  le  societa'  di
          persone si applica l'art. 17, comma 1, lettere g) e l). 
              2. I fondi in  sospensione  d'imposta,  inclusi  quelli
          tassabili in caso di  distribuzione,  iscritti  nell'ultimo
          bilancio prima  del  trasferimento  della  residenza,  sono
          assoggettati a tassazione nella misura  in  cui  non  siano
          stati ricostituiti nel patrimonio contabile della  predetta
          stabile organizzazione. 
              2-bis. Le perdite generatesi fino al periodo  d'imposta
          anteriore a quello  da  cui  ha  effetto  il  trasferimento
          all'estero della residenza fiscale, non  compensate  con  i
          redditi prodotti fino a tale periodo, sono  computabili  in
          diminuzione   del   reddito    della    predetta    stabile
          organizzazione ai sensi dell'art. 84 e  alle  condizioni  e
          nei limiti indicati nell'art. 181. 
              2-ter.  Il  trasferimento   della   residenza   fiscale
          all'estero da parte di una societa'  di  capitali  non  da'
          luogo di per se' all'imposizione dei  soci  della  societa'
          trasferita. 
              2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai
          fini delle  imposte  sui  redditi,  in  Stati  appartenenti
          all'Unione europea ovvero  in  Stati  aderenti  all'Accordo
          sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista  di  cui
          al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, con
          i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca
          assistenza in materia di riscossione dei crediti  tributari
          comparabile a quella assicurata dalla direttiva  2010/24/UE
          del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa  a  quanto
          stabilito al comma 1,  possono  richiedere  la  sospensione
          degli effetti del realizzo ivi previsto. 
              2-quinquies. Con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze di natura non regolamentare sono adottate  le
          disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al  fine  di
          individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la
          decadenza della sospensione, i  criteri  di  determinazione
          dell'imposta dovuta e le modalita' di versamento." 
              "Art. 179. (Regime di neutralita' fiscale) 
              1. Alle operazioni indicate  nelle  lettere  a),  b)  e
          b-bis) dell'art. 178 si applicano le  disposizioni  di  cui
          agli articoli 172 e 173. (936) 
              2. Ai conferimenti di cui alla lettera c) del  comma  1
          dell'art. 178 si applica l'art. 176.  Le  disposizioni  del
          comma 1 si applicano anche nei confronti  del  beneficiario
          non residente con riferimento alla  stabile  organizzazione
          nello   Stato   italiano,   limitatamente   agli   elementi
          patrimoniali del conferente residente  o,  nell'ipotesi  di
          cui  alla  lettera  d)  del  comma  1  dell'art.  178,  non
          residente, in essa effettivamente confluiti. 
              3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze
          della stabile organizzazione del conferente residente  sono
          imponibili a titolo di  realizzo  al  valore  normale,  con
          deduzione  dalla  relativa  imposta,  fino  al  suo  totale
          assorbimento, dell'ammontare della imposta  che  lo  Stato,
          dove  e'  situata  la   stabile   organizzazione,   avrebbe
          effettivamente  prelevato  in  assenza  delle  norme  della
          direttiva  comunitaria  23  luglio  1990,  n.  90/434.   Il
          beneficiario non residente subentra al conferente residente
          per tutti  i  diritti  e  gli  obblighi  tributari.  Regole
          analoghe  a  quelle  previste  dai  periodi  precedenti  si
          applicano nel caso in cui una societa' residente in  Italia
          trasferisca la propria residenza fiscale in un altro  Stato
          membro,  assumendo,  quale  valore  su  cui  calcolare   la
          tassazione   virtuale    della    stabile    organizzazione
          all'estero, il valore  normale  che  l'altro  Stato  membro
          avrebbe determinato in caso di realizzo al  valore  normale
          di detta stabile organizzazione. 
              4. Le operazioni di fusione,  scissione  e  scambio  di
          partecipazioni mediante permuta  o  conferimento,  indicate
          nell'art. 178, non comportano realizzo di  plusvalenze  ne'
          di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui
          valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute,
          ripartendosi tra  tutte  in  proporzione  dei  valori  alle
          stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto
          di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare  il
          reddito dei soci della societa' incorporata o  fusa  o  dei
          soci della  societa'  scissa,  fatta  salva  l'applicazione
          dell'art. 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli
          articoli 58 e 87, e dei  percipienti  nelle  operazioni  di
          scambio di partecipazioni mediante permuta o  conferimento,
          ferma rimanendo, ricorrendone  le  condizioni,  l'esenzione
          totale di cui all'art. 87 e quella  parziale  di  cui  agli
          articoliarticoli 58 e 68, comma 3. 
              5. Se e' stata conferita da  un  soggetto  una  stabile
          organizzazione  situata  in  un  altro  Stato  membro,   le
          relative plusvalenze  sono  imponibili  nei  confronti  del
          conferente  residente  a  titolo  di  realizzo  al   valore
          normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al  suo
          totale assorbimento,  dell'ammontare  dell'imposta  che  lo
          Stato dove e' situata  la  stabile  organizzazione  avrebbe
          prelevato  in   assenza   delle   norme   della   direttiva
          comunitaria 23 luglio  1990  n.  90/434.  In  tal  caso  la
          partecipazione ricevuta e'  valutata  fiscalmente  in  base
          all'ultimo valore riconosciuto ai fini  delle  imposte  sui
          redditi degli elementi patrimoniali  conferiti,  aumentato,
          agli effetti della disposizione di cui al precedente comma,
          di   un   importo   pari   all'imponibile    corrispondente
          all'imposta dovuta a saldo. 
