201609.26
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Consolidato tra sorelle, stabile organizzazione e “controllo rilevante” (circolare 40/2016)

Consolidato tra sorelle, stabile organizzazione e “controllo rilevante”
Tutti i chiarimenti sul consolidato nazionale in una circolare delle Entrate

La stabile organizzazione in Italia di un soggetto residente in un paese comunitario può svolgere il ruolo di consolidata a patto che eserciti un’attività d’impresa. È uno dei temi approfonditi nella circolare n. 40/E di oggi, che fornisce chiarimenti sulle novità introdotte nel consolidato nazionale dal decreto legislativo n.147/2015 (internazionalizzazione delle imprese), sciogliendo inoltre alcuni dubbi sollevati dai contribuenti con istanze di interpello o richieste di consulenze giuridiche.

La stabile organizzazione e il consolidato nazionale – Attraverso schemi ed esempi, la circolare affronta i diversi casi in cui un soggetto non residente può partecipare al regime fiscale unico, sia in qualità di consolidante sia in qualità di consolidata, attraverso una propria stabile organizzazione. In particolare, viene chiarito che la stabile organizzazione assume naturalmente il ruolo di consolidante alla presenza di due requisiti: l’esercizio nel territorio dello Stato di un’attività d’impresa e la residenza della casa madre che intende consolidare le proprie controllate residenti in Italia in un Paese con cui è in vigore un accordo contro la doppia imposizione che preveda un adeguato scambio di informazioni. In questo caso, le partecipazioni delle controllate italiane possono anche non essere comprese nel patrimonio della stabile organizzazione, in linea con il “functionally separate entity approach”, introdotto dal decreto internazionalizzazione, per cui il reddito della stabile organizzazione va determinato in base ai suoi rischi, funzioni e asset.

“Consolidato tra sorelle”, tutti i requisiti necessari – La circolare chiarisce inoltre alcuni aspetti operativi della disposizione introdotta dal decreto internazionalizzazione, che consente il consolidato nazionale anche tra società residenti controllate da una società estera priva di stabile organizzazione in Italia, purché residente in uno Stato UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. In particolare, vengono precisati i requisiti richiesti dal regime sia per la controllante non italiana sia per le controllate italiane e si chiarisce che il consolidamento è ammesso anche nel caso in cui nella catena di controllo tra consolidante e consolidata siano presenti società residenti in Paesi non UE/SEE che siano collaborativi con l’Italia.

I consolidati già in corso e i casi particolari – Soluzioni nero su bianco anche per l’innesto delle nuove disposizioni all’interno dei consolidati già esistenti e per la verifica della sussistenza del “controllo rilevante” in casi speciali, come in presenza di un vincolo di pegno sulla partecipazione nella consolidata, nelle situazioni in cui la partecipazione sia stata sottoposta a sequestro o, ancora, in caso di operazioni straordinarie. Vengono infine fornite le modalità operative per l’ammissione in qualità di consolidate delle società neoacquisite, stabilendo che l’entrata nella tassazione di gruppo si considera avvenuta sin dall’esercizio in cui la consolidante ne acquisisce il controllo.

(fonte Agenzia delle Entrate)

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