201702.07
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Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. II, 7 febbraio 2017, n. 55 (testo)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO NELL’EMILIA
SECONDA SEZIONE

riunita con l’intervento dei Signori:
MONTANARI MARCO – Presidente e Relatore
GIANFERRARI VENTURINO IVAN – Giudice
ROMITELLI BRUNO – Giudice
ha emesso la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 208/2016
depositato il 12/05/2016
– avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRPEF-ALTRO 2010
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI REGGIO EMILIA
VIA BORSELLINO N. 32 42100 REGGIO NELL’EMILIA
proposto dal ricorrente:
(…)
difeso da:
(…)
Svolgimento del processo
1 -Il sig. (…) ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso avviso di accertamento emesso, per l’anno d’imposta 2010,ai fini irpef, relative sanzioni ed interessi; ammontare della materia del contendere ai fini della nota spese Euro329.478,00; l’Agenzia assume, nell’atto impugnato, che: *il Ricorrente è socio della (…) & C. s.a.s., con sede in (…) cui l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Modena, ha notificato un avviso di accertamento di maggior reddito,per quota parte imputato, per trasparenza, allo Stesso,quale maggior “reddito d’impresa”; **una serie di movimenti bancari,rilevati sul Suoi conti correnti personali,farebbero presumere lo svolgimento di un’attività finanziaria, nello specifico il realizzo di alcune plusvalenze, che avrebbe originato un maggior reddito da qualificare, ai fini impositivi, come “redditi diversi”;il Ricorrente grava l’atto sul presupposto della sua illegittimità in diritto ed infondatezza in fatto; in particolare, dopo aver dedotto una serie di eccezioni in via pregiudiziale.attinenti a vizi di notifica e carente autorizzazione alla svolgimento di indagini bancarie, eccepisce la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale,posto che la notifica dell’atto impugnato non sarebbe stata preceduta da alcuna richiesta di chiarimenti e documentazione,in ordine alla propria “posizione “fiscale; nel merito deduce,comunque, la totale infondatezza,in fatto, delle assunzioni dell’Agenzia,con produzione di documentazione a supporto e comprova della tesi che le operazioni effettuate,e transitate sui conti correnti personali, non avrebbero avuto alcuna valenza reddituale; chiede, infine, in accoglimento del ricorso,l’annullamento dell’atto impugnato con condanna delle spese; l’Agenzia, premesso che avverso l’atto notificato alla società pende ricorso avverso la CTP di Modena, e che pertanto,in via di rito, debba essere disposta la riunione delle vertenza con quella/e pendenti presso la stessa, che sarebbe il Giudice competente, si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui,per quanto attiene le eccezioni pregiudiziali del Ricorrente, ne contesta la totale infondatezza, anche con il richiamo a precedenti giurisprudenziali, mentre, nel merito,si richiama alla motivazione dell’atto impugnato; chiede,infine, il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio; all’udienza dibattimentale le Parti si riportano alle loro deduzioni scritte.
Motivi del ricorso
2 -Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione: “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 D.P.R. 22 novembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario”(Cass.ssuu.sent. n..2008/14815 Rv.603330-01);ma, come ben precisato dalla massima, il litisconsorzio necessario non sussiste nel caso in cui i soci prospettino questioni personali come nella fattispecie concreta dedotta in giudizio; l’atto impugnato, infatti, non è la mera conseguenza,per trasparenza.dell’atto notificato alla Società di cui il Ricorrente è socio, ma “aggiunge”, al maggior reddito d’impresa accertato in capo alla società,anche un maggior ammontare di “redditi diversi”,che nulla hanno a che fare con il maggior reddito d’impresa “trasparente”;ne consegue che,legittimamente, il processo può,autonomamente, continuare avanti questo Giudice, che è competente, senza la necessità di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci gassando,ora, all’esame delle doglianze va affermata la fondatezza del ricorso facendo riferimento, secondo il principio della ragione più liquida, alla doglianza della carenza del contraddittorio endoprocedimentale; questo Giudice ben conosce il principio di diritto, autorevolmente, enunciato dalla Corte di Cassazione ss. uu. per cui:” in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo perle ipotesi in cui risulti specificamente sancito”( n.2015/24823 -Rv. 637604 – 01 ); ma ritiene di non potervi aderire; invero va detto che un’interpretazione che giunga a limitare la piena tutela del contraddittorio preventivo,in dipendenza della natura non armonizzata dei tributi pretesi, si espone a censure di incostituzionalità, irragionevolmente implicando disparità di trattamento manifestatamente contrarie al divieto della c. d.” discriminazione a rovescio”, vale a dire situazioni di disparità in danno di cittadini di uno stato membro, e delle sue imprese che si verifichino come effetto indiretto dell’applicazione del diritto Europeo (cfr. Corte Costituzionale sent. N. 997/443 massima n.23700 secondo cui”…il che equivale a dire che nel giudizio di eguaglianza affidato alla Corte costituzionale non possono essere ignorati gli effetti discriminatori che l’applicazione del diritto comunitario è suscettibile di provocare”);insomma se si vuole dare una lettura costituzionalmente orientata e corretta della normativa vigente,bisogna concludere per l’applicazione del principio della necessaria applicazione del contraddittorio endoprocedimentale a tutti i tributi e non solo a quelli armonizzati; se ora si fa applicazione di questo principio alla fattispecie concreta dedotta in giudizio non può che conseguirne l’accoglimento del ricorso posto che l’atto impugnato non è stato preceduto da alcun “contatto” tra le parti; in conclusione in accoglimento del ricorso l’atto va impugnato; le spese di giudizio, stante la novità della soluzione giurisprudenziale accolta, vanno compensate.
P.Q.M.
La Commissione dichiarata la propria competenza, in accoglimento del ricorso annulla l’impugnato atto; spese di giudizio compensate.
Reggio Emilia il 11 ottobre 2016.

  • Accertamento: il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio per tutti i tributi (nota a CTP Reggio Emilia 55/2017)