              6.  Si  considerano  realizzati  al  valore  normale  i
          componenti  dell'azienda  o  del  complesso  aziendale  che
          abbiano formato  oggetto  delle  operazioni  indicate  alle
          lettere da a) a d) del comma 1 dell'art. 178, non confluiti
          in seguito a tali operazioni in una stabile  organizzazione
          situata nel territorio dello Stato. La stessa  disposizione
          si applica se successivamente alle  predette  operazioni  i
          componenti conferiti nella stabile  organizzazione  situata
          nel  territorio  dello  Stato  ne  vengano   distolti.   Si
          applicano, ove compatibili, le disposizioni dell'art.  166,
          commi 2-quater e seguenti, anche ad operazioni verso  Stati
          aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.". 
                               Art. 12 
 
 
      Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  dopo
l'articolo 166 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 166-bis (Trasferimento della residenza nel territorio dello
Stato).  -  1.  I  soggetti  che   esercitano   imprese   commerciali
provenienti  da  Stati  o  territori  inclusi  nella  lista  di   cui
all'articolo 11, comma 4, lettera  c),  del  decreto  legislativo  1°
aprile 1996, n. 239, che, trasferendosi nel territorio  dello  Stato,
acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi  assumono
quale valore fiscale delle attivita' e  delle  passivita'  il  valore
normale delle stesse, da determinarsi ai sensi dell'articolo 9. 
  2. Nei casi di trasferimento da Stati o territori diversi da quelli
di cui al comma 1, il valore delle attivita' e  delle  passivita'  e'
assunto in misura pari al valore normale di cui all'articolo 9, cosi'
come determinato in esito all'accordo preventivo di cui  all'articolo
31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. In assenza di accordo, il valore fiscale  delle  attivita'  e
passivita' trasferite e' assunto, per le attivita', in misura pari al
minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio  e  il  valore
normale,  determinato  ai  sensi  dell'articolo  9,  mentre  per   le
passivita', in misura pari al maggiore tra questi. 
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
stabilite le modalita' di segnalazione dei valori delle  attivita'  e
delle passivita' oggetto  di  trasferimento.  In  caso  di  omessa  o
incompleta  segnalazione,  si  applica  la  sanzione   amministrativa
prevista dall'articolo 8, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non indicato.». 
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. 

                               Art. 13 
 
 
                         Perdite su crediti 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 88, il comma 4, e' sostituito dai seguenti:  «4.
Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o  in
natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e agli
enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a)  e  b),  dai  propri
soci, ne' gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari
alle azioni. 
  4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera  sopravvenienza
attiva per la parte che eccede il  relativo  valore  fiscale.  A  tal
fine, il  socio,  con  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,
comunica  alla  partecipata  tale  valore;   in   assenza   di   tale
comunicazione, il valore fiscale del credito e' assunto pari a  zero.
Nei casi di operazioni di conversione del credito  in  partecipazioni
si applicano le disposizioni  dei  periodi  precedenti  e  il  valore
fiscale delle medesime partecipazioni viene  assunto  in  un  importo
pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione,  al  netto
delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per  il  creditore
per effetto della conversione stessa. 
  4-ter. Non  si  considerano,  altresi',  sopravvenienze  attive  le
riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato  fallimentare
o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste
in Stati o territori con  i  quali  esiste  un  adeguato  scambio  di
informazioni, o per effetto della  partecipazione  delle  perdite  da
parte dell'associato in partecipazione.  In  caso  di  concordato  di
risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti  omologato  ai
sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo  comma,
lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  pubblicato  nel
registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la
riduzione dei  debiti  dell'impresa  non  costituisce  sopravvenienza
attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di
cui all'articolo 84, senza considerare  il  limite  dell'ottanta  per
cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari  assimilati  di
cui al comma 4 dell'articolo 96. Ai fini del presente comma  rilevano
anche  le  perdite  trasferite  al  consolidato  nazionale   di   cui
all'articolo  117  e  non  ancora  utilizzate.  Le  disposizioni  del
presente comma si applicano anche per le operazioni di cui  al  comma
4-bis.»; 
    b) nell'articolo 94,  al  comma  6,  dopo  le  parole:  «o  della
rinuncia ai crediti nei confronti della societa' dagli  stessi  soci»
sono aggiunte le seguenti: «nei limiti del valore fiscale del credito
oggetto di rinuncia»; 
    c) nell'articolo 101, comma 5, dopo le parole: «16 marzo 1942, n.
