201407.14
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Comm. trib. prov. Prato, sez. III, 16 maggio 2014, n. 136 (testo)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIAE DI PRATO

TERZA SEZIONE

riunita con l’intervento dei Signori:

TOTARO GIUSEPPE – Presidente

TOCCAFONDI ALBERTO – Relatore

CAPPELLI PAOLO MASSIMO – Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 216/13

depositato il 14/06/2013

– avverso AVVISO DI PAGAM n. (…) CONTR.UNIFICATO 2013

contro: MEF-SEGR.-COMM. TRIB. PROVINCIAE DI PRATO

– avverso INVITO AL PAGAMENTO n. (…) CONTR.UNIFICATO 2013

contro: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

proposto dai ricorrenti:

B.L.

difeso da:

AVV. GIOVANNINI ALESSANDRO

difeso da:

AVV. MURCIANO LUIGI PIERGIUSEPPE

difeso da:

AVV. TROMBELLA LORENZO

….

– sul ricorso n. 368/13

spedito il 02/11/2013

– avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. PROT 524 DEL 12.09.2013 CONTR.UNIFICATO 2013

contro: MEF-SEGR.-COMM. TRIB. PROVINCIAE DI PRATO

– avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. PROT. 524 DEL 12.09.2013 CONTR.UNIFICATO 2013

contro: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

proposto dai ricorrenti:

B.L.

difeso da:

AVV. GIOVANNINI ALESSANDRO

difeso da:

AVV. MURCIANO LUIGI PIERGIUSEPPE

difeso da:

AVV. TROMBELLA LORENZO


Svolgimento del processo

di B.L. avverso l’avviso di pagamento contributo unificato n. (…), emesso dall’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Prato, notìficato con raccomandata del 19 marzo 2013, proposto contro l’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Prato e contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 17 maggio 2013, depositato a questa Commissione il 14 giugno 2013.

L’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Prato ha invitato la ricorrente al pagamento, entro il termine di trenta giorni, della somma di Euro 3.500,00 per insufficiente/omesso pagamento del contributo unificato, in relazione alla controversia instaurata con ricorso notificato in data 09.02.2013 all’Agenzia delle Entrate direzione Provinciale di Prato ed iscritto in data 25.02.2013 al registro Generale Ricorsi della Commissione al n. 69/2013. B.L. chiedeva di accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza e l’inefficacia dell’atto impugnato, denunciando:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 248 del D.P.R. n. 115 del 2002 in relazione agli articoli 137 e ss. c.p.c per inesistenza della notifica dell’atto impugnato, non avendo la Segreteria della Commissione Tributaria proceduto alla notifica ai sensi dell’art. 137 c.p.c. bensì lo ha fatto per raccomandata;

2) violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 7, L. n. 212 del 2000 e all’art. 3, L. n. 241 del 1990 per carenza assoluta di motivazione, non essendo possibile conoscere le ragioni della pretesa;

3) in subordine, violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 115 del 2002 e all’art. 12 D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto è stato versato il contributo di Euro 1.500,00, come previsto per le controversie tributarie di valore superiore a Euro 200.000, non condividendo la prassi amministrativa per cui si pretenda che il contributo unificato sia versato separatamente per ogni atto impugnato (trattandosi di un unico ricorso cumulativo contro quattro avvisi di accertamento relativi a diversi anni di imposta).

Il 4 novembre 2013 si costituiva in giudizio l’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Prato, la quale chiedeva:

– in via preliminare di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, poiché l’invito notificato non è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 non essendo definita la pretesa erariale;

