201407.23
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Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. VII, 7 maggio 2014, n. 841 (testo)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA

SETTIMA SEZIONE

riunita con l’intervento dei Signori:

GILOTTA BRUNO – Presidente

APONTE ROBERTO – Relatore

ROSETTI RICCARDO – Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sull’appello n. 1294/11

spedito il 08/04/2011

– avverso la sentenza n. 199/1/10

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di REGGIO NELL’EMILIA

proposto dall’ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIAE REGGIO EMILIA

controparti:

C. S.R.L.

difeso da:

DE LUCCHI DOTT. MARIO

difeso da:

IORIO AVV.ANTONIO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IVA + IRAP 2007

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRES 2007


Svolgimento del processo


Con sentenza n. 199.01.10 del 11-25/10/2010, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, in accoglimento del ricorso proposto da C. s.r.l., annullava l’avviso di accertamento di maggiori imposte Ires, Irap e iva, e relative sanzioni e interessi, riguardanti l’anno 2007 per violazione dell’art. 12, 2 comma dello statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212 del 2000) in quanto la ricorrente non era stata preventivamente informata dell’oggetto della verifica. In particolare, la Commissione osservava che nel concetto di “oggetto della verifica” doveva essere ricompresa anche l’annualità oggetto della verifica e che, nella fattispecie, la verifica, pur riguardante la sola annualità 2006, aveva preso in esame anche gli anni 2004, 2005 e 2007. La violazione della norma citata, concludeva la Commissione, comportava l’inutilizzabilità delle prove raccolte.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate deducendo, quanto alla ritenuta violazione dell’art. 12, 2 comma L. n. 212 del 2000, che alla società accertata erano state fornite tutte le informazioni che la legge richiede a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa; in particolare i questionari inviati alla società contribuente e richiamati negli avvisi di accertamento contenevano un riferimento anche ai periodi di imposta precedenti quelli oggetto della verifica.

L’appellata, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto dell’appello e, in via di appello incidentale, si doleva della compensazione delle spese di lite operata dal primo giudice.

Con memoria illustrativa 30/1/2014 l’appellata eccepiva inoltre l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 22, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 546 del 1992 per mancato deposito della fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata.


Motivi della decisione


L’eccezione di inammissibilità dell’appello è infondata.

L’art. 22, 1 comma D.Lgs. n. 542 del 1992, richiamato dall’appellata, prevede che il ricorrente depositi, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso la fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata con la quale è stato notificato l’appello.

Nella fattispecie l’appellante ha depositato nel termine previsto la cartolina di ritorno della spedizione effettuata, nella quale è anche indicata la data di spedizione, sicché può dirsi pienamente raggiunto lo scopo della norma, e cioè consentire la verifica della tempestività dell’impugnazione e della tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante.

L’appello principale, anche se ammissibile, è infondato nel merito.

L’avviso di accertamento oggetto di impugnazione fa espresso riferimento, quale fonte di prova dei fatti posti a fondamento delle riprese fiscali, al processo verbale di constatazione redatto il 27/10/2009, verbale che riguardava un accertamento avente ad oggetto l’anno 2006. In altri termini, nel momento iniziale della verifica il contribuente fu avvisato che la stessa riguardava l’annualità 2006 e solo successivamente è stato reso edotto che la verifica aveva comportato riflessi significativi anche per altre annualità.

Come osservato dall’appellata, dunque, di fatto la contribuente non è stata informata che la verifica avrebbe riguardato anche anni diversi dal 2006. Ciò ha comportato una violazione del principio del “contraddittorio anticipato” previsto dalla norma invocata dal contribuente, norma che richiede che “quando viene iniziata la verifica”, il contribuente sia informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e “dell’oggetto che la riguarda”.

La violazione della norma comporta, come affermato dal giudice a quo, l’inutilizzabilità delle prove e, conseguentemente, l’annullamento dell’avviso di accertamento.

E’ parimenti infondato l’appello incidentale proposto dall’appellata.

La particolarità dei fatti oggetto del giudizio giustifica la compensazione delle spese del primo grado di giudizio, così come, anche in considerazione del rigetto dell’appello incidentale, quelle del presente grado.


P.Q.M.


La Commissione

rigetta l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia contro la sentenza n. 199.01.10 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia in data 11/10-25/10/2010, nonché l’appello incidentale proposto contro la medesima sentenza da C. s.r.l.;

dichiara compensate tra le parti le spese del grado.

Bologna, il 26 febbraio 2014.