267» sono aggiunte le  seguenti:  «o  un  piano  attestato  ai  sensi
dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267  o  e'  assoggettato  a  procedure  estere  equivalenti,
previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato  scambio
di informazioni» e dopo le parole: «delle grandi  imprese  in  crisi»
sono aggiunte le seguenti: «o, per le procedure  estere  equivalenti,
dalla data di ammissione ovvero,  per  i  predetti  piani  attestati,
dalla data di iscrizione nel registro delle imprese»; 
    d) nell'articolo 101, dopo il comma 5, e' aggiunto  il  seguente:
«5-bis. Per i crediti di modesta entita' e  per  quelli  vantati  nei
confronti di debitori che siano assoggettati a procedure  concorsuali
o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso  un  accordo
di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato  di  risanamento,
la deduzione della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del  comma
5, nel  periodo  di  imputazione  in  bilancio,  anche  quando  detta
imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a  quello  in
cui, ai sensi del predetto comma, sussistono  gli  elementi  certi  e
precisi ovvero il debitore  si  considera  assoggettato  a  procedura
concorsuale, sempreche' l'imputazione non avvenga in  un  periodo  di
imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta  applicazione
dei  principi   contabili,   si   sarebbe   dovuto   procedere   alla
cancellazione del credito dal bilancio.». 
    e) nell'articolo 101, al comma 7, dopo le parole: «e il  relativo
ammontare» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  nei  limiti  del  valore
fiscale del credito oggetto di rinuncia,». 
  2. Le disposizioni contenute nel comma 1, lettere a), b) ed e)  del
presente articolo si applicano a decorrere  dal  periodo  di  imposta
successivo a quello di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Le
disposizioni contenute nel comma 1, lettere c) e d)  si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. L'articolo 101, comma 5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel  senso  che  le  svalutazioni
contabili dei crediti di modesta entita'  e  di  quelli  vantati  nei
confronti di debitori che siano assoggettati a procedure  concorsuali
o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso  un  accordo
di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato  di  risanamento,
deducibili a decorrere dai  periodi  di  imposta  in  cui  sussistono
elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato
a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi,
sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla  cancellazione
del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili. 
          Note all'art. 13: 
              Il testo dell'art. 88 del testo unico delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 88. (Sopravvenienze attive) 
              1. Si considerano  sopravvenienze  attive  i  ricavi  o
          altri proventi conseguiti a fronte  di  spese,  perdite  od
          oneri dedotti o  di  passivita'  iscritte  in  bilancio  in
          precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi  conseguiti
          per ammontare superiore a quello che ha concorso a  formare
          il reddito in precedenti esercizi, nonche' la  sopravvenuta
          insussistenza di spese,  perdite  od  oneri  dedotti  o  di
          passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi. 
              2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma  1
          dell'art. 86 vengono conseguite per ammontare  superiore  a
          quello che ha concorso a formare il reddito  in  precedenti
          esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
          del comma 4 del detto articolo. 
              3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: 
              a) le indennita' conseguite a titolo  di  risarcimento,
          anche in forma assicurativa, di  danni  diversi  da  quelli
          considerati allalettera f)  del  comma  1  dell'art.  85  e
          allalettera b) del comma 1 dell'art. 86; 
              b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo
          di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui
          alle lettere g) e h) del comma 1 dell'art. 85e  quelli  per
          l'acquisto di  beni  ammortizzabili  indipendentemente  dal
          tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono  a
          formare  il  reddito  nell'esercizio  in  cui  sono   stati
          incassati o in quote costanti nell'esercizio  in  cui  sono
          stati incassati e nei successivi ma non  oltre  il  quarto.
          Sono   fatte   salve   le   agevolazioni   connesse    alla
          realizzazione  di  investimenti  produttivi  concesse   nei
          territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
          nonche' quelle concesse ai  sensi  del  testo  unico  delle
          leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218,  per  la  decorrenza   prevista   al   momento   della
          concessione delle stesse. Non si considerano  contributi  o
          liberalita' i  finanziamenti  erogati  dallo  Stato,  dalle
          Regioni e  dalle  Province  autonome  per  la  costruzione,
          ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed  ordinaria
          di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
          Istituti  autonomi   per   le   case   popolari,   comunque
          denominati,  nonche'  quelli   erogati   alle   cooperative
          edilizie a proprieta'  indivisa  e  di  abitazione  per  la
          costruzione, ristrutturazione e  manutenzione  ordinaria  e
          straordinaria di  immobili  destinati  all'assegnazione  in
          godimento o locazione. 
              4.  Non  si   considerano   sopravvenienze   attive   i
          versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
          conto capitale alle societa' e agli enti  di  cui  all'art.
          73, comma 1, lettere a) e b),  dai  propri  soci,  ne'  gli
          apporti effettuati dai  possessori  di  strumenti  similari
          alle azioni. 
              4-bis. La rinuncia dei soci  ai  crediti  si  considera
          sopravvenienza attiva per la parte che eccede  il  relativo
          valore fiscale. A tal fine,  il  socio,  con  dichiarazione
          sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale
          valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale
          del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di  operazioni
          di conversione del credito in partecipazioni  si  applicano
          le disposizioni dei periodi precedenti e il valore  fiscale
          delle medesime partecipazioni viene assunto in  un  importo
          pari al valore fiscale del credito oggetto di  conversione,
          al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili
          per il creditore per effetto della conversione stessa. 