– in denegata ipotesi di rigettare il ricorso perché infondato, ribadendo la legittimità della notifica avvenuta ai sensi dell’art. 14 della L. n. 890 del 1982, la presenza di una succinta motivazione che è sufficiente per un modello semplificato di invito al pagamento, e la non pertinenza al caso di specie della sentenza della Corte Costituzionale 73/2005 citata dalla ricorrente a sostegno della propria tesi di commisurazione del valore della controversia per la determinazione del contributo unificato; per l’Ufficio di Segreteria, l’art. 14, comma 3 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002 rimanda all’art. 12, comma 5, II capoverso del D.Lgs. n. 546 del 1992, che prevede che per valore della lite si intende l’importo del tributo in diretta correlazione con l’atto impugnato (espressioni ambedue al singolare, per cui appare chiaro come il legislatore intenda agganciare il tributo ad ogni singolo atto impugnato; rilevava inoltre l’Ufficio che, anche dal punto di vista processuale, nel giudizio tributario, diversamente da quanto previsto nel giudizio civile, non vi può essere una valutazione del valore complessivo degli atti rimessa alla volontà dell’attore, perché ogni atto impositivo costituisce l’esito di separati provvedimenti di accertamento e la domanda di annullamento formulata con il ricorso impone al giudice di valutare la legittimità della pretesa tributaria in relazione ai singoli atti impositivi eventualmente impugnati cumulativamente.

di B.L. avverso l’atto applicazione della sanzione per omesso/insufficiente pagamento contributo unificato n. 524 del 12/09/2013, emesso dall’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Prato, notificato con raccomandata del 12 settembre 2013, proposto contro l’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Prato e contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 17 maggio 2013, depositato a questa Commissione il 2 novembre 2013.

L’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Prato ha rilevato l’insufficiente/omesso pagamento del contributo unificato per Euro 3.500,00 in relazione alla controversia instaurata con ricorso depositato in data 25.02.2013 ed iscritto in data 25.02.2013 al registro Generale Ricorsi della Commissione al n. 69/2013 e proposto avverso n. 4 atti: la ricorrente ha versato Euro 1.500,00 mentre era dovuto il contributo di Euro 5.000,00 dato dalla somma dei contributi commisurato sul valore della controversia relativa a ciascun atto impugnato (Euro 500,00+Euro 1.500,00+Euro 1.500,00+Euro 1.500,00); visto il mancato pagamento richiesto con l’invito notificato il 19.03.2013, la Segretaria della Commissione applicava la sanzione di Euro 7.000,00 pari al 200% del contributo omesso/insufficiente, intimandone il pagamento.

B.L. chiedeva:

– preliminarmente, la riunione dei ricorsi RGR 216/13 e 368/13 per identità oggettiva e soggettiva;

– nel merito, di accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza e l’inefficacia dell’atto impugnato, denunciando la violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 115 del 2002 e all’art. 12D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto il contributo versato di Euro 1.500,00 è stato commisurato sul valore cumulativo delle imposte dovute sui quattro accertamenti impugnati, di Euro 1.184.988,00, correttamente proporzionato al valore complessivo della lite che si intende instaurare e non, diversamente, al valore delle singole azioni che sarebbero astrattamente esercitabili; secondo la ricorrente la soluzione sostenuta è stata pacificamente accolta per quanto attiene al processo civile, ove è previsto dall’art. 10 del c.p.c. che le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro; diversamente, prosegue la ricorrente, si dovrebbe ammettere una sostanziale diversità tra la proposizione dell’azione dinanzi al giudice ordinario e la proposizione del ricorso dinnanzi alle commissioni tributarie, realizzando così una manifesta incoerenza tra il presupposto del contributo (che è l’iscrizione a ruolo di un unico ricorso) e la base imponibile commisurata dai valori delle liti riferiti ai singoli atti impositivi).

Il 9 gennaio 2014 si costituiva in giudizio l’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Prato, la quale chiedeva, in via preliminare, la riunione del ricorso a quello avente RGR 216/13, nel merito di rigettare il ricorso perché infondato, ribadendo la legittimità del proprio operato.

La ricorrente ha chiesto la discussione dei ricorsi in pubblica udienza.

All’udienza del 11 aprile 2014, su richiesta delle parti la Commissione riunisce i ricorsi.


