200611.17
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Comm. trib. prov. Macerata, sez. III, 17 maggio 2005, n. 36 (massima)

La potestà dell’ufficio di procedere all’applicazione degli studi di settore non è subordinata al previo contraddittorio, poiché questa omissione lascia integro il diritto di difesa del contribuente in sede contenziosa, allorquando egli potrà fornire tutte quelle prove documentali che non è stato in grado di esibire all’ufficio.

Lo studio di settore può essere utilizzato per la ricostruzione del reddito del contribuente; tuttavia, spetta all’ufficio dimostrare come sia stata previamente accertata l’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta.

Affinché sussistano le presunzioni gravi, precise e concordanti richiesta dall’art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, la dimostrazione dello scostamento tra redditi dichiarati e redditi accertati non può trovare la fonte in dati aritmetici, astratti o meramente presuntivi, ma deve essere ancorata alla realtà del singolo contribuente e confortata da altri indizi.

Il presupposto delle gravi incongruenze non sussiste quando l’attività svolta dal contribuente è connotata da uno stato crisi di mercato, riconosciuto dall’ufficio e confermato dall’esistenza di un procedimento di revisione dello studio di settore applicato alla fattispecie.