              4-ter. Non  si  considerano,  altresi',  sopravvenienze
          attive le riduzioni dei  debiti  dell'impresa  in  sede  di
          concordato fallimentare  o  preventivo  liquidatorio  o  di
          procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori
          con i quali esiste un adeguato scambio di  informazioni,  o
          per effetto della partecipazione  delle  perdite  da  parte
          dell'associato in partecipazione. In caso di concordato  di
          risanamento, di  accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti
          omologato ai sensi dell'art. 182-bis del Regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato  ai  sensi
          dell'art. 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16
          marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o
          di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione  dei
          debiti dell'impresa non costituisce  sopravvenienza  attiva
          per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo,
          di  cui  all'art.   84,   senza   considerare   il   limite
          dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri
          finanziari assimilati di cui al comma 4  dell'art.  96.  Ai
          fini  del  presente  comma  rilevano   anche   le   perdite
          trasferite al consolidato nazionale di cui all'art.  117  e
          non ancora utilizzate. Le disposizioni del  presente  comma
          si applicano anche per le operazioni di cui  al  precedente
          comma 4-bis. 
              5. In caso  di  cessione  del  contratto  di  locazione
          finanziaria  il  valore  normale   del   bene   costituisce
          sopravvenienza attiva.". 
              Il testo dell'art. 94 del testo unico delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 94. (Valutazione dei titoli) 
              1. I titoli indicati nell'art. 85, comma 1, lettere c),
          d) ed e),  esistenti  al  termine  di  un  esercizio,  sono
          valutati applicando le disposizioni dell'art. 92, commi  1,
          2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi. 
              2. Le cessioni di titoli,  derivanti  da  contratti  di
          riporto o di «pronti contro termine» che prevedono  per  il
          cessionario l'obbligo di rivendita a  termine  dei  titoli,
          non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli. 
              3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non
          si tiene conto del valore e  si  considerano  della  stessa
          natura i titoli emessi  dallo  stesso  soggetto  ed  aventi
          uguali caratteristiche. 
              4. Le disposizioni dell'art. 92, comma 5, si  applicano
          solo per la valutazione dei  titoli  di  cui  all'art.  85,
          comma 1, lettera  e);  a  tal  fine  il  valore  minimo  e'
          determinato: 
              a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati,  in
          base ai prezzi rilevati nell'ultimo  giorno  dell'esercizio
          ovvero in base alla media aritmetica  dei  prezzi  rilevati
          nell'ultimo mese. Non si  applica,  comunque,  l'art.  109,
          comma 4, lettera b), secondo periodo; 
              b)  per  gli  altri  titoli,  secondo  le  disposizioni
          dell'art. 9, comma 4, lettera c). 
              4-bis. In  deroga  al  comma  4,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,  la
          valutazione  dei  beni  indicati  nell'art.  85,  comma  1,
          lettere c),  d)  ed  e),  operata  in  base  alla  corretta
          applicazione di tali principi assume rilievo anche ai  fini
          fiscali. 
              5. In caso  di  aumento  del  capitale  della  societa'
          emittente mediante  passaggio  di  riserve  a  capitale  il
          numero delle azioni ricevute gratuitamente si  aggiunge  al
          numero  di  quelle  gia'  possedute  in  proporzione   alle
          quantita' delle singole voci della corrispondente categoria
          e il valore  unitario  si  determina,  per  ciascuna  voce,
          dividendo il costo complessivo delle azioni gia'  possedute
          per il numero complessivo delle azioni. 
              6. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo  perduto  o
          in conto capitale alla societa' dai  propri  soci  o  della
          rinuncia ai crediti  nei  confronti  della  societa'  dagli
          stessi soci nei  limiti  del  valore  fiscale  del  credito
          oggetto di rinuncia, si aggiunge  al  costo  dei  titoli  e
          delle quote di cui all'art. 85, comma  1,  lettera  c),  in
          proporzione  alla  quantita'  delle  singole   voci   della
          corrispondente  categoria;  la  stessa  disposizione   vale
          relativamente agli  apporti  effettuati  dei  detentori  di
          strumenti finanziari assimilati alle azioni. 
              7. Le disposizioni dei commi  precedenti  si  applicano
          anche per la valutazione delle quote di  partecipazione  in
          societa' ed enti  non  rappresentate  da  titoli,  indicati
          nell'art. 85, comma 1, lettera c).". 
              Il testo dell'art. 101 del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 101. (Minusvalenze  patrimoniali,  sopravvenienze
          passive e perdite) 
              1.  Le  minusvalenze  dei  beni  relativi  all'impresa,
          diversi da quelli indicati negli articoli 85,  comma  1,  e
          87, determinate con gli stessi  criteri  stabiliti  per  la
          determinazione delle plusvalenze, sono deducibili  se  sono
          realizzate ai sensi dell'art. 86, commi 1, lettere a) e b),
          e 2. 