Motivi della decisione

L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso (RGR 216/13) avverso l’avviso di pagamento contributo unificato prot. n. (…) sollevata dall’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Prato è infondata e va respinta, in quanto l’atto, formalmente qualificato “invito al pagamento” dall’art. 248 del TUSG approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 e suc. mod., è da ritenersi quale atto autonomamente impugnabile, poiché contiene una pretesa tributaria compiuta e definita. Infatti, esso porta l’esplicita richiesta di pagamento del tributo ritenuto insufficientemente versato od omesso, da effettuarsi entro il termine perentorio di 30 giorni, con l’avvertimento che in caso di mancato pagamento di quanto richiesto sarà promossa la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo con addebito di interessi, applicandosi inoltre le sanzioni con separato e successivo provvedimento: nell’atto sono state indicate le somme ritenute dovute in relazione alla controversia instaurata nonché la previsione di riscossione coattiva in caso di inadempimento, che vedrebbe caricato il contribuente di maggiori oneri in termini di interessi e di compenso spettante all’Agente della riscossione, oltre alle sanzioni gradualmente stabilite in relazione alla durata del ritardo di pagamento a partire dalla data di notifica dell’invito al pagamento.

L’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 può essere oggetto di interpretazione non solo estensiva, ma anche per via analogica: l’elencazione degli atti impugnabili davanti al giudice tributario non deve escludere la possibilità per il contribuente di impugnare anche atti non compresi in tale novero ma contenenti la manifestazione di una compiuta e definita pretesa tributaria (Cass. 21045/2007).

L’invito al pagamento impugnato non può essere assimilato al c.d.”avviso bonario” in quanto non ha forma di invito a fornire chiarimenti, come previsto per la “comunicazione di irregolarità” di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1972, per la quale la Suprema Corte si è espressa per la non impugnabilità (Cass. 25699/2009 e Cass. SS.UU. 16.248/2007): di fronte all’invito di pagamento ex art. 248 del TUSG il contribuente non può far altro che pagare, mentre nel caso di ricevimento della “comunicazione di irregolarità” di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1972 questi può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria nei trenta giorni successivi.

Con la notifica dell’ “invito al pagamento” è sorto per il contribuente l’interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l’obbligato attendere il decorso dell’ulteriore termine concessogli per impugnare la cartella di pagamento, con aggravio di spese e di ingiustificata perdita di tempo (Cass. 11087/2010).

Soccorre a confermare la tesi dell’autonoma impugnazione dell’invito di pagamento anche il fatto che ad oggi non risulta notificata la cartella di pagamento portante il ruolo con il recupero coattivo del contributo richiesto e il discendente provvedimento di irrogazione sanzioni, di cui alla controversia RGR 368/13, contiene l’intimazione al pagamento delle sole sanzioni e non del tributo ritenuto insufficientemente versato.

L’eccezione di inesistenza della notifica dell’avviso di pagamento contributo unificato prot. n. (…) sollevata dalla ricorrente, non avendo la Segreteria della Commissione Tributaria proceduto alla notifica ai sensi dell’art. 137 c.p.c. richiamato dall’248 del D.P.R. n. 115 del 2002, bensì per raccomandata postale, è infondata e va respinta. Infatti la Segreteria della Commissione Tributaria ha correttamente usato un mezzo di comunicazione equivalente quale il servizio postale, come previsto dagli articoli 12 e 14 della L. n. 890 del 1982, trattandosi nel caso di specie di attività di recupero assimilabile a quella posta in essere dagli Uffici Finanziari. Osserva comunque la Commissione che l’eventuale vizio di notifica, se esistente rimarrebbe sanato, non potendo essere pronunciata la nullità, in quanto l’atto ha raggiunto il suo scopo.

L’eccezione di carenza assoluta di motivazione dell’avviso di pagamento contributo unificato prot. n. (…), sollevata dalla ricorrente, è infondata e va respinta, poiché come sopra esposto l’atto contiene tutti gli elementi validi a definire la pretesa tributaria, e grazie alla seppure succinta motivazione per la ricorrente è stato possibile proporre le contestazioni in merito al sistema di calcolo del Contributo Unificato seguito dalla Segreteria della Commissione Tributaria per determinare la parte di tributo ritenuta pagata in misura insufficiente.

L’eccepita violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 115 del 2002 e all’art. 12 D.Lgs. n. 546 del 1992, sollevata dalla ricorrente, secondo la quale il contributo andrebbe commisurato sul valore cumulativo delle imposte dovute sui quattro accertamenti impugnati contemporaneamente con un unico ricorso, è infondata e va respinta.