              2. Per la valutazione dei beni indicati  nell'art.  85,
          comma  1,  lettere  c),  d)  ed   e),   che   costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie si applicano  le  disposizioni
          dell'art. 94; tuttavia, per i titoli  di  cui  alla  citata
          lettera e) negoziati nei mercati regolamentati  italiani  o
          esteri, le  minusvalenze  sono  deducibili  in  misura  non
          eccedente  la  differenza   tra   il   valore   fiscalmente
          riconosciuto  e  quello  determinato  in  base  alla  media
          aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre. 
              2-bis. In  deroga  al  comma  2,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,  la
          valutazione  dei  beni  indicati  nell'art.  85,  comma  1,
          lettere c), d) ed e), che si  considerano  immobilizzazioni
          finanziarie ai sensi  dell'art.  85,  comma  3-bis,  rileva
          secondo le disposizioni dell'art. 110, comma 1-bis. 
              3. Per le immobilizzazioni  finanziarie  costituite  da
          partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
          in bilancio a norma  dell'art.  2426,  n.  4),  del  codice
          civile o di leggi speciali,  non  e'  deducibile,  anche  a
          titolo di ammortamento, la  parte  del  costo  di  acquisto
          eccedente  il  valore  corrispondente  alla   frazione   di
          patrimonio   netto    risultante    dall'ultimo    bilancio
          dell'impresa partecipata. 
              4. Si considerano  sopravvenienze  passive  il  mancato
          conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
          a  formare  il   reddito   in   precedenti   esercizi,   il
          sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di  ricavi
          o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
          precedenti esercizi  e  la  sopravvenuta  insussistenza  di
          attivita'  iscritte  in  bilancio  in  precedenti  esercizi
          diverse da quelle di cui all'art. 87. 
              5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
          costo non ammortizzato di essi, e le  perdite  su  crediti,
          diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'art.
          106, sono deducibili  se  risultano  da  elementi  certi  e
          precisi e in ogni caso, per le perdite su  crediti,  se  il
          debitore e'  assoggettato  a  procedure  concorsuali  o  ha
          concluso  un  accordo  di   ristrutturazione   dei   debiti
          omologato ai sensi dell'art. 182-bis del regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi  dell'art.
          67, terzo comma, lettera d), del  Regio  decreto  16  marzo
          1942,  n.  267  o  e'  assoggettato  a   procedure   estere
          equivalenti, previste in Stati  o  territori  con  i  quali
          esiste un adeguato scambio di  informazioni.  Ai  fini  del
          presente comma, il debitore  si  considera  assoggettato  a
          procedura   concorsuale   dalla   data    della    sentenza
          dichiarativa del fallimento o del provvedimento che  ordina
          la liquidazione coatta  amministrativa  o  del  decreto  di
          ammissione alla procedura di concordato  preventivo  o  del
          decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione  o
          del decreto che dispone  la  procedura  di  amministrazione
          straordinaria delle grandi  imprese  in  crisi  o,  per  le
          procedure estere  equivalenti,  dalla  data  di  ammissione
          ovvero, per i  predetti  piani  attestati,  dalla  data  di
          iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e
          precisi sussistono in ogni caso quando il  credito  sia  di
          modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi  dalla
          scadenza di pagamento del credito  stesso.  Il  credito  si
          considera di modesta entita' quando ammonta ad  un  importo
          non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante
          dimensione di cui all'art. 27, comma 10, del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a  2.500
          euro per le altre imprese. Gli  elementi  certi  e  precisi
          sussistono inoltre quando il diritto alla  riscossione  del
          credito  e'  prescritto.  Gli  elementi  certi  e   precisi
          sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal
          bilancio operata in applicazione dei principi contabili. 
              5-bis. Per i crediti di modesta entita'  e  per  quelli
          vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati  a
          procedure concorsuali  o  a  procedure  estere  equivalenti
          ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione  dei
          debiti o un piano attestato di  risanamento,  la  deduzione
          della  perdita  su  crediti  e'  ammessa,  ai   sensi   del
          precedente comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio,
          anche quando detta imputazione avvenga  in  un  periodo  di
          imposta successivo a quello in cui, ai sensi  del  predetto
          comma, sussistono gli elementi certi e  precisi  ovvero  il
          debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale,
          sempreche' l'imputazione  non  avvenga  in  un  periodo  di
          imposta successivo a quello in  cui,  secondo  la  corretta
          applicazione dei  principi  contabili,  si  sarebbe  dovuto
          procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. 
              6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle societa'
          in  nome  collettivo  e  in   accomandita   semplice   sono
          utilizzabili solo in abbattimento  degli  utili  attribuiti
          per trasparenza nei  successivi  cinque  periodi  d'imposta
          dalla stessa societa' che ha generato le perdite. 
              7. I versamenti in denaro o in  natura  fatti  a  fondo
          perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
          6 dai propri soci  e  la  rinuncia  degli  stessi  soci  ai
          crediti non  sono  ammessi  in  deduzione  ed  il  relativo
          ammontare,  nei  limiti  del  valore  fiscale  del  credito
          oggetto  di  rinuncia,   si   aggiunge   al   costo   della
          partecipazione.". 
                               Art. 14 
 
 
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di
                          imprese residenti 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  dopo
l'articolo 168-bis e' inserito il seguente: 
    «Art. 168-ter  (Esenzione  degli  utili  e  delle  perdite  delle
stabili  organizzazioni  di  imprese  residenti).  -  1.   Un'impresa
residente nel territorio dello  Stato  puo'  optare  per  l'esenzione
degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le  proprie  stabili
organizzazioni all'estero. 
  2. L'opzione  e'  irrevocabile  ed  e'  esercitata  al  momento  di
costituzione della stabile organizzazione, con effetto  dal  medesimo
periodo d'imposta. 
  3. Quando la stabile  organizzazione  e'  localizzata  in  Stati  o
territori inclusi nel decreto o nel provvedimento  emanati  ai  sensi
dell'articolo 167, comma 4, o quando  la  stabile  organizzazione  e'
localizzata in stati o territori diversi da quelli ivi  richiamati  e
ricorrono congiuntamente le condizioni di  cui  al  comma  8-bis  del
medesimo articolo 167, l'opzione di  cui  al  comma  1  si  esercita,
relativamente  a  tali  stabili  organizzazioni,  a  condizione   che
ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del
citato articolo. 
  4. Le imprese che esercitano l'opzione di cui al comma 1  applicano
alle  proprie  stabili  organizzazioni,  in  assenza  delle  esimenti
richiamate nel comma 3, le disposizioni dell'articolo 167. 
  5. Nel caso di  esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma  1  con
riferimento alle stabili  organizzazioni  per  le  quali  sono  state
disapplicate le disposizioni di cui all'articolo 167,  si  applicano,
sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma
4, e 89, comma 3. 
  6. Per le stabili organizzazioni gia' esistenti, l'opzione  di  cui
al comma 1 puo' essere esercitata entro il secondo periodo  d'imposta
successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  delle
presenti disposizioni, con effetto dal periodo d'imposta in  corso  a
quello  di  esercizio  della  stessa.  L'esercizio  dell'opzione  non
determina in se' alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze. 
  7. Ai fini  del  comma  6,  l'impresa  indica  separatamente  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di  esercizio
dell'opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna  stabile
organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a  quello  di
effetto dell'opzione. Se ne deriva una  perdita  fiscale  netta,  gli
utili successivamente realizzati dalla  stabile  organizzazione  sono
imponibili fino a concorrenza della stessa.  Dall'imposta  dovuta  si
scomputano  le  eventuali  eccedenze  positive  di   imposta   estera
riportabili ai sensi dell'articolo 165, comma 6. 
  8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero  delle  perdite
fiscali pregresse della stabile  organizzazione  si  applicano  anche
quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile  organizzazione
o parte  della  stessa  ad  altra  impresa  del  gruppo  che  fruisca
dell'opzione di cui al comma 1. 
  9.  L'impresa  cedente  indica  nell'atto  di  trasferimento  della
stabile  organizzazione  o  di   parte   della   stessa   l'ammontare
dell'eventuale  perdita  netta  realizzata  dalla  medesima   stabile
organizzazione   nei   cinque   periodi   d'imposta   precedenti   al
trasferimento. 
  10. In caso di esercizio dell'opzione,  il  reddito  della  stabile
organizzazione va  separatamente  indicato  nella  dichiarazione  dei
redditi dell'impresa e ai fini della  sua  determinazione  valgono  i
criteri  di  cui  all'articolo  152,  anche  con   riferimento   alle
transazioni  intercorse  tra  l'impresa   e   la   medesima   stabile
organizzazione, nonche' tra  quest'ultima  e  le  altre  imprese  del
medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni  dell'articolo  26  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2000, n. 122. 
  11.  Nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  correttezza  e
collaborazione  cui  deve  essere  improntato  il  rapporto  con   il
contribuente, l'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a  titolo
esemplificativo sul proprio  sito  le  fattispecie  ritenute  elusive
delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.». 
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto,   sono   disciplinate   le   relative   modalita'
applicative. 
  4.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 165 e 168-ter del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, l'impresa residente nel  territorio  dello  Stato  puo'
interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11  della
legge 27 luglio 2000, n. 212,  in  merito  alla  sussistenza  di  una
stabile organizzazione all'estero, da  valutarsi  anche  in  base  ai
criteri  previsti  da  accordi  internazionali   contro   le   doppie
imposizioni, ove in vigore. 
          Note all'art. 14: 
              L'art. 165 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, riportato  nelle  note  all'articolo
          seguente, disciplina il credito  d'imposta  per  i  redditi
          prodotti all'estero quale rimedio alla  doppia  imposizione
          internazionale. 
              L'art.  11  della  legge  27  luglio   2000,   n.   212
          (Disposizioni  in  materia  di  statuto  dei  diritti   del
          contribuente) disciplina l'interpello ordinario  attraverso
          il  quale  ciascun  contribuente   puo'   inviare   quesiti
          all'Amministrazione     finanziaria      per      conoscere
          preventivamente quale  sia  l'interpretazione  della  norma
          tributaria che intende applicare e, conseguentemente, quale
          sara' il comportamento della stessa Amministrazione in sede
          di controllo. 