La sentenza della Corte Costituzionale n.75/2005 citata dalla ricorrente a principale sostegno delle proprie tesi, nel dichiarare inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato, ha deciso sulla natura “di entrata tributaria erariale” del Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all’art. 9 della L. n. 448 del 1999 e sull’esistenza di una lesione della sfera di competenza costituzionale dell’ente configgente, senza alcuna intenzione, neppure incidentale in quanto non necessaria per il giudicato, di individuare l’importo dovuto per il contributo unificato in caso di ricorsi cumulativi.

L’art. 9 del TUSG dispone che il contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario è dovuto secondo gli importi previsti dal successivo art. 13, comma 6-quater, stabiliti con riferimento a scaglioni di valore delle controversie. L’art. 14, comma 3-bis, del TUSG rimanda per la determinazione del valore della lite, al comma 5 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ove “per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto di interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato…”. L’importo del tributo è direttamente messo in correlazione con l’atto impugnato: il tenore letterale della norma legittima la pretesa della Segreteria della Commissione Tributaria di calcolare il contributo unificato non sulla somma del valore degli atti impositivi impugnati con un unico ricorso, ma sul valore di ciascuno dei singoli atti impositivi.

Se è da ritenersi ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti, occorre tenere presente che in questo sono ammesse una pluralità di domande anche non connesse fra loro; le singole questioni trattate in un unico ricorso rimangono autonome ed avranno, alla conclusione del giudizio, una loro autonoma definizione, con riferimento specifico all’obbligazione tributaria portata da ciascun atto impugnato. Come sancito dalla Suprema Corte (Cass. n. 22453/2008), il giudice, chiamato a pronunciarsi sui ricorsi proposti avverso gli atti impostivi, non si limiterà a dichiarare legittimi o ad annullare questi ultimi, ma emetterà pronunce di merito, attributive del torto o della ragione, in funzione della corretta verifica operata circa il modo di essere del rapporto obbligatorio in contestazione, considerato che la pronuncia di annullamento richiede che si versi in tema di vizi formali dell’atto impositivo o di atti prodromici su cui esso si fonda (Cassazione, sezioni unite, sentenze 5783/1988, 11273/1991, 7791/2001, 11217/2007). Come più volte evidenziato dai giudici di legittimità (sentenze 7404/2001, 4280/2001, 16171/2000), il processo tributario, nonostante sia strutturato come giudizio di impugnazione, non è annoverabile tra quelli di “impugnazione-annullamento” ma tra i processi di “impugnazione-merito”, in quanto attraverso lo strumento processuale dell’impugnazione dell’atto si conferisce all’organo giudicante non solo la cognizione orientata all’eliminazione dell’atto (ipotesi di “impugnazione-annullamento”), ma anche la cognizione del rapporto tributario (“impugnazione-merito”), per cui il giudice adito ha il potere-dovere di quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dalle domande di parte.

Nel caso di specie, la ricorrente ha impugnato quattro avvisi da accertamento in materia di IRPEF, IRAP e IVA, ciascuno riferito ad un diverso anno di imposta dal 2007 al 2010, per i quali è noto che il presupposto dell’obbligazione tributaria si forma separatamente con riferimento ad ogni singolo periodo di imposta, in questo caso coincidente con l’anno solare.

Riguardo alla denunciata irragionevolezza del sistema di calcolo del contributo da parte dell’Amministrazione Finanziaria esistente nei casi esemplificati dalla ricorrente, ove l’ente impositore adotti differenti modalità di accertamento, la Commissione osserva che a tali eventuali situazioni si contrappongono altrettanti casi di possibile elusione del contributo, ragionevolmente evidenziati dalla Segreteria della Commissione Tributaria nella propria costituzione in giudizio: la scelta processuale del contribuente non può determinare un arbitrario risparmio del contributo, in violazione di disposizioni normative generali.

Il contributo unificato, dovuto per l’iscrizione a ruolo del ricorso RGR 69/2013, proposto avverso quattro atti, è stato correttamente determinato dalla Segreteria della Commissione Tributaria e le sanzioni per insufficiente versamento del contributo unificato applicate sono legittime e vanno confermate. Tenuto conto della complessità interpretativa della materia appare equo compensare le spese di lite.

La Commissione


P.Q.M.

RESPINGE I RICORSI RIUNITI. COMPENSA LE SPESE.

Prato, il 11 aprile 2014.