                               Art. 15 
 
 
         Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero 
 
  1. All'articolo 165 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, le parole da: «Per i redditi  d'impresa  prodotti»
sino a: «Titolo II,» sono soppresse e dopo le parole «la  detrazione»
sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1»; 
    b) al comma 6, le parole  da:  «Nel  caso  di  reddito  d'impresa
prodotto» fino a: «medesimo reddito  estero»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «L'imposta estera pagata a  titolo  definitivo  su  redditi
prodotti nello stesso Stato estero  eccedente  la  quota  di  imposta
italiana relativa ai medesimi redditi esteri». 
  2. L'articolo 165, comma 1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che  sono  ammesse  in
detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le
doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il
reddito che concorre alla formazione dell'imponibile e' prodotto  sia
le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. Nel caso  in
cui sussistano obiettive condizioni  di  incertezza  in  merito  alla
natura di un tributo estero non oggetto delle anzidette  convenzioni,
il  contribuente  puo'  inoltrare   all'amministrazione   finanziaria
istanza d'interpello ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  11,
della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
  3. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
          Note all'art. 15: 
              Il testo dell'art. 165 del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 165. (Credito d'imposta per  i  redditi  prodotti
          all'estero) 
              1.  Se  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          concorrono redditi  prodotti  all'estero,  le  imposte  ivi
          pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse  in
          detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla  concorrenza
          della quota d'imposta  corrispondente  al  rapporto  tra  i
          redditi prodotti all'estero ed il  reddito  complessivo  al
          netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse
          in diminuzione. 
              2. I redditi si considerano prodotti  all'estero  sulla
          base di criteri reciproci a quelli  previsti  dall'art.  23
          per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato. 
              3. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri,
          la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 
              4.  La  detrazione  di  cui  al  comma  1  deve  essere
          calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta
          cui appartiene il reddito prodotto all'estero al  quale  si
          riferisce  l'imposta  di  cui  allo  stesso  comma   1,   a
          condizione che il pagamento  a  titolo  definitivo  avvenga
          prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento
          a titolo  definitivo  avvenga  successivamente  si  applica
          quanto previsto dal comma 7. 
              5.  La  detrazione  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          calcolata dall'imposta del periodo di competenza  anche  se
          il pagamento a titolo definitivo avviene entro  il  termine
          di presentazione  della  dichiarazione  relativa  al  primo
          periodo d'imposta successivo. L'esercizio della facolta' di
          cui al periodo precedente e' condizionato  all'indicazione,
          nelle  dichiarazioni  dei  redditi,  delle  imposte  estere
          detratte per le quali ancora non e' avvenuto il pagamento a
          titolo definitivo. 
              6. L'imposta  estera  pagata  a  titolo  definitivo  su
          redditi prodotti nello stesso  Stato  estero  eccedente  la
          quota di imposta  italiana  relativa  ai  medesimi  redditi
          esteri, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza
          della eccedenza della quota d'imposta italiana  rispetto  a
          quella estera pagata a titolo definitivo in relazione  allo
          stesso  reddito   estero,   verificatasi   negli   esercizi
          precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli  esercizi
          precedenti  non   si   sia   verificata   tale   eccedenza,
          l'eccedenza dell'imposta estera  puo'  essere  riportata  a
          nuovo  fino  all'ottavo  esercizio  successivo  ed   essere
          utilizzata quale credito  d'imposta  nel  caso  in  cui  si
          produca  l'eccedenza  della  quota  di   imposta   italiana
          rispetto a quella estera relativa allo  stesso  reddito  di
          cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di
          cui al presente comma  relative  al  riporto  in  avanti  e
          all'indietro dell'eccedenza si applicano anche  ai  redditi
          d'impresa  prodotti  all'estero  dalle   singole   societa'
          partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche  se
          residenti  nello  stesso  Paese,  salvo   quanto   previsto
          dall'art. 136, comma 6. 
              7.  Se  l'imposta  dovuta  in  Italia  per  il  periodo
          d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare
          l'imponibile e' stata gia' liquidata, si  procede  a  nuova
          liquidazione tenendo  conto  anche  dell'eventuale  maggior
          reddito estero,  e  la  detrazione  si  opera  dall'imposta
          dovuta  per  il  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
          dichiarazione nella quale e' stata richiesta.  Se  e'  gia'
          decorso il termine per  l'accertamento,  la  detrazione  e'
          limitata  alla  quota  dell'imposta  estera   proporzionale
          all'ammontare del reddito prodotto all'estero  acquisito  a
          tassazione in Italia. 
              8.  La  detrazione  non  spetta  in  caso   di   omessa
          presentazione della dichiarazione o di  omessa  indicazione
          dei  redditi  prodotti   all'estero   nella   dichiarazione
          presentata. 
              9. Per le imposte  pagate  all'estero  dalle  societa',
          associazioni e imprese di cui all'art. 5 e  dalle  societa'
          che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli  115  e
          116 la detrazione spetta ai singoli soci nella  proporzione
          ivi stabilita. 
              10. Nel caso in  cui  il  reddito  prodotto  all'estero
          concorra   parzialmente   alla   formazione   del   reddito
          complessivo, anche l'imposta estera va  ridotta  in  misura
          corrispondente.". 
              Per i riferimenti all'art. 11  della  citata  legge  27
          luglio 2000, n. 212, si veda nelle note all'art. 14. 
                               Art. 16 
 
 
              Regime speciale per lavoratori impatriati 
 
  1. Il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori
che trasferiscono la residenza nel territorio dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concorre alla formazione del  reddito  complessivo  limitatamente  al
settanta per cento del suo  ammontare  al  ricorrere  delle  seguenti
condizioni: 
    a) i lavoratori non sono stati residenti  in  Italia  nei  cinque
periodi  di  imposta  precedenti  il  predetto  trasferimento  e   si
impegnano a permanere in Italia per almeno due anni; 
    b)  l'attivita'  lavorativa  viene   svolta   presso   un'impresa
residente nel territorio dello Stato  in  forza  di  un  rapporto  di
lavoro instaurato con  questa  o  con  societa'  che  direttamente  o
indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o
sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa; 
    c)  l'attivita'  lavorativa  e'  prestata   prevalentemente   nel
territorio italiano; 
    d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso
di  requisiti  di  elevata  qualificazione  o  specializzazione  come
definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui al comma 3. 
  2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma  1  si
applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
30 dicembre 2010,  n.  238,  le  cui  categorie  vengono  individuate
tenendo  conto   delle   specifiche   esperienze   e   qualificazioni
scientifiche  e   professionali   con   il   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta in cui  e'  avvenuto  il  trasferimento  della
residenza nel territorio dello Stato ai  sensi  dell'articolo  2  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro
periodi successivi. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  disposizioni  di
attuazione   del   presente   articolo   anche   relativamente   alle
disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative  vigenti
in  materia,  nonche'  relativamente  alle  cause  di  decadenza  dal
beneficio. 
  4.  Il  comma  12-octies  dell'articolo  10  del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, e' abrogato. 
  5. All'articolo 2, comma  1,  lettere  a)  e  b),  della  legge  30
dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1° gennaio 1969» sono
abrogate. 
          Note all'art. 16: 
              Il testo dell'art. 2 del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' il seguente: 
              "Art. 2. Soggetti passivi 
              1.  Soggetti  passivi  dell'imposta  sono  le   persone
          fisiche, residenti e non  residenti  nel  territorio  dello
          Stato. 
              2. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          residenti le persone che per la maggior parte  del  periodo
          di imposta sono iscritte nelle anagrafi  della  popolazione
          residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o
          la residenza ai sensi del codice civile. 
              2- bis. Si considerano altresi' residenti, salvo  prova
          contraria, i cittadini italiani cancellati  dalle  anagrafi
          della  popolazione  residente  e  trasferiti  in  Stati   o
          territori diversi da quelli  individuati  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale.". 
              Il testo dell'art. 2 della legge 30 dicembre  2010,  n.
          238,  recante  incentivi  fiscali  per   il   rientro   dei
          lavoratori in Italia, come modificato dal presente  decreto
          e' il seguente: 
              "Art. 2. (Caratteristiche dei soggetti beneficiari) 
              1. Hanno diritto alla concessione dei benefici  fiscali
          di cui all'art. 3: 
              a) i cittadini dell'Unione europea in  possesso  di  un
          titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per
          almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti
          nel loro Paese d'origine,  hanno  svolto  continuativamente
          un'attivita' di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o  di
          impresa fuori di tale  Paese  e  dell'Italia  negli  ultimi
          ventiquattro mesi o piu', i quali vengono assunti o avviano
          un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo  in  Italia  e
          trasferiscono il  proprio  domicilio,  nonche'  la  propria
          residenza, in  Italia  entro  tre  mesi  dall'assunzione  o
          dall'avvio dell'attivita'; 
              b) i cittadini dell'Unione europea che hanno  risieduto
          continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia  e
          che, sebbene residenti  nel  loro  Paese  d'origine,  hanno
          svolto continuativamente un'attivita' di  studio  fuori  di
          tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro  mesi  o
          piu',   conseguendo   un   titolo   di   laurea    o    una
          specializzazione post lauream, i quali  vengono  assunti  o
          avviano un'attivita' di impresa o  di  lavoro  autonomo  in
          Italia e trasferiscono il  proprio  domicilio,  nonche'  la
          propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione
          o dall'avvio dell'attivita'. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono individuate le
          categorie dei soggetti di cui al  comma  1,  tenendo  conto
          delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e
          professionali e garantendo che non si determinino  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica.". 
              Il comma 12-octies, dell'art. 10, del decreto-legge  31
          dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27  febbraio  2015,  n.  11,  abrogato  dal  presente
          decreto, disponeva la proroga dal 31 dicembre 2015,  al  31
          dicembre 2017 degli incentivi fiscali per  il  rientro  dei
          lavoratori in Italia di cui alla legge 30 dicembre 2010, n.
          238. 
                               Art. 17 
 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dal  presente  decreto,  valutati  in  99,3
milioni di euro per il 2016, 28 milioni di euro per il  2017  e  40,7
milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2018,  si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  della   dotazione   del   fondo   di   cui
all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo  2014,
n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

(fonte www.gazzettaufficiale.it)

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